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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/03/2025, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2515/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nella persona dei seguenti magistrati dott.ssa Marianna GALIOTO Presidente
dott.ssa Rossella MILONE Consigliere
dott.ssa Beatrice SICCARDI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2515/2023 R.G. promossa in grado d'appello
DA
(P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Parte_1 P.IVA_1
Antonio Di Lernia ( ed elettivamente domiciliata Email_1
presso il suo studio in Trani, Via De Robertis n. 6, come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 15 (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Controparte_1 P.IVA_2
Vagaggini ( ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Email_2
Milano, Via Manara n. 7, come da delega in atti
APPELLATA
Avente ad oggetto: licenza d'uso sulle seguenti conclusioni:
Per l'appellante Parte_1
“Voglia l'adito Tribunale, contrariis rejectis, in riforma della sentenza n. 6028/2023 resa all'esito del giudizio R.G. n. 13039/2020 dal Tribunale di Milano, depositata il 17.07.2023, notificata in pari data al procuratore costituito in primo grado:
1) dichiarare inammissibile e/o nullo e/o improcedibile e/o privo di effetti giuridici e/o infondato il decreto ingiuntivo opposto e, quindi, revocarlo per uno o più motivi esposti nell'atto di appello;
2) in via subordinata, ma riconvenzionale, previo accertamento del grave inadempimento di controparte in ordine al contratto dell'08.06.2018, sottoscritto tra e Controparte_1
dichiarare risolto il citato contratto e, per l'effetto, disporre condanna Parte_1
generica in capo a al risarcimento dei danni patiti da Controparte_1 Parte_1
in relazione al grave inadempimento di controparte propedeutico alla richiesta risoluzione;
[...]
3) con vittoria di spese per il doppio grado di giudizio, applicando anche d'ufficio la previsione ex art.
96 c.p.c.
In via istruttoria, si reitera la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori formulati dalla deducente difesa con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. di primo grado, qui da intendersi integralmente ritrascritta, così come ribadito anche con il foglio di precisazione delle conclusioni in prime cure.
Nello specifico, interrogatorio formale del legale rappresentante della Parte_2 sui seguenti capitoli, preceduti dalla locuzione “vero che”:
1. la società e la società operano nella Regione Controparte_1 Parte_1
Lazio con il medesimo agente di commercio, sig. Persona_1
pagina 2 di 15
2. la società intrattiene rapporti commerciali con la società Controparte_1 Parte_1 sin dall'ottobre 2015;
[...]
3. nel corso delle trattative propedeutiche alla sottoscrizione del contratto di licenza del marchio del 12.11.2015, il legale rappresentante della società sig. Parte_3 Controparte_1
rassicurava il legale rappresentante della società Parte_4 Parte_5 in ordine all'orizzonte temporale dell'operazione in questione, che a dire del primo Controparte_2
non sarebbe stato inferiore ai sei anni;
4. nel corso delle trattative propedeutiche alla sottoscrizione del contratto di licenza del marchio del 12.11.2015, il legale rappresentante della società Parte_3 Parte_1
sig. chiedeva al legale rappresentante della società sig. Controparte_2 Controparte_1
di ottenere quantomeno per sei anni la licenza esclusiva d'uso dei marchi di Parte_4 impresa per le specifiche attività di fabbricazione, promozione e vendita di Parte_3
intimo uomo/donna/bambino/bambina parti alte e parti basse, su tutto il Territorio italiano, oltre
Russia, Ucraina, Paesi Baltici, Grecia e Malta, ricevendo pieno assenso da parte del medesimo legale rappresentante della società Controparte_1
5. nel corso delle trattative propedeutiche alla sottoscrizione del contratto di licenza del marchio del 12.11.2015, il legale rappresentante della società Parte_3 Parte_1
sig. esponeva al legale rappresentante della società sig. Controparte_2 Controparte_1
la necessità di una durata esennale della licenza sulla base di un ampio programma Parte_4
di investimenti e implementazioni aziendali, il quale prevedeva una generazione di utili, a parità di condizioni contrattuali, a partire dal secondo triennio;
6. nell'occasione di cui al capitolo 5, il legale rappresentante della società sig. Controparte_1
esponeva al legale rappresentante della società sig. Parte_4 Parte_1
che, sulla base dei vincoli contrattuali tra la e la Controparte_2 Controparte_1 [...]
già era necessario provvedere alla partizione in due momenti triennali Controparte_3 Controparte_4
del rapporto contrattuale a formalizzarsi, che comunque sarebbe durato complessivamente ed unitariamente sei anni;
pagina 3 di 15
7. l'occasione della sottoscrizione del contratto dell'08.06.2018 per il periodo 01.01.2019 –
31.12.2021 era stata organizzata dal legale rappresentante della società sig. Controparte_1
il quale, in sede di convocazione del sig. legale rappresentante Parte_4 Controparte_2
della società lo invitava ad incontrarsi in Milano al fine di apporre al Parte_1
vecchio contratto del 12.11.2015 una postilla di rinnovo di durata;
8. in occasione dell'incontro dell'08.06.2018, il legale rappresentante della società Controparte_1
sig. sottoponeva alla firma del legale rappresentante della società
[...] Parte_4 [...]
sig. un testo contrattuale rassicurando lo stesso che fosse identico Parte_1 Controparte_2 nella tempistica, nei contenuti e nella comprensività dell'intero pacchetto dei marchi Parte_3 ai patti relativi al precedente triennio, e quest'ultimo venivasottoscritto dal sig.
[...] CP_2
nella spiegata qualità;
[...]
9. in occasione dell'incontro dell'08.06.2018, il legale rappresentante della società Controparte_1
sig. sottoponeva alla firma del legale rappresentante della società
[...] Parte_4 [...]
un testo contrattuale che lo stesso Sig. aveva Parte_6 Parte_4
modificato unilateralmente inserendo anche la pattuizione di annullamento e/o sostituzione di ogni altra intesa tra le parti, scritta o verbale, avente data anteriore a quella del contratto dell'08.06.2018;
10. a gennaio 2016, la società aveva concesso al con sede in Controparte_1 Parte_7
AC (Brescia), alla via Asolana, la licenza d'uso dei marchi , per il Parte_3 territorio italiano, per la fabbricazione, la promozione e la vendita dei prodotti di “intimo donna parti alte”;
11. a marzo 2018, la società aveva contestato alla società Parte_1 Parte_8
l'attività di fabbricazione, promozione e vendita di prodotti recanti il marchio;
Parte_3
12. in data 22.06.2018 ed anche successivamente, presso un'attività commerciale situata presso
RO (TE) denominata UNIGROSS facente capo alla era stata rilevata la Controparte_5
presenza in commercio di prodotti della tipologia merceologica recanti il marchio (parole e logo)
“N AB i Club since 1907”;
13. I prodotti della tipologia merceologica recanti il marchio (parole e logo) “N AB i
Club since 1907” commercializzati in data 22.06.2018 ed anche successivamente presso RO
(TE) dall'attività commerciale denominata UNIGROSS facente capo alla erano Controparte_5
statiimportati e distribuiti da tale Genko s.r.l.; pagina 4 di 15 14. nel corso del 2019 si riscontra la presenza in commercio sul territorio italiano di prodotti della tipologia merceologica “intimo uomo parti basse e parti alte” recanti il marchio – parole e logo –
NO AB i Club since 1907, importati e distribuiti da Genko s.r.l.;
15. nel corso del 2020 si riscontra la presenza in commercio sul territorio italiano di prodotti della tipologia merceologica “intimo uomo parti basse e parti alte” recanti il marchio – parole e logo –
NO AB i Club since 1907, importati e distribuiti da Genko s.r.l.;
16. i prodotti della tipologia merceologica “intimo uomo parti basse e parti alte” recanti il marchio – parole e logo – i Club since 1907, importati e distribuiti da Genko s.r.l., presenti in Parte_3
commercio sul territorio italiano, vengono venduti a prezzi più bassi dei prodotti di intimo uomo parti basse a marchio prodotti dalla Parte_3 Parte_1
All'esito, si chiede di essere ammessi alla prova testimoniale sulle medesime surriportate circostanze, omessa ogni valutazione, con i sigg.ri , e Controparte_6 Controparte_7
.” Controparte_8
Per l'appellata Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così giudicare:
In via principale e nel merito: rigettare e/o comunque respingere il presente appello e tutte le domande, istanze, eccezioni e conclusioni ex adverso proposte, in quanto assolutamente infondate in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa e confermarsi in toto la sentenza n. 6028/2023 emessa dal Tribunale di Milano – Sez. Specializzata in materia di Impresa in data 27.04.2023 depositata in data 17.07.2023.
In via istruttoria: rigettare le richieste istruttorie formulate dall'appellante in quanto inammissibili per le ragioni già compiutamente esposte nel corso del giudizio di primo grado e, in particolare, con riferimento ai capitoli di prova per testi ex adverso formulati in quanto generici o documentali, smentiti dalla documentazione in atti.
In mera via subordinata, nella denegata ipotesi in cui le istanze istruttorie vengano ammesse, si chiede essere ammessi a prova contraria indicando a teste la sig.ra c/o Testimone_1 Controparte_9
Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.”
pagina 5 di 15 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito anche solo Parte_1
“ ) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2230/2020, con il Parte_1
quale il Tribunale di Milano aveva ingiunto alla stessa il pagamento in favore di Controparte_1
(di seguito anche solo “ ”) della somma di € 32.940,00, oltre interessi e spese di
[...] Controparte_1
lite. Tale importo veniva richiesto dalla a titolo di royalties non corrisposte per Controparte_1
l'anno 2019, dovute da in forza di un contratto di sub-licenza esclusiva d'uso del Parte_1 marchio d'impresa , concluso in data 08.06.2018 e decorrente dal 01.01.2019 al Parte_3
31.12.2021.
A fondamento della opposizione, l'opponente esponeva:
- di aver sottoscritto con controparte, licenziataria di vari marchi registrati riconducibili alla denominazione , un primo contratto di sub licenza d'uso in data 12.11.2015, Parte_3
mediante il quale aveva concesso in licenza esclusiva alla Controparte_1 Parte_1
l'uso del marchio per la fabbricazione, promozione e vendita di intimo Parte_3 uomo/donna/bambino/bambina “parti alte” e “parti basse” su un determinato territorio indicato in contratto per gli anni 2016 e 2018;
- di avere successivamente sottoscritto, in data 08.06.2018, un secondo contratto similare, per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2021;
- di avere accertato, a partire dal 22.06.2018, la presenza in commercio di prodotti della tipologia merceologica “intimo uomo parti basse” recanti il marchio “N AB i Club since 1907”, che, dalle etichette, risultavano importati e distribuiti dalla società Genko s.r.l.;
- di avere provveduto a diffidare , chiedendole di inibire qualsiasi attività svolta da Controparte_1
terzi in violazione del contratto di sublicenza;
- che le comunicava di avere legittimamente autorizzato Genko s.r.l. a tale Controparte_1 commercializzazione, atteso che i marchi e “N AB i Club since Parte_3
1907” erano differenti, e che il nuovo contratto, sottoscritto il 08.06.2018, prevedeva tale possibilità;
pagina 6 di 15 - che pendeva un altro giudizio tra le stesse parti innanzi al Tribunale di Macerata, avente ad oggetto i medesimi fatti e concernente un'altra opposizione a decreto ingiuntivo relativa al mancato pagamento delle royalties per il quarto trimestre del 2018 (ottobre – novembre – dicembre), rispetto al quale doveva essere dichiarata la litispendenza e/o continenza e/o connessione e/o sospensione del presente giudizio;
- che, in ogni caso, il ricorso monitorio risultava inammissibile e/o improcedibile, in quanto in difetto dei presupposti di legge, con conseguente necessità di procedere alla revoca del decreto ingiuntivo.
Pertanto, l'opponente concludeva chiedendo al Tribunale di Milano:
- in rito: di dichiarare la propria incompetenza in favore della Sezione Specializzata in Materia di
Impresa del Tribunale di Milano, revocando, per l'effetto, il d.i. opposto;
in via gradata, stante la pendenza del giudizio tra le medesime parti sugli stessi fatti innanzi al Tribunale di Macerata, di dichiarare la litispendenza e/o continenza e/o connessione e/o sospensione del successivo giudizio;
- nel merito: di dichiarare inammissibile e/o nullo e/o improcedibile e/o privo di effetti giuridici e/o infondato il d.i. opposto, con conseguente revoca dello stesso;
- in via riconvenzionale: di dichiarare risolto il contratto del 08.06.2018 e, per l'effetto, di disporre condanna generica in capo alla al risarcimento dei danni patiti da Controparte_1 Parte_1
per grave inadempimento di controparte;
[...]
- in ogni caso, con condanna dell'opposta al pagamento delle spese e competenze del giudizio in ragione della soccombenza, applicando anche d'ufficio la previsione ex art. 96 c.p.c.
Costituendosi in giudizio, contestava l'infondatezza in fatto ed in diritto di tutto Controparte_1
quanto ex adverso dedotto ed eccepito, chiedendo al Tribunale di Milano: in via pregiudiziale di rito, di dichiarare la propria competenza;
in via preliminare, di concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo;
nel merito, di rigettare tutte le domande svolte da controparte e di condannare la a pagare all'opposta la somma di € 32.940,00, oltre interessi legali dalla scadenza Parte_1
delle singole fatture al saldo;
con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Concessa la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo ed istruita la causa, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 6028/2023 pubblicata il 17.07.2023, respingeva le domande di parte opponente, così decidendo:
“- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 7 di 15 - rigetta ogni altra domanda svolta da parte opponente;
- condanna al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite, che liquida in € 7.600,00 per compensi, oltre spese generali determinate nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge.”
Il Tribunale, in sintesi, ha ritenuto:
- infondata l'eccezione di incompetenza territoriale;
- infondata l'opposizione al decreto ingiuntivo, con conseguente conferma dello stesso, atteso che:
i) nel contratto del 08.06.2018 (con decorrenza dal 01.01.2019 al 31.12.2021) risultavano determinati, agli artt. 1 e 2, l'oggetto dello stesso (ovvero la sub licenza dei marchi ) ed Parte_3 all'art. 8 i corrispettivi pattuiti per gli anni 2019-2020-2021, mentre all'art. 17 risultava specificato che tale contratto annullava e sostituiva ogni precedente intesa;
ii) dovevano considerarsi marchi oggetto dell'accordo solo quelli che riportavano il nome Parte_3
con il suo segno tipico, dovendosi invece escludere tutti quelli riportanti altre parole o segni;
[...]
