CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 05/01/2026, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 124/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GAGLIARDI VANIA, Presidente
RE MA, Relatore
DI GERONIMO DESIREE', Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9623/2024 depositato il 20/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202300051503000 IRPEF-ALTRO
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202300051503000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180041068019001 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180045722261000 TARI a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 11968/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09780202300051503000, notificato l'11.4.2024, limitatamente ai seguenti atti:
1) cartella n. 09720170159048846000, notificata in data 23.1.2018, contenente la pretesa della Regione
Lazio per omesso/tardivo versamento della Tassa automobilistica del 2015, oltre sanzioni, interessi, interessi di mora, diritti di notifica e compensi di riscossione per euro 143,66;
2) cartella n. 09720170198369145000, notificata in data 2.5.2018, contenente la pretesa della Direzione
Provinciale II di Roma per omesso/tardivo versamento di spese di giudizio, oltre sanzioni, interessi, interessi di mora, diritti di notifica e compensi di riscossione per euro 264,59;
3) cartella n. 09720180041068019001, notificata in data 11.7.2018, contenente la pretesa della Direzione
Provinciale II di Roma per omesso/tardivo versamento dell'IRPEF del 2013, oltre sanzioni, interessi, interessi di mora, diritti di notifica e compensi di riscossione per euro 950,29;
4) cartella n. 09720180045722261000, notificata in data 11.7.2018 contenente la pretesa dell'AMA per asserito omesso/tardivo versamento della Tassa sui rifiuti del 2015, oltre sanzioni, interessi, interessi di mora, diritti di notifica e compensi di riscossione per euro 494,04;
5) avviso di accertamento n. TJUTJUM001744, notificato in data 6.7.2018, contenente la pretesa della
Direzione Provinciale II di Roma per omesso/tardivo versamento dell'IRPEF del 2013, oltre sanzioni, interessi, interessi di mora, diritti di notifica e compensi di riscossione per euro 1.628,95;
6) avviso di accertamento n. TJUTJUM001746, notificato in data 26.9.2019, contenente la pretesa della
Direzione Provinciale II di Roma per omesso/tardivo versamento dell'IRPEF del 2014, oltre sanzioni, interessi, interessi di mora, diritti di notifica e compensi di riscossione per euro 2.708,31;
7) cartella n. 09720200132382960000, notificata in data 27.10.2022, contenente la pretesa della Regione
Lazio per asserito omesso/tardivo versamento del ticket ex art. 2 D.Lgs. 124/98, oltre sanzioni, interessi, interessi di mora, diritti di notifica e compensi di riscossione per euro 113,66.
1.2. La ricorrente deduce l'illegittimità del fermo impugnato e dei detti atti presupposti:
1) per nullità del preavviso di fermo per intervenuta richiesta di rateizzazione con riferimento alle cartelle sottese indicate ai nn. 1, 2, 5, 6 e 7, come emerge dal documento n. 09799312627742334701 e dalla documentazione a comprova del pagamento delle prime 4 rate alle scadenze indicate nel piano di rateizzazione;
2) per nullità del preavviso di fermo per omessa, illegittima ovvero inesistente notifica degli atti indicati ai nn. 3 e 4 e, nella denegata ipotesi in cui venisse data prova dell'avvenuta notificazione degli stessi, viene formulata istanza di deposito di tutta la documentazione in originale e, segnatamente, delle cartelle, con riserva di ulteriori deduzioni sulla loro regolarità e ritualità;
3) per prescrizione e decadenza ex art. 25 dpr n. 602/1973 delle cartelle di pagamento presupposte indicate ai nn. 3 e 4 stante l'omessa, illegittima ovvero inesistente notifica delle stesse;
4) per nullità dell'atto impugnato per incertezza e omessa indicazione della base di calcolo, per illegittimità degli interessi riportando solo la cifra globale degli interessi dovuti senza indicazione nel dettaglio della base di calcolo e delle singole aliquote prese a base delle varie annualità.
2. L' Agenzia delle entrate – riscossione si è costituita in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità delle censure sollevate in relazione alle cartelle presupposte essendo le stesse state regolarmente notificate, nonché
l'infondatezza delle eccezioni sollevate concernenti l'istanza di rateizzazione del 24.11.2023 perché avente ad oggetto altre cartelle di pagamento, non riportate nella notificata comunicazione preventiva di fermo amministrativo. L'Ufficio resistente ha evidenziato che tutti gli atti di pagamento indicati nell'atto opposto sono stati regolarmente notificati e non sono stati impugnati entro i termini di legge e che sono state notificate anche due intimazioni di pagamento - AVI nr.09720219015558054000 e AVI nr.09720229006708578000-, così come la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria nr.09776202200007722000 relativa alle medesime cartelle di pagamento. Infine in data 11.04.2024 l'agente della riscossione ha notificato all'odierna ricorrente la comunicazione preventiva di fermo amministrativo nr.097780202300051503000 riportante analiticamente le stesse cartelle di pagamento e gli avvisi di accertamento, già inseriti nei menzionati atti presupposti.
3. Con memorie depositate il 4.11.2025 la ricorrente ha disconosciuto tutti i documenti prodotti dall'Ufficio, peraltro privi di attestazione di conformità ai sensi degli artt. 22 e ss del d.lgs. n. 82/2005, nonché ha dedotto l'inesistenza della notifica della cartella n. 09720180041068019001 eseguita ai sensi dell'art. 139 c.p.c. in quanto non fornita della prova dell'invio e della consegna della raccomandata informativa, della cartella n.
09720180045722261000 per mancata prova della relativa notifica, delle intimazioni n.
09720219015558054000 e n. 09720229006708578000 in quanto prive di data certa non essendo leggibili le date riportate nella raccomandata informativa relativa alla notifica ex art. 140 cpc dell'intimazione del 2021
e nell'avviso di ricevimento della notifica postale dell'intimazione del 2022, con conseguente omessa prova della data di perfezionamento della notifica.
4. All'udienza del 17.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il ricorso non è fondato e va respinto per le seguenti ragioni.
6. E' infondato e da disattendere il primo motivo poiché dall'esame del provvedimento di accoglimento dell'istanza di rateizzazione con identificativo C62774 del 24.11.2023, prodotta dalla stessa ricorrente, non risulta la presenza di nessuno degli atti presupposti oggetto di impugnazione unitamente alla comunicazione di fermo amministrativo.
7. Dalla documentazione depositata si evince il perfezionamento della notifica degli atti presupposti, né vale ad inficiare la detta conclusione il disconoscimento operato dalla ricorrente nelle memorie illustrative.
Come chiarito anche recentemente dalla corte di Cassazione, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione della cartella di pagamento è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa (cfr Cass. n. 24616 del 2024; Cass. n. 20769 del 2021). Peraltro, nel caso di specie la ricorrente ha impropriamente disconosciuto tutti i documenti prodotti dall'Ufficio perché privi di attestazione di conformità ai sensi degli artt. 22 e ss del d.lgs. n. 82/2005, mentre in realtà il disconoscimento deve consistere in una dichiarazione avente contenuto chiaro e specifico tale da permettere di individuare, senza fraintendimenti, gli estremi della negazione della genuinità della copia. Ad avviso del giudice, la contestazione “va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale”.
In sostanza, la contestazione deve rilevare gli errori, le difformità e/o le incongruenze afferenti al contenuto dei documenti depositati in copia rispetto all'originale, di modo che si possa presumere una alterazione o, comunque, una mancata rispondenza delle copie rispetto agli stessi documenti originali, non potendo, invece, limitarsi a contestare genericamente l'elemento, meramente formale, della mancanza di corrispondenza tra originale e copia.
7.1. Quanto alla dedotta l'inesistenza della notifica della cartella n. 09720180041068019001, eseguita ai sensi dell'art. 139 c.p.c., per non essere stata fornita la prova dell'invio e della consegna della raccomandata informativa il Collegio osserva che risulta la consegna del plico a mani di persona, qualificatasi come figlio,
e che emerge altresì l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte.
Quanto alle intimazioni n. 09720219015558054000 e n. 09720229006708578000 è infondata la doglianza con la quale la ricorrente lamenta che sarebbero prive di data certa non essendo leggibili le date riportate nella raccomandata informativa relativa alla notifica ex art. 140 cpc dell'intimazione del 2021 e nell'avviso di ricevimento della notifica postale dell'intimazione del 2022, con conseguente omessa prova della data di perfezionamento della notifica. Emergono, infatti, dalla documentazione allegata sia le date in calce alle raccomandate che il compimento di tutti gli adempimenti successivi richiesti.
7.2. Si evince inoltre che tutte le cartelle e gli avvisi di accertamento presupposti alla comunicazione di fermo impugnata e oggetto di contestazione nel presente giudizio hanno formato oggetto delle predette due intimazioni di pagamento - AVI n.09720219015558054000 e AVI n. 09720229006708578000 regolarmente notificate per le ragioni esposte al punto precedente - e della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata in data 22.9.2023 con la conseguenza che sono infondate e da disattendere anche le censure con le quali è stata eccepita l'intervenuta decadenza e l'intervenuta prescrizione delle pretese azionate.
8. Quanto alle ulteriori censure relative al calcolo degli interessi il Collegio rileva che secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione “in tema di contenzioso tributario, posto che, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del l.992, ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile l'impugnazione della cartella di pagamento per dolersi di vizi inerenti agli avvisi di accertamento già notificati e non opposti nei termini.” (Cass. n. 13107 del 2017; Cass. n. 12244 del 2017).
Ne discende che l'accertata correttezza delle operazioni notificatorie concernenti le cartelle sottese all'impugnato preavviso di fermo amministrativo, osta alla proposizione di censure relative alla pretesa creditoria portata dalle stesse in quanto ormai divenute definitiva per difetto d'impugnazione.
9. Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in complessivi €800,00 oltre accessori se dovuti.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GAGLIARDI VANIA, Presidente
RE MA, Relatore
DI GERONIMO DESIREE', Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9623/2024 depositato il 20/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202300051503000 IRPEF-ALTRO
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202300051503000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180041068019001 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180045722261000 TARI a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 11968/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09780202300051503000, notificato l'11.4.2024, limitatamente ai seguenti atti:
1) cartella n. 09720170159048846000, notificata in data 23.1.2018, contenente la pretesa della Regione
Lazio per omesso/tardivo versamento della Tassa automobilistica del 2015, oltre sanzioni, interessi, interessi di mora, diritti di notifica e compensi di riscossione per euro 143,66;
2) cartella n. 09720170198369145000, notificata in data 2.5.2018, contenente la pretesa della Direzione
Provinciale II di Roma per omesso/tardivo versamento di spese di giudizio, oltre sanzioni, interessi, interessi di mora, diritti di notifica e compensi di riscossione per euro 264,59;
3) cartella n. 09720180041068019001, notificata in data 11.7.2018, contenente la pretesa della Direzione
Provinciale II di Roma per omesso/tardivo versamento dell'IRPEF del 2013, oltre sanzioni, interessi, interessi di mora, diritti di notifica e compensi di riscossione per euro 950,29;
4) cartella n. 09720180045722261000, notificata in data 11.7.2018 contenente la pretesa dell'AMA per asserito omesso/tardivo versamento della Tassa sui rifiuti del 2015, oltre sanzioni, interessi, interessi di mora, diritti di notifica e compensi di riscossione per euro 494,04;
5) avviso di accertamento n. TJUTJUM001744, notificato in data 6.7.2018, contenente la pretesa della
Direzione Provinciale II di Roma per omesso/tardivo versamento dell'IRPEF del 2013, oltre sanzioni, interessi, interessi di mora, diritti di notifica e compensi di riscossione per euro 1.628,95;
6) avviso di accertamento n. TJUTJUM001746, notificato in data 26.9.2019, contenente la pretesa della
Direzione Provinciale II di Roma per omesso/tardivo versamento dell'IRPEF del 2014, oltre sanzioni, interessi, interessi di mora, diritti di notifica e compensi di riscossione per euro 2.708,31;
7) cartella n. 09720200132382960000, notificata in data 27.10.2022, contenente la pretesa della Regione
Lazio per asserito omesso/tardivo versamento del ticket ex art. 2 D.Lgs. 124/98, oltre sanzioni, interessi, interessi di mora, diritti di notifica e compensi di riscossione per euro 113,66.
