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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 30/01/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 320/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 320/2023 promossa da:
IN PROPRIO E N.Q. DI SOCIO E AMM.RE Parte_1 CP_1 [...]
(C.F. , con il patrocinio Parte_2 C.F._1 degli avv.ti SORESINA GHERARDO, MARTINI ROBERTO e CHELAZZI PIETRO,
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti P_ C.F._2
UGHI ANDREA MARIO PIERO, RUSSO MARIANTONIETTA e ORIANI CARMEN,
IN PERSONA DEL Controparte_3
CURATORE SPECIALE DOTT. (C.F. ), con il CP_4 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. CISERI FRANCO,
IN PERSONA DEL Controparte_5
CURATORE SPECIALE EX ART. 78 C.P.C. AVV. (C.F. Controparte_6
, con il patrocinio dell'avv. , C.F._3 Controparte_6
pagina 1 di 24 APPELLATI avverso la sentenza n. 7/2023 emessa dal Tribunale di Siena pubblicata il 09/01/2023
CONCLUSIONI
In data 18.6.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e conclusione e in integrale riforma della sentenza impugnata:
a) dichiarare la nullità della sentenza n. 7/2023, emessa dal Tribunale di Siena in data 28 dicembre 2022 in esito al procedimento n.r.g. 1167/2021 e notificata per PEC in data 12 gennaio 2023 (all. 1), non avendo il Tribunale di Siena:
- a fronte della decadenza dell'incarico dell'amministratore giudiziario della
[...] in data 2 novembre 2022 e della nomina di Controparte_7 P_ glio di amministrazione e legale rappresentan
[...] società medesima, nominato, ai sensi dell'art. 78 c.p.c., un curatore speciale che assistesse la (c.f. e P. VA nel Parte_3 P.IVA_2 giudizio dinanzi all'Ecc.mo Tribunale di Siena;
- revocato il (nella persona del dott. Parte_4 [...]
o di citazione in appell CP_4 paragrafo III del presente atto, per l'effetto, nomini un nuovo;
Parte_4
b) riformare la sentenza n. 7/2023, emessa dal Tribunale di Siena in data 28 dicembre 2022 in esito al procedimento n.r.g. 1167/2021 e notificata per PEC in data 12 gennaio 2023 (all. 1) con riferimento al capo relativo alla dichiarazione di inammissibilità per carenza di interesse ad agire ex 100 c.p.c. delle domande proposte da in qualità di socio e amministratore della Parte_1 Controparte_3
con l'atto di citazione del 20 a
[...] esse ad agire ex art. 100 c.p.c. dell'attore:
- in via preliminare in rito:
- a fronte della decadenza dell'incarico dell'amministratore giudiziario della
[...] in data 2 novembre 2022 e della nomina di Controparte_7 P_ quale Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della
[...] medesima, nominare, ai sensi dell'art. 78 c.p.c., un curatore speciale che possa assistere la (c.f. e P. VA Parte_3 P.IVA_2 nel presente giudiz
- revocare il (nella persona del dott. Parte_4 [...]
per le ragioni di cui al paragrafo VI dell'atto di citazione in appello e III del CP_4 tto, per l'effetto, nomini un nuovo Curatore;
Pt_4 pagina 2 di 24 - nel merito:
o in primo luogo;
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in atti, l'invalidità e/o comunque l'inefficacia del contratto di finanziamento del 19 e 20 febbraio 2018 concluso tra la (c.f. e P. VA e la Parte_3 P.IVA_2 [...]
. VA 'effett Controparte_8 P.IVA_1 dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, l'invalidità e/o comunque l'inefficacia del piano di rimborso del 10 marzo 2021 concluso tra la Parte_3
(c.f. e P. VA , in persona dell'a
[...] P.IVA_2
(c.f. e P. VA;
Controparte_8 P.IVA_1
o in secondo luogo:
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in atti, l'invalidità e/o comunque l'inefficacia del contratto di finanziamento del 19 e 20 febbraio 2018 concluso tra la (c.f. e P. VA e la Parte_3 P.IVA_2 [...]
(c.f. e P. VA;
Controparte_8 P.IVA_1
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in atti, l'invalidità e/o comunque l'inefficacia del piano di rimborso del 10 marzo 2021 concluso tra la
[...]
(c.f. e P. VA , in persona dell' Parte_3 P.IVA_2
(c.f. e P. VA Controparte_8
). P.IVA_1
c) condannare i convenuti al pagamento delle spese e dei compensi professionali relativi ad entrambi i gradi del giudizio, oltre C.A.P. e I.V.A. come per legge”.
Per P_
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Appello, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per tutti i motivi esposti in narrativa
- nel merito e in via principale, confermare la sentenza n. 78/2023, resa dal Tribunale di Siena in data 28 dicembre 2022, dott.ssa Clara Cioffetti, essendo il dott. carente di interesse ex Parte_1 art. 100 c.p.c. rispetto alle domande proposte i e/o comunque essendo privo di legittimazione ad agire;
- ancora nel merito, quand'anche Codesta Ecc.ma Corte di Appello dovesse riconoscere in capo al dott. l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e/o la legittimazione ad agire – Parte_1 missibili le domande nuove, rigettare comunque le domande proposte dal dott. in quanto destituite di ogni fondamento. Parte_1
- nel merito, in subordine, ove Codesto Ill.mo Giudice dovesse ravvisare una qualche causa di annullabilità del Contratto di Finanziamento o comunque un vizio che ne infici la validità, accertare e pagina 3 di 24 dichiarare che il Contratto di Finanziamento è stato ratificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1444 c.c. attraverso la stipula del Piano di Rientro.
Con vittoria di spese”.
Per Parte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis rejectis ed accertati i fatti tutti di cui in narrativa, respingere in ogni sua parte l'appello promosso da Pt_1 avverso la sentenza n.7/2023 pronunciata dal Tribunale di Siena, in quanto
[...] to in fatto ed in diritto ed in ogni caso respingere le domande avanzate dall'appellante, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni di fatto e di diritto di cui in narrativa.
Con vittoria di spese e competenze di causa”.
Per Controparte_7
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, respingere, per i motivi esposti in narrativa, l'impugnazione promossa dalla parte appellante contro la sentenza 7/2023 del tribunale di Siena e per l'effetto condannare parte appellante al rimborso in favore della delle spese processuali oltre al 15% del Controparte_9 rimborso forfettario ed accessori di legge. Nuove domande inammissibili.
Chiede l'ammissione ai sensi dell'art. 345 c.p.c. della “copia della scheda conto contabilità generale n. 120000117 del finanziamento alla Agricola Cerna e Rosa Soc. Semplice alla data dell'11.01.2024 recante un residuo saldo in favore della società comparente di 496.542,68 €”” depositata in questa fase di appello il 25 gennaio 2024.
Con riserva delle ulteriori produzioni se ve ne sarà la possibilità in ordine all'adempimento del rimborso”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
in proprio e in qualità di socio e amministratore della Parte_1 [...]
(d'ora in poi anche solo ), nonché in qualità Parte_2 Parte_4 di socio della (d'ora in poi anche solo CP_7 Parte_3 [...]
) citava in giudizio, davanti al Tribunale di Siena, il fratello CP_7 P_ la e la al fine Controparte_10 Controparte_7 sentire dichiarare: a) l'invalidità del contratto di finanziamento del 19 e del 20 febbraio 2018 con il quale signor in qualità di amministratore e P_ socio (di maggioranza) della aveva Controparte_7 concesso alla sempre in persona di Parte_5 P_ pagina 4 di 24 (amministratore e socio di maggioranza anche di quest'ultima società) un finanziamento per la somma complessiva di € 1.996.77,22; b) l'invalidità e/o comunque l'inefficacia del piano di rimborso del 10 marzo 2021 concluso tra la in persona dell'amministratore giudiziario, Parte_3
e la , in persona di Controparte_8 P_
Deduceva parte attrice che:
- aveva sottoscritto il contratto di finanziamento in nome di P_
, in assenza del potere di rappresentanza e di qualsiasi delega CP_7 al riguardo;
- tale contratto rappresentava un atto che esulava dall'oggetto sociale della
; CP_7
- aveva sottoscritto tale contratto in conflitto d'interessi; P_
- i vizi del contratto di finanziamento si ripercuotevano automaticamente sul piano di rimborso concluso tra la e nel CP_7 Controparte_8 successivo 10.03.2021.
Si costituiva in giudizio contestando le avverse Parte_5 deduzioni e domande ed eccependo:
- la carenza di interesse ad agire di sul presupposto che Parte_1
l'accertamento della invalidità del contratto (e del piano di rientro) non comportasse, per lui, alcuna concreta utilità;
- la carenza di legittimazione ad agire, sul presupposto che l'interesse del socio alla conservazione della consistenza economica dell'ente fosse tutelabile esclusivamente con strumenti interni, tra cui la possibilità di insorgere contro le deliberazioni invalide, ma non implicasse la legittimazione ad agire, nei confronti dei terzi, per far annullare o dichiarare nulli anche i negozi intercorsi fra questi ultimi e la società, potendo tale validità essere contestata solo dalla società stessa;
- l'inconsistenza nel merito della domanda.
Si costituiva in giudizio la sollevando Controparte_7
pagina 5 di 24 contestazioni ed eccezioni sostanzialmente analoghe a quelle della
[...]
Parte_5
Infine, si costituiva in giudizio in proprio e quale socio di P_ [...]
, nonché quale socio e amministratore di il quale, CP_7 Parte_4 dopo aver ripercorso la storia delle società familiari, contestava l'assunto secondo cui la fosse incapace di restituire il finanziamento;
Parte_4 eccepiva, inoltre:
- il difetto di legittimazione attiva di sia nella sua qualità di Parte_1 socio di , che nella sua qualità di socio e amministratore di CP_7
CP_
avendo fatto valere diritti appartenenti alla società, Parte_4 spettando ai singoli soci esclusivamente il potere di agire nei confronti dell'amministratore per rilevare eventuali profili di responsabilità a suo carico;
- la carenza di interesse ad agire dell'attore.
Contestava, infine, nel merito la domanda.
La causa veniva istruita documentalmente e all'udienza del 6.10.2022 veniva trattenuta in decisione.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 7/2023 pubblicata il 09/01/2023 il Tribunale di Siena così statuiva:
“Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando:
- dichiara inammissibili le domande proposte dall'attore.
- condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1
e Parte_5 Parte_4 Controparte_7 P_
liquidate, per ciascuno di essi, in € 9.275,00 per compensi, oltre
[...] rimborso spese generali, VA e Cpa”.