iii) risultava del tutto infondata l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., atteso che la asserita violazione dell'obbligo di esclusiva era avvenuta nel giugno 2018, ossia prima della entrata in vigore del contratto in questione (01.01.2019) e che, comunque, riguardava l'utilizzo di un diverso marchio
“N AB i Club since 1907” rispetto a quello oggetto dell'accordo, presentando una denominazione e un segno figurativo differenti;
iv) non era stato in alcun modo contestato che, anche a seguito dell'asserito inadempimento di controparte, l'opponente avesse comunque continuato a produrre e a commercializzare beni riportanti i marchi in questione;
v) risultava infondata l'istanza volta a dichiarare la litispendenza e/o continenza tra il presente giudizio e quello pendente innanzi al Tribunale di Macerata, non ricorrendone i presupposti;
vi) risultava infondata l'istanza di sospensione del procedimento in attesa della definizione di quello pendente innanzi al Tribunale di Macerata, non sussistendo tra i due giudizi alcun rapporto di pregiudizialità-dipendenza ex art. 295 c.p.c.;
pagina 8 di 15 vii) risultava infondata la domanda di abuso di diritto (basata sul presupposto che il creditore, procedendo a una parcellizzazione del credito, avrebbe agito in sede monitoria con più ricorsi distinti), in quanto, nel caso di specie, le domande di pagamento trovavano fondamento in due contratti distinti ed autonomi;
viii) sussisteva l'obbligo di parte opposta ad emettere la fattura in sostituzione della nota pro-forma n. 1 del 12.09.2019, relativa al pagamento delle royalties concernenti il terzo trimestre del 2019 per il versamento all'Erario dell'IVA richiesta in sede monitoria;
- infondata la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto e risarcimento del danno, atteso che non era stata fornita la prova di alcun grave inadempimento da parte della;
Controparte_1
- assorbita, nel rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, anche la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
II. L'appello di Parte_1
II.1. Avverso la suddetta decisione ha interposto appello la società , sulla scorta di Parte_1
un unico motivo rubricato come di seguito e che si riassume in sintesi:
“1. Circa il capo della sentenza sub n. 2 “Merito: domanda di revoca del decreto ingiuntivo opposto”.
ERROR IN IUDICANDO: ERRATA E/O OMESSA RICOGNIZIONE E/O VALUTAZIONE E/O
INTERPRETAZIONE GIURIDICA DELLA FATTISPECIE CONCRETA A MEZZO DELLE
RISULTANZE DI CAUSA – OMESSO ESAME ED OMESSA VALUTAZIONE DI FATTI RILEVANTI E
DECISIVI AI FINI DEL GIUDIZIO – OMESSA E/O APPARENTE MOTIVAZIONE. ERROR IN
PROCEDENDO: VIOLAZIONE DELL'ART. 2967 C.C.”
pagina 9 di 15 Il motivo in primo luogo censura la decisione del primo giudice nella parte in cui non avrebbe tenuto conto di alcune evidenze rappresentate da e sarebbe incorsa in una errata e/o Parte_1
insufficiente e/o incoerente valutazione ed interpretazione giuridica del negozio concluso tra le parti, segnatamente non avvedendosi del fatto che il contratto del 08.06.2018 rappresentava un mero rinnovo di durata di quello concluso il 12.11.2015. Invero, sin dalla costituzione in primo grado, l'appellante si era opposta alla ricostruzione in fatto di controparte, sostenendo che i due contratti – quello del
12.11.2015 con efficacia dal 01.01.2016 al 31.12.2018 e quello del 08.06.2018 con efficacia dal
01.01.2019 al 31.12.2021 – costituivano un unicum negoziale. Tale collegamento poteva essere desunto:
- dal punto di vista fattuale, atteso che la in virtù dei rapporti instaurati inter Parte_1
partes nel 2015, provvedeva ad adeguare e/o implementare le proprie linee produttive in aderenza ai programmi economici pattuiti, risultando evidente da tale circostanza che il programma economico condiviso dalle parti necessitasse di svilupparsi per un arco temporale lungo;
- dal punto di vista formale, stante l'identità e/o sovrapponibilità dei testi contrattuali del 12.11.2015 e del 08.06.2018;
- dalle intenzioni delle parti, in quanto i due contratti predetti erano diretti a perseguire il medesimo ed unitario risultato economico, garantendo che l'operazione assicurasse profitto ad entrambe le società.
In secondo luogo, il motivo censura la sentenza impugnata per omessa e/o apparente motivazione, ritenendo che il Tribunale abbia tralasciato qualsivoglia ricostruzione, valutazione ed interpretazione dell'inadempimento, ex art. 1460 c.c., di , agli obblighi pattiziamente assunti o Controparte_1
comunque al dovere di correttezza e buona fede contrattuale. Invero, perlomeno dal 22.06.2018, il marchio “N AB i Club since 1907” non poteva essere utilizzato nel settore merceologico
“intimo uomo – parti basse”, andando a sovrapporsi al marchio oggetto di Parte_3
esclusiva in favore di Tale situazione, infatti, generava confusione tra i due Parte_1 marchi, a detrimento della posizione dell'odierna appellante, atteso che:
- il marchio i Club since 1907” contraddistingue prodotti di importazione, Parte_3
collocati sul mercato a prezzi più bassi ed aventi qualità inferiore rispetto a quelli realizzati dalla
; Parte_1
pagina 10 di 15 - tali caratteristiche dei prodotti sub marchio i Club since 1907” hanno svilito Parte_3
l'appeal del marchio , pregiudicando gli interessi e programmi economici della Parte_3
licenziataria;
- gli investimenti della si sono concentrati sulla forza distintiva del marchio c.d. Parte_1
patronimico , tale da caratterizzare anche gli ulteriori marchi di cui la Parte_3 CP_1
ha affermato di essere licenziataria in abbinata ad altri loghi e parole aggiuntive (come il
[...] marchio i Club since 1907”), che costituiscono meri elementi di dettaglio che non Parte_3
escludono la confondibilità, a prescindere da eventuali accordi di c.d. esclusiva estesa come individuati nella scrittura del 04.02.20161.
In terzo luogo, l'appellante censura la decisione del primo Giudice per aver precluso alla Parte_1
di dimostrare punti decisivi della res controversa, avendo negato in primo grado
[...]
l'ammissione dei mezzi di prova orale, che, in questa sede, sono riproposti. Ad avviso dell'appellante, infatti, il Tribunale è incorso in un error in procedendo, con conseguente violazione del principio del libero convincimento ex artt. 115 e 116 c.p.c., anche con riferimento al principio del giusto processo, e del diritto di difendersi, giudicando in contraddizione con l'art. 2697 c.c.
Infine, l'appellante censura la sentenza di primo grado, laddove il Giudice di prime cure ha ritenuto infondata la domanda di abuso di diritto sulla base di un'analisi del tutto incompleta. Invero, la si è resa responsabile della c.d. parcellizzazione del credito di cui alla propria causa Controparte_1
petendi, moltiplicando insensatamente le proprie iniziative giudiziarie. Nello specifico, viene riscontrata l'odierna pendenza della controversia:
- innanzi al Tribunale di Macerata, per le fatture nn. 56 e 61 del 2018 sul contratto del 12.11.2015
(collegato al contratto del 2018, tale da costituire un unicum);
- innanzi al Tribunale di Milano, in relazione al contratto del 08.06.2018, per le fatture nn. 26 e 47 del
2019 e le pro forma n. 1/2019, n. 2 del 31.12.2019 (quarto trimestre), n. 2 del 31.03.2020 (primo trimestre 2020), n. 3 del 30.06.2020 (secondo trimestre 2020), n. 4 del 30.09.2020 (terzo trimestre
2020) e n. 5 del 31.12.2020 (quarto trimestre 2020). II.2. Si è costituita la , contestando integralmente l'atto di citazione in appello e le Controparte_1
istanze e conclusioni ivi formulate, ritenute infondate in fatto e diritto, richiamando le difese, argomentazioni e deduzioni già svolte nel procedimento di primo grado. In particolare, l'appellata ha precisato che il Tribunale di Macerata, con sentenza n. 785/2023 pubblicata il 03.10.2023, ha respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo azionata da controparte, fondata sul contratto del 12.11.2015, giungendo a conclusioni analoghe a quelle esposte in primo grado dal Tribunale di Milano, con conseguente superamento della domanda di formulata in via preliminare di rito . Parte_1
La ha, pertanto, concluso per il rigetto dell'appello, con conseguente conferma della Controparte_1 sentenza impugnata, e, in via istruttoria, per il rigetto delle richieste formulate dall'appellante in quanto inammissibili, chiedendo in via subordinata di essere ammessi a prova contraria indicando a teste la sig.ra c/o con vittoria di spese e compensi del presente grado di Testimone_1 Controparte_9
giudizio.
