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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 30/05/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 819/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Giuseppe Melisenda Giambertoni - Presidente
Vincenza Bennici - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 819/2021 degli affari civili contenziosi
TRA
, nata a [...] il [...] (Avv. Augello Giovanni) Parte_1
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] (Avv. Virga Roberto) Controparte_1
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 4.03.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16/03/2021, chiedeva che il Tribunale Parte_1 dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, in data 31.10.2007, con
Controparte_1
A sostegno della domanda, la ricorrente esponeva che la convivenza coniugale, dalla quale erano nati due figli, ancora minorenni (di anni 17 e 13), si era interrotta da molto tempo e non era più ripresa successivamente al 1.02.2016, allorché essi coniugi erano comparsi davanti al Presidente del
Tribunale nell'ambito della procedura di separazione personale;
separazione omologata con decreto del 18.02.2016, divenuto esecutivo.
La ricorrente chiedeva inoltre di condannare il convenuto al pagamento degli assegni non versati dall'epoca della separazione.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda principale. Controparte_1
Nell'impossibilità di esperire il prescritto tentativo di conciliazione davanti al Presidente del
Tribunale, stante l'assenza del convenuto, veniva confermata l'autorizzazione dei coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, alle condizioni omologate con decreto del 18.02.2016
e, adottati i provvedimenti provvisori, le parti venivano rimesse davanti al G.I.
In assenza di attività istruttoria, e sulle conclusioni delle parti e del P.M., all'udienza del 4 marzo
2025 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, la domanda proposta dalla ricorrente, cui ha di fatto aderito anche il convenuto, va qualificata come domanda di scioglimento del matrimonio, atteso che emerge dall'Atto di matrimonio prodotto, che le parti hanno contratto un matrimonio civile, poiché trascritto nella parte I del registro degli Atti del Matrimonio del Comune di Cammarata.
Sul punto, si osserva che il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti. Nella presente fattispecie è chiara la volontà delle parti di “ far meno il vincolo matrimoniale”, pertanto, la predetta qualificazione non costituisce un vizio di ultrapetizione, considerato che vi
è piena identità di disciplina tra scioglimento e cessazione degli effetti civili e, quindi, non rileva che la domanda di divorzio sia stata proposta come cessazione del matrimonio civile, dovendo evidentemente il giudice far riferimento al petitum e alla causa petendi sostanziali ed effettivi
(cfr. Cassazione n. 9236/2012).
Tanto premesso, la domanda volta alla declaratoria di scioglimento del matrimonio è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta, risulta che la separazione personale dei coniugi è stata omologata dal Tribunale di Agrigento con decreto depositato l'1.04.2016 e che la comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella predetta procedura risale all'1.02.2016.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, come da ultimo modificata dalla legge n. 55/2015 e cioè la decorrenza del termine dilatorio semestrale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e l'omologa della separazione con decreto esecutivo.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura materiale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti.
Quanto all'affidamento dei figli minori, deve innanzitutto rilevarsi che non si è proceduto all'ascolto dei minori e (oggi rispettivamente di Per_1 Per_2
17 e 13 anni) non essendovi alcun contrasto tra le parti in ordine al loro collocamento presso la madre.
Ciò premesso, non essendovi ragioni ostative, i figli minori vanno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e collocati stabilmente presso il domicilio materno, con facoltà del padre di incontrare i minori liberamente in tutte le circostanze in cui lo stesso (residente in [...]) farà rientro in Sicilia, concordando tempi e modalità delle visite con la madre.
Venendo alle statuizioni di carattere patrimoniale, ritiene il Collegio di modificare l'ordinanza presidenziale (che, confermando le condizioni concordate in sede di separazione, aveva previsto una assegno di euro 200,00 per ciascun figlio) tenuto conto del fatto che attualmente la ricorrente percepisce interamente l'assegno unico spettante per i figli.
Pertanto, deve essere posto a carico del convenuto l'obbligo di versare, a titolo di mantenimento dei figli un assegno nella misura ritenuta congrua dal Collegio pari a 300,00 mensili, rivalutabile Istat, da pagarsi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, previa concertazione tra le parti.
Alla ricorrente va inoltre riconosciuto il diritto di percepire integralmente l'assegno unico in favore dei figli, dovendosi evidenziare che il giudice ha il potere di attribuire interamente tale assegno al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo (Cassazione, 22/02/2025, n.4672).
L'uso della casa coniugale deve essere assegnato a e ai figli con lei conviventi. Parte_1
La domanda con la quale la ricorrente ha chiesto il pagamento degli assegni non versati dal convenuto è inammissibile in questa sede, dovendosi osservare che la stessa è già in possesso di un titolo da far valere in sede esecutiva.
La mancata opposizione alla domanda principale e la natura delle questioni fanno sì che le spese di lite debbano essere interamente compensate.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
Uditi gli avvocati delle parti ed il Pubblico Ministero, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa rigettata
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Cammarata (AG) il 31 ottobre 2007 da
[...]
nata a [...] il [...] e nato a [...] Pt_1 Controparte_1
(Germania) il 07/01/1979, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Cammarata al n. 8, parte I, anno 2007;
AFFIDA
i figli minori a entrambi i genitori, con collocazione stabile presso il domicilio materno, con diritto di visita da parte del padre secondo le modalità indicate in parte motiva
OBBLIGA
a corrispondere a , a titolo di mantenimento dei figli minori, Controparte_1 Parte_1
l'assegno mensile di € 300,00, rivalutabili Istat, da pagarsi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al
50% delle spese straordinarie, previa concertazione tra le parti;
DICHIARA
Che la ricorrente potrà percepire interamente l'assegno unico spettante in favore dei figli;
ASSEGNA
L'uso della casa familiare a e ai figli con lei convivente Parte_1
DICHIARA
Compensate le spese di giudizio
DISPONE che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cammarata, per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R.
03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 29.5.2025
L'ESTENSORE
Vincenza Bennici
IL PRESIDENTE
Giuseppe Melisenda Giambertoni
(atto firmato digitalmente)