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Sentenza 6 febbraio 2024
Sentenza 6 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 06/02/2024, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1496/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, SEZIONE IMPRESE, in persona dei Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1496/2022 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti MANNOCCI GINO e C.F._2
SUSINI LORENZO, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. DURVAL
ALESSANDRA
APPELLANTI contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. FERRETTI ALBERTO, P.IVA_1
APPELLATA
avverso la sentenza n. 2020/2022 emessa dal Tribunale di Firenze, Sezione Imprese, pubblicata il 30/06/2022
CONCLUSIONI
In data 28/09/2023 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
pagina 1 di 32 «Voglia l'Eccellentissima Corte, in accoglimento dello spiegato appello e in totale riforma della sentenza impugnata,
a) (omissis);
b) in via istruttoria, ammettere tutte le richieste istruttorie formulate dai comparenti nella II^ memoria ex art. 183 c.p.c. e respingere tutte le istanze istruttorie avversarie per i motivi di cui alla III^ memoria ex art. 183 c.p.c. ammettendo i comparenti all'eventuale controprova con i testi già indicati in prova diretta e più precisamente:
A) RICHIESTA INTERROGATORIO FORMALE E PROVA TESTI
Si chiede l'ammissione dell'interrogatorio formale del Curatore, da convertirsi in caso di esito negativo in prova per testi, sui seguenti capitoli: Contr 1) CHE la nella persona del legale rappresentante dell'epoca sig. CP_1
a causa della crisi nel mercato edilizio e degli elevati costi di Parte_1 gestione, nel 2008, su indicazione del proprio commercialista dell'epoca Rag.
[...]
cessò l'esecuzione diretta di ogni attività di costruzione e di esecuzi CP_3 ni edili procedendo al licenziamento di tutti i dipendenti in forze;
2) DCV CHE parallelamente, nel 2008, il Sig. fu consigliato dal Parte_1 proprio commercialista dell'epoca Rag. a ditta individuale CP_3 iscritta nella sezione artigiani come ri ra che vi si mostra (v. dc. 3 TE) al fine di beneficiare delle agevolazioni (fiscali, contributive ecc…) derivanti dal riconoscimento di tale qualifica;
3) DCV CHE sempre nel 2008, la ditta assunse due dipendenti con la Pt_1 qualifica di manovali ed acquistò dalla e attrezzature edili necessarie a CP_1 svolgere l'attività come risulta dai docum arimenti vi si mostrano (v. dc. 12 della TE);
4) DCV CHE la a partire dal 2008 in poi, appaltò alla le CP_1 Parte_3 lavorazioni edili che si rendevano man mano necessarie per il completamento dei cantieri già iniziati, appalti che si rendevano necessari anche per poter vendere gli immobili che erano rimasti ancora in carico alla si trattava in particolare dei CP_1 cantieri indicati nelle fatture 7 e 8/2010 che vi si mostrano (v. dc. 4 e 5 della TE);
5) DCV CHE pertanto, la ditta , e cioè il Sig. personalmente Pt_1 Parte_1 con l'ausilio dei due dipendenti Sig.ri e , a Persona_1 Persona_2 partire dal 2008 in poi effettuò per cont ra lle CP_1 fatture n. 7 ed 8/2010 che vi si mostrano (v. dc. 4 e 5 della TE);
6) DCV CHE più precisamente, in relazione alla fattura n. 7/2010, la ditta : Pt_1
a. effettuò, per conto della il montaggio del ponteggio sul cantiere sito in Via CP_1 di Lupo Parra n. 39, Loc. San Prospero di CI (PI), committente della era CP_1 il sig. come risulta dalla fattura n. 11/08 che tra Parte_4 CP_1
(v. dc. 12 della TE)
b. effettuò, per conto della i lavori di ristrutturazione e costruzione di due CP_1 appartamenti sul cantiere d olini a Navacchio – Loc. Casciavola, committente della era la come risulta dalla fattura n. 26/08 CP_1 Controparte_4 CP_1 che v (v. d pagina 2 di 32 7) DCV CHE in relazione alla fattura n. 8/2010, la ditta : Pt_1
a. effettuò per conto della i lavori di eliminazione delle infiltrazioni di acqua CP_1 su un terrazzo presso l'immobile di Via Alessandro Dini di Marciana di CI (PI), committente della era il sig. CP_1 CP_5
b. effettuò per conto della i lavori di stasatura e sistemazione dell'intera rete CP_1 fognaria che presentava d resso il complesso immobiliare di Via della Chiesa 1 e di Piazza della Concordia di Marciana di CI (PI), immobili che la CP_1 aveva in precedenza venduto ai sig.ri , , Persona_3 Persona_4 Per_5 e;
[...] Persona_6
c. effettuò per conto della i lavori di sistemazione del capannone che la CP_1 [...] aveva in leasing da sito in Via del Nugolaio Navacchio Controparte_4 Org_1 re n. 4 e 3 d vi si mostrano (v. dc. 13 TE); CP_1
d. effettuò per conto della i lavori di sistemazione della sede della in CP_1 CP_1
Via di Mezzo Nord 82 a S o a Settimo (PI).
Si indicano di seguito i testi in grado di riferire su ciascun capitolo:
Cap. 1: Rag. ; CP_3
Cap. 2: Rag. ; CP_3
Cap. 3: Rag. ; sig. sig. ; CP_3 Persona_1 Persona_2
Cap. 4: Rag. ; sig. sig. ; CP_3 Persona_1 Persona_2
Cap. 5: sig. sig. ; sig. sig. Persona_1 Persona_2 CP_5
Sig. e la Sig.ra ; Sig. Controparte_6 Persona_5 Persona_6 Per_3
[...]
Cap. 6 lettera a): sig. sig. ; Persona_1 Persona_2
Cap. 6 lettera b): sig. sig. ; Persona_1 Persona_2
Cap. 7 lettera a): sig. sig. sig. ; CP_5 Persona_1 Persona_2
Cap. 7 lettera b): sig. sig. Sig. e la CP_5 Controparte_6 Persona_5
Sig.ra ; Persona_6
Cap. 7 lettera c) e d): sig. sig. ; l.r. Persona_1 Persona_2 [...]
l.r. Controparte_7 Controparte_8
B) ORDINE D'ESIBIZIONE EX ARTT. 210, 212 C.P.C. E 2711 C.C.
1) I comparenti chiedono che il Giudice ordini alla TE del Fallimento
[...] ex art. 210 c.p.c. l'esibizione in giudizio del LU (Libro Unico del Controparte_1 relativo al biennio 2008-2010 al fine di verificare se la Controparte_1 fallita avesse avuto oppure no dipendenti in forza nel suddetto arco temporale.
