Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 15/05/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI
composto dai signori magistrati
Dott. Nicola Caschili Presidente rel. est.
Dott.ssa Nicoletta Serra Giudice
Dott.ssa Giada Rutili Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
di omologazione di accordo di separazione e scioglimento congiunto del matrimonio nella causa promossa con ricorso congiunto da Parte 1 nata a [...] il [...] e residente a [...], C.F.
,
nato a [...] il [...] e residente a [...]inC.F. 1 e Parte_2
"rappresentati e difesi dall'Avv. Pier Paola Magali Viale Pirastu n. 28 C.F. C.F. 2
Cabras (c.f.: C.F. 3 Email 1 che li rappresenta e difende, in virtù
di delega rilasciata in calce al ricorso su separato documento informatico, ai sensi dell'art. 83 comma
III c.p.c.
Ricorrenti
Oggetto: ricorso congiunto per separazione e divorzio ex art. 473 bis.51 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
- i coniugi hanno contratto matrimonio secondo il rito concordatario in Tortolì, in data 18 agosto
2012;
il matrimonio è stato annotato nei Registri dello Stato Civile del predetto Comune di Tortolì al n. 14, Serie A, parte 2 dell'anno 2012 Volume 1, come da estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, in atti;
dall'unione non sono nati figli;
i coniugi hanno adottato il regime patrimoniale della comunione dei beni;
la dimora coniugale è stata fissata a Tortolì in Viale Pirastu n. 28;
l'immobile destinato ad abitazione familiare è di proprietà della signora Parte 3
Parte 2 per la restante quota, trattandosi di bene facente per una quota di 2/3 e del sig.
parte del compendio ereditario del sig. Persona 1 rispettivamente coniuge e genitore dei predetti proprietari;
entrambi i coniugi traggono dalle rispettive occupazioni risorse economiche adeguate al raggiungimento di una loro autosufficienza economica;
non esistono conti correnti e\o altri rapporti bancari cointestati tra i coniugi;
è venuta meno la comunione d'intenti, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della
-
convivenza e da determinare le parti a separarsi consensualmente;
i ricorrenti, con la sottoscrizione del ricorso, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di
-
volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale delle parti col deposito di note sintetiche di trattazione scritta;
i ricorrenti, con la sottoscrizione del ricorso, sono altresì determinati a chiedere cumulativamente sentenza di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49) c.p.c
Tutto ciò premesso, le parti hanno chiesto che il Collegio accolga le seguenti conclusioni relative alla separazione:
1. i coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto;
2. la casa coniugale, sita in Tortolì, via Pirastun.28 -di proprietà esclusiva del sig. Pt 2 e della di lui madre- resterà nella disponibilità di quest'ultimo;
3. stanti le attività lavorative svolte dalle parti e la loro autosufficienza economica, non viene determinato alcun assegno di mantenimento;
4. Le parti danno atto di non aver acquistato alcun bene immobile o mobile registrato durante il matrimonio. Quanto agli ulteriori beni mobili, acquistati nel corso del matrimonio, le parti dichiarano di aver in precedenza proceduto di comune accordo alla divisione degli stessi,
trattenendo per se gli ulteriori beni di natura strettamente personale;
5. le parti danno atto di non avere più niente a pretendere reciprocamente a nessun titolo.
I ricorrenti hanno chiesto inoltre che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al
Giudice Relatore affinché fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter,
2°comma, c.p.c. con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito, rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio, con sentenza definitiva, accolga le seguenti conclusioni:
"pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in
Tortoli il 18.08.2012, (atto di Matrimonio n. 14, Serie A, parte 2 dell'anno 2012 Volume 1) mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Tortolì, alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto;
2. la casa coniugale, sita in Tortolì, via Pirastu n.28 - di proprietà esclusiva del sig. Pt_2 e della di lui madre resterà nella disponibilità di quest'ultimo;
3. sebbene sussista l'autonomia economica di entrambi i coniugi, gli stessi dispongono che il sig.
Parte 2 , al fine di assicurare nell'immediato alla coniuge Parte 1 un'ulteriore base
economica, versi alla medesima la somma di € 30.000,00 a titolo di assegno divorzile una tantum, quantificato forfettariamente e corrisposto con le seguenti modalità: € 25.000,00 entro 15 giorni dalla sentenza di divorzio e i restanti 5.000,00 entro e non oltre sei mesi dalla stessa;
4. le parti danno atto di non avere più niente a pretendere reciprocamente a nessun titolo.
5. Le spese di giudizio sono interamente a capo del coniuge Parte 2
***
Il Presidente, con proprio decreto in data 31.1.2025, preso atto dell'istanza di sostituzione dell'udienza con note scritte e della dichiarazione di non volersi riconciliare, ha fissato l'udienza del
8.4.2025, nominando sé stesso quale giudice relatore e disponendo la trasmissione degli atti al
Pubblico Ministero per il parere.
In data 25.2.2025, il Pubblico Ministero in sede ha espresso parere favorevole all'omologazione.
All'udienza del 18.2.2025, tenutasi mediante il deposito di note scritte, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare, confermando altresì le condizioni di separazione e divorzio già esposte nel ricorso congiunto.
Hanno chiesto pertanto che il Tribunale voglia:
1. prendere atto delle presenti note di trattazione scritta;
2. omologare le condizioni di separazione consensuale;
3. differire la trattazione della domanda di divorzio al decorso del termine di sei mesi dalla presente udienza di comparizione;
4. decorso tale termine, fissare l'udienza, anch'essa a trattazione scritta, per la conferma delle condizioni di divorzio e l'acquisizione della rinnovata dichiarazione di non volersi riconciliare.
Il giudice relatore ha quindi trattenuto la causa a decisione
DIRITTO
Ritiene il collegio sussistenti i presupposti per l'omologazione dell'accordo di separazione.
Il ricorso è stato sottoscritto anche dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473-bis. 12,
primo, secondo comma.
Le parti nell'accordo hanno compiutamente definito i rapporti patrimoniali ed economici tra loro. Il Tribunale non ritiene di dover acquisire i dati reddituali dell'ultimo triennio, non trovandosi in presenza di figli minori e non avendo le parti formulato domande di contributo economico.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 28727/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e,
quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte,
la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
Pertanto, mentre la domanda di separazione proposta deve essere accolta, la causa deve essere rimessa nel ruolo del giudice delegato alla trattazione come da separata ordinanza per la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, accoglie la domanda e, per l'effetto,
1) pronuncia la separazione tra
,Parte 1 nata a [...] il [...], C.F. C.F. 1 e Parte 2 nato a [...] il [...], C.F.
C.F. 2 2) omologa gli accordi di separazione alle condizioni proposte;
3) manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tortolì, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge. 4) Provvede come da separata ordinanza per delegato alla trattazione della domanda di matrimonio.
Così deciso in Lanusei, il giorno la rimessione della causa sul ruolo del giudice cessazione degli effetti civili/scioglimento del
Il Presidente rel. est.
Nicola Caschili EPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI LANUSEI
composto dai signori magistrati
Dott. Nicola Caschili Presidente rel. est.
Dott.ssa Nicoletta Serra Giudice
Dott.ssa Giada Rutili Giudice
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa promossa con ricorso congiunto da Parte 1 nata a [...] il [...] e residente a [...], C.F. ' C.F. 1 e Parte 2 nato a [...] il [...] e residente a [...]in
وrappresentati e difesi dall'Avv. Pier Paola Magali Viale Pirastu n. 28 C.F. C.F. 2
Cabras (c.f.: C.F. 3 Email 1 che li rappresenta e difende, in virtù
di delega rilasciata in calce al ricorso su separato documento informatico, ai sensi dell'art. 83 comma
III c.p.c.
***
Il Collegio,
Rilevato che in data odierna è stata pronunciata sentenza di separazione ex art. 150 e 158 c.c. e che la controversia deve proseguire per la pronuncia della sentenza di divorzio avendo le parti proposto cumulativamente la domanda di separazione e la domanda di divorzio, cumulo ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 28727/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.; Rilevato pertanto che la causa deve essere rimessa in istruttoria;
Considerato che le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte anche per la successiva fase del divorzio;
Rilevato che l'udienza sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. deve essere fissata dopo il decorso del termine di mesi 6 dall'udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione personale ai fini della procedibilità della domanda ex art. 3 co.1 n.2 lettera b) legge 898/1970 e succ mod.,
P. Q. M.
Rimette la causa sul ruolo del giudice relatore dott. Nicola Caschili per la prosecuzione del giudizio di divorzio;
Fissa udienza del 15.1.2026, sostituta da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. per la dichiarazione di conferma di non volersi riconciliare e per l'eventuale rinuncia al deposito dei documenti di cui all'art. 473-bis.12.
Si comunichi
Così deciso in Lanusei, il 14.5.2025
Il Presidente
Nicola Caschili