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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/08/2025, n. 4038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4038 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere -
- dr.ssa Caterina di Martino - Consigliere - Relatore - ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 10595/2017, pubblicata il 24 ottobre 2017, iscritto al n. 2251/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 29 aprile 2025 e pendente
TRA
, (C.F. ), con sede in Parte_1 P.IVA_1
Frattamaggiore (NA) alla Via M. Lupoli n. 27, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa - giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello – dagli Avv.ti Guglielmo Ara (C.F ) e Amalia Carrara (C.F. C.F._1
C.F._2
APPELLANTE
E
Controparte_1
(C.F. ), con sede in Giugliano in Campania (NA), alla Via G. di
[...] P.IVA_2
Co Vittorio n. 111 oggi in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Cristallino (C.F. C.F._3
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo il Controparte_1 domandava al Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Pozzuoli di ordinare
[...]
1 all' di pagare la somma di € 29.779,83, “oltre interessi legali, Controparte_3 ex art. 5, D. L.gs. 231/2002”, a saldo residuo delle fatture n. 657, 1184 e 1792 del 2011, emesse in ragione delle prestazioni sanitarie di “branca di patologia clinica (laboratori)” eseguite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo del 2011 in virtù del contratto stipulato tra le parti il 13 aprile 2011 ai sensi dell'art. 8-quinquies del D. Lgs. 502/1992. Parte Con decreto ingiuntivo n. 806/2011 il Tribunale di Napoli ordinava all' di pagare al CP_1 la somma di € 29.779,83, “oltre interessi ex art. 5, d. lgs. n. 231/02 a partire dal giorno successivo alla data di scadenza convenzionalmente pattuita”. Parte Con atto di citazione l' proponeva opposizione a decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca ed eccependo che le somme ingiunte non erano dovute in quanto decurtate in ragione dello sconto tariffario di cui all'art. 1, co. 796, lett. o) della L. 296/2006.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 1° giugno 2012 il resisteva CP_1 all'opposizione, sostenendo che lo sconto tariffario invocato dalla parte avversaria non trovasse applicazione nel caso di specie.
Con la sentenza n. 10595/2017, pubblicata il 24 ottobre 2017, il Tribunale di Napoli rigettava Parte l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo, con condanna dell' al pagamento delle spese di lite, motivando che lo sconto tariffario non poteva ritenersi applicabile né ex lege, né in ragione di un rinvio contrattuale. Parte Con atto di citazione notificato il 18 aprile 2018, l' ha proposto appello avverso la sentenza deducendo che, contrariamente a quanto rilevato dal Tribunale, lo sconto avrebbe dovuto ritenersi applicabile. A sostegno della sua tesi ha riportato copiosa giurisprudenza. Inoltre, ha sostenuto che la mancata applicazione dello sconto avrebbe comunque comportato un superamento del tetto di spesa. Part Infine, ha affermato che “[c]on l'atto di opposizione al detto decreto ingiuntivo, l' appellante contestava nella la debenza della somma ingiunta, eccependo, a comprova, oltre al pagamento delle somme effettivamente dovute, la mancata applicazione della normativa sullo sconto, per l'importo non dovuto di € 8.972,02”.
Pertanto, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 16 gennaio 2019, il ha resistito CP_1 all'appello, ritenendolo inammissibile ex art. 342 c.p.c. – poiché privo di alcun “diverso iter logico- giuridico, finalizzato ad evidenziare l'eventuale violazione di legge in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure” – ed ex art. 345 c.p.c. – nella parte in cui è riportata un'eccezione asseritamente nuova, avente ad oggetto il fatto che la disapplicazione dello sconto comporterebbe un superamento del tetto
2 di spesa – nonché, infondato, sul presupposto della inapplicabilità al caso di specie lo sconto tariffario eccepito ex adverso.
Pertanto, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità dell'appello, e nel merito il rigetto con conferma della sentenza impugnata e condanna della controparte alla refusione delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore, dichiaratosi anticipatario.
