TAR Firenze, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 373
TAR
Sentenza 18 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Inammissibile
    Difetto di lesività autonoma degli atti impugnati

    La lesività denunciata dalla ricorrente riguardava la ricomprensione dei dispositivi recati nell’allegato C.4bis, questione già delibata dalla Commissione di gara e da ST con i provvedimenti del luglio 2025 rimasti inoppugnati. La nota del 8 ottobre 2025 e il verbale del 6 ottobre 2025 si atteggiano quali atti meramente confermativi, privi di contenuti autonomamente lesivi, comportando l’inammissibilità dell’impugnativa proposta per difetto originario di interesse.

  • Rigettato
    Conformità alle previsioni di gara della decisione di non contrattualizzare i dispositivi non attinenti allo stretto oggetto del lotto

    La decisione della commissione giudicatrice, esplicitata nel verbale dell’11.06.2025, di codificare e contrattualizzare esclusivamente i dispositivi oggetto dell’offerta, ossia i prodotti relativi all’impianto tipo (compresi quelli offerti a completamento dell’impianto tipo e dell’ampiezza di gamma) - cui si riferiscono soltanto i modelli C.4 e C.4.1 allegati al disciplinare - sia esente da vizi poiché conforme alle previsioni di gara. Peraltro, tanto è coerente con la circostanza che le ulteriori componenti - indicate nei modelli C.4bis e C.4.1bis allegati al disciplinare (e rientranti nell’allegato può contenere) - non essendo attinenti allo stretto oggetto del lotto, che si riferisce solo all’impianto tipo, potranno comunque essere contrattualizzate su specifica istanza delle aziende utilizzatrici, previa valutazione della commissione.

  • Rigettato
    Errore materiale nella determinazione di aggiudicazione

    Reputa il Collegio che, da un lato, risulta dal tenore dell’aggiudicazione la chiara volontà dell’amministrazione di codificare soltanto i dispositivi oggetto di offerta (afferenti all’impianto tipo), senza comprendere le ulteriori componenti presenti nell’“allegato può contenere”; dall’altro lato, risulta che ST - una volta accortosi dell’errore di pubblicazione - ha rettificato l’aggiudicazione con la successiva determina n. 989 del 30.07.2025, in cui ha dato conto della svista in cui è incorso e ha ribadito l’esatta portata dell’aggiudicazione, richiamando anche il precedente verbale della commissione giudicatrice dell’11.06.2025.

  • Rigettato
    Infondatezza della pretesa di esecuzione in base all'errata allegazione di atti

    Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato. Le considerazioni svolte in merito all'inammissibilità e all'infondatezza dei motivi di ricorso portano al rigetto della domanda di condanna.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Firenze, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 373
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
    Numero : 373
    Data del deposito : 18 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo