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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 04/02/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6147/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Vittoria Cuogo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6147/2022 promossa da:
(c.f. , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. DESTRO MARCO e dell'avv.to GIANESE MARCO
ATTORE contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
(c.f. ), CP_2 C.F._3
entrambi contumaci
CONVENUTI
Udienza di p.c.: 3.10.2024
Oggetto: usucapione di beni immobili
Conclusioni parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: Nel merito: 1) accertare e dichiarare che il Sig. possiede la quota di 3/9 (tre/noni) dell'immobile Parte_1 sito nel Comune di IN (VI), catastalmente identificato al foglio 12, mappale n. 657, Piano
T-1. Cat. C/2, cl. 1, mq, 38, r.c. € 35,33, e ciò in base al preliminare di compravendita del 18.11.2012 e del conseguente contratto definitivo del 17.07.2013 stipulati con , Controparte_3 CP_4
e ; CP_5 2) accertare e dichiarare che, in tale veste, l'attore ha unito il proprio possesso a quello dei suoi danti causa, Sig.re , e , e del dante causa delle Controparte_3 CP_4 CP_5 medesime, Sig.ra , e dei danti causa di quest'ultima, Sig.ri e CP_6 Parte_2 CP_7
e dei danti causa di questi ultimi e
[...] CP_8 Controparte_9
pagina 1 di 6 possesso esercitato pubblicamente, pacificamente e ininterrottamente sui suddetti immobili da tempo immemore e comunque, perlomeno, a far data dal 01.09.1967; 3) per l'effetto, accertarsi e dichiararsi che il Sig. è divenuto pieno ed esclusivo proprietario della quota di 3/9 (tre/noni) Parte_1 dell'immobile sito nel Comune di IN (VI), catastalmente identificato al foglio 12, mappale n. 657, Piano T-1. Cat. C/2, cl. 1, mq, 38, r.c. € 35,33, per intervenuta usucapione ventennale;
4) ordinarsi la trascrizione dell'emananda sentenza presso la competente Agenzia del Territorio – Ufficio del Catasto;
5) spese e competenze di causa rifuse in caso di opposizione.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato ai sensi dell'art. 150 c.p.c., previa autorizzazione dell'intestato
Tribunale, conveniva in giudizio e , innanzi Parte_1 Controparte_10 CP_11 all'intestato Tribunale, al fine di vedersi riconosciuto l'avvenuto acquisto per usucapione ex art. 1158
c.c. della quota di 3/9 dell'immobile ubicato in Comune di IN, Via Manfron di Sopra, catastalmente identificato al fg. 12, mapp. 657, consistente in locale uso deposito articolato ai piani terra e primo – quota catastalmente intestata ai convenuti in epigrafe indicati per 1/9 ciascuno, e il restante 1/9 in capo a (già deceduto prima dell'introduzione del giudizio) - Persona_1
assumendo di averli posseduti, anche unendo il proprio possesso a quello dei danti causa ex art. 1146, co. 2, c.p.c., per oltre vent'anni in maniera continua, pacifica, pubblica e non interrotta.
Nello specifico, l'attore allegava che:
i) il detto locale era originariamente catastalmente intestato a e per CP_12 Parte_2
3/9 ciascuno, e a e per la quota di 1/9 Controparte_10 Persona_1 CP_11
ciascuno;
ii) nel 1937 i suddetti emigravano in Francia, perdendosene le tracce, risultando al CP_10 contempo che veniva a mancare nell'anno 1988, come da certificazioni anagrafiche e Persona_2
di residenza che dimettevano sub doc. 4-5-6 e 8;
iii) che, nel corso degli anni, la complessiva quota dei 6/9 del locale ad uso deposito veniva trasferita, senza la restante quota dei 3/9 intestata ai senza che essi avessero mai rivendicato detta CP_10 quota e/o si fossero opposti all'uso fattone dai terzi, di volta in volta venditori o acquirenti che fossero.
In particolare, in data 11.11.2003 e cedevano i propri 6/9 a CP_12 Parte_2 [...]
, come da doc. 16; dopo la morte di , i successori universali, CP_6 CP_6 [...]
, e a loro volta, cedevano la suddetta quota del locale CP_3 CP_4 CP_5 deposito censito al fg. 12, mapp. 657 in Torrebelvicno all'odierno attore, , dapprima Parte_1
concludendo in data 18.11.2012 contratto preliminare, comprensivo anche della quota di spettanza del locale in questione, seguito dalla stipula del definitivo in data 17.7.2013;
pagina 2 di 6 iv) il locale a uso deposito era stato accatastato solamente nell'anno 2003, nonostante fosse stato edificato ante 1967.
rappresentava che il detto immobile, sin dall'anno 1937 quando e Parte_1 CP_11
erano emigrati nel territorio francese, era stato utilizzato nella totalità dai Controparte_10
proprietari succedutisi nel tempo, vuoi quali acquirenti a titolo particolare, vuoi a titolo universale (pur a fronte della formale cessione dei soli 6/9 complessivi), instando per la declaratoria di intervenuta usucapione a proprio favore dei residui 3/9, anche invocando l'unione del possesso dei propri danti causa, come da conclusioni sopra riportate.
2. Alla prima udienza che si teneva in data 19.9.2023, il G.I. verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia dei convenuti. Indi il procedimento veniva istruito oralmente e, in seguito, rinviato per precisazione delle conclusioni all'udienza del 3.10.2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. In tale udienza, parte attrice concludeva per l'accoglimento della domanda come da foglio di p.c. depositato telematicamente, e il G.I. tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
3. Tanto premesso, si dà atto della regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti degli aventi diritto sul cespite immobiliare oggetto della domanda di usucapione promossa dall'attore, tanto risultando dall'esame congiunto della documentazione prodotta (in particolare ispezioni ipotecarie e visure catastali dimesse in atti, atti di trasferimento del locale adibito a magazzino e certificati di residenza degli intestatari dei detti mappali, nonché atto di accertamento della proprietà urbana immobiliare sub doc. 15). Tanto ai fini della verifica della titolarità della quota del bene usucapendo rispetto ai destinatari passivi della pronuncia di accoglimento.
Ciò posto, chiede accertarsi e dichiararsi l'intervenuta usucapione della quota di 3/9 Parte_1
del locale ads uso deposito sopra indicato, come individuato nelle planimetrie raffiguranti l'immobile in questione, nonché relativa documentazione fotografica di cui al doc. 15, che venivano esibite ai testi escussi.
Questione dirimente allora, ai fini dell'accoglimento della domanda attorea, il vaglio in ordine alla sussistenza di un possesso esclusivo uti dominus da parte del medesimo rispetto al bene di cui trattasi, preclusivo ed inconciliabile con il godimento altrui: come noto, infatti, colui che agisce per l'accertamento della proprietà su un bene a titolo originario ha l'onere di dare rigorosa prova dell'esistenza di un possesso pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché della specifica manifestazione di dominio sulla res.
Occorre cioè dimostrare la sussistenza di un comportamento inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del pagina 3 di 6 proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena", un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (Cass. civ. Sez. II, 05-10-2010, n. 20670; Cass. civ., sez. II, 24.8.2006, n. 18392): si richiede, pertanto, la prova di un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale.
Quanto alla prova dell'"animus", che, ai sensi dall'art. 1141 cod. civ., si presume in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o altro diritto reale, non è escluso dalla consapevolezza nel possessore di non avere alcun valido titolo che legittimi il potere, posto che l'"animus possidendi" consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria mediante l'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale, indipendentemente dall'effettiva esistenza del relativo diritto o della conoscenza del diritto altrui (cfr. Cass. civ. n. 7757 del
5.4.2011).
Tanto premesso, la fondatezza della domanda attorea è emersa dall'istruttoria svolta.
In primo luogo, sono documentati i descritti trasferimenti e passaggi di proprietà del locale ad uso deposito, come ricostruiti dall'attore, limitatamente alla quota di 6/9 complessivi (ossia la quota di cui gli alienanti erano, in effetti, titolari). Nel contratto preliminare immobiliare Manfron-Miottello del
18.11.2012 (doc. 1) i promissari alienanti, nel vendere la quota di spettanza del deposito e la contigua abitazione, facevano presente “che la quota dei 3/9 del mappale 657, piano terra e primo, deposito cat.