Alla prima udienza del 22 gennaio 2019 la causa era rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni, poi tenutasi, a seguito di vari rinvii, il 29 aprile 2025, in cui la Corte assegnava alle parti i termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
Le parti non modificavano le proprie conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
In via preliminare va ritenuta infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
L'atto di appello deve ritenersi, infatti, rispettoso delle prescrizioni dettate, a pena d'inammissibilità dell'impugnazione, dall'art. 342 c.p.c., nel testo ratione temporis applicabile, anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in quanto consente di individuare con sufficiente chiarezza le critiche mosse dall'appellante alla sentenza impugnata, nonché le modifiche richieste.
È infondata, inoltre, l'eccezione di inammissibilità ex art. 345 c.p.c. proposta dalla appellata, che ha Parte ritenuto che per la prima volta nell'atto di appello la avesse dedotto il superamento del tetto di spesa causato dalla disapplicazione dello sconto tariffario. Parte Invero, dal tenore letterale dell'atto di appello, non risulta che l' avesse prospettato tale eccezione, in quanto i riferimenti ai tetti di spesi ivi contenuti sono utilizzati per descrivere il contesto normativo attinente alla vicenda giuridica in esame, e non per censurare la sentenza impugnata;
peraltro, deducendo per la prima volta in giudizio un fatto impeditivo del credito non specificamente determinato nell'an e nel quantum, né tantomeno documentato. Parte Invece, si ritiene inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. l'appello nella parte in cui l' aveva Part affermato che, “[c]on l'atto di opposizione al detto decreto ingiuntivo, l' appellante contestava nella la debenza della somma ingiunta, eccependo, a comprova, oltre al pagamento delle somme effettivamente dovute, la mancata applicazione della normativa sullo sconto, per l'importo non dovuto di € 8.972,02”. Ciò perché tale questione, al di là dei termini generici con cui è stata sollevata,
è da considerarsi nuova, atteso che nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo non compare alcun tipo di eccezione di pagamento. Peraltro, l'eccezione in parola non può dirsi neppure specifica, non essendovi l'indicazione dell'importo e dell'imputazione del “pagamento delle somme effettivamente dovute”.
Nel merito, l'appello, relativo all'applicabilità della disciplina sullo sconto tariffario, è infondato.
3 Orbene, questa Corte sostiene da tempo che, conformemente all'orientamento ormai prevalente nella giurisprudenza di merito e di legittimità (Cass. 10582/2018; Cass. 27007/2021), la stessa sia limitata al triennio 2007 – 2009 e che, di conseguenza, non sia applicabile alle prestazioni rese nel 2011, annualità oggetto di causa.
A tal proposito, questa Corte ha più volte sostenuto che nella sentenza n. 94/2009, la Corte
Costituzionale, dopo aver premesso che “la particolarità del S.S.N. richiede al legislatore ordinario di bilanciare le esigenze, da un lato, di garantire egualmente a tutti i cittadini, e salvaguardare, sull'intero territorio nazionale, il diritto fondamentale alla salute, nella misura più ampia possibile;
dall'altro, di rendere compatibile la spesa sanitaria con la limitatezza delle disponibilità finanziarie che è possibile ad essa destinare, nel quadro di una programmazione generale degli interventi da realizzare in questo campo”, ha osservato che “nello scrutinio di ragionevolezza, assume rilievo il carattere transitorio della norma” e che “non vi è dubbio che la disciplina stabilita dalla norma statale censurata risulta temporalmente limitata”. Sebbene la Consulta non abbia precisato espressamente quale fosse il termine finale di efficacia della disposizione censurata, deve ritenersi che lo stesso possa essere individuato nel 31.12.2008 o, al più tardi, nel 31.12.2009.