2) E' noto che il LU (Libro Unico del Lavoro in cui sono registrati mensilmente tutti i dati dei dipendenti) è tenuto con modalità telematiche presso il commercialista o il consulente del lavoro della ditta. Ciò premesso, il comparente, visto peraltro che ha cessato ormai dal 2010 la ditta individuale, ha chiesto al proprio commercialista dell'epoca Rag. di avere una copia di tale libro relativa al periodo 2008- CP_3
2010 come risu odotta come dc. 10. Tuttavia, il Rag. non CP_3
pagina 3 di 32 ha mai risposto per cui si chiede il Giudice ordini al Rag. , con studio in CP_3
CI, Via Pascoli n. 32, l'esibizione in giudizio del Libr oro della
[...]
, nel biennio 2008-2010 al fine di comprovare il numero degli operai Parte_5 orza alla nel predetto biennio. Parte_3
C) RICHIESTA D'INFORMAZIONI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE EX ARTT. 211 E/O 213 C.P.C.
Al fine di comprovare l'effettiva presenza di dipendenti in forze alla ditta nel Pt_1 periodo 2008-2010 e comprovare allo stesso tempo che la fallita, nel medesimo Org_ periodo, non aveva dipendenti, si chiede che il Giudice ordini alla sede di Pisa in Piazza Guerrazzi informative scritte o, in subordine, che ordini all'Uffi esibire in giudizio l'estratto contributivo previdenziale nel biennio 2008-2010 dei Sig.ri (c.f. e (c.f. Persona_1 C.F._3 Persona_2
). C.F._4
c) nel merito, respingere tutte le domande promosse dalla perché totalmente CP_1 infondate in fatto e in diritto e comunque non provate e, tto, condannare la TE a restituire ai comparenti tutto quanto eventualmente percepito in forza della sentenza di primo grado, oltre interessi dal giorno del pagamento al saldo;
d) con vittoria di spese e compensi di lite sia del primo grado, sia del grado d'appello».
Per la parte appellata:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello:
- Rigettare integralmente l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto.
- In accoglimento dei due appelli incidentali proposti dalla comparente, riformare parzialmente la sentenza 2020/22 Tribunale di Firenze – Sezione Specializzata d'Impresa come segue:
1 - in solido con il capo condannatorio già emesso nei confronti del quale ex amministratore della , condannare il medesimo Pt_1 CP_1
nella sua veste di ex tit nima ditta individuale, al Parte_1 pagamento della somma di € 130.171,00 a favore dell'odierna appellata, o della maggiore o minore somma di giustizia, oltre gli interessi commerciali ex D.Lgs.
9.10.2002 n. 231 o in ipotesi legali, e rivalutazione monetaria;
2 - condannare la controparte al pagamento degli interessi al saggio commerciale ex D.Lgs. Pt_1
9.10.2022 n la citazione (9.11.2015) al saldo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
La TE del Fallimento conveniva in giudizio avanti al Controparte_1
Tribunale di Pisa e chiedendo di accertare Parte_1 Parte_2 la responsabilità del quale, ex-amministratore della società Pt_1 CP_1 in bonis, per la distrazione di somme di denaro dallo stesso pagate alla ditta
[...]
a fronte di due fatture, la n. 7 e la n. 8 del 2010 per Organizzazione_3
pagina 4 di 32 l'importo complessivo di euro 191.920,00, emesse per prestazioni di cui si contestava l'esecuzione.
Veniva evidenziato che tali fatture erano state saldate per la somma di euro
26.949,00 in contanti, per euro 34.800,00 mediante la cessione di un credito e per il restante importo di euro 130.171,00 mediante compensazione.
La prova dell'inesistenza delle operazioni fatturate veniva tratta dal fatto che:
- la ditta aveva iniziato l'attività solo in data 28/07/2008 quando i Pt_1 cantieri della in bonis non erano più attivi;
CP_1
- la ditta non aveva dipendenti, per cui non avrebbe potuto in 95 giorni effettuare lavori del valore di euro 191.920,00;
- la nei bilanci del 2008 e 2009, non aveva esposto i costi che poi le CP_1 erano stati addebitati con le fatture n. 7 e n. 8 del 2010 come "fatture da ricevere";
- nei bilanci 2010 e 2011 la aveva considerato le fatture n. 7 e n. 8 CP_1 come "merci conto acquisti" e non come "prestazioni";
- nel bilancio del 2012, nella voce rimanenze finali della sezione attivo patrimoniale, vi era stata una diminuzione del valore delle merci rispetto al 2011 esattamente pari a quello delle fatture n. 7 e n. 8;
- le fatture n. 7 e n. 8 erano state classificate come "prestazioni";
- le fatture n. 7 e n. 8, registrate nel bilancio per la prima volta nel 2010, risultavano protocollate solo il 31/12/2012.
Inoltre, la TE chiedeva la revoca del fondo patrimoniale costituito in data
06/02/2012 da con la moglie nel quale erano Pt_1 Parte_2 confluiti tutti i suoi beni.
Si costituivano in giudizio e i quali Parte_1 Parte_2 eccepivano preliminarmente l'incompetenza del Tribunale di Pisa a favore della
Sezione specializzata in materia d'impresa del Tribunale di Firenze.
Nel merito i convenuti contestavano la domanda di parte attrice, evidenziando pagina 5 di 32 che l' , a partire dal 2008, aveva due dipendenti e Organizzazione_4 Pt_1 svolgeva occasionalmente lavorazioni anche per la che invece non CP_1 aveva dipendenti, in quanto non svolgeva più direttamente i lavori edili, ma si occupava ormai esclusivamente di compravendite immobiliari e della mera gestione degli immobili acquistati in precedenza.
La tra il 2008 ed il 2010, aveva ricevuto varie contestazioni da parte di CP_1 clienti che avevano acquistato immobili per vizi e difetti emersi successivamente all'acquisto, per cui si era reso necessario effettuare lavori per l'eliminazione degli stessi, che erano stati commissionati da alla ditta individuale. Inoltre, CP_1 sempre tra il 2008 e il 2010, la aveva dovuto eseguire alcuni lavori di CP_1 rifinitura per poter vendere alcuni immobili già completati da tempo, e anche per tali lavori si era rivolta alla ditta individuale.
I convenuti, poi, evidenziavano che la aveva emesso fatture ai clienti CP_1 finali per i lavori effettuati dalla ditta individuale per un totale di euro 273.429,64, superiore alla somma fatturata dalla ditta individuale.
