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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/02/2025, n. 2078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2078 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE di ROMA
Sezione XIV Civile
in persona del giudice unico, dott. Stefano Cardinali, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 51385 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
Parte_1
in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via
Fabio Massimo n. 88, presso lo studio dell'avv. Katiuscia Perna, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione
ATTORE
E
Controparte_1 non elettivamente domiciliato in Roma, rappresentato e difeso dall'avv. Bruno
Sellitti giusta procura allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTA
OGGETTO: azione di inefficacia e revocatoria
CONCLUSIONI: per l'attore: “in via principale: accertare e dichiarare l'inefficacia, nei confronti della massa dei creditori del fallimento attore, dei pagamenti eseguiti in data
15.07.2020, 22.07.2020, 6.08.2020 e 01.09.2020 per un totale di € 12.500,00, ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 e 69 bis l.fall., per tutte le ragioni esposte in narrativa, con ogni consequenziale effetto di legge e, per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento della somma pari ad € 12.500,00, oltre interessi ex art.
1284, comma 4, c.c. dal giorno della domanda;
in via subordinata: accertare e dichiarare l'inefficacia, nei confronti della massa dei creditori del fallimento attore, dei pagamenti eseguiti in data 15.07.2020, 22.07.2020, 6.08.2020 e
01.09.2020 per un totale di € 12.500,00, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma 2, l.fall., per tutte le ragioni esposte in narrativa, con ogni consequenziale effetto di legge e, per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento della somma pari ad € 12.500,00, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dal giorno della domanda;
in via ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare l'inefficacia, nei confronti della massa dei creditori del fallimento attore, dei pagamenti eseguiti in data 15.07.2020, 22.07.2020,
6.08.2020 e 01.09.2020 per un totale di € 12.500,00, ai sensi e per gli effetti dell'art. 161, comma 7, l.fall., per tutte le ragioni esposte in narrativa, con ogni consequenziale effetto di legge e, per l'effetto, condannare il convenuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 c.c., al pagamento della somma pari ad €
12.500,00, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dal giorno della domanda;
in via di estremo subordine: accertare e dichiarare l'inefficacia, nei confronti della massa dei creditori del fallimento attore, dei pagamenti eseguiti in data
15.07.2020, 22.07.2020, 6.08.2020 e 01.09.2020 per un totale di € 12.500,00, ai sensi e per gli effetti dell'art. 66 l.fall. e dell'art. 2901 e ss c.c., per tutte le ragioni esposte in narrativa, con ogni consequenziale effetto di legge e, per
l'effetto, condannare il convenuto al pagamento della complessiva somma pari ad € 12.500,00, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dal giorno della domanda;
in ogni caso, con vittoria di compensi e spese, anche forfettarie, del presente giudizio”; per il convenuto: “rigettare le domande proposte dalla curatela. Con vittoria di spese;
ivi comprese quelle generali nella misura di 15,00%.”.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_1
ha convenuto in giudizio affinché venisse
[...] Controparte_1 dichiarata l'inefficacia ai sensi 44 e 69 bis l.f. o, in subordine, ai sensi dell'art. 67
l.f. o, in ulteriore subordine, ai sensi dell'art. 161, comma 7, l.f. o, in estremo pag. 2/7 subordine, ai sensi degli artt. 66 l.f. e 2901 c.c., dei pagamenti eseguiti in favore del convenuto dalla società fallita a titolo di compensi per l'attività di componente del collegio sindacale;
pagamenti eseguiti successivamente al deposito da parte della medesima società di una domanda di concordato
“prenotativa”, alla quale aveva fatto seguito la rinuncia e il contestuale deposito di una domanda di concordato “pieno”, che era stata dichiarata inammissibile, con contestuale dichiarazione di fallimento. Ha chiesto quindi che, in ogni caso, il venisse condannato alla restituzione in favore della massa dei creditori CP_1 della somma complessiva di € 12.500,00 oltre interessi dalla data della domanda.
si è costituito sostenendo la piena validità ed efficacia dei Controparte_1
pagamenti ricevuti a titolo di compenso per le prestazioni rese: pagamenti ai quali non poteva applicarsi il disposto dell'art. 44 l.f., essendo stati eseguiti prima della dichiarazione di fallimento della debitrice, né le disposizioni in materia di revocatoria fallimentare o ordinaria, sia per essere intervenuti prima del cosiddetto periodo sospetto, sia per rientrare nelle esenzioni dalla revocatoria previste per i pagamenti tanto dalle norme in materia di revocatoria fallimentare, quanto da quelle in materia di revocatoria ordinaria.
