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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 19/09/2025, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa IA NO, in sostituzione dell'udienza dell'11settembre 2025 mediante il deposito di note scritte, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3695/24 r.g. e vertente
TRA
, (c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CO CO per procura in atti,
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria;
resistente
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 26 dicembre 2024 , premesso di essere un Parte_1
docente a tempo determinato inserito nelle Graduatorie Provinciali delle Supplenze di Reggio
Calabria per il biennio 2024/2026, di aver lavorato durante gli anni scolastici 2020/21, 2021/22,
2022/23, 2023/24 e 2024/25 alle dipendenze del in qualità di docente con Controparte_1
contratto a tempo determinato e di non aver percepito la somma di 500,00 euro annui di cui all'art. 1, comma, 121 L. n. 107/2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (cd. carta elettronica del docente), ha adito questo giudice del lavoro al fine di accertare il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la
Carta elettronica del docente e, per l'effetto, condannare il resistente al pagamento del CP_1
contributo alla formazione di parte ricorrente. Nella resistenza dell'amministrazione convenuta, la causa, istruita in via documentale, viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Il ricorso è parzialmente fondato per le ragioni di seguito illustrate.
Occorre premettere che nella materia in esame è intervenuta la Corte di Giustizia Europea con la sentenza n. 450/2022, la quale ha statuito che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve
essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale
docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1
determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro CP_1
all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica”.
È stato quindi chiarito che non appare sorretto da alcuna giustificazione il trattamento differenziato tra personale assunto a tempo indeterminato e a tempo determinato in relazione al beneficio in questione, essendo lo stesso finalizzato a favorire l'aggiornamento e la qualificazione delle competenze professionali.
A tali conclusioni è, altresì, giunta la Corte di Cassazione, chiarendo che: “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. (v. Cass. n. 29961/2023). CP_1
Ed invero, tenuto conto della finalità del beneficio, cioè quella di fornire durante l'intero anno scolastico uno strumento di formazione al docente, si reputa che il diritto al bonus debba riconoscersi anche a tutte le supplenze che siano equiparabili, sotto il profilo temporale e della continuità didattica,
agli incarichi annuali o fino al termine delle attività didattiche.
Per quanto attiene al momento in cui il diritto a fruire della Carta si estingue, si osserva che, potendo la stessa essere utilizzata nell'arco di un biennio, è necessario adattare la nozione di cessazione del servizio – al quale l'art. 3, comma 2, DPCM 28.11.2016 riconnette l'effetto estintivo del diritto – al personale precario, che, pur avendo accesso alla Carta ex art. 15 DL 69/2023, potrebbe non vedersi attribuita alcuna supplenza nell'anno successivo rispetto a quello nel quale è sorto il diritto al beneficio, pur mantenendosi all'interno del sistema scolastico.
Pertanto, se per i docenti di ruolo si avrà estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, l'effetto estintivo non si avrà all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito infatti che “se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento,
provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico. In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno” (Cass. n. 29961/2023).
Con riferimento alla prescrizione, la Corte di Cassazione ha precisato che “l'azione di adempimento in forma specifica volta ad ottenere la carta del docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, comma 4, c.c., decorrente dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito (per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico o, se posteriore, da quella in cui il sistema telematico consentiva
annualmente la registrazione sulla piattaforma telematica); invece, l'azione risarcitoria, stante la
sua natura contrattuale, si prescrive in dieci anni, decorrenti dalla data di uscita dell'insegnante dal sistema scolastico” (v. Cass. n. 29961/2023).
Nella fattispecie, la domanda deve essere accolta con riferimento agli anni scolastici 2020/21-
2021/22- 2022/23 e 2023/24 dal momento che parte ricorrente ha provato la permanenza all'interno del sistema scolastico e, correttamente, ha richiesto il pagamento della somma di 500,00 euro tramite la Carte Docente, per ciascun anno scolastico coinvolto e, dunque, con le stesse modalità con cui ne usufruiscono i lavoratori a tempo indeterminato.
La disposizione di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata. Accertato il diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, per gli anni scolastici di servizio svolti in virtù dei contratti a tempo determinato intercorsi tra le parti, indicati in ricorso e documentati, il va quindi condannato all'adozione delle attività necessarie a consentire al ricorrente il CP_1
pieno di godimento del beneficio medesimo.
3.- Diversamente, non può essere accolta la domanda relativa all'anno scolastico 2024/2025
Cont in ragione dell'inesigibilità del beneficio in assenza di decreto ministeriale, con il quale il è chiamato annualmente a definire l'importo nominale della Carta docente, tenuto conto delle risorse disponibili.
Si osserva, infatti, che, a seguito di modifica introdotta con l'art. 1, comma 572, L. 207/2024
(legge di bilancio per il 2025), l'art. 1, comma 121, L. 107/2015 non prevede più il riconoscimento della Carta elettronica per un “importo nominale di euro 500”, ma soltanto “fino ad euro 500”, rimettendo l'individuazione annuale di detto importo ad un decreto del Controparte_1
, di concerto con il delle finanze, sulla base del numero dei
[...] Controparte_3
docenti aventi diritto al beneficio e delle risorse di cui al comma 123.
Pertanto, deve ritenersi che, nelle more dell'emanazione di detto decreto, non possa riconoscersi il beneficio per l'anno scolastico in corso.
4.- Le ragioni della decisione giustificano la compensazione per un terzo delle spese di giudizio che per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano, in ragione del valore e della limitata attività svolta, in 880,00 euro, oltre accessori, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza respinta:
1) dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015, per gli anni scolastici 2020/21- 2021/22- 2022/23 e 2023/24 e condanna il all'adozione di ogni atto necessario per consentirne il Controparte_1
godimento tramite la Carta Docente;
2) rigetta per il resto;
3) condanna l'amministrazione resistente a corrispondere al ricorrente le spese del giudizio, liquidate in 880,00 euro, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
Palmi, 19/9/2025 Il Giudice del lavoro
IA NO