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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/07/2025, n. 1193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1193 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1478 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da:
, nata a [...], il [...], C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
Selargius, alla via Verdi n.66, ed elettivamente domiciliata in Cagliari, al viale Regina Margherita
n. 26, presso lo studio dell'avv. Marinella Collu, che la rappresenta e difende in virtù di procura posta in calce al presente atto
ricorrente
contro
, (C.F. ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2
residente in [...], ad elettivamente domiciliato in Cagliari, via Maddalena N. 40 presso e nello studio dell'Avv. Sandro Sassu, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale:
1) Conferma la collocazione del figlio presso la madre con assegnazione della Persona_1
casa coniugale in Selargius via Verdi n.64 alla stessa;
2) Il padre potrà frequentare il figlio concordando con lo stesso i tempi e le modalità; 3) Determinazione di un contributo di mantenimento nella misura di euro 250,00 o in difetto confermare l'assegno di euro 150,00
determinato in sede di separazione;
oltre rivalutazione e spese straordinarie nella misura del 50%;
4) Con vittoria di spese e onorari.”
Nell'interesse di parte resistente: “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis: 1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai coniugi e Controparte_1
, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Cagliari, atto n. 218, Parte_1
parte II serie A con tutti i provvedimenti di legge;
2) Regolare equamente per quanto indicato nell'espositiva gli aspetti economici relativamente all'assegno di mantenimento del figlio;
Per_1
3) Revocare l'assegnazione della casa coniugale essendo venuti meno i presupposti di legge richiesti per l'assegnazione e, per l'effetto, rigettare le richieste della signora in ordine alla _1
collocazione del figlio presso la ex casa coniugale perché infondate. Con vittoria di spese Per_1
ed onorari del giudizio, con gli accessori di legge in caso di ingiustificate resistenze.”
**** Con ricorso depositato in data 22 febbraio 2023, la sig.ra ha adito il Tribunale adito, Parte_1
formulando istanza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il sig. ai CP_1
sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla
Legge 6 marzo 1987, n. 74. Nell'ambito del medesimo ricorso, l'istante ha chiesto che il figlio
, nato il [...], maggiorenne, privo di autonomia economica e riconosciuto Per_1
invalido civile al 100%, sia collocato presso la madre, nella ex casa coniugale;
che le modalità di visita e frequentazione con il padre siano concordate direttamente con il figlio;
che venga determinato a carico del resistente un assegno mensile pari ad euro 250,00 per il mantenimento del figlio, oltre alla partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie.
A fondamento delle domande proposte, parte ricorrente ha rappresentato quanto che il matrimonio tra le parti è stato celebrato in data 30 maggio 1993 a Cagliari;
che dall'unione è nato un figlio,
, in data 30 agosto 1993; che, a seguito del venir meno dell'affectio coniugalis e del Per_1
sopravvenuto carattere intollerabile della convivenza, le parti hanno intrapreso la procedura di separazione personale;
che nell'ambito di detta procedura, tuttora pendente, con decreto presidenziale emesso in data 21 marzo 2016 ai sensi dell'art. 708 c.p.c., è stata disposta l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra e la collocazione presso di lei del figlio _1
, all'epoca già maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
che, con il medesimo Per_1
provvedimento, è stato altresì posto a carico del sig. un assegno mensile complessivo pari ad CP_1
euro 550,00, di cui euro 300,00 destinati al figlio ed euro 250,00 alla moglie, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e soggetti a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a far data da maggio 2017; che, con sentenza parziale n. 2730/2018 emessa in data 31 ottobre 2018, è stata pronunciata la separazione personale delle parti;
che, nel corso della procedura di separazione,
entrambe le parti, hanno proposto istanze di modifica e/o integrazione del regime provvisorio;
che,
con provvedimento del Giudice Istruttore del 1° marzo 2021, emesso su istanza del sig. è stato CP_1
revocato l'assegno di mantenimento in favore della moglie e rideterminato l'assegno dovuto per il figlio in euro 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che tale decisione è stata assunta in considerazione delle allegazioni del resistente in ordine al peggioramento della propria situazione economica, derivante dalla cessazione dell'indennità di disoccupazione in data 9 marzo
2020, successiva al licenziamento intervenuto il 26 gennaio 2018, nonché al presunto percepimento,
da parte del figlio, di una pensione di invalidità pari ad euro 293,00 mensili e di un ulteriore contributo regionale annuale di euro 3.000,00 ai sensi della L.R. n. 20/2007, la cui esistenza è stata espressamente contestata dalla ricorrente;
che il figlio , affetto da grave patologia Per_1
psichiatrica, è riconosciuto invalido civile al 100% e percepisce esclusivamente un assegno mensile di invalidità pari ad euro 298,00, senza ulteriori forme di sostegno economico;
che il sig. ha CP_1
omesso da oltre due anni il versamento dell'assegno di mantenimento in favore del figlio,
quantificato in euro 150,00 mensili, con aggravio dell'intero onere a carico della madre, la quale –
nonostante le precarie condizioni economiche – ha continuato ad occuparsi in via esclusiva del figlio con dedizione e spirito di sacrificio;
che il resistente convive, sin dal 2016, con tale sig.ra e risulta impiegato presso un'azienda operante nel settore dei materiali edili Persona_2
con sede in Selargius;
che la sig.ra versa in una situazione di grave disagio economico, è _1
priva di occupazione e non percepisce alcun sussidio pubblico o altra forma di sostegno al reddito,
nonostante sia in possesso della qualifica di operatrice socio-sanitaria e abbia cercato invano un'occupazione, vivendo attualmente grazie all'aiuto economico dei familiari.
