CA
Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 18/02/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente
2) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.628 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello D A
rappresentato e difeso dall'Avvocato Ivana Sardina Parte_1
- Appellante - C O N T R O
, Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Grazia Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo
- Appellato - Oggetto: ripetizione di indebito.
All'udienza del 9.01.2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti di causa. FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Palermo il 9.11.2021,
chiedeva dichiararsi non dovute le somme di cui alla tre note Parte_1 di indebito (datate 07.05.2021, 13.05.2021 e 01.09.2021) con cui l' gli aveva CP_1 chiesto la restituzione dell'importo di € 18.543,05, a titolo di ratei dell'indennità di accompagnamento erogatigli dal 1.01.2018 al 31.05.2021 dopo che, con visita di revisione del 9.4.2018 (il cui verbale gli era stato notificato il 20.04.2018), era stato accertato il venir meno dei requisiti sanitari utili alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento all'epoca in godimento. A sostegno della dedotta infondatezza della pretesa recuperatoria il ricorrente evidenziava il legittimo affidamento circa la debenza della somma elargitagli e la violazione dei principi sull'indebito assistenziale.
Pag.1 Con la sentenza n.544/2023 del 17.02.2023 l'adito magistrato, nel contraddittorio delle parti, rigettava il ricorso ritenendo legittimo il provvedimento di recupero dell'indebito. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con Parte_1 ricorso depositato il 26.06.2023, lamentando in via prioritaria la “nullità dei provvedimenti emessi dall' stante l'impossibilità di individuare la motivazione CP_1 che ha indotto l' a richiedere il rimborso delle somme riscosse”, in quanto CP_1
l' si limitava “laconicamente” ad affermare che era “stata corrisposta una CP_1 prestazione di invalidità civile non spettante”, senza specificare, a detta del ricorrente, “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione in relazione alle risultanze dell'istruttoria”, né indicare “la causa dalla quale germinerebbe l'errore addotto, con conseguente incertezza e compromissione del diritto di difesa del ricorrente, rappresentando la motivazione un elemento essenziale del provvedimento amministrativo”. Deduce con il secondo motivo la violazione da parte dell' del disposto CP_1 del comma 4 dell'art.42 L.326/2003 (“… Nel caso in cui il giudizio sullo stato di invalidità non comporti la conferma del beneficio in godimento è disposta la sospensione dei pagamenti ed il conseguente provvedimento di revoca opera con decorrenza dalla data della verifica”), laddove la procedura amministrativa prevede prima la notifica del verbale sanitario negativo, poi la sospensione cautelativa della prestazione e, infine, il decreto di revoca del verbale diventato definitivo;
la formale revoca della prestazione, pertanto, non è rappresentata dal verbale sanitario negativo, ma segue tale verbale se, e quando, quest'ultimo diviene definitivo;
nella fattispecie per cui è causa invece l' pur CP_1 comunicando al in data 20.04.2018 il verbale della vista di revisione che Parte_1 aveva escluso il requisito necessario al percepimento dell'indennità di accompagnamento, non aveva poi disposto la conseguente “ricostituzione per cambio fascia del trattamento di invalidità”, continuando, anzi, ad erogare l'indennità di accompagnamento per tre anni senza provvedere alla sospensione cautelativa del pagamento;
Deduce, pertanto, come da giurisprudenza di legittimità e di merito all'uopo richiamata, che nella fattispecie si era venuta a creare una situazione di affidamento dell'assistito, sviluppatasi ben oltre il periodo entro il quale era legittimo attendersi una revoca della prestazione da parte dell e che in ogni caso, in tema di CP_1 indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile.