III. All'udienza ex art. 352 c.p.c. del 29 gennaio 2025, depositati dalle parti nei termini gli scritti difensivi conclusionali, il Consigliere istruttore ha riservato la decisione al Collegio e la causa è stata discussa nella camera di consiglio dello stesso 29 gennaio 2025.
IV. Le osservazioni della Corte
IV.1. Preliminarmente, deve darsi atto del sopravvenire della sentenza del Tribunale di Macerata
(sentenza n. 785/2023 pubblicata il 03.10.2023) a definizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo n.
1285/2019, proposta in quella sede da Pertanto, a prescindere dal merito della Parte_1
decisione a cui è giunto il giudice marchigiano, il Collegio deve ritenere superata l'eccezione di litispendenza e/o continenza del presente procedimento con quello pendente innanzi al Tribunale di
Macerata.
IV.2. Venendo al merito della vicenda, il motivo di impugnazione formulato da Parte_1
non merita accoglimento.
IV.2.1. Ad avviso della Corte deve anzitutto essere chiarito che gli accordi stipulati tra le parti il
12.11.2015 ed il 08.06.2018 rappresentano autonomi contratti di licenza d'uso di prodotti del marchio
, tra i quali non è dato rinvenire il collegamento che indurrebbe a ritenere Parte_3
sussistente un unicum negoziale, come sostenuto da . Parte_1
pagina 12 di 15 I contratti, pur presentando un contenuto sostanzialmente sovrapponibile, regolano i rapporti tra le parti in relazione a periodi ben distinti (il contratto del 12.11.2015 regolamenta i rapporti dal 01.01.2016 al
31.12.2018, mentre quello del 08.06.2018 regola i rapporti dal 01.01.2019 al 31.12.2021). A nulla vale osservare che il secondo contratto è stato siglato nel corso della vigenza del primo, perché al suo art. 9
è chiaramente indicato che gli effetti si sarebbero prodotti solo dal 01.09.2019, ovvero dal giorno successivo alla scadenza della sub licenza concessa in virtù del primo contratto, mentre, a fugare ogni dubbio in merito al fatto che si sia trattato di un mero rinnovo temporale delle obbligazioni già assunte, al suo art. 17 recita: “Il presente contratto contiene la manifestazione integrale delle intese intervenute tra le parti in merito all'oggetto dello stesso od annulla e sostituisce ogni altra eventuale intesa, scritta
o verbale, che abbia data anteriore a quella del presente contratto”, così azzerando ogni accordo, di qualsiasi tipo, intervenuto tra le parti precedentemente, tra i quali è necessariamente ricompreso il contratto del 12.11.2015.
IV.2.2. La non configurabilità nel caso di specie di un unico rapporto negoziale tra le parti comporta, inevitabilmente, l'infondatezza dell'eccezione di parcellizzazione del credito. Invero, non si può ritenere che l'odierna appellata abbia provveduto ad una inutile ed abusiva moltiplicazione delle proprie iniziative giudiziarie, atteso che la predetta società ha azionato innanzi a giudici diversi pretese creditorie aventi cause distinte ed autonome. , in primis, ha agito innanzi al Controparte_1
Tribunale di Macerata per ottenere il pagamento delle fatture nn. 56 e 61 del 2018, traenti origine dal contratto del 12.11.2015 e, successivamente, si è attivata innanzi al Tribunale di Milano per ottenere il pagamento da parte di delle fatture nn. 26 e 47 del 2019 e le pro forma n. 1/2019, Parte_1
n. 2 del 31.12.2019 (quarto trimestre), n. 2 del 31.03.2020 (primo trimestre 2020), n. 3 del 30.06.2020
(secondo trimestre 2020), n. 4 del 30.09.2020 (terzo trimestre 2020) e n. 5 del 31.12.2020 (quarto trimestre 2020), traenti tutte origine dal contratto del 08.06.2018.
pagina 13 di 15 IV.2.3. Infondata è anche l'eccezione ex art. 1460 c.c. di inadempimento, di , agli Controparte_1
obblighi pattiziamente assunti o, comunque, di violazione del dovere di correttezza e buona fede contrattuale. Sul punto, è innanzitutto necessario osservare che a nulla vale l'accordo di esclusiva estesa dell'uso del marchio di cui alla scrittura integrativa del 04.02.2016, a cui fa riferimento
Invero, in quest'ultimo accordo si legge espressamente che “nessun'altra linea Parte_1
con qualsiasi logo esistente o futuro, in aggiunta al marchio originale può essere Parte_3 concesso in licenza per le stesse tipologie merceologiche date a , ma la Parte_1
previsione, integrativa al contenuto del primo contratto, deve ritenersi annullata in forza di quanto previsto dal già citato art. 17 del contratto di licenza d'uso stipulato il 08.06.2018. Il Tribunale ha peraltro rilevato che la asserita violazione dell'obbligo di esclusiva avrebbe riguardato l'utilizzo del marchio “ since 1907”, diverso da quello oggetto dell'accordo Parte_9 dell'8.06.2018 presentando una denominazione e un segno figurativo differenti, ed ha aggiunto “Si osserva, peraltro, che non è stato in alcun modo contestato che, anche a seguito di tale asserito inadempimento di controparte, parte opponente abbia comunque continuato a produrre e a commercializzare beni riportanti i marchi in questione”, senza che tale affermazione sia stata fatta oggetto di specifica censura.
IV.2.4. Infine, correttamente il Tribunale non ha dato ingresso alla prova testimoniale, qui insistita, attesa la natura prettamente documentale della causa che rende superflua ogni altra istruttoria.
IV.2.5. Per tutte le ragioni sin qui esposte, la decisione del Tribunale di Milano non è suscettibile di riforma. L'appello deve essere rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
V. Le spese del grado sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento (valore della controversia € 32.940,00, scaglione € 26.001,00 - € 52.000,00) come previsto dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, avuto riguardo all'attività svolta. Deve darsi atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis del citato art. 13 D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
pagina 14 di 15 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza n. 6028/2023 del Tribunale di
[...] Controparte_1
Milano pubblicata il 17.07.2023, ogni diversa domanda od eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così dispone:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
2. Condanna la appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del grado, che liquida in € 6.946,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15% ed iva e cpa come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Beatrice Siccardi Marianna Galioto
pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nella quale si legge testualmente che “nessun'altra linea con qualsiasi logo esistente o futuro, in aggiunta al marchio originale può essere concesso in licenza per le stesse tipologie merceologiche date a Parte_3 Parte_1
.