1.2. La ricorrente deduce l'illegittimità del fermo impugnato e dei detti atti presupposti:
1) per nullità del preavviso di fermo per intervenuta richiesta di rateizzazione con riferimento alle cartelle sottese indicate ai nn. 1, 2, 5, 6 e 7, come emerge dal documento n. 09799312627742334701 e dalla documentazione a comprova del pagamento delle prime 4 rate alle scadenze indicate nel piano di rateizzazione;
2) per nullità del preavviso di fermo per omessa, illegittima ovvero inesistente notifica degli atti indicati ai nn. 3 e 4 e, nella denegata ipotesi in cui venisse data prova dell'avvenuta notificazione degli stessi, viene formulata istanza di deposito di tutta la documentazione in originale e, segnatamente, delle cartelle, con riserva di ulteriori deduzioni sulla loro regolarità e ritualità;
3) per prescrizione e decadenza ex art. 25 dpr n. 602/1973 delle cartelle di pagamento presupposte indicate ai nn. 3 e 4 stante l'omessa, illegittima ovvero inesistente notifica delle stesse;
4) per nullità dell'atto impugnato per incertezza e omessa indicazione della base di calcolo, per illegittimità degli interessi riportando solo la cifra globale degli interessi dovuti senza indicazione nel dettaglio della base di calcolo e delle singole aliquote prese a base delle varie annualità.
2. L' Agenzia delle entrate – riscossione si è costituita in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità delle censure sollevate in relazione alle cartelle presupposte essendo le stesse state regolarmente notificate, nonché
l'infondatezza delle eccezioni sollevate concernenti l'istanza di rateizzazione del 24.11.2023 perché avente ad oggetto altre cartelle di pagamento, non riportate nella notificata comunicazione preventiva di fermo amministrativo. L'Ufficio resistente ha evidenziato che tutti gli atti di pagamento indicati nell'atto opposto sono stati regolarmente notificati e non sono stati impugnati entro i termini di legge e che sono state notificate anche due intimazioni di pagamento - AVI nr.09720219015558054000 e AVI nr.09720229006708578000-, così come la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria nr.09776202200007722000 relativa alle medesime cartelle di pagamento. Infine in data 11.04.2024 l'agente della riscossione ha notificato all'odierna ricorrente la comunicazione preventiva di fermo amministrativo nr.097780202300051503000 riportante analiticamente le stesse cartelle di pagamento e gli avvisi di accertamento, già inseriti nei menzionati atti presupposti.
3. Con memorie depositate il 4.11.2025 la ricorrente ha disconosciuto tutti i documenti prodotti dall'Ufficio, peraltro privi di attestazione di conformità ai sensi degli artt. 22 e ss del d.lgs. n. 82/2005, nonché ha dedotto l'inesistenza della notifica della cartella n. 09720180041068019001 eseguita ai sensi dell'art. 139 c.p.c. in quanto non fornita della prova dell'invio e della consegna della raccomandata informativa, della cartella n.
09720180045722261000 per mancata prova della relativa notifica, delle intimazioni n.
09720219015558054000 e n. 09720229006708578000 in quanto prive di data certa non essendo leggibili le date riportate nella raccomandata informativa relativa alla notifica ex art. 140 cpc dell'intimazione del 2021
e nell'avviso di ricevimento della notifica postale dell'intimazione del 2022, con conseguente omessa prova della data di perfezionamento della notifica.
