Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/03/2025, n. 1699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1699 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Elisa Tomassi, all' udienza del 27.02.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 16107/2024
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...]al Parte_1
Corso Mianella, 4, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Naty, elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
, in persona Controparte_1 del suo legale rappresentante pro tempore;
rappresentato e difeso dalla funzionaria
FORMICOLA MARIASTELLA
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato 09.07.2024, il ricorrente in epigrafe esponeva che i propri genitori ed in data Controparte_2 Controparte_3
1.4.22 avevano proposto domanda di accertamento dell'invalidità civile all' CP_1 affinché fosse accertato lo status di esso ricorrente, all'epoca minore, di invalido civile affinchè gli fossero liquidati i benefici economici previsti dalla legge in ragione delle patologie da cui costui era affetto;
precisava che era stato regolarmente sottoposto a visita in data 24.11.2022, a seguito della quale era stato riconosciuto “MINORE invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (L. 118/71 L. 289/90): INDENNITA' DI FREQUENZA con decorrenza dall'01.04.2022”; che, tuttavia, nessun esito aveva avuto il riconoscimento suddetto;
che aveva frequentato regolarmente l'Istituto
Attilio Romano – via Miano, 290 –Napoli sino alla maggiore età (29.01.2023); che pertanto aveva diritto ai ratei dell'indennità di frequenza maturati dall'01.04.2022 al 29.01.2023; che ad oggi l' non aveva provveduto al pagamento degli CP_1 arretrati. Pertanto concludeva chiedendo “1) Accogliere il presente ricorso e conseguentemente dichiarare il diritto del ricorrente a percepire i ratei dell'indennità di frequenza maturati dall'01.04.2022 al 29.01.2023 (compimento del 18 anno di età); 2) Condannare l' in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore, qualora ne ricorrano i presupposti, al pagamento di tutte le somme che sarà tenuto ad erogare oltre agli interessi legali ed al maggior danno da svalutazione monetaria ex art.1224 c.c. 2° comma oltre alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore anticipatario 3) Dichiarare nella denegata ipotesi di rigetto della domanda l'istante non tenuto al pagamento delle spese processuali, in quanto lo stesso nell'anno precedente al deposito del ricorso giudiziario dichiara di non essere stata titolare di altro
L' , regolarmente costituito in data 16.12.2024, chiedeva formale rinvio per CP_1 poter liquidare la prestazione richiesta, pur concludendo chiedendo “IN VIA
PRELIMINARE, dichiarare il ricorso improponibile, nullo, inammissibile per i motivi tutti di cui sopra;
- IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, con condanna della parte ricorrente alle spese di giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 152-bis c.p.c., novellato dagli artt. 4, comma 42, e 36 della legge n. 183 12/11/2011”.
Nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, depositate in data 20/02/2025, il ricorrente comunicava che nelle more del giudizio aveva ottenuto il pagamento della prestazione per cui è causa come da modello TE08. Chiedeva pertanto dichiararsi la cessata materia del contendere con la sola condanna dell'Istituto alla rifusione delle spese di lite in favore del procuratore costituito.
Nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc depositate in data 24/02/2025, l' evidenziava di avere adempiuto alla prestazione richiesta, avendo il CP_1 ricorrente riscosso tutto quanto dovuto.
In esito alla udienza sopra indicata, come sostituita dalle note ex art. 127 ter c.p.c. , la causa veniva decisa come da presente sentenza di cui è stata disposta la comunicazione.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Invero, l'intervenuto riconoscimento del diritto alle provvidenze richieste, avvenuto in sede amministrativa (v. modello TE08 in data 02.01.2025 da cui emerge l'avvenuta liquidazione delle somme) determina il venir meno di ogni ulteriore ragione di contesa tra le parti, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse in capo alle stesse alla prosecuzione del giudizio.
Non vi è ragione di dubitare dell'assetto dei rapporti tra le parti così come emerso sul fondamento della documentazione prodotta e delle affermazioni di entrambe le parti, contenute nelle relative note di t.s., di cui sopra si è dato conto..
La formula, pur non trovando positivo fondamento nel codice di rito - a differenza di quanto previsto per il processo amministrativo (cfr. art.27 legge 1034/1971) - individua, secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale, l'intera gamma di situazioni successive alla pendenza del processo idonee ad incidere sull'oggetto sostanziale della lite ed a determinare in relazione ad esso il venir meno di ogni ragione di contrasto ed appare, quindi, senz'altro utilizzabile nel caso di specie.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del
2 principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; - occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite.
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n.
12614), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere
(Cass. 26.1.87, n. 723).
Tenuto conto dell'esito della lite appare logico ritenere che la domanda sarebbe stata accolta nel merito;
va considerato inoltre il fatto che la domanda, peraltro risalente al 2022 ( così come la visita medica del ricorrente) è stata accolta in data successiva a quella del deposito del ricorso (il ricorso è stato depositato in data
09/07/2024 e notificato nel novembre 2024 mentre la data di comunicazione del riconoscimento della prestazione di cui si tratta risale al 02.01.2025); le spese seguono pertanto la soccombenza virtuale e vengono liquidate come da dispositivo, con attribuzione, giusta dichiarazione di resa anticipazione.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro CP_1
1460,00, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Napoli, 4/3/2025
Il giudice dott. Elisa Tomassi
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