[...] pagina 11 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nella persona dei seguenti magistrati dott.ssa Marianna GALIOTO Presidente
dott.ssa Rossella MILONE Consigliere
dott.ssa Beatrice SICCARDI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2515/2023 R.G. promossa in grado d'appello
DA
(P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Parte_1 P.IVA_1
Antonio Di Lernia ( ed elettivamente domiciliata Email_1
presso il suo studio in Trani, Via De Robertis n. 6, come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 15 (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Controparte_1 P.IVA_2
Vagaggini ( ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Email_2
Milano, Via Manara n. 7, come da delega in atti
APPELLATA
Avente ad oggetto: licenza d'uso sulle seguenti conclusioni:
Per l'appellante Parte_1
“Voglia l'adito Tribunale, contrariis rejectis, in riforma della sentenza n. 6028/2023 resa all'esito del giudizio R.G. n. 13039/2020 dal Tribunale di Milano, depositata il 17.07.2023, notificata in pari data al procuratore costituito in primo grado:
1) dichiarare inammissibile e/o nullo e/o improcedibile e/o privo di effetti giuridici e/o infondato il decreto ingiuntivo opposto e, quindi, revocarlo per uno o più motivi esposti nell'atto di appello;
2) in via subordinata, ma riconvenzionale, previo accertamento del grave inadempimento di controparte in ordine al contratto dell'08.06.2018, sottoscritto tra e Controparte_1
dichiarare risolto il citato contratto e, per l'effetto, disporre condanna Parte_1
generica in capo a al risarcimento dei danni patiti da Controparte_1 Parte_1
in relazione al grave inadempimento di controparte propedeutico alla richiesta risoluzione;
[...]
3) con vittoria di spese per il doppio grado di giudizio, applicando anche d'ufficio la previsione ex art.
96 c.p.c.
In via istruttoria, si reitera la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori formulati dalla deducente difesa con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. di primo grado, qui da intendersi integralmente ritrascritta, così come ribadito anche con il foglio di precisazione delle conclusioni in prime cure.
Nello specifico, interrogatorio formale del legale rappresentante della Parte_2 sui seguenti capitoli, preceduti dalla locuzione “vero che”:
1. la società e la società operano nella Regione Controparte_1 Parte_1
Lazio con il medesimo agente di commercio, sig. Persona_1
pagina 2 di 15
2. la società intrattiene rapporti commerciali con la società Controparte_1 Parte_1 sin dall'ottobre 2015;
[...]
3. nel corso delle trattative propedeutiche alla sottoscrizione del contratto di licenza del marchio del 12.11.2015, il legale rappresentante della società sig. Parte_3 Controparte_1
rassicurava il legale rappresentante della società Parte_4 Parte_5 in ordine all'orizzonte temporale dell'operazione in questione, che a dire del primo Controparte_2
non sarebbe stato inferiore ai sei anni;
4. nel corso delle trattative propedeutiche alla sottoscrizione del contratto di licenza del marchio del 12.11.2015, il legale rappresentante della società Parte_3 Parte_1
sig. chiedeva al legale rappresentante della società sig. Controparte_2 Controparte_1
di ottenere quantomeno per sei anni la licenza esclusiva d'uso dei marchi di Parte_4 impresa per le specifiche attività di fabbricazione, promozione e vendita di Parte_3
intimo uomo/donna/bambino/bambina parti alte e parti basse, su tutto il Territorio italiano, oltre
Russia, Ucraina, Paesi Baltici, Grecia e Malta, ricevendo pieno assenso da parte del medesimo legale rappresentante della società Controparte_1
5. nel corso delle trattative propedeutiche alla sottoscrizione del contratto di licenza del marchio del 12.11.2015, il legale rappresentante della società Parte_3 Parte_1
sig. esponeva al legale rappresentante della società sig. Controparte_2 Controparte_1
la necessità di una durata esennale della licenza sulla base di un ampio programma Parte_4
di investimenti e implementazioni aziendali, il quale prevedeva una generazione di utili, a parità di condizioni contrattuali, a partire dal secondo triennio;
6. nell'occasione di cui al capitolo 5, il legale rappresentante della società sig. Controparte_1
esponeva al legale rappresentante della società sig. Parte_4 Parte_1
che, sulla base dei vincoli contrattuali tra la e la Controparte_2 Controparte_1 [...]
già era necessario provvedere alla partizione in due momenti triennali Controparte_3 Controparte_4
del rapporto contrattuale a formalizzarsi, che comunque sarebbe durato complessivamente ed unitariamente sei anni;
pagina 3 di 15
7. l'occasione della sottoscrizione del contratto dell'08.06.2018 per il periodo 01.01.2019 –
31.12.2021 era stata organizzata dal legale rappresentante della società sig. Controparte_1
il quale, in sede di convocazione del sig. legale rappresentante Parte_4 Controparte_2
della società lo invitava ad incontrarsi in Milano al fine di apporre al Parte_1
vecchio contratto del 12.11.2015 una postilla di rinnovo di durata;
8. in occasione dell'incontro dell'08.06.2018, il legale rappresentante della società Controparte_1
sig. sottoponeva alla firma del legale rappresentante della società
[...] Parte_4 [...]
sig. un testo contrattuale rassicurando lo stesso che fosse identico Parte_1 Controparte_2 nella tempistica, nei contenuti e nella comprensività dell'intero pacchetto dei marchi Parte_3 ai patti relativi al precedente triennio, e quest'ultimo venivasottoscritto dal sig.
[...] CP_2
nella spiegata qualità;
[...]
9. in occasione dell'incontro dell'08.06.2018, il legale rappresentante della società Controparte_1
sig. sottoponeva alla firma del legale rappresentante della società
[...] Parte_4 [...]
un testo contrattuale che lo stesso Sig. aveva Parte_6 Parte_4
modificato unilateralmente inserendo anche la pattuizione di annullamento e/o sostituzione di ogni altra intesa tra le parti, scritta o verbale, avente data anteriore a quella del contratto dell'08.06.2018;
10. a gennaio 2016, la società aveva concesso al con sede in Controparte_1 Parte_7
AC (Brescia), alla via Asolana, la licenza d'uso dei marchi , per il Parte_3 territorio italiano, per la fabbricazione, la promozione e la vendita dei prodotti di “intimo donna parti alte”;
11. a marzo 2018, la società aveva contestato alla società Parte_1 Parte_8
l'attività di fabbricazione, promozione e vendita di prodotti recanti il marchio;
Parte_3
12. in data 22.06.2018 ed anche successivamente, presso un'attività commerciale situata presso
RO (TE) denominata UNIGROSS facente capo alla era stata rilevata la Controparte_5
presenza in commercio di prodotti della tipologia merceologica recanti il marchio (parole e logo)
“N AB i Club since 1907”;
13. I prodotti della tipologia merceologica recanti il marchio (parole e logo) “N AB i
Club since 1907” commercializzati in data 22.06.2018 ed anche successivamente presso RO
(TE) dall'attività commerciale denominata UNIGROSS facente capo alla erano Controparte_5
statiimportati e distribuiti da tale Genko s.r.l.; pagina 4 di 15 14. nel corso del 2019 si riscontra la presenza in commercio sul territorio italiano di prodotti della tipologia merceologica “intimo uomo parti basse e parti alte” recanti il marchio – parole e logo –
NO AB i Club since 1907, importati e distribuiti da Genko s.r.l.;
15. nel corso del 2020 si riscontra la presenza in commercio sul territorio italiano di prodotti della tipologia merceologica “intimo uomo parti basse e parti alte” recanti il marchio – parole e logo –
NO AB i Club since 1907, importati e distribuiti da Genko s.r.l.;
16. i prodotti della tipologia merceologica “intimo uomo parti basse e parti alte” recanti il marchio – parole e logo – i Club since 1907, importati e distribuiti da Genko s.r.l., presenti in Parte_3
commercio sul territorio italiano, vengono venduti a prezzi più bassi dei prodotti di intimo uomo parti basse a marchio prodotti dalla Parte_3 Parte_1
All'esito, si chiede di essere ammessi alla prova testimoniale sulle medesime surriportate circostanze, omessa ogni valutazione, con i sigg.ri , e Controparte_6 Controparte_7
.” Controparte_8
Per l'appellata Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così giudicare:
In via principale e nel merito: rigettare e/o comunque respingere il presente appello e tutte le domande, istanze, eccezioni e conclusioni ex adverso proposte, in quanto assolutamente infondate in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa e confermarsi in toto la sentenza n. 6028/2023 emessa dal Tribunale di Milano – Sez. Specializzata in materia di Impresa in data 27.04.2023 depositata in data 17.07.2023.