C/2 sono intestate a soggetti emigrati in Francia e dei quali si sono persi i riferimenti”.
A ciò si aggiunga che nel precedente atto di alienazione del 11.11.2003 , è attestato che CP_13
“le opere relative all'immobile in contratto sono state iniziate anteriormente al 1 settembre 1967”: la circostanza è stata confermata dai testi escussi e , i quali, residenti nelle Testimone_1 Tes_2
vicinanze del manufatto dagli anni 50-60 del secolo scorso, hanno confermato che il deposito ha età risalente, che esiste da epoca ante 1967. Dal canto suo, il teste ha dichiarato di aver Testimone_3
eseguito le pratiche di accatastamento del deposito nell'anno 2003, confermandone la funzione di magazzino, e descrivendolo come “un fabbricato in sasso, molto vecchio, non è di sicuro recente, anche se non so dire se sia stato fatto in concomitanza con la casa o meno”. Può quindi dirsi provato che il magazzino era esistente, quantomeno, dagli anni sessanta del secolo scorso in ragione delle dichiarazioni dei testi.
pagina 4 di 6 In secondo luogo, i testi e hanno entrambi confermato che il locale Testimone_1 Tes_2
deposito oggetto di domanda di usucapione è attiguo ad immobile adibito ad abitazione, pervenuto al in virtù dei passaggi di proprietà come descritti (in particolare la prima, nata il [...], Parte_1 dichiarava “è vero, è anche tanto di più; ADR io lo conosco bene perché ho abitato lì, ossia vicino alla sua casa, dell'attore, per 25 anni, fino a che non mi sono sposata, e poi mia mamma abitava lì e quindi nel finesettimana e d'estate ero sempre su e andavo a trovarla”; il secondo dichiarava “io ho sempre vissuto nella contrada lì e quindi ne sono a conoscenza;
[...] vero, l'ho sempre visto uguale;
ADR io posso dirlo da quanto ero bambino”).
Dai complessivi elementi probatori in atti, vuoi documentali vuoi orali, si ricava che il locale deposito esiste, quantomeno, da prima dell'anno 1967, con struttura e ubicazione rimaste invariate nel tempo, quale pertinenza della contigua abitazione;
che il medesimo è stato, negli anni, alienato unitamente alla abitazione per la sola quota di 6/9 dagli aventi diritto (prima da e poi CP_12 Parte_2
da nel 2003, seguita da e che nel 2012 lo CP_6 Controparte_3 CP_4 CP_5
promettevano in vendita al ), ma, di fatto, inevitabilmente utilizzato sin dagli anni sessanta Parte_1
nella sua totalità in ragione della impossibilità di fruirne separatamente a meno che di non snaturarne l'uso nonché, per ragioni, “fisiche” e strutturali, trattandosi di complesso unitario, del quale i soggetti testè citati erano proprietari (peraltro) della restante quota dei 6/9.
In definitiva, dall'istruttoria svolta è emerso che il locale ad uso deposito censito al mapp. 657, fg. 12,
Comune di IN è stato, nei fatti, utilizzato nella sua interezza dai proprietari succedutisi dagli anni sessanta del secolo scorso ad oggi, per il periodo di pertinenza di ciascuno, comprendendo anche la quota dei 3/9 intestata ai odierni convenuti. Tanto appare coerente anche con le CP_10
certificazioni anagrafiche in atti relative ai convenuti, che ne attestano l'emigrazione in Francia dal luglio dell'anno 1937. Ne consegue che va accertata e dichiarata l'usucapione ventennale in favore dell'attore, per unione del proprio possesso ai sensi dell'art. 1146, co. 2, c.c., a quello dei danti causa a titolo particolare come testè ricostruito.
Ciò costituisce invero comportamento rivelatore, anche all'esterno, di una indiscussa e piena signoria di fatto sulla res usucapienda, contrapposta all'assoluta inerzia dei titolari, che – protrattasi con pienezza, esclusività e continuità per il periodo necessario ex lege per il maturare dell'usucapione – giustifica l'accoglimento della domanda attorea.
