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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/07/2025, n. 4592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4592 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6696/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 6696 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 - ter c.p.c. del 19.11.2024 e vertente
T R A
(C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLANTE - APPELLATA INCIDENTALE
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco
Mercadante
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
E
Controparte_2
APPELLATO - CONTUMACE
r.g. n. 6696/2020 1 CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Piaccia alla Corte d'Appello adita respinta ogni contraria istanza, riformare
l'impugnata sentenza e per l'effetto rigettare integralmente la domanda proposta dalla
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di Controparte_1
giudizio”
Per l'appellata:
“Chiede che venga dichiarata ex art. 348 c.p.c. l'inammissibilità dell'appello principale promosso dall' non sussistendo alcuna ragionevole probabilità che Pt_1 Parte_1
lo stesso gravame trovi accoglimento, in ogni caso, insiste per il rigetto del proposto appello principale (con conferma della sentenza in parte qua).
In accoglimento dell'appello incidentale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Velletri, Voglia riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui accerta e dichiara legittimi i canoni percepiti per le annualità 2014, 2015 , 2016 e 2017, accertando e dichiarando l'illegittimità di tali canoni e per l'effetto condannare i convenuti, ciascuno nella misura di giustizia, alla restituzione degli importi indebitamente ricevuti a seguito dell'erronea applicazione del regime di imposta per gli anni dal 2007 al 2017 e pari ad € 266.034,51 o alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
titolare di concessione demaniale marittima per il Controparte_1
mantenimento di una veranda adibita ad uso ristorante – bar sulla riviera di
, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Velletri il CP_2 CP_2
e l' affinché, accertata l'illegittimità del canone
[...] Parte_1
r.g. n. 6696/2020 2 concessorio applicatole per gli anni 2007 – 2017, i convenuti fossero condannati alla restituzione di € 266.034,51 versati dall'attrice.
La società attrice sosteneva che, ai fini della quantificazione del canone,
l'Amministrazione aveva erroneamente considerato il manufatto quale
“pertinenza dello Stato” e non “impianto di difficile rimozione” con conseguente applicazione, secondo i parametri introdotti dall'art. 1, co. 251, legge n. 196 del 2006 (Legge Finanziaria 2007), del canone – più elevato - commisurato ai valori OMI in luogo di quello tabellare.
Il Tribunale di Velletri, con sentenza n. 733/2020, in parziale accoglimento della domanda attorea, accertava e dichiarava legittimi i soli canoni percepiti dall'Erario per le annualità 2014, 2015, 2016 e 2017.
In particolare, il tribunale, respinta preliminarmente l'eccezione di carenza di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo sollevata dall' , rilevava che: Parte_1
- la legge n. 196 del 2006 stabiliva che per le pertinenze demaniali marittime
(cd. opere incamerate ex art. 49 cod. nav.) il canone concessorio fosse calcolato mediante applicazione dei valori O.M.I. e non secondo i parametri tabellari previsti per le “opere di difficile rimozione”;
- l'art. 49, co. 1 cod. nav. prevedeva che alla cessazione della concessione le opere “non amovibili” realizzate su area demaniale restavano acquisite allo
Stato, salvo diversa previsione nell'atto concessorio;
- nel caso in esame la concessione n. 445 del 31.10.1994 rilasciata dalla
Capitaneria di Porto alla società attrice prevedeva una espressa clausola provvedimentale di incameramento, per cui era indubbio che alla scadenza di tale concessione le opere realizzate sarebbero state acquisite allo Stato ex art. 49 co. 1 cod. nav.;
- la proroga automatica delle autorizzazioni demaniali marittime di cui all'art. 1 co. 18 D.L. 194/09 – applicata alla concessione in esame dal 2014 in poi - era stata oggetto di censura da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea perché contraria al diritto comunitario;
- ne derivava che la concessione n. 8/2014 prorogata ex lege fino al 2020 doveva, pertanto, ritenersi ormai cessata in quanto la relativa disposizione r.g. n. 6696/2020 3 di legge doveva essere disapplicata e il manufatto doveva considerarsi acquisito allo Stato;
- pertanto, a far data dall'01.01.2014 i canoni concessori richiesti dall'amministrazione con applicazione del maggior canone per le pertinenze demaniali, erano legittimi solo per le annualità 2014, 2015, 2016 e
2017.
