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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/03/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1012/2023 CC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliera Relatrice
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in Grado d'Appello promossa con atto di citazione notificato in data 24.05.2023 da
(c.f. , rappresentato e difeso dagli avvocati Elena Parte_1 C.F._1
Milani (c.f. ) ed Antonio Dario (c.f. ), elettivamente C.F._2 C.F._3
domiciliato presso lo studio degli stessi in Camposampiero (PD), Borgo Trento Trieste, n. 17, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello;
contro
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Beni _1 C.F._4
(c.f. ), con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Treviso (TV), Viale C.F._5
F.lli Cairoli, n. 15, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Oggetto: Appello avverso la Sentenza N° 314/2023, emessa il 14.02.2023 e pubblicata il 16.02.2023, dal Tribunale di Padova, rimesso al Collegio in decisione all'udienza del 02.09.2024, nel quale le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di Venezia, contrariis reiectis:
1 In via pregiudiziale e cautelare: sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto.
In via principale e nel merito: accogliere il proposto appello per i motivi tutti dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 314/2023 del Tribunale di Padova, R.G. 642/2020, pubblicata il 16/2/2023 e notificata il 12/5/2023:
1) accertarsi e dichiararsi l'irripetibilità, ai sensi dell'art. 2041 c.c., delle somme pretese da _1
e rigettare la domanda dell'attrice in primo grado in quanto infondata, in fatto e in diritto.
[...]
2) accertarsi e dichiararsi il diritto di di ripetere da , ex art. 2041 c.c., Parte_1 _1
l'importo di € 23.200,00 di cui al giroconto del 9/2/2010 oggetto di riconvenzionale in primo grado, e per l'effetto condannare l'appellata alla restituzione del medesimo importo, oltre interessi di legge dalla cessazione della convivenza al saldo.
In subordine: nella denegata ipotesi di debenza di somme, a qualunque titolo, da parte di
[...]
in favore di , dichiarare l'intervenuta compensazione di dette somme con il Parte_1 _1
maggior credito di parte appellante.
In via istruttoria: si ribadiscono tutte le istanze istruttorie già formulate in primo grado., tra cui
l'istanza verbalizzata all'udienza del 21/12/2021, di invitare il CTU alle specificazioni richieste alle pagg. 56 ed 85 della CTU (l'una volta a classificare come bancaria - nel prospetto Ca.Ri.Ve a pag. 45
CTU - la provvista bancaria classificata invece come “dubbia imputazione”, l'altra volta a raffrontare le sole entrate esclusive attoree per stipendi, con le uscite attoree esclusive, comprensive del menage).
Operazioni comunque già eseguite con rigore matematico, sulla scorta della CTU stessa, sia in conclusionale che nei sopra-estesi motivi di appello.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite relativi ad entrambi i gradi di giudizio, oltre a spese di CTU del primo grado. Condannarsi altresì l'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c., nella misura che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, per quanto esposto nel sesto motivo di appello”.
Per l'appellata:
“In via preliminare.
Per tutte le argomentazioni espresse in narrativa, da intendersi qui integralmente riportate, dichiarare ex art. 348-bis c.p.c. l'inammissibilità dell'appello, essendo manifestamente infondato. Per l'effetto, respingersi il gravame proposto e confermarsi l'impugnata sentenza del Tribunale di Padova n°
314/23. Con vittoria di spese e competenze professionali.
In via principale.
2 Per i motivi sopra esposti e da intendersi qui trascritti, ogni altra istanza respinta, rigettarsi
l'impugnazione proposta e confermarsi l'impugnata sentenza.
Con vittoria di spese e competenze professionali.
In via subordinata.
Nella non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'impugnazione, insiste _1
per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni di primo grado, che qui di seguito si riportano e precisando che gli importi chiesti in restituzione sono quelli indicati nella tabella iniziale del presente atto (pagine 10 e 11).
In via principale nel merito.
1) Accertare e dichiarare che i sigg.ri e hanno intrattenuto una _1 Parte_1
relazione more uxorio dal 2006 sino al 2016; accertare e dichiarare che la predetta relazione è cessata nel 2016, nonché accertare e dichiarare, per le causali ed i titoli di cui in narrativa, che la sig.ra
in vista di un progetto di vita futuro ha effettuato a favore del sig. i _1 Parte_1
seguenti pagamenti dal 2007 al 2016:
[... a) € 32.627,59 con denaro prelevato dal conto corrente personale n° 3326 di SS di PA
, per il pagamento dell'arredo e dei lavori di ampliamento della casa di esclusiva Controparte_2
proprietà del sig. , sita in via Marza n° 10 a ON Terme (PD); Parte_1
[... b) € 7.610.44 per il pagamento con addebito su conto corrente cointestato n° 1000.4251 della SS delle rate del mutuo acceso in data 28.01.2010 dai sigg.ri e Controparte_3 Pt_1 _1
presso SS di PA del Veneto s.p.a., mutuo utilizzato per estinguere il mutuo personale del sig.
acceso in data 29.12.2006 presso SS di PA di Padova e Rovigo;
Parte_1
c) € 19.625,60 per il pagamento con addebito su conto corrente cointestato n° 1000.4251 della SS di PA del Veneto s.p.a. delle spese relative all'arredo, all'impianto elettrico ed all'impianto fotovoltaico (spese come meglio descritte in narrativa) relative alla casa di esclusiva proprietà del sig.
, sita in via Marza n° 10 a ON Terme (PD); Parte_1
d) € 46.800,00 per il pagamento con addebito su conto corrente cointestato n° 001.1168377.1 di
[...]
delle rate del mutuo acceso in data 15.07.2011 dal presso IN DI CP_4 Parte_1
N.V. (conto arancio), mutuo utilizzato per estinguere il precedente mutuo acceso in data 28.01.2010 presso SS di PA del Veneto s.p.a. ed utilizzato per pagare le spese ed i lavori di ampliamento della casa di esclusiva proprietà del sig. , sita in via Marza n° 10 a Parte_1
ON Terme (PD);
e) € 11.747,00 per il pagamento con addebito su conto corrente cointestato n° 001.1168377.1 di
[...]
delle spese personali del sig. , come meglio descritte in narrativa, CP_4 Parte_1
3 e per l'effetto, accertato e dichiarato per le causali ed i titoli di cui in narrativa l'indebito pagamento
e/o utilizzo delle predette somme ed il diritto di parte attrice di ottenerne la restituzione, condannare il convenuto a restituire alla sig.ra il 100% della somma di cui alla Parte_1 _1 precedente lettera “a” (per € 32.627,59); il 50% della somma di cui alla precedente lettera “b” (per €
3.805,22); il 50% della somma di cui alla precedente lettera “c” (per € 9.812,80); il 50% della somma di cui alla precedente lettera “d” (per € 23.400,00); il 50% della somma di cui alla precedente lettera
“e” (per € 5.873,50), o quelle diverse somme che verranno accertate in corso di causa e da liquidarsi anche in via equitativa, oltre interessi ex art. 1284, comma 4° c.c. e rivalutazione dai singoli prelievi alla data del saldo effettivo.
Con vittoria di spese e competenze professionali.
2) Accertato e dichiarato che la sig.ra con bonifico di data 07.08.2008, effettuato con _1
disposizione dal conto corrente personale n° 3326 di ha corrisposto al sig. CP_5 [...]
la somma di € 8.000,00 a titolo di mutuo, importo che questi si era obbligato a restituire, Parte_1 condannare il sig. alla restituzione da subito in favore dell'attrice della somma di € Parte_1
8.000,00 maggiorata di interessi ex art. 1284, comma 4° c.c. e rivalutazione dalla messa in mora sino al saldo effettivo, oppure entro il termine che ex art. 1817 c.c. il Giudice vorrà stabilire.
3) Accertare e dichiarare, per le causali ed i titoli di cui in narrativa, che il sig. dai Parte_1
conti correnti cointestati con la sig.ra accesi presso e IN DI _1 Controparte_4
NV si appropriava indebitamente delle seguenti somme:
a) € 7.650,00 con prelievi mensili di € 150,00 dal maggio del 2012 sino alla data di estinzione del conto corrente n° 001.1168377.1 di , versando detta somma su un fondo comune di Controparte_4
investimento intestato al solo;
Parte_1
b) € 5.400,00 prelevando le somme di € 400,00 in data 05.08.2016 ed € 5.000,00 in data 08.06.2016 dal conto corrente cointestato con la sig.ra n° 001.1168377.1 acceso presso _1 [...]
ed effettuando i versamenti su conto corrente beneficiario CP_4
[...] di intestato al solo;
Controparte_4 Parte_1
c) € 1.800,00, prelevando la predetta somma in data 08.06.2016 dal conto corrente cointestato con la sig.ra n° 10206953 acceso presso IN DI NV (conto ) ed effettuando il _1 Pt_2
versamento su conto corrente beneficiario [...] di Controparte_4
intestato al solo;
e per l'effetto, anche ai sensi degli art. 1854 e 1298 c.c., condannare Parte_1
il convenuto a restituire alla sig.ra il 50% delle predette somme di cui Parte_1 _1
alle lettere a), b) e c) per un totale di € 7.425,00, oltre interessi ex art. 1284, comma 4° c.c. e rivalutazione dai singoli prelievi alla data del saldo effettivo.