Vero è che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del “corpus”, ma anche dell'“animus”; ma altrettanto vero è che – sempre secondo i giudici di legittimità – quest'ultimo pagina 5 di 6 elemento può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, sicché in tal caso sarà il convenuto a dover dimostrare il contrario (cfr. Cass., Sez. II, 11/06/2010 n. 14092). Peraltro, l'assolvimento dell'onere probatorio di chi invoca l'acquisto a titolo originario della proprietà, pur dovendo essere apprezzato con particolare rigore, è comunque soggetto alla regola della “preponderanza dell'evidenza” o del “più probabile che non” propria del processo civile (Cass. civ. n. 3487/2019).
Nel caso di specie l'animus possidendi, necessario per l'acquisto della proprietà per usucapione, risulta con evidenza dal fatto che l'attore ha utilizzato il locale magazzino oggetto di domanda nella totalità, come pertinenza dell'immobile adibito ad abitazione – di cui, peraltro, era già proprietario per la quota preponderante del 6/9, manifestando così un potere di fatto sulla cosa del tutto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà (art. 832 c.c.), unendo il proprio possesso a quello analogamente esercitato dai danti causa.
4. Per ciò che concerne, infine, le spese processuali, non ha luogo condanna o statuizione alcuna in ragione della mancata costituzione dei convenuti.
P.Q.M.
il Tribunale monocratico, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accerta e dichiara in capo a (C.F. l'intervenuto acquisto Parte_1 C.F._1
per usucapione ex art. 1158 c.c. della quota di 3/9 dell'immobile sito in Comune di IN
(VI), catastalmente censito al fg. 12, mapp. 657, piano T-1, cat. C/2, cl. 1, mq. 38, r.c. euro 35,33;
2) manda al competente Conservatore dei Registri Immobiliari per la trascrizione della presente sentenza come per legge;
3) dichiara irripetibili le spese di lite sostenute da parte attrice.
Vicenza, 4 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Vittoria Cuogo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Vittoria Cuogo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6147/2022 promossa da:
(c.f. , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. DESTRO MARCO e dell'avv.to GIANESE MARCO
ATTORE contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
(c.f. ), CP_2 C.F._3
entrambi contumaci
CONVENUTI
Udienza di p.c.: 3.10.2024
Oggetto: usucapione di beni immobili
Conclusioni parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: Nel merito: 1) accertare e dichiarare che il Sig. possiede la quota di 3/9 (tre/noni) dell'immobile Parte_1 sito nel Comune di IN (VI), catastalmente identificato al foglio 12, mappale n. 657, Piano
T-1. Cat. C/2, cl. 1, mq, 38, r.c. € 35,33, e ciò in base al preliminare di compravendita del 18.11.2012 e del conseguente contratto definitivo del 17.07.2013 stipulati con , Controparte_3 CP_4
e ; CP_5 2) accertare e dichiarare che, in tale veste, l'attore ha unito il proprio possesso a quello dei suoi danti causa, Sig.re , e , e del dante causa delle Controparte_3 CP_4 CP_5 medesime, Sig.ra , e dei danti causa di quest'ultima, Sig.ri e CP_6 Parte_2 CP_7
e dei danti causa di questi ultimi e
[...] CP_8 Controparte_9
pagina 1 di 6 possesso esercitato pubblicamente, pacificamente e ininterrottamente sui suddetti immobili da tempo immemore e comunque, perlomeno, a far data dal 01.09.1967; 3) per l'effetto, accertarsi e dichiararsi che il Sig. è divenuto pieno ed esclusivo proprietario della quota di 3/9 (tre/noni) Parte_1 dell'immobile sito nel Comune di IN (VI), catastalmente identificato al foglio 12, mappale n. 657, Piano T-1. Cat. C/2, cl. 1, mq, 38, r.c. € 35,33, per intervenuta usucapione ventennale;
4) ordinarsi la trascrizione dell'emananda sentenza presso la competente Agenzia del Territorio – Ufficio del Catasto;
5) spese e competenze di causa rifuse in caso di opposizione.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato ai sensi dell'art. 150 c.p.c., previa autorizzazione dell'intestato
Tribunale, conveniva in giudizio e , innanzi Parte_1 Controparte_10 CP_11 all'intestato Tribunale, al fine di vedersi riconosciuto l'avvenuto acquisto per usucapione ex art. 1158
c.c. della quota di 3/9 dell'immobile ubicato in Comune di IN, Via Manfron di Sopra, catastalmente identificato al fg. 12, mapp. 657, consistente in locale uso deposito articolato ai piani terra e primo – quota catastalmente intestata ai convenuti in epigrafe indicati per 1/9 ciascuno, e il restante 1/9 in capo a (già deceduto prima dell'introduzione del giudizio) - Persona_1
assumendo di averli posseduti, anche unendo il proprio possesso a quello dei danti causa ex art. 1146, co. 2, c.p.c., per oltre vent'anni in maniera continua, pacifica, pubblica e non interrotta.
