Sentenza 18 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00373/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03308/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3308 del 2025, proposto da Stryker Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 9864874F8A, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Paolo Francica e Carlo Lucioni, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;
contro
ST - Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Fausto Falorni, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;
nei confronti
Zimmer Biomet Italia S.r.l. e Intrauma S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;
per l’annullamento:
- della nota inviata via PEC da ESTAR l’08.10.2025, con la quale ha comunicato che “ in riferimento alla diffida indicata in oggetto, pervenuta a questa struttura tramite PEC in data 30/09/2025, si comunica che la Commissione Giudicatrice si è riunita in data 06/10/2025, come attestato da apposito verbale agli atti, al fine di esaminare le questioni sollevate in merito alla codifica dei Dispositivi Medici inclusi nell’“Allegato può contenere”. A seguito della discussione, la Commissione ha concordato che, qualora dovessero emergere specifiche esigenze da parte degli utilizzatori, i dispositivi medici indicati nell’“Allegato può contenere” potranno essere integrati nel corso dell’esecuzione contrattuale, previa valutazione da parte della stessa Commissione Giudicatrice. Si precisa che tale determinazione, conforme agli atti di gara, è stata assunta per tutti i lotti in cui è presente l’“Allegato può contenere” e che, sin dall’avvio dei contratti, il relativo percorso di integrazione è stato avviato, come noto alla Sua Assistita ”, con riferimento al Lotto n. 19;
- del verbale della Commissione Giudicatrice del 06.10.2025;
se ed in quanto occorrer possa, sempre con riferimento al Lotto n. 19:
- del verbale della Commissione Giudicatrice dell’11.06.2025;
- della nota di ESTAR del 02.07.2025;
- della determinazione n. 989 del 30.07.2025, recante il differimento del termine per la stipula dei contratti di accordo quadro relativo alla procedura in oggetto;
- nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con espressa riserva di presentare motivi aggiunti, anche in relazione agli atti non conosciuti e istanze cautelari, nonché di agire nel presente giudizio o in separata sede per il risarcimento dei danni;
nonché per la condanna
di ESTAR a dare puntuale esecuzione, con riferimento al Lotto n. 19, alla determinazione n. 395 del 21.03.2025, recante l’aggiudicazione della “ Procedura aperta, in modalità telematica, per la conclusione di accordo quadro per l’affidamento quadriennale della fornitura protesi ortopediche di vario tipo, compresi lotti non aggiudicati, spaziatori e dispositivo per il trattamento di rottura irreparabile della cuffia dei rotatori, (36 lotti) per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Toscana (cpv 33183200-8) ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di ST - Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 la dott.ssa EF RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. In data 21.3.2025 Stryker Italia s.r.l. è divenuta aggiudicataria del lotto 19 avente a oggetto “ protesi per tibiotarsica a piatto fisso (caviglia)” della gara indetta da ST per la stipula di un accordo quadro per l’affidamento quadriennale della fornitura di protesi ortopediche di vario tipo.
2. La società ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti con i quali ST ha deciso di non contrattualizzare e di non codificare tutti i dispositivi presenti nell’allegato C.4bis “ L’allegato può contenere ” per i seguenti motivi.
I. Violazione e/o falsa applicazione degli atti di gara. Eccesso di potere per carenza dei presupposti di fatto. Eccesso di potere per contraddittorietà rispetto agli altri atti e provvedimenti del procedimento” .
La ricorrente contesta la decisione dell’amministrazione ritenendo che i dispositivi inseriti per il lotto 19 nell’“allegato può contenere” (tra cui, in particolare, il sistema di pianificazione “ prophecy infinity guide di taglio custom made” ) devono essere contrattualizzati poiché pertinenti all’oggetto del lotto, sono stati offerti a completamento dell’impianto tipo o dell’ampiezza di gamma e sono stati certamente valutati dalla commissione di gara per l’attribuzione del punteggio all’offerta tecnica di Stryker Italia s.r.l., quantomeno con riferimento al criterio di valutazione n. 3 “ Versatilità e invasività chirurgica ”.
II. “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, l. 341/1990. Eccesso di potere per carenza di motivazione” .
La ricorrente contesta che l’impugnata decisione dell’amministrazione sia priva di motivazione.
III. “E ccesso di potere per contraddittorietà rispetto agli altri atti e provvedimenti del procedimento sotto altro profilo ”.
Con il terzo mezzo la ricorrente contesta che poiché l’oggetto dell’aggiudicazione disposta in suo favore con determina n. 395 del 21.03.2025 comprende sia i prodotti offerti nell’Allegato C.4. sia quelli offerti nell’Allegato C.4 bis , allora la nuova decisione di escludere i dispositivi indicati nell’allegato C.4 bis è viziata da eccesso di potere per contraddittorietà.
