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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 12/03/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 713/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ssa Antonella Dragotto Presidente dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore dott. Marco Bonci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 713/2024 promossa da:
c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
19.10.1989 residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv.
TORRA GIANCARLO, elettivamente domiciliato in via Cavour 64 15121 Alessandria ITALIA
ricorrente contro c.f. , nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
resistente -contumace
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da conclusioni depositate telematicamente in data 14 novembre
2024.
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, 1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Romania (Burias) il 18/3/2015 (registrato il 20/3/2015, numero di serie dell'atto CG/569553/18.03.2025), tra i coniugi sig.ra da nubil ed il Parte_2 Parte_1
pagina 1 di 7 sig. nato a [...] in data [...], c.f. Controparte_1 C.F._3
, residente in [...].
2. Confermare le condizioni di cui alla
[...]
separazione consensuale inerenti il figlio minore e nello specifico: Per_1
a) affidare congiuntamente il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso la Per_1
madre;
b) frequentazione padre/figlio a weekend alternati dal sabato mattina alle ore 10:00 fino alla domenica sera alle ore 20:00, con pernottamento e trasferimenti a cura e spese del padre;
c) dieci giorni anche non consecutivi col padre nelle vacanze estive ed altre festività e compleanni secondo il criterio dell'alternanza.
3. Porre a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di €
350,00 a titolo di contributo al mantenimento del minore, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in vigore presso il Tribunale di
Alessandria.
Con riserva sin d'ora di proporre separato giudizio per lo scioglimento della comunione dei beni immobili in comproprietà fra i coniugi.
Con vittoria delle spese e del compenso professionale in caso di contestazione avversaria.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 22 marzo 2024 ritualmente notificato alla parte resistente, la sig.ra Parte_1
ha instaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare lo scioglimento del
[...]
matrimonio civile contratto con la parte resistente registrato il 20.3.2015 numero di serie dell'atto
CG/569553/18.3.2025 esponendo quanto segue: dal matrimonio era nato in data [...] il figlio minore;
la ricorrente sig.ra in considerazione di comportamenti del coniuge del tutto Per_1 Pt_1
contrari ai doveri nascenti dal matrimonio aveva presentato ricorso per separazione giudiziale;
in sede di comparizione personale i coniugi erano giunti alla determinazione di separarsi consensualmente, giusto verbale ex art. 711 c.p.c. del 31.05.2022 omologato dal Tribunale di Alessandria in data
31.05.2022 (cfr. doc. 2 prod. ricorrente); con tale provvedimento il Tribunale, disciplinati tempi e modalità di visita del figlio minore con il padre, poneva a carico di quest'ultimo il versamento in Per_1 favore della madre di un contributo per il mantenimento dello stesso di € 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria;
evidenziava parte ricorrente dalla data della separazione ad oggi non vi era stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi era venuta definitivamente meno;
anzi con il tempo le già rapide e sporadiche visite del sig. al figlio si erano interrotte e da due mesi non versava Pt_1 Per_1
l'assegno di mantenimento;
sulla scorta di presupposti rilevava parte ricorrente che sussistevano gli pagina 2 di 7 estremi per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche;
relativamente agli aspetti patrimoniali parte ricorrente dichiarava di svolgere la professione di addetta alle pulizie e che il suo reddito negli ultimi tre anni (doc. 3) è stato pari a € 10.735,00 anno 2021; € 7.189,00 anno 2022; € zero anno 2023 in quanto disoccupata;
rilevava la ricorrente che a decorre dal mese di gennaio 2024 aveva trovato occupazione quale lavapiatti, con contratto a tempo determinato della durata di sei mesi, e percepiva una retribuzione mensile media di 700€; esponeva – infine - parte ricorrente di essere proprietaria dei seguenti immobili in regime di comunione dei beni con il sig. per la quota del 50% ciascuno del Pt_1
diritto di proprietà (cfr. doc. 4 prod. ricorrente):
1. in Comune di Alessandria, via Colla di San Giuliano
Nuovo snc - immobile censito al NCEU Foglio 166, part. 346, cat. F1; - immobile censito al NCEU
Foglio 166, part. 347, cat. F1; - immobile censito al NCEU Foglio 166, part. 342 sub. 2, cat. A3, rendita € 564,23; - immobile censito al NCEU Foglio 166, part. 342 sub. 4, cat. C2, rendita € 361,93; 2. in Comune di Valenza, vicolo Bandello 25 - immobile censito al NCEU, sez. urb. Val, foglio 50, part. 2454, sub. 6, cat. C6, rendita € 15,74; - immobile censito al NCEU, sez. urb. Val, foglio 50, part. 2454, sub. 17, cat. A3, rendita € 482,89; 3. in Comune di Alessandria - terreno censito al NCT foglio 166 part. 155.
Sulla scorta di tali premesse parte ricorrente rassegnava le conclusioni in epigrafe riportate.
All'udienza del 4 luglio 2024 il Giudice designato dichiarava la contumacia del resistente e disponeva d'ufficio l'acquisizione di documentazione reddituale del resistente;
veniva inoltre disposta l'integrazione della documentazione bancaria della ricorrente.
La causa veniva quindi rinviata all'udienza del 30 ottobre 2024.
In tale udienza mutava il Giudice originariamente designato per la decisione.
All'udienza del 18 febbraio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione dando atto dell'avvenuta precisazione delle conclusioni e del deposito di comparsa conclusionale da parte della ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. SULLO SCIGLIMENTO DEL MATRIMONIO
La domanda di scioglimento del matrimonio va accolta;
è infatti documentato che le parti sono comparse dinanzi al Presidente del Tribunale di Alessandria all'udienza del 31.5.2022 nel giudizio di separazione conclusosi con decreto di omologa del 31.5.2022; dalla data della separazione ad oggi sono trascorsi i termini di legge e non vi è stata riconciliazione tra i coniugi venendo meno la comunione spirituale e materiale degli stessi, come si ricava anche pagina 3 di 7 dalla mancata costituzione del resistente che non si è opposto alla richiesta della ricorrente;
pertanto sussistono i presupposti di fatto voluti dagli artt. 3 n. 2 lett. b) e 4 della legge 1.12.1970
n. 898, così come modificata dalla legge 6.3.1987 n. 74 e dalla L. 55/2015, per farsi luogo alla chiesta pronuncia.
2. SULL'AFFIDAMENTO ED IL COLLOCAMENTO PREVALENTE DEL FIGLIO
MINORE Per_1
Come è noto l'affidamento monogenitoriale dei figli minori nell'ambito delle procedure di separazione, divorzio e relative a figli di genitori non coniugati è stato per anni la regola imperante nel nostro ordinamento il cui indiscusso ed indiscutibile predominio è stato definitivamente scalfito dalla l. 8 febbraio 2006, n. 54 che, nel modificare integralmente l'art. 155 c.c., statuì il diritto del minore alla bigenitorialità e sancì che nelle predette procedure il giudice dovesse valutare prioritariamente la possibilità di affidare i figli ad entrambi i genitori. Tali disposizioni sono state letteralmente riprodotte nell'art. 337-ter c.c. introdotto dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, che ricalca sostanzialmente il contenuto del previgente art. 155 c.c..
L'affidamento esclusivo della prole minorenne è oggi disciplinato dall'art. 337- quater c.c. e rappresenta la forma di affidamento residuale da disporre solo in via rigorosamente subordinata e qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento ad entrambi i genitori sia contrario agli interessi del minore. Tale norma si applica nell'ambito delle procedure di separazione, cessazione degli effetti civili e scioglimento del matrimonio, nullità ed annullamento del matrimonio e relative a figli di genitori non coniugati.
L'affidamento esclusivo dei figli minori deve – quindi - esser disposto come scelta residuale ed eccezionale rispetto all'affidamento condiviso solo laddove il giudice ritenga quest'ultimo pregiudizievole per la prole. In dottrina si è affermato che l'art. 337-quater c.c. non statuisce alcun criterio o parametro da cui evincere le modalità attuative dell'affidamento esclusivo della prole minorenne, le quali vengono quindi rimesse all'accordo genitoriale o alle statuizioni dell'autorità giudiziaria. In caso di affidamento esclusivo il minore vivrà con il genitore affidatario ed avrà la propria residenza presso quest'ultimo; in tali casi il genitore affidatario sarà assegnatario della casa familiare posto che il provvedimento di assegnazione è e deve essere finalizzato solo ed esclusivamente a garantire alla prole la permanenza nell'ambiente in cui è nata e cresciuta. Infatti, secondo il più che consolidato orientamento di legittimità, in assenza di prole minorenne (o maggiorenne ma senza colpa non economicamente autosufficiente) cui garantire il predetto diritto abitativo, il giudice non può e non deve adottare alcun provvedimento in merito all'assegnazione della casa familiare (Cass. civ., sez. I, 22 luglio 2014, n. 16649; Cass. civ., sez. I, 21 gennaio 2011, pagina 4 di 7 n. 1491; Cass. civ., sez. I, 18 febbraio 2008, n. 3934). Peraltro anche il figlio minore affidato ad un solo genitore ha il diritto di frequentare e di permanere con il genitore non affidatario a tutela e a salvaguardia del suo diritto alla bigenitorialità. Le modalità ed i tempi di tali frequentazioni saranno determinati in ragione delle peculiarità connesse ad ogni caso specifico con la finalità prioritaria ed essenziale di garantire e tutelare gli interessi della prole minorenne, tenendo in debita considerazione una serie di dati oggettivi variabili: età del minore, distanza geografica tra le città di residenza dei genitori, motivazioni specifiche che hanno indotto all'adozione della forma di affidamento monogenitoriale.
Nel caso di specie parte ricorrente – pur evidenziando il mancato versamento del contributo al mantenimento del figlio minore, quanto meno nell'ultimo periodo - ha chiesto la converma dei provvedimenti resi nell'ambito della separazione consensuale, ed in particola la conferma dell'affidamento condiviso del figlio minore.
Nel caso concreto, deve quindi essere confermato l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre come richiesto da parte della ricorrente.
3. SUL REGIME DI FREQUENTAZIONE CON IL PADRE.
L'affidamento esclusivo ad uno dei genitori non esclude che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. n. 18131/2013).
Anche con riferimento a tale specifico aspetto – pur evidenziando la ricorrente che le sporadiche visite del padre al figlio si sono interrotte - deve trovare conferma, alla luce delle richieste della ricorrente, il regime già disposto in sede di separazione, auspicando il Tribunale che il resistente manifesti in futuro la volontà di riprendere il rapporto con il figlio.
4. SULL'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEL FIGLIO
MINORE DA PORRE A CARICO DEL PADRE
Come è noto la giurisprudenza ha interpretato il dovere di mantenimento come espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicofisico del figlio.
Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 c.c., obbliga i coniugi a far fronte a una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, nonché alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una pagina 5 di 7 stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 19.3.2013, n. 17089). Tale principio trova conferma nel testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Nel caso di specie è stata acquisita d'ufficio documentazione versata in atti dall' e dall'Agenzia CP_2
delle Entrate da cui si ricava che il resistente svolge attività lavorativa con un reddito loro di euro
38.811,00 annui;
appare pertanto adeguata la conferma della somma di euro 350,00 mensili, determinata dalle parti in sede di separazione consensuale quale contributo mensile per il mantenimento del figlio.
Le spese straordinarie - secondo quanto stabilità dal Protocollo vigente nel Tribunale di Alessandria - devono essere poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno.
5. SULLE SPESE DI CAUSA
In mancanza di opposizione alla richiesta di scioglimento del matrimonio da parte del resistente, le spese di causa devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Romania (Burias) il 18/3/2015 (registrato il 20/3/2015, numero di serie dell'atto CG/569553/18.03.2025), tra i coniugi sig.ra (Ionescu da nubile) Pt_1 [...]
ed il sig. Parte_1 Controparte_1
Conferma le condizioni di cui alla separazione consensuale inerenti il figlio minore e per l'effetto: Per_1
affida congiuntamente il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre;
Per_1
dispone la frequentazione padre/figlio a weekend alternati dal sabato mattina alle ore 10:00 fino alla domenica sera alle ore 20:00, con pernottamento e trasferimenti a cura e spese del padre;
pagina 6 di 7 dispone che il minore trascorra dieci giorni anche non consecutivi col padre nelle vacanze estive ed altre festività e compleanni secondo il criterio dell'alternanza. dispone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 350,00
a titolo di contributo al mantenimento del minore, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in vigore presso il Tribunale di
Alessandria.