Nel primo senso sembra deporre la stessa pronuncia della Corte Costituzionale nella quale si osserva che “nello scrutinio di ragionevolezza, come questa Corte ha affermato, assume rilievo il carattere transitorio della norma (sentenze n. 279 del 2006, n. 200 del 2005, n. 310 del 2003; in riferimento alle norme regionali, sentenza n. 20 del 2000), nella specie sicuramente sussistente anche alla luce delle sopravvenienze normative. L'art. 8 del decreto- legge 31 dicembre 2007, n. 248, (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria) nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31, ha modificato
l'art. 1, comma 170, della legge n. 311 del 2004, che ora, nella parte qui rilevante, dispone: <>. Inoltre, la disciplina della fissazione delle tariffe di cui all'art.
8- sexies, comma 5, del d.lgs. n. 502 del 1992 è stata modificata dall'art. 79 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, in modo da permettere una accurata ricognizione dei costi delle prestazioni ed una equa remunerazione delle stesse. Pertanto, non v'è dubbio che la disciplina stabilita dalla norma statale censurata risulta temporalmente limitata, carattere che connota anche la norma regionale in
4 esame, non soltanto perché essa è evidentemente coordinata con la prima, ma anche perché la disposizione già lo fissava con riferimento all'emanazione dei nuovi livelli essenziali di assistenza, costituendo l'eventualità della mancata adozione di questi un mero inconveniente di fatto”.
In ogni caso, anche ove volesse prescindersi da tale argomento, non può ritenersi che il termine possa essere successivo al 31.12.2009 dal momento che, nella prima parte del comma 796 dell'art. 1 della legge 296/2006, si chiarisce che con esso si intende “(…) garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del protocollo di intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano per un patto nazionale per la salute sul quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, nella riunione del 28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione”.
Coerentemente, la lettera A) fissa la misura del “finanziamento del Servizio sanitario nazionale” per gli anni 2007, 2008 e 2009; la lettera B) istituisce “per il triennio 2007-2009 un Fondo transitorio di
1.000 milioni di euro per l'anno 2007, di 850 milioni di euro per l'anno 2008 e di 700 milioni di euro per l'anno 2009”; la lettera D) prevede le modalità di erogazione in via anticipata del finanziamento a carico dello Stato per gli anni 2007, 2008 e 2009; la lettera P-bis) stabilisce i criteri di spesa per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli anni dal 2007 al 2009. Quindi, non solo la disposizione programmatica in premessa, ma anche queste ulteriori disposizioni settoriali confermano che gli effetti della disciplina complessiva della norma finanziaria non potevano protrarsi oltre il triennio 2007-2009.
Deve pertanto escludersi che la disciplina richiamata possa operare al di fuori dei limiti temporali sopra indicati. Ove si ritenesse, come il Tribunale, che tali limiti fossero legati esclusivamente all'adozione dell'aggiornamento dei tariffari e che l'adozione di tali provvedimenti fosse svincolato dai termini richiamati nella stessa pronuncia della Corte Costituzionale, si vanificherebbe, di fatto, proprio il carattere temporaneo della norma, giacché lo sconto potrebbe trovare applicazione sine die.
Dunque, la norma in questione, può avere un senso ed essere conforme a Costituzione (in base alle osservazioni della Consulta sopra riportate) solo ove si ritenga che la stessa operi per un periodo di tempo determinato.
E neppure potrebbe accertarsi l'operatività dello sconto in virtù della disciplina contrattuale sottoscritta tra le parti, con riferimento all'art. 5, comma 1 e 2, in quanto deve escludersi che lo sconto possa operare in via pattizia.
L'art. 4 del contratto, infatti, disciplina il “rapporto tra spesa sanitaria e acquisto delle prestazioni”
e prevede, al primo comma, che “il limite entro il quale deve essere contenuta la spesa per l'anno
2011 relativa al volume di prestazioni della BRANCA DI PATOLOGIA CLINICA ( ), CP_1 determinato per l'anno 2011 all'art. 3, comma 4, è fissato in € 27.312.000,00 al netto dello sconto di
5 cui all'art. 1 comma 796 lettera o) della legge 296 del 27/12/06 (pari al lordo di detto sconto a circa
€ 30.862.560,00) composto come specificato nei successivi commi 2, 3 e 4 ed a lordo della quota ricetta di cui al decreto n. 50/2010”.
