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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/11/2025, n. 16078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16078 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3997/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale e nelle persone dei seguenti magistrati:
RT IE Presidente
EC PR IC
TE AB IC relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 39977/2020 r.g., promossa da:
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa, Parte_1
come da procura alle liti in atti, dall'avv. Francesca Anselmi, presso il cui studio professionale, in Roma alla via Marco Papio n. 15, è elettivamente domiciliata ricorrente contro
, nato il 1° aprile 1975 a Roma, rappresentata e difesa, come CP_1 da procura alle liti in atti, dall'avv. Valentina Petrungaro, presso il cui studio professionale, in Roma alla via Livio Concin n. 78, è elettivamente domiciliato resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
1
OGGETTO: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
Conclusioni delle parti
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 19 giugno 2025 i procuratori delle parti si sono riportati “alle rispettive richieste, deduzioni ed eccezioni chiedendone l'accoglimento”.
Poiché la causa era già stata rimessa in decisione una prima volta, per poi essere rimessa sul ruolo a causa del sopraggiunto trasferimento del giudice relatore, si può fare riferimento anche alle conclusioni contenute nelle prime comparse conclusionali delle parti, antecedenti alla suddetta udienza del 19 giugno 2025.
Per la ricorrente, queste sono le conclusioni contenute nella prima comparsa conclusionale: “1) affidare in via esclusiva la figlia minore alla Persona_1
madre con contestuale limitazione temporanea della responsabilità genitoriale del sig. ; 2) il sig. potrà continuare ad esercitare il CP_1 CP_1
proprio diritto di visita solo ed esclusivamente quando la figlia lo riterrà Per_1 opportuno e sempre in incontri con modalità protette;
3) l'immobile adibito ad uso abitazione sito in Roma alla via Biagio Petrocelli n. 225, di proprietà della sig.ra , continuerà ad essere assegnato a quest'ultima che Parte_1
ci vivrà insieme alla figlia;
4) il sig. contribuirà al mantenimento CP_1
della figlia minore mediante il versamento di un assegno mensile di €
300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese presso le coordinate bancarie che verranno fornite;
5) le spese straordinarie per la figlia minore cederanno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% secondo il Protocollo sottoscritto dal Tribunale di Roma con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma;
6) le parti consentiranno il rinnovo del passaporto della figlia minore . Con vittoria di spese, Per_1
competenze ed onorari”.
Per il resistente, si riportano di seguito le conclusioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta, riprese anche dalla prima comparsa
2 conclusionale: “- rigettare la richiesta di affido esclusivo della minore avanzata dalla ricorrente perché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto, revocare i provvedimenti provvisori resi in data 5/8.2.20121 e dichiarare che la responsabilità genitoriale della figlia minore , sarà esercitata in Per_1
forma condivisa da entrambi i genitori, i quali adotteranno di comune accordo tutte le decisioni riguardanti la stessa, in particolare, quelle concernenti la salute, l'educazione, l'istruzione e le scelte sportive. Le statuizioni riguardanti l'ordinaria amministrazione e gestione, saranno assunte separatamente dai genitori per i periodi di permanenza della minore presso ciascuno di essi. I coniugi si impegnano a garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di loro, di prestare a lei cura, educazione ed istruzione e di farle conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. - confermare il collocamento prevalente di presso la madre nella casa familiare sita Per_1 in Roma, Via Biagio Petrocelli, 225, di proprietà della Signora , Parte_1
dove la minore fissa la propria residenza. - stabilire che il padre potrà incontrare e tenere con sè la figlia liberamente e compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e relazionali della medesima e di lavoro del
Signor e comunque: il martedì dall'uscita di scuola alle ore 21,30, CP_1
quando la ricondurrà presso la casa familiare e a settimane alterne dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera. Ogni variazione potrà essere preventivamente concordata tra i coniugi prima dell'inizio della settimana. Nel corso delle festività natalizie la figlia trascorrerà con il padre il periodo dal 23 dicembre, ore 10,00, al 28 dicembre, ore 20,00, ovvero il periodo dal 31 dicembre, ore 10,00 , al 5 gennaio ore 20,00, ad anni alterni;
per le vacanze pasquali il padre trascorrerà con la figlia ad anni alterni il periodo di festività, comprensivo anche dell' intera giornata del Lunedì dell'
Angelo; durante il periodo estivo, trascorrerà con il padre almeno Per_1 trenta giorni anche non consecutivi da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno favorendosi di volta in volta nella scelta. La figlia trascorrerà con il padre la giornata del compleanno di quest'ultimo. Il giorno
3 del compleanno di , verrà da quest'ultima trascorso con ognuno dei Per_1
genitori o a pranzo o a cena, alternandosi di anno in anno. I genitori concordano che laddove il padre non possa trascorrere con la figlia i giorni stabiliti, ha facoltà, previo accordo con la madre e con di recuperarli;
Per_1
- stabilire quale contributo al mantenimento di , l'importo di €. 200,00 Per_1
da porsi a carico del padre e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, mentre le spese straordinarie verranno suddivise al 50% tra i coniugi e seguiranno le indicazioni di cui al
Protocollo di Intesa sottoscritto il 17.12.2014”.
Motivi della decisione
Va anzitutto premesso che:
- le parti del presente giudizio si sono sposate a Roma l'8 marzo 2008, con rito civile;
- dall'unione matrimoniale è nata il [...] la figlia , Per_1 attualmente di sedici anni;
- le parti sono addivenute alla loro separazione in via consensuale, omologata da questo Tribunale con decreto n. 884/2016 del 19 gennaio
2016;
- con tali accordi è stato previsto, per quanto qui maggiormente interessa: che la figlia sarebbe stata affidata in via congiunta a entrambe le Per_1
parti, con dimora stabile presso la madre e frequentazioni con il padre sia durante la settimana sia a fine settimana alternati, compresi i pernottamenti;
che la casa coniugale, sita in Roma alla via Biagio
Petrocelli n. 225, sarebbe stata affidata alla madre;
che il padre avrebbe versato alla madre, per il mantenimento di , l'importo di euro 300,00 Per_1
mensili;
- nel presente giudizio è stata emessa sentenza non definitiva n.
12683/2022, pubblicata il 23 agosto 2022 e con la quale è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti. Tale sentenza risulta passata in giudicato.
4 Ciò posto, nel presente giudizio si controverte dunque sui provvedimenti accessori al divorzio, ossia sull'affidamento della minore , sulla sua Persona_1
dimora, sulle sue frequentazioni con il genitore con cui non convive stabilmente nonché sul mantenimento da versarsi a beneficio della predetta.
In sede di provvedimenti provvisori, il Presidente f.f., con ordinanza ex art.
4.8 della legge n. 898/1970, emessa il 6 febbraio 2021 all'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti, aveva affidato la minore in via esclusiva alla madre, stabilendo che il padre l'avrebbe potuta incontrare “solo alla presenza della nonna paterna o della zia paterna della minore ovvero, in caso di impossibilità delle predette a presenziare agli incontri padre-figlia, alla presenza di una persona di fiducia della sig.ra ”; si era poi stabilito il Parte_1
“monitoraggio delle relazioni familiari da parte dei SS. territorialmente competenti” nonché l'obbligo, a carico del padre, di versare alla madre l'importo di euro 200,00 mensili per il mantenimento della figlia;
confermando per il resto le condizioni della separazione. A fondamento di tali decisioni si erano poste le seguenti circostanze e valutazioni: <rilevato che alla base di tale richiesta viene addotta la condizione di alcoldipendenza e uso di sostanze stupefacenti da parte del resistente, il quale, secondo quanto dedotto da parte ricorrente, già nel 2015 era stato fermato dagli agenti del Nucleo operativo e radiomobile di Frascati in possesso di e in stato di ebrezza, motivo per cui gli era stata ritirata la Per_2
patente, mentre nel luglio 2019 la ricorrente aveva appreso che, mentre il padre era in vacanza con la propria figlia, unitamente alla nonna e alla zia paterna della minore e dopo che queste ultime avevano fatto rientro a Roma, il sig. aveva CP_1
trascorso una notte fuori casa ubriaco e aveva cercato di entrare dalla finestra;
infine, in una recente occasione (febbraio 2020), dopo avere sentito la figlia Per_1
al telefono in stato di agitazione, aveva trovato la minore insieme al padre, il quale era al bar in stato confusionale, presumibilmente a causa dell'assunzione di sostanze alcoliche, ragione per cui aveva chiesto l'immediato intervento delle
Forze dell'ordine; rilevato che il resistente – come emerge dalle dichiarazioni rese all'udienza del 17/12/2020 – ha ammesso di essere stato in passato assuntore abituale di alcol (“non è vero che sono alcoldipendente. Ho avuto una crisi di
5 depressione quando è morto mio padre. ADR: ora ho la patente;
prima lavoravo come tecnico di rete sino a dicembre del 2019. Forse a gennaio posso rientrare.
Non do il mantenimento perché non ho soldi. Ora sono a posto;
non bevo più; le mie analisi sono a posto”), dichiarazioni il cui contenuto è stato reso anche ai SS. incaricati (che hanno riferito nella loro relazione che “il signore non sconfessa di non aver mai fatto uso di alcol, ma specifica che 'il suo momento buio e di rifugio nell'alcol' è accaduto nel 2014 a seguito della perdita del proprio padre, punto focale dell'intera famiglia”); rilevato altresì che nell'episodio del febbraio 2020 il sig. nega di essere stato in stato di ebrezza quando si trovava in compagnia CP_1
della figlia anche se in tale occasione era andato con la figlia a fare “merenda” al bar, dove aveva acquistato una birra;
rilevato altresì che il resistente è stato rinviato a giudizio per il reato di cui all'art. 612 bis, commi 1 e 2, c.c. ai danni della ricorrente, a causa di gravi minacce di morte e ingiurie proferite nei confronti della stessa (proc. 11677/2020) e che dal certificato dei carichi pendenti risulta una citazione diretta a giudizio per oltraggio a pubblico ufficiale e guida in stato di ebrezza (artt. 336- 337-182, co. 2, 187 c.p. – fatto commesso in data 28/08/2015); rilevato che all'esito delle indagini svolte dai SS., la minore ha chiesto di voler preservare il rapporto di affetto e complicità con il padre (che definisce un “papà buono che le vuole bene”) ma non ha negato che in alcune, sia pure limitate occasioni, il padre sia stato in stato confusionale quando si trova con lei;
rilevato altresì che è pacifico che dal febbraio del 2020 vi è stata l'interruzione del versamento dell'assegno di mantenimento per la minore (salvo l'intervenuto pagamento della somma di € 900,00 per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 eseguito dalla madre del sig. )>>. CP_1
Tali provvedimenti provvisori sono stati modificati con successiva ordinanza resa all'esito dell'udienza in trattazione scritta del 23 novembre 2022, con cui il giudice istruttore ha disposto l'affidamento condiviso della minore a entrambi i genitori, stabilendo altresì che il l'avrebbe potuta incontrare “liberamente e CP_1 compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e relazionali della medesima
e di lavoro del sig. e comunque, salvi diversi accordi: il martedì dall'uscita CP_1
di scuola alle ore 21,30, quando la ricondurrà presso la casa familiare e a
6 settimane alterne dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera;
ogni variazione potrà essere preventivamente concordata tra i coniugi prima dell'inizio della settimana”; nella stessa ordinanza è stato altresì previsto un regime per gli incontri tra padre e figlia nel periodo natalizio, pasquale ed estivo e si è previsto il permanente monitoraggio dei servizi sociali sulle relazioni familiari. A sostegno di tali modifiche sono state indicate le seguenti circostanze di fatto e le seguenti valutazioni: <letta la relazione dei Servizi Sociali depositata in data 18/10/2022, da cui emerge una diminuzione della conflittualità delle parti, in un clima di sostanziale collaborazione (sia pure con stili educativi diversi, essendo la sig.ra
più rigida e controllante nei confronti della figlia , attesa l'età Parte_1 Per_1
adolescenziale della stessa: “la coppia genitoriale non manifesta particolare conflittualità, anzi la Signora riferisce che cercano insieme mantenere una linea educativa comune da poter improntare alla figlia anche se il padre sembra essere in alcuni casi più permissivo della madre…cercano comunque di confrontarsi e parlarne insieme al fine di mantenere, nonostante la separazione, una serenità e stabilità familiare…il Sig. ci tiene ad evidenziare che è pienamente CP_1
d'accordo che viva stabilmente con la madre ed il suo compagno…è Per_1
consapevole del fatto che la madre le mette delle regole severe da seguire per responsabilizzarla … riescono ad avere un dialogo sereno. … si dice consapevole dell'età adolescenziale della figlia e delle sue crescenti esigenze dal punto di vista scolastico e ludico-ricreativo e sa che in futuro i loro incontri potrebbero modularsi…Pertanto, anche in merito a questi aspetti, ha sottolineato che c'è sempre stata flessibilità da parte della ex moglie e sono sempre riusciti a mettersi d'accordo evitando attriti”); rilevato che dalla predetta relazione emerge anche il desiderio della figlia di avere maggiore libertà e flessibilità nelle modalità di frequentazione del padre: “ riferisce di voler avere maggiore libertà negli Per_1 incontri con il papà, per poter uscire insieme, soli o anche alla presenza della zia
– la quale ha un compagno con figli coetanei di e con i quali la stessa Per_1 riferisce di essere in sintonia – oppure con – amico fidato del padre che a Per_3
sua volta ha figli della stessa età”; rilevato che, in relazione a ciò, nella relazione dei Servizi Sociali si conclude nel senso di prevedere che “si potrebbe
7 gradualmente pensare ad una maggiore libertà nelle modalità di visita della diade padre-figlia durante i fine settimana di spettanza paterna, monitorandone
l'andamento”; rilevato che dalla documentazione in atti emerge l'assenza di indici clinici di dipendenza del sig. da sostanze stupefacenti e/o alcoliche e che CP_1
lo stesso svolge regolare attività lavorativa come elettricista (vedasi contratti di lavoro in atti); ritenuto, in relazione a ciò, che debba essere accolta la domanda di parte resistente diretta alla previsione dell'affido condiviso della figlia , Per_1 mantenendo il collocamento della figlia presso la madre e visite paterne libere, senza necessaria presenza della nonna paterna o di altra persona di fiducia della ricorrente>>.
