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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/03/2025, n. 2513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2513 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27857/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Anna Giorgia Carbone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27857/2023 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Rigatti Diego (C.F. ) e dall'avv. Paola La Notte ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio degli avvocati in Via Della Moscova, 3 20121 Milano come da procura allegata all'atto di citazione
ATTRICE Contro
(C.F. ) NATO A Milano il 22.11.1973 e residente CP_1 C.F._3
a Benahavis Finca Alcuzcuz la Casita 29679, Spagna
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: PRESTITO PERSONALE
CONCLUSIONI: per PARTE ATTRICE
Voglia l'Ill.mo Giudice, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa ogni più opportuna declaratoria, così giudicare:
nel merito in via principale, (i) accertare e dichiarare che il Sig. ha incassato CP_1
l'importo di € 13.000 a titolo di prestito personale o altro titolo, comunque comportante la restituzione dello stesso, riconoscendo espressamente il debito e l'obbligo di restituzione e, per l'effetto (ii) condannare il convenuto alla restituzione di quanto percepito o della diversa somma che risulterà di giustizia, oltre a rivalutazione ed interessi legali maturati dalle singole date dei versamenti, sino al saldo effettivo
in via subordinata, accertare e dichiarare che il Signor ha ricevuto un CP_1 ingiustificato arricchimento a danno della OR , e per l'effetto condannarlo al Pt_1 versamento a favore dell'attrice della somma di € 13.000, oltre a rivalutazione ed interessi legali maturati dalle singole date dei versamenti al futuro saldo;
pagina 1 di 4 in via istruttoria, con riserva di indicare testimoni, di formulare deduzioni, produzioni nonché articolare altri mezzi istruttori nei concedendi termini per il deposito di memorie di rito;
in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio. Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, argomentare e controdedurre, formulare istanze istruttorie, chiedere l'ammissione di consulenze tecniche, compresa la facoltà di chiamare in causa terzi o di integrare il contraddittorio ex art. 102 c.p.c. all'esito di eventuali sopravvenienze in corso di causa e all'esito delle difese della parte convenuta.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 12.07.2023 ritualmente notificato al termine di un complesso processo notificatorio in Spagna e conclusosi con la notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c., la sig.ra conveniva in giudizio il sig. per sentirlo Parte_1 CP_1 condannare alla restituzione della somma di € 13.000,00, previo accertamento della ricezione a titolo di prestito personale dell'importo indicato con assunzione dell'obbligo alla restituzione dal convenuto e con richiesta di fissazione di un termine per la restituzione della predetta somma concessa a titolo di prestito. Nessuno si costituiva per il convenuto, il quale veniva dichiarato contumace all'udienza del 22.01.2025 ed il giudizio veniva rinviato all'udienza del 05 marzo 2025 per la discussione orale, all'esito della quale la causa è stata rimessa in decisione. La domanda proposta in via principale dall'attrice è fondata e va pertanto accolta.
Parte attrice ha dedotto che il titolo in forza del quale è sorto l'obbligo di restituzione in capo al convenuto contumace a favore della sig.ra della complessiva somma di € Pt_1
13.000,00 sia il prestito personale corrisposto allo stesso, per il complessivo importo suddetto, in più tranches.
Il ricevimento di tale importo di denaro veniva accompagnato dalla sottoscrizione, da parte del sig. , di una dichiarazione comprendente, altresì, l'assunzione CP_1 dell'obbligo di restituzione delle somme ricevute entro il 15.12.2021 (si veda doc. 1).
Va, preliminarmente, precisato come con la locuzione “prestito”, di per sé priva di un preciso significato tecnico-giuridico, si intenda la concessione di una somma di denaro ad un soggetto, con l'intesa che questi la restituisca, entro un certo termine. Il prestito va, pertanto, inquadrato nel contratto di mutuo, oneroso se è inteso che chi riceve il denaro debba restituirlo maggiorato di interessi, gratuito se non sia prevista la corresponsione degli interessi.