Nello specifico, il giudice riteneva le domande proposte dall'attore inammissibili, attesa la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. pagina 6 di 24 Premessa la rilevabilità d'ufficio della carenza di interesse ad agire, infatti, il decidente riteneva che essa competesse con riferimento alle domande di invalidità dell'atto impugnato solo in capo alla società, spettando ai singoli soci soltanto il potere di agire nei confronti dell'amministratore per fare valere eventuali profili di responsabilità a suo carico.
Infatti, riteneva il giudice applicabili i principi giurisprudenziali formati in materia di società di capitali, sul presupposto che anche le società di persone sono dotate di una propria soggettività giuridica, e conseguentemente una titolarità esclusiva del diritto di agire a tutela dei propri interessi patrimoniali.
Evidenziava il giudice che il singolo socio vanta solo un diritto con riferimento alla somma di denaro che rappresenta il valore della quota, che sorge quando il socio cessa di essere parte del rapporto sociale e che è tutelabile esclusivamente sul piano dei rapporti interni, attraverso la consentita reazione a condotte del socio che pregiudichi la sua posizione.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, in proprio e nella Parte_1 qualità di socio e amm.re della (di seguito anche Parte_2
APPELLANTE) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello P_
la e la
[...] Controparte_5 [...]
(di seguito anche APPELLATI) proponendo Controparte_3 gravame avverso la sopra richiamata sentenza.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) violazione e/o errata interpretazione dell'art. 100 c.p.c.; violazione e/o errata dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia;
errata valutazione dei fatti e delle circostanze di causa;
2) violazione e/o errata interpretazione dell'art. 100 c.p.c.; pagina 7 di 24 3) Violazione del principio del contraddittorio ex art. 101, secondo comma,
c.p.c.;
4) violazione e/o errata applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c.;
5) violazione e/o errata interpretazione dell'art. 101 c.p.c.; violazione e/o errata applicazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia;
violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost.; violazione e/o errata interpretazione dell'art. 78, secondo comma, c.p.c..
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva giudizio in proprio e P_ quale legale rappresentante della il quale Controparte_7 contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Si costituiva altresì , in Controparte_11 persona del curatore ex art. 78 c.p.c., dott. , la quale chiedeva a sua CP_4 volta il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza.
Nelle more del giudizio veniva nominato un curatore speciale anche per la
[...]
Controparte_7
Si costituiva quindi nuovamente la società, rappresentata dal curatore speciale, la quale chiedeva a sua volta il rigetto dell'impugnazione.
Negli atti difensivi successivi, poi, il curatore speciale della Controparte_8 dava atto che la società aveva integralmente estinto il debito contratto con
[...]
pagina 8 di 24 gli atti impugnati producendo documentazione a sostegno della sua asserzione che non veniva contestata.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa veniva assunta in decisione con ordinanza del 18.6.2024, assegnando alle parti termine per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica a decorrere dalla comunicazione dell'ordinanza, che si perfezionava il 13.9.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
1. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Sotto un primo profilo, l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui, non avendo il Tribunale considerato che l'attore ha agito in giudizio anche in qualità di amministratore e legale rappresentante della , ha dichiarato Parte_4
l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire art. 100 c.p.c.
Da questo viene fatta derivare una omessa pronuncia su quanto chiesto da parte attrice con l'introduzione del presente giudizio in violazione dell'art. 112 c.p.c.
Il motivo parte dall'assunto per cui vi sarebbe stato un errore di percezione da parte del giudice, che avrebbe valutato l'interesse ad agire di Parte_1 esclusivamente nella sua qualità di socio, senza tenere conto del fatto che egli aveva dichiarato di introdurre il giudizio anche quale legale rappresentante della società.
A tale riguardo non pare che vi sia stato un vero e proprio errore di fatto, in quanto nella sentenza viene dato espressamente atto del fatto che Parte_1 agiva anche quale amministratore della Controparte_11
. Tale circostanza, infatti, viene espressamente indicata nell'intestazione
[...] della sentenza.
pagina 9 di 24 Il decidente ha però in effetti motivato la sua decisione esclusivamente con riferimento alla qualità di socio dell'attore, senza indicare le ragioni per cui ha ritenuto non rilevante l'altra qualità enunciata.
Tale carente motivazione, però, ben può essere integrata nel presente giudizio.
A tale riguardo non può non evidenziarsi che il fatto che abbia P_ dichiarato di agire anche quale amministratore della società, e quindi nell'interesse di questa, è una circostanza che non può giustificare un suo interesse ad agire.
Come risulta chiaramente dagli atti di causa, infatti, alla
[...]
è stato nominato un procuratore speciale Controparte_11 proprio al fine di partecipare al presente giudizio.
Ai fini che qui ci occupano, quindi, l'unico soggetto legittimato a rappresentare la società non può che essere il procuratore speciale, con esclusione di ogni possibilità per di avanzare la medesima pretesa in favore della Parte_1 stessa.
Più che privo di interesse, quindi, l'odierno appellante risulta carente di legittimazione con riferimento alle domande avanzate nell'interesse della società.
Peraltro, il curatore speciale della società non si è associato alle posizioni dell'appellante, chiedendone anzi il rigetto.
Il motivo, pertanto, non giustifica la riforma della sentenza, che deve pertanto essere confermata, per quanto per le diverse suddette motivazioni.
2. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il secondo motivo l'appellante critica la decisione relativa all'affermazione del difetto di interesse del socio ad impugnare le delibere societarie lesive degli interessi economici della società.
Viene innanzitutto evidenziato che il compimento di un atto estraneo all'oggetto sociale, quali sarebbero il contratto di finanziamento del 19/20 febbraio 2018 ed il
Piano di Rimborso del 10 marzo 2021, sarebbe nullo e tale vizio potrebbe essere fatto valere da chiunque vi abbia interesse ed anche rilevato d'ufficio dal giudice. pagina 10 di 24 L'interesse di poi, viene ricollegato al fatto di essere socio ed Parte_1 amministratore, oltre che creditore di . Parte_4
Si afferma poi che il socio avrebbe comunque interesse anche a far valere l'annullabilità dei contratti in quanto conclusi in situazione di conflitto di interessi.
Secondo tale impostazione, l'interesse del socio deriverebbe dal suo diritto di controllare l'operato dell'altro socio e di tutelare i propri interessi economici, essendo personalmente responsabile delle obbligazioni contratte dalla società.
Con riferimento a tali rilievi va innanzitutto chiarito che, a tutto voler concedere, certamente è privo di interesse a far valere profili di annullabilità Parte_1 del provvedimento che siano relativi ai rapporti interni della Pt_3 [...]
Nel suo atto di appello, infatti, differentemente dall'atto di Controparte_7 citazione in primo grado, dichiara di agire esclusivamente quale Parte_1 socio di , e non anche come socio della . Lo stesso, Parte_4 CP_7 poi, già momento dell'introduzione del giudizio di primo grado aveva perso i poteri di rappresentanza della società per effetto della nomina dell'amministratore giudiziario. Per le medesime ragioni, peraltro, anche risulta privo di P_ legittimazione ad agire per conto della , come pure non può essere CP_7 ritenuto legittimato passivo rispetto alle domande avanzate nei confronti di questa.
Agendo quale persona fisica e socio di una diversa società, quindi, l'appellante non ha interesse a far valere vizi di rappresentanza della o CP_7 situazioni di conflitto di interessi del soggetto che ha agito per suo conto.
Per di più, va in generale escluso che il socio della abbia la legittimazione ad Pt_3 impugnare gli atti compiuti dalla società, alla luce del disposto dell'art. 2475 ter c.c.
Con rifermento alla posizione di tale società nel presente giudizio non si può che prendere atto del fatto che l'amministratore giudiziario, non solo non ha impugnato gli atti, ma ha espressamente concluso per il rigetto delle domande avanzate da Parte_1
pagina 11 di 24 E' comunque corretto affermare che i profili di nullità sono suscettibili di essere impugnati da chiunque, non venendo in rilievo i limiti previsti in punto di annullabilità, ma come evidenzia anche lo stesso appellante, la possibilità di sollevare la relativa eccezione è comunque subordinata alla prova di un concreto interesse da parte dell'interessato, sia perché questo è previsto espressamente dall'art. 1421 c.c., sia in considerazione del disposto dell'art. 100 c.p.c..
In linea generale, infatti, l'interesse ad agire costituisce lo strumento per impedire che vengano svolte attività processuali inutili, in quanto non funzionali al conseguimento di un bene della vita giuridicamente tutelato. E' quindi sempre necessario che la domanda giudiziale sia sorretta da un interesse attuale e concreto della parte al provvedimento giurisdizionale richiesto e cioè che sia proposta in funzione del conseguimento di un risultato utile giuridicamente apprezzabile di tutela, non conseguibile senza l'intervento del giudice, essendo esclusa l'ammissibilità del ricorso alla tutela giurisdizionale fondato sulla prospettazione di un diritto meramente eventuale o sulla sollecitazione di una soluzione generale e accademica ad una questione di diritto volta all'elaborazione di regole di comportamento destinate a disciplinare situazioni future meramente ipotetiche ovvero per conseguire un risultato che la parte potrebbe ottenere attivando poteri e facoltà già riconosciutele dall'ordinamento (v. fra le molte Cass.
8.5.2024 n.
12532; Cass. 23.12.2009 n. 27151; Cass. 27.11.1992 n. 12653).
Nel caso in esame, non precisa quale utilità pratica ricaverebbe Parte_1 dalla pronuncia di nullità del finanziamento ricevuto dalla società di cui è socio.
Certamente quest'ultima non otterrebbe un miglioramento della propria situazione patrimoniale, venendo piuttosto esposta ai rischi derivanti dall'immediata restituzione del capitale mutuato.
Sotto tale profilo, infatti, non appare condivisibile l'affermazione contenuta nell'atto di appello secondo cui gli obblighi restitutori sarebbero esclusi dal fatto che il contratto in questione sarebbe nullo per contrarietà al buon costume. Tale pagina 12 di 24 istituto, infatti, è estraneo all'oggetto del contendere, facendo riferimento ad aspetti di contrarietà alle regole morali fissate dalla società in un determinato periodo storico. Non possono infatti essere applicati alla fattispecie in principi espressi dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 16706 del 05/08/2020 richiamata dall'appellante, nella quale la violazione di regole di carattere morali è stata rinvenuta nella “erogazione di somme di denaro in favore di un'impresa già in stato di decozione integrante un vero e proprio finanziamento, che consente all'imprenditore di ritardare la dichiarazione di fallimento, incrementando
l'esposizione debitoria dell'impresa trattandosi di condotta preordinata alla violazione delle regole di correttezza che governano le relazioni di mercato e alla costituzione di fattori di disinvolta attitudine "predatoria" nei confronti di soggetti economici in dissesto”. Non vi sono dubbi in ordine alla non assimilabilità del caso che ci occupa a quello affrontato dalla Suprema Corte, non potendosi rinvenire alcuna attitudine predatoria dell'una società nei confronti dell'altra, non essendovi peraltro alcuna situazione di decozione intesa in senso tecnico, come conferma il fatto che e risulta a tutt'oggi pienamente capace di far fronte con CP_8 CP_8 continuità alle proprie obbligazioni, avendo peraltro interamente rimborsato il prestito ricevuto.