L' ha proposto appello avverso la suddetta sentenza Parte_1
articolando due motivi.
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza per avere il tribunale erroneamente respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione in capo al giudice ordinario in favore del giudice amministrativo.
Con il secondo motivo l'appellante espone che: 1) il tribunale nell'accogliere la domanda attorea in relazione alle annualità 2007 – 2014, nulla ha motivato sul punto;
2) contrariamente a quanto dedotto dalla società appellata, la concessione, avente ad oggetto l'area demaniale e i manufatti su di essa insistenti, era scaduta almeno al 31.12.1987 con conseguente acquisizione allo
Stato delle opere realizzate sull'area. Ciò si evince dall'atto di concessione n.
679/88 con cui si era regolarizzata la posizione della società, occupante senza titolo, a far data dal 1° gennaio 1988; 3) in tutte le concessioni, compresa quella che la società appellata reputa erroneamente la prima (n. 17/2003) e di cui la n. 8 del 2014 costituisce rinnovo “ora per allora”, era contenuta la clausola con la quale la società dichiarava di essere a conoscenza e di accettare che “…tutte le opere di difficile rimozione comunque insistenti sulla nell'area concessa sono di proprietà dello Stato e…”. Ne deriva che per contestare la debenza del canone la società avrebbe dovuto piuttosto impugnare le concessioni nelle quali i manufatti venivano qualificati come pertinenze demaniali marittime.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e Controparte_1
proponendo appello incidentale. L'appellata ha censurato la sentenza: 1) nella parte in cui il tribunale ha disapplicato l'art. 1 co. 18 D.L. 194/09, in quanto, sulla scorta della legislazione interna (L.145/2018 e L. 77 del 17 luglio 2020), le proroghe ex lege delle concessioni turistico – ricreative, pur se in contrasto con i principi comunitari, sarebbero tutt'altro che illegittime;
2) per avere il tribunale r.g. n. 6696/2020 4 omesso di condannare i convenuti alla restituzione degli importi indebitamente ricevuti.
L'appello principale è fondato.
Preliminarmente, quanto al primo motivo di appello, deve essere confermata la statuizione del tribunale in ordine alla sussistenza della giurisdizione ordinaria. Sul punto viene in rilievo quanto espresso in analoga controversia dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione: “L'individuazione dei beni oggetto di concessione a quella data, come pure la successiva verifica se le aree siano occupate da impianti di facile o difficile rimozione, non involge alcuna valutazione discrezionale da parte dell'amministrazione, valutazione discrezionale che si sostanzia nell'apprezzamento e ponderazione degli interessi pubblici coinvolti, e neppure di discrezionalità tecnica, risolvendosi, al contrario, nell'oggettivo accertamento della consistenza dei beni riguardo ai quali va operata la determinazione del canone sulla base dei vincolati parametri previsti dalla norma richiamata” (Cass. SS. UU. 28973/2020).
Venendo al secondo motivo di gravame, si osserva che la Corte costituzionale nel delimitare l'ambito applicativo dei nuovi canoni commisurati ai valori di mercato introdotti dalla Legge Finanziaria 2007 ha evidenziato che il tenore letterale della disposizione in esame fa espresso riferimento ad opere costituenti pertinenze demaniali marittime che già appartengono allo Stato
(sentenza Corte Cost. n. 29/2017).
Ora, al fine di stabilire se il manufatto abbia la qualità di pertinenza demaniale marittima che già appartiene allo Stato, occorre fare riferimento non tanto alla scadenza, quanto all' “effettiva e definitiva cessazione del rapporto concessorio” (così, la recentissima Cass. n. 34250/2024), essendo questo il momento in cui il bene realizzato dal concessionario viene acquisito dallo Stato.
