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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 28/10/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1483/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Forlì Sezione Famiglia
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la regolamentazione dell'affidamento e mantenimento della prole iscritto al n. 1483/2024 tra
nato a [...] il [...] (C.F. ), residente in Parte_1 C.F._1
VIA PROV. DIOLAGUARDIA, 1110 47020 RONCOFREDDO ITALIA, con il patrocinio dell'avv. RICCI MAJA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in GALLERIA ISEI 6 47521 CESENA ricorrente
Nei confronti di
nata a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 residente in VIA C. BATTISTI, 5 47020 RONCOFREDDO ITALIA, con il patrocinio dell'avv. LUZI RICCARDO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Saba 541 47521 Cesena resistente e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica in sede.
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso congiuntamente come da note scritte depositate ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in data 12/03/2025 per parte ricorrente ed in data 10/03/2025 per parte resistente per l'udienza in trattazione scritta, di seguito integralmente trascritte: “affidare il figlio minore CA ad entrambi i genitori, secondo le regole dell'affidamento condiviso e paritario, con collocamento e residenza anagrafica del minore presso l'abitazione della madre: l'affidamento sarà equamente suddiviso tra il padre e la madre, a settimane alterne. I due genitori si occuperanno del mantenimento del figlio in forma diretta. Le spese straordinarie saranno sostenute al 50% da entrambi i genitori, solo se documentate, con l'accordo che dovrà essere preventivamente concordata tra i genitori ogni spesa oltre € 200,00=. Le spese straordinarie, anticipate da uno dei due genitori, dovranno essere rimborsate entro il mese in cui sono state effettuate. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno prese da entrambi i genitori , tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso figlio. - Spese interamente compensate”. Il Pubblico Ministero non presentava conclusioni.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27/06/2024, chiedeva la regolamentazione Parte_1 dell'affidamento e mantenimento del figlio CA nato in data [...] dalla relazione affettiva intrattenuta con , nonché l'emissione di provvedimenti indifferibili sensi Controparte_1 dell'art. 473 bis.15 c.p.c. Rappresentava che la relazione con la compagna cessava quando il figlio aveva appena 2 anni, che quest'ultimo restava a vivere presso la casa coniugale in compagnia della madre e che aveva sempre frequentato il figlio regolarmente. Aggiungeva poi che da circa due anni il figlio gli rappresentava che la convivenza con la madre era divenuta intollerabile a causa dei comportamenti violenti e denigratori che quest'ultima aveva assunto nei suoi confronti, pregiudizievoli per la crescita serena del minore.
Chiedeva pertanto l'affidamento esclusivo del minore nella modalità rafforzata di cui all'art.337 quater c.c. con collocazione abitativa presso di lui ai sensi dell'art. 473 bis.15 c.p.c., quindi la regolamentazione del diritto di visita materno nonché l'obbligo in capo alla di corrispondergli euro 300,00 mensili CP_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio oltre al 50% delle spese straordinarie;
avanzava altresì istanze istruttorie ed in particolare chiedeva l'ascolto del figlio CA nonché prova per testi.
Con ordinanza depositata in data 23/07/2024 veniva rigettata la richiesta avanzata dal ricorrente di emissione di provvedimenti indifferibili ai sensi dell'art.473 bis.15 c.p.c. non sussistendone i presupposti;
veniva tuttavia affidato l'incarico al Servizio Sociale territorialmente competente di effettuare indagine circa le condizioni psicofisiche del minore nonché sul rapporto tra il minore e i genitori con richiesta di relazione. Si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 18/02/2025 , Controparte_1 rappresentando che nelle more le parti erano addivenute ad un accordo e chiedendo pertanto l'accoglimento delle rassegnate conclusioni congiunte. Con ordinanza depositata in data 22/07/2025, emessa a seguito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni in epigrafe rassegnate, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero interveniva in data 09.07.2024. Rileva il Tribunale che, visti gli artt. 337 ter c.c. e ss., anche alla luce della relazione dei Servizi Sociali nel frattempo pervenuta dalla quale emerge l'assenza di criticità o pregiudizi per il minore dallo stato di fatto che già rispecchia l'accordo presentato, non vi siano motivi ostativi all'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti e al recepimento delle condizioni concordate, che risultano conformi all'interesse della prole e non contrarie all'ordine pubblico, in quanto tali da garantire la presenza e collaborazione del genitore non convivente e proporzionate alle rispettive capacità economiche. Le spese di lite devono interamente compensarsi tra le parti in ragione dell'accordo raggiunto e della stessa richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, nel procedimento instaurato da Parte_1 nei confronti di iscritto al n. 1483/2024 R.G., definitivamente pronunziando, Controparte_1 ogni diversa istanza o eccezione disattesa, con l'intervento del Pubblico Ministero in sede: recepisce l'accordo raggiunto tra le parti, come da condizioni sopra trascritte da intendersi qui riportate, e dispone in conformità; compensa integralmente fra le parti le spese processuali; manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 17.10.2025
Il Presidente
dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Serena Chimichi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Forlì Sezione Famiglia
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la regolamentazione dell'affidamento e mantenimento della prole iscritto al n. 1483/2024 tra
nato a [...] il [...] (C.F. ), residente in Parte_1 C.F._1
VIA PROV. DIOLAGUARDIA, 1110 47020 RONCOFREDDO ITALIA, con il patrocinio dell'avv. RICCI MAJA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in GALLERIA ISEI 6 47521 CESENA ricorrente
Nei confronti di
nata a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 residente in VIA C. BATTISTI, 5 47020 RONCOFREDDO ITALIA, con il patrocinio dell'avv. LUZI RICCARDO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Saba 541 47521 Cesena resistente e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica in sede.
