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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 03/06/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 885/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di LAGONEGRO
SETTORE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo, alla udienza del 14.05.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 885/2024 R.G.L. TRA
, C.F. , nato in data [...], nato in [...] Parte_1 C.F._1 eso giu rso, dall'avv. Giancarlo Di Genio con cui elett.te domicilia come in atti;
RICORRENTE
E
C.F.: in persona del legale rappresentate pro tempore, rapp.to e difeso CP_1 P.IVA_1 Vito procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in VIA PRETORIA, 263 85100 POTENZA;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Al fine di garantire un ordinato iter motivazionale appare opportuno riepilogare l'antefatto storico che sta all'origine della lite. Con ricorso depositato in data 31.05.2024, ha dedotto che con Parte_1 decreto dell'08.01.2024 l'intestato Tribunale, nell omologava CP_2 l'accertamento del requisito sanitario ai fini del riconoscimento dell'assegno or i invalidità di cui all'art. 1, L. 222/84, con decorrenza maggio 2023. Detto decreto veniva notificato all (sedi CP_1 di: Sala Consilia, Potenza e Roma) a mezzo PEC in data 16.01.2024, cui seguiva, in data 024, l'inoltro, sempre a mezzo PEC, della documentazione necessaria alla liquidazione del beneficio richiesto. A fronte dell'inadempimento da parte dell , quest'ultimo veniva, altresì, diffidato al CP_3 pagamento in data 24.05.2024, senza tuttavia alcun rtanto, l'odierno ricorrente ha proposto il ricorso in oggetto chiedendo volersi condannare l'Ente resistente al pagamento dell'assegno ordinario di invalidità a far data da maggio 2023, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché delle spese, diritti e onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Costituitosi in giudizio, l' ha dedotto ed allegato di aver “provveduto al pagamento del CP_1 dovuto a luglio 2024”; pertanto, ha dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Con note di trattazione scritta dell' 08.05.2025 la parte ricorrente ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere insistendo, tuttavia, per la condanna dell'Ente al pagamento delle spese di giudizio in applicazione del principio della c.d. “soccombenza virtuale”, essendo, il pagamento, intervenuto dopo non solo il deposito del ricorso ma anche la notifica del ricorso stesso.
Esaminata la documentazione in atti, la scrivente, che sostituisce la dott.ssa CRISCI sul ruolo giusta decreti Presidenziali n. 2/2025, n. 12/2025 e n. 14/2025, decide la causa all'esito dell'udienza del 14.05.2025, come da sentenza depositata nel termine di trenta giorni dalla scadenza di quello assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. Ebbene, in via preliminare va dichiarata la cessazione della materia del contendere. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). La richiesta di cessazione della materia del contendere, nel caso di specie, è stata formulata congiuntamente dalle parti, il che esonera il Tribunale da ulteriori verifiche. Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'intervenuta liquidazione della prestazione, per come allegato dalle parti, determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Va emessa condanna dell in applicazione del principio della cd. “soccombenza virtuale”: CP_1 le spese devono essere poste a c ella parte che sarebbe risultata soccombente, qualora non fosse cessata la materia del contendere;
detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della 'normale' probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Nel caso di specie, la liquidazione della somma spettante al ricorrente è avvenuta dopo la notifica del ricorso eseguita in data
Pag. 2 di 3 10.06.2024 (la data di valuta riportata nel dettaglio prestazione relativo al primo dei ratei dovuti e corrisposti è quella del 22.07.2024). Né l' che pure ha chiesto la compensazione delle spese di CP_1 lite, ha esplicato le ragioni alla base della ta formulata in memoria. Le spese vanno, quindi, poste a carico dell Tanto premesso, deve aversi riguardo CP_1 all'importo della prestazione economica e per tal via, ritiene il Tribunale che, nella specie, si debba fare riferimento alla tabella allegata al D.M., relativa alle cause previdenziali tra euro 5.200,00 e 26.000,00 (in tale scaglione rientra la somma oggetto di pagamento). Va fatta applicazione del D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022. Sicché, tenuto conto del valore della controversia, della attività difensiva in concreto espletata e del contegno processuale dell che ha provveduto al pagamento immediatamente dopo la notifica CP_1 del ricorso, si può tenere dei valori minimi ivi previsti: ed infatti, si osserva che il D.M. cit. prevede che ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere, di regola, diminuiti fino al 50 per cento. In ordine al quantum ritiene il Tribunale di dover applicare i medi tariffari previsti per le cause inerenti una causa previdenziale, con la riduzione di circa il 50% in ragione della semplicità e serialità del contenzioso;
e pertanto, trattandosi di un valore di causa rientrante nel terzo scaglione tariffario, dovendo escludere la voce “per attività istruttoria” non effettivamente svolta né espletata ed includere quella decisoria, vanno liquidate le spese nella misura indicata in dispositivo per fase di studio, introduttiva e decisoria (ridotte del 50%).
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile – lavoro e previdenza, in persona del Giudice, Dott.ssa Gerardina Guglielmo, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
(R.G. 885/2024), ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così p
[...]
1. dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
2. condanna l in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del pr giudizio che liquida in complessivi € 1.865,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione al difensore antistatario. Così deciso in Lagonegro, 3.06.2025
Il Giudice Dott.ssa Gerardina Guglielmo
AP
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TRIBUNALE ORDINARIO di LAGONEGRO
SETTORE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo, alla udienza del 14.05.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 885/2024 R.G.L. TRA
, C.F. , nato in data [...], nato in [...] Parte_1 C.F._1 eso giu rso, dall'avv. Giancarlo Di Genio con cui elett.te domicilia come in atti;
RICORRENTE
E
C.F.: in persona del legale rappresentate pro tempore, rapp.to e difeso CP_1 P.IVA_1 Vito procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in VIA PRETORIA, 263 85100 POTENZA;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Al fine di garantire un ordinato iter motivazionale appare opportuno riepilogare l'antefatto storico che sta all'origine della lite. Con ricorso depositato in data 31.05.2024, ha dedotto che con Parte_1 decreto dell'08.01.2024 l'intestato Tribunale, nell omologava CP_2 l'accertamento del requisito sanitario ai fini del riconoscimento dell'assegno or i invalidità di cui all'art. 1, L. 222/84, con decorrenza maggio 2023. Detto decreto veniva notificato all (sedi CP_1 di: Sala Consilia, Potenza e Roma) a mezzo PEC in data 16.01.2024, cui seguiva, in data 024, l'inoltro, sempre a mezzo PEC, della documentazione necessaria alla liquidazione del beneficio richiesto. A fronte dell'inadempimento da parte dell , quest'ultimo veniva, altresì, diffidato al CP_3 pagamento in data 24.05.2024, senza tuttavia alcun rtanto, l'odierno ricorrente ha proposto il ricorso in oggetto chiedendo volersi condannare l'Ente resistente al pagamento dell'assegno ordinario di invalidità a far data da maggio 2023, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché delle spese, diritti e onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Costituitosi in giudizio, l' ha dedotto ed allegato di aver “provveduto al pagamento del CP_1 dovuto a luglio 2024”; pertanto, ha dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Con note di trattazione scritta dell' 08.05.2025 la parte ricorrente ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere insistendo, tuttavia, per la condanna dell'Ente al pagamento delle spese di giudizio in applicazione del principio della c.d. “soccombenza virtuale”, essendo, il pagamento, intervenuto dopo non solo il deposito del ricorso ma anche la notifica del ricorso stesso.
Esaminata la documentazione in atti, la scrivente, che sostituisce la dott.ssa CRISCI sul ruolo giusta decreti Presidenziali n. 2/2025, n. 12/2025 e n. 14/2025, decide la causa all'esito dell'udienza del 14.05.2025, come da sentenza depositata nel termine di trenta giorni dalla scadenza di quello assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. Ebbene, in via preliminare va dichiarata la cessazione della materia del contendere. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). La richiesta di cessazione della materia del contendere, nel caso di specie, è stata formulata congiuntamente dalle parti, il che esonera il Tribunale da ulteriori verifiche. Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'intervenuta liquidazione della prestazione, per come allegato dalle parti, determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Va emessa condanna dell in applicazione del principio della cd. “soccombenza virtuale”: CP_1 le spese devono essere poste a c ella parte che sarebbe risultata soccombente, qualora non fosse cessata la materia del contendere;
detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della 'normale' probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Nel caso di specie, la liquidazione della somma spettante al ricorrente è avvenuta dopo la notifica del ricorso eseguita in data
Pag. 2 di 3 10.06.2024 (la data di valuta riportata nel dettaglio prestazione relativo al primo dei ratei dovuti e corrisposti è quella del 22.07.2024). Né l' che pure ha chiesto la compensazione delle spese di CP_1 lite, ha esplicato le ragioni alla base della ta formulata in memoria. Le spese vanno, quindi, poste a carico dell Tanto premesso, deve aversi riguardo CP_1 all'importo della prestazione economica e per tal via, ritiene il Tribunale che, nella specie, si debba fare riferimento alla tabella allegata al D.M., relativa alle cause previdenziali tra euro 5.200,00 e 26.000,00 (in tale scaglione rientra la somma oggetto di pagamento). Va fatta applicazione del D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022. Sicché, tenuto conto del valore della controversia, della attività difensiva in concreto espletata e del contegno processuale dell che ha provveduto al pagamento immediatamente dopo la notifica CP_1 del ricorso, si può tenere dei valori minimi ivi previsti: ed infatti, si osserva che il D.M. cit. prevede che ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere, di regola, diminuiti fino al 50 per cento. In ordine al quantum ritiene il Tribunale di dover applicare i medi tariffari previsti per le cause inerenti una causa previdenziale, con la riduzione di circa il 50% in ragione della semplicità e serialità del contenzioso;
e pertanto, trattandosi di un valore di causa rientrante nel terzo scaglione tariffario, dovendo escludere la voce “per attività istruttoria” non effettivamente svolta né espletata ed includere quella decisoria, vanno liquidate le spese nella misura indicata in dispositivo per fase di studio, introduttiva e decisoria (ridotte del 50%).
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile – lavoro e previdenza, in persona del Giudice, Dott.ssa Gerardina Guglielmo, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
(R.G. 885/2024), ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così p
[...]
1. dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
2. condanna l in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del pr giudizio che liquida in complessivi € 1.865,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione al difensore antistatario. Così deciso in Lagonegro, 3.06.2025
Il Giudice Dott.ssa Gerardina Guglielmo
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