*****
Con memoria difensiva depositata in data 22 febbraio 2023, il resistente si è Controparte_1
costituito in giudizio, non opponendosi alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma formulando istanza per la revoca dell'assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente e per una revisione equa dei profili economici connessi all'obbligo di mantenimento del figlio . Per_1 Il resistente ha rappresentato che, successivamente alla notifica del ricorso introduttivo, è
intervenuta la sentenza definitiva n. 849/2023 del 21 marzo 2023, la quale ha disposto a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio nella misura di € 150,00 mensili e ha Per_1
confermato l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente.
Ha riferito, altresì, di percepire l'indennità di disoccupazione Naspi dal maggio 2020 e di aver subito un peggioramento significativo delle proprie condizioni di salute, tale da rendergli impossibile lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa.
In particolare, ha allegato di essere affetto da numerose patologie documentate, tra cui: faringodinia,
raucedine, sensazione di dispnea, nonché da una formazione polipoide-angiomatosa della corda vocale destra, micropolipi iperplastici al fondo gastrico, microangiectasie gastriche diffuse, noduli polmonari bilaterali di natura da determinarsi, e formazioni nodulari tiroidee, per le quali è stato sottoposto a interventi chirurgici e necessita di ulteriori trattamenti. Ha inoltre prodotto certificazione medica del 10 maggio 2023 attestante ulteriori patologie ( tra cui Tiroidite di
HA a variante nodulare, Sindrome della spalla dolorosa destra in tenosinovite del CLBB ed entesopatia calcifica del sovraspinato, Algia al ginocchio sinistro con tendinopatia della zampa d'oca, degenerazione gonartrosica e meniscosica;
Lombosciatalgia recidivante in quadro di spondiloartrosi e discopatie multiple con impegno foraminale, accompagnata da osteofitosi diffusa)
Ha quindi evidenziato di essere privo di reddito dal maggio 2020, di dimorare presso l'abitazione materna e di non disporre di mezzi economici sufficienti a garantire il versamento dell'assegno di mantenimento del figlio, né di poter autonomamente sostenere il proprio sostentamento.
Con riferimento al figlio , il resistente ha rappresentato che lo stesso, pur essendo stato Per_1
riconosciuto affetto da schizofrenia paranoide grave sin dal 2013, percepisce una pensione di invalidità pari a € 293,00 mensili oltre a un contributo regionale annuo di circa € 3.000,00. Ha
tuttavia sottolineato che il figlio, farmacologicamente compensato, non sarebbe inabile al lavoro, avendo svolto attività lavorativa presso un call center fino alla separazione, frequentato l'università
e conseguito l'abilitazione come operatore socio-sanitario, oltre a condurre una vita autonoma e regolare (guida l'automobile, frequenta la palestra, esce con amici). In tale prospettiva, ha eccepito che il verbale di accertamento dell'invalidità non comprovi in alcun modo una totale inabilità
lavorativa.
Ha inoltre lamentato di essersi sempre preso cura del figlio e del suo stato di salute, ma di essere stato progressivamente estromesso dalla sua vita, con evidente compromissione del rapporto genitoriale.