Si potrebbe determinare certamente l'effetto di impedire il pagamento degli interessi, ma in relazione a tale aspetto non vengono rappresentate circostanze che possano far derivare un'utilità diretta per il socio.
Non appare ravvisabile l'interesse ad evitare l'eventuale responsabilità personale del socio. Questa, infatti, per la sua natura sussidiaria, presuppone l'inadempimento della società, che nel caso in esame non viene dimostrato, ed anzi risulta che il piano di ammortamento è sempre stato rispettato ed infine, nelle more del giudizio, il debito è stato integralmente estinto.
Peraltro, il contratto di mutuo impugnato indica espressamente che, rispetto alla somma mutata si € 2.000.000, € 1.484.006,98 erano già stati erogati in precedenti occasioni senza che la messa a disposizione tale provvista sia stata pagina 13 di 24 messa in discussione in tali occasioni, come pure, evidentemente, i conseguenti obblighi restitutori.
Non può però trascurarsi che nell'ambito delle azioni costitutive c.d. tipiche e, in particolare, nell'ambito delle azioni volte all'annullamento delle delibere societarie la giurisprudenza ritiene che, di regola, l'interesse ad agire sia da considerare “in re ipsa” nella legittimazione a proporre la domanda. Ciò perché la legittimazione ad impugnare la delibera è, in generale, riconosciuta ai soggetti interessati alla conformità alla legge e allo statuto delle decisioni che regolano la vita sociale, in modo tale che la categoria dei soggetti legittimati ad agire coincide con il perimetro dei soggetti interessati alla legittimità delle delibere sociali e, in particolare, l'interesse del socio alla legittimità della delibera è sufficiente all'esercizio concreto dell'impugnativa.
In tal senso, la Corte di Cassazione ha in passato ritenuto sussistente un generale interesse del socio a far valere la nullità degli atti delle società di persone, anche solo per ripristinare la legalità dell'azione societaria (“È pur vero, infatti, che
l'azione di nullità ex art. 1421 c.c. non equivale come affermato in premessa dai giudici a quibus - ad una azione popolare, attribuita ad un "quivis de populo" e che occorre per la sua proposizione un "interesse", non di mero fatto, che radichi la legittimazione ad agire. Ma un tale interesse, giuridicamente rilevante, non poteva appunto essere disconosciuto alla in quanto socia (non CP_12 contitolare, per questo, del cespite sociale compravenduto, rientrante nella titolarità, invero, del distinto soggetto "non persona" che è la S.a.s.: cfr. Cass.
2252/1998), che dall'atto (in tesi nullo) vedeva, comunque, leso il proprio diritto - interesse alla legalità dell'azione societaria e al non depauperamento del patrimonio societario” Sez. 1, sentenza n. 8276 del 07/06/2002 in motivazione).
Risulta però assorbente, come vedremo più avanti, il fatto che l'eccezione è comunque infondata nel merito.
pagina 14 di 24 Quanto ai profili relativi all'annullabilità del contratto, il codice non prevede per le società di persone una disciplina specifica per l'impugnazione degli atti compiuti dagli amministratori.
Non pare possibile applicare in via analogica la normativa prevista per le società di capitali, alla luce delle diversità previste per la gestione delle stesse, mentre risulta più coerente il rinvio ai principi generali in tema di vizi degli atti negoziali plurisoggettivi, secondo quanto evidenziato anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza sopra richiamata, Sez. 1, n. 8276 del 07/06/2002.
L'art. 1441 c.c. prevede un regime di legittimazione limitato per l'azione di annullamento, stabilendo che esso “può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge”.
La situazione conflitto di interessi adombrata nel presente giudizio può essere collocata nell'alveo dei rapporti tra rappresentante e rappresentato, ed in tale ottica viene in rilievo il disposto dell'art. 1394 c.c., secondo il quale “i l contratto concluso dal rappresentante in conflitto d'interessi col rappresentato può essere annullato su domanda del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo” (dicitura che viene nella sostanza ripresa anche dall'art. 2475 ter c.c. per le s.r.l.).
La legittimazione ad impugnare l'atto compiuto in situazione di conflitto di interessi viene quindi espressamente ricondotta al soggetto rappresentato.
In quest'ottica appaiono quindi perfettamente centrati gli argomenti utilizzati dal giudice di prime cure per evidenziare come la società di persone siano dotate di una propria soggettività giuridica, costituendo un distinto centro di interessi, dotato di una sua propria sostanziale autonomia.
La distinzione soggettiva tra la società ed i suoi soci, infatti, fa sì che il soggetto che viene leso dall'atto compiuto in conflitto di interessi dal rappresentante non possa che essere direttamente il rappresentato, ovvero la società, unico soggetto legittimato dunque a far valere in giudizio il vizio.
pagina 15 di 24 Il socio, quindi, come correttamente ritenuto dal Tribunale, è privo di interesse giuridico a far valere il conflitto di interessi. Altrettanto corretto è affermare che lo strumento di tutela concesso al socio che veda lesi i propri interessi patrimoniali dall'atto compiuto dall'amministratore non è l'impugnazione dell'atto, ma l'azione di responsabilità nei confronti di questo (che peraltro era stata in concreto esercitata prima dell'introduzione del presente giudizio).
Più in generale, la Corte di Cassazione ha già avuto modo di evidenziare che, nel caso della società in accomandita semplice (ma i principi possono essere estesi a tutte le altre società di persone), “il socio accomandante può far valere il suo interesse al potenziamento ed alla conservazione del patrimonio sociale esclusivamente con strumenti interni, quali l'azione di responsabilità contro il socio accomandatario, la richiesta di estromissione di quest'ultimo per gravi inadempienze, l'impugnativa del rendiconto, o la revoca per giusta causa dell'amministratore, mentre non è legittimato ad agire nei confronti dei terzi per far annullare o dichiarare nulli i negozi intercorsi fra questi ultimi e la società, non sussistendo un interesse proprio del socio accomandante, autonomo e distinto rispetto a quello della società” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17691 del 07/09/2016
e in senso conforme Sez. 1, Sentenza n. 4579 del 25/02/2009).
La giurisprudenza di legittimità, infatti, distingue, con riguardo all'interesse ad agire del socio, tra atti aventi rilevanza esterna e atti interni alla società, affermando che, mentre per questi ultimi sussiste una piena legittimazione del socio a far valere eventuali vizi che inficino la validità di atti endosocietari (in ciò esprimendosi appieno il "diritto amministrativo" del socio), per i primi, in generale, non sussiste analoga legittimazione attiva: ciò che si spiega con la considerazione citata in apertura, ovvero perché il socio, che non sia anche amministratore, non ha un ruolo di gestione della società e, pertanto, non può impugnare la validità di atti posti in essere dall'organo amministrativo della sua società con i terzi ben potendo, come detto, contestare agli amministratori l'inadempimento al mandato ricevuto, qualora abbia a subire effetti di pagina 16 di 24 ripercussione sulla valorizzazione della propria quota per effetto dell'eventuale invalidità o illiceità degli atti posti in essere dai legali rappresentanti della società.
L'unica eccezione rispetto a tale principio viene individuata dalla giurisprudenza nella possibilità di impugnare atti abnormi dell'amministratore, quando l'impugnazione sia diretta a neutralizzare gli effetti che tali atti producono sull'operatività stessa della società, ovvero sulla possibilità di continuare a operare per il raggiungimento del proprio oggetto sociale (Cassazione civile sez. I,
13/06/2024, n.16504 che si è pronunciata sull'impugnativa del contratto concluso dall'amministratore di una società in accomandita semplice con il quale aveva trasferito a un soggetto terzo l'intera azienda di cui era proprietaria la società).
Una simile ipotesi non è rinvenibile nel caso in esame, in quanto, come si preciserà meglio oltre, la condotta dell'amministratore non ha portato ad una indebita modifica dell'oggetto sociale, e certamente ha avuto una portata ben più ristretta rispetto a quella della fattispecie esaminata dalla Suprema Corte.
La sentenza impugnata merita pertanto di essere confermata nella parte in cui ha negato l'interesse del socio a far valere l'annullabilità del contratto perché stipulato in conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato.
3. La terza censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il terzo motivo l'appellante invoca la nullità della sentenza per violazione del disposto dell'art. 101, secondo comma, c.p.c., per avere il giudice fondato la propria decisione su una questione rilevata d'ufficio, senza previamente aver provocato il contraddittorio delle parti sulla stessa.
A tale riguardo non può però che osservarsi che il disposto dell'art. 101 c.p.c. è teso ad impedire che il giudice ponga a fondamento della propria decisione una questione che non aveva previamente fatto oggetto di discussione tra le parti, in funzione di tutela dell'integrità del contraddittorio.
Nel caso in esame l'eccezione di difetto di legittimazione attiva è stata dedotta dalla difesa di sin dalla comparsa di costituzione e risposta e su di P_
pagina 17 di 24 essa si è ampiamente formato il contraddittorio, avendo sulla stessa preso posizione l'attore.
Il giudice ha fondato la propria decisione in merito alla carenza di interesse dell'attore sulle medesime circostanze di fatto dedotte dal convenuto.
Non si è trattato pertanto dell'introduzione di nuovi temi di indagine, ma di una diversa qualificazione dell'eccezione, basata sul presupposto che il giudice ha comunque sempre il dovere di valutare prioritariamente l'interesse di chi agisce in giudizio, così da evitare attività processuali inutili.
Del tutto correttamente, quindi, non è stato attivato il meccanismo previsto dall'art. 101 c.p.c.
4. Con il quarto motivo l'appellante ripropone le questioni di merito dedotte in primo grado, sul presupposto che l'errata decisione in punto di interesse ad agire abbia comportato un'omessa pronuncia.
4.1. La prima questione attiene alla invalidità ed inefficacia del contratto di finanziamento perché concluso da in conflitto d'interessi. P_
Come si è detto in sede di esame del secondo motivo, l'appellante difetta di legittimazione a sollevare profili di annullabilità del contratto per conflitto di interessi, trattandosi di un soggetto diverso da quello rappresentato, unico legittimato ai sensi dell'art. 1394 c.c. a dedurre la questione.