Aggiungevano inoltre i convenuti che, dopo il fallimento, la Guardia di Finanza aveva indagato a fondo i rapporti intercorsi tra la fallita e la , ma Parte_3 non era mai stato sollevato al alcun rilievo o alcuna contestazione in Pt_1 merito all'inesistenza delle prestazioni di cui alle fatture 7 e 8 del 2010.
Infine, veniva evidenziato che il ritardo nella fatturazione era dipeso dal fatto che la non aveva le risorse finanziarie per pagare immediatamente i lavori. CP_1
I convenuti eccepivano inoltre l'inammissibilità della domanda di revocatoria del pagamento effettuato da alla mediante la compensazione CP_1 Parte_3 dell'importo di euro 130.171,00, essendo una conseguenza derivante dalla legge ed in assenza di prova dell'eventus damni e del consilium fraudis.
Infine, i convenuti contestavano l'esistenza dei presupposti per la revocatoria dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale.
Nella prima memoria ex art. 183, VI comma c.p.c. la TE affermava che le fatture 7 e 8 del 2010 non riguardavano in realtà lavorazioni, ma la vendita,
pagina 6 di 32 effettuata al prezzo di euro 191.920,00 dalla alla di un Parte_3 CP_1 capannone, aggiungendo che le fatture originali sarebbero state distrutte dopo che la aveva ricevuto l'istanza di fallimento e sarebbero state sostituite CP_1 dalle fatture 7 e 8 oggetto del giudizio, tanto che sia la in bonis che la CP_1
avevano classificato le fatture come compravendite nel 2010 e nel Parte_3
2011 e non come lavorazioni.
I convenuti si opponevano a tale nuova prospettazione dei fatti, deducendone l'infondatezza e la contraddittorietà rispetto alle prime allegazioni.
Con ordinanza in data 17/01/2019 il Tribunale di Pisa dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di Firenze, Sezione specializzata in materia d'impresa, assegnando termine per la riassunzione della causa e condannando la
TE al pagamento delle spese processuali per € 5.900,00 oltre IVA e CPA.
Con atto di citazione in riassunzione, notificato nell'aprile 2019, la TE riassumeva il giudizio davanti al Tribunale delle Imprese di Firenze.
Si costituivano in giudizio i convenuti eccependo l'inammissibilità della riassunzione, in quanto avvenuta con deposito cartaceo del ricorso e dei documenti, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio ed insistendo nel merito per le eccezioni già sollevate davanti al Tribunale di Pisa.
La causa veniva istruita con assunzione di prove testimoniali e quindi trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 03/02/2022.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 2020/2022 pubblicata il 30/06/2022 il Tribunale di Firenze,
Sezione Imprese, così statuiva:
«1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al Parte_1 pagamento, a favore della TE del fallimento di della somma Controparte_1 di euro di euro 191.920,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria su detta somma, dalla data del pagamento;
2) Revoca l'atto di costituzione del fondo patrimoniale, di cui all'atto notaio
di CI (PT) in data 6.2.2012, tra e Persona_7 Parte_1
pagina 7 di 32 - Numero di repertorio 17925/9512 trascritto ii 13.02.2012 Parte_2
Registro Generale n.2357 e Registro Particolare n.1656;
3) Condanna i convenuti alla refusione, a favore della TE del fallimento della società ., delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 10,500, Org_5 oltre 15% spese generali, WA e CAP come per legge, quanto a , Parte_1 ed in euro 3.972,00, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge, per
. Parte_2
In via preliminare il Tribunale rigettava l'eccezione di inammissibilità del deposito cartaceo dell'atto di riassunzione, richiamando la giurisprudenza della Corte di
Cassazione secondo la quale il deposito cartaceo dell'atto introduttivo del giudizio non dà luogo a nullità dell'atto, ma ad una mera irregolarità, sanata dall'effettivo raggiungimento dello scopo (Cass. 26869/2020).
Quanto al merito, il Tribunale riteneva provata la circostanza che le fatture n. 7 e
8 del 2010 riguardassero lavori mai eseguiti, in considerazione del fatto che non risultava che la avesse mai fatturato lavori del genere di quelli descritti CP_1 nelle fatture ai suoi clienti finali in data posteriore alla costituzione della ditta individuale.
Veniva poi citata un'e-mail inviata dal al curatore del fallimento della Pt_1
nella quale si affermava che le lavorazioni di cui alle fatture n. 7 e 8 CP_1 erano state fatturate ai clienti negli anni 2006, 2007 e nei primi mesi del 2008, laddove la ditta era stata costituita il 28.7.2008.
Osservava poi il Tribunale che il fatto che le lavorazioni indicate nella fattura 7 e le prime 3 della fattura 8 fossero state chiuse prima del 28.7.2008 era stato confermato dalla teste legale della fino al 2012, la quale Testimone_1 CP_1 aveva dichiarato di avere assistito alla chiusura di tutti i cantieri in data antecedente al 28 luglio, nonché da quella di , che aveva Persona_8 dichiarato di essersi occupato del cantiere oggetto della fattura 8 e che lo stesso era stato chiuso prima di tale data.
Nella decisione si evidenziava altresì la mancanza di corrispondenza tra la descrizione delle prestazioni contenuta nelle fatture 7 e 8 e in quelle citate nella pagina 8 di 32 comparsa di costituzione e risposta, sia per data che per importo, oltre alla contraddittorietà della ricostruzione dei fatti operata dai convenuti.
La dichiarazione del teste che aveva riferito che i lavori di via Parte_4
Lupo Passa erano stati conclusi entro fine anno 2008, poi, veniva ritenuta inattendibile, in quanto smentita dalle altre testimonianze.
Veniva pertanto accolta la domanda di risarcimento del danno per mala gestio dell'amministratore, mentre non veniva accolta quella di revoca del pagamento.
Quanto alla domanda di revoca del fondo patrimoniale, infine, il Tribunale riteneva provata la consapevolezza in capo al di recare un danno ai Pt_1 creditori ed irrilevante la posizione della trattandosi di atto a titolo Pt_2 gratuito. L'eventus damni, poi, veniva desunto dal fatto che il aveva Pt_1 conferito nel fondo la totalità dei propri beni.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_2
(di seguito anche APPELLANTI) convenivano in giudizio, innanzi questa
[...]