Infine, ha evidenziato che la ricorrente è stata condannata con sentenza penale n. 762/2022, emessa in data 7 luglio 2022, alla pena di due anni di reclusione per il reato di calunnia ex art. 368 c.p., per averlo ingiustamente accusato di lesioni personali, con coinvolgimento del figlio nella vicenda,
circostanza che avrebbe ulteriormente deteriorato il già fragile rapporto padre-figlio.
****
All'udienza presidenziale celebratasi in data 24.05.2023, il Presidente f.f ha sentito i coniugi comparsi personalmente.
La ricorrente ha dichiarato “Confermo il contenuto del ricorso. In sede di separazione il cui procedimento si è concluso con sentenza del 21.3.2023 pubblicato il successivo 21.4.2023 è stato previsto il solo contributo di mantenimento per nostro figlio nato il [...] di euro Per_1
150,00 mensili,. è inabile al lavoro al 100% in quanto affetto da schizofrenia. È titolare di Per_1
pensione di euro 293,00 mensili oltre a euro 3000,00 annui per altra sovvenzione pubblica. Io per scioglierlo dal torpore ho fatto frequentare un corso di OSS e l'ho fatto iscrivere all'Università ma ribadisco non può lavorare e comunque non è economicamente indipendente. Il ragazzo non frequenta il padre perché quest'ultimo non lo cerca. frequenta una piscina a scopo Per_1
terapeutico. La casa coniugale a Selargius via Verdi 64 è di proprietà di mio suocero morto nel 2017 e concessa in comodato per la famiglia. Io non lavoro, ho fatto un corso OSS, seguo il ragazzo. Lui
ha sempre lavorato in nero come tuttora, quale operaio tuttofare dall'edilizia al giardinaggio e all'impiantistica. ha un bel giro di clienti. Non so quanto percepisca.”
Il resistente ha, invece, affermato: “La convivenza non è più ripresa. Quanto ad , il ragazzo Per_1
risulta affetto da schizofrenia dall'anno 2013. È stato compensato farmacologicamente ed è andato avanti e ha conseguito il diploma. Le attuali condizioni, peggiorate rispetto al passato sono legata alla mancanza di serenità familiare per la separazione dovuta ai comportamenti della _1
Confermo quanto a tali atteggiamenti dai risvolti anche penali quanto riportato in comparsa. Abito
sopra la casa ex coniugale detenuta dalla e potrei tenere con me il ragazzo. Io cerco _1 Per_1
ma lui non mi risponde e ha chiuso i contatti con cugini e parenti. Il ragazzo frequenta una palestra e/o piscina. Guida l'automobile della madre. Prima guidava uno scooter che gli avevo regalato. Ha
lavorato in un call center. Aveva anche una fidanzata e poi all'esito di un litigio con la madre si è
lasciato con la ragazza e da li è partito tutto. Io sono disoccupato. Ho finito la NASPI. Ho avuto problemi fisici. Sto con mia madre che mi aiuta. Non vivo con alcuna compagna. Non lavoro neanche in nero. La ricorrente esce in continuazione e quindi credo che lavori quale OSS”.
*****
Con ordinanza resa in data 24.05.2023, il Presidente f.f., in via provvisoria e urgente, ha confermato le condizioni stabilite in sede di separazione.
*****
Nella seconda fase del giudizio, con il deposito di memoria integrativa , le parti hanno insistito nelle domande formulate.
Alla successiva udienza del 18.09.2023 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulla questione relativa allo status. Con sentenza non definitiva n. 2770/2023 del 17.11.2023 il Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritenendo dimostrata la legale separazione dei coniugi, la mancata ripresa della convivenza e il decorso dei termini di legge.
Con separata ordinanza il Collegio ha rimesso la causa sul ruolo del G.I. designato per il prosieguo dell'istruttoria concedendo alle parti i termini di cui all'art 183 VI comma c.p.c in ordine alle ulteriori domande proposte dalle parti.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
Preliminarmente deve essere richiamata la sentenza n. 2770/2023 del 17.11.2023 con la quale è
già stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cagliari il
30.05.1993 tra e . Parte_2 Controparte_1
Passando ora all'analisi delle questioni economiche relative al mantenimento del figlio Per_1
riconosciuto invalido civile al 100%, è opportuno sottolineare che, ai sensi dell'art. 337-septies del
Codice Civile, l'obbligo di mantenimento a carico dei genitori non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età.
