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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 30/09/2025, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, composto dai Magistrati dott. Mario Samperi Presidente dott. ssa Rossella Busacca Giudice rel. dott. ssa Rosalia Russo Femminella Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1049/2024 R.G.
TRA
nato a [...] il [...]9 residente in Parte_1
LE (SR), C/da Vogliacasì, C.F. , elettivamente C.F._1
domiciliato in Mistretta, Via Libertà N. 2, Pal. A1, Interno 2, presso lo studio dell'avv. Vera Antoci, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-Ricorrente
CONTRO
nata OR (CT) il 11/03/1973 cf: Controparte_1
, residente a [...] vicolo Caffuti n. 3, C.F._2
elettivamente domiciliata in Catania, via Francesco Riso 42, presso lo studio dell'avv. Cinzia Ausilia Turrisi, del foro di Catania, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
1 -Resistente
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. presso il Tribunale di Patti
OGGETTO: declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
Lo premettendo di avere contratto matrimonio in data Parte_1
18.9.1993 con – trascritto nei Registri dello Stato Controparte_1
Civile del Comune di Floresta, atto n. 2, parte II, Serie A, anno 1993 – che dall'unione erano nati i figli e , entrambi ormai maggiorenni ed Per_1 PE
economicamente autosufficienti, che a causa di reciproche incomprensioni le parti erano addivenute alla separazione personale disposta con sentenza n.
567/2019 emessa dal Tribunale di Patti, allegata in atti, e che da allora la comunione materiale e spirituale tra le parti non è più ripresa, ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la revoca dell'assegno di mantenimento nei confronti del figlio . PE
, costituitasi in giudizio, non si è opposta alla Controparte_1
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ha manifestato la propria disponibilità a trasformare il divorzio da giudiziale in consensuale.
All'udienza del 19.06.2025 le parti hanno dichiarato di essere giunte ad un accordo sulle rispettive posizioni personali e patrimoniali.
Orbene, ritiene il Collegio che, alla luce delle risultanze processuali debba essere accolta la domanda sul vincolo avanzata dalle parti.
In tema di divorzio, verificato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è venuta meno tale da rendere impossibile il suo ricostituirsi, e sempre che ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge n. 898/1970, deve essere emessa la sentenza di scioglimento del matrimonio civile o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
2 Invero la legge sul divorzio dispone che se la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostituita, e sempre che la separazione si sia protratta ininterrottamente per un certo periodo di tempo, la domanda di divorzio deve essere accolta.
Nella fattispecie in esame le parti hanno manifestato la chiara ed inequivoca volontà di far venire meno il vincolo coniugale e la separazione tra le parti si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge.
È peraltro documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta la separazione personale con sentenza emessa dal Tribunale di Patti e che dall'udienza di comparazione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso è decorso il termine di legge per la proponibilità dell'azione ex art. 3 n. 2, lett. b, della legge n. 898/1970, come successivamente modificata.
Sulla base di quanto esposto e tenuto conto della richiesta concorde delle parti deve essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Infine, il Collegio, preso atto che le condizioni concordate dalle parti nelle more del giudizio - di cui all'accordo sottoscritto il 19.6.2025, depositato il 27.6.2025
- non sono contrarie a norme imperative, ritiene che le stesse possono essere recepite ai fini della decisione.
Le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti, avendo queste raggiunto un accordo nelle more del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione Collegiale, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 1049/24 R.G.
1 dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e ; Parte_1 CP_1 Controparte_1
2 ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Falcone di procedere all'annotazione della presente sentenza
3 3 dispone che le condizioni di divorzio siano regolamentate secondo quanto concordato dalle parti nella scrittura privata sottoscritta il 19.6.2025 e depositata il 27.6.2025;
4 compensa le spese di lite.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 29.9.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Rossella Busacca Mario Samperi
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