Di regola, il rapporto concessorio non cessa con la proroga, che determina il prolungamento della sua durata, ma cessa con il rinnovo, che integra invece gli estremi di una nuova concessione che si sostituisce a quella precedente, ormai scaduta. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 49 cod. nav., alla scadenza della concessione, anche se poi rinnovata, si verifica ipso iure la devoluzione a favore dello Stato delle opere non agevolmente rimuovibili realizzate dal concessionario nel periodo d'efficacia della concessione scaduta (v. Cons. Stato
n. 8010/2022, Cons. Stato n. 6852/2018).
r.g. n. 6696/2020 5 Senonché, l'esigenza di assicurare che dette opere tornino nella piena disponibilità del Demanio, che ne deciderà la sorte, “non si ravvisa quando il titolo concessorio preveda forme di rinnovo automatico o preordinato in antecedenza, rispetto alla data di naturale scadenza della concessione, tanto da configurare il rinnovo stesso, al di là del “nomen iuris”, come una vera e propria proroga, protraendosi il medesimo rapporto senza soluzione di continuità sostanziale (Consiglio di Stato, sez. IV,
13/02/2020, n. 1146; Consiglio di Stato, sez. VI, 02/09/2019, n. 6043)” (così, Cass. n.
34250/2024 cit.).
Nel caso di specie, risulta che con la Concessione n. 679 del 1988 la
Capitaneria di Porto di Roma concesse a di occupare una Controparte_1
zona demaniale marittima e le opere ivi insistenti allo scopo di “mantenere una veranda uso ristorante denominata ” per la durata di un Controparte_1
giorno, il 31.12.1988, e contestualmente prescrisse a carico del concessionario l'obbligo di corrispondere all'Erario la somma di Lire 10.712,455, comprensiva dell'occupazione, evidentemente sine titulo, protrattasi dal 01.01.1988 al
30.12.1988, e dei conguagli relativi alle annualità 1986 e 1987. Ne consegue che, come correttamente rilevato dalla difesa erariale, la precedente concessione era scaduta quanto meno alla data del 31.12.1987 e non era stata né prorogata né rinnovata. L'effetto sanante che sarebbe disceso dal versamento delle somme imposte non può essere certamente ricondotto a quelle forme di “rinnovo automatico o preordinato in antecedenza” tali da configurare una vera e propria proroga, cui si è fatto appena cenno.
Alla scadenza della concessione precedente alla n. 679 del 1988 l'opera non agevolmente amovibile realizzata dal concessionario sull'area demaniale è stata, dunque, acquisita dallo Stato ai sensi dell'art. 49 cod. nav., che, è bene ricordare, è norma di stretta interpretazione, la cui conformità alla normativa comunitaria, e segnatamente all'art. 49 TFUE, è stata di recente ribadita dalla
Corte di Giustizia UE (Sez. III, sentenza n. 598 dell'11.07.2024), secondo cui le previsioni del codice della navigazione sulla devoluzione gratuita delle opere non amovibili realizzate dal concessionario su area demaniale anche in caso di rinnovo della concessione non contrasta con la libertà di stabilimento, trattandosi di una disposizione che si rivolge a tutti gli operatori economici e r.g. n. 6696/2020 6 che costituisce applicazione del principio di inalienabilità del demanio pubblico.
L' ha, pertanto, correttamente preteso per le annualità Parte_1
2007 - 2017 la corresponsione del canone concessorio parametrato ai valori OMI piuttosto che agli inferiori valori tabellari, essendosi già verificata l'acquisizione a titolo gratuito da parte dello Stato del manufatto non agevolmente amovibile realizzato dal concessionario sull'area demaniale concessa.
L'accoglimento del secondo motivo dell'appello principale ha carattere assorbente rispetto all'esame del terzo motivo dello stesso gravame e ai motivi dell'appello incidentale proposto da Controparte_1
La regolamentazione delle spese tra le parti costituite segue la soccombenza e le spese vengono liquidate come indicato in dispositivo, in applicazione del DM
55/2014 per il giudizio di primo grado e in applicazione del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022 per il giudizio di appello.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 i presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello principale e in totale riforma della sentenza appellata, così provvede:
1) rigetta la domanda avanzata da Controparte_1
2) condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in Euro
[...]
