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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 194/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
RD IO, Presidente SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Relatore TURCO LUISA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1297/2023 depositato il 30/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Agrigento - Piazza Pirandello 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello 92100 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291202000277045230000
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ricorrente ha proposto ricorso avverso una cartella di pagamento di somme messe in riscossione per IMU dell'anno 2012 e per tassa sugli autoveicoli, proponendo l'impugnazione soltanto per il tributo comunale nei confronti dell'ente locale impositore e dell'agente della riscossione che si sono costituiti.
Il motivo di ricorso con il quale si oppone la mancanza di una valida, notifica dell'avviso di accertamento è fondato.
L'ente locale impostore, infatti, non ha provato la valida notifica dell'atto impositivo.
La notificazione si assume, infatti, effettuata ex art. art 140 c.p.c., ma manca in atti la documentazione idonea a provare il perfezionamento del relativo procedimento: manca una relata del notificante, manca ogni prova dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale, manca la prova della spedizione dell'avviso di deposito al destinatario, mentre la copia dell'avviso di ricevimento prodotta in giudizio reca le parole “non curato ritiro” (non seguite da alcuna sottoscrizione), senza che sia possibile, tuttavia, alcun collegamento fra tale avviso di ricevimento e l'atto impositivo impugnato;
dallo stesso avviso risulta, inoltre, che la spedizione era stata effettuata ad un indirizzo del legale rappresentante della società ricorrente che l'ente impositore assume coincidere con la sua residenza anagrafica, ma lo stesso ente impositore per darne prova, contrariamente a quanto afferma nelle proprie controdeduzioni, non ha prodotto il certificato storico di residenza del destinatario, ma una documentazione interna dell'Agenzia delle entrate recante diversi indirizzi del legale rappresentante della società che è assolutamente inidonea a provarne la effettiva residenza dello stesso.
Segue condanna dell'ente impositore, cui è imputabile il vizio procedimentale della cartella, al pagamento delle spese di giudizio, che possono liquidarsi come in dispositivo, in favore della società ricorrente per soccombenza ed in favore dell'agente della riscossione per il principio di causalità.
P.Q.M.
la Corte, in accoglimento del ricorso, annulla la cartella di pagamento impugnata nei limiti della proposta impugnazione per IMU dell'anno 2012, condannando l'ente locale impositore al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 2.200,00, oltre accessori di legge, in favore della società ricorrente ed € 2.200,00, oltre accessori di legge, in favore dell'agente della riscossione.
Agrigento 12.1.2026.
Il Giudice estensore Il Presidente Salvatore Crispino Sanfilippo Giovanni Ilarda
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
RD IO, Presidente SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Relatore TURCO LUISA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1297/2023 depositato il 30/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Agrigento - Piazza Pirandello 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello 92100 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291202000277045230000
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ricorrente ha proposto ricorso avverso una cartella di pagamento di somme messe in riscossione per IMU dell'anno 2012 e per tassa sugli autoveicoli, proponendo l'impugnazione soltanto per il tributo comunale nei confronti dell'ente locale impositore e dell'agente della riscossione che si sono costituiti.
Il motivo di ricorso con il quale si oppone la mancanza di una valida, notifica dell'avviso di accertamento è fondato.
L'ente locale impostore, infatti, non ha provato la valida notifica dell'atto impositivo.
La notificazione si assume, infatti, effettuata ex art. art 140 c.p.c., ma manca in atti la documentazione idonea a provare il perfezionamento del relativo procedimento: manca una relata del notificante, manca ogni prova dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale, manca la prova della spedizione dell'avviso di deposito al destinatario, mentre la copia dell'avviso di ricevimento prodotta in giudizio reca le parole “non curato ritiro” (non seguite da alcuna sottoscrizione), senza che sia possibile, tuttavia, alcun collegamento fra tale avviso di ricevimento e l'atto impositivo impugnato;
dallo stesso avviso risulta, inoltre, che la spedizione era stata effettuata ad un indirizzo del legale rappresentante della società ricorrente che l'ente impositore assume coincidere con la sua residenza anagrafica, ma lo stesso ente impositore per darne prova, contrariamente a quanto afferma nelle proprie controdeduzioni, non ha prodotto il certificato storico di residenza del destinatario, ma una documentazione interna dell'Agenzia delle entrate recante diversi indirizzi del legale rappresentante della società che è assolutamente inidonea a provarne la effettiva residenza dello stesso.
Segue condanna dell'ente impositore, cui è imputabile il vizio procedimentale della cartella, al pagamento delle spese di giudizio, che possono liquidarsi come in dispositivo, in favore della società ricorrente per soccombenza ed in favore dell'agente della riscossione per il principio di causalità.
P.Q.M.
la Corte, in accoglimento del ricorso, annulla la cartella di pagamento impugnata nei limiti della proposta impugnazione per IMU dell'anno 2012, condannando l'ente locale impositore al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 2.200,00, oltre accessori di legge, in favore della società ricorrente ed € 2.200,00, oltre accessori di legge, in favore dell'agente della riscossione.
Agrigento 12.1.2026.
Il Giudice estensore Il Presidente Salvatore Crispino Sanfilippo Giovanni Ilarda