IV. “ Violazione degli artt. 17, 18 e 120, d.lgs. 36/2023. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, d.lgs. 36/2023. Violazione dei principi di parità di trattamento e di libera concorrenza. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5, d.lgs. 36/2023. Violazione dei principi di buona fede e tutela dell’affidamento ”.
La ricorrente contesta che i provvedimenti impugnati, laddove pretendono di modificare il provvedimento di aggiudicazione, sono illegittimi per violazione degli artt. 17, 18 e 120 del d.lgs. n. 36/2023, oltre che dei principi di parità di trattamento dei partecipanti e di libera concorrenza.
V. “ Violazione degli artt. 21-quinquies e/o 21-nonies, l. 241/1990 ”.
La ricorrente contesta altresì che gli atti impugnati possano considerarsi provvedimenti di secondo grado, non sussistendo i presupposti stabiliti dagli artt. 21- quinquies e 21- nonies della legge n. 241/1990.
3. Si è costituito in giudizio ST, che ha preliminarmente, sollevato delle eccezioni di irricevibilità e di inammissibilità del ricorso e poi, nel merito, ne ha chiesto il rigetto per infondatezza.
4. All’udienza pubblica del 4 febbraio 2026 i difensori delle parti hanno discusso oralmente la causa e il Collegio l’ha trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, il Collegio ritiene che le eccezioni in rito formulate dalla parte resistente siano fondate nei limiti e nei sensi di seguito precisati.
1.1 In detta prospettiva, deve rilevarsi che parte ricorrente ha impugnato in via principale la comunicazione ST del 8 ottobre 2025, con cui l’Ente, pur ribadendo la mancata contrattualizzazione dei dispositivi indicati nell’allegato C.4bis, ha assunto tuttavia che i medesimi devices avrebbero potuto formare oggetto di fornitura in fase di esecuzione dell’accordo quadro, in base alle richieste delle Aziende interessate.
La predetta comunicazione fa espresso rinvio al verbale della Commissione aggiudicatrice del 6 ottobre 2025, che, sul punto, si è limitata a richiamare i precedenti deliberati del 2025 e, in particolare, la D.D. n. 989 del 30 luglio 2025, con cui ST, recependo le valutazioni della Commissione stessa a cui hanno prestato adesione gli operatori economici aggiudicatari, ha dato atto “ … che si procederà a contrattualizzare e codificare i soli dispositivi oggetto dell’offerta comprensivi dei dispositivi offerti a completamento dell’impianto tipo e dell’ampiezza gamma, mentre non saranno contrattualizzati i prodotti non rientranti nella predette categorie in quanto, come specificato dal verbale integrativo della Commissione Giudicatrice del 11/06/2025, non sono stati oggetto di valutazione; ”.
La predetta determina e i verbali della Commissione di gara avrebbero dovuto essere tempestivamente impugnati dalla ricorrente, perché, diversamente da quanto assunto dalla medesima nella propria memoria difensiva, essi già recavano l’espressa statuizione relativa all’impossibilità di procedere alla contrattualizzazione dei dispositivi non ricompresi nel bando e indicati nell’allegato C.4bis con riferimento a tutti i lotti della procedura evidenziale in esame. Non vi è ambiguità circa l’estensione dell’ambito oggettivo dell’aggiudicazione.
Lo stesso verbale del 6 ottobre non reca alcun riesame delle precedenti determinazioni, assumendo esclusivamente che: “ La CG concorda che qualora dovessero emergere specifiche esigenze cliniche da parte degli utilizzatori, i dispositivi medici indicati nell’“allegato può contenere” potranno essere contrattualizzati, previa valutazione, nel corso dell’esecuzione contrattuale in conformità agli istituti previsti dal codice del Codice dei contratti pubblici. Si precisa che tale determinazione, conforme agli atti di gara, è stata assunta per tutti i lotti in cui è presente l’“Allegato può contenere ”.
La lesività denunciata con il ricorso in esame riguarda la ricomprensione dei dispositivi recati nell’allegato C.4bis, questione già delibata dalla Commissione di gara e da ST con i provvedimenti del luglio 2025 rimasti inoppugnati e rispetto ai quali la nota del 8 ottobre 2025 e il verbale del 6 ottobre 2025 si atteggiano quali atti meramente confermativi, privi di contenuti autonomamente lesivi, comportando l’inammissibilità dell’impugnativa proposta per difetto originario di interesse.
1.2 La ricorrente avrebbe quindi dovuto impugnare l’aggiudicazione nel termine decadenziale di trenta giorni decorrente dalla D.D. n. 989 del 30 luglio 2025, atteso che da tale momento il quadro lesivo assunto a fondamento del gravame proposto si era interamente delineato.
2. Ciò posto in via preliminare, in ogni caso il ricorso è infondato nel merito e deve essere respinto con riferimento a tutti i profili di doglianza, per le seguenti ragioni.
2.1. In detta prospettiva, il Collegio rileva innanzitutto che i motivi di ricorso costituiscono censure perfettamente sovrapponibili a quelle proposte con il ricorso 2970/2025, già delibato dalla Sezione con sentenza di rigetto n. 1857 del 14 novembre 2025.