Tale obbligazione può proseguire anche dopo la maggiore età qualora il figlio non abbia raggiunto l'autosufficienza economica, circostanza che può derivare, tra l'altro, da condizioni patologiche o da disabilità.
In presenza di una disabilità grave, il figlio maggiorenne mantiene il diritto al mantenimento alle stesse condizioni previste per i figli minorenni.
La Corte di Cassazione ha chiarito che si può parlare di handicap grave quando la minorazione –
sia essa singola o multipla – comporta una rilevante limitazione dell'autonomia personale, in relazione all'età del soggetto, e richiede un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, sia nell'ambito della sfera individuale che nelle relazioni sociali. Al contrario, in assenza di una disabilità grave, trovano applicazione le norme ordinarie previste per i figli maggiorenni capaci di intendere e di volere. In tali casi, il mantenimento non è dovuto in via automatica, ma solo qualora emerga una concreta e attuale incapacità del figlio di provvedere da solo al proprio sostentamento.
Per valutare se un figlio maggiorenne disabile abbia diritto a un mantenimento duraturo nel tempo,
il giudice deve accertare la gravità dell'handicap, facendo riferimento ai criteri stabiliti dall'art. 3,
comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Qualora la disabilità non incida in modo significativo sull'autonomia personale, il figlio non può
essere equiparato a un minorenne, e assume invece lo stesso status giuridico di un figlio maggiorenne normodotato.
A tal fine, si riporta il contenuto dell'art. 3, comma 1, della Legge 104/1992, che fornisce la definizione normativa di persona con handicap:
"È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale,
stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione
lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione."
Nel presente caso, la documentazione medica prodotta in giudizio attesta che il figlio delle parti è
stato riconosciuto invalido civile, con un'inabilità lavorativa totale e permanente pari al 100%. Di
conseguenza, tale condizione risulta formalmente certificata, e il padre è tenuto a contribuire al mantenimento del figlio, garantendogli un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio.
Quanto alla determinazione dell'importo (quantum), il Collegio rileva che il figlio percepisce una pensione di invalidità e un sussidio regionale, in virtù del riconoscimento dello status di invalido civile. Tali sussidi economici, tuttavia, non esonerano i genitori dagli obblighi di mantenimento, ma vi concorrono, incidendo solo sulla quantificazione dell'importo dovuto. A tal fine, devono essere considerati diversi fattori: il tenore di vita mantenuto durante la convivenza con entrambi i genitori,
i tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, il valore economico delle attività
domestiche e di cura prestate, le risorse economiche complessive di entrambi i genitori, nonché le esigenze del figlio.
Nel caso specifico, la madre ha dichiarato di non avere un'occupazione stabile, di svolgere lavori saltuari e di percepire redditi modesti. Attualmente risiede nell'abitazione coniugale con il figlio,
senza dover sostenere spese per l'alloggio. Il padre, dal canto suo, ha affermato di essere disoccupato dal 2020 e di soffrire di patologie che gli impedirebbero di lavorare. Tuttavia, non è
stata prodotta documentazione che certifichi una sua inabilità lavorativa, e secondo quanto dedotto dalla ricorrente, egli svolgerebbe attività lavorativa non regolarizzata.
Si osserva che, in assenza di fatti sopravvenuti idonei a giustificare una modifica di quanto stabilito in sede di separazione, deve essere confermato l'obbligo, a carico del padre, di corrispondere un assegno mensile di euro 150,00 per il mantenimento del figlio convivente con la madre, oltre al
50% delle spese straordinarie.
Le spese di lite seguono la soccombenza e dovranno essere rimborsate all'erario in quanto la ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello stato.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, richiamata la sentenza n. 2770/2023 con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, definitivamente decidendo:
- Dispone che il resistente contribuisca al mantenimento del figlio corrispondendo Per_1
entro il 5 di ogni mese alla sig.ra l'importo mensile di euro 150.00, oltre al Parte_1
50% delle spese straordinarie;
- Assegna la casa coniugale alla ricorrente per dimorarvi con il figlio , invalido civile. Per_1 - Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 150,00 Controparte_1
oltre iva e cpa come per legge a favore dell'erario essendo la ricorrente ammessa al
Patrocinio a Spese dello stato.