Il comma 1 dell'art. 5 (intitolato “criteri di remunerazione delle prestazioni”), dispone che “1. La remunerazione delle prestazioni alle strutture erogatrici avverrà sulla base delle tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario – al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che, tuttavia, non potranno comportare aumento del limite di spesa di cui all'art. 4”.
Il comma 2, invece, prevede “2. In ogni caso, l'importo fissato quale limite di spesa al netto dello sconto ex legge 296/06 costituisce il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate nell'anno 2011 dai centri privati, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 296/06”.
Dalla lettura di tali articoli non può trarsi alcuna pattuizione circa l'applicazione dello sconto previsto dalla l. 296/2006, dal momento che nell'art. 4 si dà atto che il limite di spesa viene fissato al netto dello sconto previsto da tale normativa e, nell'art. 5, che la remunerazione avviene in base al vigente nomenclatore tariffario al netto degli sconti già previsti dalla legge e che anche in caso di modifica delle tariffe vigenti resta fermo il limite di spesa stabilito nell'art. 4.
In altri termini, il contratto parte dal presupposto erroneo che operi lo sconto in forza della legge anche per l'anno 2011, ma non stabilisce che lo stesso si applichi in ogni caso, anche qualora l'efficacia della legge venga (o sia già venuta) meno. Ciò lo si evince chiaramente dall'art. 5, in cui si prende in considerazione espressa l'ipotesi in cui le tariffe si modifichino nel corso dell'anno e si stabilisce che, in tale ipotesi, rimarrebbe valido il limite di spesa contenuto nell'articolo precedente.
È appena il caso di osservare che ove si fosse stabilito, su base pattizia, che alle tariffe andava applicato lo sconto stabilito nell'art. 1 comma 796 lett. o) l. 296/2006, indipendentemente dalla vigenza e dall'operatività di tale norma, non avrebbe avuto alcun senso precisare che anche nel caso in cui le tariffe subissero modifiche – comunque intervenute e, quindi, evidentemente, anche per effetto di altre norme sopravvenute nella vigenza del contratto – sarebbe rimasto fermo il limite di spesa fissato dall'art. 4, proprio perché le pattuizioni contrattuali non avrebbero in alcun modo risentito delle modifiche normative. Del resto, solo in tal modo l'interpretazione del contratto appare conforme alle regole previste dagli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c., giacché in ogni altra ipotesi, il comma
2 dell'art. 5 non avrebbe alcun senso.
Per quanto esposto, dunque, si deve escludere che lo sconto possa essere applicato su base pattizia.
Per tutto quanto esposto, va rigettato l'appello e confermata la sentenza di primo grado.
6 Tenuto conto dell'esito complessivo della vicenda processuale, l' va condannata a Controparte_4 rifondere al le spese Controparte_1 del secondo grado, con attribuzione in favore dell'avv. Giuseppe Cristallino che ne aveva fatto dichiaratamente anticipo;
spese che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate secondo i parametri dettati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 aprile 2014, n. 55, come modificato con d.m. 147 del 13 agosto 2022, tenuto conto del valore della domanda, pari a €
29.779,83, nei seguenti importi:
Fase di studio € 1.030,00
Fase introduttiva € 710,00
Fase trattazione € 1.525,00
Fase decisionale € 1.735,00
Totale compensi € 5.000,00
Spese generali (15%) € 750,00
Si dà atto che ricorrono, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02 le condizioni per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 10595/2017, pubblicata Controparte_3 il 24 ottobre 2017, disattesa ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta l'appello e conferma la sentenza del Tribunale di Napoli n. 10595/2017, pubblicata il
24 ottobre 2017;
2. Condanna l' al pagamento delle spese del secondo Controparte_3 grado di giudizio, con attribuzione in favore dell'avv. Giuseppe Cristallino che ne aveva dichiaratamente fatto anticipo, da liquidarsi in € 5.000,00 per compensi ed € 750,00 per spese generali, per un totale di € 5.750,00.