In via istruttoria: rigettare le richieste istruttorie formulate dall'appellante in quanto inammissibili per le ragioni già compiutamente esposte nel corso del giudizio di primo grado e, in particolare, con riferimento ai capitoli di prova per testi ex adverso formulati in quanto generici o documentali, smentiti dalla documentazione in atti.
In mera via subordinata, nella denegata ipotesi in cui le istanze istruttorie vengano ammesse, si chiede essere ammessi a prova contraria indicando a teste la sig.ra c/o Testimone_1 Controparte_9
Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.”
pagina 5 di 15 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito anche solo Parte_1
“ ) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2230/2020, con il Parte_1
quale il Tribunale di Milano aveva ingiunto alla stessa il pagamento in favore di Controparte_1
(di seguito anche solo “ ”) della somma di € 32.940,00, oltre interessi e spese di
[...] Controparte_1
lite. Tale importo veniva richiesto dalla a titolo di royalties non corrisposte per Controparte_1
l'anno 2019, dovute da in forza di un contratto di sub-licenza esclusiva d'uso del Parte_1 marchio d'impresa , concluso in data 08.06.2018 e decorrente dal 01.01.2019 al Parte_3
31.12.2021.
A fondamento della opposizione, l'opponente esponeva:
- di aver sottoscritto con controparte, licenziataria di vari marchi registrati riconducibili alla denominazione , un primo contratto di sub licenza d'uso in data 12.11.2015, Parte_3
mediante il quale aveva concesso in licenza esclusiva alla Controparte_1 Parte_1
l'uso del marchio per la fabbricazione, promozione e vendita di intimo Parte_3 uomo/donna/bambino/bambina “parti alte” e “parti basse” su un determinato territorio indicato in contratto per gli anni 2016 e 2018;
- di avere successivamente sottoscritto, in data 08.06.2018, un secondo contratto similare, per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2021;
- di avere accertato, a partire dal 22.06.2018, la presenza in commercio di prodotti della tipologia merceologica “intimo uomo parti basse” recanti il marchio “N AB i Club since 1907”, che, dalle etichette, risultavano importati e distribuiti dalla società Genko s.r.l.;
- di avere provveduto a diffidare , chiedendole di inibire qualsiasi attività svolta da Controparte_1
terzi in violazione del contratto di sublicenza;
- che le comunicava di avere legittimamente autorizzato Genko s.r.l. a tale Controparte_1 commercializzazione, atteso che i marchi e “N AB i Club since Parte_3
1907” erano differenti, e che il nuovo contratto, sottoscritto il 08.06.2018, prevedeva tale possibilità;
pagina 6 di 15 - che pendeva un altro giudizio tra le stesse parti innanzi al Tribunale di Macerata, avente ad oggetto i medesimi fatti e concernente un'altra opposizione a decreto ingiuntivo relativa al mancato pagamento delle royalties per il quarto trimestre del 2018 (ottobre – novembre – dicembre), rispetto al quale doveva essere dichiarata la litispendenza e/o continenza e/o connessione e/o sospensione del presente giudizio;
- che, in ogni caso, il ricorso monitorio risultava inammissibile e/o improcedibile, in quanto in difetto dei presupposti di legge, con conseguente necessità di procedere alla revoca del decreto ingiuntivo.
Pertanto, l'opponente concludeva chiedendo al Tribunale di Milano:
- in rito: di dichiarare la propria incompetenza in favore della Sezione Specializzata in Materia di
Impresa del Tribunale di Milano, revocando, per l'effetto, il d.i. opposto;
in via gradata, stante la pendenza del giudizio tra le medesime parti sugli stessi fatti innanzi al Tribunale di Macerata, di dichiarare la litispendenza e/o continenza e/o connessione e/o sospensione del successivo giudizio;
- nel merito: di dichiarare inammissibile e/o nullo e/o improcedibile e/o privo di effetti giuridici e/o infondato il d.i. opposto, con conseguente revoca dello stesso;
- in via riconvenzionale: di dichiarare risolto il contratto del 08.06.2018 e, per l'effetto, di disporre condanna generica in capo alla al risarcimento dei danni patiti da Controparte_1 Parte_1
per grave inadempimento di controparte;
[...]
- in ogni caso, con condanna dell'opposta al pagamento delle spese e competenze del giudizio in ragione della soccombenza, applicando anche d'ufficio la previsione ex art. 96 c.p.c.
Costituendosi in giudizio, contestava l'infondatezza in fatto ed in diritto di tutto Controparte_1
quanto ex adverso dedotto ed eccepito, chiedendo al Tribunale di Milano: in via pregiudiziale di rito, di dichiarare la propria competenza;
in via preliminare, di concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo;
nel merito, di rigettare tutte le domande svolte da controparte e di condannare la a pagare all'opposta la somma di € 32.940,00, oltre interessi legali dalla scadenza Parte_1
delle singole fatture al saldo;
con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Concessa la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo ed istruita la causa, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 6028/2023 pubblicata il 17.07.2023, respingeva le domande di parte opponente, così decidendo:
“- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 7 di 15 - rigetta ogni altra domanda svolta da parte opponente;
- condanna al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite, che liquida in € 7.600,00 per compensi, oltre spese generali determinate nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge.”
Il Tribunale, in sintesi, ha ritenuto:
- infondata l'eccezione di incompetenza territoriale;
- infondata l'opposizione al decreto ingiuntivo, con conseguente conferma dello stesso, atteso che:
i) nel contratto del 08.06.2018 (con decorrenza dal 01.01.2019 al 31.12.2021) risultavano determinati, agli artt. 1 e 2, l'oggetto dello stesso (ovvero la sub licenza dei marchi ) ed Parte_3 all'art. 8 i corrispettivi pattuiti per gli anni 2019-2020-2021, mentre all'art. 17 risultava specificato che tale contratto annullava e sostituiva ogni precedente intesa;
ii) dovevano considerarsi marchi oggetto dell'accordo solo quelli che riportavano il nome Parte_3
con il suo segno tipico, dovendosi invece escludere tutti quelli riportanti altre parole o segni;
[...]