15.478,00 per compensi oltre accessori se dovuti per il giudizio di primo grado e in Euro 10.590,00 per compensi oltre accessori se dovuti per il presente giudizio;
nulla per le spese nei rapporti tra la soccombente e il
. Controparte_2
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002 dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
r.g. n. 6696/2020 7 Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello di Roma del 17.07.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 6696/2020 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 6696 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 - ter c.p.c. del 19.11.2024 e vertente
T R A
(C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLANTE - APPELLATA INCIDENTALE
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco
Mercadante
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
E
Controparte_2
APPELLATO - CONTUMACE
r.g. n. 6696/2020 1 CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Piaccia alla Corte d'Appello adita respinta ogni contraria istanza, riformare
l'impugnata sentenza e per l'effetto rigettare integralmente la domanda proposta dalla
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di Controparte_1
giudizio”
Per l'appellata:
“Chiede che venga dichiarata ex art. 348 c.p.c. l'inammissibilità dell'appello principale promosso dall' non sussistendo alcuna ragionevole probabilità che Pt_1 Parte_1
lo stesso gravame trovi accoglimento, in ogni caso, insiste per il rigetto del proposto appello principale (con conferma della sentenza in parte qua).
In accoglimento dell'appello incidentale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Velletri, Voglia riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui accerta e dichiara legittimi i canoni percepiti per le annualità 2014, 2015 , 2016 e 2017, accertando e dichiarando l'illegittimità di tali canoni e per l'effetto condannare i convenuti, ciascuno nella misura di giustizia, alla restituzione degli importi indebitamente ricevuti a seguito dell'erronea applicazione del regime di imposta per gli anni dal 2007 al 2017 e pari ad € 266.034,51 o alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
titolare di concessione demaniale marittima per il Controparte_1
mantenimento di una veranda adibita ad uso ristorante – bar sulla riviera di
, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Velletri il CP_2 CP_2
e l' affinché, accertata l'illegittimità del canone
[...] Parte_1
r.g. n. 6696/2020 2 concessorio applicatole per gli anni 2007 – 2017, i convenuti fossero condannati alla restituzione di € 266.034,51 versati dall'attrice.
La società attrice sosteneva che, ai fini della quantificazione del canone,
l'Amministrazione aveva erroneamente considerato il manufatto quale
“pertinenza dello Stato” e non “impianto di difficile rimozione” con conseguente applicazione, secondo i parametri introdotti dall'art. 1, co. 251, legge n. 196 del 2006 (Legge Finanziaria 2007), del canone – più elevato - commisurato ai valori OMI in luogo di quello tabellare.
Il Tribunale di Velletri, con sentenza n. 733/2020, in parziale accoglimento della domanda attorea, accertava e dichiarava legittimi i soli canoni percepiti dall'Erario per le annualità 2014, 2015, 2016 e 2017.
In particolare, il tribunale, respinta preliminarmente l'eccezione di carenza di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo sollevata dall' , rilevava che: Parte_1
- la legge n. 196 del 2006 stabiliva che per le pertinenze demaniali marittime
(cd. opere incamerate ex art. 49 cod. nav.) il canone concessorio fosse calcolato mediante applicazione dei valori O.M.I. e non secondo i parametri tabellari previsti per le “opere di difficile rimozione”;
- l'art. 49, co. 1 cod. nav. prevedeva che alla cessazione della concessione le opere “non amovibili” realizzate su area demaniale restavano acquisite allo
Stato, salvo diversa previsione nell'atto concessorio;
- nel caso in esame la concessione n. 445 del 31.10.1994 rilasciata dalla
Capitaneria di Porto alla società attrice prevedeva una espressa clausola provvedimentale di incameramento, per cui era indubbio che alla scadenza di tale concessione le opere realizzate sarebbero state acquisite allo Stato ex art. 49 co. 1 cod. nav.;
- la proroga automatica delle autorizzazioni demaniali marittime di cui all'art. 1 co. 18 D.L. 194/09 – applicata alla concessione in esame dal 2014 in poi - era stata oggetto di censura da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea perché contraria al diritto comunitario;
- ne derivava che la concessione n. 8/2014 prorogata ex lege fino al 2020 doveva, pertanto, ritenersi ormai cessata in quanto la relativa disposizione r.g. n. 6696/2020 3 di legge doveva essere disapplicata e il manufatto doveva considerarsi acquisito allo Stato;
- pertanto, a far data dall'01.01.2014 i canoni concessori richiesti dall'amministrazione con applicazione del maggior canone per le pertinenze demaniali, erano legittimi solo per le annualità 2014, 2015, 2016 e
2017.