3. dà atto che ricorrono, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02 le condizioni per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, il 15 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Caterina di Martino Dr.ssa Caterina Molfino
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere -
- dr.ssa Caterina di Martino - Consigliere - Relatore - ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 10595/2017, pubblicata il 24 ottobre 2017, iscritto al n. 2251/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 29 aprile 2025 e pendente
TRA
, (C.F. ), con sede in Parte_1 P.IVA_1
Frattamaggiore (NA) alla Via M. Lupoli n. 27, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa - giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello – dagli Avv.ti Guglielmo Ara (C.F ) e Amalia Carrara (C.F. C.F._1
C.F._2
APPELLANTE
E
Controparte_1
(C.F. ), con sede in Giugliano in Campania (NA), alla Via G. di
[...] P.IVA_2
Co Vittorio n. 111 oggi in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Cristallino (C.F. C.F._3
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo il Controparte_1 domandava al Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Pozzuoli di ordinare
[...]
1 all' di pagare la somma di € 29.779,83, “oltre interessi legali, Controparte_3 ex art. 5, D. L.gs. 231/2002”, a saldo residuo delle fatture n. 657, 1184 e 1792 del 2011, emesse in ragione delle prestazioni sanitarie di “branca di patologia clinica (laboratori)” eseguite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo del 2011 in virtù del contratto stipulato tra le parti il 13 aprile 2011 ai sensi dell'art. 8-quinquies del D. Lgs. 502/1992. Parte Con decreto ingiuntivo n. 806/2011 il Tribunale di Napoli ordinava all' di pagare al CP_1 la somma di € 29.779,83, “oltre interessi ex art. 5, d. lgs. n. 231/02 a partire dal giorno successivo alla data di scadenza convenzionalmente pattuita”. Parte Con atto di citazione l' proponeva opposizione a decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca ed eccependo che le somme ingiunte non erano dovute in quanto decurtate in ragione dello sconto tariffario di cui all'art. 1, co. 796, lett. o) della L. 296/2006.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 1° giugno 2012 il resisteva CP_1 all'opposizione, sostenendo che lo sconto tariffario invocato dalla parte avversaria non trovasse applicazione nel caso di specie.
Con la sentenza n. 10595/2017, pubblicata il 24 ottobre 2017, il Tribunale di Napoli rigettava Parte l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo, con condanna dell' al pagamento delle spese di lite, motivando che lo sconto tariffario non poteva ritenersi applicabile né ex lege, né in ragione di un rinvio contrattuale. Parte Con atto di citazione notificato il 18 aprile 2018, l' ha proposto appello avverso la sentenza deducendo che, contrariamente a quanto rilevato dal Tribunale, lo sconto avrebbe dovuto ritenersi applicabile. A sostegno della sua tesi ha riportato copiosa giurisprudenza. Inoltre, ha sostenuto che la mancata applicazione dello sconto avrebbe comunque comportato un superamento del tetto di spesa. Part Infine, ha affermato che “[c]on l'atto di opposizione al detto decreto ingiuntivo, l' appellante contestava nella la debenza della somma ingiunta, eccependo, a comprova, oltre al pagamento delle somme effettivamente dovute, la mancata applicazione della normativa sullo sconto, per l'importo non dovuto di € 8.972,02”.
Pertanto, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 16 gennaio 2019, il ha resistito CP_1 all'appello, ritenendolo inammissibile ex art. 342 c.p.c. – poiché privo di alcun “diverso iter logico- giuridico, finalizzato ad evidenziare l'eventuale violazione di legge in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure” – ed ex art. 345 c.p.c. – nella parte in cui è riportata un'eccezione asseritamente nuova, avente ad oggetto il fatto che la disapplicazione dello sconto comporterebbe un superamento del tetto
2 di spesa – nonché, infondato, sul presupposto della inapplicabilità al caso di specie lo sconto tariffario eccepito ex adverso.
Pertanto, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità dell'appello, e nel merito il rigetto con conferma della sentenza impugnata e condanna della controparte alla refusione delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore, dichiaratosi anticipatario.