Corte di Appello la Controparte_1
(di seguito anche APPELLATA) proponendo gravame avverso la sopra richiamata sentenza.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) «Il deposito cartaceo da parte della TE della comparsa in riassunzione non costituisce “mera irregolarità” sanabile tramite il principio del raggiungimento dello scopo, come erroneamente affermato dal Tribunale, perché l'atto di riassunzione ha chiara natura endoprocessuale e l'art. 16 bis, comma 1, DL 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 221/2012 stabilisce chiaramente l'obbligo di deposito esclusivamente con “con modalità telematiche” per cui il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il deposito e la conseguente estinzione del Giudizio per mancata riassunzione nel termine perentorio.
pagina 9 di 32 2) Il Tribunale ha sbagliano nel non sanzionare la condotta processuale della
TE che nella prima memoria 183 ha fornito una prospettazione dei fatti costitutivi dell'azione totalmente diversa e in contrasto con quella fornita in citazione, salvo poi abbandonarla per ritornare nuovamente alla versione iniziale per cui la domanda doveva essere respinta in quanto le allegazioni iniziali erano state evidentemente rinunciate e comunque smentite dal contegno concludente posto che dalla nuova versione fornita dalla TE risultava che lo spostamento patrimoniale non era privo di causa come inizialmente affermato.
3) Il Tribunale ha erroneamente fondato la ricostruzione presuntiva circa la non esecuzione delle prestazioni sulla basa delle presunte dichiarazioni che sarebbero state rese dal in uno scambio email intercorso con il Pt_1
Curatore, in particolare le dichiarazioni di cui alla email del 17.3.2014 (dc.
10 della TE) che non sarebbe stata tempestivamente disconosciuta dal . L'errore del Tribunale però è evidente perché i documenti
Pt_1 prodotti dalla TE, ed in particolare il dc. 10, non sono né scritture private (perché prive di sottoscrizione del ), né tanto meno email
Pt_1 provenienti dal (perché non vi sono indicati gli indirizzi di posta
Pt_1 elettronica di mittente e destinatario, la data di invio o di ricezione, né altro segno o elemento grafico che possa valere ad identificarle come tali) per cui si tratta di documenti non riferibili al e che quindi non provano
Pt_1 nulla.
4) Nessuno degli elementi indiziari individuati dal Tribunale è idoneo a raggiungere la prova presuntiva della non esecuzione dei lavori ed anzi i testimoni hanno confermato che la ditta ha eseguito i lavori edili Pt_1 per conto della per cui la domanda della TE doveva essere CP_9 respinta.
5) La condanna è ingiusta ed errata perché il Tribunale non ha ammesso parte delle richieste istruttorie formulate dal giudicandole “irrilevanti” Pt_1 senza nemmeno spiegare perché, ma soprattutto ha proceduto ad una
pagina 10 di 32 indebita riduzione della lista testi sulle prove relative all'esecuzione dei lavori, cioè sul nocciolo della questione, riduzione giudicata sovrabbondante senza alcun motivo e totalmente errata perché si è risolta in una ingiusta limitazione del diritto di difesa dei comparenti.
6) Il Tribunale ha erroneamente quantificato il danno in € 191.920,00 pari alla sommatoria dell'importo nominale delle fatture 7 e 8 del 2010 che sarebbe stata indebitamente percepita dalla senza considerare: a) che Parte_3
l'unica somma effettivamente percepita dal è stata quella € Pt_1
61.749,00 quale conseguenza diretta ed immediata del presunto fatto dannoso, mentre l'ulteriore pagamento di € 130.171,00 è avvenuto tramite compensazione per cui non è richiedibile a titolo risarcitorio perché la
TE avrebbe potuto e dovuto azionare gli eventuali crediti vantati verso la ditta individuale ed avrebbe potuto agire in via risarcitoria solo dopo aver dedotto e provato la loro eventuale inesigibilità per fatto imputabile all'amministratore; b) la fallita ha portato in detrazione l'IVA che non può essere considerata una componente del danno risarcibile per cui la condanna, in ipotesi, dovrà essere ridotta quanto meno dell'importo di €
31.986,67
7) La revoca del fondo patrimoniale è errata perché il credito da tutelare non sussiste e perché il Tribunale non ha rilevato che il ha altri beni Pt_1 mobili e immobili che non sono confluiti nel fondo e che, in ipotesi, sono sufficienti a garantire l'eventuale credito della TE per cui non sussiste
l'eventus damni.
8) Quale immediata e diretta conseguenza della erroneità della sentenza, i comparenti impugnano anche del capo che li condanna al pagamento delle spese legali che risulta quindi ingiusto ed errato».
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 11 di 32 Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, la curatela contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Inoltre, la curatela proponeva appello incidentale sotto i seguenti profili:
1) Primo appello incidentale: Il Tribunale di Firenze, in relazione alla somma di
€ 130.171,00 illegittimamente compensata avrebbe dovuto condannare anche il Sig. quale ex titolare dell'omonima Ditta Parte_1
Individuale ed a titolo di pagamento somme (oltre a condannare il Parte_1 quale ex amministratore a titolo di risarcimento danni).
[...]
2) Secondo appello incidentale: Il Tribunale, nella sentenza di primo grado, avrebbe dovuto riconoscere a favore di parte attrice, gli interessi commerciali ex D. Lgs.
9.10.2002 n. 231 sull'intera somma quantomeno dalla data della notifica dell'atto di citazione in poi.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, disposta per l'udienza del
28/09/2023 la trattazione scritta del procedimento, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale infondato e va respinto.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Con il primo motivo gli appellanti contestano la decisione nella parte in cui viene affermato che il deposito cartaceo da parte della TE della comparsa in riassunzione costituisca una “mera irregolarità” sanabile in base al principio del raggiungimento dello scopo.
Si afferma in proposito che l'atto di riassunzione, avendo natura endoprocessuale,
a norma dell'art. 16 bis, comma 1, DL 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 221/2012, poteva essere depositato esclusivamente con “con modalità
pagina 12 di 32 telematiche”, per cui il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il deposito e la conseguente estinto il Giudizio per mancata riassunzione nel termine perentorio.
A tale riguardo si osserva che l'art. 156 c.p.c. prevede che non possa essere dichiarata la nullità di un atto processuale se tale conseguenza non è prevista dalla legge. Inoltre, la nullità non può mai essere dichiarata se l'atto ha raggiunto il suo scopo.
Lo scopo perseguito dall'atto di riassunzione è evidentemente quello di far conoscere al Giudice la volontà della parte di proseguire il giudizio (v. Cass. Sez.
1 - , Sentenza n. 6193 del 05/03/2020).
Tale scopo, pertanto, può ritenersi raggiunto tutte le volte in cui l'atto pervenga nella disponibilità del Giudice, a prescindere dalla forma utilizzata.
Già da tempo la giurisprudenza di legittimità interpreta tali principi nel senso che il Giudice sia tenuto ad esaminare un atto a prescindere dalle modalità con cui sia giunto nella sua disponibilità, come nelle ipotesi delle istanze inviate a mezzo di posta ordinaria alla cancelleria, senza un formale deposito.