Peraltro, va evidenziato che, con riferimento alla posizione della , CP_7
l'amministratore giudiziario ha concluso, successivamente alla stipula del contratto di finanziamento impugnato, un nuovo accordo, che supera il precedente. E' infatti agli atti (doc. 22 fasc. A, la proposta di rimborso del Pt_1
26.2.2021 dell'amministratore giudiziario, controproposta 10.02.2021 di CP_8
ed infine accettazione 10.03.2021, che costituiscono un autonomo atto, in
[...] relazione al quale non si possono profilare i profili di invalidità invocati con riferimento all'operato di Tale atto, quindi, fa certamente venire P_ meno l'interesse ad impugnare il precedente contratto. Analogo comportamento pagina 18 di 24 di ratifica può essere imputato a avendo il procuratore CP_13 CP_8 speciale chiesto nel presente giudizio il rigetto della domanda.
Per di più, l'esistenza di un conflitto di interessi non può essere automaticamente desunta dall'identità personale del legale rappresentante dei due enti, essendo necessario che l'amministratore abbia perseguito una finalità opposta ed inconciliabile con quella della società.
La prova di tale circostanza non emerge nel presente giudizio, non essendo provato che abbia agito al fine di creare un danno ad una società P_ per avvantaggiare l'altra, oppure al fine di perseguire propri interessi personali.
Il fatto che il pagamento sia stato convenuto mediante compensazioni per la fornitura di partite di vino, infatti, non costituisce di per sé un danno, essendo la remunerazione dei benefici che la società ha ottenuto mediante il finanziamento, che non vengono disconosciuti.
Peraltro, il fatto che l'atto non fosse dannoso per nessuna delle due società è stato implicitamente confermato dall'avvenuto rispetto del piano di rimborso, con estinzione del finanziamento nei termini pattuiti, circostanza che dimostra ex post che la mutuataria era pienamente in grado di far fronte all'impegno assunto.
Certamente estraneo alla fattispecie è poi l'istituto, pure invocato dall'appellante, del contratto con se stesso, visto che i due contraenti sono chiaramente le due società, aventi una propria autonoma soggettività giuridica.
4.2. Fuori dal perimetro del contendere, poi, sono le questioni relative ai limiti del potere di rappresentanza di con riferimento alla , P_ CP_7 posto che non afferma di agire quale socio di tale società, né tanto Parte_1 meno ne è amministratore, e quindi certamente non può far valere profili di annullabilità degli atti della stessa (opzione peraltro comunque preclusa al socio di una s.r.l.).
4.3. Il secondo profilo di invalidità dedotto concerne la lamentata nullità del contratto di finanziamento per estraneità all'oggetto sociale della . CP_7
pagina 19 di 24 L'appellante evidenzia che l'art. 27, terzo comma, dello Statuto della Casa
Vinicola prevede che “in ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: e) (…) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale …” .
Secondo tale impostazione, poi, l'erogazione del finanziamento determinerebbe una implicita modifica dell'oggetto sociale, in quanto l'attività della società
[...]
ha ad oggetto ai sensi dell'art. 4 dello statuto: CP_7
a) l'industria dei vini e attività affini, compreso il commercio all'ingrosso e al dettaglio di vini, olii, di alcolici ed altri prodotti alimentari, con esclusione delle carni, dei prodotti ittici ed ortofrutticoli;
b) l'apertura e la gestione di punti vendita per la commercializzazione di prodotti alimentari e bevande, la somministrazione di alimenti e bevande;
c) la conduzione di aziende agrarie vitivinicole, olivicole e di prodotti agricoli in genere;
d) lo svolgimento di attività affini e complementari alle precedenti.
Inoltre, secondo lo Statuto, “la Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari, finanziarie - tranne quelle indicate dal D.Lgs.
385/1993 – aventi pertinenza con l'oggetto sociale, ivi compresa l'assunzione di partecipazioni in altre società, siano esse di capitali o di persone, aventi oggetto uguale, affine o analogo al proprio, non ai fini del collocamento, e in quanto strumentali al conseguimento del proprio oggetto sociale. Parimenti potrà condurre o cedere in affitto aziende aventi scopi affini o analoghi al proprio oggetto sociale”.
A tale riguardo si osserva che la concessione del finanziamento non può aver determinato una modifica dell'oggetto sociale, essendosi trattato di un unico atto e non di un mutamento strutturale delle attività economiche intraprese dalla società.
Al più si può discutere del compimento di un atto estraneo all'oggetto sociale.
pagina 20 di 24 Nelle s.r.l., quale è la , vale però la regola dell'insindacabilità degli CP_7 atti di gestione, salvo che non comportino danni per la società o i soci, nel qual caso è ammessa l'azione di responsabilità di cui all'art. 2476 c.c., in base alla regola della Business Judgement Rule
Una tale azione non è stata introdotta nel presente giudizio, e peraltro viene concessa solo ai creditori o ai soci della società, veste nella quale Parte_1 non afferma di agire.
Del resto, la sentenza citata dalla parte appellante a sostegno della tesi della nullità dell'atto estraneo all'oggetto sociale si riferisce ad una fattispecie formatasi prima della riforma del 2003, nella vigenza dell'art. 2384 bis c.c. Proprio in considerazione della natura imperativa di tale disposizione, posta in relazione al limite dell'interesse pubblico e sociale delle imprese, che attiene alla ricostruzione dello oggetto sociale come vincolante per le imprese, la Corte di Cassazione giunge ad affermare che “se lo scopo sociale corrisponde al limite legale e virtuoso delle imprese, lo atto ultra vires compiuto dallo amministratore, con il concerto di soci avventurosi, non viola semplicemente il limite convenzionale dei poteri di rappresentanza, ma viola disposizioni di leggi imperative, anche di rango costituzionale, derivandone in linea di principio, la nullità dello atto stesso e la conseguente impossibilità di una sua autorizzazione preventiva o ratifica” (Sez. 3,
Sentenza n. 20597 del 2010 in motivazione).
La presente fattispecie si è invece interamente formata sotto la nuova disciplina, che prevede un principio di tendenziale inopponibilità ai terzi dei limiti del potere di rappresentanza degli amministratori.
Il secondo comma dell'art. 2475 bis, al pari dell'art. 2384 c.c., prevede infatti che
“le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società”.
In un tale contesto, quindi, è da escludere che gli atti esorbitanti dall'oggetto sociale compiuti dagli amministratori possano essere ritenuti nulli. pagina 21 di 24 Questo a maggior ragione dovendosi escludere che il terzo contraente, ovvero
, abbia intenzionalmente abito in danno della , Parte_4 CP_7 visto che non si comprende quale danno avrebbe dovuto provocare accettando un finanziamento.
Peraltro, è anche discutibile che si possa parlare di atto estraneo all'oggetto sociale, trattandosi nella sostanza di un finanziamento intra gruppo, visto che il contratto è stato stipulato da due società appartenenti ai medesimi gruppi familiari e gestiti da loro in termini promiscui, come se si trattasse di un gruppo di fatto (come dimostra il fatto, non smentito, che il finanziamento sia servito per la costruzione di una cantina di proprietà di un'ulteriore società di proprietà dei fratelli . Pt_1
4.4. Le suddette considerazioni valgono a maggior ragione con riferimento al
Piano di Rimborso, per il quale non si pongono problemi di rappresentanza, essendo stato ratificato dall'Amministratore giudiziario, ed i cui supposti profili di invalidità sono meramente derivati dalla invocata invalidità del finanziamento.
5. Con il quinto motivo di appello denuncia la violazione del Parte_1 principio del contraddittorio e l'omessa pronuncia, con lesione del diritto di difesa, perché il Tribunale non ha:
- nominato il curatore speciale ex art. 78 c.p.c. che rappresentasse in giudizio la neppure a seguito della decadenza Controparte_7 dell'incarico dell'amministratore giudiziario della medesima società in data 31 luglio 2022;
- sostituito il Curatore Speciale di nonostante venisse Parte_4 evidenziato che si era acriticamente associato alle difese della controparte.
Quanto al primo aspetto va osservato che la decadenza dall'incarico viene collocata in un momento immediatamente antecedente all'udienza di precisazione delle conclusioni e la circostanza non ha avuto alcuna influenza sulla regolarità del contraddittorio, in quanto il procuratore costituito ha comunque continuato la sua pagina 22 di 24 attività processuale in favore della società, precisando le conclusioni e depositando comparsa conclusionale e memoria di replica.
Va poi osservato che l'amministratore giudiziario agiva quale legale rappresentante della , ovvero un soggetto terzo rispetto a CP_7 Pt_1
il quale pertanto non ha interesse a sollevare questioni in ordine alla
[...] rappresentanza della società.
Quanto all'operato del procuratore speciale di , certamente non Parte_4 si può rinvenire una violazione dei doveri su di esso gravanti per il solo fatto di non avere aderito alla domanda proposta da visto che egli è stato Parte_1 nominato proprio per fare gli interessi della società partendo da una posizione terza rispetto a quella dei soci, posizione che gli garantisce una propria autonomia di giudizio. Tanto meno può censurarsi il fatto che la difesa del procuratore speciale sia stata contenuta in un numero limitato di pagine, sia perché tale condotta è conforme alle norme del codice di procedura civile (art. 121 c.p.c. ultima parte), sia perché non vi era alcuna necessità di duplicare la lunghezza degli atti dell'attore, caratterizzati, al pari dell'atto di appello, da una certa prolissità.
6. L'appello deve pertanto essere respinto e, in applicazione del principio di soccombenza, le spese processuali del presente grado del giudizio devono essere poste a carico di nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del Parte_1
D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore indeterminabile della controversia, con alta complessità, ed all'attività svolta, esclusa la fase istruttoria.
Va altresì dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo unificato in misura doppia.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da pagina 23 di 24 IN PROPRIO E N.Q. DI SOCIO E Parte_1 CP_14 Parte_6
, nei confronti di
[...] P_ [...]
IN PERSONA DEL CURATORE SPECIALE e Controparte_3 [...]
IN PERSONA DEL CURATORE SPECIALE Controparte_5 avverso la sentenza n. 7/2023 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il
09/01/2023, così provvede:
1. rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. condanna a rifondere alle controparti le spese di costituzione Parte_1 nel presente giudizio, che liquida, per ciascuna delle stesse, in complessivi €
9.991 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA
e CPA, come per legge;
3. dichiara che sussistono i presupposti per il pagamento del contributo unificato in misura doppia a carico dell'appellante.
