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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/03/2025, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Maria Grazia Federici Presidente rel.
dr. Antonio Corte Consigliere
dr. Silvia Maria Russo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 605/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. SALVATORE PALMIRO FRONTE, elettivamente domiciliato in VIA COMPAGNONI 8 MILANO presso il difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
RICCARDO ROSSINI, elettivamente domiciliato in VIA XX SETTEMBRE, 5/A 20021 presso il difensore Parte_1
APPELLATO
Conclusioni:
Per l'Appellante : Parte_1 n. r.g. 605/2024
“in riforma della sentenza n°1868/2024, resa dal Tribunale di Milano, Sez. XIII civile,
R.G. 42852/2022, Dott.ssa Bocconcello, pubblicata in data 20/02/2024, Voglia l'Ill.ma
Corte d'Appello di Milano così giudicare:
nel merito accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, dichiarare la validità della delibera del 30 giugno 2022;
in ogni caso
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio e con ripetizione delle spese corrisposte nel rispetto della sentenza di primo grado”
Per l'Appellato : CP_1
“Piaccia all.ma Corte d'Appello di Milano adita, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria, così giudicare:
Nel merito
Rigettarsi l'appello avversario in quanto inammissibile e/o infondato in fatto e diritto e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte la sentenza n. 1868/2024 resa dal
Tribunale di Milano in data 20.02.2024 appellata.
Con vittoria di spese”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 1868/2024 in data 20.2.2024 del Tribunale di Milano, che, in sua contumacia, e in accoglimento dell'impugnazione ex art. 1137 c.c. proposta dal condòmino , CP_1 ha dichiarato la nullità della delibera assembleare in data 30.6.2022, di approvazione del punto 1 dell'o.d.g. riguardante la “Discussione e approvazione progetto per sostituzione centrale termica condominiale, a causa gravi problematiche che rendono irreparabile
l'attuale caldaia…”, in difetto di costituzione del fondo speciale di cui all'art. 1135 comma c.c.
A fondamento del gravame, l'appellante ha dedotto:
- di non essersi costituito in primo grado in quanto l'atto di citazione era stato probabilmente notificato a un indirizzo diverso da quello della sede legale dell'Amministratore (corrente in Piazza Napoli n° 30/5 – Milano), o al Controparte_2
pagina 2 di 6 n. r.g. 605/2024
vecchio indirizzo PEC dello stesso, mutato nell'attuale Email_1
; Controparte_3 Em_2
- di aver ritenuto superflua la costituzione del fondo speciale di cui all'art. 1135 c.c., trattandosi di “lavori … appaltati con l'ammortamento della caldaia (gestione calore) per il 50 % e con la cessione del credito per quella parte di competenza del condominio per il restante 50%”.
Ha inoltre precisato che la caldaia era stata nel frattempo installata e l'ammortamento era già avvenuto con la gestione-calore.
Ha quindi chiesto che, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale, sia dichiarata la validità della delibera del 30 giugno 2022; con il favore delle spese del grado e con ripetizione delle spese corrisposte in esecuzione della pronuncia gravata.
Costituendosi, ha insistito per il rigetto dell'impugnazione, evidenziandone CP_1
l'infondatezza.
Alla prima udienza del 24.9.2024, il Consigliere Istruttore ha rinviato per la rimessione al
Collegio al 18.3.2025, con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni, il deposito delle comparse conclusionale e il deposito delle memorie di replica.
A tale udienza, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata quindi assegnata in decisione.
*** *** ***
L'appello è infondato e dev'essere respinto.
Deve in primo luogo rilevarsi l'inesistenza di alcun vizio della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, attesa la genericità dei rilievi svolti E dall'appellante quanto al fatto che “[l]a PEC dello Controparte_4 Em_2
e la sede legale è in Piazza Napoli n°30/5 in Milano, mentre il avrà notificato CP_1 probabilmente in altra via o forse alla vecchia PEC, e constando che Email_1 la notifica sia in effetti avvenuta l'1.11.2022 all'indirizzo PEC Email_1 indirizzo che, all'epoca, era tuttavia corretto, in quanto mutato soltanto in data 26.2.2024, come documentato dalla difesa di mediante la produzione di visura storica CP_1 della incaricata dell'amministrazione del Parte_2 [...]
in cui si riporta il protocollo di modifica n. 115043/2024 Parte_1 dell'indirizzo in Email_1 Email_4
pagina 3 di 6 n. r.g. 605/2024
In allegato all'atto di citazione nel fascicolo di primo grado dell'odierno appellato, vi è anche evidenza dell'avvenuta accettazione dal sistema e della successiva consegna del messaggio di posta elettronica certificato e ciò è sufficiente a far ritenere perfezionata e pienamente valida la relativa notifica (v. Cass. 31.10.2017, n. 25819; Cass. 21.8.2019 n.
21560), potendosi ritenere che, nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione della p.e.c. e di consegna della stessa nella casella del destinatario, si determina una presunzione di conoscenza della comunicazione analoga a quella prevista, in tema di dichiarazioni negoziali, dall'art. 1335 c.c. (v. Cass. 21.2.2020 n. 4624).
Per quanto riguarda il merito del gravame, l'appellante, con lo sviluppo di un unico motivo, deduce che erroneamente il Tribunale avrebbe dichiarato la nullità della delibera assembleare in data 30.6.2022 nella parte in cui era stata decisa la sostituzione della centrale termica senza la costituzione del fondo speciale previsto dall'art. 1135 c.c., osservando che “non occorreva un fondo”, in quanto si trattava di “lavori … appaltati con l'ammortamento della caldaia (gestione calore) per il 50 % e con la cessione del credito per quella parte di competenza del condominio per il restante 50%” e dunque “il condominio grazie al bonus fiscale non ha speso un euro, non ha affrontato nessuna spesa, non ha avuto alcun esborso …”.
Il rilievo non è condivisibile.
Risulta che, con la delibera assembleare di cui si tratta, sia stata approvata la sostituzione della centrale termica condominiale, a causa di gravi problematiche tali da rendere irreparabile la caldaia sino ad allora utilizzata, come da “preventivo , offerta Parte_3 del 22/06/2022, di € 100.940,00+IVA …, pagabile con un contratto quinquennale, che prevede la cessione del 50% e il rientro del restante importo con interessi semplici, con quota annuale di € 12.000,00+IVA”.
Si tratta quindi indubbiamente di intervento annoverabile tra quelli di manutenzione straordinaria.
Per questo tipo di interventi, l'art. 1135, comma 1, n. 4, c.c., come modificato dapprima dalla L n. 220/2012 e quindi dal D.L. n. 145/2013, convertito nella L. n. 9/2014, stabilisce che la relativa delibera di approvazione provveda “obbligatoriamente” (non più solo “se occorre”) a costituire un preventivo fondo speciale di importo pari all'ammontare predeterminato dei lavori, ovvero, se sia così previsto dal contratto, un fondo pari ai singoli pagamenti dovuti in funzione del progressivo stato di avanzamento delle opere.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “[l]a norma in esame è … volta alla tutela dell'interesse collettivo al corretto funzionamento della gestione condominiale, nonché dell'interesse del singolo condomino a veder escluso il proprio rischio di dover
pagina 4 di 6 n. r.g. 605/2024
garantire al terzo creditore il pagamento dovuto dai morosi, secondo quanto ora dal comma 2 dell'art. 63 disp. att. c.c. Una deliberazione maggioritaria dell'assemblea non può, pertanto, avere un contenuto contrario all'art. 1135, comma 1, n. 4, c.c., decidendo di soprassedere dall'allestimento del fondo stesso, o a modificarne le modalità di costituzione stabilite dalla legge, pur ove abbia ricevuto il consenso dell'appaltatore, in quanto potenzialmente pregiudizievole per ciascuno dei partecipanti, oltre che per le esigenze di gestione condominiale, e perciò nulla” (v. Cass. n. Ord. 9388/2023; Cass. Ord. n.
16953/2022).
La tesi del è che il fondo speciale, nel caso in esame, Parte_1 potesse non essere costituito in quanto, “grazie al bonus fiscale”, l'intervento straordinario non comportava alcuna spesa e dunque la delibera del 30.6.2022, che non lo prevedeva, doveva considerarsi perfettamente valida.
In realtà, dalla documentazione versata in atti, risulta che l'intervento di sostituzione della centrale termica dovesse essere “pagato” con ricorso all'opzione dello sconto in fattura di cui al comma 1, lettera a), dell'art. 121 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) solo nella misura del 50%, e non per l'intera spesa, rimanendo quindi a carico del il Parte_1 restante 50% di spettanza dell'impresa appaltatrice.
