Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 23/06/2025, n. 948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 948 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dott. Giovanni D'Antoni Presidente dott. Angelo Piraino Consigliere dott. Riccardo Trombetta Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 744 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa nel presente grado di giudizio
DA
(codi- Parte_1 ce fiscale ), in persona dell'Assessore pro-tempore, in giudi- P.IVA_1 zio con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo alla Via Villareale n. 6, è elettivamente domiciliato;
Appellante
CONTRO
in giudizio Controparte_1 per il tramite del socio accomandatario , con il patro- Controparte_1 cinio dell'avv. Elio Ferrara, presso il quale è elettivamente domiciliato;
Appellato
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza del Tribunale di Palermo n. 4592/2018 dei 16.10-25.10.2018;
OGGETTO: Revoca contributi pubblici;
IN FATTO
Con atto di citazione del 2.12.2015 , n.q. di Controparte_1 socio accomandatario della società “ Parte_2
, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo
[...]
l' , chiedendo Controparte_2
l'annullamento del Decreto del Dirigente Generale n. 106/VI del giorno 1.2.2010, con il quale a sua volta veniva revocato parzialmente il contribu- to erogato alla medesima società nell'ambito del finanziamento pubblico di cui al bando 2001 relativo alla sottomisura 4.01, pubblicato in G.U.R.S. del 9.3.2001, così dichiarando non dovuta la pretesa restitutoria di euro
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 8
– da parte dell'Amministrazione: nello specifico, le attrezzature pagate tramite due fatture non erano state rinvenute in azienda all'esito dei con- trolli effettuati dagli ispettori, mentre le restanti tre fatture erano da con- siderare inammissibili poiché l'effettiva consegna dei beni o le effettive transazioni finanziarie erano avvenute in epoca successiva al termine fina- le e perentorio di conclusione del programma. Aggiungeva, inoltre, che a seguito di indagini svolte dalla Guardia di Finanza – Compagnia di Baghe- ria, erano emerse ipotesi di reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e di falso in scrittura privata a carico dell'amministratore e legale rappresentante dell'impresa attrice. Alla luce di tali considerazioni, chiedeva quindi acclararsi la legittimità del provve- dimento di revoca parziale del finanziamento emesso dall'Amministrazione, con conseguente rigetto della domanda attorea. Con sentenza n. 4592/2018 dei 16/10-25/10/2018, il Tribunale di Palermo accoglieva le domande formulate dalla parte attrice e dichiarava l'illegittimità del decreto n. 106/VI del Dirigente Generale del giorno 1.2.2010 con il quale era stato parzialmente revocato il contributo eroga- to all' In particolare, evidenziava che il bando non Controparte_1
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 8 prevedeva l'obbligo di assunzione di personale, che il medesimo prevede- va interventi non solo nei centri storici ma anche nelle zone rurali e de- gradate, che l'importo inferiore presente in alcune delle fatture è previsto da una circolare dell'Assessorato non richiamata nel bando, e che le ulte- riori fatture ritenute inammissibili dall'Amministrazione fossero state per l'appunto quietanzate nei termini previsti per l'ultimazione del progetto. Quanto, invece, alla fattura n. 1725 del giorno 11.9.2006 e alla difformità della predetta data rispetto alla data presente nelle bolle di consegna del materiale, il giudice di prime cure riteneva questo rilievo insufficiente a inficiare la regolarità nell'utilizzo dei contributi pubblici alla luce delle prodotte fatture di acquisto regolarmente quietanzate. In disapplicazione del provvedimento di revoca, dichiarava quindi che l'Assessorato alle atti- vità produttive della non ha diritto a disporre la revoca Parte_1 delle agevolazioni né a ripetere la somma di euro 20.589,30. Condannava, infine, l'Assessorato convenuto al pagamento delle spese del procedimen- to. Con atto di appello del giorno 1.4.2019 l' Parte_3
, ha interposto quindi gravame, ribadendo che per
[...] tutte le tipologie di irregolarità accertate è prevista la revoca del contribu- to. In particolare, riguardo ai beni non rinvenuti in azienda, l'appellante evidenzia che non risulta rispettato il disposto dell'art. 13, comma 4 del bando alle cui risorse l'appellata ha avuto accesso, norma che, oltre ad obbligare l'impresa a mantenere la destinazione dell'investimento per i cinque anni successivi al decreto di concessione, ha altresì stabilito la cor- rispondente sanzione della revoca. Relativamente, poi, alle altre due tipo- logie di violazione, evidenzia che l'unità per il monitoraggio e il controllo del P.O.R. Sicilia 2000-2006 ha rilevato che gli investimenti risultano com- pletati oltre il termine finale di ammissibilità del 12.9.2006, peraltro in dif- formità a quanto dichiarato dal fornitore nelle quietanze datate 11.9.2006 e apposte sulle due fatture. Infine, con riferimento ai beni acquistati con la fattura n. 1225 del giorno 11.9.2006 è stato accertato che i beni ivi elencati sono stati consegnati dopo il termine finale, dal momento che i documenti di trasporto recano la data del 14.9.2006. Quindi, le opere rea- lizzate con tali materiali non potevano essere state eseguite in data ante- cedente e sono, perciò, da considerarsi effettuate oltre il termine finale di conclusione degli investimenti. Con comparsa di risposta del 30.09.2019 si è costituito in giudizio l'appellato , n.q. di socio accomandatario della società Controparte_1
“ ” opponendosi Controparte_1 all'accoglimento del gravame e ribadendo le ragioni fatte valere in primo grado con riferimento all'ammissibilità delle fatture prodotte e all'osservanza dei termini previsti nel bando di erogazione del finanzia- mento europeo.
