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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/09/2025, n. 2950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2950 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. Alberto CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione, la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 1840/2021 discussa all'udienza collegiale del 30/9/2025 e vertente
TRA
Parte_1 già Parte_2
(avv.ti De Feo, Marazza, Confortini, A. Luciani, Di Peio e Marra)
PARTE APPELLANTE - APPELLATA INCIDENTALE
E
, CP_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
, , ,
[...] Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10 CP_11
, , ,
[...] CP_12 CP_13 Controparte_14 CP_15 CP_16
, , , CP_17 CP_18 Controparte_19 CP_20 CP_21 CP_22
, ,
[...] CP_23 Controparte_24 Controparte_25 CP_26
, , CP_27 Controparte_28 Controparte_29 CP_30 Controparte_31
, , , CP_32 CP_33 CP_34 Controparte_35 Controparte_36
, e Controparte_37 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
Parte_7
(avv.ti Starna e Di Giacomo)
PARTI APPELLATE - APPELLANTI INCIDENTALI E
, , , CP_38 Controparte_39 Controparte_40 Controparte_41 CP_42
, (in qualità di erede di ), e
[...] Controparte_43 Persona_1 CP_44 CP_45
(avv.ti Starna e Di Giacomo)
PARTI APPELLATE - APPELLANTI INCIDENTALI
NONCHE'
, , Controparte_46 CP_47 CP_48 Controparte_49 CP_50 CP_51
, , e
[...] Controparte_52 Controparte_53 CP_54 Controparte_55 CP_56
[...]
PARTI APPELLATE NON COSTITUITE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 23 del 2/3/2021
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, in parziale accoglimento delle domande proposte, con ricorso depositato il 6/4/2016, da e altri 59 litisconsorti - tutti dipendenti della Società dal 13/1/2009 al 31/12/2014, CP_1 con mansioni di comandanti, piloti, assistenti di volo - nei confronti della Parte_1
(d'ora in poi, breviter, “CAI” o “Società”), si condannava quest'ultima al pagamento delle somme ivi indicate, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di differenze retributive relative al periodo di ferie goduto, ponendo le spese della CTU a carico della resistente e compensando quelle di lite.
Nello specifico, il Tribunale adìto - superando le eccezioni preliminari sollevate ex adverso - nel merito, aveva dichiarato la nullità delle censurate clausole contrattuali, “nella parte in cui escludono l'Indennità di
Volo Oraria Integrativa (IVO) dal calcolo della retribuzione da corrispondersi ai lavoratori per il periodo di 4 settimane di ferie ogni anno di lavoro effettivo”, riconoscendo le suddette differenze retributive solo in favore di alcuni ricorrenti (e in misura inferiore al richiesto), ma rigettando in toto le domande di altri per difetto di allegazione e prova.
La Società interponeva appello con ricorso del 14/6/2021.
Resistevano complessivamente n. 50 lavoratori - n. 42 con la memoria del 2/9/2021 e n. 8 con la memoria del 13/1/2023 - spiegando tutti appello incidentale.
A quest'ultimo, replicava la stessa Società con la memoria del 9/4/2024.
Respinta l'istanza di inibitoria con ordinanza del 20/7/2021, acquisita la CTU contabile dell'1/4/2025 e udita la discussione, la causa veniva decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Va, preliminarmente, evidenziato che l'originaria domanda era stata disattesa nei confronti di 4 ricorrenti, e segnatamente , , e : solo i primi Parte_6 CP_3 Controparte_53 CP_54 due hanno appellato (in via incidentale), sicché, relativamente agli ultimi due, che hanno prestato acquiescenza alla pronuncia di rigetto, si è formato il giudicato interno.
Va, altresì, rilevato che non si sono costituiti in giudizio n. 8 lavoratori degli originari ricorrenti, e segnatamente - oltre i citati e anche - , , CP_53 CP_54 Controparte_46 CP_57 [...]
, , , , e , i quali CP_49 CP_50 Controparte_51 Controparte_52 Controparte_55 Controparte_56 non risultano, quindi, tra coloro che hanno spiegato l'appello incidentale. Preliminarmente, occorre esaminare le questioni sollevate dalla CAI (la prima, in realtà, proposta in questa sede ma, trattandosi di mera difesa, rilevabile d'ufficio).
1. Legittimazione passiva.
L'eccezione si rivela infondata, avendo la CAI conferito l'azienda ad , comprensiva dei Controparte_58 rapporti di lavoro dei ricorrenti a far data dal 31/12/2014, ed avendo, in quell'occasione, previsto una clausola con la quale la cessionaria si era impegnata: “ad adempiere correttamente e tempestivamente alle passività ed a eseguire correttamente e tempestivamente tutti i rapporti contrattuali (ed i relativi obblighi, debiti, passività, responsabilità e oneri) facenti parte del ramo d'azienda e, in ogni caso, a tenere la
Conferente integralmente manlevata e indenne rispetto a qualsiasi onere, perdita, costo o altro danno derivante, in relazione a tali obblighi, debiti, passività, responsabilità e oneri, da disposizioni di legge o contrattuali che prevedano la responsabilità dell'alienante dell'azienda per i debiti anteriori al trasferimento ovvero comunque la responsabilità solidale del cedente con il cessionario ovvero, ancora, mantengano in capo alla Conferente responsabilità o garanzie relative a passività ricomprese nel ramo d'azienda o comunque facenti capo a Società controllate della Conferente le cui partecipazioni formino oggetto di conferimento alla Conferitaria”.
La suddetta clausola non conteneva, quindi, alcun elemento dal quale desumere la volontà dei lavoratori - per il tramite delle organizzazioni sindacali - di rinunciare al regime di solidarietà previsto per legge in caso di trasferimento di azienda (art. 2112 c.c.), presupponendo, anzi, il mantenimento dell'operatività di tale regime.
2. Prescrizione.
Risulta infondata l'eccezione di prescrizione presuntiva di cui all'art. 2955, n. 2), c.c., poiché incompatibile con la contestazione del diritto di credito operata dalla Società, essendo consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il debitore che neghi l'esistenza del credito oggetto della domanda o eccepisca che il credito non sia sorto, ammette, implicitamente, che l'obbligazione non è stata estinta, con conseguente operatività dell'art. 2959 c.c., che prevede il rigetto dell'eccezione di prescrizione
“se chi oppone la prescrizione nei casi indicati dagli artt. 2954, 2955 e 2956 ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è estinta” (così, tra le tante, Cass. 16/2/2016, n. 2977).
Trova applicazione, invece, l'art. 937 cod. nav. - secondo il quale “i diritti derivanti dal contratto di lavoro del personale di volo si prescrivono con decorso di due anni dal giorno dello sbarco nel luogo di assunzione, successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto” - la cui conformità ai dettami della Costituzione era stata affermata dai giudici della Consulta (v. sent. n. 354/2006), con riferimento all'art. 3 Cost., sia riguardo alla mancata previsione della decorrenza del termine in corso di rapporto del personale di volo assistito da stabilità reale, sia alla previsione del termine biennale.
Conformità - secondo il giudice delle leggi - fondata sulla peculiarità del rapporto di lavoro del personale di volo, le cui prestazioni sono destinate ad espletarsi in luoghi diversi da quello di assunzione e di residenza del dipendente;
riconoscendo, quindi, la specialità del regime prescrizionale nel rapporto di lavoro de quo, si è affermato che, “in presenza di una autonoma ratio giustificatrice del regime differenziato di decorrenza della prescrizione, la posizione di soggezione del datore di lavoro rispetto alla protrazione nel tempo del diritto di azione del lavoratore deve essere considerata alla stregua di un mero inconveniente pratico, come tale inidoneo a far ritenere compromesso o menomato il suo diritto di difesa”. Pertanto, stante che il termine di prescrizione non poteva iniziare a decorrere prima della “cessazione o risoluzione del contratto” (o dello sbarco successivo a tale evento), ed essendo pacifico che, per tutti i ricorrenti, il rapporto di lavoro instaurato con CAI era proseguito (ed ancora in essere nelle more del giudizio) alle dipendenze di quale cessionaria d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., alcuna Controparte_58 prescrizione poteva essere maturata, a prescindere dall'invio delle comunicazioni di messa in mora.
Né può condividersi la deduzione della CAI, secondo cui il rapporto con la cedente era cessato alla data del trasferimento d'azienda per effetto della cancellazione dei dipendenti dai turni di volo CAI e Cont dell'inserimento degli stessi nei turni circostanza che la Società configura quale “sbarco” definitivo del personale di volo CAI comportante la risoluzione di tutti rapporti con la cedente (unica interpretazione che non assoggetterebbe il creditore a vincoli perpetui), con conseguente estinzione, al momento della notifica del ricorso introduttivo nel 2017, dei crediti non diffidati.
Tale ricostruzione non si rivela in linea con la disciplina di cui all'art. 2112 c.c., di derivazione anche euronitaria, circa la conservazione dei diritti del lavoratore in caso di trasferimento d'azienda, applicabile al rapporto di lavoro dei naviganti in difetto di deroga da parte della normativa speciale, e circa l'obbligo solidale di cedente e cessionario per tutti i crediti del lavoratore al momento del trasferimento;
peraltro, con l'inammissibile conseguenza di una diversa decorrenza del termine prescrizionale per il cedente (dal momento del trasferimento d'azienda) e per il cessionario (dall'effettiva cessazione del rapporto).
Né, infine, può farsi riferimento all'assenza di metus del lavoratore nei confronti del cedente successiva alla perdita, da parte di questo, della qualità di datore di lavoro, poiché - sempre secondo la
Corte Cost. n. 354/2006 - non era il metus a giustificare la non decorrenza della prescrizione nel corso del rapporto del personale di volo, bensì la peculiarità del rapporto medesimo, che certamente non viene meno a seguito del trasferimento di azienda.
Peraltro, sulla specifica questione riguardante il personale di volo è intervenuta la sentenza della
Corte Costituzionale n. 143 del 13/7/2023 - nel procedimento vertente tra dipendenti del personale aereo e la CAI - la quale ha dichiarato infondata la questione di legittimità dell'art. 937, comma 1, cod. nav.
Passando all'esame del merito dalla fattispecie, si osserva che, nei rispettivi appelli (principale e incidentale), con plurime argomentazioni - alcune delle quali connesse, che saranno oggetto di scrutinio congiunto - entrambi gli odierni contendenti censurano la decisione del Tribunale, rimproverando al primo giudice, ciascuno dal proprio angolo di visuale difensiva, per un verso, la non corretta l'applicazione della direttiva comunitaria al periodo eccedente il periodo minimo previsto dalla normativa stessa, e, per altro verso, l'erronea determinazione dei parametri e dei criteri di calcolo della retribuzione dovuta per le ferie, nonché l'erronea individuazione delle modalità di inclusione e/o esclusione di alcune voci retributive.
Sul punto - in sintesi - il Tribunale ha ritenuto che le clausole dei contratti collettivi applicabili al rapporto tra i ricorrenti e CAI, nell'escludere l'IVO dalla retribuzione del periodo di ferie di 4 settimane, non risultano conformi alla nozione europea di retribuzione del periodo di ferie, ma non per questo anche violative dell'art. 36 Cost., nemmeno risultando presente nel nostro ordinamento un principio generalizzato di onnicomprensività della retribuzione, che opera solamente in settori specifici, ove espressamente previsto dalla legge (ad esempio, dirigenza pubblica, ex art. 24, comma 3, d.lgs. n. 165/2001) o dai contratti collettivi;
in quest'ordine di principi, lo stesso Tribunale ha quantificato le differenze retributive dovute nei giorni di ferie fruite dai ricorrenti indicati in dispositivo, per un massimo di 28 giorni di ferie per ogni anno di lavoro effettivo. Orbene, entrambi gli appelli si rivelano parzialmente fondati per quanto di ragione, come statuito da questo stesso Collegio (estensore Cons. Di Sfefano), in fattispecie in toto sovrapponibili, con pronuncia in data odierna, le cui motivazioni qui si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Per ragioni di ordine logico, va esaminato in via prioritaria l'appello proposto dalla CAI.
Innanzitutto, si rileva che la Cassazione, con la sentenza n. 20216 del 23/6/2022, si è pronunciata, ai sensi dell'art. 420-bis c.p.c., sul ricorso avverso la sentenza n. 175/2021 dello stesso Tribunale di
Civitavecchia - la quale aveva dichiarato la nullità delle clausole collettive contenute nel CCNL Trasporto
Aereo, laddove escludevano l'indennità di volo integrativa dalla base di computo della retribuzione corrisposta per tutto il periodo di ferie garantito al personale navigante, e la loro sostituzione di diritto con le norme imperative che imponevano la retribuzione nei giorni di ferie tenendo conto anche dell'indennità di volo integrativa - e con ciò deve ritenersi superata la richiesta di sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., invocata dalla Società in questa sede.
Riguardo all'interpretazione delle norme contrattuali sulla determinazione dell'elemento retributivo oggetto della presente controversia, con particolare riferimento all'applicabilità dei principi della sentenza della CGUE sulla “BR Airways”, si rammenta che la vicenda è stata già affrontata da questa Corte territoriale (v. sent. n. 4032/2021, che si condivide richiamandone i rilievi, cui adde, nello stesso senso, da ultimo, sent. n. 2499/2025):
Anche il quel caso, << il ricorrente aveva lamentato l'illegittimità della previsione contrattuale in forza della quale durante il periodo di ferie la società corrisponde al personale navigante tecnico la retribuzione composta da stipendio e indennità di volo minima garantita (ossia le “voci fisse”), senza dunque includere, in violazione del disposto dell'art. 141, n. 2), CE e in contrasto con quanto espressamente sancito a livello comunitario in occasione di una causa promossa da alcuni piloti nei confronti della BR Airways (causa C-
155/10), n. 3465/2017, tutti i compensi supplementari comunque percepiti in costanza di rapporto, ossia le
“voci variabili che costituiscono la retribuzione mensile del personale navigante e direttamente connesse all'attività di volo, imprescindibile nella particolare prestazione di lavoro offerta dal personale navigante” (e, in particolare, l'indennità di volo oraria, c.d. IVO), che lo stesso ricorrente ha nella specie quantificato considerando la media del volato relativo ai 5 mesi immediatamente precedenti al periodo di ferie fruite.
Al riguardo, si evidenzia che la Suprema Corte, con la sentenza n. 13425 del 17/5/2019 (nonché con successive pronunce di senso conforme, tra cui l'ordinanza n. 22401 del 15/10/2020), chiamata a verificare la validità di un accordo aziendale in forza del quale la “indennità di navigazione Stretto di Messina” non poteva essere considerata quale componente della retribuzione ad alcun effetto (con conseguente esclusione dalla base di calcolo della retribuzione per il periodo feriale), ha di recente affermato il principio secondo il quale, in tema di retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art.
7 della direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di ST, sussiste una nozione europea di
“retribuzione”, la quale comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore.
Queste, in sintesi, le ragioni poste a fondamento della decisione testé richiamata:
- il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36, comma 3,
Cost.; art. 2109, comma 2, c.c.; art. 10 d.lgs. n. 66/2003), sia in quello dell'Unione (art. 7 della direttiva
2003/88/CE; art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati); - il diritto alle ferie retribuite di almeno 4 settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di
ST, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (v. sent. del 20/7/2016, C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si Per_2 può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (v. sentenza del 12/6/2014, Bollacke, C-118/13, punto 15
e giurisprudenza ivi citata);
- più specificamente, secondo la direttiva n. 88/2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto “a ferie annuali retribuite” (v. sent. del 20/1/2009, Schultz-Hoff e altri, C-350/06 e C520/06, punto 60, del 15/9/2011, e altri, C-155/10, punto 26, del 13/1/2018, causa To.He, C-385/17, punto Per_3
24);
- per ciò che riguarda, in particolare, “l'ottenimento di un pagamento” a titolo di ferie annuali, la Corte di ST, sin dalla sentenza 16/3/2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri (punto Persona_4
50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione “ferie annuali retribuite” di cui all'art. 7, n. 1), della direttiva n. 88/2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, “deve essere mantenuta” la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo
(negli stessi sensi, v. anche sent. CGUE 20/1/2009 in C-350/06 e C- 520/06, Schultz-Hoff e altri, punto 58);
- l'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. le citate sentenze
e altri, punto 58, nonché e altri, punto 60); Persona_4 Persona_5
- maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di ST 15/9/2011, causa C-155/10, e altri (punto 21), dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve Per_3 essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione;
- in tale pronuncia, la Corte di ST ha avuto modo di osservare: che, “sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli
Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore [...] di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro”
(v. sent. e altri cit., punto 23); che, pertanto, “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato Per_3 all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore [...] deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali” (v. sent. e altri cit., punto 24); che, all'opposto, non devono Per_3 essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali “gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro” (v. sent. Williams e altri cit., punto 25); che vanno parimenti mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione “correlati allo status personale e professionale” del lavoratore (v., sent. Williams e altri cit., punto 28); - il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di ST (v. sent. 22/5/2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (v. sent. Z.J.R. Lock cit., punto 30);
- alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori dalla base (v. sent. Williams e altri cit.), o del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (v. sent. Z.J.R. Lock, C-539/12), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della “indennità per ferie retribuite” derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (v. sent. To.He, C-385/17);
- questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che l'interpretazione offerta dalla Corte di ST, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito “il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'àmbito della
Comunità” (v. Cass. n. 22577/2012 e giurisprudenza ivi richiamata);
- in modo conforme al diritto dell'Unione deve essere, dunque, interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a “ferie retribuite” nella misura minima di 4 settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione;
- è compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sent. CGUE 15/9/2011, e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi Per_3 che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate e applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE.
Orbene, alla luce di tali cogenti principi di diritto - di recente recepiti anche dalla prima giurisprudenza di merito che si è espressa sul punto - v., per tutte, Trib. Milano n. 1703/2018, in causa RG n. 5682/2017, in relazione alle voci “incentivo per attività di scorta” e “incentivo per attività di riserva” spettanti ai capitreno ai sensi del contratto aziendale;
Trib. Milano n. 971/2019, in causa RG n. 5681/2017, in relazione alle voci
“incentivo per attività di condotta” e “indennità di riserva” spettanti ai macchinisti) - risulta agevole affermare che l'omesso inserimento, nella base di calcolo della retribuzione da corrispondere ad un comandante di aeromobile durante il periodo di ferie, dell'indennità di volo oraria dallo stesso percepita durante
l'espletamento della propria ordinaria prestazione lavorativa si pone in contrasto con la citata nozione europea di “retribuzione”, essendo l'attività di volo intrinsecamente connessa all'espletamento delle mansioni di comandante di aeromobile ed essendo l'indennità di volo oraria corrisposta proprio in ragione delle peculiari caratteristiche dell'attività lavorativa. Si tratta, pertanto, di voci retributive assimilabili a quelle “integrazioni collegate … alle qualifiche professionali” che la Corte di ST impone di computare nella base di calcolo per la retribuzione del periodo di ferie.
A ciò si aggiunga, sotto altro profilo, che è incontroverso tra le parti (avendolo parte ricorrente sostenuto senza che parte convenuta lo smentisse) che l'indennità in esame ha sempre avuto, nel periodo oggetto di domanda, un'incidenza media di sicura rilevanza sull'importo complessivo della retribuzione mensile del lavoratore, con la conseguenza che la mancata percezione della stessa risulta senza dubbio idonea a incidere sulla decisione se fruire o meno delle ferie”.
Sullo stesso tema, è poi intervenuta - come accennato supra - Cass. n. 20216/2022, ai sensi dell'art. 420-bis c.p.c., a riaffermare la nullità dell'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo, laddove non prevede che la base di calcolo della retribuzione da corrispondere al personale di volo dell'aviazione civile sia calcolata considerando anche l'indennità di volo integrativa,ciò “nel periodo minimo di ferie annualmente previsto per legge” (4 settimane), non potendosi tale computo riferire anche agli ulteriori giorni di ferie (fino a un massimo di 7) che la contrattazione collettiva riconosce al personale di volo, e per i quali si “riestende” (rispetto alla regolamentazione del diritto dell'Unione) la possibilità, da parte della contrattazione collettiva, di prevedere una riduzione della base stipendiale, sempre nel rispetto della garanzia costituzionale del trattamento economico sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
Nel caso ivi esaminato, il lavoratore contestava il mancato inserimento dell'indennità integrativa nella retribuzione per le ferie ed il Tribunale osservava che entrambe le voci di indennità di volo (IVMG e IVO) avevano natura retributiva, ma che “l'indennità integrativa era quella che incideva in modo significativo sul complesso della retribuzione mensile” del personale di volo, circa nella misura del 30%.
In quell'occasione, il Tribunale: a) ricordava che gli artt. 36 Cost. e 2109 c.c. e le direttive in tema di ferie (nn. 2000/79 e 2003/88) non recavano previsioni specifiche sulla misura della retribuzione dovuta nel corso del periodo di ferie ed esaminava, quindi, la giurisprudenza della Corte europea, avendo come riferimento la pronuncia Williams del 15/9/2011, secondo cui la retribuzione va corrisposta con modalità tali da garantire al lavoratore condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa;
b) verificava - nell'attività interpretativa normalmente delegata al giudice nazionale dalla Corte di
ST - che le previsioni contrattuali sulla esclusione della IVO dalla base di calcolo della retribuzione feriale contrastavano con l'art. 4 del d.lgs. 185/2055, che recepiva la direttiva 2000/79/CE “relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile” - dove si prevede che “1. Il personale di volo dell'aviazione civile ha diritto a ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane alle condizioni previste dalla normativa vigente o dai contratti collettivi di lavoro applicati.
2. Il predetto periodo minimo di 4 settimane di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità economica, salvo che nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro” - poiché rendevano la retribuzione delle ferie non paragonabile a quella dei periodi di lavoro;
e c) concludeva estendendo anche ai giorni di ferie oltre le 4 settimane previste dalla norma nazionale, pena lo svuotamento delle finalità dell'istituto.
Lo stesso art. 36 Cost. garantiva che la retribuzione fosse proporzionale alla qualità e quantità del lavoro prestato, sicché l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 4 del d.lgs. 185/2005 confermava l'assunto per cui la retribuzione effettiva dovesse essere utilizzata anche per retribuire i giorni di ferie e rendeva del tutto infondata la richiesta di rimessione alla Corte costituzionale svolta dal datore di lavoro in relazione alla norma indicata (e all'art. 10 d.lgs. 66/2003, punto o). Considerate, altresì, irrilevanti le richieste di rimessione alla Corte di ST, finalizzate all'interpretazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88 e dell'art. 3 della direttiva 2000/79 - tenendo conto, peraltro, le pronunce dalla stessa Corte già rese in tema - il Tribunale dichiarava, dunque, “la nullità delle clausole collettive, contenute nel CCNL del Trasporto aereo, che escludevano l'indennità di volo integrativa dalla base di computo della retribuzione corrisposta per tutto il periodo di ferie garantito al personale viaggiante”.
Gli esposti argomenti del Tribunale venivano in parte condivisi dalla Supremo Collegio nei seguenti termini.
I giudici di legittimità ricordano che l'indennità di volo è regolata legislativamente dall'art. 903 cod. nav., secondo il quale “al personale di volo ed a quello che viene temporaneamente comandato a prestare servizio a bordo, oltre alla retribuzione pattuita, deve essere corrisposta un'indennità di volo nella misura stabilita dalle norme corporative e in mancanza dagli usi”.
La stessa indennità risulta disciplinata dall'art. 26 del CCNL, il quale prevede che: “ai Piloti in servizio
è riconosciuto per 12 mensilità il pagamento di un'indennità di volo minima garantita (IVGM), il cui importo è modulato sulla base dell'anzianità di servizio secondo quanto stabilito nelle tabelle A (Comandanti) e 8
(Piloti) allegate (....). Ciascuna ora di volo effettuata in qualità di titolare di equipaggio è compensata con la corresponsione di un'indennità oraria di volo integrativa il cui importo è modulato sulla base dell'anzianità di servizio e della tipologia di volo (corto/medio raggio e lungo raggio) secondo quanto stabilito nelle tabelle A,
Al, A2 e 8, B1, B2 allegate. L'indennità di volo integrativa è erogata con la retribuzione del mese successivo
a quello in cui sono state effettuate le ore di volo cui è riferita e non concorre alla determinazione degli istituti retributivi riflessi e differiti”.
Quindi, la contrattazione collettiva disciplina l'indennità di volo prevista dalla legge in misura forfettizzata fissa e garantita (IVMG), calibrata sull'anzianità di servizio ed in misura variabile secondo le ore di volo effettivamente svolte nel mese (IVO).
La Cassazione - in ciò convergendo con il Tribunale - richiama i principi espressi dalla sentenza
Williams, e già più volte ripresi dagli stessi giudici di legittimità e, in aggiunta, richiama anche la più recente Per_ pronuncia della CGUE DS c/ del 13/1/2022, la quale prevede che l'art. 7, par. 1, della direttiva
2003/88/CE, letto alla luce dell'art. 31, par. 2, della CDFUE, va interpretato nel senso che osta ad una disposizione di un contratto collettivo tedesco in base alla quale, per stabilire se sia stata raggiunta la soglia di ore mensili lavorate oltre le quali il lavoratore ha diritto a un aumento per il lavoro straordinario, le ore corrispondenti al periodo di ferie annuali retribuite prese dal lavoratore nello stesso mese non siano prese in considerazione come ore di lavoro prestate per raggiungere la soglia fissata.
Ne deduce la stessa Cassazione che ogni comportamento “anche solo potenzialmente dissuasivo” alla fruizione, da parte del lavoratore, del congedo annuale retribuito è incompatibile con lo scopo della direttiva che garantisce il pieno diritto al godimento del periodo feriale, precisando che:
- il diritto alle ferie annuali ha la finalità di consentire il riposo e la distensione dopo lo svolgimento della prestazione;
- il riposo deve essere effettivo nell'interesse della sicurezza e della salute del lavoratore;
- ogni azione o omissione del datore di lavoro che risulti finalizzata a limitare l'effettiva fruizione del riposo è incompatibile con l'obiettivo del diritto alle ferie annuali retribuite. I giudici di Piazza Cavour condividono, altresì, l'osservazione del Tribunale, secondo cui l'incidenza di circa il 30% dell'indennità integrativa sull'ordinario trattamento economico del personale di volo comportava che il mancato computo di quella voce sulla determinazione del trattamento retributivo feriale poteva costituire un incentivo a non fruire delle ferie, in contrasto “con i principi euro-unitari che statuiscono che deve essere evitata qualsiasi prassi o omissione, da parte del datore di lavoro, che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore, essendo ciò appunto incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite”.
Come accennato, la Suprema Corte legge, tuttavia, il contenuto della direttiva nel senso che gli Stati membri sono liberi di disciplinare con modalità diverse i giorni di ferie aggiuntivi a quelli fissati dalla direttiva, stabilendo che per questi “la normativa europea e i principi giurisprudenziali sopra riportati non sono invocabili”, fornendo così un'interpretazione divergente da quella del Tribunale, secondo il quale, al contrario, se le parti sociali avevano ritenuto di salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori con un più ampio periodo di riposo rispetto a quello ordinario stabilito dalla direttiva, non vi era ragione per non applicare i medesimi principi anche riguardo alla retribuzione.
La Cassazione spiega questo passaggio con la sovrapposizione del diritto dell'Unione al livello del sistema giuridico europeo, sistemi “che però rimangono tra loro distinti”, sicché quello nazionale opera senza vincoli occupando tutti gli spazi lasciati liberi dal primo;
ne consegue che il perimetro segnato dalle direttive non vincola il legislatore nazionale oltre quanto espressamente da queste disposto, facendo salva la previsione della norma interna di affidare alla contrattazione collettiva, come previsto dall'art. 4 del d.lgs.
185/2005, la possibilità di determinare in via autonoma la retribuzione dovuta per i periodi feriali, determinazione, “peraltro sempre controllabile dal giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali” (così Cass. n. 1823/2004; Cass. n. 16510/2002).
La Cassazione osserva, inoltre, che, per i giorni eccedenti quelli indicati dalla direttiva, non vi era prova che la misura ridotta della retribuzione rispetto a quella normalmente percepita “non garantisca una retribuzione sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa;
ciò in considerazione della brevità del periodo feriale aggiuntivo, nonché in quanto il primo giudice ha limitato la sua indagine all'intero periodo feriale, “mentre il relativo giudizio di sufficienza e di proporzionalità avrebbe dovuto essere limitato e riscontrato unicamente sui giorni eccedenti”.
Per completezza, mette punto rammentare che, analogamente, la stessa Cassazione, intervenuta successivamente sul ricorso per revocazione proposto dalla Società avverso la sentenza n. 20216/2022, ha ribadito che l'univoca giurisprudenza europea imponga una determinata interpretazione della direttiva
20038/88/CE (art. 7), ritenuta necessaria proprio al fine di scongiurare un possibile effetto dissuasivo, che tenga conto della possibile (ossia potenziale) mancata fruizione, come possibile (ossia potenziale) conseguenza dell'effetto dissuasivo prodotto dal sistema retributivo delle ferie previsto dalle clausole del
CCNL (v. ord. n. 3006/2024).
Orbene, questo Collegio condivide, e fa propri, gli autorevoli insegnamenti della Suprema Corte in merito all'interpretazione dei principi espressi nelle direttive, anche alla luce della giurisprudenza della
CGUE, da cui scaturisce - per quel che qui rileva la presente controversia - l'infondatezza degli argomenti sulla non computabilità dell'IVO nella base di calcolo della retribuzione in periodo feriale del personale di volo. I medesimi giudici di legittimità affrontano, poi, nella medesima pronuncia del 2022 ex art. 420-bis
c.p.c., il tema delle questioni pregiudiziali comunitarie nonché della violazione ed errata applicazione dell'art. 36, commi 1 e 3, Cost., e delle direttive 2000/79/CE e 2003/88/CE (rispettivamente, artt. 3 e 7, anche alla luce della sentenza della Corte di ST n. 155 del 15/9/2011) e degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c., poste dalla Società nel ricorso per cassazione ed oggetto anche del presente giudizio.
Esaminando, in primo luogo, le questioni di pregiudizialità comunitaria, si osserva che la prima riguarda la compatibilità della norma contrattuale con le direttive in tema di ferie, mentre la seconda la valutazione circa l'applicabilità dei principi stabiliti dalla sentenza Williams oltre il caso specifico ivi deciso, con conseguente imposizione di una “nozione armonizzata di retribuzione, imponendone l'integrale corresponsione per il periodo di ferie, ben aldilà dell'esercizio della competenza attribuita all'Unione”.
La sentenza dei giudici di ultima istanza si diffonde preliminarmente sul rito, affermando che l'obbligo di rimessione, per costante giurisprudenza sia della Cassazione che della CGUE, non consegue automaticamente alla richiesta, ma ricorre solo quando la questione controversa ha “rilevanza in relazione al thema decidendum sottoposto all'esame del giudice nazionale e alle norme interne che lo disciplinano (v.
Cass. S.U. n. 8095/2007)”, e comunque non è dato quando sulla questione proposta vi sia già una giurisprudenza consolidata della Corte di ST oppure sia già stata decisa una analoga questione giuridica (come stabilito nella sentenza CGUE caso Cilfit C-283/81 del 6/10/1982).