Nello specifico, l'attore allegava che:
i) il detto locale era originariamente catastalmente intestato a e per CP_12 Parte_2
3/9 ciascuno, e a e per la quota di 1/9 Controparte_10 Persona_1 CP_11
ciascuno;
ii) nel 1937 i suddetti emigravano in Francia, perdendosene le tracce, risultando al CP_10 contempo che veniva a mancare nell'anno 1988, come da certificazioni anagrafiche e Persona_2
di residenza che dimettevano sub doc. 4-5-6 e 8;
iii) che, nel corso degli anni, la complessiva quota dei 6/9 del locale ad uso deposito veniva trasferita, senza la restante quota dei 3/9 intestata ai senza che essi avessero mai rivendicato detta CP_10 quota e/o si fossero opposti all'uso fattone dai terzi, di volta in volta venditori o acquirenti che fossero.
In particolare, in data 11.11.2003 e cedevano i propri 6/9 a CP_12 Parte_2 [...]
, come da doc. 16; dopo la morte di , i successori universali, CP_6 CP_6 [...]
, e a loro volta, cedevano la suddetta quota del locale CP_3 CP_4 CP_5 deposito censito al fg. 12, mapp. 657 in Torrebelvicno all'odierno attore, , dapprima Parte_1
concludendo in data 18.11.2012 contratto preliminare, comprensivo anche della quota di spettanza del locale in questione, seguito dalla stipula del definitivo in data 17.7.2013;
pagina 2 di 6 iv) il locale a uso deposito era stato accatastato solamente nell'anno 2003, nonostante fosse stato edificato ante 1967.
rappresentava che il detto immobile, sin dall'anno 1937 quando e Parte_1 CP_11
erano emigrati nel territorio francese, era stato utilizzato nella totalità dai Controparte_10
proprietari succedutisi nel tempo, vuoi quali acquirenti a titolo particolare, vuoi a titolo universale (pur a fronte della formale cessione dei soli 6/9 complessivi), instando per la declaratoria di intervenuta usucapione a proprio favore dei residui 3/9, anche invocando l'unione del possesso dei propri danti causa, come da conclusioni sopra riportate.
2. Alla prima udienza che si teneva in data 19.9.2023, il G.I. verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia dei convenuti. Indi il procedimento veniva istruito oralmente e, in seguito, rinviato per precisazione delle conclusioni all'udienza del 3.10.2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. In tale udienza, parte attrice concludeva per l'accoglimento della domanda come da foglio di p.c. depositato telematicamente, e il G.I. tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
3. Tanto premesso, si dà atto della regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti degli aventi diritto sul cespite immobiliare oggetto della domanda di usucapione promossa dall'attore, tanto risultando dall'esame congiunto della documentazione prodotta (in particolare ispezioni ipotecarie e visure catastali dimesse in atti, atti di trasferimento del locale adibito a magazzino e certificati di residenza degli intestatari dei detti mappali, nonché atto di accertamento della proprietà urbana immobiliare sub doc. 15). Tanto ai fini della verifica della titolarità della quota del bene usucapendo rispetto ai destinatari passivi della pronuncia di accoglimento.
Ciò posto, chiede accertarsi e dichiararsi l'intervenuta usucapione della quota di 3/9 Parte_1
del locale ads uso deposito sopra indicato, come individuato nelle planimetrie raffiguranti l'immobile in questione, nonché relativa documentazione fotografica di cui al doc. 15, che venivano esibite ai testi escussi.
Questione dirimente allora, ai fini dell'accoglimento della domanda attorea, il vaglio in ordine alla sussistenza di un possesso esclusivo uti dominus da parte del medesimo rispetto al bene di cui trattasi, preclusivo ed inconciliabile con il godimento altrui: come noto, infatti, colui che agisce per l'accertamento della proprietà su un bene a titolo originario ha l'onere di dare rigorosa prova dell'esistenza di un possesso pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché della specifica manifestazione di dominio sulla res.
Occorre cioè dimostrare la sussistenza di un comportamento inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del pagina 3 di 6 proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena", un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (Cass. civ. Sez. II, 05-10-2010, n. 20670; Cass. civ., sez. II, 24.8.2006, n. 18392): si richiede, pertanto, la prova di un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale.
Quanto alla prova dell'"animus", che, ai sensi dall'art. 1141 cod. civ., si presume in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o altro diritto reale, non è escluso dalla consapevolezza nel possessore di non avere alcun valido titolo che legittimi il potere, posto che l'"animus possidendi" consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria mediante l'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale, indipendentemente dall'effettiva esistenza del relativo diritto o della conoscenza del diritto altrui (cfr. Cass. civ. n. 7757 del
5.4.2011).
Tanto premesso, la fondatezza della domanda attorea è emersa dall'istruttoria svolta.
In primo luogo, sono documentati i descritti trasferimenti e passaggi di proprietà del locale ad uso deposito, come ricostruiti dall'attore, limitatamente alla quota di 6/9 complessivi (ossia la quota di cui gli alienanti erano, in effetti, titolari). Nel contratto preliminare immobiliare Manfron-Miottello del
18.11.2012 (doc. 1) i promissari alienanti, nel vendere la quota di spettanza del deposito e la contigua abitazione, facevano presente “che la quota dei 3/9 del mappale 657, piano terra e primo, deposito cat.
C/2 sono intestate a soggetti emigrati in Francia e dei quali si sono persi i riferimenti”.
A ciò si aggiunga che nel precedente atto di alienazione del 11.11.2003 , è attestato che CP_13
“le opere relative all'immobile in contratto sono state iniziate anteriormente al 1 settembre 1967”: la circostanza è stata confermata dai testi escussi e , i quali, residenti nelle Testimone_1 Tes_2
vicinanze del manufatto dagli anni 50-60 del secolo scorso, hanno confermato che il deposito ha età risalente, che esiste da epoca ante 1967. Dal canto suo, il teste ha dichiarato di aver Testimone_3
eseguito le pratiche di accatastamento del deposito nell'anno 2003, confermandone la funzione di magazzino, e descrivendolo come “un fabbricato in sasso, molto vecchio, non è di sicuro recente, anche se non so dire se sia stato fatto in concomitanza con la casa o meno”. Può quindi dirsi provato che il magazzino era esistente, quantomeno, dagli anni sessanta del secolo scorso in ragione delle dichiarazioni dei testi.
pagina 4 di 6 In secondo luogo, i testi e hanno entrambi confermato che il locale Testimone_1 Tes_2
deposito oggetto di domanda di usucapione è attiguo ad immobile adibito ad abitazione, pervenuto al in virtù dei passaggi di proprietà come descritti (in particolare la prima, nata il [...], Parte_1 dichiarava “è vero, è anche tanto di più; ADR io lo conosco bene perché ho abitato lì, ossia vicino alla sua casa, dell'attore, per 25 anni, fino a che non mi sono sposata, e poi mia mamma abitava lì e quindi nel finesettimana e d'estate ero sempre su e andavo a trovarla”; il secondo dichiarava “io ho sempre vissuto nella contrada lì e quindi ne sono a conoscenza;
[...] vero, l'ho sempre visto uguale;
ADR io posso dirlo da quanto ero bambino”).
