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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. V, sentenza 03/02/2026, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 630/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 5, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BE CLAUDIA, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4840/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036758623 TARI 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 30.04.2025 all'Agente della Riscossione ed alla società ATO ME 1 spa in liq., in persona del legale rappresentante pro tempore, depositato il 18.06.2025, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 295 2024 00367586 23/000, notificata in data 30/04/2025, per l'importo complessivo di euro 419,88, a titolo di tassa rifiuti anno 2012, riferita a “intimazione di pagamento 279119 del 29.07.2019 notificata il 26.09.2019”.
Motivi di ricorso:
1. Regolare assolvimento del tributo;
2. Prescrizione ex art. 2948 n. 4 c.c..
ATO si è costituita il 22.12.2025 allegando la inammissibilità di censure da farsi valere mediante impugnazione di fatture ed intimazioni previamente notificate e l'infondatezza del ricorso nel suo complesso.
Sono state prodotte:
1.. Fattura 2012066173 emessa per TIA 2012 I sem., con la prova della notifica in data 27.07.2012;
2. Fattura 2012122640 emessa per TIA 2012 II sem., con la prova della notifica in data 12.12.2012;
3. Fattura 2017005851 emessa a saldo TIA 2012, con la prova della notifica a mezzo posta in data 15.12.2017;
4. Intimazione TIA 279119 emessa per le tre suddette fatture, con la prova della notifica in data 26.09.2019.
All'udienza del 30.01.2026 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Merita premettere che parte ricorrente ha allegato ma non dimostrato di aver assolto al pagamento dell'imposta.
Va quindi osservato che l'imposta è prescritta per ciò che concerne il II ed il II semestre TIA 2012. Ed infatti, dopo la notifica delle relative fatture, l'intimazione 279119 è avvenuta a prescrizione maturata. In ordine alla possibilità di far valere la prescrizione mediante l'odierna impugnazione avverso la cartella, va preliminarmente rilevato che l'intimazione di pagamento indicata in cartella (rectius il sollecito di pagamento emesso dall'ente impositore) può certamente considerarsi atto impugnabile in virtù di una applicazione estensiva dell'art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Ed invero, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte, in tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l'amministrazione finanziaria porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, siccome è possibile un'interpretazione estensiva delle disposizioni in materia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), ed in considerazione dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge 28 dicembre 2001, n.
448 (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2014, n. 11929; Cass., Sez. 6^-5, 5 giugno 2017, n. 13963;
Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2020, n. 2144; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2021, n. 31259; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2022, n. 3347; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11481); è stata, in particolare, riconosciuta la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che, esplicitando concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturaliter preordinata, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546: sorge, infatti, in capo al contribuente destinatario, già al momento della ricezione della notizia, l'interesse, ex art. 100 cod. proc. civ., a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva (e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico) (tra le tante: Cass., Sez. 5^,
5 ottobre 2012, n. n. 17010; Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2014, n. 3773; Cass., Sez. 6^-5, 9 maggio 2017,
n. 11397; Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2019, n. 12150; Cass., Sez. 5^, 24 dicembre 2020, n. 29501; Cass.,
Sez. 5^, 15 novembre 2021, n. 34177; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2022, n. 3347; Cass., Sez. 5^, 8 aprile
2022, n. 11481).
Ciò posto, deve tuttavia evidenziarsi che l'intimazione in questione non può essere assimilata ad alcuno degli atti tipici prefigurati dall'art. 19 D.Lgs. n. 546/92, dovendosene quindi riconoscere la natura di atto
“atipico”, ad impugnazione c.d. facoltativa, la cui omessa impugnazione non vale a precludere al contribuente la possibilità di sollevare l'eccezione di prescrizione nel presente giudizio proposto avverso la cartella.
Costituisce, infatti, principio del tutto consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui il contribuente ha la facoltà, non l'onere, d'impugnazione di atti diversi da quelli specificamente indicati nel citato art. 19 (come, per l'appunto, il sollecito di pagamento medio tempore notificato), costituendo la stessa un'estensione della tutela, il cui mancato esercizio non determina alcuna conseguenza sfavorevole in ordine alla possibilità di contestare la pretesa tributaria in un secondo momento;
ciò comporta che la mancata impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall'art. 19 citato non determina, in ogni caso, la non impugnabilità (ossia la cristallizzazione) di questa pretesa, che può essere successivamente reiterata in uno degli atti tipici previsti dallo stesso art. 19, né preclude la successiva impugnazione di uno degli atti tipici previsti dall'art. 19 citato (tra le tante Cass. 16743/24; Cass. n. 22108/24;
n. 16118/23; n. 16122/23; n. 31259/21; 27860/21; n. 1230/20; n. 12150/19; n. 22507/19; n. 14045/2017; n.
26129/2017; n. 14675/16; n. 20611/16; n. 2616/2015; n. 16100/2011; n. 10987/2011; n. 8033/2011; S.U. n.
