Articolo 2034 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
Art. 2034. Formazione professionale 1. Le Forze armate, nella definizione dei programmi di addestramento relativi ai propri compiti istituzionali, tendono all'elevazione delle capacita' professionali dei giovani alle armi, contribuendo in tal modo alle esigenze produttive e civili della nazione. 2. Il piano dei corsi di ciascuna Forza armata per la formazione di specialisti ed aiuto specialisti, cui sono ammessi i militari di leva, e' comunicato al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche' ai Presidenti delle giunte regionali. 3. I corsi di qualificazione e di specializzazione, previsti per i militari ammessi alla commutazione della ferma di leva ai sensi dell'articolo 2038, sono resi noti ai militari alle armi.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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