Coerentemente con tali principi, la Corte di Cassazione afferma che non possa essere dichiarata la nullità di un atto processuale laddove sia utilizzata la forma cartacea in luogo di quella telematica, conseguendo alla violazione soltanto l'onere della parte di depositare nuovamente l'atto nella forma corretta.
In particolare, la Suprema Corte ha di recente evidenziato che “la tempestiva costituzione dell'appellante, con il deposito di copia cartacea dell'atto di appello notificato a mezzo PEC, anziché mediante deposito telematico dell'originale, non determina l'improcedibilità del gravame ai sensi dell'art. 348, comma 1, c.p.c., ma integra una nullità per vizio di forma, come tale sanabile con il raggiungimento dello scopo dell'atto” (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 33601 del
15/11/2022).
Come correttamente ritenuto dal Giudice di primo grado, i medesimi principi non possono che essere applicati anche alla fattispecie in esame.
pagina 13 di 32 Del resto, anche tralasciando il fatto che l'art. 16 bis, comma 1, DL 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 221/2012, non sanziona con la nullità dell'atto il deposito con forme diverse da quelle telematiche, la ratio dell'istituto è collegata alla necessità di garantire il corretto funzionamento del processo telematico, che quindi non può prevalere sull'esigenza di garantire il diritto di agire in giudizio, alla cui tutela si ispira il divieto di pronunciare la nullità di atti per aspetti formali laddove abbiano comunque raggiunto il loro scopo.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
Gli appellanti affermano che il Tribunale avrebbe errato nel non sanzionare la condotta processuale della TE che nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. ha fornito una prospettazione dei fatti costitutivi dell'azione totalmente diversa e in contrasto con quella fornita nella citazione, salvo poi ad abbandonarla per ritornare nuovamente alla versione iniziale.
In particolare, a loro giudizio, la domanda doveva essere respinta, in quanto le allegazioni iniziali erano state evidentemente rinunciate e comunque smentite dal contegno concludente della TE.
Si legge in proposito nella sentenza:
“La circostanza dedotta dalla TE attrice nella prima memoria ex art. 183, VI comma c.p.c., relativa al fatto che le fatture 7 e 8 del 2010 non riguardavano lavorazioni, ma la vendita, effettuata al prezzo di euro 191.920,00, dalla
[...]
alla di un capannone, e che le fatture originali fossero Parte_5 CP_1 state poi distrutte dopo che la aveva ricevuto l'istanza di fallimento e CP_1 sostituite dalle fatture 7 e 8 oggetto del giudizio, tanto che sia la in CP_1 bonis che la ditta avevano classificato le fatture come compravendite nel Pt_1
2010 e nel 2011, e non come lavorazioni, risulta poco chiara e comprensibile;
e, comunque, la TE attrice ha concluso, nel foglio di conclusioni depositato ii
3.2.2022, chiedendo la pronuncia di responsabilità del per aver pagato la Pt_1 somma di euro 191.920,00 alla sua ditta individuale per le lavorazioni indicate nelle fatture 7 e 8 del 2010, mai state svolte, dunque ribadendo le conclusioni originariamente formulate”. pagina 14 di 32 In sostanza il Tribunale ha ritenuto irrilevante la nuova allegazione dei fatti, in quanto non conferente rispetto alla domanda proposta.
Tale impostazione appare condivisibile.
Ciò che delimita l'oggetto della devoluzione al Giudice di primo grado, infatti, sono le conclusioni precisate.
L'attività assertiva, invece, è finalizzata alla allegazione dei fatti posti a fondamento delle domande o eccezioni formulate.
L'eventuale modifica dell'allegazione dei fatti, pertanto, non implica una modifica della posizione della parte, laddove la domanda rimanga immutata.
Il Giudice, pertanto, ben potrà selezionare tra i fatti allegati e provati quelli che siano idonei a costituire un fatto costitutivo della pretesa, senza che quelli eventualmente contraddittori possano inficiare la potenzialità probatoria degli altri
(con la sola eccezione che si tratti di indizi da valutare nella loro globalità).
Del resto, a differenza di quanto avviene con le domande, la prospettazione di fatti incompatibili con altri già in precedenza allegati non implica automaticamente la rinuncia a questi ultimi.
Peraltro, il fatto indicato nella memoria ex art. 183 c.p.c. non appare in contraddizione con la precedente prospettazione, tenendo solo a fornire una spiegazione del motivo per cui l'appostazione in bilancio delle fatture ha avuto un andamento anomalo, prima indicate come vendita, poi come lavorazioni.
Inoltre, l'affermazione secondo la quale la reale giustificazione dello spostamento di denaro potesse essere la vendita di un capannone è rimasta totalmente sfornita di prova, per cui risulta processualmente irrilevante.
III. La terza censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il terzo motivo gli appellanti lamentano che il Tribunale abbia erroneamente fondato la prova presuntiva della non esecuzione delle prestazioni indicate nelle fatture sulla base di dichiarazioni che sarebbero state rese dal in uno Pt_1 scambio email intercorso con il Curatore, in particolare le dichiarazioni di cui alla pagina 15 di 32 email del 17.3.2014 (doc. 10 della TE), che non sarebbe stata tempestivamente disconosciuta dal . Pt_1
Si afferma che tale documento non sarebbe equiparabile ad una scrittura privata, in quanto priva della sottoscrizione del , per cui non sarebbe pertinente il Pt_1 riferimento al principio di non disconoscimento. Tanto meno si tratterebbe di una e-mail proveniente dal , non essendo indicati gli indirizzi di posta Pt_1 elettronica di mittente e destinatario, la data di invio o di ricezione, né altro segno o elemento grafico che possa valere ad identificarle come tali.
Si tratterebbe pertanto di documenti non riferibili al e che quindi inidonei Pt_1 ai fini probatori.
La doglianza non coglie nel segno.
Il Tribunale, contrariamente a quanto ritiene la parte appellante, non ha attribuito valore probatorio al documento perché non disconosciuto, ma in quanto non contestato.
Si legge infatti nella sentenza:
“Parte convenuta ha contestato il valore probatorio del doc. n. 10, eccependo la mancanza la di sottoscrizione della mail, e, dunque, contestando la provenienza del documento;
ma tale contestazione è da ritenersi tardiva, in quanto effettuata solo in sede di memoria conclusionale di replica ex art. 190 c.p.c. e non nella comparsa di risposta”.
Il fatto che il documento sia o meno sottoscritto e che abbia o meno la natura di scrittura privata, quindi, è assolutamente irrilevante nel caso in esame.
Ciò che è decisivo, come correttamente evidenziato dal Tribunale, è che la parte attrice in primo grado, mediante la produzione del documento e la sua indicazione nell'atto di citazione, ha allegato una circostanza di fatto che doveva essere espressamente contestata nella prima difesa successiva.