L' ha proposto appello avverso la suddetta sentenza Parte_1
articolando due motivi.
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza per avere il tribunale erroneamente respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione in capo al giudice ordinario in favore del giudice amministrativo.
Con il secondo motivo l'appellante espone che: 1) il tribunale nell'accogliere la domanda attorea in relazione alle annualità 2007 – 2014, nulla ha motivato sul punto;
2) contrariamente a quanto dedotto dalla società appellata, la concessione, avente ad oggetto l'area demaniale e i manufatti su di essa insistenti, era scaduta almeno al 31.12.1987 con conseguente acquisizione allo
Stato delle opere realizzate sull'area. Ciò si evince dall'atto di concessione n.
679/88 con cui si era regolarizzata la posizione della società, occupante senza titolo, a far data dal 1° gennaio 1988; 3) in tutte le concessioni, compresa quella che la società appellata reputa erroneamente la prima (n. 17/2003) e di cui la n. 8 del 2014 costituisce rinnovo “ora per allora”, era contenuta la clausola con la quale la società dichiarava di essere a conoscenza e di accettare che “…tutte le opere di difficile rimozione comunque insistenti sulla nell'area concessa sono di proprietà dello Stato e…”. Ne deriva che per contestare la debenza del canone la società avrebbe dovuto piuttosto impugnare le concessioni nelle quali i manufatti venivano qualificati come pertinenze demaniali marittime.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e Controparte_1
proponendo appello incidentale. L'appellata ha censurato la sentenza: 1) nella parte in cui il tribunale ha disapplicato l'art. 1 co. 18 D.L. 194/09, in quanto, sulla scorta della legislazione interna (L.145/2018 e L. 77 del 17 luglio 2020), le proroghe ex lege delle concessioni turistico – ricreative, pur se in contrasto con i principi comunitari, sarebbero tutt'altro che illegittime;
2) per avere il tribunale r.g. n. 6696/2020 4 omesso di condannare i convenuti alla restituzione degli importi indebitamente ricevuti.
L'appello principale è fondato.
Preliminarmente, quanto al primo motivo di appello, deve essere confermata la statuizione del tribunale in ordine alla sussistenza della giurisdizione ordinaria. Sul punto viene in rilievo quanto espresso in analoga controversia dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione: “L'individuazione dei beni oggetto di concessione a quella data, come pure la successiva verifica se le aree siano occupate da impianti di facile o difficile rimozione, non involge alcuna valutazione discrezionale da parte dell'amministrazione, valutazione discrezionale che si sostanzia nell'apprezzamento e ponderazione degli interessi pubblici coinvolti, e neppure di discrezionalità tecnica, risolvendosi, al contrario, nell'oggettivo accertamento della consistenza dei beni riguardo ai quali va operata la determinazione del canone sulla base dei vincolati parametri previsti dalla norma richiamata” (Cass. SS. UU. 28973/2020).
Venendo al secondo motivo di gravame, si osserva che la Corte costituzionale nel delimitare l'ambito applicativo dei nuovi canoni commisurati ai valori di mercato introdotti dalla Legge Finanziaria 2007 ha evidenziato che il tenore letterale della disposizione in esame fa espresso riferimento ad opere costituenti pertinenze demaniali marittime che già appartengono allo Stato
(sentenza Corte Cost. n. 29/2017).
Ora, al fine di stabilire se il manufatto abbia la qualità di pertinenza demaniale marittima che già appartiene allo Stato, occorre fare riferimento non tanto alla scadenza, quanto all' “effettiva e definitiva cessazione del rapporto concessorio” (così, la recentissima Cass. n. 34250/2024), essendo questo il momento in cui il bene realizzato dal concessionario viene acquisito dallo Stato.