Ed infatti nel verbale assembleare del 30.6.2022 si prevede, a tale titolo, il versamento annuale dell'importo di € 12.000,00 più IVA, da ripartire tra i condòmini, sino a copertura dell'intero importo dovuto.
Non è affatto vero, dunque, che l'intervento straordinario per cui è causa non abbia implicato alcun onere di spesa per il . Parte_1
In tale situazione, e considerato che il citato D.L. n. 34/2020 non ha introdotto alcuna deroga alla previsione contenuta nell'art. 1135 c.c., ritiene la Corte che dovesse essere obbligatoriamente costituito il fondo speciale, ancorché di importo equipollente non al costo dell'intera opera, ma, essendo previsti pagamenti rateale, in relazione ai singoli pagamenti dovuti.
La delibera di approvazione dei lavori di sostituzione della centrale termica adottata dal il 30.6.2022, che non ha previsto l'allestimento di tale Parte_1 fondo, è quindi nulla, come correttamente ritenuto dal Giudice di prime cure.
Respinto l'appello sulla scorta delle considerazioni che precedono, e confermata per l'effetto la sentenza n. 1868/2024 del Tribunale di Milano oggetto dello stesso, le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano, come da dispositivo, in base al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa pagina 5 di 6 n. r.g. 605/2024
(indeterminabile – complessità bassa) e dei parametri medi indicati per ciascuna fase, ad eccezione della fase di trattazione/istruttoria, per la quale il compenso dovuto è determinato con riferimento al parametro minimo, atteso il modesto impegno difensivo in essa profuso e la mancanza di attività istruttoria.
Il è quindi condannato a rifondere in Parte_1 favore dell'appellato complessivi € 8.469,00 per compensi, di cui € 2.058,00 CP_1 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, Cpa e Iva come per legge.
A carico del , poiché soccombente, grava Parte_1 Parte_1 anche, ex art. 13 comma 1 - quater D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando;
ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 1868/2024 emessa dal Tribunale di Milano in data 20.2.2024;
2) condanna il a rifondere all'appellato Parte_1
le spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 8.469,00 CP_1 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, CPA IVA e come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del dell'ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte il
18.3.2025
Il Presidente est.
Maria Grazia Federici
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Maria Grazia Federici Presidente rel.
dr. Antonio Corte Consigliere
dr. Silvia Maria Russo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 605/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. SALVATORE PALMIRO FRONTE, elettivamente domiciliato in VIA COMPAGNONI 8 MILANO presso il difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
RICCARDO ROSSINI, elettivamente domiciliato in VIA XX SETTEMBRE, 5/A 20021 presso il difensore Parte_1
APPELLATO
Conclusioni:
Per l'Appellante : Parte_1 n. r.g. 605/2024
“in riforma della sentenza n°1868/2024, resa dal Tribunale di Milano, Sez. XIII civile,
R.G. 42852/2022, Dott.ssa Bocconcello, pubblicata in data 20/02/2024, Voglia l'Ill.ma
Corte d'Appello di Milano così giudicare:
nel merito accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, dichiarare la validità della delibera del 30 giugno 2022;
in ogni caso
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio e con ripetizione delle spese corrisposte nel rispetto della sentenza di primo grado”
Per l'Appellato : CP_1
“Piaccia all.ma Corte d'Appello di Milano adita, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria, così giudicare:
Nel merito
Rigettarsi l'appello avversario in quanto inammissibile e/o infondato in fatto e diritto e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte la sentenza n. 1868/2024 resa dal
Tribunale di Milano in data 20.02.2024 appellata.
Con vittoria di spese”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 1868/2024 in data 20.2.2024 del Tribunale di Milano, che, in sua contumacia, e in accoglimento dell'impugnazione ex art. 1137 c.c. proposta dal condòmino , CP_1 ha dichiarato la nullità della delibera assembleare in data 30.6.2022, di approvazione del punto 1 dell'o.d.g. riguardante la “Discussione e approvazione progetto per sostituzione centrale termica condominiale, a causa gravi problematiche che rendono irreparabile
l'attuale caldaia…”, in difetto di costituzione del fondo speciale di cui all'art. 1135 comma c.c.
