Corte d'Appello Milano, sentenza 21/03/2025, n. 797
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Sentenza 21 marzo 2025

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La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, ha pronunciato la sentenza in un giudizio di appello promosso da una società contro un condomino, avverso la sentenza del Tribunale di Milano che aveva dichiarato la nullità di una delibera assembleare condominiale del 30 giugno 2022, relativa all'approvazione del progetto per la sostituzione della centrale termica condominiale. L'appellante, che non si era costituita in primo grado adducendo un vizio di notifica dell'atto introduttivo, sosteneva la validità della delibera, ritenendo superflua la costituzione di un fondo speciale ai sensi dell'art. 1135 c.c., poiché i lavori sarebbero stati appaltati con un meccanismo di ammortamento e cessione del credito che avrebbe esentato il condominio da esborsi diretti, grazie anche a un bonus fiscale. L'appellato, dal canto suo, chiedeva il rigetto dell'appello, confermando la sentenza di primo grado.

La Corte d'Appello ha rigettato l'appello, ritenendolo infondato. In primo luogo, ha escluso vizi nella notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ritenendo perfezionata e valida la notifica effettuata all'indirizzo PEC dell'amministratore, che all'epoca era corretto e risultava accettata e consegnata dal sistema. Nel merito, la Corte ha considerato infondata la tesi dell'appellante secondo cui non fosse necessario costituire il fondo speciale previsto dall'art. 1135, comma 1, n. 4, c.c. per i lavori di manutenzione straordinaria. Ha infatti evidenziato che, dalla documentazione, emergeva che l'intervento di sostituzione della centrale termica prevedeva un pagamento rateale a carico del condominio per il 50% del costo, non essendo vero che l'intervento non comportasse alcun onere di spesa. La Corte ha ribadito che la norma impone l'obbligatoria costituzione di un fondo speciale, anche in relazione ai pagamenti rateali dovuti, e che la delibera che non prevedeva tale fondo era, pertanto, nulla, confermando la decisione del Tribunale. Di conseguenza, l'appellante è stata condannata al pagamento delle spese legali del grado e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Milano, sentenza 21/03/2025, n. 797
    Giurisdizione : Corte d'Appello Milano
    Numero : 797
    Data del deposito : 21 marzo 2025

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