Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 20/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R.g. n. 63/2024 V.G.
CORTE D'APPELLO DI TRENTO
Sezione civile minorile
La Corte riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Ugo Cingano Presidente
Dott.ssa Camilla Gattiboni Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Tulumello Consigliere
Dott. Pasquale Adilardi esperto
Dott. Antonella Ammirati esperto nel procedimento promosso, con ricorso depositato il 2.8.2024 da
, nata a [...] il [...] Parte_1
residente in [...], elettivamente domiciliata, ai fini del presente procedimento, in Arco, Via Marconi nr. 27, presso lo studio dell'Avvocato Evelina Pasini (Cod. Fisc.
) del Foro di Rovereto, che la rappresenta e difende, C.F._1
giusto mandato in atti.
RICORRENTE
Avverso il decreto del Tribunale per i Minorenni di Trento n. 975 del
11.6.2024 con il quale è stato rigettato il ricorso ex art. 31 Dlgs 286/98 promosso dalla stessa nell'interesse del proprio figlio minore , Persona_1
avente ad oggetto la richiesta di autorizzazione alla propria permanenza in
Italia per le necessità connesse alla crescita del figlio minore medesimo;
Sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza letto il ricorso per reclamo ed esaminata la documentazione allegata;
sentito il procuratore di parte ricorrente ed assunte le dichiarazioni ad integrazione degli atti già depositati, riportate nel verbale d'udienza; sentito il Procuratore Generale;
DECRETO
Letto il reclamo ex art. 739 cpc, tempestivamente proposto Parte_1
contro il decreto del Tribunale per i Minorenni di Trento n. 975 del
[...]
11.6.2024, con il quale veniva rigettata la richiesta di autorizzazione a permanere in Italia ai sensi dell'art. 31 Dlgs 286/98, nell'interesse del figlio minore, nato a Milano il [...], in [...] Persona_1 mancanza di un permesso di soggiorno ad altro titolo, stante l'attuale difficoltà della stessa di regolarizzare la sua posizione;
premesso
• che il nucleo familiare è composto solamente dalla madre e dal figlio di 14 anni Come si apprendeva dalla relazione dei Per_1
SSTT d.d. 29.4.2024, il padre non ha mai avuto rapporti con il figlio e dal 2012 un decreto del Tribunale dei Minorenni di Trento ne sanciva la decadenza dalla responsabilità genitoriale. Il minore vive durante la settimana a Dro dalla zia sorella della madre, e dal Per_2
suo compagno, frequentando la scuola media (attualmente, la terza media). Sempre dalla relazione dei Servizi, si apprendeva che tale soluzione abitativa è stata attuata dal marzo del 2023, in seguito ad un momento di disagio personale della signora , dovuto alla Pt_1
scomparsa dei suoi genitori. Il collocamento del minore presso la zia durante la settimana si è protratto nel tempo per comodità, in quanto gli impegni lavorativi della madre la portano lontano da casa sua a Rovereto, e, inoltre, il figlio si esprimeva Per_1
favorevolmente nei confronti della situazione abitativa e scolastica attuale, esplicitando il suo volere concludere le scuole di Dro.
Madre e figlio si incontrano, comunque, regolarmente, più volte a settimana;
nel fine settimana, invece, si reca a Rovereto da lei Per_1
o lei lo va a trovare dalla zia. Dal punto di vista professionale, la madre risulta titolare di una ditta individuale edile “Costruzione per la Vita”, che le permetterebbe di sostenere lei e suo figlio, abitando in un alloggio della stessa in comodato gratuito;
•
•
che la richiesta di rispetto al permesso di soggiorno è stata avanzata nel febbraio 2023, in seguito alla scadenza del vecchio permesso nel dicembre 2022. riceveva notifica di rigetto nel gennaio 2024 Pt_1
e, per tale motivo si attivava presso il Tribunale per i Minorenni al fine di ottenere il permesso ai sensi dell'art. 31 co. 3 T.U. n. 286/98.