Di regola, il rapporto concessorio non cessa con la proroga, che determina il prolungamento della sua durata, ma cessa con il rinnovo, che integra invece gli estremi di una nuova concessione che si sostituisce a quella precedente, ormai scaduta. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 49 cod. nav., alla scadenza della concessione, anche se poi rinnovata, si verifica ipso iure la devoluzione a favore dello Stato delle opere non agevolmente rimuovibili realizzate dal concessionario nel periodo d'efficacia della concessione scaduta (v. Cons. Stato
n. 8010/2022, Cons. Stato n. 6852/2018).
r.g. n. 6696/2020 5 Senonché, l'esigenza di assicurare che dette opere tornino nella piena disponibilità del Demanio, che ne deciderà la sorte, “non si ravvisa quando il titolo concessorio preveda forme di rinnovo automatico o preordinato in antecedenza, rispetto alla data di naturale scadenza della concessione, tanto da configurare il rinnovo stesso, al di là del “nomen iuris”, come una vera e propria proroga, protraendosi il medesimo rapporto senza soluzione di continuità sostanziale (Consiglio di Stato, sez. IV,
13/02/2020, n. 1146; Consiglio di Stato, sez. VI, 02/09/2019, n. 6043)” (così, Cass. n.
34250/2024 cit.).
Nel caso di specie, risulta che con la Concessione n. 679 del 1988 la
Capitaneria di Porto di Roma concesse a di occupare una Controparte_1
zona demaniale marittima e le opere ivi insistenti allo scopo di “mantenere una veranda uso ristorante denominata ” per la durata di un Controparte_1
giorno, il 31.12.1988, e contestualmente prescrisse a carico del concessionario l'obbligo di corrispondere all'Erario la somma di Lire 10.712,455, comprensiva dell'occupazione, evidentemente sine titulo, protrattasi dal 01.01.1988 al
30.12.1988, e dei conguagli relativi alle annualità 1986 e 1987. Ne consegue che, come correttamente rilevato dalla difesa erariale, la precedente concessione era scaduta quanto meno alla data del 31.12.1987 e non era stata né prorogata né rinnovata. L'effetto sanante che sarebbe disceso dal versamento delle somme imposte non può essere certamente ricondotto a quelle forme di “rinnovo automatico o preordinato in antecedenza” tali da configurare una vera e propria proroga, cui si è fatto appena cenno.
Alla scadenza della concessione precedente alla n. 679 del 1988 l'opera non agevolmente amovibile realizzata dal concessionario sull'area demaniale è stata, dunque, acquisita dallo Stato ai sensi dell'art. 49 cod. nav., che, è bene ricordare, è norma di stretta interpretazione, la cui conformità alla normativa comunitaria, e segnatamente all'art. 49 TFUE, è stata di recente ribadita dalla
Corte di Giustizia UE (Sez. III, sentenza n. 598 dell'11.07.2024), secondo cui le previsioni del codice della navigazione sulla devoluzione gratuita delle opere non amovibili realizzate dal concessionario su area demaniale anche in caso di rinnovo della concessione non contrasta con la libertà di stabilimento, trattandosi di una disposizione che si rivolge a tutti gli operatori economici e r.g. n. 6696/2020 6 che costituisce applicazione del principio di inalienabilità del demanio pubblico.
L' ha, pertanto, correttamente preteso per le annualità Parte_1
2007 - 2017 la corresponsione del canone concessorio parametrato ai valori OMI piuttosto che agli inferiori valori tabellari, essendosi già verificata l'acquisizione a titolo gratuito da parte dello Stato del manufatto non agevolmente amovibile realizzato dal concessionario sull'area demaniale concessa.
L'accoglimento del secondo motivo dell'appello principale ha carattere assorbente rispetto all'esame del terzo motivo dello stesso gravame e ai motivi dell'appello incidentale proposto da Controparte_1
La regolamentazione delle spese tra le parti costituite segue la soccombenza e le spese vengono liquidate come indicato in dispositivo, in applicazione del DM
55/2014 per il giudizio di primo grado e in applicazione del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022 per il giudizio di appello.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 i presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello principale e in totale riforma della sentenza appellata, così provvede:
1) rigetta la domanda avanzata da Controparte_1
2) condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in Euro
[...]
15.478,00 per compensi oltre accessori se dovuti per il giudizio di primo grado e in Euro 10.590,00 per compensi oltre accessori se dovuti per il presente giudizio;
nulla per le spese nei rapporti tra la soccombente e il
. Controparte_2
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002 dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
r.g. n. 6696/2020 7 Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello di Roma del 17.07.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 6696/2020 8