Così deciso in Cagliari in data 9. 7.2025, nella camera di Consiglio della prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1478 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da:
, nata a [...], il [...], C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
Selargius, alla via Verdi n.66, ed elettivamente domiciliata in Cagliari, al viale Regina Margherita
n. 26, presso lo studio dell'avv. Marinella Collu, che la rappresenta e difende in virtù di procura posta in calce al presente atto
ricorrente
contro
, (C.F. ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2
residente in [...], ad elettivamente domiciliato in Cagliari, via Maddalena N. 40 presso e nello studio dell'Avv. Sandro Sassu, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale:
1) Conferma la collocazione del figlio presso la madre con assegnazione della Persona_1
casa coniugale in Selargius via Verdi n.64 alla stessa;
2) Il padre potrà frequentare il figlio concordando con lo stesso i tempi e le modalità; 3) Determinazione di un contributo di mantenimento nella misura di euro 250,00 o in difetto confermare l'assegno di euro 150,00
determinato in sede di separazione;
oltre rivalutazione e spese straordinarie nella misura del 50%;
4) Con vittoria di spese e onorari.”
Nell'interesse di parte resistente: “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis: 1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai coniugi e Controparte_1
, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Cagliari, atto n. 218, Parte_1
parte II serie A con tutti i provvedimenti di legge;
2) Regolare equamente per quanto indicato nell'espositiva gli aspetti economici relativamente all'assegno di mantenimento del figlio;
Per_1
3) Revocare l'assegnazione della casa coniugale essendo venuti meno i presupposti di legge richiesti per l'assegnazione e, per l'effetto, rigettare le richieste della signora in ordine alla _1
collocazione del figlio presso la ex casa coniugale perché infondate. Con vittoria di spese Per_1
ed onorari del giudizio, con gli accessori di legge in caso di ingiustificate resistenze.”
**** Con ricorso depositato in data 22 febbraio 2023, la sig.ra ha adito il Tribunale adito, Parte_1
formulando istanza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il sig. ai CP_1
sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla
Legge 6 marzo 1987, n. 74. Nell'ambito del medesimo ricorso, l'istante ha chiesto che il figlio
, nato il [...], maggiorenne, privo di autonomia economica e riconosciuto Per_1
invalido civile al 100%, sia collocato presso la madre, nella ex casa coniugale;
che le modalità di visita e frequentazione con il padre siano concordate direttamente con il figlio;
che venga determinato a carico del resistente un assegno mensile pari ad euro 250,00 per il mantenimento del figlio, oltre alla partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie.
A fondamento delle domande proposte, parte ricorrente ha rappresentato quanto che il matrimonio tra le parti è stato celebrato in data 30 maggio 1993 a Cagliari;
che dall'unione è nato un figlio,
, in data 30 agosto 1993; che, a seguito del venir meno dell'affectio coniugalis e del Per_1
sopravvenuto carattere intollerabile della convivenza, le parti hanno intrapreso la procedura di separazione personale;
che nell'ambito di detta procedura, tuttora pendente, con decreto presidenziale emesso in data 21 marzo 2016 ai sensi dell'art. 708 c.p.c., è stata disposta l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra e la collocazione presso di lei del figlio _1
, all'epoca già maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
che, con il medesimo Per_1
provvedimento, è stato altresì posto a carico del sig. un assegno mensile complessivo pari ad CP_1
euro 550,00, di cui euro 300,00 destinati al figlio ed euro 250,00 alla moglie, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e soggetti a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a far data da maggio 2017; che, con sentenza parziale n. 2730/2018 emessa in data 31 ottobre 2018, è stata pronunciata la separazione personale delle parti;
che, nel corso della procedura di separazione,
entrambe le parti, hanno proposto istanze di modifica e/o integrazione del regime provvisorio;
che,
con provvedimento del Giudice Istruttore del 1° marzo 2021, emesso su istanza del sig. è stato CP_1
revocato l'assegno di mantenimento in favore della moglie e rideterminato l'assegno dovuto per il figlio in euro 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che tale decisione è stata assunta in considerazione delle allegazioni del resistente in ordine al peggioramento della propria situazione economica, derivante dalla cessazione dell'indennità di disoccupazione in data 9 marzo
2020, successiva al licenziamento intervenuto il 26 gennaio 2018, nonché al presunto percepimento,
da parte del figlio, di una pensione di invalidità pari ad euro 293,00 mensili e di un ulteriore contributo regionale annuale di euro 3.000,00 ai sensi della L.R. n. 20/2007, la cui esistenza è stata espressamente contestata dalla ricorrente;
che il figlio , affetto da grave patologia Per_1
psichiatrica, è riconosciuto invalido civile al 100% e percepisce esclusivamente un assegno mensile di invalidità pari ad euro 298,00, senza ulteriori forme di sostegno economico;
che il sig. ha CP_1
omesso da oltre due anni il versamento dell'assegno di mantenimento in favore del figlio,
quantificato in euro 150,00 mensili, con aggravio dell'intero onere a carico della madre, la quale –
nonostante le precarie condizioni economiche – ha continuato ad occuparsi in via esclusiva del figlio con dedizione e spirito di sacrificio;
che il resistente convive, sin dal 2016, con tale sig.ra e risulta impiegato presso un'azienda operante nel settore dei materiali edili Persona_2
con sede in Selargius;
che la sig.ra versa in una situazione di grave disagio economico, è _1
priva di occupazione e non percepisce alcun sussidio pubblico o altra forma di sostegno al reddito,
nonostante sia in possesso della qualifica di operatrice socio-sanitaria e abbia cercato invano un'occupazione, vivendo attualmente grazie all'aiuto economico dei familiari.