Firenze, camera di consiglio del 28 gennaio 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 24 di 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 320/2023 promossa da:
IN PROPRIO E N.Q. DI SOCIO E AMM.RE Parte_1 CP_1 [...]
(C.F. , con il patrocinio Parte_2 C.F._1 degli avv.ti SORESINA GHERARDO, MARTINI ROBERTO e CHELAZZI PIETRO,
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti P_ C.F._2
UGHI ANDREA MARIO PIERO, RUSSO MARIANTONIETTA e ORIANI CARMEN,
IN PERSONA DEL Controparte_3
CURATORE SPECIALE DOTT. (C.F. ), con il CP_4 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. CISERI FRANCO,
IN PERSONA DEL Controparte_5
CURATORE SPECIALE EX ART. 78 C.P.C. AVV. (C.F. Controparte_6
, con il patrocinio dell'avv. , C.F._3 Controparte_6
pagina 1 di 24 APPELLATI avverso la sentenza n. 7/2023 emessa dal Tribunale di Siena pubblicata il 09/01/2023
CONCLUSIONI
In data 18.6.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e conclusione e in integrale riforma della sentenza impugnata:
a) dichiarare la nullità della sentenza n. 7/2023, emessa dal Tribunale di Siena in data 28 dicembre 2022 in esito al procedimento n.r.g. 1167/2021 e notificata per PEC in data 12 gennaio 2023 (all. 1), non avendo il Tribunale di Siena:
- a fronte della decadenza dell'incarico dell'amministratore giudiziario della
[...] in data 2 novembre 2022 e della nomina di Controparte_7 P_ glio di amministrazione e legale rappresentan
[...] società medesima, nominato, ai sensi dell'art. 78 c.p.c., un curatore speciale che assistesse la (c.f. e P. VA nel Parte_3 P.IVA_2 giudizio dinanzi all'Ecc.mo Tribunale di Siena;
- revocato il (nella persona del dott. Parte_4 [...]
o di citazione in appell CP_4 paragrafo III del presente atto, per l'effetto, nomini un nuovo;
Parte_4
b) riformare la sentenza n. 7/2023, emessa dal Tribunale di Siena in data 28 dicembre 2022 in esito al procedimento n.r.g. 1167/2021 e notificata per PEC in data 12 gennaio 2023 (all. 1) con riferimento al capo relativo alla dichiarazione di inammissibilità per carenza di interesse ad agire ex 100 c.p.c. delle domande proposte da in qualità di socio e amministratore della Parte_1 Controparte_3
con l'atto di citazione del 20 a
[...] esse ad agire ex art. 100 c.p.c. dell'attore:
- in via preliminare in rito:
- a fronte della decadenza dell'incarico dell'amministratore giudiziario della
[...] in data 2 novembre 2022 e della nomina di Controparte_7 P_ quale Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della
[...] medesima, nominare, ai sensi dell'art. 78 c.p.c., un curatore speciale che possa assistere la (c.f. e P. VA Parte_3 P.IVA_2 nel presente giudiz
- revocare il (nella persona del dott. Parte_4 [...]
per le ragioni di cui al paragrafo VI dell'atto di citazione in appello e III del CP_4 tto, per l'effetto, nomini un nuovo Curatore;
Pt_4 pagina 2 di 24 - nel merito:
o in primo luogo;
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in atti, l'invalidità e/o comunque l'inefficacia del contratto di finanziamento del 19 e 20 febbraio 2018 concluso tra la (c.f. e P. VA e la Parte_3 P.IVA_2 [...]
. VA 'effett Controparte_8 P.IVA_1 dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, l'invalidità e/o comunque l'inefficacia del piano di rimborso del 10 marzo 2021 concluso tra la Parte_3
(c.f. e P. VA , in persona dell'a
[...] P.IVA_2
(c.f. e P. VA;
Controparte_8 P.IVA_1
o in secondo luogo:
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in atti, l'invalidità e/o comunque l'inefficacia del contratto di finanziamento del 19 e 20 febbraio 2018 concluso tra la (c.f. e P. VA e la Parte_3 P.IVA_2 [...]
(c.f. e P. VA;
Controparte_8 P.IVA_1
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in atti, l'invalidità e/o comunque l'inefficacia del piano di rimborso del 10 marzo 2021 concluso tra la
[...]
(c.f. e P. VA , in persona dell' Parte_3 P.IVA_2
(c.f. e P. VA Controparte_8
). P.IVA_1
c) condannare i convenuti al pagamento delle spese e dei compensi professionali relativi ad entrambi i gradi del giudizio, oltre C.A.P. e I.V.A. come per legge”.
Per P_
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Appello, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per tutti i motivi esposti in narrativa
- nel merito e in via principale, confermare la sentenza n. 78/2023, resa dal Tribunale di Siena in data 28 dicembre 2022, dott.ssa Clara Cioffetti, essendo il dott. carente di interesse ex Parte_1 art. 100 c.p.c. rispetto alle domande proposte i e/o comunque essendo privo di legittimazione ad agire;
- ancora nel merito, quand'anche Codesta Ecc.ma Corte di Appello dovesse riconoscere in capo al dott. l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e/o la legittimazione ad agire – Parte_1 missibili le domande nuove, rigettare comunque le domande proposte dal dott. in quanto destituite di ogni fondamento. Parte_1
- nel merito, in subordine, ove Codesto Ill.mo Giudice dovesse ravvisare una qualche causa di annullabilità del Contratto di Finanziamento o comunque un vizio che ne infici la validità, accertare e pagina 3 di 24 dichiarare che il Contratto di Finanziamento è stato ratificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1444 c.c. attraverso la stipula del Piano di Rientro.
Con vittoria di spese”.
Per Parte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis rejectis ed accertati i fatti tutti di cui in narrativa, respingere in ogni sua parte l'appello promosso da Pt_1 avverso la sentenza n.7/2023 pronunciata dal Tribunale di Siena, in quanto
[...] to in fatto ed in diritto ed in ogni caso respingere le domande avanzate dall'appellante, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni di fatto e di diritto di cui in narrativa.
Con vittoria di spese e competenze di causa”.
Per Controparte_7
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, respingere, per i motivi esposti in narrativa, l'impugnazione promossa dalla parte appellante contro la sentenza 7/2023 del tribunale di Siena e per l'effetto condannare parte appellante al rimborso in favore della delle spese processuali oltre al 15% del Controparte_9 rimborso forfettario ed accessori di legge. Nuove domande inammissibili.
Chiede l'ammissione ai sensi dell'art. 345 c.p.c. della “copia della scheda conto contabilità generale n. 120000117 del finanziamento alla Agricola Cerna e Rosa Soc. Semplice alla data dell'11.01.2024 recante un residuo saldo in favore della società comparente di 496.542,68 €”” depositata in questa fase di appello il 25 gennaio 2024.
Con riserva delle ulteriori produzioni se ve ne sarà la possibilità in ordine all'adempimento del rimborso”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
in proprio e in qualità di socio e amministratore della Parte_1 [...]
(d'ora in poi anche solo ), nonché in qualità Parte_2 Parte_4 di socio della (d'ora in poi anche solo CP_7 Parte_3 [...]
) citava in giudizio, davanti al Tribunale di Siena, il fratello CP_7 P_ la e la al fine Controparte_10 Controparte_7 sentire dichiarare: a) l'invalidità del contratto di finanziamento del 19 e del 20 febbraio 2018 con il quale signor in qualità di amministratore e P_ socio (di maggioranza) della aveva Controparte_7 concesso alla sempre in persona di Parte_5 P_ pagina 4 di 24 (amministratore e socio di maggioranza anche di quest'ultima società) un finanziamento per la somma complessiva di € 1.996.77,22; b) l'invalidità e/o comunque l'inefficacia del piano di rimborso del 10 marzo 2021 concluso tra la in persona dell'amministratore giudiziario, Parte_3
e la , in persona di Controparte_8 P_
Deduceva parte attrice che:
- aveva sottoscritto il contratto di finanziamento in nome di P_
, in assenza del potere di rappresentanza e di qualsiasi delega CP_7 al riguardo;
- tale contratto rappresentava un atto che esulava dall'oggetto sociale della
; CP_7
- aveva sottoscritto tale contratto in conflitto d'interessi; P_
- i vizi del contratto di finanziamento si ripercuotevano automaticamente sul piano di rimborso concluso tra la e nel CP_7 Controparte_8 successivo 10.03.2021.
Si costituiva in giudizio contestando le avverse Parte_5 deduzioni e domande ed eccependo:
- la carenza di interesse ad agire di sul presupposto che Parte_1
l'accertamento della invalidità del contratto (e del piano di rientro) non comportasse, per lui, alcuna concreta utilità;
- la carenza di legittimazione ad agire, sul presupposto che l'interesse del socio alla conservazione della consistenza economica dell'ente fosse tutelabile esclusivamente con strumenti interni, tra cui la possibilità di insorgere contro le deliberazioni invalide, ma non implicasse la legittimazione ad agire, nei confronti dei terzi, per far annullare o dichiarare nulli anche i negozi intercorsi fra questi ultimi e la società, potendo tale validità essere contestata solo dalla società stessa;
- l'inconsistenza nel merito della domanda.
Si costituiva in giudizio la sollevando Controparte_7
pagina 5 di 24 contestazioni ed eccezioni sostanzialmente analoghe a quelle della
[...]
Parte_5
Infine, si costituiva in giudizio in proprio e quale socio di P_ [...]
, nonché quale socio e amministratore di il quale, CP_7 Parte_4 dopo aver ripercorso la storia delle società familiari, contestava l'assunto secondo cui la fosse incapace di restituire il finanziamento;
Parte_4 eccepiva, inoltre:
- il difetto di legittimazione attiva di sia nella sua qualità di Parte_1 socio di , che nella sua qualità di socio e amministratore di CP_7
CP_
avendo fatto valere diritti appartenenti alla società, Parte_4 spettando ai singoli soci esclusivamente il potere di agire nei confronti dell'amministratore per rilevare eventuali profili di responsabilità a suo carico;
- la carenza di interesse ad agire dell'attore.
Contestava, infine, nel merito la domanda.
La causa veniva istruita documentalmente e all'udienza del 6.10.2022 veniva trattenuta in decisione.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 7/2023 pubblicata il 09/01/2023 il Tribunale di Siena così statuiva:
“Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando:
- dichiara inammissibili le domande proposte dall'attore.
- condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1
e Parte_5 Parte_4 Controparte_7 P_
liquidate, per ciascuno di essi, in € 9.275,00 per compensi, oltre
[...] rimborso spese generali, VA e Cpa”.