Alla prima udienza del 22 gennaio 2019 la causa era rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni, poi tenutasi, a seguito di vari rinvii, il 29 aprile 2025, in cui la Corte assegnava alle parti i termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
Le parti non modificavano le proprie conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
In via preliminare va ritenuta infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
L'atto di appello deve ritenersi, infatti, rispettoso delle prescrizioni dettate, a pena d'inammissibilità dell'impugnazione, dall'art. 342 c.p.c., nel testo ratione temporis applicabile, anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in quanto consente di individuare con sufficiente chiarezza le critiche mosse dall'appellante alla sentenza impugnata, nonché le modifiche richieste.
È infondata, inoltre, l'eccezione di inammissibilità ex art. 345 c.p.c. proposta dalla appellata, che ha Parte ritenuto che per la prima volta nell'atto di appello la avesse dedotto il superamento del tetto di spesa causato dalla disapplicazione dello sconto tariffario. Parte Invero, dal tenore letterale dell'atto di appello, non risulta che l' avesse prospettato tale eccezione, in quanto i riferimenti ai tetti di spesi ivi contenuti sono utilizzati per descrivere il contesto normativo attinente alla vicenda giuridica in esame, e non per censurare la sentenza impugnata;
peraltro, deducendo per la prima volta in giudizio un fatto impeditivo del credito non specificamente determinato nell'an e nel quantum, né tantomeno documentato. Parte Invece, si ritiene inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. l'appello nella parte in cui l' aveva Part affermato che, “[c]on l'atto di opposizione al detto decreto ingiuntivo, l' appellante contestava nella la debenza della somma ingiunta, eccependo, a comprova, oltre al pagamento delle somme effettivamente dovute, la mancata applicazione della normativa sullo sconto, per l'importo non dovuto di € 8.972,02”. Ciò perché tale questione, al di là dei termini generici con cui è stata sollevata,
è da considerarsi nuova, atteso che nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo non compare alcun tipo di eccezione di pagamento. Peraltro, l'eccezione in parola non può dirsi neppure specifica, non essendovi l'indicazione dell'importo e dell'imputazione del “pagamento delle somme effettivamente dovute”.
Nel merito, l'appello, relativo all'applicabilità della disciplina sullo sconto tariffario, è infondato.
3 Orbene, questa Corte sostiene da tempo che, conformemente all'orientamento ormai prevalente nella giurisprudenza di merito e di legittimità (Cass. 10582/2018; Cass. 27007/2021), la stessa sia limitata al triennio 2007 – 2009 e che, di conseguenza, non sia applicabile alle prestazioni rese nel 2011, annualità oggetto di causa.
A tal proposito, questa Corte ha più volte sostenuto che nella sentenza n. 94/2009, la Corte
Costituzionale, dopo aver premesso che “la particolarità del S.S.N. richiede al legislatore ordinario di bilanciare le esigenze, da un lato, di garantire egualmente a tutti i cittadini, e salvaguardare, sull'intero territorio nazionale, il diritto fondamentale alla salute, nella misura più ampia possibile;
dall'altro, di rendere compatibile la spesa sanitaria con la limitatezza delle disponibilità finanziarie che è possibile ad essa destinare, nel quadro di una programmazione generale degli interventi da realizzare in questo campo”, ha osservato che “nello scrutinio di ragionevolezza, assume rilievo il carattere transitorio della norma” e che “non vi è dubbio che la disciplina stabilita dalla norma statale censurata risulta temporalmente limitata”. Sebbene la Consulta non abbia precisato espressamente quale fosse il termine finale di efficacia della disposizione censurata, deve ritenersi che lo stesso possa essere individuato nel 31.12.2008 o, al più tardi, nel 31.12.2009.
