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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 05/12/2025, n. 2562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2562 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONER DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Graziella Costantino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 163 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA
nato a [...], Stato di San Paolo, il 27/04/1958, residente in Parte_1
La Coruña,na 30 O Riveiro, Bajo Oleiros Perillo, Espanha, Cap: 15172;
nato a [...], Stato di San Paolo, il 20/12/1981, residente a [...], Inghilterra, Parte_2
Co na 45 Shortlands Road, Flat 1, Cap: BR2
nato a [...]é, Stato di San Paolo, il 24/07/2002, residente in Parte_3
Co Bromley, na 45 Shotlands Road, Flat 1, Inghilterra, Cap: BR2
nato a [...], Stato di San Paolo,il 02/11/1995, Controparte_1 residente in [...], na 24 Calle Castellana 1B Cambre, Espanha, Cap: 15660;
nata a [...]é, Stato di San Paolo, in data 04/07/1986, residente a Controparte_2
Jarinu, Stato di San Paolo, Avenida Roseiral, n° 2, bairro Roseiral, Cap: 13.240-000;
, nata a [...], Stato di San Paolo, il 16/07/2008, rappresentata dai suoi Persona_1 genitori esercenti la responsabilità genitoriale, e , Controparte_2 Persona_2 nato a [...], Stato di Paraná, in data 02/06/1987, tutti residenti a [...], Stato di San Paolo, in
Avenida Roseiral, n°2, bairro Roseiral, Cap: 13.240-000;
nata a [...], Stato di San Paolo, in data 01/08/1997, Controparte_3 residente in [...], na 30 O Riveiro, Bajo, Oleiros Perillo, Espanha, Cep: 15172;
nata a [...], Stato di San Paolo, in data 08/10/1962, Controparte_4 residente a [...] O Riveiro, Bajo, Oleiros-Perillo, CAP: 15172, tutti
1 rappresentati e difesi dall'Avvocato Ines Anna D'Argenzio ( ), con CodiceFiscale_2
Studio in Brescia, Via Solferino, n. 6, tel. 030.3751724, con domicilio eletto presso il suo Studio, come da procure allegate al presente atto.
- RICORRENTI -
E
, (C.F. ), in persona del in carica, legale rappresentante Controparte_5 P.IVA_1 CP_6
p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui
Uffici- alla via G. Da Fiore 34 - domicilia, all'indirizzo P.E.C. Email_1
C.F. - RESISTENTE – C.F._3
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga dichiarato il Controparte_5 loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano di
[...]
nato a [...], Cosenza, il 07/08/1900, figlio di Persona_3 Persona_4
e di . Persona_5
In particolare, i ricorrenti hanno rappresentato che l'avo italiano unitosi in matrimonio con Per_6 il 03/10/1925, ad Atibaia, Stato di San Paolo deceduto a Juqueri, Stato di San Paolo, il
[...]
21/01/1941, dall'unione suindicata è nata a [...], il [...] e, in data
12/09/1953, a Guarulhos, Stato di San Paolo, si è sposata con ed è deceduta a Persona_7
San Carlos, Stato di San Paolo, il 23/05/1997.Il 27/04/1958, a Ribeirao Pires, Stato di San Paolo, dal matrimonio tra e , è nato , sposatosi con Parte_4 Per_7 Parte_1 [...]
a Maua, Stato di San Paolo, l'11/06/1981, dalla coppia sono nati: Controparte_4 [...] sposatosi con a Maua, il 28/07/2001, dall'unione è nato Parte_2 Persona_8
è nata a [...]é, Stato di San Paolo, Parte_3 Controparte_2 Parte_1 il 04/07/1986 ), sposatasi con , a Jarinu, Stato di San Paolo, il 25/11/2006,dal Persona_9 matrimonio, in data 16/07/2008, a Jundiai, Stato di San Paolo, è nata , nata Persona_1
a Jundiai, il 16/07/2008; è nato a [...], il Controparte_1
02/11/1995 e, in data 20/03/2020, a , Stato di San Paolo, si è unito in matrimonio Persona_10 con si è sposata con Controparte_7 Controparte_3 Persona_11
in data 23/06/2016, presso il Consolato Generale del Brasile a Madrid e si è divorziata,
[...] giusta sentenza passata in giudicato, il 12/03/2021.
2 Per quanto riguarda invece la posizione giuridica di poiché il Controparte_4 matrimonio con è stato contratto prima del 27.4.1984, ovvero Parte_1
l'11.6.1981, va riconosciuta la cittadinanza per intervenuto matrimonio.
I ricorrenti hanno, altresì, dedotto di aver presentato richiesta di convocazione presso i Consolati
d'Italia a San Paolo, a Madrid e a Londra, al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis senza ricevere alcun fattivo riscontro.
Il P.M. nulla opponeva.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 24 novembre 2025 parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento della domanda mentre il resistente ha chiesto in caso di accoglimento del ricorso la compensazione delle spese. La causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
Preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co.
5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di San Demetrio Corone, Cosenza, circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliano dell'avo italiano già menzionato, unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti, sino agli odierni ricorrenti. Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva. Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale. Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi
3 alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni. In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del . L'orientamento che si sta consolidando nei Parte_5
Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono Parte_6
l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 28873 del 2008).
La mancata opposizione da parte del e la complessità delle questioni trattate Controparte_5 costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani dei ricorrenti;
B) ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere Controparte_5 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro 24.11.2025.
Il Giudice dott.ssa Graziella Costantino
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