Ciò premesso, i suddetti giudici ritengono che non sussistano i presupposti per l'invocato rinvio pregiudiziale interpretativo, così motivando: <sia perché, sulla questione della retribuzione feriale, la Corte di ST si è più volte pronunciata (v., da ultimo, la citata sentenza del gennaio 2022), sia perché il problema esegetico posto non rientra nell'àmbito dell'interpretazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88 (o 3 della direttiva 2000/79), poichè la valutazione del caso concreto, ossia verificare se alcune indennità aggiuntive legate al concreto svolgimento di una determinata mansione possano escludersi dal computo della retribuzione dei giorni per ferie annuali, è riservata al giudice nazionale e non a quello europeo.
Al riguardo, e anche per sottolineare l'inammissibilità della questione di costituzionalità sollevata in relazione all'art. 2 della legge 2/8/2008, n. 130, deve sottolinearsi che l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di ST, non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo “quantitativo”, ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo
“teleologico”, nel senso che essa deve essere tale da non indurre il lavoratore ad optare per una rinuncia alle ferie al fine di non essere pregiudicato nei suoi diritti.
Tale indagine appartiene al giudice dello Stato membro e, quando - come nella specie - la componente esclusa è legata a periodi di lavoro effettivamente svolti, non può escludersi l'adozione di un meccanismo che tenga conto, per esempio, del riconoscimento di una media delle ore di lavoro (volo) effettivo ai fini del computo sulla retribuzione per ferie, come già ritenuto legittimo in altre fattispecie (v. Corte di ST UE, sez. IV, 13/12/2018, n. 385; Cass. n. 37589/2021).
Ciò per ribadire che la normativa dell'Unione Europea non si è spinta a definire una nozione armonizzata di retribuzione imponendo l'integrale corresponsione di essa nel periodo feriale, così violando la competenza in ambiti riservati alla potestà normativa degli Stati membri, ma si è limitata ad indicare
l'osservanza di un risultato il cui esito deve essere valutato in concreto, avendo riguardo alla specificità dei singoli ordinamenti nazionali, con gli strumenti legislativi che ogni Stato abbia adottato e con riferimento alla particolarità della componente retributiva di cui si chiede l'inclusione, dal giudice nazionale >>. Né sussistono i presupposti per rimettere la questione pregiudiziale di validità delle direttive de quibus, aggiungendo: < va rilevato che, per le stesse ragioni sopra esposte, non si ravvisano i presupposti anche per sollevare la prospettata questione pregiudiziale di validità delle direttive 2003/88/CE e di quella del
2000/79/CE, rispetto all'esercizio della competenza attribuita all'Unione in quanto, come sopra precisato, le suddette direttive non tendono ad imporre una nozione armonizzata di retribuzione nei termini indicati da parte ricorrente.
Per completezza, è opportuno ricordare, sempre ai fini dell'inammissibilità della prospettata questione di validità pregiudiziale, che l'art. 7 della direttiva 2003/88 o l'art. 3 della direttiva 2000/79 non hanno istituito direttamente il diritto alle ferie annuali retribuite, in quanto tale diritto trova origine in vari atti come, a livello di
Unione, la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, menzionata all'art. 151 TFUE, nonché vari atti internazionali ai quali gli Stati membri hanno partecipato o aderito, come la Carta sociale europea - di cui tutti gli Stati membri sono parti in quanto vi hanno aderito nella sua versione originaria, nella sua versione riveduta o nelle due versioni - anch'essa menzionata all'art. 151 TFUE nonché la Convenzione
n. 132 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, del 24/6/1970, relativa ai congedi annuali pagati, come riveduta, la quale indica alcuni principi elaborati da tale Organizzazione di cui occorre tenere conto, come risulta dal considerando 6 della direttiva 2003/88 (v., al riguardo, sent. 20/12009, C-350/06 e C-520/06, punti
37 e 38).
Si tratta, quindi, di un principio essenziale del diritto sociale dell'Unione in quanto tale dotato di natura imperativa (v., in tal senso, sent. del 16/3/2006, C-131/04 e C-257/04, punti 48 e 68).
Tale principio essenziale comprende il diritto alle ferie annuali “retribuite” e il diritto, intrinsecamente collegato al primo, ad un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro (vedi sentenza resa nella causa C-569/16 e C-570/16, punto 83).
La stessa Corte di ST, con la sentenza del 13/1/2002, già citata, al punto 24 ha precisato che “il diritto alle ferie annuali retribuite non solo riveste, in qualità di principio del diritto sociale dell'Unione, particolare importanza, ma è anche espressamente sancito all'art. 31, paragrafo 2, della Carta, cui l'art. 6, paragrafo 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (v. sent. del 25/62020,
[...]
sad na Republika Bulgaria e Iccrea Banca SpA, cause 17 RG 12420/2021 C-762/18 e C-37/19, Persona_7
EU:C:2020:504, punto 54 e la giurisprudenza ivi citata) >>.
Pertanto, vanno considerate infondate le doglianze mosse al riguardo dalla CAI.
Quest'ultima lamenta, inoltre, che il Tribunale avrebbe tralasciato di considerare la mancanza del presupposto stesso della pretesa creditoria, atteso che tutti i lavoratori avevano, in media, goduto delle ferie nel periodo di riferimento (2009-2014), circostanza, questa, emersa anche dalla CTU, sicchè, per essi, non poteva configurarsi alcun serio pericolo di rinuncia alle ferie annuali.
La censura non può condividersi, se solo si consideri che l'effetto dissuasivo alla fruizione delle ferie - determinato, nel caso concreto, dalla riduzione retributiva correlata al mancato inserimento dell'IVO nel computo della retribuzione feriale - deve essere riguardato ex ante, nella sua potenzialità dissuasiva, effetto che la CGUE mostra di voler scongiurare proprio tramite l'inclusione dell'indennità in parola nel calcolo della retribuzione feriale;
in altri termini, non si chiede che il lavoratore sia stato effettivamente dissuaso dal richiedere le ferie, le quali, piuttosto, secondo i principi della CGUE, devono essere non solo liberamente fruite, ma anche correttamente retribuite perché il lavoratore non vi rinunci. D'altra parte, il requisito della mancata fruizione non è mai individuato come indispensabile per determinare la retribuzione, non vertendosi in tema di retribuzione di giorni di ferie lavorati.
Da notare, peraltro, che - come si evince dalle stesse tabelle del CTU riportate nell'atto di appello -, una buona parte dei lavoratori risulta non aver fruito delle ferie nel 2010-2011 (del resto, la stessa Società parla di giorni di ferie “mediamente” fruiti da tutti i lavoratori).
La CAI censura, poi, la sentenza impugnata laddove, nel dichiarare la nullità delle clausole del contratto collettivo che non includevano l'IVO nel computo della retribuzione del giorno di ferie, non considera la loro inscindibilità ed interdipendenza con il resto del corpus negoziale, rilevando che le parti non sarebbero addivenute alla stipula del contratto senza quelle clausole secondo i canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., alterandosi altresì l'equilibrio tra le reciproche rinunce e concessioni.
Anche tale censura si rivela infondata.
La Società, nel dolersi della mancata valutazione dell'essenzialità delle clausole del contratto collettivo affette da nullità, promuove, in sostanza, l'applicazione dell'art. 1419, comma 1, c.c., secondo il quale “la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità”.
Tuttavia, la citata disposizione codicistica, che regola l'incidenza sul contratto della singola parte colpita da nullità, va coordinata con il successivo comma 2, per cui “la nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative”.
Nel caso di specie, trattandosi di previsioni contrattuali regolanti un aspetto tipico del rapporto di lavoro, quale la retribuzione dei giorni di ferie, cui la legge ha apprestato una propria inderogabile disciplina, la sostituzione della clausola contrastante avviene automaticamente (“di diritto”), senza necessità della valutazione di essenzialità della clausola medesima (v., tra le altre, Cass. 23/8/2018, n. 20974).
D'altronde, la stessa Società, nell'affermare l'inscindibilità della clausole contrattuali e la volontà delle parti di non sottoscrivere il contratto in assenza di quelle dichiarate nulle, si limita ad un'asserzione di principio, senza indicare quali altre previsioni del contratto collettivo perderebbero la loro funzione senza quelle denunciate di nullità, e mancando anche di specificare in cosa si sostanzierebbe la dedotta alterazione degli equilibri contrattuali fondati sul sistema delle reciproche rinunce e concessioni, tale da incidere sulla complessiva funzionalità dell'accordo.