4 Con vittoria di spese e competenze professionali.
Accertata la volontà del Convenuto di restituire i mobili/arredo acquistati dal mobilificio
[...]
dall'Attrice, condannare il Convenuto alla restituzione in favore dell'Attrice del mobilio Parte_3
acquistato da della cucina (con elettrodomestici), del salotto, della Controparte_6
camera matrimoniale, della camera piccola, dello studio, della lavanderia e del bagno matrimoniale, come meglio verrà descritto in corso di causa, formulando istanza di condanna accessoria ex art. 614 bis c.p.c..
Nonché, accertato e dichiarato che il Convenuto ha utilizzato e goduto dei predetti mobili dalla fine della convivenza nel 2016 sino ad oggi, condannare il Convenuto a pagare all'Attrice l'indennità di godimento del predetto mobilio dall'agosto del 2016 sino alla restituzione effettiva dei medesimi, da quantificare anche in via equitativa.
Con vittoria di spese e competenze professionali.
In via subordinata. Accertare e dichiarare che i sigg.ri e hanno _1 Parte_1
intrattenuto una relazione more uxorio dal 2006 sino al 2016; accertare e dichiarare che la predetta relazione è cessata nel 2016, nonché accertare e dichiarare, per le causali ed i titoli di cui in narrativa, che la sig.ra in vista di un progetto di vita futuro ha effettuato a favore del _1
sig. dal 2007 al 2016 i pagamenti indicati in narrativa, nonché che il sig. Parte_1 [...]
ha utilizzato per uso personale le somme indicate in narrativa e per l'effetto, accertato e Parte_1
dichiarato il depauperamento della sig.ra senza giusta causa a favore del _1 [...]
e l'indebito pagamento delle predette somme, ai sensi dell'art. 2041 c.c., condannare il Parte_1
convenuto a restituire alla sig.ra , per le quote di volta in volta Parte_1 _1
indicate in narrativa (o 100% o 50%) tutte le somme così come indicate e descritte in narrativa, o quelle diverse somme che verranno accertate in corso di causa e da liquidarsi anche in via equitativa, oltre interessi ex art. 1284, comma 4° c.c. e rivalutazione dai singoli prelievi alla data del saldo effettivo.
Con vittoria di spese e competenze professionali.
In merito alla domanda riconvenzionale.
Respingere tutte le domande formulate nei confronti di perchè infondate in fatto e _1
diritto, stante la non ripetibilità ex art. 2034 di quanto corrisposto in adempimento di un obbligo morale e sociale, nonché stante la eccepita prescrizione del diritto e dell'azione di ripetizione.
Con vittoria di spese e competenze professionali.
In via istruttoria.
5 Ammettersi prova per testimoni sui capitoli sub 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 e 12 indicati in seconda memoria ex art. 183 c.p.c. con i testi ivi indicati. Ammettersi prova per interpello sui capitoli sub 1, 2,
3, 4, 7 e 8, indicati in seconda memoria ex art. 183 c.p.c. Ci si oppone alle istanze istruttorie avversarie per le ragioni indicate in terza memoria ex art. 183 c.p.c. ed in caso di loro parziale o totale ammissione si chiede di essere abilitati a prova contraria con i testi indicati.
Nonché ammettersi C.T.U. estimativa volta a quantificare il valore locativo di lunga durata dei beni mobili presenti nella casa di ON del sig. D) Pt_1
Disporsi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.:
1) Al sig. e/o a del contratto di conto corrente Parte_1 Controparte_7
[...], intestato a (con gli estratti conto dalla sua Parte_1
apertura sino al 2016);
2) Al sig. e/o al Comune di ON Terme (PD) della pratica edilizia presentata Parte_1
dal sig. relativamente all'abitazione di via Marza n° 10 a ON Terme (PD); 3) Parte_1
Al sig. delle bollette delle utenze di luce e gas (Liquigas) relative alla casa di via Parte_1
Marza 10 a ON Terme (PD) dal 2006 al luglio del 2016”;
4) A filiale di ON Terme (PD) (già e SS di PA Controparte_8 CP_5
del Veneto) l'esibizione in giudizio degli estratti conto del sig. del conto corrente n° Parte_1
813513 del mese di dicembre 2006 e gennaio 2007.
In relazione all'assegno n° 6601897525 di € 1.500,00 del 20.11.2007 l'attrice precisa di aver rinunciato all'ordine di esibizione, ma non al credito. In merito alla espletata C.T.U. contabile ci si riposta alle osservazioni del C.T.P. dott. . Persona_1
Si contestano i documenti ex adverso prodotti perchè inconferenti, privi di data certa e generici”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1- Con atto di citazione notificato in data 28.01.2020, conveniva in giudizio _1 Parte_1
innanzi al Tribunale di Padova, chiedendone la condanna alla restituzione della somma
[...] complessiva di € 90.944,11, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Esponeva che:
- dal 2006 al luglio 2016 avevano intrattenuto una relazione sentimentale sfociata, fin dai primi mesi del 2009, in una convivenza more uxorio, anche assieme al figlio di Lei ( ), nell'immobile Persona_2
di proprietà esclusiva di Lui, sito in via Marza n. 10 a ON Terme (Padova);
6 - per realizzare un progetto di vita comune a lungo termine, Entrambi decidevano di eseguire dei lavori di ristrutturazione e di ampliamento dell'immobile adibito a casa familiare: otteneva un mutuo Pt_1 ipotecario di € 120.000,00 dalla SS di PA di Padova e Rovigo in data 29.12.2006, mentre Lei otteneva un finanziamento per € 31.435,00 da Consumer Financial Services Srl in data 03.01.2008; tale ultimo importo veniva versato sul suo conto corrente personale presso la n. 3326 ed CP_5 utilizzato per il pagamento delle spese di arredo ed ampliamento dell'abitazione;
- una volta cessata nell'estate del 2016 la relazione , Lei aveva chiesto senza fortuna la Persona_3 restituzione dell'importo in linea capitale di € 90.944,11.
Invocava gli artt. 2033, 2036, 2041 c.c. nonché - rispetto alle somme pagate con la provvista dei conti correnti cointestati - gli artt. 1854, 1298 e 1299 c.c.
2- Si costituiva in giudizio , contestando integralmente la pretesa avversaria;
eccependo Parte_1 la prescrizione del diritto alla restituzione di quanto versato dall'attrice precedentemente al 23.01.2010; chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna della alla restituzione dell'importo di € _1
23.200,00 da Lui versato in data 09.02.2010 sul conto personale di Lei con giroconto dal conto corrente cointestato n. 4251, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo;
domandando - altresì - la compensazione di tale importo con il debito eventualmente ritenuto sussistente a suo carico;
pretendendo - infine - condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Spiegava che, nel corso della convivenza, la casa familiare di sua proprietà aveva ospitato anche il figlio della da quando aveva 19 anni sino a 28 anni;
il giovane, totalmente a carico della madre, _1 non lavorava e non studiava;
dopo la fine della relazione (nell'estate del 2016), l'attrice ed il figlio si erano trasferiti a Torreglia (PD) presso il nuovo compagno di Lei.
Precisava di non avere mai chiesto né ricevuto alcun aiuto economico da parte della per i lavori _1 di ampliamento e ristrutturazione dell'immobile di sua proprietà; difatti, per farvi fronte, egli aveva acceso un mutuo ipotecario personale pagando le rate con denaro proprio.
Aggiungeva che la utilizzava tutte le sue entrate ed anche somme ulteriori per sostenere esborsi _1
per sé e per il figlio a suo carico.
Deduceva, in particolare, che:
- i mobili acquistati per la casa familiare, oltre ad essere stati goduti da Entrambi e dal figlio della per i dieci anni di convivenza, non erano mai stati chiesti in restituzione, che - peraltro - sarebbe _1
stata accolta;
- i pagamenti in contanti da € 1.000,00 ciascuno del 03.11.2009, del 09.12.2009, del 12.01.2010 e dell'8.04.2010 non erano stati eseguiti con denaro della difatti, i relativi prelievi non _1
7 risultavano dall'estratto del suo conto personale (chiuso a fine 2009); diversamente, tali uscite emergevano dall'estratto del conto cointestato presso la SS di PA del Veneto;
- il finanziamento contratto dalla era stato pagato dalla stessa per complessivi € 11.480,75 fino a _1
dicembre 2009, poi era stato estinto anticipatamente con denaro di Lui;
-l'importo di € 8.000,00, oggetto del bonifico del 07.08.2008, era irripetibile, trattandosi di un atto di liberalità o comunque della dazione di una somma destinata a soddisfare i bisogni della famiglia;
- nonostante la formale cointestazione dei conti correnti, gli importi chiesti in restituzione dalla _1
nella misura del 50%, rappresentavano somme la cui provvista era comunque riconducibile alle entrate solo di Lui.