Nello specifico, il giudice riteneva le domande proposte dall'attore inammissibili, attesa la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. pagina 6 di 24 Premessa la rilevabilità d'ufficio della carenza di interesse ad agire, infatti, il decidente riteneva che essa competesse con riferimento alle domande di invalidità dell'atto impugnato solo in capo alla società, spettando ai singoli soci soltanto il potere di agire nei confronti dell'amministratore per fare valere eventuali profili di responsabilità a suo carico.
Infatti, riteneva il giudice applicabili i principi giurisprudenziali formati in materia di società di capitali, sul presupposto che anche le società di persone sono dotate di una propria soggettività giuridica, e conseguentemente una titolarità esclusiva del diritto di agire a tutela dei propri interessi patrimoniali.
Evidenziava il giudice che il singolo socio vanta solo un diritto con riferimento alla somma di denaro che rappresenta il valore della quota, che sorge quando il socio cessa di essere parte del rapporto sociale e che è tutelabile esclusivamente sul piano dei rapporti interni, attraverso la consentita reazione a condotte del socio che pregiudichi la sua posizione.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, in proprio e nella Parte_1 qualità di socio e amm.re della (di seguito anche Parte_2
APPELLANTE) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello P_
la e la
[...] Controparte_5 [...]
(di seguito anche APPELLATI) proponendo Controparte_3 gravame avverso la sopra richiamata sentenza.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) violazione e/o errata interpretazione dell'art. 100 c.p.c.; violazione e/o errata dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia;
errata valutazione dei fatti e delle circostanze di causa;
2) violazione e/o errata interpretazione dell'art. 100 c.p.c.; pagina 7 di 24 3) Violazione del principio del contraddittorio ex art. 101, secondo comma,
c.p.c.;
4) violazione e/o errata applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c.;
5) violazione e/o errata interpretazione dell'art. 101 c.p.c.; violazione e/o errata applicazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia;
violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost.; violazione e/o errata interpretazione dell'art. 78, secondo comma, c.p.c..
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva giudizio in proprio e P_ quale legale rappresentante della il quale Controparte_7 contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Si costituiva altresì , in Controparte_11 persona del curatore ex art. 78 c.p.c., dott. , la quale chiedeva a sua CP_4 volta il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza.
Nelle more del giudizio veniva nominato un curatore speciale anche per la
[...]
Controparte_7
Si costituiva quindi nuovamente la società, rappresentata dal curatore speciale, la quale chiedeva a sua volta il rigetto dell'impugnazione.
Negli atti difensivi successivi, poi, il curatore speciale della Controparte_8 dava atto che la società aveva integralmente estinto il debito contratto con
[...]
pagina 8 di 24 gli atti impugnati producendo documentazione a sostegno della sua asserzione che non veniva contestata.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa veniva assunta in decisione con ordinanza del 18.6.2024, assegnando alle parti termine per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica a decorrere dalla comunicazione dell'ordinanza, che si perfezionava il 13.9.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
1. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Sotto un primo profilo, l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui, non avendo il Tribunale considerato che l'attore ha agito in giudizio anche in qualità di amministratore e legale rappresentante della , ha dichiarato Parte_4
l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire art. 100 c.p.c.
Da questo viene fatta derivare una omessa pronuncia su quanto chiesto da parte attrice con l'introduzione del presente giudizio in violazione dell'art. 112 c.p.c.
Il motivo parte dall'assunto per cui vi sarebbe stato un errore di percezione da parte del giudice, che avrebbe valutato l'interesse ad agire di Parte_1 esclusivamente nella sua qualità di socio, senza tenere conto del fatto che egli aveva dichiarato di introdurre il giudizio anche quale legale rappresentante della società.
A tale riguardo non pare che vi sia stato un vero e proprio errore di fatto, in quanto nella sentenza viene dato espressamente atto del fatto che Parte_1 agiva anche quale amministratore della Controparte_11
. Tale circostanza, infatti, viene espressamente indicata nell'intestazione
[...] della sentenza.
pagina 9 di 24 Il decidente ha però in effetti motivato la sua decisione esclusivamente con riferimento alla qualità di socio dell'attore, senza indicare le ragioni per cui ha ritenuto non rilevante l'altra qualità enunciata.
Tale carente motivazione, però, ben può essere integrata nel presente giudizio.
A tale riguardo non può non evidenziarsi che il fatto che abbia P_ dichiarato di agire anche quale amministratore della società, e quindi nell'interesse di questa, è una circostanza che non può giustificare un suo interesse ad agire.
Come risulta chiaramente dagli atti di causa, infatti, alla
[...]
è stato nominato un procuratore speciale Controparte_11 proprio al fine di partecipare al presente giudizio.
Ai fini che qui ci occupano, quindi, l'unico soggetto legittimato a rappresentare la società non può che essere il procuratore speciale, con esclusione di ogni possibilità per di avanzare la medesima pretesa in favore della Parte_1 stessa.
Più che privo di interesse, quindi, l'odierno appellante risulta carente di legittimazione con riferimento alle domande avanzate nell'interesse della società.
Peraltro, il curatore speciale della società non si è associato alle posizioni dell'appellante, chiedendone anzi il rigetto.
Il motivo, pertanto, non giustifica la riforma della sentenza, che deve pertanto essere confermata, per quanto per le diverse suddette motivazioni.
2. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il secondo motivo l'appellante critica la decisione relativa all'affermazione del difetto di interesse del socio ad impugnare le delibere societarie lesive degli interessi economici della società.
Viene innanzitutto evidenziato che il compimento di un atto estraneo all'oggetto sociale, quali sarebbero il contratto di finanziamento del 19/20 febbraio 2018 ed il
Piano di Rimborso del 10 marzo 2021, sarebbe nullo e tale vizio potrebbe essere fatto valere da chiunque vi abbia interesse ed anche rilevato d'ufficio dal giudice. pagina 10 di 24 L'interesse di poi, viene ricollegato al fatto di essere socio ed Parte_1 amministratore, oltre che creditore di . Parte_4
Si afferma poi che il socio avrebbe comunque interesse anche a far valere l'annullabilità dei contratti in quanto conclusi in situazione di conflitto di interessi.
Secondo tale impostazione, l'interesse del socio deriverebbe dal suo diritto di controllare l'operato dell'altro socio e di tutelare i propri interessi economici, essendo personalmente responsabile delle obbligazioni contratte dalla società.
Con riferimento a tali rilievi va innanzitutto chiarito che, a tutto voler concedere, certamente è privo di interesse a far valere profili di annullabilità Parte_1 del provvedimento che siano relativi ai rapporti interni della Pt_3 [...]
Nel suo atto di appello, infatti, differentemente dall'atto di Controparte_7 citazione in primo grado, dichiara di agire esclusivamente quale Parte_1 socio di , e non anche come socio della . Lo stesso, Parte_4 CP_7 poi, già momento dell'introduzione del giudizio di primo grado aveva perso i poteri di rappresentanza della società per effetto della nomina dell'amministratore giudiziario. Per le medesime ragioni, peraltro, anche risulta privo di P_ legittimazione ad agire per conto della , come pure non può essere CP_7 ritenuto legittimato passivo rispetto alle domande avanzate nei confronti di questa.
Agendo quale persona fisica e socio di una diversa società, quindi, l'appellante non ha interesse a far valere vizi di rappresentanza della o CP_7 situazioni di conflitto di interessi del soggetto che ha agito per suo conto.
Per di più, va in generale escluso che il socio della abbia la legittimazione ad Pt_3 impugnare gli atti compiuti dalla società, alla luce del disposto dell'art. 2475 ter c.c.
Con rifermento alla posizione di tale società nel presente giudizio non si può che prendere atto del fatto che l'amministratore giudiziario, non solo non ha impugnato gli atti, ma ha espressamente concluso per il rigetto delle domande avanzate da Parte_1
pagina 11 di 24 E' comunque corretto affermare che i profili di nullità sono suscettibili di essere impugnati da chiunque, non venendo in rilievo i limiti previsti in punto di annullabilità, ma come evidenzia anche lo stesso appellante, la possibilità di sollevare la relativa eccezione è comunque subordinata alla prova di un concreto interesse da parte dell'interessato, sia perché questo è previsto espressamente dall'art. 1421 c.c., sia in considerazione del disposto dell'art. 100 c.p.c..
In linea generale, infatti, l'interesse ad agire costituisce lo strumento per impedire che vengano svolte attività processuali inutili, in quanto non funzionali al conseguimento di un bene della vita giuridicamente tutelato. E' quindi sempre necessario che la domanda giudiziale sia sorretta da un interesse attuale e concreto della parte al provvedimento giurisdizionale richiesto e cioè che sia proposta in funzione del conseguimento di un risultato utile giuridicamente apprezzabile di tutela, non conseguibile senza l'intervento del giudice, essendo esclusa l'ammissibilità del ricorso alla tutela giurisdizionale fondato sulla prospettazione di un diritto meramente eventuale o sulla sollecitazione di una soluzione generale e accademica ad una questione di diritto volta all'elaborazione di regole di comportamento destinate a disciplinare situazioni future meramente ipotetiche ovvero per conseguire un risultato che la parte potrebbe ottenere attivando poteri e facoltà già riconosciutele dall'ordinamento (v. fra le molte Cass.
8.5.2024 n.
12532; Cass. 23.12.2009 n. 27151; Cass. 27.11.1992 n. 12653).
Nel caso in esame, non precisa quale utilità pratica ricaverebbe Parte_1 dalla pronuncia di nullità del finanziamento ricevuto dalla società di cui è socio.
Certamente quest'ultima non otterrebbe un miglioramento della propria situazione patrimoniale, venendo piuttosto esposta ai rischi derivanti dall'immediata restituzione del capitale mutuato.
Sotto tale profilo, infatti, non appare condivisibile l'affermazione contenuta nell'atto di appello secondo cui gli obblighi restitutori sarebbero esclusi dal fatto che il contratto in questione sarebbe nullo per contrarietà al buon costume. Tale pagina 12 di 24 istituto, infatti, è estraneo all'oggetto del contendere, facendo riferimento ad aspetti di contrarietà alle regole morali fissate dalla società in un determinato periodo storico. Non possono infatti essere applicati alla fattispecie in principi espressi dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 16706 del 05/08/2020 richiamata dall'appellante, nella quale la violazione di regole di carattere morali è stata rinvenuta nella “erogazione di somme di denaro in favore di un'impresa già in stato di decozione integrante un vero e proprio finanziamento, che consente all'imprenditore di ritardare la dichiarazione di fallimento, incrementando
l'esposizione debitoria dell'impresa trattandosi di condotta preordinata alla violazione delle regole di correttezza che governano le relazioni di mercato e alla costituzione di fattori di disinvolta attitudine "predatoria" nei confronti di soggetti economici in dissesto”. Non vi sono dubbi in ordine alla non assimilabilità del caso che ci occupa a quello affrontato dalla Suprema Corte, non potendosi rinvenire alcuna attitudine predatoria dell'una società nei confronti dell'altra, non essendovi peraltro alcuna situazione di decozione intesa in senso tecnico, come conferma il fatto che e risulta a tutt'oggi pienamente capace di far fronte con CP_8 CP_8 continuità alle proprie obbligazioni, avendo peraltro interamente rimborsato il prestito ricevuto.