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso congiuntamente come da note scritte depositate ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in data 12/03/2025 per parte ricorrente ed in data 10/03/2025 per parte resistente per l'udienza in trattazione scritta, di seguito integralmente trascritte: “affidare il figlio minore CA ad entrambi i genitori, secondo le regole dell'affidamento condiviso e paritario, con collocamento e residenza anagrafica del minore presso l'abitazione della madre: l'affidamento sarà equamente suddiviso tra il padre e la madre, a settimane alterne. I due genitori si occuperanno del mantenimento del figlio in forma diretta. Le spese straordinarie saranno sostenute al 50% da entrambi i genitori, solo se documentate, con l'accordo che dovrà essere preventivamente concordata tra i genitori ogni spesa oltre € 200,00=. Le spese straordinarie, anticipate da uno dei due genitori, dovranno essere rimborsate entro il mese in cui sono state effettuate. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno prese da entrambi i genitori , tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso figlio. - Spese interamente compensate”. Il Pubblico Ministero non presentava conclusioni.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27/06/2024, chiedeva la regolamentazione Parte_1 dell'affidamento e mantenimento del figlio CA nato in data [...] dalla relazione affettiva intrattenuta con , nonché l'emissione di provvedimenti indifferibili sensi Controparte_1 dell'art. 473 bis.15 c.p.c. Rappresentava che la relazione con la compagna cessava quando il figlio aveva appena 2 anni, che quest'ultimo restava a vivere presso la casa coniugale in compagnia della madre e che aveva sempre frequentato il figlio regolarmente. Aggiungeva poi che da circa due anni il figlio gli rappresentava che la convivenza con la madre era divenuta intollerabile a causa dei comportamenti violenti e denigratori che quest'ultima aveva assunto nei suoi confronti, pregiudizievoli per la crescita serena del minore.
Chiedeva pertanto l'affidamento esclusivo del minore nella modalità rafforzata di cui all'art.337 quater c.c. con collocazione abitativa presso di lui ai sensi dell'art. 473 bis.15 c.p.c., quindi la regolamentazione del diritto di visita materno nonché l'obbligo in capo alla di corrispondergli euro 300,00 mensili CP_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio oltre al 50% delle spese straordinarie;
avanzava altresì istanze istruttorie ed in particolare chiedeva l'ascolto del figlio CA nonché prova per testi.
Con ordinanza depositata in data 23/07/2024 veniva rigettata la richiesta avanzata dal ricorrente di emissione di provvedimenti indifferibili ai sensi dell'art.473 bis.15 c.p.c. non sussistendone i presupposti;
veniva tuttavia affidato l'incarico al Servizio Sociale territorialmente competente di effettuare indagine circa le condizioni psicofisiche del minore nonché sul rapporto tra il minore e i genitori con richiesta di relazione. Si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 18/02/2025 , Controparte_1 rappresentando che nelle more le parti erano addivenute ad un accordo e chiedendo pertanto l'accoglimento delle rassegnate conclusioni congiunte. Con ordinanza depositata in data 22/07/2025, emessa a seguito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni in epigrafe rassegnate, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero interveniva in data 09.07.2024. Rileva il Tribunale che, visti gli artt. 337 ter c.c. e ss., anche alla luce della relazione dei Servizi Sociali nel frattempo pervenuta dalla quale emerge l'assenza di criticità o pregiudizi per il minore dallo stato di fatto che già rispecchia l'accordo presentato, non vi siano motivi ostativi all'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti e al recepimento delle condizioni concordate, che risultano conformi all'interesse della prole e non contrarie all'ordine pubblico, in quanto tali da garantire la presenza e collaborazione del genitore non convivente e proporzionate alle rispettive capacità economiche. Le spese di lite devono interamente compensarsi tra le parti in ragione dell'accordo raggiunto e della stessa richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, nel procedimento instaurato da Parte_1 nei confronti di iscritto al n. 1483/2024 R.G., definitivamente pronunziando, Controparte_1 ogni diversa istanza o eccezione disattesa, con l'intervento del Pubblico Ministero in sede: recepisce l'accordo raggiunto tra le parti, come da condizioni sopra trascritte da intendersi qui riportate, e dispone in conformità; compensa integralmente fra le parti le spese processuali; manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 17.10.2025
Il Presidente
dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Serena Chimichi