3- In prima udienza, formulava domanda di restituzione in natura del mobilio, a fronte _1 della disponibilità manifestata dal convenuto nel proprio atto introduttivo;
l'attrice chiedeva altresì il pagamento di un'indennità di godimento dei mobili dal mese di luglio 2016 fino all'effettiva restituzione.
4- Con provvedimento del 28.01.2021, il Giudice disponeva - nei confronti di - Parte_1
l'ordine di produzione del dossier titoli/fondi comuni di investimento FC857562100001 (L6395
Gestione Fondi) dal 2012 al 2016; l'ordine ad (già di CP_4 Controparte_8 CP_5 esibizione in giudizio di copia degli assegni bancari n° 6601897525 da € 1.500,00 del 20.11.2007, n°
4900922551 da € 1.607,59 del 03.07.2008, n° 4900922554 da € 500,00 del 26.06.2009 e n°
4900922555 da € 900,00 del 06/07.07.2009.
5- La causa veniva istruita documentalmente, con l'assunzione della prova testimoniale e per interpello, nonché a mezzo CTU contabile disposta con ordinanza dell'11.06.2021.
6- In comparsa conclusionale, l'attrice modificava il quantum della propria pretesa originaria, riducendolo all'importo capitale di complessivi € 55.691,22, in coerenza con i contenuti dell'accertamento contabile.
7- In data 16.02.2023, veniva pubblicata la Sentenza N° 314/2023 del Tribunale di Padova che:
- accoglieva la domanda di ed accertava il suo credito nei confronti del convenuto per _1
l'importo di € 54.575,35;
- accoglieva la domanda riconvenzionale di ed accertava il suo credito nei confronti Parte_1 dell'attrice per l'importo di € 11.600,00;
- dichiarava la compensazione dei rispettivi crediti e condannava a restituire a Parte_1 _1 la somma complessiva di € 42.975,35, oltre interessi ex art. 1284 comma I c.c. dall'1.08.2016 al
[...]
saldo effettivo;
8 - condannava alla restituzione in favore di a cura e spese di Parte_1 _1 quest'ultima, del mobilio acquistato da : cucina con gli Controparte_6
elettrodomestici, salotto, camera matrimoniale, camera piccola, studio, lavanderia e bagno matrimoniale;
assegnava al convenuto il termine di 60 giorni per la restituzione a decorrere dalla comunicazione della decisione;
decorso inutilmente tale termine, poneva a carico di l'obbligo di Pt_1 pagare all'attrice l'importo di € 250,00 al giorno ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.;
- condannava al pagamento di quattro quinti delle spese di lite, liquidate nella misura Parte_1 di € 14.103,00, oltre 15% di spese generali, € 786 per anticipazioni, IVA e cpa;
- compensava tra le parti la residua quota di un quinto;
- poneva definitivamente le spese di CTU a carico del solo convenuto . Parte_1
8- Con atto di citazione notificato il 24.05.2023, ha proposto Appello avverso tale Parte_1
Sentenza, sulla base delle seguenti doglianze:
8.1- Violazione/falsa applicazione artt. 112 c.p.c. e 2041 c.c. - Motivazione parziale ed errata (somme sub a) CTU).
Il Giudice di I Grado non ha considerato i documenti agli atti, come analizzati - all'esito dell'istruttoria
- nella CTU contabile e nella comparsa conclusionale di parte convenuta. ha prodotto, a supporto della sua pretesa di cui al punto sub a), solo matrici di assegni, _1
l'addebito di assegni in conto e ricevute bancomat; si tratta di produzione del tutto priva di giustificativo di spesa, di causale e/o dell'indicazione del destinatario del pagamento (v. docc. attorei nn. 7, 8, 9, 12, 13, 15).
L'assenza di giustificativi è stata rilevata anche dal CTU in due punti della perizia, sia a pag. 25 primo paragrafo “il fascicolo non contiene le fatture di acquisto delle spese contestate […] o altre prove di utilizzo del contante prelevati da sportelli ATM-bancomat. La carenza documentazione fiscale […] non permette di individuare l'esatta natura dell'uscita […]”, sia a pag. 100 “Rimane tuttavia incerta
l'individuazione dei destinatari dei pagamenti e la causa di emissione dei titoli non essendo stati prodotti i documenti fiscali di spesa collegati ai pagamenti”.
Parte convenuta non ha contestato la pacifica provenienza dal conto personale attoreo delle uscite di cui al punto sub a) che la ha imputato a ristrutturazione, ma - diversamente - ha eccepito l'assenza _1
di prova della destinazione del denaro a ristrutturazione, ossia del proprio arricchimento e/o vantaggio esclusivo.
In aggiunta, il convenuto ha prodotto fatture a dimostrazione di avere sostenuto in proprio le spese, peraltro per importi ben diversi (stufa, impianto idraulico, opere murarie, come da docc. 01, 02, 03 del convenuto).
9 Il Primo Giudice ha ignorato quanto eccepito ed ha omesso di pronunciarsi sulla sussistenza del requisito dell'arricchimento esclusivo di un soggetto a danno dell'altro - ovvero sulla destinazione della spesa al vantaggio e/o utilità del convenuto - ai fini dell'accoglimento della domanda ex art. 2041 c.c.
Il CTU, a pag. 40, ha concluso dando atto che le somme sub a) - al netto degli arredi per cui è cessata la materia del contendere - sono derivate da provvista nel conto personale dell'attrice (3326 Ca.ri.pa.ro), tranne per l'assegno Hydros da € 500,00 (doc.15 attoreo), in quanto non risultante dall'e/c in atti.
Per nessuna delle somme sub a) la ha assolto l'onere di provare la causale di spesa o la _1
destinazione a vantaggio e/o arricchimento del convenuto.
Non era compito del CTU, ma dovere del Giudice, valutare la soddisfazione o meno dell'onere probatorio da parte dell'attrice, in ordine alla destinazione/causale delle spese fatte valere.
Fra le voci di spesa sub a), solo l'importo di cui al doc. 13 attoreo (€ 3.500,00 copia assegno
“FF) può dirsi destinato a ristrutturazione;
si tratta dell'unica contribuzione attorea certamente compatibile con il normale e naturale dovere di contribuzione gravante anche sulla comunque _1
da compensare con il maggior credito di . Pt_1
8.2- Violazione/falsa applicazione art. 2041 cc – Erronea valutazione delle conclusioni della CTU –
Errata applicazione art. 1854 cc (somme sub c) e sub d) CTU).
Per i capi della Sentenza relativi alle somme sub c) e sub d) addebitate sul conto cointestato 4251
Ca.Ri.Ve, il Tribunale ha ancorato il diritto di ripetizione della esclusivamente sulla _1 cointestazione della provvista bancaria, non avvedendosi che ciò significa applicare l'art. 1854 cc
(rispetto ad un regresso interno fra correntisti) anziché l'invocato art. 2041 c.c.
È stato Giudice - dopo avere premesso il dato pacifico secondo cui il mutuo e le relative rinegoziazioni erano destinati alla ristrutturazione immobiliare - a precisare che “il diritto di di _1 ripetere gli importi spesi potrà ritenersi sussistente qualora il CTU accerti la riconducibilità all'attrice in via esclusiva o parziale della provvista utilizzata per il rimborso dei predetti mutui”.
Il CTU ha - però - accertato che questa provvista non proveniva affatto dalla (nemmeno in _1
parte), bensì dalla banca ed ha rilevato che le somme versate in conto dalla sono state _1
assolutamente insufficienti a sostenere le spese in esame.
è stata soltanto cointestataria di mutuo e conto, destinataria e non proprietaria delle _1
somme che erano di proprietà e provenienza bancaria fino al loro rimborso;
quindi, alla banca devono essere restituite, non alla _1
Anche gli stipendi versati in conto dal convenuto sono stati insufficienti (le parti hanno Per_4
vissuto a debito della banca per i primi mesi), ma il dato è irrilevante, perché - nel tempo ed a Pt_1
10 tutt'oggi - sta restituendo la provvista alla banca (mentre la non ha mai versato nulla di proprio, _1
essendo pacifico che la garanzia fideiussoria non è mai stata escussa).
