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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/03/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati dott. TT AP Presidente rel. est. dott. Giovanna Guarino Consigliere dott. Francesca Gomez De Ayala Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunziato in grado di appello alla udienza del 3 marzo 2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1447 dell'anno 2024
TRA
n. il 28.7.1961 in Napoli – - rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, in virtù di mandato depositato nel fascicolo telematico di appello, dall'avv.
PASQUALE BALDASSARRE presso lo studio del quale, in NAPOLI alla Via
Gioacchino Rossini n. 5, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
E
- in persona del Controparte_1
Presidente, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per Notaio del 22.3.2024, dall'avv. Carmen Moscariello Per_1
unitamente alla quale è elettivamente domiciliato in Napoli, via A. De Gasperi n.55, presso l'Avvocatura Inps.
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato il 28/05/2024, ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 7443 del 7/12/2023 con la quale il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro aveva dichiarato in parte inammissibile ed in parte rigettato la domanda di accertamento dell'illegittimità delle trattenute operate dall' sulla pensione di invalidità categoria IO e di condanna dell' CP_1 CP_1
medesimo alla restituzione della somma di € 5785, 76 illegittimamente trattenuta.
1.1 Ha dedotto che, con il ricorso introduttivo del giudizio, aveva allegato di avere
CP_ promosso in danno dell' un giudizio diretto a sentire accertare l'illegittimità delle trattenute che venivano effettuate sul suo trattamento di pensione. Con sentenza numero
2212 del 2014 il Tribunale di Napoli aveva accolto la domanda e dichiarato il suo diritto a percepire la pensione in misura integrale.
L'istituto, tuttavia, non aveva provveduto ad erogare i dovuti ratei di prestazione.
CP_ Aveva chiesto pertanto la condanna dell' alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute.
L' si era costituito ed aveva documentato il pagamento dei ratei ma dai CP_1 tabulati esibiti era risultato un residuo credito a favore di esso appellante in ragione di €
5.785,76 e, pertanto, esso appellante aveva chiesto la condanna alla restituzione della detta somma.
Con la gravata sentenza la predetta domanda era stata ritenuta inammissibile e si era, altresì, dichiarato che l' non aveva operato alcuna trattenuta indebita. CP_1
1.2 Detta statuizione era, tuttavia, errata atteso che esso appellante aveva soltanto ridotto e non mutato la domanda proposta con l'atto introduttivo.
Dagli stessi tabulati , poi, risultava accertata la erogazione dei ratei in misura CP_1 inferiore al dovuto e, dunque, la sentenza doveva essere riformata, l' condannato CP_1
ad erogare la prestazione in misura piena ed a rifondere le spese del doppio grado.
CP_
2. Ricostituito il contraddittorio, l' ha dedotto la infondatezza dell'appello atteso che correttamente il primo Giudice aveva qualificato come mutatio libelli le conclusioni rassegnate con le note di trattazione scritta del 28.11.2023. La difesa del infatti, Pt_1
con il ricorso introduttivo del giudizio aveva concluso per la condanna generica dell' al pagamento dei ratei di prestazione immotivatamente non corrisposti CP_1 laddove in corso di causa aveva chiesto l'accertamento della illegittimità di pretese trattenute operate fino all'anno 2021 e la condanna alla restituzione della somma di €
5.785,76.
2.1 Ha precisato che la detta domanda era anche del tutto destituita di fondamento posto che dalla documentazione esibita non era risultata alcuna riduzione dell'importo dell'assegno dovuto.
Ha concluso, pertanto, per il rigetto del gravame con vittoria delle spese del grado.
3. Alla odierna udienza la causa è stata decisa con separato dispositivo.
4. L'appello proposto non è fondato e deve essere rigettato. Con il primo motivo, la difesa del si duole della ritenuta inammissibilità delle Pt_1
conclusioni formulate con le note depositate per la udienza del 6 novembre 2023 evidenziando come la domanda fosse stata semplicemente ridotta e non mutata.
La censura, sia pure astrattamente fondata poiché la causa petendi azionata con il ricorso introduttivo del giudizio non è stata sostanzialmente modificata ed il petitum è stato soltanto ridotto, non appare sufficiente ai fini dell'accoglimento del gravame.
Il primo Giudice, infatti, ha dichiarato inammissibile il capo di domanda con il quale il ha chiesto accertarsi la illegittimità delle trattenute asseritamente operata Pt_1 dall' pur a fronte delle statuizioni della sentenza n. 221/2014. CP_1
Orbene, non vi è dubbio che l'odierno appellante che aveva sentito condannare l' a restituire le trattenute operate a decorrere dal 26 ottobre 2011 e che nel CP_1
dicembre 2016 aveva ricevuto dal debitore le somme dovute in virtù di detta CP_1
sentenza, non avesse titolo per adire nuovamente il Giudice del lavoro al fine di sentire condannare l' al pagamento integrale dei detti ratei. CP_1
CP_
4.1 Quanto, poi, al capo di domanda con il quale si è chiesta la condanna dell' al pagamento della somma di € 5785, 76 a titolo di trattenute operate per gli anni dal 2014 al 2020 il Tribunale ha rigettato la domanda sul rilievo che dalla documentazione esibita in giudizio dall' era rimasta del tutto sfornita di prova la pretesa CP_1
decurtazione dei ratei di prestazione dovuti al Pt_1
Sostiene, tuttavia, il con il secondo motivo di appello, che la prova della Pt_1 condotta inadempiente dell' poteva trarsi dall'esame della documentazione CP_1 prodotta dall' che attestava che, a fronte della somma di € 6.669,00 annue CP_1
dovute, erano state corrisposte annualmente somme inferiori.