La richiedente dichiarava ai Servizi che il permesso di soggiorno le sarebbe servito per due motivazioni principali: la prima riguardava l'attività lavorativa appena avviata, la quale necessitava di adempimenti bancari inattuabili senza un valido permesso di soggiorno, mentre, la seconda concerneva il figlio il quale Per_1
senza il documento non avrebbe avuto il diritto alle cure del sistema sanitario provinciale;
che in data 11.6.204, il Tribunale per i Minorenni di Trento rigettava il ricorso per l'autorizzazione ex art. 31, co. 3 T. n. 286/98 della richiedente, così motivando: “nel caso di specie vi è la presenza di indiscutibili elementi contrari al rilascio del permesso di soggiorno, poiché la Signora ha attuato, nel Parte_1
corso degli anni, numerose condotte criminali ed è stata condannata per reati che lo stesso Testo unico sull'immigrazione ritiene ostativi al rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 33, co. 3, T.U.I.; questo TM – seppure si conformi all'orientamento prevalente della Suprema Corte, secondo cui, come supra chiarito, anche nel caso di pronuncia di condanna per un grave reato occorre valutare, in un'ottica di corretto bilanciamento tra diverse esigenze, il concreto interesse del minore
– ritiene che, nel caso in esame, non sussista un preminente interesse del minore alla permanenza della madre in Italia, motivo per il quale prevale necessariamente l'esigenza di tutela dell'ordine pubblico nazionale. Ritiene, dunque, il Collegio, che non sussistano
i gravi motivi connessi allo sviluppo psico-fisico del minore che giustificherebbero il rilascio dell'autorizzazione richiesta dalla
Signora in quanto le analizzate circostanze Parte_1 fanno propendere per una valutazione negativa rispetto alle effettive capacità della ricorrente di svolgere il ruolo genitoriale nel rispetto dell'integrità psico-fisica del figlio, che la normativa di riferimento vuole tutelare. Infine, attesa la genericità del ricorso, nel quale non sono specificati i motivi per i quali la ricorrente chiede l'autorizzazione alla permanenza in Italia, neppure risulta soddisfatto l'onere di allegazione della specifica situazione di grave pregiudizio che potrebbe derivare al minore dall'allontanamento del genitore […]”;
rilevato
• che con reclamo ex art. 739 c.p.c. ricorreva ex art. Parte_1
31 d.lgs. 286/98 nell'interesse del minore avverso il Persona_1
decreto del Tribunale per i Minorenni di Trento nr. 975 d.d.
11.6.2024, affinché venisse, in via preliminare, sospesa la sua esecutorietà e, in via principale, revocato, autorizzando così la ricorrente a permanere su territorio dello Stato italiano per il tempo ritenuto congruo, quantomeno per un periodo minimo di due anni;
• che il reclamo si fonda su un unico motivo di appello, quello della omessa ed insufficiente valutazione e conseguente motivazione circa i motivi di rigetto della richiesta di permanenza sul territorio dello Stato nell'interesse del figlio minore. Infatti, secondo parte reclamante, il Tribunale per i Minorenni ometteva di valutare e considerare le condizioni complessive di non prendendo Pt_1
in considerazione la relazione dei servizi sociali. Secondo parte reclamante, infatti:
- Nonostante le condotte illecite poste in atto dalla madre, non è stata considerata la volontà ed impegno nella sua riabilitazione, come ad esempio l'apertura nel 2023 dell'impresa edile “Costruzioni per la Vita”;
- Non sono state tenute in conto le effettive caratteristiche della condotta della reclamante, del suo inserimento sociale e familiare nel territorio nazionale, della presenza del figlio minore, che va privilegiato in punto di tutela complessiva;
- Non è stato considerato che i reati commessi sono uno molto risalente, mentre l'altro di minima offensività; l'ultima condanna non è considerabile ai fini del rilascio dell'autorizzazione in quanto non definitiva e legata ad un periodo di fragilità del soggetto che faceva un uso temporaneo di sostanze stupefacenti, momento ad oggi superato;
- Non è stata valutata la circostanza che lo sradicamento della madre dal territorio italiano provocherebbe tragiche conseguenze per il minore, che si troverebbe costretto a vivere senza madre o a trasferirsi in Marocco;
inoltre, verrebbe meno l'apporto economico che la madre fornisce alla zia per il mantenimento del minore;
- Infine, il Tribunale non ha tenuto in conto che la reclamante non è un soggetto pericoloso, ma madre affettuosa ed accudente e l'asserita sua pericolosità sociale non è attuale, andando privilegiate le esigenze effettive, reali e concrete del figlio minore ad avere un sano sviluppo psico-fisico complessivo ed il diritto all'unità familiare, siano prevalenti;