Si potrebbe determinare certamente l'effetto di impedire il pagamento degli interessi, ma in relazione a tale aspetto non vengono rappresentate circostanze che possano far derivare un'utilità diretta per il socio.
Non appare ravvisabile l'interesse ad evitare l'eventuale responsabilità personale del socio. Questa, infatti, per la sua natura sussidiaria, presuppone l'inadempimento della società, che nel caso in esame non viene dimostrato, ed anzi risulta che il piano di ammortamento è sempre stato rispettato ed infine, nelle more del giudizio, il debito è stato integralmente estinto.
Peraltro, il contratto di mutuo impugnato indica espressamente che, rispetto alla somma mutata si € 2.000.000, € 1.484.006,98 erano già stati erogati in precedenti occasioni senza che la messa a disposizione tale provvista sia stata pagina 13 di 24 messa in discussione in tali occasioni, come pure, evidentemente, i conseguenti obblighi restitutori.
Non può però trascurarsi che nell'ambito delle azioni costitutive c.d. tipiche e, in particolare, nell'ambito delle azioni volte all'annullamento delle delibere societarie la giurisprudenza ritiene che, di regola, l'interesse ad agire sia da considerare “in re ipsa” nella legittimazione a proporre la domanda. Ciò perché la legittimazione ad impugnare la delibera è, in generale, riconosciuta ai soggetti interessati alla conformità alla legge e allo statuto delle decisioni che regolano la vita sociale, in modo tale che la categoria dei soggetti legittimati ad agire coincide con il perimetro dei soggetti interessati alla legittimità delle delibere sociali e, in particolare, l'interesse del socio alla legittimità della delibera è sufficiente all'esercizio concreto dell'impugnativa.
In tal senso, la Corte di Cassazione ha in passato ritenuto sussistente un generale interesse del socio a far valere la nullità degli atti delle società di persone, anche solo per ripristinare la legalità dell'azione societaria (“È pur vero, infatti, che
l'azione di nullità ex art. 1421 c.c. non equivale come affermato in premessa dai giudici a quibus - ad una azione popolare, attribuita ad un "quivis de populo" e che occorre per la sua proposizione un "interesse", non di mero fatto, che radichi la legittimazione ad agire. Ma un tale interesse, giuridicamente rilevante, non poteva appunto essere disconosciuto alla in quanto socia (non CP_12 contitolare, per questo, del cespite sociale compravenduto, rientrante nella titolarità, invero, del distinto soggetto "non persona" che è la S.a.s.: cfr. Cass.
2252/1998), che dall'atto (in tesi nullo) vedeva, comunque, leso il proprio diritto - interesse alla legalità dell'azione societaria e al non depauperamento del patrimonio societario” Sez. 1, sentenza n. 8276 del 07/06/2002 in motivazione).
Risulta però assorbente, come vedremo più avanti, il fatto che l'eccezione è comunque infondata nel merito.
pagina 14 di 24 Quanto ai profili relativi all'annullabilità del contratto, il codice non prevede per le società di persone una disciplina specifica per l'impugnazione degli atti compiuti dagli amministratori.
Non pare possibile applicare in via analogica la normativa prevista per le società di capitali, alla luce delle diversità previste per la gestione delle stesse, mentre risulta più coerente il rinvio ai principi generali in tema di vizi degli atti negoziali plurisoggettivi, secondo quanto evidenziato anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza sopra richiamata, Sez. 1, n. 8276 del 07/06/2002.
L'art. 1441 c.c. prevede un regime di legittimazione limitato per l'azione di annullamento, stabilendo che esso “può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge”.
La situazione conflitto di interessi adombrata nel presente giudizio può essere collocata nell'alveo dei rapporti tra rappresentante e rappresentato, ed in tale ottica viene in rilievo il disposto dell'art. 1394 c.c., secondo il quale “i l contratto concluso dal rappresentante in conflitto d'interessi col rappresentato può essere annullato su domanda del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo” (dicitura che viene nella sostanza ripresa anche dall'art. 2475 ter c.c. per le s.r.l.).
La legittimazione ad impugnare l'atto compiuto in situazione di conflitto di interessi viene quindi espressamente ricondotta al soggetto rappresentato.
In quest'ottica appaiono quindi perfettamente centrati gli argomenti utilizzati dal giudice di prime cure per evidenziare come la società di persone siano dotate di una propria soggettività giuridica, costituendo un distinto centro di interessi, dotato di una sua propria sostanziale autonomia.
La distinzione soggettiva tra la società ed i suoi soci, infatti, fa sì che il soggetto che viene leso dall'atto compiuto in conflitto di interessi dal rappresentante non possa che essere direttamente il rappresentato, ovvero la società, unico soggetto legittimato dunque a far valere in giudizio il vizio.
pagina 15 di 24 Il socio, quindi, come correttamente ritenuto dal Tribunale, è privo di interesse giuridico a far valere il conflitto di interessi. Altrettanto corretto è affermare che lo strumento di tutela concesso al socio che veda lesi i propri interessi patrimoniali dall'atto compiuto dall'amministratore non è l'impugnazione dell'atto, ma l'azione di responsabilità nei confronti di questo (che peraltro era stata in concreto esercitata prima dell'introduzione del presente giudizio).
Più in generale, la Corte di Cassazione ha già avuto modo di evidenziare che, nel caso della società in accomandita semplice (ma i principi possono essere estesi a tutte le altre società di persone), “il socio accomandante può far valere il suo interesse al potenziamento ed alla conservazione del patrimonio sociale esclusivamente con strumenti interni, quali l'azione di responsabilità contro il socio accomandatario, la richiesta di estromissione di quest'ultimo per gravi inadempienze, l'impugnativa del rendiconto, o la revoca per giusta causa dell'amministratore, mentre non è legittimato ad agire nei confronti dei terzi per far annullare o dichiarare nulli i negozi intercorsi fra questi ultimi e la società, non sussistendo un interesse proprio del socio accomandante, autonomo e distinto rispetto a quello della società” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17691 del 07/09/2016
e in senso conforme Sez. 1, Sentenza n. 4579 del 25/02/2009).
La giurisprudenza di legittimità, infatti, distingue, con riguardo all'interesse ad agire del socio, tra atti aventi rilevanza esterna e atti interni alla società, affermando che, mentre per questi ultimi sussiste una piena legittimazione del socio a far valere eventuali vizi che inficino la validità di atti endosocietari (in ciò esprimendosi appieno il "diritto amministrativo" del socio), per i primi, in generale, non sussiste analoga legittimazione attiva: ciò che si spiega con la considerazione citata in apertura, ovvero perché il socio, che non sia anche amministratore, non ha un ruolo di gestione della società e, pertanto, non può impugnare la validità di atti posti in essere dall'organo amministrativo della sua società con i terzi ben potendo, come detto, contestare agli amministratori l'inadempimento al mandato ricevuto, qualora abbia a subire effetti di pagina 16 di 24 ripercussione sulla valorizzazione della propria quota per effetto dell'eventuale invalidità o illiceità degli atti posti in essere dai legali rappresentanti della società.
L'unica eccezione rispetto a tale principio viene individuata dalla giurisprudenza nella possibilità di impugnare atti abnormi dell'amministratore, quando l'impugnazione sia diretta a neutralizzare gli effetti che tali atti producono sull'operatività stessa della società, ovvero sulla possibilità di continuare a operare per il raggiungimento del proprio oggetto sociale (Cassazione civile sez. I,
13/06/2024, n.16504 che si è pronunciata sull'impugnativa del contratto concluso dall'amministratore di una società in accomandita semplice con il quale aveva trasferito a un soggetto terzo l'intera azienda di cui era proprietaria la società).
Una simile ipotesi non è rinvenibile nel caso in esame, in quanto, come si preciserà meglio oltre, la condotta dell'amministratore non ha portato ad una indebita modifica dell'oggetto sociale, e certamente ha avuto una portata ben più ristretta rispetto a quella della fattispecie esaminata dalla Suprema Corte.
La sentenza impugnata merita pertanto di essere confermata nella parte in cui ha negato l'interesse del socio a far valere l'annullabilità del contratto perché stipulato in conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato.
3. La terza censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il terzo motivo l'appellante invoca la nullità della sentenza per violazione del disposto dell'art. 101, secondo comma, c.p.c., per avere il giudice fondato la propria decisione su una questione rilevata d'ufficio, senza previamente aver provocato il contraddittorio delle parti sulla stessa.
A tale riguardo non può però che osservarsi che il disposto dell'art. 101 c.p.c. è teso ad impedire che il giudice ponga a fondamento della propria decisione una questione che non aveva previamente fatto oggetto di discussione tra le parti, in funzione di tutela dell'integrità del contraddittorio.
Nel caso in esame l'eccezione di difetto di legittimazione attiva è stata dedotta dalla difesa di sin dalla comparsa di costituzione e risposta e su di P_
pagina 17 di 24 essa si è ampiamente formato il contraddittorio, avendo sulla stessa preso posizione l'attore.
Il giudice ha fondato la propria decisione in merito alla carenza di interesse dell'attore sulle medesime circostanze di fatto dedotte dal convenuto.
Non si è trattato pertanto dell'introduzione di nuovi temi di indagine, ma di una diversa qualificazione dell'eccezione, basata sul presupposto che il giudice ha comunque sempre il dovere di valutare prioritariamente l'interesse di chi agisce in giudizio, così da evitare attività processuali inutili.
Del tutto correttamente, quindi, non è stato attivato il meccanismo previsto dall'art. 101 c.p.c.
4. Con il quarto motivo l'appellante ripropone le questioni di merito dedotte in primo grado, sul presupposto che l'errata decisione in punto di interesse ad agire abbia comportato un'omessa pronuncia.
4.1. La prima questione attiene alla invalidità ed inefficacia del contratto di finanziamento perché concluso da in conflitto d'interessi. P_
Come si è detto in sede di esame del secondo motivo, l'appellante difetta di legittimazione a sollevare profili di annullabilità del contratto per conflitto di interessi, trattandosi di un soggetto diverso da quello rappresentato, unico legittimato ai sensi dell'art. 1394 c.c. a dedurre la questione.
