Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 05/01/2026, n. 124
CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità del preavviso di fermo per intervenuta richiesta di rateizzazione

    La Corte ha ritenuto che l'istanza di rateizzazione non comprendesse nessuno degli atti presupposti oggetto di impugnazione.

  • Rigettato
    Nullità del preavviso di fermo per omessa, illegittima o inesistente notifica degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto provata la notifica degli atti presupposti, disattendendo il disconoscimento operato dalla ricorrente, ritenuto generico e non specifico. La prova del perfezionamento della notifica è assolta con la produzione della relazione di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento.

  • Rigettato
    Prescrizione e decadenza delle cartelle di pagamento presupposte

    La Corte ha ritenuto che le censure relative alla prescrizione e decadenza fossero infondate, poiché le cartelle e gli avvisi di accertamento erano stati oggetto di intimazioni di pagamento e comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria regolarmente notificate, rendendo le pretese creditorie definitive per mancata impugnazione.

  • Rigettato
    Nullità dell'atto impugnato per incertezza e omessa indicazione della base di calcolo degli interessi

    La Corte ha ritenuto inammissibili le censure relative ai vizi inerenti agli avvisi di accertamento già notificati e non opposti nei termini, in quanto l'impugnazione della cartella di pagamento è ammissibile solo per vizi propri, salvo che si tratti di atti presupposti non notificati. L'accertata correttezza delle notifiche delle cartelle sottese al fermo amministrativo osta a censure relative alla pretesa creditoria ormai definitiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 05/01/2026, n. 124
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 124
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

    Testo completo