Articolo 1 della Legge 2 febbraio 2001, n. 20
Articolo 2
Versione
23 febbraio 2001
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Trattato generale di amicizia e cooperazione privilegiate tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires il 6 aprile 1998, con due Protocolli, fatti a Roma il 29 marzo 1999.
Entrata in vigore il 23 febbraio 2001