Pag.2 Si duole, con il terzo motivo, dell'erronea applicazione dei principi in tema di indebito assistenziale, per non avere il Tribunale ritenuto sussistente un affidamento incolpevole riposto dal beneficiario nella condotta dell' anche CP_1 dopo la comunicazione al ricorrente del verbale della visita di revisione. Riferisce inoltre di aver ricevuto, nell'ottobre del 2023, una “Comunicazione di Riliquidazione d'Ufficio Prestazione n.07840468 Cat. INVCIV, decorrenza 1 luglio 2012”, in cui, previa riliquidazione della pensione, l' lo aveva reso edotto CP_1 che “A seguito del ricalcolo non sono risultate somme a credito o a debito, fino al 31 ottobre 2020, in quanto l'importo spettante non è variato”. Documento, al quale il primo giudice non ha dato alcun rilievo - emesso dopo oltre due anni dal verbale di visita del 9.4.2018 - sintomatico di un evidente errore da parte dell' “che ha continuato a ingenerare il legittimo affidamento CP_1 della corretta percezione della spettanza del ricorrente”. Con memoria integrativa depositata il 23.10.2023, ha Parte_1 riferito e documentato:
- di avere impugnato innanzi al Tribunale di Palermo il verbale del 07.04.21 con cui la Commissione Medica lo aveva riconosciuto “INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% art. 2 e 13 L.118/71 e art 9 DL 509/88 - Percentuale: 85%”
- che l'adito magistrato, con sentenza n.3124/2023, pubblicata il 27/09/2023, in accoglimento del ricorso, aveva dichiarato che Parte_1
era in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire
[...] dell'indennità d'accompagnamento a decorrere dalla data della visita di revisione (7/4/2021); che nel corso di tale giudizio il nominato CTU, nel riconoscere il ricorrente totalmente inabile al lavoro e non è in grado di compiere i comuni atti della vita quotidiana, necessitando pertanto, di assistenza continua, aveva ritenuto che “i gravi esiti neurologici” correlati all'ictus emorragico, verificatosi, nel maggio del 2012 erano “ormai stabilizzati da parecchi anni” e, quindi dovevano essere presenti anche alla data della visita di revisione del 07.04.21;
- che le risultanze dell'elaborato peritale inducono a ritenere che il deficit funzionale e le patologie sofferte dal ricorrente fossero già presenti alla data della visita di verifica del 9.4.2018.
L' ha resistito al gravame con memoria depositata il 30.12.2024, CP_1 variamente contestando la fondatezza delle avverse censure. Indi, all'udienza del 9.01.2025, in assenza di attività istruttoria, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo.
Pag.3 *** Il primo motivo di appello non può trovare accoglimento.
Si legge nella comunicazione del 13.05.2021 (allegato n.31 della CP_1 produzione del ricorrente): “a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01/05/2018 al 31/05/2021, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n.07840468 per un importo complessivo di euro 18.674,91 per i seguenti motivi: E' stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante”. Nella nota dell' sono, dunque, agevolmente riscontrabili Controparte_2
l'ammontare dell'indebito, il periodo di riferimento, la prestazione economica destinata ad essere ridimensionata e la causale dell'azione di recupero. Elemento quest'ultimo già noto al ricorrente per effetto della notifica del verbale della visita di revisione nel quale il era stato reso edotto della Parte_1 perdita del diritto al conseguimento dell'indennità di accompagnamento per diversa valutazione dei requisiti sanitari. Provvedimento di diniego mai impugnato dal . Parte_1
Devono essere del pari disattesi il secondo e il terzo motivo di appello, da trattare congiuntamente perché coinvolgenti analoghe problematiche. Invero, attesa l'indubbia natura assistenziale della prestazione del cui indebito si tratta, in quanto beneficio (indennità di accompagnamento) privo di copertura contributiva e assicurativa, va ricordato che la riespansione della generale disciplina dell'art. 2033 c.c. – rispetto allo speciale regime disegnato dall'art. 52 L. n. 88/1989 e dall'art. 13 L. n. 412/1991 per l'indebito previdenziale - è stata ridimensionata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e ricondotta nel quadro delle tutele del legittimo affidamento del percipiente, mediante il riconoscimento di un principio unificatore, operante “sia nel settore della previdenza che in quello dell'assistenza obbligatoria, per cui, in luogo della generale regola codicistica di cui all'art. 2033 c.c. di incondizionata ripetibilità dell'indebito, deve escludersi la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ad una situazione idonea a generare affidamento.” È stato, infatti affermato che "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). Può altresì dirsi
Pag.4 dato acquisito quello per cui «non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione» (Corte Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448)".