Successivamente, il giudice istruttore ha invitato il a intraprendere un CP_1
percorso di sostegno alla genitorialità (ordinanza del 28 novembre 2023) e ha autorizzato la “a compiere anche senza il consenso del sig. Parte_1 [...]
le iniziative e le attività che si rendono necessarie al rilascio della carta CP_1
d'identità valida per l'espatrio relativa alla figlia minore ”. Persona_4
Tanto premesso, va anzitutto valutato l'affidamento della minore.
In proposito, va osservato in linea generale che alla regola dell'affidamento condiviso può derogarsi quando esso risulti “contrario all'interesse del minore”, così come dispone l'art. 337-quater c.c.. Il legislatore non ha tipizzato le circostanze ostative all'affidamento condiviso sicché la loro individuazione è rimessa alla decisione del IC, da adottarsi nelle fattispecie concrete con “provvedimento motivato”. La Corte di Cassazione ha affermato in proposito che <la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori ….è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che
l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (Cass. civ. sent. n. 26587 del 17.12.2009).
8 Nel caso di specie si deve rilevare che, rispetto alla citata ordinanza emessa all'esito dell'ordinanza del 23 novembre 2022, sono emersi significativi elementi di novità.
Dalla relazione dei servizi sociali del 15 novembre 2023 del VII Municipio emerge infatti che la minore si è recata di sua iniziativa il precedente 23 ottobre presso gli stessi servizi sociali riferendo che qualche settimana prima il padre era tornato dal lavoro piuttosto alterato, probabilmente ubriaco, “rivolgendosi a lei balbettando e parlando in modo confusionario”; ha poi detto di essere rimasta delusa sia da Per_1
tale episodio sia dalla successiva mancanza di scuse da parte del padre, lamentandone più in generale l'assenza di partecipazione e di confronto sulla propria vita. I servizi sociali hanno quindi convocato il , il quale il 14 novembre 2023 ha CP_1
riferito agli operatori che “quella giornata era stata particolarmente difficile a causa anche di alcune liti avvenute sul posto di lavoro ma che non aveva bevuto e nelle giornate successive ha tentato di rassicurare la figlia su questo aspetto”; ha poi CP_1 aggiunto che nel proprio rapporto con la figlia incidono negativamente le proprie ridotte disponibilità economiche e l'assenza di un'automobile, riferendo altresì che
“sta tentando di vendere la casa attuale e di trasferirsi nella zona di LA”.
In seguito, la situazione è ulteriormente peggiorata perché la minore, recatasi nuovamente presso i servizi sociali, ha detto che il padre, oltre a essere incappato nuovamente in un eccesso di consumo di sostanze alcoliche, le ha inviato “messaggi con intimidazione ed improperi”, costringendola “a bloccare il padre sul cellulare per frenare il flusso continuo di messaggi che arrivava ed interrompere questo tipo di comunicazione che è andata avanti per un tempo considerevole” (così nella relazione del 17 maggio 2024). La minore ha detto che, per queste ragioni, non ha desiderio di incontrare il padre, “almeno finché non sarà sicura che lo stesso stia prendendo parte ad un percorso di recupero e che sia escluso l'utilizzo di sostanze…”. Il , CP_1 convocato dai servizi sociali, “ha riferito di essere in difficoltà con la figlia e di non sapere come rapportarsi con lei, ammette di averla trascurata per motivi di lavoro e di essersi ubriacato, ma di non riuscire a comprendere, ora che ha anche trovato una nuova occupazione, come mai sia ancora restia nei suoi confronti”. Nella Per_1
successiva e ultima relazione del 22 novembre 2024 i servizi sociali hanno posto in
9 rilievo che “ ed il padre non hanno contatti dallo scorso inverno;
la ragazza non Per_1
ha espresso il desiderio di incontrare il papà, se non in qualche sporadica occasione.
in questo periodo ha incontrato occasionalmente la nonna e la zia paterna… Per_1
Il sig. non ha portato a termine il percorso di sostegno alla genitorialità attivato CP_1
dalla scrivente e la giovane continua a manifestare sfiducia nei confronti della figura paterna”.
Risulta poi che il è stato rinviato a giudizio per minacce aggravate (art. 612.2 CP_1
c.p.) sia nei confronti della che della figlia, nei riguardi della quale, in Parte_1
particolare, il 19 febbraio 2024 ha diretto i seguenti messaggi audio: “Mo famme vedè quello che sei bona a fa te nella vita, per il resto te dico, ma vattene a fanculo, non sei proprio all'altezza de me”; “sei come tu madre, na latrina”; “E che sei peggio de tu madre, più merda de tu madre… te sei quello che c'è adesso della società, na chiavica”; “quando faremo il percorso io cercherò di farti togliere il cognome, fatte chiamà ”; “sto a parlà con una semi psicologa, ma psicologa de che, vai a Parte_1 vende la frutta cambia mestiere, tu come psicologa non li farai mai i soldi, ricordate il cesso dove stai a cacà te l'ho creato io” (così nel capo d'imputazione del procedimento n. 12217/2024 R.g.n.r.); a ciò debbono aggiungersi le frasi gravemente minacciose rivolte dal alla . In proposito, ferma la qualificazione che CP_1 Parte_1
in sede penale si darà a tali frasi, sta di fatto che non ha contestato di averle CP_1 proferite. Per completezza, va poi considerato che è stato condannato in primo CP_1
grado a sei mesi di reclusione per minacce aggravate proferite contro la MA nel febbraio del 2020 (cfr. sentenza n. 1939/2021 del Tribunale di Roma).
Traendo le redini del discorso, a causa di tali gravi comportamenti tenuti dal CP_1
si è creata una marcata frattura con la figlia, la quale, comprensibilmente, non vuole incontrare il padre e non lo vuole sentire: all'indifferenza e alla scarsa partecipazione inizialmente lamentate dalla minore si sono aggiunti i volgari insulti di cui sopra che, anche al di là del linguaggio triviale utilizzato, sono indicativi del trattamento sprezzante che il padre rivolge alla figlia, per di più svilendola nei suoi desideri e nelle sue aspirazioni. Il , inoltre, non risulta essersi scusato per tali comportamenti CP_1
tenuti verso la figlia e ha pure interrotto il percorso di sostegno alla genitorialità che aveva intrapreso.
10 Va poi considerato che il risulta spesso inadempiente nel versamento CP_1
dell'assegno di mantenimento, nonostante che oggi lavori e che abbia venduto la casa dove viveva prima per comprarne un'altra a LA (così nella comparsa conclusionale, pag. 8). In proposito, non si può non rimarcare che lo spostamento a circa 50 Km. da dove vive la figlia è anch'esso indicativo di uno scarso interesse verso la frequentazione con la predetta, tanto più che a tale spostamento, eventualmente comprensibile per esigenze di monetizzazione, non risulta essersi accompagnata una maggiore disponibilità economica nel pagamento dell'assegno di mantenimento.
Appare quindi evidente che, anche per tale difetto di comunicazione, il padre non sia in grado di comprendere ciò che la figlia desidera e ciò di cui necessita sicché, consequenzialmente, non è in grado di assumere, con piena cognizione di causa, le migliori decisioni nell'interesse della figlia.
Pertanto, l'affidamento condiviso non sarebbe nell'interesse della minore sicché
va affidata in via esclusiva alla madre. Persona_1
Quanto alle frequentazioni tra il padre e la minore, per le ragioni anzidette quest'ultima ha tutte le ragioni per non volere né vedere né sentire il padre;
e ciò anche al di là delle maggiori difficoltà pratiche determinate dallo spostamento del padre a LA. In maniera condivisibile, parte ricorrente ha affermato che, sulla base delle circostanze sopra indicate, “insistere nel percorso intrapreso dal servizio sociale ed avente lo scopo di migliorare i rapporti affettivi tra padre e figlia risulta allo stato una via non percorribile poiché comporterebbe un carico emotivo che Per_1
non vuole e non può sostenere”; una via non percorribile, inoltre, perché già percorsa in precedenza, inizialmente anche in maniera fruttuosa, ma di fatto interrotta dai comportamenti gravemente inappropriati del . CP_1
Si deve quindi ritenere che potrà riprendere a frequentare e a sentire il Per_1 padre quando lo riterrà opportuno e quando si sentirà pronta, auspicando che il CP_1
compia autocritica per i comportamenti tenuti e faccia lui il primo passo verso la figlia.
Vanno confermate la dimora stabile della minore presso la madre e l'assegnazione alla predetta dell'abitazione familiare sita in Roma alla via Biagio 11 Petrocelli n. 225, del resto già affidata alla con gli accordi intercorsi in Parte_1
occasione della separazione.
Resta ora da decidere sull'assegno di mantenimento che il padre dovrà versare in favore della figlia e per il mantenimento di lei.
Con l'ordinanza presidenziale del 6 febbraio 2021 l'assegno di mantenimento, stabilito in euro 300,00 mensili in occasione della separazione, era stato determinato nel minore importo di euro 200,00 mensili per la “precarietà della condizione economica e lavorativa del resistente (privo di occupazione e gravato da due finanziamenti e da debiti nei confronti dell'Erario)”. Attualmente, però, il risulta CP_1
lavorare presso il negozio Acqua e Sapone, percependo una retribuzione di circa
1.200 euro mensili nette, per 14 mensilità; retribuzione comunque inferiore a quella percepita dalla , mentre all'epoca della separazione, quando si stabilì Parte_1 concordemente un assegno di mantenimento di 300 euro mensili, la retribuzione del era superiore a quella della (cfr. verbale dell'udienza del 10 CP_1 Parte_1 dicembre 2015). Non emerge poi con quali risorse il abbia acquistato la casa CP_1
di LA dove ora vive.
Valutando pertanto tali circostanze e tutti i parametri posti dall'art. 337 ter c.c., ivi compresa la circostanza che la minore dimora tutti i giorni sempre e solo dalla madre, appare equo porre a carico del un assegno di mantenimento pari a 275,00 euro CP_1
mensili, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza e con rivalutazione automatica annuale secondo indici Istat.
Per le mensilità precedenti alla pubblicazione della presente sentenza appare invece ragionevole confermare i provvedimenti assunti nel corso del giudizio.
Va altresì confermata la ripartizione paritaria delle spese straordinarie, sulla cui portata si richiama e si fa proprio il punto 7) della già citata ordinanza del 7 febbraio
2021.
In ragione della prevalente ma non esclusiva soccombenza del , in un CP_1
giudizio in cui comunque vi è stata anche la pronuncia sul vincolo richiesta da
12 entrambi, appare equo compensare per metà le spese della lite, condannando per la residua quota di metà il . CP_1
La liquidazione avverrà in dispositivo sulla base dei parametri posti dalle tariffe forensi qui applicabili in ragione dei parametri di riferimento e delle attività processuali effettivamente svolte.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da
[...]
e da nel giudizio indicato in intestazione, ogni altra istanza Parte_1 CP_1 disattesa, così provvede:
- affida la figlia minore in via esclusiva alla madre Persona_1 [...]
, la quale assumerà tutte le future decisioni per la figlia Parte_1 Per_1
afferenti l'istruzione, l'educazione, la salute, la cura, la scelta della residenza abituale e il rilascio di documenti d'identità, anche validi per l'espatrio;
- dispone che dimori stabilmente con la madre , Persona_5 Parte_1
alla quale assegna la casa coniugale sita in Roma alla via Biagio Petrocelli
n. 205;
- dispone che incontri e frequenti il padre quando Persona_1 CP_1 lo riterrà opportuno e sulla base delle sue decisioni;
- pone a carico di , con decorrenza dal mese successivo alla CP_1
pubblicazione della presente sentenza, il pagamento dell'importo di euro
275,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento per la figlia minore Per_1
, da versarsi in favore di nelle modalità comunicate
[...] Parte_1
dalla predetta, preferibilmente con mezzo tracciabile di pagamento ed entro il giorno 5 di ogni mese;
importo stabilito all'attualità e da adeguarsi automaticamente in via annuale dalla data odierna, secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'Istat; conferma, fino al mese di pubblicazione della presente sentenza, l'importo dell'assegno di mantenimento stabilito in corso di causa;
- pone a carico di entrambe le parti, in eguale misura, le spese straordinarie relative alla figlia;
13 - compensa per metà le spese della lite e condanna al CP_1
pagamento, in favore di , della residua quota di metà delle Parte_1
spese della lite, quantificate in questa proporzione in euro 3.500,00, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a., con aliquote di legge e se dovute.
Così deciso in Roma il 31 ottobre 2025
Il IC estensore
TE AB
Il Presidente
RT IE
14
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale e nelle persone dei seguenti magistrati:
RT IE Presidente
EC PR IC
TE AB IC relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 39977/2020 r.g., promossa da:
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa, Parte_1
come da procura alle liti in atti, dall'avv. Francesca Anselmi, presso il cui studio professionale, in Roma alla via Marco Papio n. 15, è elettivamente domiciliata ricorrente contro
, nato il 1° aprile 1975 a Roma, rappresentata e difesa, come CP_1 da procura alle liti in atti, dall'avv. Valentina Petrungaro, presso il cui studio professionale, in Roma alla via Livio Concin n. 78, è elettivamente domiciliato resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
1
OGGETTO: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
Conclusioni delle parti
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 19 giugno 2025 i procuratori delle parti si sono riportati “alle rispettive richieste, deduzioni ed eccezioni chiedendone l'accoglimento”.
Poiché la causa era già stata rimessa in decisione una prima volta, per poi essere rimessa sul ruolo a causa del sopraggiunto trasferimento del giudice relatore, si può fare riferimento anche alle conclusioni contenute nelle prime comparse conclusionali delle parti, antecedenti alla suddetta udienza del 19 giugno 2025.
Per la ricorrente, queste sono le conclusioni contenute nella prima comparsa conclusionale: “1) affidare in via esclusiva la figlia minore alla Persona_1
madre con contestuale limitazione temporanea della responsabilità genitoriale del sig. ; 2) il sig. potrà continuare ad esercitare il CP_1 CP_1
proprio diritto di visita solo ed esclusivamente quando la figlia lo riterrà Per_1 opportuno e sempre in incontri con modalità protette;
3) l'immobile adibito ad uso abitazione sito in Roma alla via Biagio Petrocelli n. 225, di proprietà della sig.ra , continuerà ad essere assegnato a quest'ultima che Parte_1
ci vivrà insieme alla figlia;
4) il sig. contribuirà al mantenimento CP_1
della figlia minore mediante il versamento di un assegno mensile di €
300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese presso le coordinate bancarie che verranno fornite;
5) le spese straordinarie per la figlia minore cederanno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% secondo il Protocollo sottoscritto dal Tribunale di Roma con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma;
6) le parti consentiranno il rinnovo del passaporto della figlia minore . Con vittoria di spese, Per_1
competenze ed onorari”.
Per il resistente, si riportano di seguito le conclusioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta, riprese anche dalla prima comparsa
2 conclusionale: “- rigettare la richiesta di affido esclusivo della minore avanzata dalla ricorrente perché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto, revocare i provvedimenti provvisori resi in data 5/8.2.20121 e dichiarare che la responsabilità genitoriale della figlia minore , sarà esercitata in Per_1
forma condivisa da entrambi i genitori, i quali adotteranno di comune accordo tutte le decisioni riguardanti la stessa, in particolare, quelle concernenti la salute, l'educazione, l'istruzione e le scelte sportive. Le statuizioni riguardanti l'ordinaria amministrazione e gestione, saranno assunte separatamente dai genitori per i periodi di permanenza della minore presso ciascuno di essi. I coniugi si impegnano a garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di loro, di prestare a lei cura, educazione ed istruzione e di farle conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. - confermare il collocamento prevalente di presso la madre nella casa familiare sita Per_1 in Roma, Via Biagio Petrocelli, 225, di proprietà della Signora , Parte_1
dove la minore fissa la propria residenza. - stabilire che il padre potrà incontrare e tenere con sè la figlia liberamente e compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e relazionali della medesima e di lavoro del
Signor e comunque: il martedì dall'uscita di scuola alle ore 21,30, CP_1
quando la ricondurrà presso la casa familiare e a settimane alterne dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera. Ogni variazione potrà essere preventivamente concordata tra i coniugi prima dell'inizio della settimana. Nel corso delle festività natalizie la figlia trascorrerà con il padre il periodo dal 23 dicembre, ore 10,00, al 28 dicembre, ore 20,00, ovvero il periodo dal 31 dicembre, ore 10,00 , al 5 gennaio ore 20,00, ad anni alterni;
per le vacanze pasquali il padre trascorrerà con la figlia ad anni alterni il periodo di festività, comprensivo anche dell' intera giornata del Lunedì dell'
Angelo; durante il periodo estivo, trascorrerà con il padre almeno Per_1 trenta giorni anche non consecutivi da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno favorendosi di volta in volta nella scelta. La figlia trascorrerà con il padre la giornata del compleanno di quest'ultimo. Il giorno
3 del compleanno di , verrà da quest'ultima trascorso con ognuno dei Per_1
genitori o a pranzo o a cena, alternandosi di anno in anno. I genitori concordano che laddove il padre non possa trascorrere con la figlia i giorni stabiliti, ha facoltà, previo accordo con la madre e con di recuperarli;
Per_1
- stabilire quale contributo al mantenimento di , l'importo di €. 200,00 Per_1
da porsi a carico del padre e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, mentre le spese straordinarie verranno suddivise al 50% tra i coniugi e seguiranno le indicazioni di cui al
Protocollo di Intesa sottoscritto il 17.12.2014”.
Motivi della decisione
Va anzitutto premesso che:
- le parti del presente giudizio si sono sposate a Roma l'8 marzo 2008, con rito civile;
- dall'unione matrimoniale è nata il [...] la figlia , Per_1 attualmente di sedici anni;
- le parti sono addivenute alla loro separazione in via consensuale, omologata da questo Tribunale con decreto n. 884/2016 del 19 gennaio
2016;
- con tali accordi è stato previsto, per quanto qui maggiormente interessa: che la figlia sarebbe stata affidata in via congiunta a entrambe le Per_1
parti, con dimora stabile presso la madre e frequentazioni con il padre sia durante la settimana sia a fine settimana alternati, compresi i pernottamenti;
che la casa coniugale, sita in Roma alla via Biagio
Petrocelli n. 225, sarebbe stata affidata alla madre;
che il padre avrebbe versato alla madre, per il mantenimento di , l'importo di euro 300,00 Per_1
mensili;
- nel presente giudizio è stata emessa sentenza non definitiva n.
12683/2022, pubblicata il 23 agosto 2022 e con la quale è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti. Tale sentenza risulta passata in giudicato.
4 Ciò posto, nel presente giudizio si controverte dunque sui provvedimenti accessori al divorzio, ossia sull'affidamento della minore , sulla sua Persona_1
dimora, sulle sue frequentazioni con il genitore con cui non convive stabilmente nonché sul mantenimento da versarsi a beneficio della predetta.
In sede di provvedimenti provvisori, il Presidente f.f., con ordinanza ex art.
4.8 della legge n. 898/1970, emessa il 6 febbraio 2021 all'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti, aveva affidato la minore in via esclusiva alla madre, stabilendo che il padre l'avrebbe potuta incontrare “solo alla presenza della nonna paterna o della zia paterna della minore ovvero, in caso di impossibilità delle predette a presenziare agli incontri padre-figlia, alla presenza di una persona di fiducia della sig.ra ”; si era poi stabilito il Parte_1
“monitoraggio delle relazioni familiari da parte dei SS. territorialmente competenti” nonché l'obbligo, a carico del padre, di versare alla madre l'importo di euro 200,00 mensili per il mantenimento della figlia;
confermando per il resto le condizioni della separazione. A fondamento di tali decisioni si erano poste le seguenti circostanze e valutazioni: <rilevato che alla base di tale richiesta viene addotta la condizione di alcoldipendenza e uso di sostanze stupefacenti da parte del resistente, il quale, secondo quanto dedotto da parte ricorrente, già nel 2015 era stato fermato dagli agenti del Nucleo operativo e radiomobile di Frascati in possesso di e in stato di ebrezza, motivo per cui gli era stata ritirata la Per_2
patente, mentre nel luglio 2019 la ricorrente aveva appreso che, mentre il padre era in vacanza con la propria figlia, unitamente alla nonna e alla zia paterna della minore e dopo che queste ultime avevano fatto rientro a Roma, il sig. aveva CP_1
trascorso una notte fuori casa ubriaco e aveva cercato di entrare dalla finestra;
infine, in una recente occasione (febbraio 2020), dopo avere sentito la figlia Per_1
al telefono in stato di agitazione, aveva trovato la minore insieme al padre, il quale era al bar in stato confusionale, presumibilmente a causa dell'assunzione di sostanze alcoliche, ragione per cui aveva chiesto l'immediato intervento delle
Forze dell'ordine; rilevato che il resistente – come emerge dalle dichiarazioni rese all'udienza del 17/12/2020 – ha ammesso di essere stato in passato assuntore abituale di alcol (“non è vero che sono alcoldipendente. Ho avuto una crisi di
5 depressione quando è morto mio padre. ADR: ora ho la patente;
prima lavoravo come tecnico di rete sino a dicembre del 2019. Forse a gennaio posso rientrare.
Non do il mantenimento perché non ho soldi. Ora sono a posto;
non bevo più; le mie analisi sono a posto”), dichiarazioni il cui contenuto è stato reso anche ai SS. incaricati (che hanno riferito nella loro relazione che “il signore non sconfessa di non aver mai fatto uso di alcol, ma specifica che 'il suo momento buio e di rifugio nell'alcol' è accaduto nel 2014 a seguito della perdita del proprio padre, punto focale dell'intera famiglia”); rilevato altresì che nell'episodio del febbraio 2020 il sig. nega di essere stato in stato di ebrezza quando si trovava in compagnia CP_1
della figlia anche se in tale occasione era andato con la figlia a fare “merenda” al bar, dove aveva acquistato una birra;
rilevato altresì che il resistente è stato rinviato a giudizio per il reato di cui all'art. 612 bis, commi 1 e 2, c.c. ai danni della ricorrente, a causa di gravi minacce di morte e ingiurie proferite nei confronti della stessa (proc. 11677/2020) e che dal certificato dei carichi pendenti risulta una citazione diretta a giudizio per oltraggio a pubblico ufficiale e guida in stato di ebrezza (artt. 336- 337-182, co. 2, 187 c.p. – fatto commesso in data 28/08/2015); rilevato che all'esito delle indagini svolte dai SS., la minore ha chiesto di voler preservare il rapporto di affetto e complicità con il padre (che definisce un “papà buono che le vuole bene”) ma non ha negato che in alcune, sia pure limitate occasioni, il padre sia stato in stato confusionale quando si trova con lei;
rilevato altresì che è pacifico che dal febbraio del 2020 vi è stata l'interruzione del versamento dell'assegno di mantenimento per la minore (salvo l'intervenuto pagamento della somma di € 900,00 per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 eseguito dalla madre del sig. )>>. CP_1
Tali provvedimenti provvisori sono stati modificati con successiva ordinanza resa all'esito dell'udienza in trattazione scritta del 23 novembre 2022, con cui il giudice istruttore ha disposto l'affidamento condiviso della minore a entrambi i genitori, stabilendo altresì che il l'avrebbe potuta incontrare “liberamente e CP_1 compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e relazionali della medesima
e di lavoro del sig. e comunque, salvi diversi accordi: il martedì dall'uscita CP_1
di scuola alle ore 21,30, quando la ricondurrà presso la casa familiare e a
6 settimane alterne dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera;
ogni variazione potrà essere preventivamente concordata tra i coniugi prima dell'inizio della settimana”; nella stessa ordinanza è stato altresì previsto un regime per gli incontri tra padre e figlia nel periodo natalizio, pasquale ed estivo e si è previsto il permanente monitoraggio dei servizi sociali sulle relazioni familiari. A sostegno di tali modifiche sono state indicate le seguenti circostanze di fatto e le seguenti valutazioni: <letta la relazione dei Servizi Sociali depositata in data 18/10/2022, da cui emerge una diminuzione della conflittualità delle parti, in un clima di sostanziale collaborazione (sia pure con stili educativi diversi, essendo la sig.ra
più rigida e controllante nei confronti della figlia , attesa l'età Parte_1 Per_1
adolescenziale della stessa: “la coppia genitoriale non manifesta particolare conflittualità, anzi la Signora riferisce che cercano insieme mantenere una linea educativa comune da poter improntare alla figlia anche se il padre sembra essere in alcuni casi più permissivo della madre…cercano comunque di confrontarsi e parlarne insieme al fine di mantenere, nonostante la separazione, una serenità e stabilità familiare…il Sig. ci tiene ad evidenziare che è pienamente CP_1
d'accordo che viva stabilmente con la madre ed il suo compagno…è Per_1
consapevole del fatto che la madre le mette delle regole severe da seguire per responsabilizzarla … riescono ad avere un dialogo sereno. … si dice consapevole dell'età adolescenziale della figlia e delle sue crescenti esigenze dal punto di vista scolastico e ludico-ricreativo e sa che in futuro i loro incontri potrebbero modularsi…Pertanto, anche in merito a questi aspetti, ha sottolineato che c'è sempre stata flessibilità da parte della ex moglie e sono sempre riusciti a mettersi d'accordo evitando attriti”); rilevato che dalla predetta relazione emerge anche il desiderio della figlia di avere maggiore libertà e flessibilità nelle modalità di frequentazione del padre: “ riferisce di voler avere maggiore libertà negli Per_1 incontri con il papà, per poter uscire insieme, soli o anche alla presenza della zia
– la quale ha un compagno con figli coetanei di e con i quali la stessa Per_1 riferisce di essere in sintonia – oppure con – amico fidato del padre che a Per_3
sua volta ha figli della stessa età”; rilevato che, in relazione a ciò, nella relazione dei Servizi Sociali si conclude nel senso di prevedere che “si potrebbe
7 gradualmente pensare ad una maggiore libertà nelle modalità di visita della diade padre-figlia durante i fine settimana di spettanza paterna, monitorandone
l'andamento”; rilevato che dalla documentazione in atti emerge l'assenza di indici clinici di dipendenza del sig. da sostanze stupefacenti e/o alcoliche e che CP_1
lo stesso svolge regolare attività lavorativa come elettricista (vedasi contratti di lavoro in atti); ritenuto, in relazione a ciò, che debba essere accolta la domanda di parte resistente diretta alla previsione dell'affido condiviso della figlia , Per_1 mantenendo il collocamento della figlia presso la madre e visite paterne libere, senza necessaria presenza della nonna paterna o di altra persona di fiducia della ricorrente>>.
Successivamente, il giudice istruttore ha invitato il a intraprendere un CP_1
percorso di sostegno alla genitorialità (ordinanza del 28 novembre 2023) e ha autorizzato la “a compiere anche senza il consenso del sig. Parte_1 [...]
le iniziative e le attività che si rendono necessarie al rilascio della carta CP_1
d'identità valida per l'espatrio relativa alla figlia minore ”. Persona_4
Tanto premesso, va anzitutto valutato l'affidamento della minore.
In proposito, va osservato in linea generale che alla regola dell'affidamento condiviso può derogarsi quando esso risulti “contrario all'interesse del minore”, così come dispone l'art. 337-quater c.c.. Il legislatore non ha tipizzato le circostanze ostative all'affidamento condiviso sicché la loro individuazione è rimessa alla decisione del IC, da adottarsi nelle fattispecie concrete con “provvedimento motivato”. La Corte di Cassazione ha affermato in proposito che <la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori ….è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che
l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (Cass. civ. sent. n. 26587 del 17.12.2009).
8 Nel caso di specie si deve rilevare che, rispetto alla citata ordinanza emessa all'esito dell'ordinanza del 23 novembre 2022, sono emersi significativi elementi di novità.
Dalla relazione dei servizi sociali del 15 novembre 2023 del VII Municipio emerge infatti che la minore si è recata di sua iniziativa il precedente 23 ottobre presso gli stessi servizi sociali riferendo che qualche settimana prima il padre era tornato dal lavoro piuttosto alterato, probabilmente ubriaco, “rivolgendosi a lei balbettando e parlando in modo confusionario”; ha poi detto di essere rimasta delusa sia da Per_1
tale episodio sia dalla successiva mancanza di scuse da parte del padre, lamentandone più in generale l'assenza di partecipazione e di confronto sulla propria vita. I servizi sociali hanno quindi convocato il , il quale il 14 novembre 2023 ha CP_1
riferito agli operatori che “quella giornata era stata particolarmente difficile a causa anche di alcune liti avvenute sul posto di lavoro ma che non aveva bevuto e nelle giornate successive ha tentato di rassicurare la figlia su questo aspetto”; ha poi CP_1 aggiunto che nel proprio rapporto con la figlia incidono negativamente le proprie ridotte disponibilità economiche e l'assenza di un'automobile, riferendo altresì che
“sta tentando di vendere la casa attuale e di trasferirsi nella zona di LA”.
In seguito, la situazione è ulteriormente peggiorata perché la minore, recatasi nuovamente presso i servizi sociali, ha detto che il padre, oltre a essere incappato nuovamente in un eccesso di consumo di sostanze alcoliche, le ha inviato “messaggi con intimidazione ed improperi”, costringendola “a bloccare il padre sul cellulare per frenare il flusso continuo di messaggi che arrivava ed interrompere questo tipo di comunicazione che è andata avanti per un tempo considerevole” (così nella relazione del 17 maggio 2024). La minore ha detto che, per queste ragioni, non ha desiderio di incontrare il padre, “almeno finché non sarà sicura che lo stesso stia prendendo parte ad un percorso di recupero e che sia escluso l'utilizzo di sostanze…”. Il , CP_1 convocato dai servizi sociali, “ha riferito di essere in difficoltà con la figlia e di non sapere come rapportarsi con lei, ammette di averla trascurata per motivi di lavoro e di essersi ubriacato, ma di non riuscire a comprendere, ora che ha anche trovato una nuova occupazione, come mai sia ancora restia nei suoi confronti”. Nella Per_1
successiva e ultima relazione del 22 novembre 2024 i servizi sociali hanno posto in
9 rilievo che “ ed il padre non hanno contatti dallo scorso inverno;
la ragazza non Per_1
ha espresso il desiderio di incontrare il papà, se non in qualche sporadica occasione.
in questo periodo ha incontrato occasionalmente la nonna e la zia paterna… Per_1
Il sig. non ha portato a termine il percorso di sostegno alla genitorialità attivato CP_1
dalla scrivente e la giovane continua a manifestare sfiducia nei confronti della figura paterna”.
Risulta poi che il è stato rinviato a giudizio per minacce aggravate (art. 612.2 CP_1
c.p.) sia nei confronti della che della figlia, nei riguardi della quale, in Parte_1
particolare, il 19 febbraio 2024 ha diretto i seguenti messaggi audio: “Mo famme vedè quello che sei bona a fa te nella vita, per il resto te dico, ma vattene a fanculo, non sei proprio all'altezza de me”; “sei come tu madre, na latrina”; “E che sei peggio de tu madre, più merda de tu madre… te sei quello che c'è adesso della società, na chiavica”; “quando faremo il percorso io cercherò di farti togliere il cognome, fatte chiamà ”; “sto a parlà con una semi psicologa, ma psicologa de che, vai a Parte_1 vende la frutta cambia mestiere, tu come psicologa non li farai mai i soldi, ricordate il cesso dove stai a cacà te l'ho creato io” (così nel capo d'imputazione del procedimento n. 12217/2024 R.g.n.r.); a ciò debbono aggiungersi le frasi gravemente minacciose rivolte dal alla . In proposito, ferma la qualificazione che CP_1 Parte_1
in sede penale si darà a tali frasi, sta di fatto che non ha contestato di averle CP_1 proferite. Per completezza, va poi considerato che è stato condannato in primo CP_1
grado a sei mesi di reclusione per minacce aggravate proferite contro la MA nel febbraio del 2020 (cfr. sentenza n. 1939/2021 del Tribunale di Roma).
Traendo le redini del discorso, a causa di tali gravi comportamenti tenuti dal CP_1
si è creata una marcata frattura con la figlia, la quale, comprensibilmente, non vuole incontrare il padre e non lo vuole sentire: all'indifferenza e alla scarsa partecipazione inizialmente lamentate dalla minore si sono aggiunti i volgari insulti di cui sopra che, anche al di là del linguaggio triviale utilizzato, sono indicativi del trattamento sprezzante che il padre rivolge alla figlia, per di più svilendola nei suoi desideri e nelle sue aspirazioni. Il , inoltre, non risulta essersi scusato per tali comportamenti CP_1
tenuti verso la figlia e ha pure interrotto il percorso di sostegno alla genitorialità che aveva intrapreso.
10 Va poi considerato che il risulta spesso inadempiente nel versamento CP_1
dell'assegno di mantenimento, nonostante che oggi lavori e che abbia venduto la casa dove viveva prima per comprarne un'altra a LA (così nella comparsa conclusionale, pag. 8). In proposito, non si può non rimarcare che lo spostamento a circa 50 Km. da dove vive la figlia è anch'esso indicativo di uno scarso interesse verso la frequentazione con la predetta, tanto più che a tale spostamento, eventualmente comprensibile per esigenze di monetizzazione, non risulta essersi accompagnata una maggiore disponibilità economica nel pagamento dell'assegno di mantenimento.
Appare quindi evidente che, anche per tale difetto di comunicazione, il padre non sia in grado di comprendere ciò che la figlia desidera e ciò di cui necessita sicché, consequenzialmente, non è in grado di assumere, con piena cognizione di causa, le migliori decisioni nell'interesse della figlia.
Pertanto, l'affidamento condiviso non sarebbe nell'interesse della minore sicché
va affidata in via esclusiva alla madre. Persona_1
Quanto alle frequentazioni tra il padre e la minore, per le ragioni anzidette quest'ultima ha tutte le ragioni per non volere né vedere né sentire il padre;
e ciò anche al di là delle maggiori difficoltà pratiche determinate dallo spostamento del padre a LA. In maniera condivisibile, parte ricorrente ha affermato che, sulla base delle circostanze sopra indicate, “insistere nel percorso intrapreso dal servizio sociale ed avente lo scopo di migliorare i rapporti affettivi tra padre e figlia risulta allo stato una via non percorribile poiché comporterebbe un carico emotivo che Per_1
non vuole e non può sostenere”; una via non percorribile, inoltre, perché già percorsa in precedenza, inizialmente anche in maniera fruttuosa, ma di fatto interrotta dai comportamenti gravemente inappropriati del . CP_1
Si deve quindi ritenere che potrà riprendere a frequentare e a sentire il Per_1 padre quando lo riterrà opportuno e quando si sentirà pronta, auspicando che il CP_1
compia autocritica per i comportamenti tenuti e faccia lui il primo passo verso la figlia.
Vanno confermate la dimora stabile della minore presso la madre e l'assegnazione alla predetta dell'abitazione familiare sita in Roma alla via Biagio 11 Petrocelli n. 225, del resto già affidata alla con gli accordi intercorsi in Parte_1
occasione della separazione.
Resta ora da decidere sull'assegno di mantenimento che il padre dovrà versare in favore della figlia e per il mantenimento di lei.
Con l'ordinanza presidenziale del 6 febbraio 2021 l'assegno di mantenimento, stabilito in euro 300,00 mensili in occasione della separazione, era stato determinato nel minore importo di euro 200,00 mensili per la “precarietà della condizione economica e lavorativa del resistente (privo di occupazione e gravato da due finanziamenti e da debiti nei confronti dell'Erario)”. Attualmente, però, il risulta CP_1
lavorare presso il negozio Acqua e Sapone, percependo una retribuzione di circa
1.200 euro mensili nette, per 14 mensilità; retribuzione comunque inferiore a quella percepita dalla , mentre all'epoca della separazione, quando si stabilì Parte_1 concordemente un assegno di mantenimento di 300 euro mensili, la retribuzione del era superiore a quella della (cfr. verbale dell'udienza del 10 CP_1 Parte_1 dicembre 2015). Non emerge poi con quali risorse il abbia acquistato la casa CP_1
di LA dove ora vive.
Valutando pertanto tali circostanze e tutti i parametri posti dall'art. 337 ter c.c., ivi compresa la circostanza che la minore dimora tutti i giorni sempre e solo dalla madre, appare equo porre a carico del un assegno di mantenimento pari a 275,00 euro CP_1
mensili, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza e con rivalutazione automatica annuale secondo indici Istat.
Per le mensilità precedenti alla pubblicazione della presente sentenza appare invece ragionevole confermare i provvedimenti assunti nel corso del giudizio.
Va altresì confermata la ripartizione paritaria delle spese straordinarie, sulla cui portata si richiama e si fa proprio il punto 7) della già citata ordinanza del 7 febbraio
2021.
In ragione della prevalente ma non esclusiva soccombenza del , in un CP_1
giudizio in cui comunque vi è stata anche la pronuncia sul vincolo richiesta da
12 entrambi, appare equo compensare per metà le spese della lite, condannando per la residua quota di metà il . CP_1
La liquidazione avverrà in dispositivo sulla base dei parametri posti dalle tariffe forensi qui applicabili in ragione dei parametri di riferimento e delle attività processuali effettivamente svolte.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da
[...]
e da nel giudizio indicato in intestazione, ogni altra istanza Parte_1 CP_1 disattesa, così provvede:
- affida la figlia minore in via esclusiva alla madre Persona_1 [...]
, la quale assumerà tutte le future decisioni per la figlia Parte_1 Per_1
afferenti l'istruzione, l'educazione, la salute, la cura, la scelta della residenza abituale e il rilascio di documenti d'identità, anche validi per l'espatrio;
- dispone che dimori stabilmente con la madre , Persona_5 Parte_1
alla quale assegna la casa coniugale sita in Roma alla via Biagio Petrocelli
n. 205;
- dispone che incontri e frequenti il padre quando Persona_1 CP_1 lo riterrà opportuno e sulla base delle sue decisioni;
- pone a carico di , con decorrenza dal mese successivo alla CP_1
pubblicazione della presente sentenza, il pagamento dell'importo di euro
275,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento per la figlia minore Per_1
, da versarsi in favore di nelle modalità comunicate
[...] Parte_1
dalla predetta, preferibilmente con mezzo tracciabile di pagamento ed entro il giorno 5 di ogni mese;
importo stabilito all'attualità e da adeguarsi automaticamente in via annuale dalla data odierna, secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'Istat; conferma, fino al mese di pubblicazione della presente sentenza, l'importo dell'assegno di mantenimento stabilito in corso di causa;
- pone a carico di entrambe le parti, in eguale misura, le spese straordinarie relative alla figlia;
13 - compensa per metà le spese della lite e condanna al CP_1
pagamento, in favore di , della residua quota di metà delle Parte_1
spese della lite, quantificate in questa proporzione in euro 3.500,00, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a., con aliquote di legge e se dovute.
Così deciso in Roma il 31 ottobre 2025
Il IC estensore
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Il Presidente
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