Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Trattato generale di amicizia e cooperazione privilegiate tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires il 6 aprile 1998, con due Protocolli, fatti a Roma il 29 marzo 1999.
Articolo 1 della Legge 2 febbraio 2001, n. 20
Articolo 2
- Legge 2 febbraio 2001, n. 20
Articolo 1 della Legge 2 febbraio 2001, n. 20
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23 febbraio 2001
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