In subordine, la CAI si duole della ritenuta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 del d.lgs. n. 66/2003 e 4 del d.lgs. n. 185/2005 (attuativi, rispettivamente, della direttiva
2003/88/CE e della direttiva 2000/79/CE), ove interpretati nel senso che gli stessi includerebbero l'indennità di volo integrativa nel computo della retribuzione delle ferie annuali, nonché dell'art. 2 della legge 2/8/2008,
n. 130, che ordina l'esecuzione del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13/12/2007 (TFUE), nella parte in cui impone di applicare le suddette direttive nell'interpretazione fornita dalla Corte di ST con riferimento al caso del Regno Unito, il tutto in violazione degli artt. 1, 2, 3, 18, 36, 39 e 41 Cost.
In particolare, viene dedotta la lesione dei principi fondamentali della certezza del diritto, sotto il profilo del ragionevole affidamento nella stabilità della contrattazione collettiva - le disposizioni legislative introdotte nell'ordinamento nazionale non prevedevano il principio di paragonabilità della retribuzione feriale, introdotta solo con la giurisprudenza della Cassazione nel 2019 con le sent. nn. 13425 e 13427 - e dell'autonomia negoziale delle parti sociali e dell'iniziativa economica privata. La Suprema Corte, nella citata sentenza del 2022, ha respinto entrambe le richieste - anche in quella sede formulate dalla Società - reputandole manifestamente infondate, per le seguenti (condivisibili) ragioni:
< Quanto alla lesione del principio del legittimo affidamento, deve rilevarsi che le disposizioni europee e nazionali nonché le sentenze della CGUE che vengono in rilievo nel presente giudizio non hanno subìto modifiche nel tempo, né significative rimeditazioni e mutamenti interpretativi (anche avendo riguardo alla recente pronuncia del 2022) per cui le parti sociali, nel redigere la norma collettiva di cui all'art. 10 citato, avrebbero dovuto tenere conto dei principi e degli orientamenti che si erano già affermati e consolidati in materia, senza che si possa, appunto, invocare un'incolpevole aspettativa di fronte ad una situazione asseritamente mutatasi nel tempo.
Relativamente, poi, alla dedotta lesione della libertà sindacale e della libertà di impresa, va ritenuta anche in questo caso la manifesta infondatezza della questione, perché la contrattazione collettiva non si muove nel vuoto normativo e, in un sistema di fonti “multilevel”, come è quello euro-italiano, la peculiarità del diritto del lavoro richiede comunque che sia le disposizioni normative che quelle collettive contrattuali operino in sintonia e in parallelo tra loro, con l'osservanza appunto dei principi dettati dal diritto dell'Unione e di quelli fondamentali dello Stato Italiano, relativamente alle prescrizioni normative “minime”, la cui osservanza non può costituire certamente alcuna lesione delle libertà sopra indicate >>.
A questo punto, una volta stabilito che l'indennità di volo integrativa (IVO) va compresa nella base di calcolo per determinare la retribuzione dei giorni di ferie, e che i periodi di ferie da considerare nel suddetto computo sono quelli non ricompresi in quelli regolati dalla contrattazione collettiva oltre i limiti stabiliti dal diritto dell'Unione - da cui l'infondatezza della censura sulla mancata estensione di tale computo ai giorni feriali eccedenti, formulata dai lavoratori con l'appello incidentale - va determinata in concreto la misura della retribuzione dovuta.
Come sopra rilevato, sul punto della quantificazione è stato formulato appello da parte sia della
Società che dei lavoratori, criticando, ogni parte per suo conto, la correttezza del criterio di calcolo adottato dal giudice di prime cure ed indicato al CTU.
In proposito, il Tribunale aveva ritenuto di non poter adottare il criterio proposto dai ricorrenti per il calcolo dell'IVO per ciascun anno solare - 2,5 ore di volo per ogni giorno di ferie, ottenute dalla media del volato effettivo di tutto il personale navigante in un anno - ed ha adottato, invece, il diverso criterio di dividere il totale dell'IVO percepita dal singolo dipendente nell'anno solare (periodo ritenuto rappresentativo secondo le indicazioni della Corte di ST) per il numero di giorni di effettiva presenza risultanti dalla sottrazione tra 365 e i giorni di assenza a vario titolo dal servizio, sulla scorta delle buste paga in atti (quanto alle ore di volo, alla percezione dell'IVO e ai giorni di ferie) o anche sulla scorta delle tabelle allegate al ricorso, in assenza delle buste paga (quanto alle ferie).
In particolare, il primo giudice escludeva che il CTU procedesse a qualsivoglia calcolo retributivo per le posizioni dei lavoratori che non avevano prodotto buste paga ed escludeva l'intera annualità per quei lavoratori che ne avevano omesso la produzione anche solo per un mese, posto che, in tali casi, la media annuale non poteva in nuce essere calcolata;
nemmeno poteva essere oggetto di non contestazione la mancanza delle buste paga rilevata dal CTU, non ravvisandosi nel processo alcun onere di contestare l'omesso deposito di documenti;
non erano esercitabili, poi, i poteri d'ufficio ex art. 421 c.p.c., non potendo questi essere utilizzati per sopperire alle maturate decadenze della parte. Il Tribunale precisava di avere sottratto, ai fini del calcolo di cui sopra, le assenze annuali per ferie, malattia, aspettativa, maternità, cassa integrazione, congedo parentale o altro, trattandosi di periodi in cui la retribuzione viene calcolata secondo propri, specifici, parametri e non concorre alla determinazione della
“retribuzione ordinaria” del periodo di servizio alla quale la retribuzione nel periodo di ferie minimo deve essere paragonabile.
Al contrario, non venivano sottratti i giorni di riposo perché l'ordinario svolgimento del rapporto regolato dalle norme e dai contratti collettivi implica, di per sé, che si alternino giorni di volo e giorni di riposo, da considerarsi di lavoro effettivo rimanendo il lavoratore disponibile a chiamata.
Non vi era allegazione e prova di ulteriori eventi limitativi del periodo lavorato - non evincendosi ciò semplicemente dalle buste paga richiedendosi un approfondimento sulla natura dell'evento che aveva determinato la sospensione del servizio - mentre risultavano irrilevanti alcune cause di sospensione della prestazione lavorativa (per aspettativa, godimento di permessi, solidarietà espansiva o difensiva) in mancanza della puntuale deduzione, anche in sede di note critiche alla CTU, dell'effettiva ricorrenza di tali ipotesi negli anni per i quali era stata svolta la domanda e prodotte tutte le buste paga e dell'effettiva incidenza di tali voci nel computo della retribuzione o nella quantificazione del periodo di lavoro effettivo.
Irrilevante era, altresì, la questione relativa ai lavoratori con orario part-time, stante la generica deduzione sulla riduzione del normale orario lavorativo e per la mancata allegazione dei contratti a tempo parziale.
La Società lamenta, in primis, che il Tribunale, dopo aver escluso la validità del criterio di quantificazione posto a base delle domande, specifiche, di condanna, avrebbe dovuto ipso iure rigettarle, e non sostituire il criterio di calcolo con altro, affatto diverso, ritenuto corretto;
né affidare al CTU l'indagine sulla determinazione del dovuto sulla base di un criterio diverso da quello cristallizzato nella domanda.
Lamenta, poi, l'erroneità del criterio di calcolo adottato dal primo giudice, ritenendo più corretto e meno discriminatorio non sottrarre ai 365 giorni le assenze del lavoratore, peraltro non imputabili al datore di lavoro (osservando, a titolo esemplificativo, che, applicando il criterio indicato in sentenza, il navigante assentatosi in aspettativa per un periodo di 6 mesi percepirebbe la medesima IVO di chi invece ha reso le sue prestazioni integralmente, volando per l'intero anno).