Pertanto, il Giudicante ha errato nell'interpretare le conclusioni del CTU riferibili ai crediti sub c) e sub
d); il perito non ha affatto sostenuto che la relativa provvista sia stata riconducibile all'attrice in via esclusiva o parziale, nel senso voluto dall'art. 2041 c.c. (cioè nel senso della provenienza da sostanze appartenenti all'attrice, quali stipendio, risparmi, etc), bensì solo nominalmente ed indirettamente, in quanto proveniente dalla banca che ha erogato la provvista in questione a nome delle parti ( quale Pt_1
debitore e la quale co-debitrice per pochi mesi e poi soltanto garante). _1
Non è ammissibile che, in forza della mera cointestazione del conto, uno dei due conviventi possa accampare pretese verso l'altro, se non dimostrando di avere prima rimborsato quella provvista alla banca, alimentando - con somme personali ed in misura sufficiente - il conto di addebito.
Il Giudice di prime cure aveva il dovere di esaminare ed argomentare l'analisi di entrate ed uscite del conto 4251 contenuta nel prospetto a pag. 45 della CTU. Per_4
Le entrate nel conto cointestato di provenienza esclusiva dall'attrice ammontano ad un totale Per_4 di € 4.811,63. (di cui € 3.413,40 per stipendi ed € 1.398,23 per estinzione del precedente conto personale); null'altro è venuto da lei, bensì dalla banca ed alla banca va restituito.
Esaminando le uscite di cui al prospetto di pag. 45 della perizia, si evince che le uscite imputabili esclusivamente a sono state di € 3.660,00 (prelievi ATM di contante ingiustificato), _1
ovvero più di quanto versato per stipendi.
La non ha mai giustificato i prelievi, se non tardivamente, con generico e contestato richiamo al _1
ménage familiare.
Inoltre, doveva essere imputata all'attrice una quota delle spese registrate sul conto cointestato quali: alimenti, ristoranti, vestiario, libri, utenze postali, commissioni, imposte, per un totale Per_4 di € 5.672,59 (v. prospetto CTU pag. 45).
Accollando alla anche solo ½ degli esborsi di ella ha speso per vivere € 2.836,30 _1 Per_5
(anche se le competerebbero 2/3, avendo il figlio a proprio carico).
Solo imputando all'attrice le entrate provenienti dalla banca (€ 179.150,00 del primo mutuo + €
179.550,00 della rinegoziazione, quale dato contabile e non provvista effettiva), il CTU ha potuto affermare (sul piano contabile e nominale) che “la provenienza della provvista delle somme oggetto di ripetizione deve ritenersi promiscua in quanto le entrate complessive hanno un volume (appunto meramente contabile) di ben € 370.359,36 riconducibile ad entrambe le parti”.
Tuttavia, il dato contabile non deve trarre in inganno;
il medesimo CTU ha enunciato:
11 - al primo paragrafo di pag. 48, che “su un volume complessivo di entrate di € 370.359,36 solo €
3.413,40 possono essere riferite in modo univoco a ”; _1
- a pag. 57 ultimo paragrafo, che “l'importo delle entrate riferibili singolarmente a e a _1
non sarebbero sufficienti a sostenere le spese in esame”; Parte_1
- a pag. 98, che “riguardo l'imputazione delle some derivanti dalle erogazioni mutuo per € 179.150,00 ed € 179.550,00 alle entrate di dubbia imputazione, trattandosi di questione giuridica più che tecnico- contabile […] ritiene in questa sede di mantenere detti importi nella colonna delle entrate di dubbia imputazione rimettendo la valutazione al Giudice”.
8.3- Violazione/falsa applicazione art. 2041 c.c. – Erronea valutazione delle conclusioni del CTU –
Errata applicazione dell'art. 1854 c.c. (somme sub e), sub f), sub g), sub h) CTU).
Le somme pretese sub e), f), g), h) sono state addebitate sul conto cointestato , cui era CP_4
funzionalmente collegato il conto cointestato IN.
Si è trattato di conti cumulativamente aperti dal 2010 fino al 2016 (cessazione della convivenza).
La era solo fideiussore del mutuo , garantito in primis da ipoteca e dal _1 CP_9
patrimonio di , unico debitore/intestatario. Pt_1
Il Tribunale, richiamando la CTU, ha affermato che “La provenienza della provvista necessaria al pagamento delle spese di cui ai punti e), f), g), h) non può essere riferita alla sola o al _1
solo (cfr pag. 82) e quindi dovrà essere riferita ad entrambe le parti secondo il Parte_1
criterio generale del 50% indicato da parte attrice o, in alternativa, in base ad altro criterio che tenga conto della diversa incidenza della provenienza della provvista nei conti correnti nei quali è stata addebitata la relativa spesa (cfr pag. 86) …Le spese e), f), g), h) …possono essere riferite alla provvista procurata dalla NOa in base ad una percentuale che misuri il suo apporto _1 alla formazione delle entrate registrate sul conto e sul conto IN DI”. CP_4
Il Giudice ha poi concluso che “in base ai calcoli effettuati, la percentuale di apporto di _1
alla formazione della provvista accreditata nei due conti correnti cointestati non si è discostata
[...]
in misura significativa dal 50% (pag. 87). Le risultanze della consulenza del dott. come Per_6
riepilogate nella tabella riassuntiva delle conclusioni di cui alla pag. 104 [..] vanno fatte proprie dal
Tribunale”.
Pertanto, è stato dedotto dalla CTU - sic et simpliciter - che circa la metà della provvista presente nei conti in esame era riconducibile all'attrice; per ciò solo doveva esserle restituita la metà delle spese oggetto di causa.
Ancora una volta il Giudicante ha erroneamente applicato l'art. 1854 c.c. ad un regresso interno fra correntisti, anziché l'invocato art. 2041 c.c.; non si è avveduto che il CTU ha anche rilevato - sempre
12 alle pagg. 86-87 - che la percentuale di uscite imputabili esclusivamente alla è superiore alla _1 percentuale delle sue entrate (id est: l'attrice ha speso per sé più di quanto versato nei conti e ciò pur imputando alla medesima attrice solo la metà delle uscite comuni/dubbie di vivere quotidiano, senza la quota di mantenimento del figlio). ha sì contribuito per il 51,88% delle entrate presenti sul c/c , ma le è _1 CP_4
imputabile in via esclusiva il 55,44% delle uscite, ossia un importo ben maggiore rispetto a quanto versato.
Allo stesso modo, per il c/c IN, il CTU ha rilevato che l'attrice ha contribuito per il 41,40% delle entrate, ma le è imputabile il 47,92% delle uscite.
In altri termini, il Tribunale non ha applicato il limite legale all'operatività della presunzione di cui agli artt. 1298 e 1299 c.c. e non ha verificato ex art 2041 c.c. se l'attrice, con le proprie entrate, abbia almeno fatto fronte alle proprie uscite/prelievi personali, prima di affermare di aver pagato spese del convenuto.
Se il Giudice avesse analizzato la destinazione/causale delle uscite della come classificate dal _1
CTU a pagg. 61-62, avrebbe concluso che - a quasi parità di entrate - l'attrice non ha affatto contribuito alla ristrutturazione o alle spese del convenuto, ma - al contrario - ha speso/prelevato tutte le proprie entrate per sé, senza nemmeno fare fronte a sufficienza alla propria quota del vivere quotidiano.
Ergo: ristrutturazione/mutuo e spese del convenuto sono state pagate solo da quest'ultimo.
Dai prospetti del CTU emerge con evidenza che a parità di entrate- correttamente ripartite dal CTU nella misura di circa il 50% - la ha prelevato in contanti la metà del proprio stipendio, _1 destinandone solo l'altra metà a spese proprie personali ed al vivere quotidiano;
peraltro, in misura insufficiente a coprire la quota di ménage familiare propria e del figlio.
Per contro, ha prelevato in contanti appena il 20% delle proprie entrate, destinandone l'80% al Pt_1
vivere quotidiano ed alle proprie spese di mutuo e ristrutturazione.
Imputando alla la metà delle entrate contabili/dubbie e correlativamente la metà delle uscite _1
contabili/dubbie, il dato non cambia, perché i movimenti puramente contabili si equivalgono - in entrata ed uscita - per entrambe le parti.
Se le entrate della vengono ora - ex post - imputate al mutuo/ristrutturazione, significa che _1
l'intero ménage familiare di tre persone viene imputato - sempre ex post - integralmente a carico di
. Pt_1
Detta operazione è scorretta e contrasta con la volontà delle parti, con l'imputazione letterale di ogni singola spesa nell'estratto conto e con la stessa azione proposta dall'attrice (che ripetutamente ha
13 precisato di non voler ripetere quanto destinato al ménage e che la ristrutturazione è stata pagata con denaro mutuato).
8.4- Erronea e contraddittoria interpretazione delle risultanze istruttorie in ordine alla destinazione della somma – Omessa valutazione della testimonianza di – Errata applicazione Tes_1 dell'art. 2697 c.c. (somme sub b) CTU.
