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Sentenza 5 febbraio 2024
Sentenza 5 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 05/02/2024, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente rel.
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 236/2023 R.G. promossa
DA
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Simona Corsello
Appellante
CONTRO
[...]
Controparte_1
, in persona
[...]
del Ministro p.t., rappresentati e difesi ex lege dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Catania
Appellati
OGGETTO: Pubblico impiego- mobilità straordinaria personale docente- accantonamento posti
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate. IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con sentenza n. 60 del 2.02.2023, il giudice del lavoro del
Tribunale di Ragusa rigettava il ricorso proposto da con il Parte_1
quale la ricorrente aveva chiesto la disapplicazione delle disposizioni del
CCNI per la mobilità del personale docente per gli aa.ss. dal 2016/2017 al
2022/2023. La aveva lamentato il mancato accoglimento della Pt_1
domanda di mobilità nell'ambito territoriale prescelto, denunciando l'illegittimità dell'accantonamento di posti in favore dei docenti vincitori e/o idonei nel concorso di merito del 2012 nonostante i medesimi vantassero un punteggio inferiore.
Avverso la sentenza proponeva appello la soccombente con atto depositato in data 9.04.2023; resisteva al gravame l'amministrazione appellata.
La causa veniva posta in decisione all'esito dell'udienza dell'1.02.2024, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
2. Con note telematiche depositate in data 16.10.2023, il difensore dell'appellante ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio, chiedendo la dichiarazione di estinzione del processo con compensazione delle spese di lite.
Con successive note telematiche dell'1 febbraio 2024 l'appellante ha dichiarato di ribadire e confermare “la propria volontà di rinunciare ed abbandonare il giudizio in questione affinché lo stesso si estingua definitivamente, siccome già dedotto con atto depositato il 16.10.2023, con integrale compensazione delle spese di lite tenuto conto che alla data di deposito dell'atto di rinuncia non era intervenuta la costituzione in giudizio di alcuna delle parti resistenti/appellate”.
La dichiarazione contenuta nelle ultime note telematiche dell'appellante va dunque interpretata come rinuncia all'impugnazione. Nel giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione equivale a rinuncia all'azione, che, a differenza della rinuncia agli atti, non necessita di accettazione della parte appellata.
Invero, secondo costante giurisprudenza di legittimità, “la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato; anche ad essa si applica tuttavia la regola dell'articolo
306 c.p.c., comma 4, secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione”: Cass. 5250/2018 (v. anche Cass. 14780/2019).
Parte appellante, peraltro, non ha in ogni caso provveduto alla notifica della rinuncia all'amministrazione appellata, la quale, in data 22 gennaio 2024, ha correttamente provveduto a costituirsi in giudizio.
Va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio e le spese processuali del grado, liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM
55/2014 e succ. modif. tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
Definitivamente pronunciando:
Dichiara estinto il giudizio;
condanna l'appellante al pagamento in favore di controparte delle spese processuali del presente grado, che liquida in € 2.906,00.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza dell'1 febbraio 2024.
Il Presidente est.
dott.ssa Elvira Maltese
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente rel.
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 236/2023 R.G. promossa
DA
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Simona Corsello
Appellante
CONTRO
[...]
Controparte_1
, in persona
[...]
del Ministro p.t., rappresentati e difesi ex lege dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Catania
Appellati
OGGETTO: Pubblico impiego- mobilità straordinaria personale docente- accantonamento posti
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate. IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con sentenza n. 60 del 2.02.2023, il giudice del lavoro del
Tribunale di Ragusa rigettava il ricorso proposto da con il Parte_1
quale la ricorrente aveva chiesto la disapplicazione delle disposizioni del
CCNI per la mobilità del personale docente per gli aa.ss. dal 2016/2017 al
2022/2023. La aveva lamentato il mancato accoglimento della Pt_1
domanda di mobilità nell'ambito territoriale prescelto, denunciando l'illegittimità dell'accantonamento di posti in favore dei docenti vincitori e/o idonei nel concorso di merito del 2012 nonostante i medesimi vantassero un punteggio inferiore.
Avverso la sentenza proponeva appello la soccombente con atto depositato in data 9.04.2023; resisteva al gravame l'amministrazione appellata.
La causa veniva posta in decisione all'esito dell'udienza dell'1.02.2024, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
2. Con note telematiche depositate in data 16.10.2023, il difensore dell'appellante ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio, chiedendo la dichiarazione di estinzione del processo con compensazione delle spese di lite.
Con successive note telematiche dell'1 febbraio 2024 l'appellante ha dichiarato di ribadire e confermare “la propria volontà di rinunciare ed abbandonare il giudizio in questione affinché lo stesso si estingua definitivamente, siccome già dedotto con atto depositato il 16.10.2023, con integrale compensazione delle spese di lite tenuto conto che alla data di deposito dell'atto di rinuncia non era intervenuta la costituzione in giudizio di alcuna delle parti resistenti/appellate”.
La dichiarazione contenuta nelle ultime note telematiche dell'appellante va dunque interpretata come rinuncia all'impugnazione. Nel giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione equivale a rinuncia all'azione, che, a differenza della rinuncia agli atti, non necessita di accettazione della parte appellata.
Invero, secondo costante giurisprudenza di legittimità, “la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato; anche ad essa si applica tuttavia la regola dell'articolo
306 c.p.c., comma 4, secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione”: Cass. 5250/2018 (v. anche Cass. 14780/2019).
Parte appellante, peraltro, non ha in ogni caso provveduto alla notifica della rinuncia all'amministrazione appellata, la quale, in data 22 gennaio 2024, ha correttamente provveduto a costituirsi in giudizio.
Va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio e le spese processuali del grado, liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM
55/2014 e succ. modif. tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
Definitivamente pronunciando:
Dichiara estinto il giudizio;
condanna l'appellante al pagamento in favore di controparte delle spese processuali del presente grado, che liquida in € 2.906,00.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza dell'1 febbraio 2024.
Il Presidente est.
dott.ssa Elvira Maltese