2.2. L’istante contesta, in particolare, la mancata contrattualizzazione dei prodotti (e, nello specifico, del sistema di pianificazione “ prophecy infinity guide di taglio custom made” ) contenuti nel modulo C.4bis¸ perché rientranti tra i prodotti offerti a completamento dell’impianto tipo ovvero tra quelli costituenti l’ampiezza di gamma offerta, tanto che gli stessi sono stati infatti valutati dalla commissione giudicatrice per l’attribuzione del punteggio tecnico alla società.
2.3 Ritiene il Collegio che la decisione della commissione giudicatrice, esplicitata nel verbale dell’11.06.2025, di codificare e contrattualizzare esclusivamente i dispositivi oggetto dell’offerta, ossia i prodotti relativi all’impianto tipo (compresi quelli offerti a completamento dell’impianto tipo e dell’ampiezza di gamma) - cui si riferiscono soltanto i modelli C.4 e C.4.1 allegati al disciplinare - sia esente da vizi poiché conforme alle previsioni di gara. Peraltro, tanto è coerente con la circostanza che le ulteriori componenti - indicate nei modelli C.4bis e C.4.1bis allegati al disciplinare (e rientranti nell’allegato può contenere) - non essendo attinenti allo stretto oggetto del lotto, che si riferisce solo all’impianto tipo, potranno comunque essere contrattualizzate su specifica istanza delle aziende utilizzatrici, previa valutazione della commissione.
2.4. Tali considerazioni restano valide nonostante che alla determinazione di aggiudicazione n. 395 del 21.03.2025 siano stati erroneamente allegati anche i modelli C.4bis e C.4.1bis, poiché tale errata pubblicazione - lungi dall’esternare una diversa manifestazione di volontà dell’amministrazione procedente - risulta piuttosto frutto di una svista, inidonea come tale ingenerare nel destinatario la convinzione che ST abbia voluto ampliare l’oggetto del lotto di gara. Sul punto, occorre richiamare l’orientamento giurisprudenziale che, in materia di errore materiale, ha chiarito che “ciò che si richiede al fine di poter identificare un errore materiale e, quindi, procedere legittimamente alla sua rettifica, è che l’espressione erronea sia univocamente riconoscibile come tale, ovvero come frutto di un ‘errore ostativo’ intervenuto nella fase della estrinsecazione formale della volontà. Occorre, in particolare, che esso sia il frutto di una svista che determini una discrasia tra manifestazione della volontà esternata nell’atto e volontà sostanziale dell’autorità emanante, obiettivamente rilevabile dall’atto medesimo e riconoscibile come errore palese secondo un criterio di normalità, senza necessità di ricorrere ad un particolare sforzo valutativo e/o interpretativo, valendo il requisito della riconoscibilità ad escludere l’insorgenza di un affidamento incolpevole del soggetto destinatario dell’atto in ordine alla corrispondenza di quanto dichiarato nell’atto a ciò che risulti effettivamente voluto (cfr. TAR Lazio sez. III, n. 8420/2021) ” (cfr. TAR Lazio, sez. Prima Ter, 05.05.2025, n. 8648).
2.5. Nel caso di specie, reputa il Collegio che, da un lato, risulta dal tenore dell’aggiudicazione la chiara volontà dell’amministrazione di codificare soltanto i dispositivi oggetto di offerta (afferenti all’impianto tipo), senza comprendere le ulteriori componenti presenti nell’“allegato può contenere”; dall’altro lato, risulta che ST - una volta accortosi dell’errore di pubblicazione - ha rettificato l’aggiudicazione con la successiva determina n. 989 del 30.07.2025, in cui ha dato conto della svista in cui è incorso e ha ribadito l’esatta portata dell’aggiudicazione, richiamando anche il precedente verbale della commissione giudicatrice dell’11.06.2025.
2.6. Parimenti deve ritenersi con riferimento alle note del 1.09.2025 e del 10.09.2025 contenenti i tracciati trasmessi dall’amministrazione, atteso che tali atti non sono idonei né a modificare l’oggetto del lotto di gara, né sono idonei a manifestare un mutamento di volontà dell’amministrazione già cristallizzata con l’aggiudicazione. Peraltro, l’erroneo contenuto delle note impugnate è stato comunque specificato nelle successive note del 15.09.2025 e del 8.10.2025.
3. Il ricorso è dunque complessivamente infondato e deve essere rigettato.
4. La regolamentazione delle spese tra la società ricorrente ed ST segue la soccombenza ed è indicata nel dispositivo. Nulla si dispone con riferimento alle spese relativamente alle parti non costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società ricorrente al pagamento in favore di ST delle spese di lite, che liquida in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
OB IA CC, Presidente
EF RA, Referendario, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EF RA | OB IA CC |
IL SEGRETARIO