*****
Con memoria difensiva depositata in data 22 febbraio 2023, il resistente si è Controparte_1
costituito in giudizio, non opponendosi alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma formulando istanza per la revoca dell'assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente e per una revisione equa dei profili economici connessi all'obbligo di mantenimento del figlio . Per_1 Il resistente ha rappresentato che, successivamente alla notifica del ricorso introduttivo, è
intervenuta la sentenza definitiva n. 849/2023 del 21 marzo 2023, la quale ha disposto a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio nella misura di € 150,00 mensili e ha Per_1
confermato l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente.
Ha riferito, altresì, di percepire l'indennità di disoccupazione Naspi dal maggio 2020 e di aver subito un peggioramento significativo delle proprie condizioni di salute, tale da rendergli impossibile lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa.
In particolare, ha allegato di essere affetto da numerose patologie documentate, tra cui: faringodinia,
raucedine, sensazione di dispnea, nonché da una formazione polipoide-angiomatosa della corda vocale destra, micropolipi iperplastici al fondo gastrico, microangiectasie gastriche diffuse, noduli polmonari bilaterali di natura da determinarsi, e formazioni nodulari tiroidee, per le quali è stato sottoposto a interventi chirurgici e necessita di ulteriori trattamenti. Ha inoltre prodotto certificazione medica del 10 maggio 2023 attestante ulteriori patologie ( tra cui Tiroidite di
HA a variante nodulare, Sindrome della spalla dolorosa destra in tenosinovite del CLBB ed entesopatia calcifica del sovraspinato, Algia al ginocchio sinistro con tendinopatia della zampa d'oca, degenerazione gonartrosica e meniscosica;
Lombosciatalgia recidivante in quadro di spondiloartrosi e discopatie multiple con impegno foraminale, accompagnata da osteofitosi diffusa)
Ha quindi evidenziato di essere privo di reddito dal maggio 2020, di dimorare presso l'abitazione materna e di non disporre di mezzi economici sufficienti a garantire il versamento dell'assegno di mantenimento del figlio, né di poter autonomamente sostenere il proprio sostentamento.
Con riferimento al figlio , il resistente ha rappresentato che lo stesso, pur essendo stato Per_1
riconosciuto affetto da schizofrenia paranoide grave sin dal 2013, percepisce una pensione di invalidità pari a € 293,00 mensili oltre a un contributo regionale annuo di circa € 3.000,00. Ha
tuttavia sottolineato che il figlio, farmacologicamente compensato, non sarebbe inabile al lavoro, avendo svolto attività lavorativa presso un call center fino alla separazione, frequentato l'università
e conseguito l'abilitazione come operatore socio-sanitario, oltre a condurre una vita autonoma e regolare (guida l'automobile, frequenta la palestra, esce con amici). In tale prospettiva, ha eccepito che il verbale di accertamento dell'invalidità non comprovi in alcun modo una totale inabilità
lavorativa.
Ha inoltre lamentato di essersi sempre preso cura del figlio e del suo stato di salute, ma di essere stato progressivamente estromesso dalla sua vita, con evidente compromissione del rapporto genitoriale.