• che Con atto d.d. 17.10.2024, interveniva nel procedimento la
, la quale osservava che l'istruttoria posta alla base Parte_2
della decisione di rigetto del TM non fosse sufficiente ai fini della decisione. Per la Procura appare necessario conoscere la realtà nella quale è radicato l'adolescente la cui situazione si conosce Per_1
solamente indirettamente;
approfondire le informazioni relative all'attività lavorativa della reclamante, che appare sulla carta non chiara;
sotto il profilo della pericolosità sociale del richiedente, chiarire gli esiti processuali dei procedimenti della richiedente, che sembrano diversi da quelli descritti nel ricorso (condanna in primo grado per il reato di cui all'art. 74 l. stup. – pendenza di processo in grado di appello – commessi fino al 2020 – custodia cautelare dal
1.12.2020 al 10.3.2021, successivamente denuncia per lesioni e minaccia nell'arile 2022). Chiedeva per tanto l'integrazione dell'istruttoria, con approfondimento della situazione del minore, anche presso gli istituti scolastici frequentati e del suo nucleo familiare allargato;
• che, all'udienza d.d. 24.10.24, parte reclamante si riportava a quanto scritto nel ricorso, dichiarando, ad integrazione, che attualmente la società edile costituita è inattiva e che ha in corso dei contatti per prestare una diverssa atività lavorativa di assistenza a persone in difficoltà come badante che si riserva di formalizzare non appena avrà i documenti di soggiorno;
il sostituto Procuratore generale, invece, chiedeva un aggiornamento della relazione che riguardi la situazione del minore e si riportava al parare già in atti.
In via subordinata e alternativa non si opponeva all'accoglimento del reclamo purché il provvedimento venisse limitato nella sua durata al fine di consentire le opportune verifiche della complessiva situazione familiare;
• che alla stessa udienza la Corte si riservava;
osserva quanto segue
1. L'articolo 31, terzo comma del decreto legislativo 286/98, prevede che
Tribunale per i minorenni possa rilasciare - anche in deroga alle disposizioni che regolano il soggiorno dei cittadini stranieri nel territorio nazionale - un'autorizzazione temporanea all'ingresso o alla permanenza in Italia dei familiari di un minore, per “gravi motivi”, connessi allo sviluppo psicofisico del minore medesimo, tenuto conto della sua età e delle sue condizioni di salute1.
2. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 21799 del
25 ottobre 2010, hanno chiarito che siffatta autorizzazione non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali (strettamente collegate alla salute del minore) ma può comprendere qualsiasi danno effettivo ed obiettivamente grave che deriva o deriverà allo stesso dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto, in considerazione della sua età o delle sue condizioni di salute sia fisica che psichica2.
Compito del giudice del merito, quindi, è accertare la sussistenza di
“gravi motivi” basati su una situazione oggettiva attuale e futura dedotta, attraverso un giudizio prognostico, quale conseguenza dell'allontanamento improvviso del familiare3.
3. Come indicato dalle Sezioni Unite, l'art. 31 prospetta due distinte situazioni giuridiche soggettive: da un lato, il diritto del minore ad avere l'assistenza e la cura del proprio familiare in Italia;
dall'altro, il diritto del familiare a dare assistenza al minore stesso, in ragione della tutela di “quel particolare bene della vita costituito dall'unità della famiglia e della reciproca assistenza dei suoi membri”.
Si tratta di due posizioni complementari, di cui quella del familiare è subordinata a quella del minore, titolare dell'interesse che costituisce l'oggetto primario della tutela riconosciuta dall'art. 31, la cui rubrica recita “Disposizioni a favore dei minori” e individua appunto nel
Tribunale per i Minorenni, l'autorità giudiziaria competente a valutare la sussistenza dei “gravi motivi”, che giustificano la portata derogatoria dell'autorizzazione4. L'interesse del familiare riceve, quindi, tutela solo in via riflessa, nella misura in cui sia funzionale salvaguardare lo sviluppo psicofisico del minore, che è il bene giuridico protetto dalla norma nonché la ragione unica del provvedimento di autorizzazione.
4. Va ora considerato, che l'art. 31, comma III prevede che l'autorizzazione abbia natura temporanea: questo non esclude la possibilità di proroga, se allo scadere del termine permangono le ragioni giustificative (“i gravi motivi”); né impedisce la revoca prima del termine “quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio”.