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 8 All'udienza del 15.1.2025, celebrata mediante note scritte sostitutive, le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni e con ordinanza del 20.1.2025 la causa è stata assunta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e delle note di replica. IN DIRITTO
L'appello è suscettivo di parziale accoglimento. L'art. 62 della legge regionale n. 32/2000 autorizza l'Assessorato delle attività produttive a concedere contributi alle P.M.I. commerciali ed artigiane nella misura del 50% della spesa sostenuta per la realizzazione di servizi comuni e per la riqualificazione della struttura produttiva e/o distributiva. Con decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato n. 1160 del 22.6.2001 è stato approvato il bando pubblico per l'attuazione della sottomisura 4.01/d del P.O.R. Sicilia 2000-2006, che fa riferimento al regime di aiuti al commercio e all'artigianato. Tra gli interventi ammissibili a finanziamento figurava quindi il consorzio “ Controparte_3
, fra cui la alla
[...] Controparte_1 quale, con decreto del Dirigente Generale n. 905 del 4.5.2005, sono stati concessi i benefici di cui all'art. 62 della predetta legge regionale per l'importo di euro 33.493,79 (cfr. Decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato alle attività produttive, n. 905 del 4.5.2005, pagg. 4 e 5, prodotto in primo grado da parte convenuta). In particolar modo, il su richiamato decreto di concessione n. 905/2005 prevedeva all'art. 4 la facoltà dell'Amministrazione di disporre ispezioni sul programma e sulle spese oggetto del finanziamento erogato, allo scopo di verificarne lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi e la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria. Con la conseguenza che, qualora all'esito delle ispezioni dovessero essere ravvisate delle irregolarità, l'Amministrazione avrebbe provveduto alla revoca del contributo concesso e sarebbe stata disposta la restituzione di quanto percepito, in misura proporzionale all'inadempimento riscontrato. Conformemente al bando e agli scopi della misura, con nota prot. n. 5832 del 21.7.2005 l' Controparte_2
disponeva quindi che i lavori di realizzazione del progetto
[...] finanziato avrebbero dovuto essere avviati entro due mesi dalla data di notifica del predetto protocollo e comunque definitivamente completati entro un anno dalla data di inizio, invitandosi altresì l'impresa beneficiaria a predisporre una circostanziata relazione sulle spese effettivamente sostenute allegando copia dei relativi titoli contabili (cfr. Protocollo n. 5832 del 21.7.2005 dell'Assessorato regionale alle attività produttive nell'ambito del P.O.R. Sicilia 2000-2006, depositato in primo grado dall'amministrazione convenuta). Tanto premesso, è opportun mettere in rilievo che, in armonia del
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 8 resto al Reg. (CE) n. 448/2004 del 10 marzo 2004 e all'Allegato I – lo scopo delle erogazioni poggiava sull'esigenza di valorizzare e riqualificare contesti territoriali specifici, quali aree urbane o rurali svantaggiate o degradate, dovendosi assicurare che il finanziamento venisse impiegato nell'effettivo acquisto di beni necessari all'attuazione del progetto, la cui realizzazione non era a tempistica libera, ma concentrata in un termine ristretto proprio per procedere speditamente all'aefficentamento. Orbene, nella vicenda all'esame, la parziale revoca del contributo erogato, nella misura di euro 20.589,30, segue l'attività di ispezione effettuata dall' (Unità di Staff per il Monitoraggio e il Controllo del Pt_4
P.O.R. Sicilia 2000-2006) nel mese di luglio 2009, dalla quale sono emerse irregolarità con riferimento a cinque fatture già saldate in anticipazione dalla P.A. giuste asseverazioni dell'impresa beneficiaria, e precisamente:
• Fattura n. 176 del giorno 11.9.2006 dell'importo di euro 2.112,00, avente a oggetto una fotocopiatrice, ritenuta non ammissibile per via dell'assenza del predetto bene nei locali dell'azienda al momento dell'ispezione;
• Fattura n. 175 del 12.9.2006 dell'importo di euro 1.830,60, avente a oggetto due cassettiere, due mobili e una scrivania, ritenuta non ammissibile per lo stesso motivo;
• Fattura n. 1225 del 16.9.2006, dell'importo di euro 8.236,00, ritenuta irregolare poiché le bolle di consegna del materiale ivi indicato sono successive al termine finale di completamento del progetto;
• Fatture nn. 13 e 14 del 13.9.2006, poiché i beni ivi indicati sono stati in realtà pagati in più tranches oltre il termine di ultimazione del programma.
All'esito di tali rilievi, il Dirigente Generale dell
[...]
, con il qui avversato decreto n. 106/VI del 29.7.2010, Parte_1 provvedeva dunque a disporre il parziale recupero del contributo erogato alla Controparte_1
Orbene, al di là delle irrilevanti considerazioni esposte nella sentenza di primo grado, che non verranno qui confutate poiché invero non esaminano la specificità e il merito dei singoli addebiti, tralasciando naturalmente altresì le risultanze del processo penale, che non fanno qui stato essendo intervenuta la prescrizione estintiva dei reati, valga quanto appresso. Con riferimento alla fattura n. 176 del giorno 11.9.2006, esclusa limitatamente al finanziato 50% dell'importo di euro 2.112,00 utilizzato per l'acquisto di una fotocopiatrice “Panasonic”, evidenzia la ditta che lo stesso verbale di controllo di I° livello, ultima pagina, dopo aver elencato le fatture di spesa ritenute problematiche, fra cui la predetta, recita
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 8 testualmente “Tutte le attrezzature acquistate con i superiori titolo di spesa sono presenti presso l'azienda…”. Non essendo stato dimostrato il contrario, ingiustificata rivelasi dunque la revoca. Con riferimento invece alle rimanenti fatture, muovendo anzitutto dalla n. 175 del 12.9.2006, esclusa limitatamente al finanziato 50% dell'importo di euro 1.830,60 avente a oggetto del mobilio – ossia due cassettiere, due mobili in “noce” e una scrivania – la ditta cerca di invocare la medesima dicitura del verbale di controllo di I° livello di cui sopra, nel tentativo di farla considerare ammissibile. Tralascia tuttavia – comprensibilmente – di considerare che il medesimo verbale che si invoca, in riferimento alla fattura de qua ivi elencata al punto 4), attesta che “alcune delle attrezzature descritte non sono state rinvenute in azienda”. Aggiungasi che, dalle stesse osservazioni di parte di cui alla nota prot. n. 3504 del 2010, risulta che lo stesso , interrogato dal CP_1 funzionario sulla sorte del mobilio al momento dell'ispezione, ne ha confermato l'assenza, sostenendo di averlo portato da un falegname per riparare i danni subiti durante la campagna olearia. Trattandosi di giustificazione né riproposta in giudizio né asseverata da alcunchè (nemmeno dal legale rappresentante della ditta fornitrice, escusso in sede penale, di cui per l'appunto nulla è stato in concreto valorizzato nel presente giudizio), evidentemente perché mendace, deve ritenersi spesa o ab origine effettuata per altri scopi o rispetto alla quale non è stato rispettato il vincolo quinquiennale di destinazione dei beni acquistati (cfr. Allegato A del Bando 2001 dell'Assessorato regionale delle attività produttive, pubblicato in G.U.R.S. il 9.3.2001 nell'ambito del P.O.R. Sicilia 2000-2006, art. 13 comma 4, depositato in primo grado da parte convenuta). Ne consegue, dunque, la corretta esclusione dal finanziamento erogato e la conseguente legittimità della pretesa restitutoria. Quanto alla terza fattura sulla quale l'amministrazione appellante ha riscontrato delle criticità, la n. 1225 del 16.9.2006 emessa dal fornitore
“Calcestruzzi San Ciro s.r.l.”, risulta dalle bolle di consegna del materiale ivi elencato – conglomerato bituminoso volto alla realizzazione di un piazzale situato nell'area antistante l'impresa – che questa è in effetti avvenuta dopo il termine finale del 12.9.2006, ossia il 14.9.2006. Costituisce dunque truismo che le opere edili di efficentamento da realizzare mediante tali materiali non sono state completate in tempo rispetto al termine finale di conclusione del progetto. Rispetto poi al rilievo evidenziato dall'appellato, secondo cui il giorno di posa in opera la macchina finitrice utilizzata dalla ditta fornitrice per la distribuzione al suolo del conglomerato bituminoso si sarebbe guastata e, di conseguenza, sebbene tutto il materiale si trovasse all'interno del piazzale da asfaltare, sarebbe stato impossibile completare l'opera a causa del raffreddamento
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 8 dello stesso, non solo trattasi di deduzione difensiva che si è preferito lasciare nell'indimostrato, ma in ogni caso, e soprattutto, irrilevante, poichè lo stesso art. 12 comma 4 dell'Allegato A prevedeva la possibilità per l'impresa di ottenere delle proroghe del termine di conclusione del progetto – per un massimo cumulabile di mesi sei – in presenza di documentate e congrue motivazioni (cfr. Allegato A del Bando 2001 dell'Assessorato regionale delle attività produttive, pubblicato in G.U.R.S. il 9.3.2001 nell'ambito del P.O.R. Sicilia 2000-2006, art. 12 comma 2). La società ha invece preferito Controparte_1 asseverare mendacemente il tempestivo completamento del progetto, ed ottenere subito le somme in questione. Si rivela dunque corretta la valutazione effettuata mediante D.D.G. n. 106/VI del giorno 1.2.2010, con la quale è stata disposta la parziale revoca del finanziamento erogato in parte qua, pari al 50% di € 8.236,00. Con riferimento, infine, alle fatture nn. 13 e 14 del 13.9.2006 rispettivamente dell'importo di euro 5.000,00 e 24.000,00 emesse dalla ditta “Marcello Arcara” in data 11.9.2006, occorre rilevare che l'unità per il monitoraggio e il controllo del P.O.R. Sicilia 2000-2006 ha accertato che i relativi pagamenti sono stati invero effettuati ben oltre la scadenza del termine di ultimazione del programma, spirato il 12.9.2006, ossia in data 2.10.2006, 30.10.2006, 28.5.2007 e 13.6.2007, in evidente difformità rispetto a quanto dichiarato dal fornitore mercè le quientanze datate 11.9.2006 apposte sulle due fatture, e di conseguenza dalla ditta mercè asseverazione di effettivo pagamento e completamento degli acquisti, in spregio alla nozione di “spesa effettiva” ristorabile mediante contributo pubblico alla quale fa riferimento il Bando. Con l'asseverazione di tale falso la ditta ha cioè inteso aggirare i termini del Bando e ottenere il ristoro di “esborsi” che non aveva invece effettuato nel termine di ultimazione del progetto. La metà dei predetti valori, per l'appunto oggetto di finanziamento, va pertanto restituita alla P.A. Alla luce della superiore disamina, dunque, l'impugnata sentenza va parzialmente riformata nel senso che il credito restitutorio di cui al qui avversato decreto n. 106/VI del Dirigente Generale del giorno 1.2.2010, stornati € 1.056,00 effettivamente spettanti in riferimento al suddetto fo- tocopiatore di cui alla fattura n. 176 del giorno 11.9.2006, va rideterminato in euro 19.533,30 (€ 20.589,30 - 1.056,00), oltre interessi legali con le decorrenze indicate nel medesimo provvedimento. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, evidentemente da riscontrarsi in capo alla società appellata, con compensazione parziale di 1/3 stante la fondatezza di una rimostranza afferente un segmento minore dell'invocato credito.
P.Q.M.
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 8 La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunziando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_5
nei confronti dell'
[...] [...]
avverso la sentenza n. 4592/2018 Controparte_1 resa dal Tribunale di Palermo in data 25.10.2018:
• Ridetermina in € 19.533,30 (€ 20.589,30 - 1.056,00), oltre interessi le- gali come da provvedimento, il credito restitutorio di cui al qui avver- sato decreto n. 106/VI del Dirigente Generale del giorno 1.2.2010;
• Condanna la Controparte_1 al pagamento dei 2/3 delle spese di lite riferibili alla
[...] [...]
per il giudizio di Controparte_4 primo grado, che si liquidano, per l'intero, in € 2.600,00, oltre accesso- ri di legge;
• Condanna la Controparte_1 al pagamento dei 2/3 delle spese di lite riferibili alla
[...] [...]
per il presente Controparte_4 giudizio, che si liquidano, per l'intero, in € 2.000,00, oltre accessori di legge;
Così deciso in Palermo il 23.5.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Riccardo Trombetta dott. Giovanni D'Antoni Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Riccardo Trombetta.
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