iii) risultava del tutto infondata l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., atteso che la asserita violazione dell'obbligo di esclusiva era avvenuta nel giugno 2018, ossia prima della entrata in vigore del contratto in questione (01.01.2019) e che, comunque, riguardava l'utilizzo di un diverso marchio
“N AB i Club since 1907” rispetto a quello oggetto dell'accordo, presentando una denominazione e un segno figurativo differenti;
iv) non era stato in alcun modo contestato che, anche a seguito dell'asserito inadempimento di controparte, l'opponente avesse comunque continuato a produrre e a commercializzare beni riportanti i marchi in questione;
v) risultava infondata l'istanza volta a dichiarare la litispendenza e/o continenza tra il presente giudizio e quello pendente innanzi al Tribunale di Macerata, non ricorrendone i presupposti;
vi) risultava infondata l'istanza di sospensione del procedimento in attesa della definizione di quello pendente innanzi al Tribunale di Macerata, non sussistendo tra i due giudizi alcun rapporto di pregiudizialità-dipendenza ex art. 295 c.p.c.;
pagina 8 di 15 vii) risultava infondata la domanda di abuso di diritto (basata sul presupposto che il creditore, procedendo a una parcellizzazione del credito, avrebbe agito in sede monitoria con più ricorsi distinti), in quanto, nel caso di specie, le domande di pagamento trovavano fondamento in due contratti distinti ed autonomi;
viii) sussisteva l'obbligo di parte opposta ad emettere la fattura in sostituzione della nota pro-forma n. 1 del 12.09.2019, relativa al pagamento delle royalties concernenti il terzo trimestre del 2019 per il versamento all'Erario dell'IVA richiesta in sede monitoria;
- infondata la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto e risarcimento del danno, atteso che non era stata fornita la prova di alcun grave inadempimento da parte della;
Controparte_1
- assorbita, nel rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, anche la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
II. L'appello di Parte_1
II.1. Avverso la suddetta decisione ha interposto appello la società , sulla scorta di Parte_1
un unico motivo rubricato come di seguito e che si riassume in sintesi:
“1. Circa il capo della sentenza sub n. 2 “Merito: domanda di revoca del decreto ingiuntivo opposto”.
ERROR IN IUDICANDO: ERRATA E/O OMESSA RICOGNIZIONE E/O VALUTAZIONE E/O
INTERPRETAZIONE GIURIDICA DELLA FATTISPECIE CONCRETA A MEZZO DELLE
RISULTANZE DI CAUSA – OMESSO ESAME ED OMESSA VALUTAZIONE DI FATTI RILEVANTI E
DECISIVI AI FINI DEL GIUDIZIO – OMESSA E/O APPARENTE MOTIVAZIONE. ERROR IN
PROCEDENDO: VIOLAZIONE DELL'ART. 2967 C.C.”
pagina 9 di 15 Il motivo in primo luogo censura la decisione del primo giudice nella parte in cui non avrebbe tenuto conto di alcune evidenze rappresentate da e sarebbe incorsa in una errata e/o Parte_1
insufficiente e/o incoerente valutazione ed interpretazione giuridica del negozio concluso tra le parti, segnatamente non avvedendosi del fatto che il contratto del 08.06.2018 rappresentava un mero rinnovo di durata di quello concluso il 12.11.2015. Invero, sin dalla costituzione in primo grado, l'appellante si era opposta alla ricostruzione in fatto di controparte, sostenendo che i due contratti – quello del
12.11.2015 con efficacia dal 01.01.2016 al 31.12.2018 e quello del 08.06.2018 con efficacia dal
01.01.2019 al 31.12.2021 – costituivano un unicum negoziale. Tale collegamento poteva essere desunto:
- dal punto di vista fattuale, atteso che la in virtù dei rapporti instaurati inter Parte_1
partes nel 2015, provvedeva ad adeguare e/o implementare le proprie linee produttive in aderenza ai programmi economici pattuiti, risultando evidente da tale circostanza che il programma economico condiviso dalle parti necessitasse di svilupparsi per un arco temporale lungo;
- dal punto di vista formale, stante l'identità e/o sovrapponibilità dei testi contrattuali del 12.11.2015 e del 08.06.2018;
- dalle intenzioni delle parti, in quanto i due contratti predetti erano diretti a perseguire il medesimo ed unitario risultato economico, garantendo che l'operazione assicurasse profitto ad entrambe le società.
In secondo luogo, il motivo censura la sentenza impugnata per omessa e/o apparente motivazione, ritenendo che il Tribunale abbia tralasciato qualsivoglia ricostruzione, valutazione ed interpretazione dell'inadempimento, ex art. 1460 c.c., di , agli obblighi pattiziamente assunti o Controparte_1
comunque al dovere di correttezza e buona fede contrattuale. Invero, perlomeno dal 22.06.2018, il marchio “N AB i Club since 1907” non poteva essere utilizzato nel settore merceologico
“intimo uomo – parti basse”, andando a sovrapporsi al marchio oggetto di Parte_3
esclusiva in favore di Tale situazione, infatti, generava confusione tra i due Parte_1 marchi, a detrimento della posizione dell'odierna appellante, atteso che:
- il marchio i Club since 1907” contraddistingue prodotti di importazione, Parte_3
collocati sul mercato a prezzi più bassi ed aventi qualità inferiore rispetto a quelli realizzati dalla
; Parte_1
pagina 10 di 15 - tali caratteristiche dei prodotti sub marchio i Club since 1907” hanno svilito Parte_3
l'appeal del marchio , pregiudicando gli interessi e programmi economici della Parte_3
licenziataria;
- gli investimenti della si sono concentrati sulla forza distintiva del marchio c.d. Parte_1
patronimico , tale da caratterizzare anche gli ulteriori marchi di cui la Parte_3 CP_1
ha affermato di essere licenziataria in abbinata ad altri loghi e parole aggiuntive (come il
[...] marchio i Club since 1907”), che costituiscono meri elementi di dettaglio che non Parte_3
escludono la confondibilità, a prescindere da eventuali accordi di c.d. esclusiva estesa come individuati nella scrittura del 04.02.20161.
In terzo luogo, l'appellante censura la decisione del primo Giudice per aver precluso alla Parte_1
di dimostrare punti decisivi della res controversa, avendo negato in primo grado
[...]
l'ammissione dei mezzi di prova orale, che, in questa sede, sono riproposti. Ad avviso dell'appellante, infatti, il Tribunale è incorso in un error in procedendo, con conseguente violazione del principio del libero convincimento ex artt. 115 e 116 c.p.c., anche con riferimento al principio del giusto processo, e del diritto di difendersi, giudicando in contraddizione con l'art. 2697 c.c.
Infine, l'appellante censura la sentenza di primo grado, laddove il Giudice di prime cure ha ritenuto infondata la domanda di abuso di diritto sulla base di un'analisi del tutto incompleta. Invero, la si è resa responsabile della c.d. parcellizzazione del credito di cui alla propria causa Controparte_1
petendi, moltiplicando insensatamente le proprie iniziative giudiziarie. Nello specifico, viene riscontrata l'odierna pendenza della controversia:
- innanzi al Tribunale di Macerata, per le fatture nn. 56 e 61 del 2018 sul contratto del 12.11.2015
(collegato al contratto del 2018, tale da costituire un unicum);
- innanzi al Tribunale di Milano, in relazione al contratto del 08.06.2018, per le fatture nn. 26 e 47 del
2019 e le pro forma n. 1/2019, n. 2 del 31.12.2019 (quarto trimestre), n. 2 del 31.03.2020 (primo trimestre 2020), n. 3 del 30.06.2020 (secondo trimestre 2020), n. 4 del 30.09.2020 (terzo trimestre
2020) e n. 5 del 31.12.2020 (quarto trimestre 2020). II.2. Si è costituita la , contestando integralmente l'atto di citazione in appello e le Controparte_1
istanze e conclusioni ivi formulate, ritenute infondate in fatto e diritto, richiamando le difese, argomentazioni e deduzioni già svolte nel procedimento di primo grado. In particolare, l'appellata ha precisato che il Tribunale di Macerata, con sentenza n. 785/2023 pubblicata il 03.10.2023, ha respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo azionata da controparte, fondata sul contratto del 12.11.2015, giungendo a conclusioni analoghe a quelle esposte in primo grado dal Tribunale di Milano, con conseguente superamento della domanda di formulata in via preliminare di rito . Parte_1
La ha, pertanto, concluso per il rigetto dell'appello, con conseguente conferma della Controparte_1 sentenza impugnata, e, in via istruttoria, per il rigetto delle richieste formulate dall'appellante in quanto inammissibili, chiedendo in via subordinata di essere ammessi a prova contraria indicando a teste la sig.ra c/o con vittoria di spese e compensi del presente grado di Testimone_1 Controparte_9
giudizio.