Infine, ha evidenziato che la ricorrente è stata condannata con sentenza penale n. 762/2022, emessa in data 7 luglio 2022, alla pena di due anni di reclusione per il reato di calunnia ex art. 368 c.p., per averlo ingiustamente accusato di lesioni personali, con coinvolgimento del figlio nella vicenda,
circostanza che avrebbe ulteriormente deteriorato il già fragile rapporto padre-figlio.
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All'udienza presidenziale celebratasi in data 24.05.2023, il Presidente f.f ha sentito i coniugi comparsi personalmente.
La ricorrente ha dichiarato “Confermo il contenuto del ricorso. In sede di separazione il cui procedimento si è concluso con sentenza del 21.3.2023 pubblicato il successivo 21.4.2023 è stato previsto il solo contributo di mantenimento per nostro figlio nato il [...] di euro Per_1
150,00 mensili,. è inabile al lavoro al 100% in quanto affetto da schizofrenia. È titolare di Per_1
pensione di euro 293,00 mensili oltre a euro 3000,00 annui per altra sovvenzione pubblica. Io per scioglierlo dal torpore ho fatto frequentare un corso di OSS e l'ho fatto iscrivere all'Università ma ribadisco non può lavorare e comunque non è economicamente indipendente. Il ragazzo non frequenta il padre perché quest'ultimo non lo cerca. frequenta una piscina a scopo Per_1
terapeutico. La casa coniugale a Selargius via Verdi 64 è di proprietà di mio suocero morto nel 2017 e concessa in comodato per la famiglia. Io non lavoro, ho fatto un corso OSS, seguo il ragazzo. Lui
ha sempre lavorato in nero come tuttora, quale operaio tuttofare dall'edilizia al giardinaggio e all'impiantistica. ha un bel giro di clienti. Non so quanto percepisca.”
Il resistente ha, invece, affermato: “La convivenza non è più ripresa. Quanto ad , il ragazzo Per_1
risulta affetto da schizofrenia dall'anno 2013. È stato compensato farmacologicamente ed è andato avanti e ha conseguito il diploma. Le attuali condizioni, peggiorate rispetto al passato sono legata alla mancanza di serenità familiare per la separazione dovuta ai comportamenti della _1
Confermo quanto a tali atteggiamenti dai risvolti anche penali quanto riportato in comparsa. Abito
sopra la casa ex coniugale detenuta dalla e potrei tenere con me il ragazzo. Io cerco _1 Per_1
ma lui non mi risponde e ha chiuso i contatti con cugini e parenti. Il ragazzo frequenta una palestra e/o piscina. Guida l'automobile della madre. Prima guidava uno scooter che gli avevo regalato. Ha
lavorato in un call center. Aveva anche una fidanzata e poi all'esito di un litigio con la madre si è
lasciato con la ragazza e da li è partito tutto. Io sono disoccupato. Ho finito la NASPI. Ho avuto problemi fisici. Sto con mia madre che mi aiuta. Non vivo con alcuna compagna. Non lavoro neanche in nero. La ricorrente esce in continuazione e quindi credo che lavori quale OSS”.
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Con ordinanza resa in data 24.05.2023, il Presidente f.f., in via provvisoria e urgente, ha confermato le condizioni stabilite in sede di separazione.
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Nella seconda fase del giudizio, con il deposito di memoria integrativa , le parti hanno insistito nelle domande formulate.
Alla successiva udienza del 18.09.2023 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulla questione relativa allo status. Con sentenza non definitiva n. 2770/2023 del 17.11.2023 il Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritenendo dimostrata la legale separazione dei coniugi, la mancata ripresa della convivenza e il decorso dei termini di legge.
Con separata ordinanza il Collegio ha rimesso la causa sul ruolo del G.I. designato per il prosieguo dell'istruttoria concedendo alle parti i termini di cui all'art 183 VI comma c.p.c in ordine alle ulteriori domande proposte dalle parti.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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Preliminarmente deve essere richiamata la sentenza n. 2770/2023 del 17.11.2023 con la quale è
già stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cagliari il
30.05.1993 tra e . Parte_2 Controparte_1
Passando ora all'analisi delle questioni economiche relative al mantenimento del figlio Per_1
riconosciuto invalido civile al 100%, è opportuno sottolineare che, ai sensi dell'art. 337-septies del
Codice Civile, l'obbligo di mantenimento a carico dei genitori non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età.