A fondamento del gravame, l'appellante ha dedotto:
- di non essersi costituito in primo grado in quanto l'atto di citazione era stato probabilmente notificato a un indirizzo diverso da quello della sede legale dell'Amministratore (corrente in Piazza Napoli n° 30/5 – Milano), o al Controparte_2
pagina 2 di 6 n. r.g. 605/2024
vecchio indirizzo PEC dello stesso, mutato nell'attuale Email_1
; Controparte_3 Em_2
- di aver ritenuto superflua la costituzione del fondo speciale di cui all'art. 1135 c.c., trattandosi di “lavori … appaltati con l'ammortamento della caldaia (gestione calore) per il 50 % e con la cessione del credito per quella parte di competenza del condominio per il restante 50%”.
Ha inoltre precisato che la caldaia era stata nel frattempo installata e l'ammortamento era già avvenuto con la gestione-calore.
Ha quindi chiesto che, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale, sia dichiarata la validità della delibera del 30 giugno 2022; con il favore delle spese del grado e con ripetizione delle spese corrisposte in esecuzione della pronuncia gravata.
Costituendosi, ha insistito per il rigetto dell'impugnazione, evidenziandone CP_1
l'infondatezza.
Alla prima udienza del 24.9.2024, il Consigliere Istruttore ha rinviato per la rimessione al
Collegio al 18.3.2025, con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni, il deposito delle comparse conclusionale e il deposito delle memorie di replica.
A tale udienza, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata quindi assegnata in decisione.
*** *** ***
L'appello è infondato e dev'essere respinto.
Deve in primo luogo rilevarsi l'inesistenza di alcun vizio della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, attesa la genericità dei rilievi svolti E dall'appellante quanto al fatto che “[l]a PEC dello Controparte_4 Em_2
e la sede legale è in Piazza Napoli n°30/5 in Milano, mentre il avrà notificato CP_1 probabilmente in altra via o forse alla vecchia PEC, e constando che Email_1 la notifica sia in effetti avvenuta l'1.11.2022 all'indirizzo PEC Email_1 indirizzo che, all'epoca, era tuttavia corretto, in quanto mutato soltanto in data 26.2.2024, come documentato dalla difesa di mediante la produzione di visura storica CP_1 della incaricata dell'amministrazione del Parte_2 [...]
in cui si riporta il protocollo di modifica n. 115043/2024 Parte_1 dell'indirizzo in Email_1 Email_4
pagina 3 di 6 n. r.g. 605/2024
In allegato all'atto di citazione nel fascicolo di primo grado dell'odierno appellato, vi è anche evidenza dell'avvenuta accettazione dal sistema e della successiva consegna del messaggio di posta elettronica certificato e ciò è sufficiente a far ritenere perfezionata e pienamente valida la relativa notifica (v. Cass. 31.10.2017, n. 25819; Cass. 21.8.2019 n.
21560), potendosi ritenere che, nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione della p.e.c. e di consegna della stessa nella casella del destinatario, si determina una presunzione di conoscenza della comunicazione analoga a quella prevista, in tema di dichiarazioni negoziali, dall'art. 1335 c.c. (v. Cass. 21.2.2020 n. 4624).
Per quanto riguarda il merito del gravame, l'appellante, con lo sviluppo di un unico motivo, deduce che erroneamente il Tribunale avrebbe dichiarato la nullità della delibera assembleare in data 30.6.2022 nella parte in cui era stata decisa la sostituzione della centrale termica senza la costituzione del fondo speciale previsto dall'art. 1135 c.c., osservando che “non occorreva un fondo”, in quanto si trattava di “lavori … appaltati con l'ammortamento della caldaia (gestione calore) per il 50 % e con la cessione del credito per quella parte di competenza del condominio per il restante 50%” e dunque “il condominio grazie al bonus fiscale non ha speso un euro, non ha affrontato nessuna spesa, non ha avuto alcun esborso …”.
Il rilievo non è condivisibile.
Risulta che, con la delibera assembleare di cui si tratta, sia stata approvata la sostituzione della centrale termica condominiale, a causa di gravi problematiche tali da rendere irreparabile la caldaia sino ad allora utilizzata, come da “preventivo , offerta Parte_3 del 22/06/2022, di € 100.940,00+IVA …, pagabile con un contratto quinquennale, che prevede la cessione del 50% e il rientro del restante importo con interessi semplici, con quota annuale di € 12.000,00+IVA”.
Si tratta quindi indubbiamente di intervento annoverabile tra quelli di manutenzione straordinaria.