4. All'udienza del 17.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il ricorso non è fondato e va respinto per le seguenti ragioni.
6. E' infondato e da disattendere il primo motivo poiché dall'esame del provvedimento di accoglimento dell'istanza di rateizzazione con identificativo C62774 del 24.11.2023, prodotta dalla stessa ricorrente, non risulta la presenza di nessuno degli atti presupposti oggetto di impugnazione unitamente alla comunicazione di fermo amministrativo.
7. Dalla documentazione depositata si evince il perfezionamento della notifica degli atti presupposti, né vale ad inficiare la detta conclusione il disconoscimento operato dalla ricorrente nelle memorie illustrative.
Come chiarito anche recentemente dalla corte di Cassazione, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione della cartella di pagamento è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa (cfr Cass. n. 24616 del 2024; Cass. n. 20769 del 2021). Peraltro, nel caso di specie la ricorrente ha impropriamente disconosciuto tutti i documenti prodotti dall'Ufficio perché privi di attestazione di conformità ai sensi degli artt. 22 e ss del d.lgs. n. 82/2005, mentre in realtà il disconoscimento deve consistere in una dichiarazione avente contenuto chiaro e specifico tale da permettere di individuare, senza fraintendimenti, gli estremi della negazione della genuinità della copia. Ad avviso del giudice, la contestazione “va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale”.
In sostanza, la contestazione deve rilevare gli errori, le difformità e/o le incongruenze afferenti al contenuto dei documenti depositati in copia rispetto all'originale, di modo che si possa presumere una alterazione o, comunque, una mancata rispondenza delle copie rispetto agli stessi documenti originali, non potendo, invece, limitarsi a contestare genericamente l'elemento, meramente formale, della mancanza di corrispondenza tra originale e copia.
7.1. Quanto alla dedotta l'inesistenza della notifica della cartella n. 09720180041068019001, eseguita ai sensi dell'art. 139 c.p.c., per non essere stata fornita la prova dell'invio e della consegna della raccomandata informativa il Collegio osserva che risulta la consegna del plico a mani di persona, qualificatasi come figlio,
e che emerge altresì l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte.
Quanto alle intimazioni n. 09720219015558054000 e n. 09720229006708578000 è infondata la doglianza con la quale la ricorrente lamenta che sarebbero prive di data certa non essendo leggibili le date riportate nella raccomandata informativa relativa alla notifica ex art. 140 cpc dell'intimazione del 2021 e nell'avviso di ricevimento della notifica postale dell'intimazione del 2022, con conseguente omessa prova della data di perfezionamento della notifica. Emergono, infatti, dalla documentazione allegata sia le date in calce alle raccomandate che il compimento di tutti gli adempimenti successivi richiesti.
7.2. Si evince inoltre che tutte le cartelle e gli avvisi di accertamento presupposti alla comunicazione di fermo impugnata e oggetto di contestazione nel presente giudizio hanno formato oggetto delle predette due intimazioni di pagamento - AVI n.09720219015558054000 e AVI n. 09720229006708578000 regolarmente notificate per le ragioni esposte al punto precedente - e della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata in data 22.9.2023 con la conseguenza che sono infondate e da disattendere anche le censure con le quali è stata eccepita l'intervenuta decadenza e l'intervenuta prescrizione delle pretese azionate.
8. Quanto alle ulteriori censure relative al calcolo degli interessi il Collegio rileva che secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione “in tema di contenzioso tributario, posto che, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del l.992, ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile l'impugnazione della cartella di pagamento per dolersi di vizi inerenti agli avvisi di accertamento già notificati e non opposti nei termini.” (Cass. n. 13107 del 2017; Cass. n. 12244 del 2017).
Ne discende che l'accertata correttezza delle operazioni notificatorie concernenti le cartelle sottese all'impugnato preavviso di fermo amministrativo, osta alla proposizione di censure relative alla pretesa creditoria portata dalle stesse in quanto ormai divenute definitiva per difetto d'impugnazione.
9. Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in complessivi €800,00 oltre accessori se dovuti.