Tale obbligazione può proseguire anche dopo la maggiore età qualora il figlio non abbia raggiunto l'autosufficienza economica, circostanza che può derivare, tra l'altro, da condizioni patologiche o da disabilità.
In presenza di una disabilità grave, il figlio maggiorenne mantiene il diritto al mantenimento alle stesse condizioni previste per i figli minorenni.
La Corte di Cassazione ha chiarito che si può parlare di handicap grave quando la minorazione –
sia essa singola o multipla – comporta una rilevante limitazione dell'autonomia personale, in relazione all'età del soggetto, e richiede un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, sia nell'ambito della sfera individuale che nelle relazioni sociali. Al contrario, in assenza di una disabilità grave, trovano applicazione le norme ordinarie previste per i figli maggiorenni capaci di intendere e di volere. In tali casi, il mantenimento non è dovuto in via automatica, ma solo qualora emerga una concreta e attuale incapacità del figlio di provvedere da solo al proprio sostentamento.
Per valutare se un figlio maggiorenne disabile abbia diritto a un mantenimento duraturo nel tempo,
il giudice deve accertare la gravità dell'handicap, facendo riferimento ai criteri stabiliti dall'art. 3,
comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Qualora la disabilità non incida in modo significativo sull'autonomia personale, il figlio non può
essere equiparato a un minorenne, e assume invece lo stesso status giuridico di un figlio maggiorenne normodotato.
A tal fine, si riporta il contenuto dell'art. 3, comma 1, della Legge 104/1992, che fornisce la definizione normativa di persona con handicap:
"È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale,
stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione
lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione."
Nel presente caso, la documentazione medica prodotta in giudizio attesta che il figlio delle parti è
stato riconosciuto invalido civile, con un'inabilità lavorativa totale e permanente pari al 100%. Di
conseguenza, tale condizione risulta formalmente certificata, e il padre è tenuto a contribuire al mantenimento del figlio, garantendogli un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio.
Quanto alla determinazione dell'importo (quantum), il Collegio rileva che il figlio percepisce una pensione di invalidità e un sussidio regionale, in virtù del riconoscimento dello status di invalido civile. Tali sussidi economici, tuttavia, non esonerano i genitori dagli obblighi di mantenimento, ma vi concorrono, incidendo solo sulla quantificazione dell'importo dovuto. A tal fine, devono essere considerati diversi fattori: il tenore di vita mantenuto durante la convivenza con entrambi i genitori,
i tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, il valore economico delle attività
domestiche e di cura prestate, le risorse economiche complessive di entrambi i genitori, nonché le esigenze del figlio.
Nel caso specifico, la madre ha dichiarato di non avere un'occupazione stabile, di svolgere lavori saltuari e di percepire redditi modesti. Attualmente risiede nell'abitazione coniugale con il figlio,
senza dover sostenere spese per l'alloggio. Il padre, dal canto suo, ha affermato di essere disoccupato dal 2020 e di soffrire di patologie che gli impedirebbero di lavorare. Tuttavia, non è
stata prodotta documentazione che certifichi una sua inabilità lavorativa, e secondo quanto dedotto dalla ricorrente, egli svolgerebbe attività lavorativa non regolarizzata.
Si osserva che, in assenza di fatti sopravvenuti idonei a giustificare una modifica di quanto stabilito in sede di separazione, deve essere confermato l'obbligo, a carico del padre, di corrispondere un assegno mensile di euro 150,00 per il mantenimento del figlio convivente con la madre, oltre al
50% delle spese straordinarie.
Le spese di lite seguono la soccombenza e dovranno essere rimborsate all'erario in quanto la ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello stato.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, richiamata la sentenza n. 2770/2023 con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, definitivamente decidendo:
- Dispone che il resistente contribuisca al mantenimento del figlio corrispondendo Per_1
entro il 5 di ogni mese alla sig.ra l'importo mensile di euro 150.00, oltre al Parte_1
50% delle spese straordinarie;
- Assegna la casa coniugale alla ricorrente per dimorarvi con il figlio , invalido civile. Per_1 - Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 150,00 Controparte_1
oltre iva e cpa come per legge a favore dell'erario essendo la ricorrente ammessa al
Patrocinio a Spese dello stato.
Così deciso in Cagliari in data 9. 7.2025, nella camera di Consiglio della prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti