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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 03/12/2024, n. 1719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1719 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1350/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
composto dai Sigg.:
dott.ssa Laura Petitti Presidente
dott.ssa Rossana Musumeci Giudice
dott.ssa Claudia Musola Giudice rel.
riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1350/2024 R.G. V.G. posta in deliberazione all'udienza del 14.11.2024, svoltasi in modalità cartolare, e promossa da:
, (C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Termini Imerese, Corso Umberto e Margherita n. 58 presso lo studio dell'avv. Sergio Burgio, che la rappresenta e difende in forza di mandato in atti
E
, (C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
21.12.1976, elettivamente domiciliato in Termini Imerese, Corso Umberto e Margherita n. 58 presso lo studio dell'avv. Sergio Burgio, che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 14.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, le parti concludevano come da note di udienza al contenuto delle quali si rinvia;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 8.7.2024, i suindicati ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai medesimi in data 5.6.2001 a Termini
Imerese (PA), regolarmente trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto comune, anno
2001 al n.12, parte I, dal quale sono nate due figlie, maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
A tal fine, i coniugi si sono riportati alle condizioni statuite nel ricorso congiunto depositato, come successivamente ribadite nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 14.11.2024.
Con ordinanza del 7.11.2024, il Giudice delegato, rilevato il mancato deposito della dichiarazione ex
473 bis.51comma 2, cpc, personalmente sottoscritta dalle parti, ha rinviato all'udienza del 14.11.2024 per consentirne il deposito.
All'udienza del 14.11.2024, fissata per l'espletamento del tentativo di conciliazione e sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis. 51 c.p.c., è stata depositata, unitamente alle note di trattazione scritta, dichiarazione personalmente sottoscritta dalle parti, nella quale le stesse hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza fissata e/o a quelle successive, confermando la volontà di non volersi riconciliare e di voler addivenire al divorzio congiunto alle condizioni ivi riportate. Quindi il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
L'Ufficio del Pubblico Ministero, cui la pendenza del procedimento è stata ritualmente comunicata, non ha manifestato volontà contraria all'accoglimento del ricorso.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda, che, tuttavia, deve essere riqualificata in “scioglimento del matrimonio”, poiché le parti hanno contratto matrimonio secondo il rito civile. Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Termini Imerese, nella procedura di separazione giudiziale n.
824/2013;
• la separazione tra le parti è stata dichiarata dal medesimo Tribunale con sentenza n.361/2016 del
13.4.2016, depositata il 20.4.2016 e passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione;
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso introduttivo del presente giudizio, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, come successivamente ribadite nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 14.11.2024.
Le condizioni di cui sopra vanno omologate, in quanto non contrarie al buon costume né all'ordine pubblico
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
La presente sentenza, non impugnabile né dalle parti né dal pubblico ministero, deve essere immediatamente eseguita a cura del cancelliere.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 5.6.2001 a Termini Imerese (PA), da
, nata a [...] il [...] e , nato a Parte_1 Controparte_1
Termini Imerese il 21.12.1976, regolarmente trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Termini Imerese (PA), anno 2001 al n.12, parte I, alle condizioni concordate dalle parti, di cui all'allegato ricorso, come successivamente ribadite nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del
14.11.2024, che devono qui intendersi riportate e trascritte.
• dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il
19.11.2024
Il Giudice est Il Presidente
Claudia Musola Laura Petitti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
composto dai Sigg.:
dott.ssa Laura Petitti Presidente
dott.ssa Rossana Musumeci Giudice
dott.ssa Claudia Musola Giudice rel.
riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1350/2024 R.G. V.G. posta in deliberazione all'udienza del 14.11.2024, svoltasi in modalità cartolare, e promossa da:
, (C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Termini Imerese, Corso Umberto e Margherita n. 58 presso lo studio dell'avv. Sergio Burgio, che la rappresenta e difende in forza di mandato in atti
E
, (C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
21.12.1976, elettivamente domiciliato in Termini Imerese, Corso Umberto e Margherita n. 58 presso lo studio dell'avv. Sergio Burgio, che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 14.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, le parti concludevano come da note di udienza al contenuto delle quali si rinvia;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 8.7.2024, i suindicati ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai medesimi in data 5.6.2001 a Termini
Imerese (PA), regolarmente trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto comune, anno
2001 al n.12, parte I, dal quale sono nate due figlie, maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
A tal fine, i coniugi si sono riportati alle condizioni statuite nel ricorso congiunto depositato, come successivamente ribadite nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 14.11.2024.
Con ordinanza del 7.11.2024, il Giudice delegato, rilevato il mancato deposito della dichiarazione ex
473 bis.51comma 2, cpc, personalmente sottoscritta dalle parti, ha rinviato all'udienza del 14.11.2024 per consentirne il deposito.
All'udienza del 14.11.2024, fissata per l'espletamento del tentativo di conciliazione e sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis. 51 c.p.c., è stata depositata, unitamente alle note di trattazione scritta, dichiarazione personalmente sottoscritta dalle parti, nella quale le stesse hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza fissata e/o a quelle successive, confermando la volontà di non volersi riconciliare e di voler addivenire al divorzio congiunto alle condizioni ivi riportate. Quindi il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
L'Ufficio del Pubblico Ministero, cui la pendenza del procedimento è stata ritualmente comunicata, non ha manifestato volontà contraria all'accoglimento del ricorso.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda, che, tuttavia, deve essere riqualificata in “scioglimento del matrimonio”, poiché le parti hanno contratto matrimonio secondo il rito civile. Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Termini Imerese, nella procedura di separazione giudiziale n.
824/2013;
• la separazione tra le parti è stata dichiarata dal medesimo Tribunale con sentenza n.361/2016 del
13.4.2016, depositata il 20.4.2016 e passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione;
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso introduttivo del presente giudizio, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, come successivamente ribadite nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 14.11.2024.
Le condizioni di cui sopra vanno omologate, in quanto non contrarie al buon costume né all'ordine pubblico
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
La presente sentenza, non impugnabile né dalle parti né dal pubblico ministero, deve essere immediatamente eseguita a cura del cancelliere.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 5.6.2001 a Termini Imerese (PA), da
, nata a [...] il [...] e , nato a Parte_1 Controparte_1
Termini Imerese il 21.12.1976, regolarmente trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Termini Imerese (PA), anno 2001 al n.12, parte I, alle condizioni concordate dalle parti, di cui all'allegato ricorso, come successivamente ribadite nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del
14.11.2024, che devono qui intendersi riportate e trascritte.
• dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il
19.11.2024
Il Giudice est Il Presidente
Claudia Musola Laura Petitti