A norma del primo comma dell'art. 115 c.p.c., infatti, “il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”. pagina 16 di 32 La normativa processuale, quindi, attribuisce il medesimo valore probatorio proprio delle circostanze provate a quelle non contestate.
Per giurisprudenza costante, poi, la contestazione dei fatti deve essere specifica, non essendo sufficienti le mere clausole di stile utilizzate dalla convenuta nella sua comparsa di costituzione.
L'affermazione “i comparenti contestano integralmente tutti i fatti dedotti dalla
TE, nessuno escluso, in merito ai quali è necessario procedere ad una corretta ricostruzione al di là delle risultanze contabili e delle errate conclusioni cui è giunta la TE con ragionamenti presuntivi del tutto discutibili”, per giurisprudenza pacifica, non costituisce una contestazione idonea ai sensi dell'art. 115 c.p.c..
Evidenzia infatti la Suprema Corte: “il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di "non contestazione" a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica. Questo onere gravante sul convenuto si coordina, peraltro, con quello di allegazione dei fatti di causa che incombe sull'attore, sicché la mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi, modificativi
o estintivi rispetto ai quali opera il principio di non contestazione esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata” (Cass. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 26908 del 26/11/2020).
La contestazione dei fatti, poi, deve avvenire con le tempistiche fissate dall'art. 183 c.p.c., o comunque al più tardi nella difesa successiva all'allegazione di un fatto, qualora avvenga successivamente.
Correttamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto pacifico il fatto che l'e-mail fosse stata inviata dal , non essendo stata tempestivamente contestata tale Pt_1
pagina 17 di 32 affermazione, in quanto la contestazione contenuta nella comparsa conclusionale era evidentemente tardiva, trattandosi di un fatto allegato sin dalle prime difese.
Il contenuto del documento, quindi, ben poteva essere valutato in termini di confessione stragiudiziale.
IV. La quarta censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il quarto motivo gli appellanti contestano la ricostruzione delle prove operata dal Tribunale, affermando che nessuno degli elementi indiziari individuati da questo sarebbe idoneo a comportare la prova presuntiva della non esecuzione dei lavori, avendo piuttosto i testimoni confermato che la ditta aveva Pt_1 eseguito i lavori edili per conto della CP_9
Giova ricostruire brevemente le prove utilizzate dal Tribunale ai fini dell'accoglimento della domanda della curatela.
E' pacifico che l'elemento centrale dell'odierno giudizio è stabilire se i lavori indicati nelle fatture emesse dalla ditta individuale nei confronti dell'impresa poi fallita siano stati o meno eseguiti dopo il 28 luglio 2008. Dal momento che la ditta
è stata costituita in tale data, infatti, è evidente che non poteva avere eseguito lavorazioni per conto della in epoca antecedente. Controparte_1
Tale accertamento risulta piuttosto delicato, visto che il titolare della ditta era il medesimo legale rappresentante della società per conto della quale si afferma che i lavori siano stati eseguiti.
Questi sono gli elementi valorizzati dal Tribunale:
- per quanto riguarda le lavorazioni di cui alla fattura 7 e le prime 3 lavorazioni di cui alla fattura 8, non risulta che la abbia fatturato CP_1 alcun lavoro di tal genere svolto nei suoi cantieri a clienti terzi in data posteriore al 28.07.2008;
- nella email del 17.3.2014 il affermava che talune fatture emesse Pt_1 dalla ai committenti negli anni 2006, 2007 e primi mesi del CP_1
2008 erano relative alle lavorazioni di cui alle fatture 7 e 8 del 2010;
pagina 18 di 32 - i testi e hanno confermato che i Testimone_1 Persona_8 cantieri di cui alle lavorazioni indicate erano chiusi al luglio 2008;
- , pur dichiarando di aver effettuato dei lavori in via Testimone_2
Brodolini, in via Lupo Parra e in via Casavola a partire da luglio 2008, alla domanda se i cantieri di cui alle fatture 7 e 8 fossero chiusi in data antecedente al 28.07.2008, ha affermato che era vero, anche se dopo tanti anni non ricordava bene la circostanza di cui alla domanda;
- le fatture rilasciate a terzi dalla indicate dalla parte convenuta CP_1 come oggetto di sub appalto alla ditta individuale, non presentavano una corrispondenza rispetto alle prestazioni indicate nelle fatture 7 e 8, per oggetto, date e importo;
- nei bilanci della del 2008 e del 2009 le fatture n. 7 e n. 8 non CP_1 risultavano classificate come "fatture da ricevere", per cui sarebbe inverosimile supporre che le lavorazioni fossero già state eseguite in quel periodo;
- la difesa del risultava contraddittoria, avendo prima affermato che Pt_1
l'esigenza delle lavorazioni era sorta nel 2009-2010 a seguito di lamentele avanzate da promittenti acquirenti degli immobili e per eseguire lavori di rifinitura su altri immobili, salvo poi affermare che i lavori erano quelli descritti nelle fatture emesse nel 2008 e 2009 dalla CP_1
- le dichiarazioni dei testi e che Testimone_2 Parte_4 ponevano il termine delle lavorazioni alla fine del 2008, non erano attendibili, in quanto contraddette dalle risultanze documentali di causa.
Come si può notare, si tratta di molteplici elementi di carattere indiziario, tutti concordemente sintomatici dell'esecuzione dei lavori fatturati in epoca anteriore alla costituzione della ditta individuale.
Risulta poi del tutto condivisibile la scelta di attribuire maggiore valore probatorio alle risultanze documentali rispetto alle testimonianze, essendo le prime sostanzialmente costituite da documentazione fiscale formata al momento dei fatti, che assume certamente valore confessorio con riferimento ai fatti contrari alla posizione processuale della parte che li ha affermati. Del resto, lo stesso teste pagina 19 di 32 è apparso tutt'altro che certo delle tempistiche dei lavori, Testimone_2 dimostrando di avere un ricordo carente alla luce del tempo trascorso.
Assume quindi valore decisivo il fatto che il , nel tentativo di dare una Pt_1 giustificazione plausibile al pagamento effettuato in favore della sua ditta individuale, abbia indicato prestazioni che non potevano essere state eseguite da questa, in quanto relative a lavori anteriori alla sua costituzione, per poi tentare di correggere il tiro, cercando di dare una giustificazione formale al pagamento, indicando fatture emesse dalla nei confronti di terzi, che però non CP_1 hanno coincidenza per oggetto con quelle ricevute dalla ditta individuale.