Dal canto loro, i lavoratori lamentano che il primo giudice aveva erroneamente escluso la validità del loro criterio di calcolo, che parte dal dato medio di riferimento di 650 ore di volo annuali effettive per ciascun dipendente;
dalla media annuale si ricava, poi, la media mensile, e da questa la media giornaliera, ossia 650 ore medie volate annuali /11mesi lavorativi, tenuto conto del mese di ferie in cui non si vola, con il risultato di
59 ore mensili;
in tal modo, le 59 ore medie volate mensili vengono divise per 20, ossia il numero dei giorni di volo impiegabili come da contratto, individuandosi così 2,95 ore di volo medie per giornata di servizio, arrotondate per difetto a 2,5 ore.
Infatti, secondo gli appellanti incidentali, tale modalità di calcolo - contrariamente a quanto affermato dal primo giudice - era del tutto conforme ai criteri indicati dalla Corte di ST, avendo alla base un parametro di lavoro medio effettivo mensile, il volato in un periodo di riferimento (l'anno solare) sufficientemente rappresentativo, e portando ad un risultato “standardizzato” di più agevole applicazione pratica, consentendo al datore di lavoro di quantificare il dovuto per ferie mese per mese e non a consuntivo delle ferie fruite nell'anno. In ogni caso - sempre ad avviso dei lavoratori - il Tribunale aveva errato nel ravvisare il difetto di allegazione documentale nelle domande di condanna formulate da lavoratori di cui non risultavano in atti le busta paga, le quali erano state tutte prodotte con l'atto introduttivo, circostanza immediatamente evidenziata dalla difesa, che aveva tempestivamente chiesto di poter ridepositare i documenti andati smarriti o, in subordine, la produzione ex art. 421-bis cpc, tenuto conto che l'esigenza di esaminare tutte le buste paga era derivata proprio e soltanto dalla diversa modalità di calcolo decisa dal giudice che, anziché essere diretta alla individuazione di un valore medio di riferimento utilizzabile per tutti i lavoratori, puntava alla determinazione di un valore medio dell'IVO riferibile al singolo lavoratore.
In subordine, i calcoli anche per le posizioni connotate dalla rilevata carenza documentale potevano essere eseguiti sulla base delle ore di volo effettuate in un anno, come risultanti dai prospetti allegati al ricorso, che non erano stati contestati e che il primo giudice già aveva ritenuto di poter considerare ai fini della indicazione delle ferie.
In ulteriore subordine, i conteggi potevano essere elaborati considerando le mensilità per le quali difettava parte della produzione documentale come interamente lavorate “in servizio”.
Ad ogni buon conto, dovevano scomputarsi, dai 365 di servizio, una serie di assenze che immotivatamente il giudice non aveva sottratto, e risultanti dalla contrattazione collettiva (i riposi, le assenze per aspettativa per titoli diversi da quelli individuati dal giudice, i permessi ex legge 104/1992 o per gravi motivi familiari, i permessi donazione sangue, le assenze per riduzione dell'orario lavorativo in presenza di solidarietà, tutti istituti puntualmente riferiti da parte ricorrente ai singoli lavoratori); così come si imponeva una riparametrazione del part-time verticale, individuato dal CTU nel proprio elaborato ma non considerato nel calcolo poiché fuori quesito;
il giudice ne giustificava l'esclusione con la mancata specifica allegazione degli orari e dei contratti, mentre il regime di part-time era stato chiaramente indicato nelle buste paga nonché nei fogli riepilogativi dell'attività, oltre che correttamente rilevato dallo stesso ausiliario del giudice.
Così riassunta la posizione delle parti sul tema del criterio applicabile, osserva preliminarmente la
Corte che è infondata la parte del motivo di appello in cui CAI contesta l'ammissione stessa della CTU, stante che spetta al giudice individuare le norme di diritto applicabili alla fattispecie in applicazione il principio iura novit curia, con i soli limiti del rispetto di petitum e causa petendi; nel caso di specie, il Tribunale si è limitato ad inquadrare giuridicamente le allegazioni dei lavoratori i quali, sia pure sulla base di calcoli ritenuti errati, avevano con chiarezza lamentato l'insufficienza della retribuzione percepita nel periodo di ferie.
Ciò posto, la modalità di calcolo della retribuzione del singolo giorno di ferie - che, come visto, deve escludere i giorni di ferie eccedenti le 4 settimane, per i quali per cui la normativa europea ed i principi giurisprudenziali sopra riportati non sono invocabili - deve necessariamente raccordarsi con le indicazioni offerte dalla Corte di ST nella citata sentenza , dovendo, quindi, il giudice nazionale Per_3 individuare un criterio che consenta di inserire l'IVO nella base di calcolo della suddetta retribuzione rispettando il principio per cui la stessa deve essere quantomeno “paragonabile” a quella che il lavoratore avrebbe percepito se, nel giorno di ferie, avesse lavorato, senza essere spinto a non fruire delle ferie per non subire una perdita economica.
E' un dato di fatto che, nella citata sentenza, la CGUE non offre alcuna modalità di calcolo predeterminata: invero, “è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra,
l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro”. Questa valutazione deve, dunque, essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto (v. citate sent. Robinson-Steele, punto 58, e Schultz-Hoff, punto 60, nonché le acute conclusioni dell'Avvocato Generale, in cui si evidenzia tale mancanza di predeterminazione delle modalità di calcolo).
Tanto premesso, appare preferibile l'adozione del criterio prospettato dai lavoratori, il quale:
- perviene ad un risultato che prende in considerazione un dato medio retributivo come richiesto dalla
Corte di ST (derivante dalla media delle ore effettive di volo in periodo precedente alla fruizione delle ferie, ossia il c.d. volato medio delle 650 ore annuali per gli esponenti di tutto il personale navigante);
- esprime un valore retributivo medio, che accosta la retribuzione del giorno di ferie a quella del giorno lavorato, attraverso le ripartizioni temporali operate nel descritto sistema di calcolo (divisione della media annuale in media mensile, divisa a sua volta in giorni impiegabili in un mese, da contratto e normativa nazionale);
- è applicabile su un periodo di tempo rappresentativo (l'anno solare), come ancora richiesto dalla
CGUE, però con una maggiore aderenza, rispetto al criterio di calcolo adottato dal giudice di prime cure, allo spirito dei principi di diritto espressi dalla Corte dell'Unione in termini di una sua migliore spendibilità nella dinamica retributiva del dipendente,
- è in grado di quantificare ex ante la retribuzione del giorno di ferie sulla scorta di un criterio standardizzato, senza attendere il termine dell'anno solare perché il datore di lavoro provveda, a consuntivo,
a determinarne il valore (evenienza inevitabile in caso di applicazione del criterio adottato dal Tribunale, che presuppone la conoscenza del percepito IVO annuale “prima” di poter procedere ad individuare una media ritagliata sul singolo lavoratore);
- si rivela maggiormente funzionale rispetto all'esigenza di retribuire i giorni di ferie secondo il principio di “non dissuasività” dall'esercizio del diritto alla fruizione degli stessi, come raccomandato dalla Corte di
ST.
Del resto, tale criterio, a riprova della sua razionalità, aveva già ricevuto l'avallo della contrattazione collettiva quantomeno sino al 2009, essendo pacifico che il contratto di lavoro applicato da AL LI
AE AN PA (sino al conferimento, in tale anno, dell'intero asset aziendale in CAI), prevedeva lo stesso criterio, dunque l'attribuzione al personale navigante di 2,5 ore di volo per ciascun giorno di ferie.
Altre Sezioni di questa Corte territoriale hanno ritenuto di adottare il medesimo criterio di calcolo (v.