5. Va affermato, pertanto, che la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale …. in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta …, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali ….. o in caso di dolo comprovato dell'accipiens” (così in parte motiva Cassazione civile, sezione lavoro, 22.2.2021 n.4668 – cfr. anche Cass. nn. 28771/2018 e 10642/2019); ed è stato pure precisato che “il dolo è configurabile anche nel caso in cui il pagamento non dovuto dipenda esclusivamente da un errore - anche se ricollegabile a una negligenza - del soggetto pagatore…Infatti la semplice consapevolezza della mancanza del diritto fa venire meno la ratio della deroga alle regole generali codicistiche in materia di ripetizione dell'indebito…” (Cass. n. 1978/2004). Venendo alla fattispecie in esame, nessun legittimo e - soprattutto - incolpevole affidamento può essere ravvisato in capo all'appellante alla luce della pacifica conoscenza del verbale della visita di revisione del 9.04.2018, notificatogli il 20.04.2018, con cui lo stesso venne riconosciuto invalido al 100% (ed avente pertanto diritto alle prestazioni di cui agli artt. 2 e 12 L. n. 118/1971), con esclusione degli altri requisiti legittimanti l'indennità di accompagnamento, già in godimento. Né tale affidamento può essere insorto dalla mera prosecuzione dell'erogazione della prestazione, in accordo con il consolidato orientamento secondo cui “la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
ne' il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta.” (Cass. Sez. L, Ordina za n.34013 del 19/12/2019; Cass. Sez. L, Sentenza n. 2056 del 04/02/2004; Cass. Sez. L, Sentenza n.6610 del 29/03/2005). Si ritiene, conclusivamente, che nel caso di specie l'appellante non abbia dimostrato la sussistenza di un affidamento incolpevole e che dunque nulla osti alla
Pag.5 ripetizione delle somme indebitamente erogategli dopo la visita del 9.4.2018, così come richiesto dall' con i provvedimenti impugnati. CP_1
A non diversa determinazione possono indurre le ulteriori argomentazioni difensive prospettate dalla difesa del , tenuto conto che nella Parte_1
“Comunicazione di Riliquidazione d'Ufficio Prestazione n.07840468 Cat. INVCIV, decorrenza 1 luglio 2012”, dell''ottobre del 2023, non vi è alcun accenno all'esito della visita di revisione del 9.4.2018 (il cui verbale notificato il 20.04.2018 non è mai stato impugnato dal ricorrente), cosicché l'annotazione relativa all'assenza di
“somme a credito o a debito, fino al 31 ottobre 2020” non consente di ritenere implicitamente disconosciuto l'indebito da parte dell' , il quale, Controparte_2 resosi conto, nel maggio del 2021, dell'assenza dei requisiti legittimanti l'elargizione della prestazione (ragione ostativa, si ripete, già nota al beneficiario), avviava immediatamente l'azione recuperatoria.
Del pari inconferente è il richiamo al contenuto della CTU depositata in altro giudizio incoato dal avverso il verbale del 07.04.21, all'esito del Parte_1 CP_1 quale il Tribunale di Palermo, con sentenza n.3124/2023, aveva dichiarato che il ricorrente era in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'indennità d'accompagnamento a decorrere dalla data della visita di revisione (7/4/2021). Invero le conclusioni dell'elaborato peritale per le quali “i gravi esiti neurologici” correlati all'ictus emorragico sofferto dal nel Maggio del 2012 erano Parte_1
“ormai stabilizzati da parecchi anni” e, quindi dovevano essere presenti, anche alla data della visita di revisione del 07.04.21, non dimostra che tale compromissione funzionale sussistesse nella sua gravità già alla data della precedente visita di revisione del 9.4.2018 (propedeutica all'impugnata comunicazione di indebito) e in ogni caso, lo si ribadisce, il non ha impugnato il verbale di tale ultima Parte_1 visita, pacificamente e tempestivamente comunicatogli nella sua integrità. Per quanto suesposto, rigettatati tutti i motivi di appello, l'impugnata sentenza può trovare integrale conferma. Malgrado la soccombenza non si dà luogo a condanna alle spese stante la dichiarazione ex art. 152 disp att. c.p.c. prodotta dall'appellante.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.544/2023 emessa dal Tribunale di Palermo il 17 febbraio 2023. Dichiara la parte appellante non tenuta al pagamento delle spese del presente grado. Così deciso in Palermo il 9 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Claudio Antonelli Cinzia Alcamo
Pag.6