Con la mail del 7.2.2014 (doc. 9 di parte convenuta), infatti, il aveva Pt_1 indicato le cifre che riteneva dovute alla sua Ditta Individuale per ognuno dei cantieri individuati nelle fatture 7/10 e 8/10: per la fattura 7/10, € 8.700 per il cantiere di CI, Via di Lupo Parra n. 39, € 48.000 per il cantiere di CI loc. Casciavola, Via Brodolini;
per la fattura 8/10, € 14.600 per il cantiere di Via
Dini a Marciana di CI, € 25.600 per il cantiere di Via della Chiesa 1 Marciana di CI, € 25.600 per il cantiere di piazza della Concordia 12 Marciana, €
35.850 per il cantiere di Via Nugolaio Navacchio, ed infine € 1.583,33 per cantiere di Via Mezzo Nord n. 82.
Successivamente, con la mail 17.3.2014 (doc. 10), il Sig. ha indicato al Pt_1
Curatore quali fossero le fatture emesse dalla in bonis ai Per_9 CP_1 committenti relative alle lavorazioni subappaltate alla , che Parte_5 però erano tutte antecedenti rispetto alla costituzione della ditta.
Tale ricostruzione è in contrasto con le allegazioni successivamente introdotte in giudizio, che fanno riferimento a lavori di rifinitura in garanzia, che non richiedevano di essere fatturate ai clienti finali, o lavorazioni di rifinitura degli immobili, che erano stati evidentemente terminati in data anteriore.
Questa modifica della ricostruzione appare funzionale a correggere il tiro rispetto alla contestazione ricevuta in merito all'inconsistenza della prima giustificazione fornita rispetto al pagamento, individuando altre plausibili causali, non giustificabili però documentalmente. pagina 20 di 32 Il contrasto risulta evidente raffrontando le due diverse ricostruzioni.
Nella e-mail così vengono imputati i costi fatturati:
Fatt. n. 7 del 10/11/2010 di € 56.700,00 + iva della Organizzazione_6 fatturati da
[...] Organizzazione_7
Fatt. n 09 del 01/04/2008 € 40.000+fatt. n. 26 del 13/11/2006 34.203,00 + IVA Fatt. n. 11 del 01/07/2008 € 5.524,70 + iva ( deve ancora fare la Controparte_10 fattura a saldo per i lavori svolti presso Via Di Lupo Parra per un importo di Org_8 circa € 19.000,00) Fatt. n. 8 del 30/11/2010 di € 123.880,00 + iva della Organizzazione_6 fatturati da
[...] Controparte_10
Fatt. n. 13 del 11/05/2006 € 15.931,58 + iva Fatt. n. 11 del 10/04/2006 € 7.692,31 + iva
Fatt. n. 2 del 2/08/2008 € 138.000,00 + iva Fatt n. 26 del 13/11/2006 € 34.203,00 + iva
Fatt. n. 34 del 19/12/2006 € 30.889,00 + iva Fatt. n. 15 del 27/12/2007 € 130.000,00 + iva
Fatt. n. 10 del 17/07/2007 € 140.000,00 + IVA FATT N. 16 DEL 04/11/2008 € 2500,00 + IVS.
Parte_1
Nell'odierno giudizio, invece: fattura 7 del 2010:
a) installazione ponteggio presso il cantiere di via Lupo Parra a CI, per il quale venne emessa la fattura n. 11 del 1/7/2008 intestata al sig. Parte_4
;
[...]
b) ristrutturazione di due appartamenti presso il cantiere di via Brodolini a
Navacchio – Loc. Casciavola, per i quali venne emessa la fattura n. 26 del
30/7/2008 intestata alla;
CP_4
Fattura 8 del 2010:
a) eliminazione delle infiltrazioni di acqua su un terrazzo presso l'immobile di Via
Alessandro Dini di Marciana di CI (PI), relativa a lavori in garanzia effettuati nell'interesse di in quanto tali non fatturati;
CP_5
b) stasatura e sistemazione dell'intera rete fognaria che presentava dei difetti presso il complesso immobiliare di Via della Chiesa 1 e di Piazza della Concordia di Marciana di CI (PI), lavori in garanzia in favore dei sig.ri Per_3
pagina 21 di 32 , , e , anch'essi non Per_3 Persona_4 Persona_5 Persona_6 fatturati;
c) sistemazione del capannone che la sito in Via del Nugolaio Controparte_4
Navacchio (PI), per i quali vennero emesse le fatture n. 4 del 2009 e n. 16 del
4/11/2008;
d) lavori in Via di Mezzo Nord 82 a San Frediano a Settimo (PI), per i quali vennero emesse le fatture n. 12 del 1/10/2008, n. 14 del 3/11/2008 e 17 del
29/11/2008 intestate alla e le fatture n. 13 del 1/10/2008 e n. 15 Pt_3 CP_11 del 3/11/2008 intestate alla ditta . CP_8
Gli odierni appellanti non forniscono una spiegazione per tale macroscopico mutamento di impostazione, che non può certo essere imputato ad una svista, appellandosi esclusivamente al disconoscimento della e-mail, che si è però già visto essere tardivo.
Tale mutamento di rotta, evidentemente imposto dalla difesa della curatela, non può non apparire altamente sintomatico dell'artificiosità della versione fornita in giudizio, e conseguentemente dell'inesistenza di effettive prestazioni da retribuire alla ditta individuale.
La valorizzazione di tale elemento, contrariamente a quanto ritiene parte appellante, non implica un'inversione dell'onere della prova, tramite la richiesta al di provare l'effettività delle prestazioni, in quanto ciò che viene utilizzato Pt_1 ai fini della prova è la dichiarazione resa con l'e-mail, la quale, contenendo una affermazione inverosimile, costituisce un preciso indizio della mancanza di titolo per lo spostamento patrimoniale, se non una vera e propria confessione stragiudiziale circa il mancato svolgimento dei lavori da parte della ditta. Per superare tale dichiarazione, pertanto, è necessario che la parte evidenzi di avere reso tale affermazione per errore, circostanza mai allegata.
Il Tribunale ha altresì utilizzato, sempre come argomento presuntivo circa l'inesistenza di lavorazioni che possano giustificare il pagamento, il fatto che neppure l'ultima spiegazione fornita per le fatture regge alla comparazione con la pagina 22 di 32 documentazione formata nell'immediatezza dei fatti, alla luce delle difformità in termini di descrizione della prestazione, data e prezzi.
Rispetto a tale affermazioni non vengono spese difese decisive nel presente giudizio.