Sono altresì disciplinate specificamente due ipotesi di revoca, dovute ad attività del familiare, incompatibili “con le esigenze del minore” o “con la permanenza in Italia”.
Si tratta di due fattispecie che, sono distinte sia quanto ai presupposti fattuali sia quanto a ratio: la prima si spiega in ragione della natura dell'autorizzazione, perché l'ingresso o la permanenza dell'adulto, concessi in deroga, si fondano sul fatto che egli svolga la funzione familiare a favore del minore e del suo sviluppo psicofisico.
Quanto alla seconda ipotesi, l'articolo 31 introduce un parametro esterno a quello che costituisce il bene giuridico tutelato dalla norma, in quanto conferisce rilievo ostativo ad attività del familiare incompatibili con la sua permanenza nel territorio nazionale.
5. Tali attività possono essere preesistenti (e riscontrate dal Giudice al momento del primo rilascio) o sopravvenute e l'accertamento dell'incompatibilità della condotta del richiedente impone un giudizio di comparazione tra la protezione del benessere psicofisico di minore norme in tema di ingresso e soggiorno degli stranieri, può prevedere delle limitazioni, sicché è legittimo il mancato accoglimento dell'istanza di autorizzazione alla permanenza sul territorio italiano di un genitore straniero per la ritenuta insussistenza dei gravi motivi di cui all'art. 31, comma
3, del citato d.lgs. n. 286 del 1998, costituendo il relativo giudizio di bilanciamento valutazione di merito, non censurabile in cassazione ove legittimamente operato”. (al cui scopo è prevista la presenza dell'adulto in Italia) e la tutela dell'ordine pubblico.
Il bilanciamento deve essere compiuto sulla base dei parametri dettati
“dalle norme interne e internazionali e precisati della giurisprudenza nazionale ed europea, tenuto conto che la garanzia del superiore interesse del minore costituisce in questa sede il criterio interpretativo principale”5.
Ricorda la Cassazione6, che la Corte EDU nell'esegesi dell'art. 8 della
Convenzione (“Diritto al rispetto della vita privata e familiare”) ha enucleato una serie di parametri, da tenere in considerazione nella valutazione della legittimità dell'ingerenza statuale nel diritto al rispetto della vita privata e familiare dello straniero, da cui discende che l'accertamento della sua pericolosità sociale deve essere svolto in concreto e non in astratto7.
A questa preventiva valutazione, riguardante la condizione dell'adulto richiedente, segue il giudizio di bilanciamento tra l'interesse statuale 5 Cass. sent. n. 14238/2018 che richiama quali fonti nazionali, l'art. 28, comma III d.lgs.286/98, l'art. 1 della L. n. 184/83, l'art. 337 ter c.c.; tra le fonti internazionali, l'art. 3 della Convenzione di New York del 20.11.1989 sui diritti del bambino, resa esecutiva in Italia con la legge 176/1991; la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (Nizza, 7.12.2000), della quale vanno menzionati gli artt. 6, 7 e 24 (che prevede il diritto dei minori alla protezione ed alle cure necessarie per il loro benessere e ad intrattenere regolarmente relazioni e contatti diretti con i genitori, salvo che ciò appaia contrario al loro interesse). 6 Cass. sez. I civile sent. 14238/2018. 7 Cfr. Cass. Ordinanza n. 17070 del 28.06.2018, in tema di sindacato sulla legittimità dei provvedimenti espulsivi e sul diniego di permesso di soggiorno per motivi familiari, così massimata:
“In materia di divieto di espulsione per ragioni di coesione familiare, è onere dell'autorità amministrativa e, successivamente, dell'autorità giurisdizionale, al fine di non incorrere nel vizio di motivazione, esplicitare in concreto le ragioni dell'attuale pericolosità sociale del richiedente il permesso di soggiorno, che siano tali da giustificare il rigetto dell'istanza. Per effetto delle modifiche introdotte, con il d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 5, agli artt. 4, comma 3 e 5, comma 5 (cui è stato anche aggiunto il comma 5 bis) del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, infatti, in caso di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare non è più prevista l'applicabilità del meccanismo di automatismo espulsivo, in precedenza vigente, che scattava in virtù della sola condanna del richiedente per i reati identificati dalla norma (nella specie, in materia di stupefacenti), sulla base di una valutazione di pericolosità sociale effettuata "ex ante" in via legislativa, occorrendo, invece, per il diniego, la formulazione di un giudizio di pericolosità sociale effettuato in concreto, il quale induca a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, tale da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi di valutazione contenuti nel novellato art. 5, comma 5 del d.lgs. n. 286 del 1998 (la natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali con il paese d'origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del soggiorno pregresso). all'allontanamento o al diniego di ingresso di cittadino straniero socialmente pericoloso e il diritto del minore, così come definito dall'art. 8 CEDU 8.