La doglianza è del tutto destituita di fondamento.
Dalla documentazione esibita dall' infatti, si evince con chiarezza che CP_1
l'ammontare annuo della prestazione non è stato sempre, o per meglio dire mai, pari alla somma indicata del tutto immotivatamente dall'assicurato.
Anche per l'anno 2021, per il quale pure si deduce la correttezza del pagamento,
l' non ha erogato i pretesi € 6.669,00 ma la minore somma di € 6.544,29. CP_1
Per gli anni precedenti, inoltre, sono stati erogati ratei di importo uguale per tutti i mesi né è stata mai annotata la effettuazione di una trattenuta.
Il netto erogato, per altro, è il frutto della detrazione legittimamente operata dall'Istituto quale sostituto di imposta né può omettersi di evidenziare che molteplici altri possono essere i titoli per la legittima riduzione del rateo. Era, dunque, onere del pensionato, che sosteneva di avere diritto a percepire somme superiori a quelle corrisposte, comprovare le voci che componevano il trattamento previdenziale e la misura delle stesse al fine di escludere che il pagamento effettuato fosse satisfattivo del credito vantato.
In mancanza, la domanda correttamente è stata rigettata.
4.2 Quanto, poi, all'ultimo motivo di appello, quello con il quale si censura la gravata sentenza per non avere applicato il dettato dell'art. 152 disp. Att. c.p.c., deve rilevarsi che nelle conclusioni del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado non è stata formulata la dichiarazione del diritto alla esenzione né è stata depositata la autocertificazione di impossidenza.
Anche sotto questo profilo, la gravata sentenza deve essere confermata.
5. L'appellante non è tenuto, tuttavia, alla rifusione delle spese del grado avendo formulato, limitatamente al presente giudizio di appello la richiesta dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
6. Sussistono, altresì, le condizioni di legge per l'esonero dal raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
- rigetta l'appello;
- dichiara l'appellante non tenuto alla rifusione delle spese del grado.
In Napoli, il 03/03/2025
Il Presidente Estensore
TT AP
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati dott. TT AP Presidente rel. est. dott. Giovanna Guarino Consigliere dott. Francesca Gomez De Ayala Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunziato in grado di appello alla udienza del 3 marzo 2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1447 dell'anno 2024
TRA
n. il 28.7.1961 in Napoli – - rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, in virtù di mandato depositato nel fascicolo telematico di appello, dall'avv.
PASQUALE BALDASSARRE presso lo studio del quale, in NAPOLI alla Via
Gioacchino Rossini n. 5, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
E
- in persona del Controparte_1
Presidente, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per Notaio del 22.3.2024, dall'avv. Carmen Moscariello Per_1
unitamente alla quale è elettivamente domiciliato in Napoli, via A. De Gasperi n.55, presso l'Avvocatura Inps.
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato il 28/05/2024, ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 7443 del 7/12/2023 con la quale il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro aveva dichiarato in parte inammissibile ed in parte rigettato la domanda di accertamento dell'illegittimità delle trattenute operate dall' sulla pensione di invalidità categoria IO e di condanna dell' CP_1 CP_1
medesimo alla restituzione della somma di € 5785, 76 illegittimamente trattenuta.
1.1 Ha dedotto che, con il ricorso introduttivo del giudizio, aveva allegato di avere
CP_ promosso in danno dell' un giudizio diretto a sentire accertare l'illegittimità delle trattenute che venivano effettuate sul suo trattamento di pensione. Con sentenza numero
2212 del 2014 il Tribunale di Napoli aveva accolto la domanda e dichiarato il suo diritto a percepire la pensione in misura integrale.
L'istituto, tuttavia, non aveva provveduto ad erogare i dovuti ratei di prestazione.
CP_ Aveva chiesto pertanto la condanna dell' alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute.
L' si era costituito ed aveva documentato il pagamento dei ratei ma dai CP_1 tabulati esibiti era risultato un residuo credito a favore di esso appellante in ragione di €
5.785,76 e, pertanto, esso appellante aveva chiesto la condanna alla restituzione della detta somma.
Con la gravata sentenza la predetta domanda era stata ritenuta inammissibile e si era, altresì, dichiarato che l' non aveva operato alcuna trattenuta indebita. CP_1
1.2 Detta statuizione era, tuttavia, errata atteso che esso appellante aveva soltanto ridotto e non mutato la domanda proposta con l'atto introduttivo.
Dagli stessi tabulati , poi, risultava accertata la erogazione dei ratei in misura CP_1 inferiore al dovuto e, dunque, la sentenza doveva essere riformata, l' condannato CP_1
ad erogare la prestazione in misura piena ed a rifondere le spese del doppio grado.