Ebbene, riguardo alla domanda di restituzione di somme di denaro date a titolo di mutuo/prestito, il costante indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione ha, più volte, precisato che “…l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ex art. 2697 comma 1, c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo da cui deriva l'obbligo della vantata restituzione;
ed infatti, l'esistenza di un contratto di mutuo non può desumersi dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sé a fondare una
pagina 2 di 4 richiesta di restituzione allorquando l'”accipiens” – ammessa la ricezione - non confermi, altresì, il titolo posto alla controparte a fondamento della propria pretesa, ma ne contesti, anzi, la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa”. (si veda ex multis Cass. civ. n.24328/2017; Cass. civ. n. 30944/2018).
Posto quanto sopra, grava sull'attore l'onere di fornire la piena prova dei fatti costitutivi del credito azionato, eventualmente anche a fronte delle contestazioni mosse dal debitore.
Fatte queste premesse, ritiene questo giudice che, nella fattispecie in oggetto, l'attrice abbia provato tutti gli elementi costitutivi della domanda dalla stessa avanzata.
In primis, la sig.ra ha provato di avere consegnato la complessiva somma oggetto di Pt_1
€ 13.000,00, come risulta dal documento n. 1 allegato agli atti e come è stato, altresì, confermato dalle dichiarazioni rese dalla stessa in sede di interrogatorio libero all'udienza del 22.01.2025.
L'attrice, in tale occasione, ha confermato di avere prestato al sig. , suo CP_1 fidanzato nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2020, la somma complessiva di € 13.000,00, a titolo gratuito, senza interessi, provando, pertanto, il titolo di mutuo/prestito personale gratuito posto a fondamento della domanda oggetto di giudizio.
La sig.ra ha, inoltre, provato l'obbligo restitutorio in capo al convenuto e Pt_1 discendente dal predetto prestito, con la produzione della scrittura del 07.06.2021, firmata dal sig. e rappresentante, certamente, un riconoscimento di debito CP_1 dell'intero importo ricevuto dallo stesso (doc. 1).
L'impegno del sig. alla restituzione delle somme ricevute è, altresì, dimostrato CP_1 dal contenuto delle email prodotte dall'attrice ai documenti n. 2 e n. 3 e con cui, inequivocabilmente, il sig. si riconosceva debitore dell'attrice e si obbligava CP_1 alla restituzione del denaro ricevuto.
Nessuno dei fatti dedotti dall'attrice è stato, d'altra parte, contestato o smentito dal sig.
il quale, sebbene destinatario della regolare notificazione dell'atto di citazione CP_1 avversario, ha deciso di non difendersi e di rimanere contumace nel presente giudizio.
Alla strega dei richiamati principi di diritto, quindi, si rileva come l'attrice, sulla base delle risultanze documentali acquisite agli atti di causa e delle dichiarazioni rese dalla stessa in sede di interrogatorio libero, abbia fornito sia la prova dell'avvenuta consegna della somma al convenuto date a titolo di mutuo/prestito personale non fruttifero, quanto dell'obbligo di restituzione di tale somma, come provato dalle ricevute sottoscritte dal convenuto stesso, assolvendo così all'onere probatorio di cui all'art. 2679, comma 1, c.c., che impone al creditore di fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria.
pagina 3 di 4 Con riguardo, infine, alla richiesta di fissazione di un termine per la restituzione della somma concessa a mutuo, si osserva quanto segue.
Tale previsione, disciplinata dall'art. 1817 c.c., ricorre quando le parti non hanno previsto un termine per la restituzione o quando la restituzione è rimessa alla disponibilità del debitore (c.d. termine cum puotero).