Per questo tipo di interventi, l'art. 1135, comma 1, n. 4, c.c., come modificato dapprima dalla L n. 220/2012 e quindi dal D.L. n. 145/2013, convertito nella L. n. 9/2014, stabilisce che la relativa delibera di approvazione provveda “obbligatoriamente” (non più solo “se occorre”) a costituire un preventivo fondo speciale di importo pari all'ammontare predeterminato dei lavori, ovvero, se sia così previsto dal contratto, un fondo pari ai singoli pagamenti dovuti in funzione del progressivo stato di avanzamento delle opere.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “[l]a norma in esame è … volta alla tutela dell'interesse collettivo al corretto funzionamento della gestione condominiale, nonché dell'interesse del singolo condomino a veder escluso il proprio rischio di dover
pagina 4 di 6 n. r.g. 605/2024
garantire al terzo creditore il pagamento dovuto dai morosi, secondo quanto ora dal comma 2 dell'art. 63 disp. att. c.c. Una deliberazione maggioritaria dell'assemblea non può, pertanto, avere un contenuto contrario all'art. 1135, comma 1, n. 4, c.c., decidendo di soprassedere dall'allestimento del fondo stesso, o a modificarne le modalità di costituzione stabilite dalla legge, pur ove abbia ricevuto il consenso dell'appaltatore, in quanto potenzialmente pregiudizievole per ciascuno dei partecipanti, oltre che per le esigenze di gestione condominiale, e perciò nulla” (v. Cass. n. Ord. 9388/2023; Cass. Ord. n.
16953/2022).
La tesi del è che il fondo speciale, nel caso in esame, Parte_1 potesse non essere costituito in quanto, “grazie al bonus fiscale”, l'intervento straordinario non comportava alcuna spesa e dunque la delibera del 30.6.2022, che non lo prevedeva, doveva considerarsi perfettamente valida.
In realtà, dalla documentazione versata in atti, risulta che l'intervento di sostituzione della centrale termica dovesse essere “pagato” con ricorso all'opzione dello sconto in fattura di cui al comma 1, lettera a), dell'art. 121 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) solo nella misura del 50%, e non per l'intera spesa, rimanendo quindi a carico del il Parte_1 restante 50% di spettanza dell'impresa appaltatrice.
Ed infatti nel verbale assembleare del 30.6.2022 si prevede, a tale titolo, il versamento annuale dell'importo di € 12.000,00 più IVA, da ripartire tra i condòmini, sino a copertura dell'intero importo dovuto.
Non è affatto vero, dunque, che l'intervento straordinario per cui è causa non abbia implicato alcun onere di spesa per il . Parte_1
In tale situazione, e considerato che il citato D.L. n. 34/2020 non ha introdotto alcuna deroga alla previsione contenuta nell'art. 1135 c.c., ritiene la Corte che dovesse essere obbligatoriamente costituito il fondo speciale, ancorché di importo equipollente non al costo dell'intera opera, ma, essendo previsti pagamenti rateale, in relazione ai singoli pagamenti dovuti.
La delibera di approvazione dei lavori di sostituzione della centrale termica adottata dal il 30.6.2022, che non ha previsto l'allestimento di tale Parte_1 fondo, è quindi nulla, come correttamente ritenuto dal Giudice di prime cure.
Respinto l'appello sulla scorta delle considerazioni che precedono, e confermata per l'effetto la sentenza n. 1868/2024 del Tribunale di Milano oggetto dello stesso, le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano, come da dispositivo, in base al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa pagina 5 di 6 n. r.g. 605/2024
(indeterminabile – complessità bassa) e dei parametri medi indicati per ciascuna fase, ad eccezione della fase di trattazione/istruttoria, per la quale il compenso dovuto è determinato con riferimento al parametro minimo, atteso il modesto impegno difensivo in essa profuso e la mancanza di attività istruttoria.
Il è quindi condannato a rifondere in Parte_1 favore dell'appellato complessivi € 8.469,00 per compensi, di cui € 2.058,00 CP_1 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, Cpa e Iva come per legge.
A carico del , poiché soccombente, grava Parte_1 Parte_1 anche, ex art. 13 comma 1 - quater D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando;
ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 1868/2024 emessa dal Tribunale di Milano in data 20.2.2024;
2) condanna il a rifondere all'appellato Parte_1
le spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 8.469,00 CP_1 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, CPA IVA e come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del dell'ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte il
18.3.2025
Il Presidente est.
Maria Grazia Federici
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