Dai complessivi elementi probatori in atti, vuoi documentali vuoi orali, si ricava che il locale deposito esiste, quantomeno, da prima dell'anno 1967, con struttura e ubicazione rimaste invariate nel tempo, quale pertinenza della contigua abitazione;
che il medesimo è stato, negli anni, alienato unitamente alla abitazione per la sola quota di 6/9 dagli aventi diritto (prima da e poi CP_12 Parte_2
da nel 2003, seguita da e che nel 2012 lo CP_6 Controparte_3 CP_4 CP_5
promettevano in vendita al ), ma, di fatto, inevitabilmente utilizzato sin dagli anni sessanta Parte_1
nella sua totalità in ragione della impossibilità di fruirne separatamente a meno che di non snaturarne l'uso nonché, per ragioni, “fisiche” e strutturali, trattandosi di complesso unitario, del quale i soggetti testè citati erano proprietari (peraltro) della restante quota dei 6/9.
In definitiva, dall'istruttoria svolta è emerso che il locale ad uso deposito censito al mapp. 657, fg. 12,
Comune di IN è stato, nei fatti, utilizzato nella sua interezza dai proprietari succedutisi dagli anni sessanta del secolo scorso ad oggi, per il periodo di pertinenza di ciascuno, comprendendo anche la quota dei 3/9 intestata ai odierni convenuti. Tanto appare coerente anche con le CP_10
certificazioni anagrafiche in atti relative ai convenuti, che ne attestano l'emigrazione in Francia dal luglio dell'anno 1937. Ne consegue che va accertata e dichiarata l'usucapione ventennale in favore dell'attore, per unione del proprio possesso ai sensi dell'art. 1146, co. 2, c.c., a quello dei danti causa a titolo particolare come testè ricostruito.
Ciò costituisce invero comportamento rivelatore, anche all'esterno, di una indiscussa e piena signoria di fatto sulla res usucapienda, contrapposta all'assoluta inerzia dei titolari, che – protrattasi con pienezza, esclusività e continuità per il periodo necessario ex lege per il maturare dell'usucapione – giustifica l'accoglimento della domanda attorea.
Vero è che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del “corpus”, ma anche dell'“animus”; ma altrettanto vero è che – sempre secondo i giudici di legittimità – quest'ultimo pagina 5 di 6 elemento può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, sicché in tal caso sarà il convenuto a dover dimostrare il contrario (cfr. Cass., Sez. II, 11/06/2010 n. 14092). Peraltro, l'assolvimento dell'onere probatorio di chi invoca l'acquisto a titolo originario della proprietà, pur dovendo essere apprezzato con particolare rigore, è comunque soggetto alla regola della “preponderanza dell'evidenza” o del “più probabile che non” propria del processo civile (Cass. civ. n. 3487/2019).
Nel caso di specie l'animus possidendi, necessario per l'acquisto della proprietà per usucapione, risulta con evidenza dal fatto che l'attore ha utilizzato il locale magazzino oggetto di domanda nella totalità, come pertinenza dell'immobile adibito ad abitazione – di cui, peraltro, era già proprietario per la quota preponderante del 6/9, manifestando così un potere di fatto sulla cosa del tutto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà (art. 832 c.c.), unendo il proprio possesso a quello analogamente esercitato dai danti causa.
4. Per ciò che concerne, infine, le spese processuali, non ha luogo condanna o statuizione alcuna in ragione della mancata costituzione dei convenuti.
P.Q.M.
il Tribunale monocratico, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accerta e dichiara in capo a (C.F. l'intervenuto acquisto Parte_1 C.F._1
per usucapione ex art. 1158 c.c. della quota di 3/9 dell'immobile sito in Comune di IN
(VI), catastalmente censito al fg. 12, mapp. 657, piano T-1, cat. C/2, cl. 1, mq. 38, r.c. euro 35,33;
2) manda al competente Conservatore dei Registri Immobiliari per la trascrizione della presente sentenza come per legge;
3) dichiara irripetibili le spese di lite sostenute da parte attrice.
Vicenza, 4 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Vittoria Cuogo
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