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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/06/2025, n. 4001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4001 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2778/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2778 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 13.5.2025, vertente
1
TRA
2
rappresentati e difesi dall'avv. Marco Tortorella.
APPELLANTI
E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), CP_2 P.IVA_2 [...]
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_3 [...]
(C.F. ), rappresentati e difesi Controparte_4 P.IVA_4
dall'Avvocatura generale dello Stato.
APPELLATI
CONCLUSIONI
Gli appellanti hanno così concluso:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza impugnata, previo interpello della affinchè chiarisca: "se alla stregua del diritto dell'Unione, un rimedio CP_5 giurisdizionale possa considerarsi effettivo prima che sia definita la natura giuridica dell'azione esperibile, con le conseguenti ricadute sui termini di prescrizione, prima che sia identificato il soggetto
3 legittimato passivamente e prima che sia individuata la giurisdizione interna competente a conoscere la domanda" :
in via principale, in conformità con quanto indicato dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee con sentenze del 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000 (procedimento C-
371/97):
a) accertare e dichiarare il diritto degli appellanti di ricevere un'adeguata rimunerazione per
l'attività svolta durante il periodo di formazione specialistica e, per lo effetto, condannare la al pagamento della somma di Lire 21.500.000 (pari ad Euro Controparte_1
11.103,82) per ogni anno del corrispondente corso di specializzazione e per ciascun corso frequentato,
o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre al maggior danno ex art. 1224 cod. civ., alla rivalutazione ed agli interessi
maturati e maturandi;
b) accertare e dichiarare che gli odierni appellanti vantano il diritto di vedere riconosciuto il loro titolo e di ottenere il punteggio a loro spettante in base alle direttive comunitarie richiamate in premessa e condannare la al risarcimento del danno per il Controparte_1 mancato paritario riconoscimento del titolo suddetto, nella misura da determinarsi ex art. 1226 c.c. oltre il maggior danno ex art. 1224 c.c., la rivalutazione e gli interessi maturati e maturandi.
In via alternativa, condannare la al risarcimento dei danni Controparte_1 subiti dagli odierni appellanti per l'omesso recepimento nei loro confronti delle direttive comunitarie richiamate in premessa, consistenti nella mancata corresponsione delle somme previste a titolo di borsa di studio, oltreché nella mancata attribuzione dei punteggi superiori nel conseguimento del titolo;
danni che per l'omessa corresponsione delia borsa di studio si determinano nella somma di lire
21.500.000 (pari ad Euro 1/-103,82), per ogni anno di corso di specializzazione, o di quella maggiore
o minore che sarà ritenuta di giustizia;
per quanto riguarda l'omessa attribuzione dei punteggi, nella misura da determinarsi ex art. 1226 c.c., oltre il maggior danno ex art. 1224 c.c., la rivalutazione e gli interessi maturati e maturandi.
In via istruttoria, ammettere le deduzioni istruttorie già richieste in primo grado. Con vittoria delle spese del doppio grado nei confronti delle parti appellate”.
Gli appellati hanno così concluso:
4 “si conclude per il rigetto dell'appello in quanto infondato con conferma integrale della sentenza di primo grado, anche in ordine alle spese di lite;
con vittoria di spese, competenze ed onorari del grado anche per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc stante la palese contrarietà dell'atto di appello, alla data della sua notifica del 11.4.2019, alla più che consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità formatasi in materia”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. Gli odierni appellanti adivano il Tribunale di Roma, riferendo di avere conseguito vari diplomi di specializzazione medica post lauream, a seguito iscrizione ai relativi corsi in anni accademici anteriori al 1991/1992. Lamentavano di non avere percepito alcuna remunerazione, nonostante quanto previsto dalla normativa eurounitaria, poiché lo Stato
italiano solo con D. Lgs. n. 257/1991 aveva stabilito una borsa di studio annuale di £
21.500.000 unicamente a favore dei medici ammessi alle scuole di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 1991/1992.
Chiedevano quindi la condanna delle amministrazioni convenute in termini analoghi a quelli riportati in epigrafe.
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 19476/2018, rigettava tutte le domande,
Per_ affermando che, con riferimento agli attori , e il corso in Angiologia Pt_1 Pt_2
medica non rientrava tra i corsi di formazione comuni a tutti gli stati membri riportati nella direttiva CEE/ 75/362 e che con riferimento agli altri attori doveva essere accolta l'eccezione di prescrizione.