Nel caso di specie, a ben vedere, il debitore, con la scrittura del 28.11.2019 si impegnava a restituire la somma prestata “non appena ne avrò la possibilità”; successivamente, in data 07.06.2021 l'obbligo alla restituzione dell'intero importo prestato veniva individuato “entro e non oltre il 15 dicembre 2021” (doc. n. 1). Tale ultimo termine, poi, diveniva oggetto di nuova previsione tra le parti, come emerge dalla corrispondenza intercorsa tra le stesse (docc. 2 e 3) senza, tuttavia, che risulti con assoluta certezza il raggiungimento di un nuovo accordo riguardo ai termini concessi al sig. , il quale in ogni caso, non ha mai effettuato alcun pagamento, CP_1 neppure parziale.
Ciò osservato, ritiene questo giudice - valutati i fatti sopra descritti, tenuto conto della complessiva condotta del convenuto, riconosciuta, inoltre, la fondezza della domanda dell'attrice e considerato il lasso di tempo già trascorso dalla dazione del denaro - di dover riconoscere alla sig.ra il diritto di ottenere l'immediata restituzione dell'importo di euro Pt_1 13.000,00, oltre interessi legali come da domanda.
Le spese processuali seguono la soccombenza del convenuto e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/22, con applicazione dei parametri medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, nella persona della dott.ssa Anna Giorgia Carbone, definitamente pronunciando, ogni contraria eccezione disattesa, sulle domande proposte da
[...]
nei confronti di , contumace, così decide: Parte_1 CP_1
1. accoglie la domanda dell'attrice ed accertato che ha ricevuto dalla CP_1 sig.ra a titolo di prestito personale la somma di € Parte_1
13.000,00 con assunzione dell'obbligo di restituzione dell'importo, per l'effetto condanna all'immediata restituzione a favore della sig.ra CP_1 Parte_1 della somma di € 13.000,00, oltre interessi legali maturati dalla data della presente pronuncia all'effettivo saldo;
2. condanna al pagamento a favore dell'attrice delle spese legali, CP_1 liquidate in € 5.507,00 per compensi, oltre ad € 264,00 per le spese, oltre rimborso forfetario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge.
Milano, 25 marzo 2025
Il Giudice Anna Giorgia Carbone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Anna Giorgia Carbone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27857/2023 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Rigatti Diego (C.F. ) e dall'avv. Paola La Notte ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio degli avvocati in Via Della Moscova, 3 20121 Milano come da procura allegata all'atto di citazione
ATTRICE Contro
(C.F. ) NATO A Milano il 22.11.1973 e residente CP_1 C.F._3
a Benahavis Finca Alcuzcuz la Casita 29679, Spagna
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: PRESTITO PERSONALE
CONCLUSIONI: per PARTE ATTRICE
Voglia l'Ill.mo Giudice, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa ogni più opportuna declaratoria, così giudicare:
nel merito in via principale, (i) accertare e dichiarare che il Sig. ha incassato CP_1
l'importo di € 13.000 a titolo di prestito personale o altro titolo, comunque comportante la restituzione dello stesso, riconoscendo espressamente il debito e l'obbligo di restituzione e, per l'effetto (ii) condannare il convenuto alla restituzione di quanto percepito o della diversa somma che risulterà di giustizia, oltre a rivalutazione ed interessi legali maturati dalle singole date dei versamenti, sino al saldo effettivo
in via subordinata, accertare e dichiarare che il Signor ha ricevuto un CP_1 ingiustificato arricchimento a danno della OR , e per l'effetto condannarlo al Pt_1 versamento a favore dell'attrice della somma di € 13.000, oltre a rivalutazione ed interessi legali maturati dalle singole date dei versamenti al futuro saldo;
pagina 1 di 4 in via istruttoria, con riserva di indicare testimoni, di formulare deduzioni, produzioni nonché articolare altri mezzi istruttori nei concedendi termini per il deposito di memorie di rito;
in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio. Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, argomentare e controdedurre, formulare istanze istruttorie, chiedere l'ammissione di consulenze tecniche, compresa la facoltà di chiamare in causa terzi o di integrare il contraddittorio ex art. 102 c.p.c. all'esito di eventuali sopravvenienze in corso di causa e all'esito delle difese della parte convenuta.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 12.07.2023 ritualmente notificato al termine di un complesso processo notificatorio in Spagna e conclusosi con la notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c., la sig.ra conveniva in giudizio il sig. per sentirlo Parte_1 CP_1 condannare alla restituzione della somma di € 13.000,00, previo accertamento della ricezione a titolo di prestito personale dell'importo indicato con assunzione dell'obbligo alla restituzione dal convenuto e con richiesta di fissazione di un termine per la restituzione della predetta somma concessa a titolo di prestito. Nessuno si costituiva per il convenuto, il quale veniva dichiarato contumace all'udienza del 22.01.2025 ed il giudizio veniva rinviato all'udienza del 05 marzo 2025 per la discussione orale, all'esito della quale la causa è stata rimessa in decisione. La domanda proposta in via principale dall'attrice è fondata e va pertanto accolta.
