Articolo 349 della Legge di guerra
Articolo 348Articolo 350
Versione
30 settembre 1938
Art. 349.

(Illecita alienazione di beni appartenenti a persone di nazionalita' nemica).

Chiunque compie atti diretti ad alienare beni di proprieta' di persona di nazionalita' nemica esistenti nel territorio dello Stato, o a gravarli di diritti reali di qualsiasi specie, al fine di sottrarli al sequestro o di diminuirne il valore, e' punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire trecento a lire tremila.

Chiunque stipula con una persona di nazionalita' nemica alcuno degli atti preveduti dalla prima parte di questo articolo, essendo a conoscenza del fine cui l'atto stesso e' diretto, e' punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire trecento a lire mille.

Il pubblico ufficiale, che riceve uno degli atti suindicati, essendo a conoscenza del fine cui l'atto stesso e' diretto, e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire cinquemila.
Entrata in vigore il 30 settembre 1938