Dichiara
Irripetibili le spese del giudizio.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 26 febbraio 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Giuseppe Bersani) (Dott. ssa Antonella Dragotto)
c pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ssa Antonella Dragotto Presidente dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore dott. Marco Bonci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 713/2024 promossa da:
c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
19.10.1989 residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv.
TORRA GIANCARLO, elettivamente domiciliato in via Cavour 64 15121 Alessandria ITALIA
ricorrente contro c.f. , nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
resistente -contumace
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da conclusioni depositate telematicamente in data 14 novembre
2024.
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, 1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Romania (Burias) il 18/3/2015 (registrato il 20/3/2015, numero di serie dell'atto CG/569553/18.03.2025), tra i coniugi sig.ra da nubil ed il Parte_2 Parte_1
pagina 1 di 7 sig. nato a [...] in data [...], c.f. Controparte_1 C.F._3
, residente in [...].
2. Confermare le condizioni di cui alla
[...]
separazione consensuale inerenti il figlio minore e nello specifico: Per_1
a) affidare congiuntamente il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso la Per_1
madre;
b) frequentazione padre/figlio a weekend alternati dal sabato mattina alle ore 10:00 fino alla domenica sera alle ore 20:00, con pernottamento e trasferimenti a cura e spese del padre;
c) dieci giorni anche non consecutivi col padre nelle vacanze estive ed altre festività e compleanni secondo il criterio dell'alternanza.
3. Porre a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di €
350,00 a titolo di contributo al mantenimento del minore, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in vigore presso il Tribunale di
Alessandria.
Con riserva sin d'ora di proporre separato giudizio per lo scioglimento della comunione dei beni immobili in comproprietà fra i coniugi.
Con vittoria delle spese e del compenso professionale in caso di contestazione avversaria.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 22 marzo 2024 ritualmente notificato alla parte resistente, la sig.ra Parte_1
ha instaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare lo scioglimento del
[...]
matrimonio civile contratto con la parte resistente registrato il 20.3.2015 numero di serie dell'atto
CG/569553/18.3.2025 esponendo quanto segue: dal matrimonio era nato in data [...] il figlio minore;
la ricorrente sig.ra in considerazione di comportamenti del coniuge del tutto Per_1 Pt_1
contrari ai doveri nascenti dal matrimonio aveva presentato ricorso per separazione giudiziale;
in sede di comparizione personale i coniugi erano giunti alla determinazione di separarsi consensualmente, giusto verbale ex art. 711 c.p.c. del 31.05.2022 omologato dal Tribunale di Alessandria in data
31.05.2022 (cfr. doc. 2 prod. ricorrente); con tale provvedimento il Tribunale, disciplinati tempi e modalità di visita del figlio minore con il padre, poneva a carico di quest'ultimo il versamento in Per_1 favore della madre di un contributo per il mantenimento dello stesso di € 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria;
evidenziava parte ricorrente dalla data della separazione ad oggi non vi era stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi era venuta definitivamente meno;
anzi con il tempo le già rapide e sporadiche visite del sig. al figlio si erano interrotte e da due mesi non versava Pt_1 Per_1
l'assegno di mantenimento;
sulla scorta di presupposti rilevava parte ricorrente che sussistevano gli pagina 2 di 7 estremi per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche;
relativamente agli aspetti patrimoniali parte ricorrente dichiarava di svolgere la professione di addetta alle pulizie e che il suo reddito negli ultimi tre anni (doc. 3) è stato pari a € 10.735,00 anno 2021; € 7.189,00 anno 2022; € zero anno 2023 in quanto disoccupata;
rilevava la ricorrente che a decorre dal mese di gennaio 2024 aveva trovato occupazione quale lavapiatti, con contratto a tempo determinato della durata di sei mesi, e percepiva una retribuzione mensile media di 700€; esponeva – infine - parte ricorrente di essere proprietaria dei seguenti immobili in regime di comunione dei beni con il sig. per la quota del 50% ciascuno del Pt_1
diritto di proprietà (cfr. doc. 4 prod. ricorrente):
1. in Comune di Alessandria, via Colla di San Giuliano
Nuovo snc - immobile censito al NCEU Foglio 166, part. 346, cat. F1; - immobile censito al NCEU
Foglio 166, part. 347, cat. F1; - immobile censito al NCEU Foglio 166, part. 342 sub. 2, cat. A3, rendita € 564,23; - immobile censito al NCEU Foglio 166, part. 342 sub. 4, cat. C2, rendita € 361,93; 2. in Comune di Valenza, vicolo Bandello 25 - immobile censito al NCEU, sez. urb. Val, foglio 50, part. 2454, sub. 6, cat. C6, rendita € 15,74; - immobile censito al NCEU, sez. urb. Val, foglio 50, part. 2454, sub. 17, cat. A3, rendita € 482,89; 3. in Comune di Alessandria - terreno censito al NCT foglio 166 part. 155.