Nel primo senso sembra deporre la stessa pronuncia della Corte Costituzionale nella quale si osserva che “nello scrutinio di ragionevolezza, come questa Corte ha affermato, assume rilievo il carattere transitorio della norma (sentenze n. 279 del 2006, n. 200 del 2005, n. 310 del 2003; in riferimento alle norme regionali, sentenza n. 20 del 2000), nella specie sicuramente sussistente anche alla luce delle sopravvenienze normative. L'art. 8 del decreto- legge 31 dicembre 2007, n. 248, (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria) nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31, ha modificato
l'art. 1, comma 170, della legge n. 311 del 2004, che ora, nella parte qui rilevante, dispone: <
8- sexies, comma 5, del d.lgs. n. 502 del 1992 è stata modificata dall'art. 79 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, in modo da permettere una accurata ricognizione dei costi delle prestazioni ed una equa remunerazione delle stesse. Pertanto, non v'è dubbio che la disciplina stabilita dalla norma statale censurata risulta temporalmente limitata, carattere che connota anche la norma regionale in
4 esame, non soltanto perché essa è evidentemente coordinata con la prima, ma anche perché la disposizione già lo fissava con riferimento all'emanazione dei nuovi livelli essenziali di assistenza, costituendo l'eventualità della mancata adozione di questi un mero inconveniente di fatto”.
In ogni caso, anche ove volesse prescindersi da tale argomento, non può ritenersi che il termine possa essere successivo al 31.12.2009 dal momento che, nella prima parte del comma 796 dell'art. 1 della legge 296/2006, si chiarisce che con esso si intende “(…) garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del protocollo di intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano per un patto nazionale per la salute sul quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, nella riunione del 28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione”.
Coerentemente, la lettera A) fissa la misura del “finanziamento del Servizio sanitario nazionale” per gli anni 2007, 2008 e 2009; la lettera B) istituisce “per il triennio 2007-2009 un Fondo transitorio di
1.000 milioni di euro per l'anno 2007, di 850 milioni di euro per l'anno 2008 e di 700 milioni di euro per l'anno 2009”; la lettera D) prevede le modalità di erogazione in via anticipata del finanziamento a carico dello Stato per gli anni 2007, 2008 e 2009; la lettera P-bis) stabilisce i criteri di spesa per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli anni dal 2007 al 2009. Quindi, non solo la disposizione programmatica in premessa, ma anche queste ulteriori disposizioni settoriali confermano che gli effetti della disciplina complessiva della norma finanziaria non potevano protrarsi oltre il triennio 2007-2009.
Deve pertanto escludersi che la disciplina richiamata possa operare al di fuori dei limiti temporali sopra indicati. Ove si ritenesse, come il Tribunale, che tali limiti fossero legati esclusivamente all'adozione dell'aggiornamento dei tariffari e che l'adozione di tali provvedimenti fosse svincolato dai termini richiamati nella stessa pronuncia della Corte Costituzionale, si vanificherebbe, di fatto, proprio il carattere temporaneo della norma, giacché lo sconto potrebbe trovare applicazione sine die.
Dunque, la norma in questione, può avere un senso ed essere conforme a Costituzione (in base alle osservazioni della Consulta sopra riportate) solo ove si ritenga che la stessa operi per un periodo di tempo determinato.
E neppure potrebbe accertarsi l'operatività dello sconto in virtù della disciplina contrattuale sottoscritta tra le parti, con riferimento all'art. 5, comma 1 e 2, in quanto deve escludersi che lo sconto possa operare in via pattizia.
L'art. 4 del contratto, infatti, disciplina il “rapporto tra spesa sanitaria e acquisto delle prestazioni”
e prevede, al primo comma, che “il limite entro il quale deve essere contenuta la spesa per l'anno
2011 relativa al volume di prestazioni della BRANCA DI PATOLOGIA CLINICA ( ), CP_1 determinato per l'anno 2011 all'art. 3, comma 4, è fissato in € 27.312.000,00 al netto dello sconto di
5 cui all'art. 1 comma 796 lettera o) della legge 296 del 27/12/06 (pari al lordo di detto sconto a circa
€ 30.862.560,00) composto come specificato nei successivi commi 2, 3 e 4 ed a lordo della quota ricetta di cui al decreto n. 50/2010”.