CP_
2. Ricostituito il contraddittorio, l' ha dedotto la infondatezza dell'appello atteso che correttamente il primo Giudice aveva qualificato come mutatio libelli le conclusioni rassegnate con le note di trattazione scritta del 28.11.2023. La difesa del infatti, Pt_1
con il ricorso introduttivo del giudizio aveva concluso per la condanna generica dell' al pagamento dei ratei di prestazione immotivatamente non corrisposti CP_1 laddove in corso di causa aveva chiesto l'accertamento della illegittimità di pretese trattenute operate fino all'anno 2021 e la condanna alla restituzione della somma di €
5.785,76.
2.1 Ha precisato che la detta domanda era anche del tutto destituita di fondamento posto che dalla documentazione esibita non era risultata alcuna riduzione dell'importo dell'assegno dovuto.
Ha concluso, pertanto, per il rigetto del gravame con vittoria delle spese del grado.
3. Alla odierna udienza la causa è stata decisa con separato dispositivo.
4. L'appello proposto non è fondato e deve essere rigettato. Con il primo motivo, la difesa del si duole della ritenuta inammissibilità delle Pt_1
conclusioni formulate con le note depositate per la udienza del 6 novembre 2023 evidenziando come la domanda fosse stata semplicemente ridotta e non mutata.
La censura, sia pure astrattamente fondata poiché la causa petendi azionata con il ricorso introduttivo del giudizio non è stata sostanzialmente modificata ed il petitum è stato soltanto ridotto, non appare sufficiente ai fini dell'accoglimento del gravame.
Il primo Giudice, infatti, ha dichiarato inammissibile il capo di domanda con il quale il ha chiesto accertarsi la illegittimità delle trattenute asseritamente operata Pt_1 dall' pur a fronte delle statuizioni della sentenza n. 221/2014. CP_1
Orbene, non vi è dubbio che l'odierno appellante che aveva sentito condannare l' a restituire le trattenute operate a decorrere dal 26 ottobre 2011 e che nel CP_1
dicembre 2016 aveva ricevuto dal debitore le somme dovute in virtù di detta CP_1
sentenza, non avesse titolo per adire nuovamente il Giudice del lavoro al fine di sentire condannare l' al pagamento integrale dei detti ratei. CP_1
CP_
4.1 Quanto, poi, al capo di domanda con il quale si è chiesta la condanna dell' al pagamento della somma di € 5785, 76 a titolo di trattenute operate per gli anni dal 2014 al 2020 il Tribunale ha rigettato la domanda sul rilievo che dalla documentazione esibita in giudizio dall' era rimasta del tutto sfornita di prova la pretesa CP_1
decurtazione dei ratei di prestazione dovuti al Pt_1
Sostiene, tuttavia, il con il secondo motivo di appello, che la prova della Pt_1 condotta inadempiente dell' poteva trarsi dall'esame della documentazione CP_1 prodotta dall' che attestava che, a fronte della somma di € 6.669,00 annue CP_1
dovute, erano state corrisposte annualmente somme inferiori.
La doglianza è del tutto destituita di fondamento.
Dalla documentazione esibita dall' infatti, si evince con chiarezza che CP_1
l'ammontare annuo della prestazione non è stato sempre, o per meglio dire mai, pari alla somma indicata del tutto immotivatamente dall'assicurato.
Anche per l'anno 2021, per il quale pure si deduce la correttezza del pagamento,
l' non ha erogato i pretesi € 6.669,00 ma la minore somma di € 6.544,29. CP_1
Per gli anni precedenti, inoltre, sono stati erogati ratei di importo uguale per tutti i mesi né è stata mai annotata la effettuazione di una trattenuta.
Il netto erogato, per altro, è il frutto della detrazione legittimamente operata dall'Istituto quale sostituto di imposta né può omettersi di evidenziare che molteplici altri possono essere i titoli per la legittima riduzione del rateo. Era, dunque, onere del pensionato, che sosteneva di avere diritto a percepire somme superiori a quelle corrisposte, comprovare le voci che componevano il trattamento previdenziale e la misura delle stesse al fine di escludere che il pagamento effettuato fosse satisfattivo del credito vantato.
In mancanza, la domanda correttamente è stata rigettata.
4.2 Quanto, poi, all'ultimo motivo di appello, quello con il quale si censura la gravata sentenza per non avere applicato il dettato dell'art. 152 disp. Att. c.p.c., deve rilevarsi che nelle conclusioni del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado non è stata formulata la dichiarazione del diritto alla esenzione né è stata depositata la autocertificazione di impossidenza.
Anche sotto questo profilo, la gravata sentenza deve essere confermata.
5. L'appellante non è tenuto, tuttavia, alla rifusione delle spese del grado avendo formulato, limitatamente al presente giudizio di appello la richiesta dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
6. Sussistono, altresì, le condizioni di legge per l'esonero dal raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
- rigetta l'appello;
- dichiara l'appellante non tenuto alla rifusione delle spese del grado.
In Napoli, il 03/03/2025
Il Presidente Estensore
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