Parte attrice ha dedotto che il titolo in forza del quale è sorto l'obbligo di restituzione in capo al convenuto contumace a favore della sig.ra della complessiva somma di € Pt_1
13.000,00 sia il prestito personale corrisposto allo stesso, per il complessivo importo suddetto, in più tranches.
Il ricevimento di tale importo di denaro veniva accompagnato dalla sottoscrizione, da parte del sig. , di una dichiarazione comprendente, altresì, l'assunzione CP_1 dell'obbligo di restituzione delle somme ricevute entro il 15.12.2021 (si veda doc. 1).
Va, preliminarmente, precisato come con la locuzione “prestito”, di per sé priva di un preciso significato tecnico-giuridico, si intenda la concessione di una somma di denaro ad un soggetto, con l'intesa che questi la restituisca, entro un certo termine. Il prestito va, pertanto, inquadrato nel contratto di mutuo, oneroso se è inteso che chi riceve il denaro debba restituirlo maggiorato di interessi, gratuito se non sia prevista la corresponsione degli interessi.
Ebbene, riguardo alla domanda di restituzione di somme di denaro date a titolo di mutuo/prestito, il costante indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione ha, più volte, precisato che “…l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ex art. 2697 comma 1, c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo da cui deriva l'obbligo della vantata restituzione;
ed infatti, l'esistenza di un contratto di mutuo non può desumersi dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sé a fondare una
pagina 2 di 4 richiesta di restituzione allorquando l'”accipiens” – ammessa la ricezione - non confermi, altresì, il titolo posto alla controparte a fondamento della propria pretesa, ma ne contesti, anzi, la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa”. (si veda ex multis Cass. civ. n.24328/2017; Cass. civ. n. 30944/2018).
Posto quanto sopra, grava sull'attore l'onere di fornire la piena prova dei fatti costitutivi del credito azionato, eventualmente anche a fronte delle contestazioni mosse dal debitore.
Fatte queste premesse, ritiene questo giudice che, nella fattispecie in oggetto, l'attrice abbia provato tutti gli elementi costitutivi della domanda dalla stessa avanzata.
In primis, la sig.ra ha provato di avere consegnato la complessiva somma oggetto di Pt_1
€ 13.000,00, come risulta dal documento n. 1 allegato agli atti e come è stato, altresì, confermato dalle dichiarazioni rese dalla stessa in sede di interrogatorio libero all'udienza del 22.01.2025.
L'attrice, in tale occasione, ha confermato di avere prestato al sig. , suo CP_1 fidanzato nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2020, la somma complessiva di € 13.000,00, a titolo gratuito, senza interessi, provando, pertanto, il titolo di mutuo/prestito personale gratuito posto a fondamento della domanda oggetto di giudizio.
La sig.ra ha, inoltre, provato l'obbligo restitutorio in capo al convenuto e Pt_1 discendente dal predetto prestito, con la produzione della scrittura del 07.06.2021, firmata dal sig. e rappresentante, certamente, un riconoscimento di debito CP_1 dell'intero importo ricevuto dallo stesso (doc. 1).