App. Roma n. 2499/2025), con la seguente motivazione: << Ritiene questa Corte che, dovendo quantificare un ammontare retributivo ragguagliabile (e non identico) alla media della retribuzione percepita nei periodi lavorati, occorra un criterio standardizzato e forfettario, applicabile ad una platea indefinita di lavoratori e che, soprattutto, conduca a risultati determinabili a priori, sin dall'immissione in servizio del lavoratore e questo per garantire il rispetto dei principi della certezza del diritto. A questa stregua, il criterio di cui alla sentenza gravata, che si basa sulle caratteristiche dell'attività prestata nel passato da ciascun lavoratore, non può essere condiviso. Tra l'altro, come meglio si dirà a proposito delle altre censure mosse al quantum debeatur da tutte le parti costituite nel gravame, il criterio proposto, proprio in quanto maggiormente standardizzato, consente di prescindere dalla corretta individuazione dei periodi di assenza da espungere per individuare il “lavorato” da porre a base dei calcoli >> (v. anche App. Roma n. 2872/2025). Una volta individuato il criterio delle 2,5 ore di volo per ogni giorno di ferie, per stabilire il valore economico da attribuire alle 2,5 ore di IVO, non si è ritenuto di recepire come validi i conteggi allegati al ricorso ed elaborati sulla base del predetto criterio, quantomeno stante il mancato scomputo delle 4 settimane di cui si è detto, rendendosi necessario e prudenziale procedere all'espletamento di una CTU tecnico-contabile con il conferimento al perito del seguente incarico: “determini le differenze retributive eventualmente spettanti ai lavoratori, a titolo di retribuzione dei giorni di ferie, in relazione al periodo dicembre 2010-gennaio 2015, calcolata sullo stipendio base, sull'indennità di volo minima garantita (IVMG) e sull'indennità di volo oraria integrativa (IVO), nella misura forfettaria di 2,5 ore di volo per ogni giorno di ferie, limitatamente a n. 4 settimane l'anno (periodo minimo di feri previsto per legge)”.
Peraltro, atteso che l'equiparazione con la retribuzione percepita non può che essere tendenziale, dovendo avvenire in termini di “paragonabilità”, non può accedersi alla proposta dei lavoratori di graduare il valore dell'IVO in base alle caratteristiche del concreto rapporto di lavoro nel periodo in cui in contestazione per mansione e quantità di ore mensili volate.
L'adottato criterio è certo destinato a ridurre l'ammontare delle pretese dei lavoratori più anziani, con mansioni più qualificate e che volano di più ma, non per questo, anche in difetto di argomentazioni specifiche di segno contrario, lo stesso criterio può dirsi inidoneo allo scopo perseguito di non disincentivare l'esercizio del diritto alle ferie e, di contro, consente una standardizzazione ex ante e quella tempestività dei calcoli e dei pagamenti che costituisce interesse degli stessi lavoratori, anche per il futuro.
Quanto alla censura della CAI per aver sottratto dal lavorato il periodo di assenza per legittime causali e quanto alla censura correlata richiesta dei lavoratori di aggiungere altre causali - quali le assenze per part- time verticale, permessi ex legge 104/1992 per gravi motivi familiari, donazione sangue - si osserva che il criterio adottato da questo Collegio assorbe le censure dei lavoratori e comporta l'accoglimento in parte qua del gravame CAI, la quale ha condivisibilmente osservato che sottrarre l'una o l'altra causa di legittima assenza per determinare il valore medio dell'IVO per ciascun lavoratore implica che, ove a parità di condizioni contrattuali, il navigante si assenti per aspettativa per un periodo di 6 mesi, questo finirebbe per Pa percepire durante il periodo minimo di ferie la medesima di chi, invece, ha reso le sue prestazioni integralmente volando per l'intero anno (oltre ad essere tutto ciò in distonia con il criterio standardizzato che questa Corte ha inteso adottare).
Per completezza, va evidenziato che, sulla base del richiesto (ed espletato) accertamento peritale e della tipologia di criterio di calcolo adottato, perdono di rilievo decisorio, rimanendo assorbite, tutte le ulteriori questioni mosse - in via subordinata - dai lavoratori in merito alle vicende della mancanza in atti delle buste paga, alle carenze istruttorie già denunciate dalla difesa in primo grado, al mancato esercizio di poteri officiosi per colmare le lacune documentali emerse solo dal modus operandi prescelto dal giudice in sede di accertamento peritale.
Venendo, dunque, all'esame della disposta CTU - v. l'elaborato peritale del dott. in data Per_8
1/4/2025, anche in replica alle osservazioni mosse dalle parti secondo la tempistica contemplata dall'art. 195
c.p.c. - questa Corte ne condivide gli esiti e ritiene di poterla porre a fondamento della presente decisione in quanto basata sull'esame di tutta la documentazione alla luce della normativa applicabile e delle indicazioni del quesito, nonché immune da errori di mero calcolo al netto di quelli evidenziati dalle stesse parti e corretti parzialmente dallo stesso ausiliario in sede di interlocuzione con i CTP. Rispetto alle problematiche emerse durante le operazioni peritali e all'integrale ricezione degli esiti della perizia d'ufficio, deve evidenziarsi che il CTU dà atto di avere condiviso in parte le incongruenze nei conteggi evidenziate dal CTP dei lavoratori e di averle recepite in tabella, mentre si condivide che l'ausiliario abbia inserito le ore di volo mensili discendenti dai giorni di ferie fruiti nelle relative fasce IVO orarie previste contrattualmente, senza collocare tali ore tutte nel primo scaglione come richiesto dal CTP della CAI e senza collocarle in aggiunta alle ore già volate come domandato dal CTP dei lavoratori.
In conclusione, in parziale accoglimento di tutti gli appelli - principale della Società ed incidentale dei lavoratori - ed in parziale riforma della sentenza gravata, confermata nel resto, la CAI deve essere condannata a corrispondere, in favore dei lavoratori indicati nella perizia d'ufficio, le somme per ciascuno di seguito indicate, oltre interessi e rivalutazione dal giorno della maturazione al saldo, con esclusione, però, delle posizioni di e , non coinvolte nell'odierno thema decidendum (v. Controparte_53 CP_3 supra) e, nondimeno, incluse nei conteggi dell'elaborato peritale.
In considerazione della complessità della controversia, appare equo compensare (anche) le spese del presente grado, mentre quelle di CTU - liquidate con decreto a parte - vanno poste a carico della Società.
P.Q.M.
a - accoglie parzialmente l'appello principale proposto dalla Società e l'appello incidentale spiegato dai lavoratori e, in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, determina le somme spettanti agli appellati come indicate a pag. 39/40 dell'elaborato peritale, oltre gli accessori di legge, e precisamente:
€ 8.745,10, € 12.248,80, € 5.420,53, € 8.423,80, € CP_1 CP_2 CP_38 CP_46 CP_4
11.985,28, € 16.229,38, € 15.664,88, € 7.999,35, € CP_5 CP_6 CP_8 CP_7
13.199,70, € 7.012,45, € 7.121,60, € 7.885,63, € CP_9 CP_39 CP_10 CP_40
7.752,63, € 4.825,91, € 7.522,28, 12.489,23, 8.139,18, CP_11 CP_12 CP_13 CP_14 CP_47
3.183,05, € 8.102,55, 14.107,38, € 16.289,95, € 8.637,43, € CP_41 CP_15 CP_49 CP_16 CP_50
4.781,30, € 11.703,80, 7.134,53, 12.203,13, € 6.356,33, CP_51 CP_17 CP_18 CP_19
7.623,73, € 8.637,45, € 12.766,90, € 7.591,65, € 8.494,80, CP_20 CP_21 CP_42 CP_22 CP_44
€ 13.941,65, € 6.711,33, € 5.874,08, CP_23 CP_24 Controparte_25 CP_26
€ 8.780,30, 10.119,85, 7.949,00, € 7.695,10, € 16.964,53, CP_27 CP_28 CP_29 CP_30
€ 6.654,20, € 8.340,83, € 3.270,83, € 2.997,18, € CP_31 CP_32 CP_33 CP_52 CP_34
9.136,80 SALICO € 12.105,73, (nella qualità di erede ) € 6.318,30, € CP_43 Per_1 CP_36
14.170,10, € 15.740,90, € 13.753,68, € 6.889,95, € 6.594,15, CP_37 Pt_3 CP_54 Pt_4
€ 12.528,43, € 12.291,80, € 12.350,88, € 16.282,15, Parte_5 CP_55 Pt_6 CP_56
6.309,23, e 8.423,80; Pt_7 CP_45
b - compensa le spese del grado;
c - pone le spese di CTU a carico della Società.
Roma, 30/9/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(Alberto Celeste)