Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 24/01/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00661/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04850/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4850 del 2024, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentate e difese dall'avvocato Nicola -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza
del decreto della Corte di Appello di Napoli, n. 6 del 2024, reso ex L. n. 89/2001.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- con il presente ricorso, notificato l’8 ottobre 2024 e depositato il 9 ottobre 2024, le ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza del Decreto Cron. n. 6/2024 dell’8 gennaio 2024 della Corte di Appello di Napoli, con cui il Ministero della Giustizia è stato condannato, ex lege n. 89/2001, al pagamento in favore di ciascuna delle ricorrenti della somma di € 2.800 oltre interessi legali dal deposito del ricorso al soddisfo previste dall’art. 5 sexies L. 89/2001;
- si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata che ha depositato attestazione di avvenuto pagamento in data 11 ottobre 2024 e ha chiesto che venga dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse sul ricorso con compensazione spese;
- con note di udienza, le ricorrenti hanno evidenziato che il pagamento da parte del Ministero della Giustizia è avvenuto dopo il deposito del ricorso, per cui hanno chiesto la condanna alle spese dell’amministrazione con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
Ritenuto, pertanto, che, in assenza di qualsivoglia contestazione da parte delle ricorrenti in merito all’intervenuto pagamento di quanto loro dovuto sulla base del decreto azionato, sul presente ricorso in ottemperanza vada dichiarata cessata la materia del contendere;
Ritenuto che le spese del presente giudizio possano essere compensate considerate le peculiarità della controversia e tenuto conto tra l’altro che non è stata depositata in giudizio dalle ricorrenti la prova dell’avvenuto invio, e della data dello stesso, delle dichiarazioni e della documentazione previste dall’art. 5 sexies L. 89/2001.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
Mara Spatuzzi, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Santino Scudeller |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.