Il Giudice di I Grado non si è pronunciato sulla qualificazione giuridica del versamento operata dall'attrice, ovvero sulla datio a titolo di prestito destinato alle opere di ristrutturazione (con relativo diritto alla restituzione), ed ha erroneamente applicato l'art. 2697 c.c. circa la ripartizione dell'onere probatorio fra le parti. I
Il convenuto ha eccepito l'insussistenza del preteso contratto di prestito/mutuo, non rinvenibile nemmeno nel doc. 5 di parte attrice;
peraltro, lo specifico onere probatorio gravava su _1
A proposito della destinazione della somma a spese di ristrutturazione immobiliare - invocata dall'attrice e ritenuta meramente “plausibile” dal primo Giudice sulla base di un [errato]
“convincimento” suscitato dalle risultanze delle prove testimoniali -, deve osservarsi che:
- è documentato (doc. 03 attrice) che aveva già ottenuto un mutuo per procedere a Parte_1
ristrutturazione, fin dal 29.12.2006 (venti mesi prima della datio sub b);
- è pacifico e dedotto anche dall'attrice che il mutuo era destinato alla ristrutturazione (non ad altro scopo);
- è altresì pacifico, dedotto da tutti i testi ed ammesso dall'attrice, che quest'ultima aveva difficoltà a mantenersi con il solo stipendio, in quanto aveva un figlio maggiorenne a proprio carico e non percepiva alcun mantenimento dal padre;
- è dimostrato e confermato, anche dalle risultanze della CTU contabile, che la con il proprio _1
stipendio non era in grado di far fronte alle spese minime di vivere quotidiano - proprie e del figlio - ed ai propri prelievi;
quindi, mai nulla ha destinato a ristrutturazione;
- i testi attorei (madre e figlio della medesima non hanno saputo specificare a quale spesa di _1
ristrutturazione sarebbe stato destinato il denaro;
- i testi di , invece, hanno confermato che la ristrutturazione era pagata con denaro Parte_1 mutuato dalla banca e con l'aiuto anche del padre di (udienza del 27.05.2021); Pt_1
- in punto “destinazione della somma”, la testimonianza di (sorella del convenuto) non è Testimone_2 affatto “in linea” con quanto dichiarato da (madre dell'attrice); la teste attorea ha Persona_7
sostenuto che il denaro serviva per la ristrutturazione, salvo poi non sapere per quale lavoro fosse stata impiegata, mentre la teste di parte convenuta ha dichiarato che la somma data dalla madre alla figlia
14 concretizzava un aiuto economico verso la stessa, in difficoltà dal momento che l'ex marito non versava il mantenimento del figlio;
- è evidente che la datio dall'attrice al convenuto è da collocare in un contesto di contribuzione/restituzione delle spese del vivere quotidiano, poiché da mesi stava facendosi Pt_1
maggior carico di un menage particolarmente oneroso, dato che la aveva difficoltà legate alla _1 fine del matrimonio, all'indisponibilità di un luogo in cui abitare, alle spese di separazione e divorzio, alla mancata percezione del mantenimento dall'ex marito per il figlio;
- se è pacifico che la banca ha mutuato il denaro per la ristrutturazione e che l'attrice era in difficoltà a mantenere sé ed il figlio, allora è “plausibile” ritenere che l'importo sub b) sia stato destinato dalla coppia al vivere quotidiano.
8.5- Violazione/falsa applicazione art.2041 c.c. –Errata applicazione dell'art. 1854 c.c. Erronea valutazione delle risultanze istruttorie (la domanda riconvenzionale).
Il Tribunale avrebbe dovuto accogliere la domanda riconvenzionale nella misura del 100%, avendo il convenuto assolto all'onere i cui all'art. 2041 c.c.; il denaro oggetto di giroconto era di provenienza bancaria, nominalmente intestato in pari quota ai due conviventi;
tuttavia, la CTU ha verificato che le entrate attoree - per tutta la durata della convivenza - non sono mai state sufficienti a coprire i prelievi in contante della e la quota-parte del minimo vivere quotidiano a carico dell'attrice e del figlio. _1
Pertanto, solo il convenuto ha assolto l'obbligo di rimborsare la provvista alla banca.
Non è contestato che il abbia sempre regolarmente rimborsato la banca e che la fideiussione della Pt_1
non sia mai stata escussa. _1
La destinazione del giroconto ad utilità personale ed esclusiva dell'attrice è ammessa e confermata da quest'ultima, laddove si è limitata ad eccepire la prescrizione, l'irripetibilità correlata ad un obbligo naturale o la comproprietà della somma ex art. 1854 c.c.
8.6- Errata applicazione dell'art. 96 c.p.c. regolazione spese di lite e di CTU.
Alla riforma integrale della Sentenza consegue necessariamente la modifica del capo relativo alle spese, con rifusione in toto delle spese di lite e di CTU in favore di , nonché con Parte_1
condanna di ex art. 96 c.p.c., nella misura ritenuta di giustizia. _1
9- Si è costituita in II Grado la parte appellata, resistendo al gravame ed eccependone - nel merito -
l'assoluta infondatezza.
10- La causa è stata trattenuta in decisione senza ulteriore istruttoria all'udienza del 02.09.2024
(tenutasi con modalità di trattazione scritta).
11- L'Appello è complessivamente infondato e merita il rigetto per le ragioni di seguito esplicitate.
15 11.1- Il primo motivo d'impugnazione non è fondato.
L'originaria pretesa sub a) di è stata ridotta da € 32.627,69 ad € 5.770,00. _1
L'attrice – infatti - ha precisato le sue domande chiedendo di ottenere la restituzione in natura del mobilio in luogo degli importi a suo tempo pagati.
La somma di € 5.770,00 è stata poi ulteriormente modificata in € 7.270,00, a seguito di accoglimento - ad opera del CTU - delle osservazioni del CTP di parte attrice (v. pag. 97 perizia).
Il CTU ha chiarito che la provvista per gli esborsi di cui al credito sub a), come modificato in corso di causa, derivava da (più precisamente dal conto corrente n. 3326 Ca.Ri.Pa.Ro. a lei _1
sola intestato).
Gli importi che - ad oggi - restano in discussione sono:
(€ 400,00); Controparte_10
(€ 500,00); _11
(€ 520,00); Controparte_12
(€ 1.500,00); _13
(€ 350,00); Controparte_14
FF (€ 3.500,00);
OS (€ 500,00): sanitari arredo bagno - documento n° 15 attoreo - capitolo sub. 5 memoria istruttoria.
Secondo la ricostruzione dell'odierna appellata, l'esborso di € 400,00 (doc.6 parte, ricevuta bancomat negozio ) è stato effettuato a titolo di acconto per l'acquisto di una stufa a pellet, rimasta presso _10
anche dopo la cessazione della convivenza. Parte_1
con il primo motivo di gravame, ha denunciato la totale mancanza di fatture o scontrini di _15
acquisto o ddt o dati identificativi della stufa;
inoltre, attraverso la produzione del doc. 01 ha dedotto che la stufa a pellet aveva un prezzo diverso e ben maggiore, che egli ha provveduto a pagare interamente;
infine, ha aggiunto che l'istruttoria orale ha confermato che la stufa era stata dismessa per vetustà alla cessazione della convivenza (testi e , verbale udienza del Tes_1 Testimone_2
27.05.2021).
Ebbene, il movimento riguardante € 400,00, datato 27.02.2007 con valuta 24.02.2007, riporta la dicitura ” (pagamento pos – doc. 6, parte attrice); anche l'appellante sostiene che la stufa a _10 pellet è stata acquistata presso ”; la data dell'addebito di € 400,00 sul conto della è _10 _1
precedente rispetto alla fattura prodotta al doc. con data 01.08.2007.
Pertanto, è plausibile che l'esborso della sia stato effettuato a titolo di acconto per l'acquisto _1
della stufa a pellet.
16 Diversamente, non convince la tesi di per cui l'esborso affrontato dalla altro non sarebbe Pt_1 _1
se non il corrispettivo per una fornitura bimestrale o trimestrale di pellet (combustibile che entrambe le parti normalmente e ripetutamente acquistavano, per importi simili, presso l'esercente ). _10
È obiettivamente irragionevole che sia stata acquistata la fornitura di pellet mesi prima dell'effettivo acquisto della stufa.
Quanto alla dismissione di tale elettrodomestico, deve rilevarsi la contraddittorietà delle testimonianze acquisite in primo grado ( : “La stufa è stata cambiata 5-6 anni fa perché non era più Testimone_2 funzionante”; : “Io ero nell'abitazione quasi tutti i giorni. La stufa è stata eliminata, credo Tes_1 due/tre anni fa, non di più. Vedevo che non funzionava bene”. Cfr. verbale udienza del 27.05.2021).
Come precisato dalla difesa della controparte - pur ritenendo che non sia stata fornita la prova _1
delle causali dei pagamenti rivendicati - non ha contestato che i beneficiari siano stati Controparte_10
(€ 400,00), il falegname (€ 500,00, doc. 7 parte attrice), l'idraulico (€ 520,00, doc. 8
[...] _16 parte attrice - capitolo sub. 4 memoria istruttoria), (pavimenti € 1.500,00 ed € 3.500,00) Controparte_17 ed il muratore (€350, doc. 12, parte attrice) né che siano stati effettuati durante la _14
convivenza.
Se si considera che la ha coabitato more uxorio nella casa di proprietà di , si ricava _1 Pt_1
presuntivamente ex artt. 2727 c.c. e ss. che i pagamenti effettuati per l'idraulico, i pavimenti, il muratore ed il falegname siano stati effettuati a vantaggio di , il quale - anche dopo la Parte_1
fine della relazione - ha continuato ad abitare la casa di via Marza, traendone esclusiva utilità.
L'appellante, all'udienza dell'11.03.2021, ha dichiarato che “i pavimenti relativi alla camera da letto sono stati acquistati presso FF sono stati acquistati dalla sig.ra mentre la rimanente _1 pavimentazione è stata pagata con il mutuo”.
Invero, se il pagamento di € 3.500,00 è stato eseguito a favore di a saldo dei pavimenti Controparte_17 della camera da letto, il pagamento di € 1.500,00 è stato verosimilmente corrisposto a titolo di anticipo.
11.2- Il secondo motivo d'impugnazione è infondato.
L'istruttoria ha attestato che, in data 28.01.2010, e hanno ottenuto dalla SS di Pt_1 _1
PA del Veneto s.p.a. un mutuo ipotecario di € 180.000,00 per ristrutturare la casa di via Marza
n° 1015 di proprietà del solo (documenti n° 19 e n° 39 attorei). Pt_1
Risulta documentalmente provato, non contestato e suffragato dalla CTU contabile, che con la somma mutuata è stato estinto il debito personale di rappresentato dal mutuo del 29.12.2006 di € Pt_1
111.856,00 (doc. 3 e 38 parte attrice).
17 L'importo mutuato è stato erogato su conto corrente bancario cointestato ( ) n° 1000.4251, Persona_3
acceso presso SS di PA del Veneto proprio in data 28.01.2010 (doc. 20 parte attrice) ed estinto il 28.07.2011.
Dalla data di erogazione del mutuo fino alla data di estinzione del conto corrente cointestato n°
1000.4251, le rate del mutuo sono state pagate con addebito su tale conto corrente comune per un totale di € 7.610,44 (doc. 20 parte attrice).
Sempre attraverso denaro prelevato dal conto corrente cointestato n° 1000.4251 (SS di PA del Veneto), ha eseguito il pagamento di € 14.625,60 a favore della società Pt_1 Controparte_18
per i lavori di installazione nella casa di via Marza dell'impianto fotovoltaico (bonifico del
[...]
05.02.2010, come da estratto conto).
L'Appellante si duole del fatto che il Tribunale ha travisato la realtà nel condannarlo alla restituzione delle predette somme, per avere applicato l'art. 1854 c.c. al posto dell'art. 2041 c.c.
Questa Corte ritiene che siffatta tesi non possa essere condivisa.
La CTU, dopo aver analizzato scrupolosamente i movimenti di cui al conto n. 4251, ha confermato che
“la provenienza della provvista per il pagamento delle spese di cui alle lettere c) e d) deriva dalla disponibilità di € 67.294,00 generatesi nel conto n. 4251 a seguito dell'erogazione del mutuo cointestato tra le parti dopo aver estinto il mutuo intestato al NO . Tale somma liquida Pt_1
accreditata sul conto cointestato rappresenta ed esprime in termini di valore la maggior forza contrattuale della parte congiunta rispetto alla parte costituita dal solo nella Persona_3 Pt_1 richiesta di finanziamento alla banca. La maggior somma di € 67.294,00 deriva contrattualmente da un mutuo cointestato tra il NO e la NOa ed è stata accreditata Parte_1 _1
su un conto corrente cointestato tra le stesse parti. Tenuto conto pertanto che la quasi totalità delle entrate registrate sul conto corrente n. 4251 sono da considerare tra quelle di interesse comune delle parti o di dubbia imputazione, e che l'importo delle entrate riferibili singolarmente a e _1
a non sarebbero sufficienti a sostenere le spese in esame, si deve ritenere che la Parte_1
provenienza della provvista necessaria al pagamento delle spese di cui ai punti c) e d) del Quesito non possa essere ricondotta esclusivamente ad una delle parti in causa ma debba essere riferita ad entrambe” (perizia pag. 57).
Il CTU - dunque - non ha accertato che la provvista è venuta dalla banca, essendosi limitato a constatare che la provvista è derivata dalla disponibilità di € 67.294,00, generatasi nel conto n. 4251 a seguito dell'erogazione del mutuo cointestato fra le parti dopo l'estinzione del mutuo intestato al . Pt_1
A tale conclusione, il perito è giunto dopo aver confutato la tesi del difensore di - oggi riproposta Pt_1 in II Grado - “L'avv. Milani per parte convenuta ritiene che si debbano tenere separati i giroconti in
18 entrata provenienti dalla banca e i giroconti in uscita diretti alla stessa banca, in quanto il legale sostiene che questi importi provengano e siano destinati alla banca (…). Lo scrivente non ritiene di poter aderire a questa impostazione che prevede una teorica separazione di movimenti generati dall'erogazione e dall'estinzione dei prestiti bancari registrati nel conto corrente 4251, in quanto se da un punto di vista tecnico-contabile la provenienza e la destinazione di questi movimenti è riconducibile alla banca che ha erogato il mutuo, dal punto di vista giuridico (…)la banca (…) è solamente
l'intermediaria del trasferimento del denaro che deve essere necessariamente ricondotto o al vantaggio esclusivo di una delle parti, ovvero all'interesse comune delle parti o compreso tra gli importi di dubbia imputazione”.
Una lettura completa e coerente della perizia d'ufficio permette di acclarare che la provvista necessaria al pagamento delle spese di cui ai punti c) e d) deve essere attribuita ad entrambe le parti, in quanto conseguenza della liquidità formatasi sul conto corrente comune a seguito dell'erogazione del mutuo cointestato.
In altre parole, la somma mutuata - confluita nel conto corrente cointestato - non è di proprietà della banca, ma di ambedue i correntisti, poiché il mutuo è un contratto traslativo di natura reale;
le somme di denaro mutuate vengono trasferite in proprietà al mutuatario (traditio rei), creando un autonomo titolo di disponibilità.
La ricostruzione del CTU, sposata dal Giudice di prime cure, è coerente con l'orientamento della
Suprema SSzione, ai sensi del quale - in caso di conto corrente cointestato fra due conviventi di fatto
- si presume che entrambi abbiano contribuito a determinare l'ammontare del deposito in parti uguali;
per cui, dal momento dello scioglimento della convivenza, ciascun partner ha diritto all'attribuzione del
50% della somme presenti sul conto, se l'altra parte non dimostri una diversa misura dei conferimenti.
Applicando fra ex conviventi il principio consolidato sulla presunzione di parità in caso di cointestazione del rapporto di conto corrente, come enunciato - da ultimo - da Cass. n. 77/2018 e - prima - da Cass. n.4066/2009, i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall'art. 1854 c.c.
(relativo ai rapporti con la banca), bensì dall'art. 1298, comma 2, c.c. in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, se non risulta diversamente.
Sul punto, si parla di presunzione di proprietà comune delle somme cointestate sul conto;
in caso di cointestazione, vige la presunzione dell'uguaglianze delle quote che fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto.
La presunzione - quindi - determina un'inversione dell'onere della prova, in quanto spetta alla parte che ritiene non vi sia uguaglianza di quote dimostrare il contrario.
19 Pertanto, è possibile configurare l'ingiusto arricchimento di un convivente more uxorio ai danni dell'altro laddove ci siano prestazioni a vantaggio del primo che risultino estranee alle ordinarie obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza (il cui contenuto va parametrato alle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti del nucleo di fatto) e/o travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza".
Il conto cointestato di cui si discute (la cui provvista iniziale era il frutto del mutuo accordato anche alla
è stato alimentato con certezza da per € 3.413,40 e da per € _1 _1 Parte_1
2.737,72 (si veda tabella a pagina 46 della C.T.U.).
In assenza di elementi idonei a sostenere la riconducibilità esclusiva della provvista dei pagamenti sub
c) e sub b) soltanto a , la provenienza del denaro dal conto cointestato con l'attrice fa sì che trovi Pt_1 applicazione il disposto di cui all'art. 1298 c. 2 c.c.
Correttamente, il Giudice di I Grado ha imputato alla la metà delle rate del mutuo e la metà _1 dell'esborso finalizzato all'acquisto dell'impianto fotovoltaico.
Per contro, secondo l'appellante, il Tribunale non ha esaminato ed argomentato l'analisi di entrate ed uscite del conto 4251 Ca.Ri.Ve. contenuta nel prospetto a pag. 45 della CTU.
La difesa di , in particolare, ritiene che le entrate esclusive della ammontino ad un totale di Pt_1 _1
€ 4.811,63 (di cui € 3.413,40 per stipendi ed € 1.398,23 per estinzione del precedente conto personale); collegando alla ½ delle spese di ménage, ella ha speso per vivere € 2.836,30; quindi, in ordine _1 alle somme sub c) e sub d), ha versato in conto € 3.413,4025 + € 1.398,2326; ha girocontato a sé stessa
€ 23.200,00; ha prelevato in contanti € 3.660,00 ed ha speso per ½ del vivere quotidiano, pari a €
2.836,30, così da giungere ad una differenza tra entrate/uscite pari a meno € 24.884,67.
Il Collegio reputa detta ricostruzione non idonea a scalfire le risultanze del I Grado;
di fatto, viene trascurata la circostanza per cui ha apportato come provvista la somma di € 2.737,72, Parte_1
spendendo - nel contempo - € 1.590,00 per prelievo ATM e saldando il debito personale di circa €
111.856,00
D'altro canto, il Tribunale ha fatto corretta applicazione del criterio secondo cui ha il _1
diritto di ripetere le prestazioni di denaro precedentemente effettuate e rimaste a vantaggio esclusivo dell'ex convivente al termine della relazione;
essendo venuto meno il progetto comune di vita futura, tali somme sono state corrisposte senza una giusta causa e con esclusivo arricchimento di Parte_1
; di qui la richiesta di indennizzo e/o restituzione anche ex art. 2041 c.c., atteso che l'importo
[...]
utilizzato per il miglioramento dell'immobile di proprietà di ne ha determinato un arricchimento. Pt_1
11.3- Anche il terzo motivo d'impugnazione merita il rigetto.
20 con atto di citazione in I Grado, ha domandato la condanna di al _1 Parte_1 pagamento di € 23.400,00, somma pari al 50% delle rate del mutuo (per i lavori di ampiamento dell'abitazione di ) addebitate sul conto corrente cointestato n. 011.11683771 di Pt_1 [...]
, con ripetizione su conto beneficiario IN. DI NV fino a giugno 2016. CP_4
In relazione alla pretesa sub e) della occorre premettere che - in data 15.07.2011 ha _1 Pt_1
ottenuto da IN DI N.V. (conto ) - un mutuo fondiario di € 180.000,00, con la garanzia Pt_2
fidejussoria della medesima (documento n. 36 attoreo di primo grado). _1
Attraverso la somma mutuata, è stato estinto il mutuo con SS di PA del Veneto del
28.01.2010, a suo tempo erogato “per l'acquisto e/o la ristrutturazione di immobili ad uso civile e delle relative pertinenze in Comune di ON Terme”.
Le rate del nuovo mutuo IN DI N.V. sono state pagate con giroconti mensili dal conto cointestato di a favore del conto cointestato IN DI N.V. Controparte_4
La relazione del CTU ha permesso di acclarare che “La provenienza della provvista utilizzata per eseguire tutti i pagamenti effettuati tramite il conto IN DI NV (non solo quindi il pagamento delle rate di mutuo) di complessivi € 55.941,97, deriva dai giroconti in entrata provenienti dal conto cointestato di per € 46.810.00, da altre entrate riconducibili al sig. per € Controparte_4 Pt_1
9.960,11 (…) e per € 71,86 da rimborsi e storni della banca accreditati sul conto corrente. La provenienza della provvista accreditata sul conto non può quindi essere riferita alla sola Pt_2
o al solo e l'uscita finanziaria di complessivi € 46.800,00 dal conto _1 Parte_1
verso il conto IN DI NV non si riferisce direttamente alle rate del mutuo. Con Controparte_4 una parte delle somme accreditate sul conto , € 32.431,65, sono stati sostenuti i pagamenti Pt_2 delle rate del mutuo addebitate sul medesimo conto fino a luglio 2016 (…)”.
Pertanto, fino a giugno 2016 (termine della convivenza), l'importo complessivo risultante dai giroconti di € 46.800,00 non è immediatamente imputabile al pagamento dei ratei di mutuo;
le certificazioni bancarie di IN. DI indicano che l'importo complessivamente pagato per il mutuo è stato di soli €
32.431,65 (v. già a pag. 63 e ancora a pag. 67 della perizia).
Circa tale importo, la provvista viene dalle operazioni di giroconto dal conto cointestato a CP_4
quello cointestato IN. DI;
l'istruttoria e - in particolare - l'esame contabile del CTU hanno acclarato che le rate del mutuo sono state pagate con provvista comune La domanda dell'attrice è Persona_8
stata - dunque - accolta, seppure limitatamente all'importo di € 16.215,83, ossia il 50% di € 32.431,65 ha preteso anche la condanna dell'ex convivente al pagamento di _1
- € 5.873,50, quale 50% delle spese personali sostenute da con addebito su conto corrente Pt_1
comune n. 001.1168377.1 di (spese sub f). Controparte_4
21 L'istruttoria ha messo in luce che, con denaro prelevato dal conto corrente cointestato n° 001.1168377.1
( ), ha effettuato i seguenti pagamenti per un totale di € 9.093,00 Controparte_4 Parte_1
(doc. 26, parte attrice, primo grado): € 1.850,00 per il pagamento del Notaio per il Persona_9 rogito del mutuo erogato al sig. , in data 15.07.2011 (doc. 30, parte attrice, primo grado); € 718,00 Pt_1
per il pagamento della polizza R.C.A. dell'auto di a favore di in data Pt_1 Controparte_19
05.08.2011 (doc. 32, parte attrice, primo grado); € 5.305,00 per l'acquisto di strumenti musicali presso ed Esse (doc. 26, parte attrice, primo grado); € 500,00 per il Controparte_20 Controparte_21
Per_1 pagamento dei Notai e il 15.02.2013 per l'annotazione di una restrizione beni del 2013 Per_11
a favore del solo (doc. 26 e doc. 33, parte attrice, primo grado); € 720,00 per il pagamento della Pt_1
polizza RCA della propria auto a favore dell'assicuratore il 04.09.2013 (doc. 34, parte attrice, Parte_4
primo grado).
- € 3.825,00, quale 50% degli importi prelevati da dal conto corrente comune n. 001.1168377.1 Pt_1
e versato su un fondo comune di investimento personale (spese sub g). Controparte_4
L'istruttoria ha evidenziato che, da maggio 2012 sino alla data di estinzione del conto n° 001.1168377.1
( ), (con denaro comune prelevato dal conto ) ha Controparte_4 Parte_1 Controparte_4 versato mensilmente la somma di € 150,00 su un fondo comune di investimento intestato solo a sè per un totale di € 7.650,00: gli estratti conto prodotti al doc. 26, parte attrice, primo grado confermano tali movimenti;
il conferimento di tali somme sul fondo di investimento individuale risulta provato anche dai documenti esibiti dallo stesso con nota del 01.03.2021, in ottemperanza all'ordine di Pt_1
esibizione del 28.01.2021.
- € 3.600,00, quale 50% delle somme di € 400,00 e di € 5.000,00 prelevate da dal conto Parte_1
corrente comune n. 011.1168377.1 mediante bonifici del 5.8.2016 e del 8.6.2016 Controparte_4 su conto beneficiario di (numeri finali 776) nonché quale 50% della somma di € Controparte_4
1.800,00 prelevata da dal conto corrente comune n. 0206953 IN DI NV mediante bonifico Pt_1
del 08.06.2016 su conto beneficiario di (numeri finali 776) (spese sub h). Controparte_4
È stato documentalmente provato con gli estratti del conto corrente cointestato n° 001.1168377.1
( ) (documento n° 26 attoreo di primo grado), che l'appellante ha prelevato mediante Controparte_4 bonifico la somma di € 400,00 in data 05.08.2016, nonché la somma di € 5.000,00 in data 08.06.2016
(effettuando i versamenti su conto beneficiario IT 88 G030 6234 2100 0000 1720 776
[...]
intestato al solo ); il fatto che il conto corrente IT 88 G030 6234 2100 0000 1720 CP_4 Pt_1
776 sia stato intestato al solo è circostanza non contestata;
allo stesso modo, è stato Pt_1
documentalmente provato - e neppure contestato - che l'appellante in data 08.06.2016 abbia prelevato
22 dal conto arancio cointestato n° 10206953 la somma di € 1.800,00 versando l'importo su conto beneficiario [...] di intestato solo a sè. Controparte_4
Per il CTU, “la provvista utilizzata per il pagamento delle spese di cui alle lettere f), g) e h), non essendo riferibile alla sola sig.ra o al solo sig. , dovrà essere riferita _1 Parte_1
ad entrambe le parti secondo il criterio generale del 50% indicato da parte attrice o, in alternativa, in base ad altro criterio che tenga conto della diversa incidenza della provenienza della provvista nei conti correnti nei quali è stata addebitata la relativa spesa. A tale riguardo le spese di cui alle lettere
f), g) e h) possono essere riferite alla provvista procurata dalla NOa in base ad una _1
percentuale che misuri il suo apporto alla formazione delle entrate registrate sul conto corrente
e sul conto corrente IN DI NV”. CP_4
Il CTU - invero - provvede direttamente ad individuare una percentuale che misura l'apporto della alla formazione delle entrate registrate sul conto corrente e sul conto corrente IN _1 CP_4
DI NV.
A pagina 86 della perizia si legge che “La provvista riferibile alla NOa accreditata sul conto _1 corrente risulta pari alla somma percentuale corrispondente all'incidenza degli stipendi CP_4
personali accreditati sul conto, pari al 35,85%, e della percentuale corrispondente alla metà delle entrate comuni e di dubbia imputazione, pari al 32%/2 = 16% e così la percentuale complessiva del
51,88% =35,85% + (50%x32%).
Analogamente, la provvista riferibile alla NOa accreditata sul conto corrente IN DI NV _1 risulta corrispondente alla metà della percentuale che misura l'incidenza delle entrate comuni e di dubbia imputazione pari al 83,80%/2 = 41,90% (in questo conto corrente non risulta confluita una provvista riferibile alla sola NOa . In modo del tutto analogo si procede per verificare la _1
quota percentuale delle uscite riferite alla NOa per spese sostenute tramite il conto _1 corrente di e di Banca IN DI NV. (…) I risultati percentuali ottenuti non si Controparte_4
discostano in modo significativo dal criterio generale di imputazione al 50% ciascuno della provvista accreditata nei due conti correnti cointestati. (…) Tenuto conto di quanto appena esposto, nelle conclusioni riportate nella successiva sezione si è mantenuta la percentuale del 50% con riferimento alle spese richieste in restituzione addebitate nei conti correnti cointestai e di Controparte_4
Banca IN DI NV”.
Il Giudice di prime cure non ha affatto applicato l'art. 1854 c.c., bensì ha fatto proprie le condivisibili risultanze della perizia d'ufficio; per le ragioni ampiamente esposte, nessun travisamento della CTU può ritenersi sussistente, nel caso di specie.
23 ha dedotto che ha contribuito per il 51,88% delle entrate presenti sul Parte_1 _1
c/c , ma che le è imputabile in via esclusiva il 55,44% delle uscite, cioè un importo ben CP_4
maggiore rispetto a quanto versato.
Inoltre, per il c/c IN il CTU cha concluso che l'attrice ha contribuito per il 41,40% delle entrate, ma che le è imputabile il 47,92% delle uscite, ossia un importo superiore a quanto versato.
A ben vedere, l'appellante non ha soppesato un dato fondamentale: la percentuale delle entrate tiene conto delle entrate rigoni + metà entrate comuni/entrate dubbie; allo stesso modo, la percentuale delle uscite tiene conto delle uscite della sola + 50% delle uscite comuni/dubbie; queste ultime _1
rendono la percentuale delle uscite superiore alla percentuale delle entrate.
Del resto, si tratta di esborsi operati nell'interesse della convivenza ed imputate alla pro quota. _1
Valgono, pertanto, le considerazioni di diritto effettuate al punto 11.3 a cui si rimanda.
11.4- Anche il quarto motivo d'impugnazione è infondato.
Come pacificamente ammesso da entrambe le parti, la relazione more uxorio è iniziata Persona_8
nel 2006.
Solo nei primi mesi del 2009 è cominciata comincia la convivenza presso l'abitazione di . Pt_1
La in data 03.01.2008, ha ottenuto un finanziamento per € 31.435,00 da Consumer Financial _1
Services Srl che è stato versato sul suo conto corrente personale presso la n. 3326 ed CP_5 utilizzato per il pagamento delle spese di arredo ed ampliamento dell'immobile.
La medesima il 07.08.2008, ha corrisposto a € 8.000,00 a mezzo bonifico bancario _1 Pt_1
(documento n° 5 attoreo e C.T.U. pagina 41), quale denaro proveniente dalla propria madre.
Allora, questo trasferimento di denaro si colloca in una fase antecedente rispetto alla convivenza della coppia presso l'abitazione di;
il rende verosimile che la abbia effettuato un bonifico per Pt_1 _1
contribuire alle spese del ménage comune, proprio perché - come ammesso pacificamente da ambedue le parti - la convivenza presso la casa di è cominciata solo nei primi mesi del 2009. Pt_1
Pare logico pensare che in procinto di trasferirsi nell'immobile di con _1 Parte_1
il figlio, consapevole delle ingenti somme necessarie alla ristrutturazione, abbia non solo acceso un finanziamento di circa € 32.000,00 per provvedere alle spese di ristrutturazione dell'immobile, ma abbia anche chiesto dei soldi alla madre, per le medesime ragioni, contribuendo in tal modo alla ristrutturazione dell'immobile, per la quale aveva già contratto un mutuo. Pt_1
L'operazione economica in questione è la prima di una lunga serie posta in essere dalle parti.
Ne deriva che non può non essere condivisa la statuizione del Tribunale, avvalorata anche dalle dichiarazioni testimoniali.
24 Come riferito dalla teste (all'udienza del 27.05.2021), la somma di € 8.000,00 Persona_7 doveva servire a per proseguire nell'opera di ristrutturazione dell'abitazione (“mia figlia mi ha Pt_1 chiesto i soldi perchè dovevano ristrutturare la casa ...”).
Detto importo è poi chiesto in restituzione dalla a fine convivenza, come testimoniato dal figlio _1
(“...posso solo dire che mia madre nell'ultimo periodo di convivenza chiedeva al sig. Tes_3
di restituirle le somme di denaro che gli aveva prestato”. Pt_1
Fondata - pertanto – risulta la domanda di restituzione del 100% di € 8.000,00, frutto di provvista della sola _1
non ha mai dimostrato che l'esborso costituisse atto di liberalità in suo favore. Parte_1
Ne deriva che il Tribunale ha logicamente concluso: a) la ha corrisposto € 8.000,00 al;
b) _1 Pt_1
la teste ha confermato che detta somma serviva per la ristrutturazione dell'immobile di;
Per_7 Pt_1
c) la teste non ha smentito tale circostanza e non indicata una liberalità (neppure il teste Testimone_2
ha smentito la “...non sono in grado di dire come siano stati impiegati”); d) l'entità Tes_1 _1
della somma - sproporzionata rispetto alla contribuzione per il normale ménage familiare - esclude la qualificazione come obbligazione naturale (peraltro, qualificazione non oggetto di specifica impugnazione); e) la cifra, riguardando le opere di ristrutturazione di , va restituita ex art. 2041 Pt_1
c.c., essendo venuto meno il progetto di vita condiviso.
11.5- Anche il quinto motivo d'impugnazione è infondato.
Parte appellante pretende la restituzione dell'importo “girato” in data 09.02.2010 dal conto cointestato n. 4251 a quello personale dell'attrice n. 3326, come risulta dall'estratto conto prodotto (doc. Per_4
5 convenuto) e dalla distinta dell'operazione di giroconto (doc. 19 convenuto). Correttamente, il
Giudice di prime cure ha accolto tale pretesa solo nella misura parziale del 50%, non risultando sussistenti elementi da valorizzare per il superamento della presunzione di contitolarità per ciascun correntista del denaro proveniente dal conto corrente cointestato.
La somma di € 23.200, effettivamente “girata” dal conto cointestato a quello personale dell'attrice, proviene da una liquidità comune alle parti, frutto del mutuo cointestato del 2010, servito in parte ad estinguere il mutuo personale di del 2006 ed in parte ad estinguere il finanziamento Parte_1
personale (in sostanza quello di cui al doc. 4 attoreo) ottenuto dalla stessa (cfr. con quanto _1
evidenziato a pagina 16 della memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. e ribadito in comparsa conclusionale).
11.6 Dalla conferma integrale della decisione di I Grado discende, come precipitato logico, la conferma della statuizione sulle spese di cui alla Sentenza N° 314/2023, emessa il 14.02.2023 e pubblicata il
16.02.2023, dal Tribunale di Padova.
25 12- Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza di parte appellante e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al DM n. 55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore della causa, nei compensi medi nello scaglione tra € 52.001,00 ed €
260.000,00, rispetto alle fasi espletate.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede:
1. RIGETTA l'Appello e CONFERMA la Sentenza impugnata.
2. CONDANNA l'appellante a rifondere all'appellata le spese del gravame liquidate in €
9.991,00, oltre iva-cpa-spese generali come per legge.
3. DÀ ATTO, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante soccombente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 10.03.2025.
La Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo
La Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
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