III. All'udienza ex art. 352 c.p.c. del 29 gennaio 2025, depositati dalle parti nei termini gli scritti difensivi conclusionali, il Consigliere istruttore ha riservato la decisione al Collegio e la causa è stata discussa nella camera di consiglio dello stesso 29 gennaio 2025.
IV. Le osservazioni della Corte
IV.1. Preliminarmente, deve darsi atto del sopravvenire della sentenza del Tribunale di Macerata
(sentenza n. 785/2023 pubblicata il 03.10.2023) a definizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo n.
1285/2019, proposta in quella sede da Pertanto, a prescindere dal merito della Parte_1
decisione a cui è giunto il giudice marchigiano, il Collegio deve ritenere superata l'eccezione di litispendenza e/o continenza del presente procedimento con quello pendente innanzi al Tribunale di
Macerata.
IV.2. Venendo al merito della vicenda, il motivo di impugnazione formulato da Parte_1
non merita accoglimento.
IV.2.1. Ad avviso della Corte deve anzitutto essere chiarito che gli accordi stipulati tra le parti il
12.11.2015 ed il 08.06.2018 rappresentano autonomi contratti di licenza d'uso di prodotti del marchio
, tra i quali non è dato rinvenire il collegamento che indurrebbe a ritenere Parte_3
sussistente un unicum negoziale, come sostenuto da . Parte_1
pagina 12 di 15 I contratti, pur presentando un contenuto sostanzialmente sovrapponibile, regolano i rapporti tra le parti in relazione a periodi ben distinti (il contratto del 12.11.2015 regolamenta i rapporti dal 01.01.2016 al
31.12.2018, mentre quello del 08.06.2018 regola i rapporti dal 01.01.2019 al 31.12.2021). A nulla vale osservare che il secondo contratto è stato siglato nel corso della vigenza del primo, perché al suo art. 9
è chiaramente indicato che gli effetti si sarebbero prodotti solo dal 01.09.2019, ovvero dal giorno successivo alla scadenza della sub licenza concessa in virtù del primo contratto, mentre, a fugare ogni dubbio in merito al fatto che si sia trattato di un mero rinnovo temporale delle obbligazioni già assunte, al suo art. 17 recita: “Il presente contratto contiene la manifestazione integrale delle intese intervenute tra le parti in merito all'oggetto dello stesso od annulla e sostituisce ogni altra eventuale intesa, scritta
o verbale, che abbia data anteriore a quella del presente contratto”, così azzerando ogni accordo, di qualsiasi tipo, intervenuto tra le parti precedentemente, tra i quali è necessariamente ricompreso il contratto del 12.11.2015.
IV.2.2. La non configurabilità nel caso di specie di un unico rapporto negoziale tra le parti comporta, inevitabilmente, l'infondatezza dell'eccezione di parcellizzazione del credito. Invero, non si può ritenere che l'odierna appellata abbia provveduto ad una inutile ed abusiva moltiplicazione delle proprie iniziative giudiziarie, atteso che la predetta società ha azionato innanzi a giudici diversi pretese creditorie aventi cause distinte ed autonome. , in primis, ha agito innanzi al Controparte_1
Tribunale di Macerata per ottenere il pagamento delle fatture nn. 56 e 61 del 2018, traenti origine dal contratto del 12.11.2015 e, successivamente, si è attivata innanzi al Tribunale di Milano per ottenere il pagamento da parte di delle fatture nn. 26 e 47 del 2019 e le pro forma n. 1/2019, Parte_1
n. 2 del 31.12.2019 (quarto trimestre), n. 2 del 31.03.2020 (primo trimestre 2020), n. 3 del 30.06.2020
(secondo trimestre 2020), n. 4 del 30.09.2020 (terzo trimestre 2020) e n. 5 del 31.12.2020 (quarto trimestre 2020), traenti tutte origine dal contratto del 08.06.2018.
pagina 13 di 15 IV.2.3. Infondata è anche l'eccezione ex art. 1460 c.c. di inadempimento, di , agli Controparte_1
obblighi pattiziamente assunti o, comunque, di violazione del dovere di correttezza e buona fede contrattuale. Sul punto, è innanzitutto necessario osservare che a nulla vale l'accordo di esclusiva estesa dell'uso del marchio di cui alla scrittura integrativa del 04.02.2016, a cui fa riferimento
Invero, in quest'ultimo accordo si legge espressamente che “nessun'altra linea Parte_1
con qualsiasi logo esistente o futuro, in aggiunta al marchio originale può essere Parte_3 concesso in licenza per le stesse tipologie merceologiche date a , ma la Parte_1
previsione, integrativa al contenuto del primo contratto, deve ritenersi annullata in forza di quanto previsto dal già citato art. 17 del contratto di licenza d'uso stipulato il 08.06.2018. Il Tribunale ha peraltro rilevato che la asserita violazione dell'obbligo di esclusiva avrebbe riguardato l'utilizzo del marchio “ since 1907”, diverso da quello oggetto dell'accordo Parte_9 dell'8.06.2018 presentando una denominazione e un segno figurativo differenti, ed ha aggiunto “Si osserva, peraltro, che non è stato in alcun modo contestato che, anche a seguito di tale asserito inadempimento di controparte, parte opponente abbia comunque continuato a produrre e a commercializzare beni riportanti i marchi in questione”, senza che tale affermazione sia stata fatta oggetto di specifica censura.
IV.2.4. Infine, correttamente il Tribunale non ha dato ingresso alla prova testimoniale, qui insistita, attesa la natura prettamente documentale della causa che rende superflua ogni altra istruttoria.
IV.2.5. Per tutte le ragioni sin qui esposte, la decisione del Tribunale di Milano non è suscettibile di riforma. L'appello deve essere rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
V. Le spese del grado sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento (valore della controversia € 32.940,00, scaglione € 26.001,00 - € 52.000,00) come previsto dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, avuto riguardo all'attività svolta. Deve darsi atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis del citato art. 13 D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
pagina 14 di 15 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza n. 6028/2023 del Tribunale di
[...] Controparte_1
Milano pubblicata il 17.07.2023, ogni diversa domanda od eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così dispone:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
2. Condanna la appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del grado, che liquida in € 6.946,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15% ed iva e cpa come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Beatrice Siccardi Marianna Galioto
pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nella quale si legge testualmente che “nessun'altra linea con qualsiasi logo esistente o futuro, in aggiunta al marchio originale può essere concesso in licenza per le stesse tipologie merceologiche date a Parte_3 Parte_1
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