Sulla scorta di tali premesse parte ricorrente rassegnava le conclusioni in epigrafe riportate.
All'udienza del 4 luglio 2024 il Giudice designato dichiarava la contumacia del resistente e disponeva d'ufficio l'acquisizione di documentazione reddituale del resistente;
veniva inoltre disposta l'integrazione della documentazione bancaria della ricorrente.
La causa veniva quindi rinviata all'udienza del 30 ottobre 2024.
In tale udienza mutava il Giudice originariamente designato per la decisione.
All'udienza del 18 febbraio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione dando atto dell'avvenuta precisazione delle conclusioni e del deposito di comparsa conclusionale da parte della ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. SULLO SCIGLIMENTO DEL MATRIMONIO
La domanda di scioglimento del matrimonio va accolta;
è infatti documentato che le parti sono comparse dinanzi al Presidente del Tribunale di Alessandria all'udienza del 31.5.2022 nel giudizio di separazione conclusosi con decreto di omologa del 31.5.2022; dalla data della separazione ad oggi sono trascorsi i termini di legge e non vi è stata riconciliazione tra i coniugi venendo meno la comunione spirituale e materiale degli stessi, come si ricava anche pagina 3 di 7 dalla mancata costituzione del resistente che non si è opposto alla richiesta della ricorrente;
pertanto sussistono i presupposti di fatto voluti dagli artt. 3 n. 2 lett. b) e 4 della legge 1.12.1970
n. 898, così come modificata dalla legge 6.3.1987 n. 74 e dalla L. 55/2015, per farsi luogo alla chiesta pronuncia.
2. SULL'AFFIDAMENTO ED IL COLLOCAMENTO PREVALENTE DEL FIGLIO
MINORE Per_1
Come è noto l'affidamento monogenitoriale dei figli minori nell'ambito delle procedure di separazione, divorzio e relative a figli di genitori non coniugati è stato per anni la regola imperante nel nostro ordinamento il cui indiscusso ed indiscutibile predominio è stato definitivamente scalfito dalla l. 8 febbraio 2006, n. 54 che, nel modificare integralmente l'art. 155 c.c., statuì il diritto del minore alla bigenitorialità e sancì che nelle predette procedure il giudice dovesse valutare prioritariamente la possibilità di affidare i figli ad entrambi i genitori. Tali disposizioni sono state letteralmente riprodotte nell'art. 337-ter c.c. introdotto dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, che ricalca sostanzialmente il contenuto del previgente art. 155 c.c..
L'affidamento esclusivo della prole minorenne è oggi disciplinato dall'art. 337- quater c.c. e rappresenta la forma di affidamento residuale da disporre solo in via rigorosamente subordinata e qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento ad entrambi i genitori sia contrario agli interessi del minore. Tale norma si applica nell'ambito delle procedure di separazione, cessazione degli effetti civili e scioglimento del matrimonio, nullità ed annullamento del matrimonio e relative a figli di genitori non coniugati.