Peraltro, va evidenziato che, con riferimento alla posizione della , CP_7
l'amministratore giudiziario ha concluso, successivamente alla stipula del contratto di finanziamento impugnato, un nuovo accordo, che supera il precedente. E' infatti agli atti (doc. 22 fasc. A, la proposta di rimborso del Pt_1
26.2.2021 dell'amministratore giudiziario, controproposta 10.02.2021 di CP_8
ed infine accettazione 10.03.2021, che costituiscono un autonomo atto, in
[...] relazione al quale non si possono profilare i profili di invalidità invocati con riferimento all'operato di Tale atto, quindi, fa certamente venire P_ meno l'interesse ad impugnare il precedente contratto. Analogo comportamento pagina 18 di 24 di ratifica può essere imputato a avendo il procuratore CP_13 CP_8 speciale chiesto nel presente giudizio il rigetto della domanda.
Per di più, l'esistenza di un conflitto di interessi non può essere automaticamente desunta dall'identità personale del legale rappresentante dei due enti, essendo necessario che l'amministratore abbia perseguito una finalità opposta ed inconciliabile con quella della società.
La prova di tale circostanza non emerge nel presente giudizio, non essendo provato che abbia agito al fine di creare un danno ad una società P_ per avvantaggiare l'altra, oppure al fine di perseguire propri interessi personali.
Il fatto che il pagamento sia stato convenuto mediante compensazioni per la fornitura di partite di vino, infatti, non costituisce di per sé un danno, essendo la remunerazione dei benefici che la società ha ottenuto mediante il finanziamento, che non vengono disconosciuti.
Peraltro, il fatto che l'atto non fosse dannoso per nessuna delle due società è stato implicitamente confermato dall'avvenuto rispetto del piano di rimborso, con estinzione del finanziamento nei termini pattuiti, circostanza che dimostra ex post che la mutuataria era pienamente in grado di far fronte all'impegno assunto.
Certamente estraneo alla fattispecie è poi l'istituto, pure invocato dall'appellante, del contratto con se stesso, visto che i due contraenti sono chiaramente le due società, aventi una propria autonoma soggettività giuridica.
4.2. Fuori dal perimetro del contendere, poi, sono le questioni relative ai limiti del potere di rappresentanza di con riferimento alla , P_ CP_7 posto che non afferma di agire quale socio di tale società, né tanto Parte_1 meno ne è amministratore, e quindi certamente non può far valere profili di annullabilità degli atti della stessa (opzione peraltro comunque preclusa al socio di una s.r.l.).
4.3. Il secondo profilo di invalidità dedotto concerne la lamentata nullità del contratto di finanziamento per estraneità all'oggetto sociale della . CP_7
pagina 19 di 24 L'appellante evidenzia che l'art. 27, terzo comma, dello Statuto della Casa
Vinicola prevede che “in ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: e) (…) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale …” .
Secondo tale impostazione, poi, l'erogazione del finanziamento determinerebbe una implicita modifica dell'oggetto sociale, in quanto l'attività della società
[...]
ha ad oggetto ai sensi dell'art. 4 dello statuto: CP_7
a) l'industria dei vini e attività affini, compreso il commercio all'ingrosso e al dettaglio di vini, olii, di alcolici ed altri prodotti alimentari, con esclusione delle carni, dei prodotti ittici ed ortofrutticoli;
b) l'apertura e la gestione di punti vendita per la commercializzazione di prodotti alimentari e bevande, la somministrazione di alimenti e bevande;
c) la conduzione di aziende agrarie vitivinicole, olivicole e di prodotti agricoli in genere;
d) lo svolgimento di attività affini e complementari alle precedenti.
Inoltre, secondo lo Statuto, “la Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari, finanziarie - tranne quelle indicate dal D.Lgs.
385/1993 – aventi pertinenza con l'oggetto sociale, ivi compresa l'assunzione di partecipazioni in altre società, siano esse di capitali o di persone, aventi oggetto uguale, affine o analogo al proprio, non ai fini del collocamento, e in quanto strumentali al conseguimento del proprio oggetto sociale. Parimenti potrà condurre o cedere in affitto aziende aventi scopi affini o analoghi al proprio oggetto sociale”.
A tale riguardo si osserva che la concessione del finanziamento non può aver determinato una modifica dell'oggetto sociale, essendosi trattato di un unico atto e non di un mutamento strutturale delle attività economiche intraprese dalla società.
Al più si può discutere del compimento di un atto estraneo all'oggetto sociale.
pagina 20 di 24 Nelle s.r.l., quale è la , vale però la regola dell'insindacabilità degli CP_7 atti di gestione, salvo che non comportino danni per la società o i soci, nel qual caso è ammessa l'azione di responsabilità di cui all'art. 2476 c.c., in base alla regola della Business Judgement Rule
Una tale azione non è stata introdotta nel presente giudizio, e peraltro viene concessa solo ai creditori o ai soci della società, veste nella quale Parte_1 non afferma di agire.
Del resto, la sentenza citata dalla parte appellante a sostegno della tesi della nullità dell'atto estraneo all'oggetto sociale si riferisce ad una fattispecie formatasi prima della riforma del 2003, nella vigenza dell'art. 2384 bis c.c. Proprio in considerazione della natura imperativa di tale disposizione, posta in relazione al limite dell'interesse pubblico e sociale delle imprese, che attiene alla ricostruzione dello oggetto sociale come vincolante per le imprese, la Corte di Cassazione giunge ad affermare che “se lo scopo sociale corrisponde al limite legale e virtuoso delle imprese, lo atto ultra vires compiuto dallo amministratore, con il concerto di soci avventurosi, non viola semplicemente il limite convenzionale dei poteri di rappresentanza, ma viola disposizioni di leggi imperative, anche di rango costituzionale, derivandone in linea di principio, la nullità dello atto stesso e la conseguente impossibilità di una sua autorizzazione preventiva o ratifica” (Sez. 3,
Sentenza n. 20597 del 2010 in motivazione).
La presente fattispecie si è invece interamente formata sotto la nuova disciplina, che prevede un principio di tendenziale inopponibilità ai terzi dei limiti del potere di rappresentanza degli amministratori.
Il secondo comma dell'art. 2475 bis, al pari dell'art. 2384 c.c., prevede infatti che
“le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società”.
In un tale contesto, quindi, è da escludere che gli atti esorbitanti dall'oggetto sociale compiuti dagli amministratori possano essere ritenuti nulli. pagina 21 di 24 Questo a maggior ragione dovendosi escludere che il terzo contraente, ovvero
, abbia intenzionalmente abito in danno della , Parte_4 CP_7 visto che non si comprende quale danno avrebbe dovuto provocare accettando un finanziamento.
Peraltro, è anche discutibile che si possa parlare di atto estraneo all'oggetto sociale, trattandosi nella sostanza di un finanziamento intra gruppo, visto che il contratto è stato stipulato da due società appartenenti ai medesimi gruppi familiari e gestiti da loro in termini promiscui, come se si trattasse di un gruppo di fatto (come dimostra il fatto, non smentito, che il finanziamento sia servito per la costruzione di una cantina di proprietà di un'ulteriore società di proprietà dei fratelli . Pt_1
4.4. Le suddette considerazioni valgono a maggior ragione con riferimento al
Piano di Rimborso, per il quale non si pongono problemi di rappresentanza, essendo stato ratificato dall'Amministratore giudiziario, ed i cui supposti profili di invalidità sono meramente derivati dalla invocata invalidità del finanziamento.
5. Con il quinto motivo di appello denuncia la violazione del Parte_1 principio del contraddittorio e l'omessa pronuncia, con lesione del diritto di difesa, perché il Tribunale non ha:
- nominato il curatore speciale ex art. 78 c.p.c. che rappresentasse in giudizio la neppure a seguito della decadenza Controparte_7 dell'incarico dell'amministratore giudiziario della medesima società in data 31 luglio 2022;
- sostituito il Curatore Speciale di nonostante venisse Parte_4 evidenziato che si era acriticamente associato alle difese della controparte.
Quanto al primo aspetto va osservato che la decadenza dall'incarico viene collocata in un momento immediatamente antecedente all'udienza di precisazione delle conclusioni e la circostanza non ha avuto alcuna influenza sulla regolarità del contraddittorio, in quanto il procuratore costituito ha comunque continuato la sua pagina 22 di 24 attività processuale in favore della società, precisando le conclusioni e depositando comparsa conclusionale e memoria di replica.
Va poi osservato che l'amministratore giudiziario agiva quale legale rappresentante della , ovvero un soggetto terzo rispetto a CP_7 Pt_1
il quale pertanto non ha interesse a sollevare questioni in ordine alla
[...] rappresentanza della società.
Quanto all'operato del procuratore speciale di , certamente non Parte_4 si può rinvenire una violazione dei doveri su di esso gravanti per il solo fatto di non avere aderito alla domanda proposta da visto che egli è stato Parte_1 nominato proprio per fare gli interessi della società partendo da una posizione terza rispetto a quella dei soci, posizione che gli garantisce una propria autonomia di giudizio. Tanto meno può censurarsi il fatto che la difesa del procuratore speciale sia stata contenuta in un numero limitato di pagine, sia perché tale condotta è conforme alle norme del codice di procedura civile (art. 121 c.p.c. ultima parte), sia perché non vi era alcuna necessità di duplicare la lunghezza degli atti dell'attore, caratterizzati, al pari dell'atto di appello, da una certa prolissità.
6. L'appello deve pertanto essere respinto e, in applicazione del principio di soccombenza, le spese processuali del presente grado del giudizio devono essere poste a carico di nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del Parte_1
D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore indeterminabile della controversia, con alta complessità, ed all'attività svolta, esclusa la fase istruttoria.
Va altresì dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo unificato in misura doppia.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da pagina 23 di 24 IN PROPRIO E N.Q. DI SOCIO E Parte_1 CP_14 Parte_6
, nei confronti di
[...] P_ [...]
IN PERSONA DEL CURATORE SPECIALE e Controparte_3 [...]
IN PERSONA DEL CURATORE SPECIALE Controparte_5 avverso la sentenza n. 7/2023 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il
09/01/2023, così provvede:
1. rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. condanna a rifondere alle controparti le spese di costituzione Parte_1 nel presente giudizio, che liquida, per ciascuna delle stesse, in complessivi €
9.991 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA
e CPA, come per legge;
3. dichiara che sussistono i presupposti per il pagamento del contributo unificato in misura doppia a carico dell'appellante.
Firenze, camera di consiglio del 28 gennaio 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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