Nella comparazione vanno impiegati i criteri indicati dalla Corte EDU, tra i quali vi sono il miglior interesse e il benessere del figlio minore, al fine di verificare se rigetto del permesso rappresenti un'interferenza nella vita familiare del richiedente, costituisca una misura necessaria in una società democratica e proporzionata al legittimo fine perseguito9
“…tenuto conto che il carattere fortemente derogatorio della norma in esame comporta che l'interesse del minore – benché non possa considerarsi in senso assoluto sempre gerarchicamente prevalente – si trovi in una posizione di preminenza tale da imporre al giudice di considerare, in ogni singolo caso, quale delle soluzioni possibili sia ad esso più favorevole”10.
6. Il decreto impugnato non ha fatto applicazione dei principi sopra richiamati.
Il Tribunale per i Minorenni ha incardinato la propria decisione sulla posizione giuridica e sulla condotta penale della madre, con una valutazione in astratto d'inadeguatezza genitoriale, fondata sulla pericolosità sociale, automaticamente desunta dalle risultanze del certificato del casellario penale. Non sembra che la decisione si sia ispirata, come invece doveva, ai criteri del miglior interesse e benessere del figlio minore nel bilanciamento degli interessi coinvolti di tutela del suo sviluppo psicofisico e quello esterno della sicurezza pubblica tutelati dalla normativa. 8 Art.
8 - Diritto al rispetto della vita privata e familiare 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può̀ esservi ingerenza di un'autorità̀ pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. 9 Cfr. CEDU, Sentenza Hamidovic c. Italia, Seconda Sezione, 4 dicembre 2012 (ricorso n. 31956/05) Infatti, il Tribunale non ha preso adeguatamente in considerazione le circostanze di fatto emerse dall'indagine dei Servizi Sociali e allo stesso modo non ha motivato sufficientemente le ragioni secondo le quali abbia ritenuto negativa la valutazione rispetto alle effettive capacità della ricorrente di svolgere il ruolo genitoriale. Così motivava il Giudice di primo grado nel rigettare la richiesta: “nel caso di specie vi è la presenza di indiscutibili elementi contrari al rilascio del permesso di soggiorno, poiché la Signora ha attuato, nel corso Parte_1
degli anni, numerose condotte criminale ed è stata condannata per i reati che lo stesso Testo unico sull'immigrazione ritiene ostativi al rilascio del permesso di soggiorno;
questo TM […] ritiene che, nel caso in esame, non sussista un preminente interesse del minore alla permanenza della madre in Italia […]”.
Ritiene, dunque, il Collegio, che non sussistano i gravi motivi connessi allo sviluppo psico-fisico del minore che giustificherebbero il rilascio dell'autorizzazione richiesta dalla Signora in quanto le Parte_1
analizzate circostanze fanno propendere per una valutazione negativa rispetto alle effettive capacità della ricorrente di svolgere il ruolo genitoriale nel rispetto dell'integrità psico-fisica del figlio”.
Come ricordato sopra, secondo gli insegnamenti della Cassazione, la valutazione rispetto alla pericolosità sociale dell'individuo deve essere fatta in concreto e, dunque, secondo un giudizio che induca a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, tale da fare recedere gli ulteriori elementi di valutazione che l'art. 5, c. 5 del T.U.I. impone di tenere in considerazione nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare (la natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali con il paese d'origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del soggiorno pregresso).
Nel caso in esame, dalla documentazione prodotta dal PG risulta l'accertamento della responsabilità penale della reclamante per un solo reato in materia di stupefacenti in concorso, risalente all'anno 2011, per il quale è stata condannata nel 2012 alla pena detentiva di anni 1, mesi 10 sospesa condizionalmente. Non risultano successive condanne definitive per altri reati ed è al momento pendente un giudizio di appello nel quale è coinvolta per un'imputazione di concorso nel reato di cui all'art. 74 L.Stup.