Il comma 1 dell'art. 5 (intitolato “criteri di remunerazione delle prestazioni”), dispone che “1. La remunerazione delle prestazioni alle strutture erogatrici avverrà sulla base delle tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario – al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che, tuttavia, non potranno comportare aumento del limite di spesa di cui all'art. 4”.
Il comma 2, invece, prevede “2. In ogni caso, l'importo fissato quale limite di spesa al netto dello sconto ex legge 296/06 costituisce il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate nell'anno 2011 dai centri privati, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 296/06”.
Dalla lettura di tali articoli non può trarsi alcuna pattuizione circa l'applicazione dello sconto previsto dalla l. 296/2006, dal momento che nell'art. 4 si dà atto che il limite di spesa viene fissato al netto dello sconto previsto da tale normativa e, nell'art. 5, che la remunerazione avviene in base al vigente nomenclatore tariffario al netto degli sconti già previsti dalla legge e che anche in caso di modifica delle tariffe vigenti resta fermo il limite di spesa stabilito nell'art. 4.
In altri termini, il contratto parte dal presupposto erroneo che operi lo sconto in forza della legge anche per l'anno 2011, ma non stabilisce che lo stesso si applichi in ogni caso, anche qualora l'efficacia della legge venga (o sia già venuta) meno. Ciò lo si evince chiaramente dall'art. 5, in cui si prende in considerazione espressa l'ipotesi in cui le tariffe si modifichino nel corso dell'anno e si stabilisce che, in tale ipotesi, rimarrebbe valido il limite di spesa contenuto nell'articolo precedente.
È appena il caso di osservare che ove si fosse stabilito, su base pattizia, che alle tariffe andava applicato lo sconto stabilito nell'art. 1 comma 796 lett. o) l. 296/2006, indipendentemente dalla vigenza e dall'operatività di tale norma, non avrebbe avuto alcun senso precisare che anche nel caso in cui le tariffe subissero modifiche – comunque intervenute e, quindi, evidentemente, anche per effetto di altre norme sopravvenute nella vigenza del contratto – sarebbe rimasto fermo il limite di spesa fissato dall'art. 4, proprio perché le pattuizioni contrattuali non avrebbero in alcun modo risentito delle modifiche normative. Del resto, solo in tal modo l'interpretazione del contratto appare conforme alle regole previste dagli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c., giacché in ogni altra ipotesi, il comma
2 dell'art. 5 non avrebbe alcun senso.
Per quanto esposto, dunque, si deve escludere che lo sconto possa essere applicato su base pattizia.
Per tutto quanto esposto, va rigettato l'appello e confermata la sentenza di primo grado.
6 Tenuto conto dell'esito complessivo della vicenda processuale, l' va condannata a Controparte_4 rifondere al le spese Controparte_1 del secondo grado, con attribuzione in favore dell'avv. Giuseppe Cristallino che ne aveva fatto dichiaratamente anticipo;
spese che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate secondo i parametri dettati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 aprile 2014, n. 55, come modificato con d.m. 147 del 13 agosto 2022, tenuto conto del valore della domanda, pari a €
29.779,83, nei seguenti importi:
Fase di studio € 1.030,00
Fase introduttiva € 710,00
Fase trattazione € 1.525,00
Fase decisionale € 1.735,00
Totale compensi € 5.000,00
Spese generali (15%) € 750,00
Si dà atto che ricorrono, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02 le condizioni per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 10595/2017, pubblicata Controparte_3 il 24 ottobre 2017, disattesa ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta l'appello e conferma la sentenza del Tribunale di Napoli n. 10595/2017, pubblicata il
24 ottobre 2017;
2. Condanna l' al pagamento delle spese del secondo Controparte_3 grado di giudizio, con attribuzione in favore dell'avv. Giuseppe Cristallino che ne aveva dichiaratamente fatto anticipo, da liquidarsi in € 5.000,00 per compensi ed € 750,00 per spese generali, per un totale di € 5.750,00.
3. dà atto che ricorrono, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02 le condizioni per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, il 15 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Caterina di Martino Dr.ssa Caterina Molfino
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