10672/2009; n. 21045/2007). In altre parole, è solo la mancata impugnazione di atti “tipici” che determina il consolidamento della pretesa tributaria e l'impossibilità di far valere vicende estintive anteriori alla sua notifica, ipotesi che non ricorre nel caso concreto.
Di converso, stante la natura atipica del sollecito di pagamento medio tempore notificato, il ricorrente non aveva l'onere d'impugnarlo per fare valere la prescrizione dei crediti tributari maturati antecedentemente alla relativa notifica, potendo invece far valere il vizio nella presente sede.
A diversa conclusione deve giungersi per ciò che attiene al saldo TIA.
Ed invero, non essendo stata eccepita la decadenza, che non può essere rilevata d'ufficio, e dovendosi scrutinare solo il profilo della prescrizione, deve osservarsi che la fattura è stata regolarmente notificata entro il termine prescrizionale quinquennale (in data 15.12.2017) e che ad essa ha fatto seguito, a fini interruttivi della prescrizione, la regolare notifica dell'intimazione 279119 (in data 26.09.2019). Da tale data e fino alla data di notifica della cartella oggi impugnata non è decorso l'ulteriore termine quinquennale venuto a decorrere, dovendo trovare applicazione lo allo slittamento di 542 gg. consentito dalla normativa emergenziale Covid19 e segnatamente dall'art. 68, comma 1, DL 18/20 cmb. Disp. art. 12, comma 1, D.Lgs.
n. 159/2015.
E' noto che l'art. 68 del DL n. 18/20 (Cura Italia) ha previsto proroghe ai termini di prescrizione dei tributi in collegamento con la situazione emergenziale Covid19.
A parere di questo giudice, nel caso in esame viene in rilevo il comma 1 del citato art. 68 (non il comma
4bis, che fa riferimento a carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo di sospensione, laddove nel caso in esame i carichi erano stati certamente affidati in periodi ben antecedenti, anteriori alla stessa notifica delle cartelle).
Il comma 1 dell'art. 68 del DL 18/20 appare invece applicabile al caso che occupa in quanto prevede che
“Comma 1 Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
L'art. 12, comma 1, D. Lgs. n. 159/2015 prevede a sua volta quanto segue:
“Comma 1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma
3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Si tratta di un periodo complessivo di 542 giorni (dall'08 marzo 2020 al 31 agosto 2021), che viene a sommarsi alla scadenza naturale del periodo di prescrizione.
Spese compensate stante l'esito.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso limitatamente alla parte riferita al I e II semestre 2012;
Rigetta nel resto. Spese compensate.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 5, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BE CLAUDIA, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4840/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036758623 TARI 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 30.04.2025 all'Agente della Riscossione ed alla società ATO ME 1 spa in liq., in persona del legale rappresentante pro tempore, depositato il 18.06.2025, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 295 2024 00367586 23/000, notificata in data 30/04/2025, per l'importo complessivo di euro 419,88, a titolo di tassa rifiuti anno 2012, riferita a “intimazione di pagamento 279119 del 29.07.2019 notificata il 26.09.2019”.
Motivi di ricorso:
1. Regolare assolvimento del tributo;
2. Prescrizione ex art. 2948 n. 4 c.c..
ATO si è costituita il 22.12.2025 allegando la inammissibilità di censure da farsi valere mediante impugnazione di fatture ed intimazioni previamente notificate e l'infondatezza del ricorso nel suo complesso.
Sono state prodotte:
1.. Fattura 2012066173 emessa per TIA 2012 I sem., con la prova della notifica in data 27.07.2012;
2. Fattura 2012122640 emessa per TIA 2012 II sem., con la prova della notifica in data 12.12.2012;
3. Fattura 2017005851 emessa a saldo TIA 2012, con la prova della notifica a mezzo posta in data 15.12.2017;
4. Intimazione TIA 279119 emessa per le tre suddette fatture, con la prova della notifica in data 26.09.2019.
All'udienza del 30.01.2026 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Merita premettere che parte ricorrente ha allegato ma non dimostrato di aver assolto al pagamento dell'imposta.
Va quindi osservato che l'imposta è prescritta per ciò che concerne il II ed il II semestre TIA 2012. Ed infatti, dopo la notifica delle relative fatture, l'intimazione 279119 è avvenuta a prescrizione maturata. In ordine alla possibilità di far valere la prescrizione mediante l'odierna impugnazione avverso la cartella, va preliminarmente rilevato che l'intimazione di pagamento indicata in cartella (rectius il sollecito di pagamento emesso dall'ente impositore) può certamente considerarsi atto impugnabile in virtù di una applicazione estensiva dell'art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Ed invero, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte, in tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l'amministrazione finanziaria porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, siccome è possibile un'interpretazione estensiva delle disposizioni in materia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), ed in considerazione dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge 28 dicembre 2001, n.