Allo stato non vi sono elementi per affermare la concreta e attuale pericolosità sociale della reclamante.
Invece, la permanenza in Italia di sin dal 1993, rappresenta un fattore da Pt_1 tenere in considerazione ai fini dell'indagine imposta dall'art. 5, comma 5 del d.lgs. n. 286 del 1998, che richiede, prima di assumere un provvedimento di rigetto, di valutare la durata del soggiorno pregresso del soggetto nel territorio nazionale e la natura e durata dei vincoli familiari. Relativamente a questi ultimi,
c'è da rilevare un forte radicamento sociale e famigliare di sul territorio Pt_1
italiano; la richiedente, infatti, vive in Italia da quando aveva solamente due, insieme alla famiglia di origine ed ai fratelli, e si è presa cura del figlio e ha instaurato con lui un profondo legame, come riferito dal minore Per_1 all'assistente sociale (vedi relazione 29.04.2024) e l'assenza improvvisa della madre dalla vita del figlio potrebbe potenzialmente creare un pregiudizio psico- fisico al minore.
Va anche evidenziato che la permanenza di presso la zia a Dro non incide Per_1
sul rapporto sereno del minore con , che rappresenta il suo punto di Pt_1
riferimento e, insieme alla sorella, costituisce la sua famiglia, che, pur allargata, lui percepisce come unica.
, va tenuto conto anche dell'assenza del padre, che non si è mai occupato di Pt_3
lui ed è decaduto dalla responsabilità genitoriale già dall'anno 2012: il rigetto della richiesta della madre di permesso di soggiorno priverebbe dell'unico Per_1
genitore biologico sul quale possa contare, con cui ha sempre convissuto ed avuto costanti rapporti.
Va, inoltre, considerato che la madre contribuisce al mantenimento del minore, insieme alla zia, e per questo ha dichiarato di essersi attivata nella ricerca di un lavoro (attualmente quello di badante, come riferito all'udienza del 24.10.2024), essendo cessata l'attività legata alla ditta edile di cui precedentemente era titolare.
Pertanto, il diniego di autorizzazione ex art. 31 TU, nel bilanciamento tra gli interessi considerati, appare una misura ingiustificata, sproporzionata e inidonea ad assicurare il benessere del minore nonché, in ultima analisi, il rispetto del suo diritto alla vita familiare.
Per le ragioni esposte, il Collegio, in accoglimento del reclamo, ritiene che la madre possa essere autorizzata a permanere in Italia per un anno, a decorrere dalla data di comunicazione del presente provvedimento. Questo arco temporale si considera sufficiente alla reclamante per ottenere una regolarizzazione in via amministrativa della propria posizione, salva la possibilità di eventuale proroga dell'autorizzazione in esame, previa nuova verifica della sussistenza dei requisiti di legge.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
Visti gli artt. 31 D.L.vo 286/98 e successive modificazioni (L. 5/07) e 739 c.p.c. in riforma del decreto di rigetto del Tribunale per i Minorenni di Trento n.
975/2024 del 11.6.2024,
Autorizza
, nata a [...] il [...] Parte_1
residente in [...], a permanere per un anno in Italia per motivi di assistenza familiare a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento autorizzativo.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 24.10.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Camilla Gattiboni dott. Ugo Cingano 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Art. 31 comma III: “Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico. L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza”. 2 Cfr. Cass. sent. nn. 2648/2011; 13237/2011; 14125/2011; 17739/2015; 24476/2015; 25419/2015;
4197/2017; 29795/2017; 14238/2018 3 Cfr. Cass. sent. n. 17861/2017. Onere di parte ricorrente è dedurre il grave disagio psicofisico del minore che deriverebbe dall'allontanamento (cfr. Cass. sent. 26710/2017). 4 Cfr. sul punto Cass. sez VI, ordinanza n. 17942 del 10.09.2015, così massimata “In tema di immigrazione, il diritto all'unità familiare di cui agli artt. 28 del d.lgs. n. 286 del 1998, 8 della CEDU
e 3, 7, 9 e 10 della Convenzione di New York, ratificata con la l. n. 176 del 1991, nel nostro ordinamento non ha carattere assoluto atteso che il legislatore, nel contemperamento dell'interesse dello straniero al mantenimento del nucleo familiare con gli altri valori costituzionali sottesi dalle 10 Cass. sez. I civile sent. 14238/2018.