Quindi, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione sulla base delle produzioni documentali delle parti.
Al riguardo si deve ritenere che la domanda subordinata del fallimento, diretta all'accertamento dell'inefficacia ex art. 161, comma 7, l.f., dei pagamenti in questione, tutti intervenuti dopo il deposito della domanda di concordato preventivo e prima della dichiarazione di fallimento della debitrice, appare fondata, per essere stati detti pagamenti eseguiti in mancanza di qualsiasi autorizzazione da parte del Tribunale e, quindi, in contrasto con il principio della par condicio creditorum e privi di efficacia nei confronti della massa dei creditori, con conseguente diritto della intervenuta procedura fallimentare di ottenere la restituzione della somma indebitamente ricevuta dal convenuto.
Come questo Tribunale ha avuto modo di osservare in occasione di analoghe controversie, invero, ai pagamenti effettuati dal debitore dopo il deposito della domanda di concordato e prima della dichiarazione di fallimento non si applica il pag. 3/7 disposto dell'art. 44 l.f., non potendosi estendere a detti pagamenti il principio della consecuzione delle procedure e della retrodatazione degli effetti dell'ultima procedura alla data di apertura della prima.
L'art. 44 l.f. sanziona con l'inefficacia i pagamenti eseguiti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento in ragione dell'intervenuto spossessamento e non può trovare applicazione nel concordato preventivo, nel quale, come è noto, non ha luogo lo spossessamento ma sono solo previste limitazioni alla gestione dell'impresa, come la necessità di conseguire preventivamente l'autorizzazione giudiziale per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione. L' inapplicabilità dell' art. 44 l.f. al concordato preventivo non costituisce solo un dato sistemico connesso alla peculiarità di tale procedura rispetto alla procedura fallimentare, ma è positivamente confermato dal non casuale mancato richiamo di tale articolo nell' art. 169 1. fall., che estende al concordato preventivo l'applicazione di alcune norme che disciplinano gli effetti della dichiarazione di fallimento, e, in modo ancora più specifico, dall'art. 69 bis l.f. secondo comma, l.f., che, nelle ipotesi di consecuzione fra procedura di concordato e fallimento, recepisce il principio della retrodatazione solo con riguardo alle azioni revocatorie e di inefficacia di cui agli artt. 64, 65, 67 e 69 l.f.
e non anche all'azione di inefficacia ex art. 44 l.f..
Benché suffragato da alcuni precedenti giurisprudenziali, non è condivisibile il richiamo al principio di consecuzione delle procedure che renderebbe inefficaci, come se fossero stati eseguiti dopo il fallimento, i pagamenti di debiti effettuati, invece, prima della dichiarazione di fallimento, in pendenza della procedura concordataria o preconcordataria. Il principio di consecuzione delle procedure, di creazione giurisprudenziale, è stato, infatti codificato dall'art. 69 bis comma secondo l.f., norma che non prevede la retrodatazione del c.d. periodo sospetto in caso di fallimento consecutivo a concordato preventivo per l'azione di cui all'art. 44, evidentemente in considerazione della differente ratio sottesa alle due tipologie di azione, confermata dalla diversa collocazione dell'azione ex art. 44 l.f. nella sezione dedicata agli effetti del fallimento per il fallito rispetto alla collocazione delle azioni revocatorie e di inefficacia degli atti a titolo gratuito e dei pagamenti non scaduti prima del fallimento ex artt. 64, 65, 67 e 69 l.f.,
pag. 4/7 inserite nella sezione dedicata agli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori. A differenza delle azioni di cui agli artt. 64, 65, 67 e 69 l.f., che rispondono all'esigenza di neutralizzare gli effetti degli atti del debitore di disposizione del proprio patrimonio che abbiano pregiudicato gli interessi dei creditori, l'azione di inefficacia ex art. 44 l.f. si fonda sull'effetto principale che il fallimento comporta con riguardo alla disponibilità e all'amministrazione dei propri beni da parte del fallito, il cosiddetto effetto di spossessamento e di cristallizzazione del patrimonio del fallito di cui all'art. 42 l.f., cui consegue l'inopponibilità alla massa dei creditori degli atti che, dopo il verificarsi dello spossessamento, abbiano alterato il patrimonio del debitore destinato alla loro soddisfazione, indipendentemente dall'idoneità dei suddetti atti a recare pregiudizio ai creditori (cfr. Cass. Civ. 81/4434). Ne discende che fra gli effetti del fallimento, i quali, in base ai principi sanciti dalla legge o elaborati dalla giurisprudenza in materia di consecuzione delle procedure, dovrebbero retroagire alla data di apertura della prima procedura di concordato preventivo, non può annoverarsi l'inefficacia degli atti dispositivi compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, atteso che tale inefficacia trova il suo ineludibile presupposto, appunto, nel fallimento o in altra procedura concorsuale che comporti lo spossessamento pieno del proprio patrimonio nei confronti del debitore. Come ha recentemente osservato la Suprema Corte, invece, nella disciplina del concordato preventivo non trova applicazione il congegno di spossessamento previsto in ambito fallimentare dalla l. fall., artt. 42-43, con la conseguente previsione di inefficacia dei pagamenti eseguiti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, ai sensi del successivo art. 44, ma opera un diverso congegno di spossessamento attenuato in forza del quale il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale” (cfr. Cass. Civ. n. 3850/21).
Proprio perché intervenuti in costanza di procedura concorsuale concordataria e con valutazione assorbente rispetto ad ogni considerazione in ordine all'applicabilità a tale fattispecie della disciplina dettata in materia di azioni revocatorie e relative esenzioni, si deve tuttavia ritenere, come richiesto in via subordinata dal fallimento attore, che i pagamenti in questione siano pag. 5/7 inefficaci nei confronti dei creditori ai sensi dell'art. 161, comma 7, l.f., in quanto costituenti atti di straordinaria amministrazione non autorizzati.
In proposito, infatti, si deve rilevare che l'oggetto della valutazione di inefficacia per mancanza di autorizzazione è costituito, nel caso di specie, non già dal conferimento o dalla conferma dell'incarico di sindaco bensì dal pagamento dei corrispettivi a tale incarico inerenti in pendenza del procedimento per l'apertura del concordato preventivo, in un periodo durante il quale l'imprenditore conserva la gestione dell'impresa e il potere di amministrazione dei suoi beni, ma se vuole porre in essere atti che eccedono l'ordinaria amministrazione deve ottenere l'autorizzazione del Tribunale. Che i pagamenti in questione, ancorché relativi a corrispettivi inerenti l'attività di sindaco svolta dal convenuto, da ritenersi in ipotesi funzionale al risanamento dell'impresa, eccedano l'ordinaria amministrazione non può, del resto, dubitarsi ove si consideri che, come risulta dal verbale di assemblea del 10/5/19 prodotto dal convenuto, ai sindaci era riconosciuto un compenso di € 8.000,00 e che, come emerge dalle fatture emesse dal medesimo convenuto, gli stessi pagamenti si riferivano ad acconti sui compensi dovuti per l'annualità ancora in corso: il pagamento di importi maggiori rispetto a quelli deliberati dall'assemblea, eseguiti in anticipo rispetto all'esigibilità del credito, costituiscono senz'altro atti esulanti l'ordinaria gestione del patrimonio del debitore rispetto alla funzione ad esso attribuita nella proposta concordataria.
Ne discende che, nel caso in esame, i pagamenti per cui è causa devono essere considerati inefficaci nei confronti della massa dei creditori per difetto di autorizzazione, costituente un requisito di legittimità dell'atto previsto dalla legge, con conseguente diritto della procedura fallimentare di ottenere la restituzione della somma illegittimamente ricevuta dal convenuto e condanna dello stesso al relativo pagamento in favore del fallimento attore, oltre interessi dalla data della domanda.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei criteri indicati nel DM n. 147/22, tabella 20 bis, in rapporto al valore della controversia e all'assenza di attività istruttoria diretta all'acquisizione di prove costituende.
pag. 6/7
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dal nei confronti di Parte_1 Controparte_1
respinta ogni diversa ed ulteriore domanda ed eccezione, così provvede:
1) condanna al pagamento in favore del Controparte_1 [...]
della somma di € 12.500,00 oltre interessi Parte_1
dalla data della domanda;
2) condanna il convenuto a rimborsare al fallimento attore le spese sostenute per il presente giudizio, che liquida in € 5.000,00, per compensi, e € 237,00 per spese, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso in Roma, il 10/2/25.
Il Giudice
dott. Stefano Cardinali
pag. 7/7