448 (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2014, n. 11929; Cass., Sez. 6^-5, 5 giugno 2017, n. 13963;
Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2020, n. 2144; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2021, n. 31259; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2022, n. 3347; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11481); è stata, in particolare, riconosciuta la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che, esplicitando concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturaliter preordinata, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546: sorge, infatti, in capo al contribuente destinatario, già al momento della ricezione della notizia, l'interesse, ex art. 100 cod. proc. civ., a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva (e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico) (tra le tante: Cass., Sez. 5^,
5 ottobre 2012, n. n. 17010; Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2014, n. 3773; Cass., Sez. 6^-5, 9 maggio 2017,
n. 11397; Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2019, n. 12150; Cass., Sez. 5^, 24 dicembre 2020, n. 29501; Cass.,
Sez. 5^, 15 novembre 2021, n. 34177; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2022, n. 3347; Cass., Sez. 5^, 8 aprile
2022, n. 11481).
Ciò posto, deve tuttavia evidenziarsi che l'intimazione in questione non può essere assimilata ad alcuno degli atti tipici prefigurati dall'art. 19 D.Lgs. n. 546/92, dovendosene quindi riconoscere la natura di atto
“atipico”, ad impugnazione c.d. facoltativa, la cui omessa impugnazione non vale a precludere al contribuente la possibilità di sollevare l'eccezione di prescrizione nel presente giudizio proposto avverso la cartella.
Costituisce, infatti, principio del tutto consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui il contribuente ha la facoltà, non l'onere, d'impugnazione di atti diversi da quelli specificamente indicati nel citato art. 19 (come, per l'appunto, il sollecito di pagamento medio tempore notificato), costituendo la stessa un'estensione della tutela, il cui mancato esercizio non determina alcuna conseguenza sfavorevole in ordine alla possibilità di contestare la pretesa tributaria in un secondo momento;
ciò comporta che la mancata impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall'art. 19 citato non determina, in ogni caso, la non impugnabilità (ossia la cristallizzazione) di questa pretesa, che può essere successivamente reiterata in uno degli atti tipici previsti dallo stesso art. 19, né preclude la successiva impugnazione di uno degli atti tipici previsti dall'art. 19 citato (tra le tante Cass. 16743/24; Cass. n. 22108/24;
n. 16118/23; n. 16122/23; n. 31259/21; 27860/21; n. 1230/20; n. 12150/19; n. 22507/19; n. 14045/2017; n.
26129/2017; n. 14675/16; n. 20611/16; n. 2616/2015; n. 16100/2011; n. 10987/2011; n. 8033/2011; S.U. n.
10672/2009; n. 21045/2007). In altre parole, è solo la mancata impugnazione di atti “tipici” che determina il consolidamento della pretesa tributaria e l'impossibilità di far valere vicende estintive anteriori alla sua notifica, ipotesi che non ricorre nel caso concreto.
Di converso, stante la natura atipica del sollecito di pagamento medio tempore notificato, il ricorrente non aveva l'onere d'impugnarlo per fare valere la prescrizione dei crediti tributari maturati antecedentemente alla relativa notifica, potendo invece far valere il vizio nella presente sede.
A diversa conclusione deve giungersi per ciò che attiene al saldo TIA.
Ed invero, non essendo stata eccepita la decadenza, che non può essere rilevata d'ufficio, e dovendosi scrutinare solo il profilo della prescrizione, deve osservarsi che la fattura è stata regolarmente notificata entro il termine prescrizionale quinquennale (in data 15.12.2017) e che ad essa ha fatto seguito, a fini interruttivi della prescrizione, la regolare notifica dell'intimazione 279119 (in data 26.09.2019). Da tale data e fino alla data di notifica della cartella oggi impugnata non è decorso l'ulteriore termine quinquennale venuto a decorrere, dovendo trovare applicazione lo allo slittamento di 542 gg. consentito dalla normativa emergenziale Covid19 e segnatamente dall'art. 68, comma 1, DL 18/20 cmb. Disp. art. 12, comma 1, D.Lgs.
n. 159/2015.
E' noto che l'art. 68 del DL n. 18/20 (Cura Italia) ha previsto proroghe ai termini di prescrizione dei tributi in collegamento con la situazione emergenziale Covid19.
A parere di questo giudice, nel caso in esame viene in rilevo il comma 1 del citato art. 68 (non il comma
4bis, che fa riferimento a carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo di sospensione, laddove nel caso in esame i carichi erano stati certamente affidati in periodi ben antecedenti, anteriori alla stessa notifica delle cartelle).
Il comma 1 dell'art. 68 del DL 18/20 appare invece applicabile al caso che occupa in quanto prevede che
“Comma 1 Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
L'art. 12, comma 1, D. Lgs. n. 159/2015 prevede a sua volta quanto segue:
“Comma 1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma
3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Si tratta di un periodo complessivo di 542 giorni (dall'08 marzo 2020 al 31 agosto 2021), che viene a sommarsi alla scadenza naturale del periodo di prescrizione.
Spese compensate stante l'esito.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso limitatamente alla parte riferita al I e II semestre 2012;
Rigetta nel resto. Spese compensate.