L'affidamento esclusivo dei figli minori deve – quindi - esser disposto come scelta residuale ed eccezionale rispetto all'affidamento condiviso solo laddove il giudice ritenga quest'ultimo pregiudizievole per la prole. In dottrina si è affermato che l'art. 337-quater c.c. non statuisce alcun criterio o parametro da cui evincere le modalità attuative dell'affidamento esclusivo della prole minorenne, le quali vengono quindi rimesse all'accordo genitoriale o alle statuizioni dell'autorità giudiziaria. In caso di affidamento esclusivo il minore vivrà con il genitore affidatario ed avrà la propria residenza presso quest'ultimo; in tali casi il genitore affidatario sarà assegnatario della casa familiare posto che il provvedimento di assegnazione è e deve essere finalizzato solo ed esclusivamente a garantire alla prole la permanenza nell'ambiente in cui è nata e cresciuta. Infatti, secondo il più che consolidato orientamento di legittimità, in assenza di prole minorenne (o maggiorenne ma senza colpa non economicamente autosufficiente) cui garantire il predetto diritto abitativo, il giudice non può e non deve adottare alcun provvedimento in merito all'assegnazione della casa familiare (Cass. civ., sez. I, 22 luglio 2014, n. 16649; Cass. civ., sez. I, 21 gennaio 2011, pagina 4 di 7 n. 1491; Cass. civ., sez. I, 18 febbraio 2008, n. 3934). Peraltro anche il figlio minore affidato ad un solo genitore ha il diritto di frequentare e di permanere con il genitore non affidatario a tutela e a salvaguardia del suo diritto alla bigenitorialità. Le modalità ed i tempi di tali frequentazioni saranno determinati in ragione delle peculiarità connesse ad ogni caso specifico con la finalità prioritaria ed essenziale di garantire e tutelare gli interessi della prole minorenne, tenendo in debita considerazione una serie di dati oggettivi variabili: età del minore, distanza geografica tra le città di residenza dei genitori, motivazioni specifiche che hanno indotto all'adozione della forma di affidamento monogenitoriale.
Nel caso di specie parte ricorrente – pur evidenziando il mancato versamento del contributo al mantenimento del figlio minore, quanto meno nell'ultimo periodo - ha chiesto la converma dei provvedimenti resi nell'ambito della separazione consensuale, ed in particola la conferma dell'affidamento condiviso del figlio minore.
Nel caso concreto, deve quindi essere confermato l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre come richiesto da parte della ricorrente.
3. SUL REGIME DI FREQUENTAZIONE CON IL PADRE.
L'affidamento esclusivo ad uno dei genitori non esclude che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. n. 18131/2013).
Anche con riferimento a tale specifico aspetto – pur evidenziando la ricorrente che le sporadiche visite del padre al figlio si sono interrotte - deve trovare conferma, alla luce delle richieste della ricorrente, il regime già disposto in sede di separazione, auspicando il Tribunale che il resistente manifesti in futuro la volontà di riprendere il rapporto con il figlio.
4. SULL'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEL FIGLIO
MINORE DA PORRE A CARICO DEL PADRE
Come è noto la giurisprudenza ha interpretato il dovere di mantenimento come espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicofisico del figlio.
Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 c.c., obbliga i coniugi a far fronte a una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, nonché alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una pagina 5 di 7 stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 19.3.2013, n. 17089). Tale principio trova conferma nel testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Nel caso di specie è stata acquisita d'ufficio documentazione versata in atti dall' e dall'Agenzia CP_2
delle Entrate da cui si ricava che il resistente svolge attività lavorativa con un reddito loro di euro
38.811,00 annui;
appare pertanto adeguata la conferma della somma di euro 350,00 mensili, determinata dalle parti in sede di separazione consensuale quale contributo mensile per il mantenimento del figlio.
Le spese straordinarie - secondo quanto stabilità dal Protocollo vigente nel Tribunale di Alessandria - devono essere poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno.
5. SULLE SPESE DI CAUSA
In mancanza di opposizione alla richiesta di scioglimento del matrimonio da parte del resistente, le spese di causa devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Romania (Burias) il 18/3/2015 (registrato il 20/3/2015, numero di serie dell'atto CG/569553/18.03.2025), tra i coniugi sig.ra (Ionescu da nubile) Pt_1 [...]
ed il sig. Parte_1 Controparte_1
Conferma le condizioni di cui alla separazione consensuale inerenti il figlio minore e per l'effetto: Per_1
affida congiuntamente il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre;
Per_1
dispone la frequentazione padre/figlio a weekend alternati dal sabato mattina alle ore 10:00 fino alla domenica sera alle ore 20:00, con pernottamento e trasferimenti a cura e spese del padre;
pagina 6 di 7 dispone che il minore trascorra dieci giorni anche non consecutivi col padre nelle vacanze estive ed altre festività e compleanni secondo il criterio dell'alternanza. dispone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 350,00
a titolo di contributo al mantenimento del minore, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in vigore presso il Tribunale di
Alessandria.
Dichiara
Irripetibili le spese del giudizio.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 26 febbraio 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Giuseppe Bersani) (Dott. ssa Antonella Dragotto)
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