L'impegno del sig. alla restituzione delle somme ricevute è, altresì, dimostrato CP_1 dal contenuto delle email prodotte dall'attrice ai documenti n. 2 e n. 3 e con cui, inequivocabilmente, il sig. si riconosceva debitore dell'attrice e si obbligava CP_1 alla restituzione del denaro ricevuto.
Nessuno dei fatti dedotti dall'attrice è stato, d'altra parte, contestato o smentito dal sig.
il quale, sebbene destinatario della regolare notificazione dell'atto di citazione CP_1 avversario, ha deciso di non difendersi e di rimanere contumace nel presente giudizio.
Alla strega dei richiamati principi di diritto, quindi, si rileva come l'attrice, sulla base delle risultanze documentali acquisite agli atti di causa e delle dichiarazioni rese dalla stessa in sede di interrogatorio libero, abbia fornito sia la prova dell'avvenuta consegna della somma al convenuto date a titolo di mutuo/prestito personale non fruttifero, quanto dell'obbligo di restituzione di tale somma, come provato dalle ricevute sottoscritte dal convenuto stesso, assolvendo così all'onere probatorio di cui all'art. 2679, comma 1, c.c., che impone al creditore di fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria.
pagina 3 di 4 Con riguardo, infine, alla richiesta di fissazione di un termine per la restituzione della somma concessa a mutuo, si osserva quanto segue.
Tale previsione, disciplinata dall'art. 1817 c.c., ricorre quando le parti non hanno previsto un termine per la restituzione o quando la restituzione è rimessa alla disponibilità del debitore (c.d. termine cum puotero).
Nel caso di specie, a ben vedere, il debitore, con la scrittura del 28.11.2019 si impegnava a restituire la somma prestata “non appena ne avrò la possibilità”; successivamente, in data 07.06.2021 l'obbligo alla restituzione dell'intero importo prestato veniva individuato “entro e non oltre il 15 dicembre 2021” (doc. n. 1). Tale ultimo termine, poi, diveniva oggetto di nuova previsione tra le parti, come emerge dalla corrispondenza intercorsa tra le stesse (docc. 2 e 3) senza, tuttavia, che risulti con assoluta certezza il raggiungimento di un nuovo accordo riguardo ai termini concessi al sig. , il quale in ogni caso, non ha mai effettuato alcun pagamento, CP_1 neppure parziale.
Ciò osservato, ritiene questo giudice - valutati i fatti sopra descritti, tenuto conto della complessiva condotta del convenuto, riconosciuta, inoltre, la fondezza della domanda dell'attrice e considerato il lasso di tempo già trascorso dalla dazione del denaro - di dover riconoscere alla sig.ra il diritto di ottenere l'immediata restituzione dell'importo di euro Pt_1 13.000,00, oltre interessi legali come da domanda.
Le spese processuali seguono la soccombenza del convenuto e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/22, con applicazione dei parametri medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, nella persona della dott.ssa Anna Giorgia Carbone, definitamente pronunciando, ogni contraria eccezione disattesa, sulle domande proposte da
[...]
nei confronti di , contumace, così decide: Parte_1 CP_1
1. accoglie la domanda dell'attrice ed accertato che ha ricevuto dalla CP_1 sig.ra a titolo di prestito personale la somma di € Parte_1
13.000,00 con assunzione dell'obbligo di restituzione dell'importo, per l'effetto condanna all'immediata restituzione a favore della sig.ra CP_1 Parte_1 della somma di € 13.000,00, oltre interessi legali maturati dalla data della presente pronuncia all'effettivo saldo;
2. condanna al pagamento a favore dell'attrice delle spese legali, CP_1 liquidate in € 5.507,00 per compensi, oltre ad € 264,00 per le spese, oltre rimborso forfetario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge.
Milano, 25 marzo 2025
Il Giudice Anna Giorgia Carbone
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