3. Gli odierni appellanti hanno impugnato la sentenza ritenendo errata l'individuazione del termine di decorrenza della prescrizione e deducendo che il corso di Angiologia medica era assimilabile al corso indicato nell'art. 7 della citata direttiva come Cardiologie attinente comunque alle patologie vascolari.
5 4. Ai fini della valutazione del motivo d'appello relativo alla prescrizione, occorre premettere che, per quanto attiene alla natura del diritto azionato, sono intervenute le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 9147/2009, affermando che, stante la natura non autoesecutiva delle direttive europee n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, la omessa o tardiva trasposizione delle stesse comporta il diritto degli interessati al risarcimento dei danni il quale va ricondotto allo schema della responsabilità per inadempimento della dell'obbligazione ex lege dello Stato di natura indennitaria, trattandosi comunque di condotta non qualificabile come antigiuridica se non nell'ambito dell'ordinamento comunitario.
La Suprema Corte (v. Cass. nn. 10813, 10814, 17350, 17682 dell'anno 2011, n. 16104/13) ha evidenziato che il D. Lgs. n. 257/91 ha recepito la direttiva n. 82/76/CE limitatamente ai corsi di specializzazione iniziati nell'anno accademico 1991/92, rimanendo inalterata quindi l'inadempienza dello Stato italiano con riferimento a quei soggetti che avevano maturato i necessari requisiti per usufruire dei benefici comunitari a partire dal 1.1.1983 fino al termine dell'anno accademico 1990/1991.
Con la legge n. 370/99, entrata in vigore in data 27.10.1999, è stato riconosciuto il diritto alle borse di studio solamente in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo, così escludendo implicitamente ma necessariamente tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione che non erano però state parti nel processo innanzi al
TAR.
La Corte di Cassazione ha tuttavia ritenuto ingiustificata la disparità di trattamento operata dalla predetta norma rispetto ai principi dettati dalla direttiva 82/76 e comunque
self executing la disposizione di quest'ultima relativa al diritto di una equa remunerazione durante la frequenza del corso di specializzazione. Non ha invece ritenuto applicabile retroattivamente il D. Lgs. n. 257/91, che ha regolato in maniera innovativa e più vincolante le modalità di frequentazione dei corsi oggetto di remunerazione, al fine di non
6 avvantaggiare indebitamente chi aveva già intrapreso la specializzazione. Pertanto, è stata ritenuta legittima la disapplicazione della limitazione soggettiva della norma poiché
contraria ai principi espressi dalla direttiva comunitaria.
5. Con particolare riferimento all'eccezione di prescrizione, deve rilevarsi che è ormai consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, di recente ribadito da Cass.
n. 16452/2019 secondo cui: “a) «in caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore
italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e
n. 82/76/CEE, non autoesecutive, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi),
sorge, conformemente ai principi più volte affermati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, il
diritto degli interessati al risarcimento dei danni che va ricondotto allo schema della responsabilità
per inadempimento dell'obbligazione "ex lege" dello Stato, di natura indennitaria;
tale responsabilità
- dovendosi considerare il comportamento omissivo dello Stato come antigiuridico anche sul piano
dell'ordinamento interno e dovendosi ricondurre ogni obbligazione nell'ambito della ripartizione di
cui all'art. 1173 c. c. - va inquadrata nella figura della responsabilità "contrattuale", in
quanto nascente non dal fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c., bensì dall'inadempimento di
un rapporto obbligatorio preesistente, sicché il diritto al risarcimento del relativo danno è
soggetto all'ordinario termine decennale di prescrizione» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10813 del
17/05/2011, Rv. 617336; tra le molte successive conformi: Sez. 3, Sentenza n. 10814 del 17/05/2011,
Rv. 617339; Sez. 3, Sentenza n. 17350 del 18/08/2011, Rv. 619123; Sez. 3, Sentenza n. 1917 del
09/02/2012, Rv. 621204; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013, Rv. 628541; Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv. 630184); b) «a seguito della tardiva ed incompleta
trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al
compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari - realizzata solo con
il d.lgs. 8 agosto 1991 n. 257 - è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano
in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 10 gennaio
1983 al termine dell'anno accademico 1990-1991; la lacuna è stata parzialmente colmata con l'art.
11 della legge 19 ottobre 1999 n. 370, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in
7 favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo;
ne consegue che
tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da
quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento
alla normativa europea;
nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa
risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del
menzionato art. 11»”. Sono intervenute anche ulteriori pronunce che hanno ribadito i principi enunciati dalla sentenza sopra riportata n. 16452/2019 (v. Cass. n. 17619/2022 e n.
18640/2022).
La natura consolidata dell'orientamento rende superfluo un rinvio pregiudiziale alla
Corte di Giustizia dell'Unione europea sulla questione della prescrizione, né lo stesso può
essere messo in discussione dalla recente decisione resa in data 3.3.2022 dalla Corte di
Giustizia Europea nel procedimento C-590/20 né dalla precedente decisione della medesima
Corte del 24.1.2018 nelle quali è stata trattata una diversa questione, ossia se anche i medici iscritti prima del 1982 avessero diritto alla adeguata remunerazione;
sulla base delle considerazioni sopra esposte relative all'epoca dell'acquisita consapevolezza dell'inesatto adempimento della normativa eurounitaria, non muta la decorrenza della prescrizione anche per i medici iscritti prima del 1982.
Non condivisibile è quindi la tesi alternativa degli appellanti secondo cui il termine prescrizionale non potrebbe decorrere prima dell'anno 2011, epoca del consolidarsi degli orientamenti giurisprudenziali in materia.
Tale assunto è contrario sia al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, come sopra illustrato, sia al principio generale, avallato anche dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 24.3.2009 (C445-2006), secondo cui il termine di prescrizione di un' azione risarcitoria nei confronti di uno Stato, basata sulla carente trasposizione di una direttiva,
può decorrere dalla data in cui i primi effetti lesivi sono emersi, anche in data antecedente alla corretta trasposizione della direttiva.
8 Pertanto, i diritti risarcitori vantati dagli appellanti sono prescritti, in assenza di validi atti interruttivi della prescrizione.
6. Quanto al rigetto delle domande dei medici che avevano frequentato il corso di
Angiologia medica, la Corte di Cassazione ha avuto in più occasioni modo di precisare che non spetta il diritto al risarcimento in favore dei medici specializzandi per inadempimento della direttiva 26 gennaio 1982, n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive 16 giugno 1975, n.
75/362/CEE e n. 75/363/CEE, a coloro che abbiano frequentato corsi di specializzazione non comuni ad almeno due Stati dell'UE in base agli elenchi di dette direttive e li abbiano conclusi prima dei decreti ministeriali di conformità delle specializzazioni conseguite a quelle elencate, non potendosi ravvisare un illecito comunitario nel mancato ampliamento del novero delle specializzazioni equipollenti, il quale costituiva una facoltà per gli Stati
membri e non già un obbligo imposto dalla normativa comunitaria” (v. Cass. n. 20303/2019,
n. 25321/2023).
Dall'esame del testo della direttiva n. 75/362/CEE nonché della direttiva riassuntiva delle precedenti n. 93/16/CEE, con i relativi allegati e le tabelle di corrispondenza dei nomi dei corsi, emerge che, tra le specializzazioni, non è incluso il corso di Angiologia medica.
In ipotesi di non coincidenza nominale di corsi, è onere di chi domandi il risarcimento allegare e provare l'esistenza di una coincidenza sostanziale - che presuppone identità di insegnamenti e di durata - tra la specializzazione conseguita e quella prevista dalle suddette direttive comunitarie (Cass. n. 2532/2023).
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno di recente confermato che i medici che,
prima del 1991, hanno iniziato a frequentare una scuola di specializzazione non contemplata dalle direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE e successive integrazioni - e della quale non sia stata dimostrata l'equipollenza di fatto a quelle ivi previste - non hanno diritto al risarcimento del danno nei confronti dello Stato per tardiva attuazione delle suddette direttive, a nulla rilevando che la specializzazione conseguita sia stata successivamente inclusa tra quelle
9 qualificate "conformi alle norme delle Comunità economiche europee" dal d.m. 31 ottobre
1991 (Cass. Sez. Un. n. 26603/2024).
In base a tali principi non residua alcun dubbio interpretativo che comporti la necessità
di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
Il corso di Angiologia medica ha una denominazione che non fa alcun riferimento alle patologie cardiologiche e ha una durata di tre anni a differenza del corso di Cardiologia,
previsto dalla direttiva 93/16/CEE per la durata minima di cinque anni.
7. Pertanto gli appelli devono essere integralmente rigettati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014, tenuto conto della pluralità di parti ma al contempo dell'estrema semplicità delle difese dell'Avvocatura dello Stato.
Non sono invece emersi elementi per applicare l'art. 96 c.p.c..
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, i presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l' appello;
2) Condanna gli appellanti in solido al pagamento in favore delle parti appellate delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in € 20.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 24.6.2025
10 Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella
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