Risulta poi inverosimile che i lavori fatturati dalla ad CP_1 Parte_4 ed alla possano essere stati precedentemente subappaltati alla CP_4 ditta individuale, considerando che le fatture emesse dalla prima sono dell'1.7.2008 e del 30.7.2008, laddove, come si è visto, la ditta individuale è stata costituita il 28.7.2008. Dal momento che la fatturazione avviene necessariamente al termine dei lavori, e ragionevolmente a distanza almeno di qualche giorno, quindi, i lavori sono certamente antecedenti alla costituzione della ditta.
Neanche tale argomento viene utilizzato per esonerare la parte attrice in primo grado dall'onere di provare la mancanza di giustificazione economica del pagamento, quanto piuttosto per evidenziare che la condotta processuale all'odierna parte appellante costituiva un indizio favorevole alla curatela, venendo fornite giustificazioni non attendibili.
Costituisce poi un ulteriore indizio del fatto che i lavori non siano stati eseguiti dalla ditta individuale quanto dichiarato dai testi e , certamente Tes_1 Per_8 privi di interesse in causa.
La prima, infatti, legale della società, ha riferito di essersi occupata di una pratica legale relativamente ad uno dei cantieri di cui alla fattura 7 (Via Lupo Parra) e di uno dei cantieri di cui alla fattura 8, affermando di avere “assistito con certezza alla chiusura di tutti i cantieri in data antecedente al 28 luglio 2008”.
, proprietario dell'abitazione di via della Chiesa 1 di Persona_8
Marciana di CI, cui si riferisce la fattura 8, ha a sua volta riferito che i lavori sono stati terminati nel dicembre 2006.
indicato quale soggetto cui si riferiscono i lavori della fattura n. Parte_4
7, ha invece affermato che i lavori sono proseguiti dopo il luglio 2008 e sono finiti pagina 23 di 32 entro l'anno 2008, ma sono le stesse fatture emesse nei suoi confronti, come si è visto, a collocare le lavorazioni prima della fine di luglio.
Tali dichiarazioni, oltre a provenire da soggetti privi di interesse in causa, non sono smentite da quanto dichiarato da , considerato che lo Testimone_2 stesso ha reso affermazioni contraddittorie, prima affermando che i lavori vennero eseguiti dalla ditta individuale e poi confermando che vennero eseguiti prima del 28 luglio, dimostrando di avere un ricordo non preciso sulle tempistiche delle lavorazioni.
La richiesta degli appellanti di valutare gli elementi indiziari in materia atomistica, poi, non è accoglibile.
La giurisprudenza, infatti, afferma costantemente che “i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, richiesti dalla legge, devono essere ricavati in relazione al complesso degli indizi, soggetti ad una valutazione globale, e non con riferimento singolare a ciascuno di questi, pur senza omettere un apprezzamento così frazionato, al fine di vagliare preventivamente la rilevanza dei vari indizi e di individuare quelli ritenuti significativi e da ricomprendere nel suddetto contesto articolato e globale” (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 12002 del
16/05/2017). Inoltre, “ai fini della verifica delle presunzioni, gli indizi concorrenti devono essere valutati nel loro insieme, purché abbiano i requisiti della gravità, dell'univocità e della concordanza e non è necessario procedere alla valutazione complessiva degli elementi indiziari dedotti dalle parti che il giudice ritenga del tutto insussistenti, privi di significato probatorio o ambigui” (Sez. 2 - , Ordinanza
n. 20421 del 24/06/2022).
V. La quinta censura alla sentenza impugnata è infondata
Con il quinto motivo gli appellanti lamentano la mancata ammissione delle richieste istruttorie formulate dal , contestando l'affermazione di Pt_1 irrilevanza e l'indebita riduzione della lista testi sulle prove relative all'esecuzione dei lavori.
A tale proposito si evidenzia che l'art. 245 c.p.c. prevede espressamente il potere del Giudice di ridurre le liste testimoniali sovrabbondanti. A tale potere, che pagina 24 di 32 risulta strettamente connesso anche al principio di ragionevole durata del processo fissato dall'art. 111 della Costituzione, si collega anche quello di non ammettere le prove che non siano pertinenti rispetto alla domanda, o comunque non necessarie ai fini della formulazione della decisione.
A tale riguardo la Corte di Cassazione precisa che “la riduzione delle liste testimoniali sovrabbondanti costituisce un potere tipicamente discrezionale del giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità, ed esercitabile anche nel corso dell'espletamento della prova, potendo il giudice non esaurire l'esame di tutti i testi ammessi qualora, per i risultati raggiunti, ritenga superflua l'ulteriore assunzione della prova. Tale ultima valutazione non deve essere necessariamente espressa, potendo desumersi per implicito dal complesso della motivazione della sentenza” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9551 del 22/04/2009).
Nel caso in esame il Tribunale, nell'ordinanza del 30.10.2019, ha espressamente motivato sulla mancata ammissione dei capitoli di prova chiesti dai convenuti, definendoli irrilevanti ai fini della decisione.
Tale decisione risulta assolutamente condivisibile, posto che gli unici capitoli attinenti alle lavorazioni indicate nelle fatture 7 e 8 sono i numeri 5, 6 e 7, che sono stati effettivamente ammessi.
La decisione di ridurre la lista testimoniale a due testi per parte, poi, oltre ad apparire confacente alla necessità di contenere la durata del processo, non produceva in concreto alcun vulnus al diritto di difesa della parte, visto che le testimonianze non vengono valutate per il loro numero, ma in base all'attendibilità delle dichiarazioni rese. Era quindi onere della parte individuare i soggetti in grado di rispondere alle domande in termini precisi, motivando espressamente, se del caso, sulla necessità di sentire qualche altro soggetto, qualora quelli sentiti per una qualche ragione non fossero stati in grado di rispondere.
Peraltro, anche laddove fossero stati sentiti ulteriori soggetti, che eventualmente avessero reso dichiarazioni difformi dagli altri indotti dalla parte, non si sarebbe pagina 25 di 32 potuto scindere le dichiarazioni degli uni dagli altri, emergendo piuttosto un contesto di scarsa attendibilità delle ricostruzioni.
Del resto, la sentenza non si fonda sull'insufficienza quantitativa della prova offerta, quanto piuttosto sulla inidoneità a dimostrare che i lavori vennero eseguiti dopo la formale costituzione della ditta individuale, specie a fronte della contraddittoria versione dei fatti fornita dallo stesso con la email di cui si Pt_1
è parlato nell'esame dei due motivi precedenti.
VI. La sesta censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il sesto motivo gli appellanti si dolgono della quantificazione del danno, effettuata dal Tribunale in misura di 191.920,00 pari alla sommatoria dell'importo nominale delle fatture 7 e 8 del 2010.
Si afferma che tale statuizione sarebbe in contrasto con il fatto che la TE stessa ha dichiarato che l'unica somma effettivamente percepita dalla
[...]
è stata quella di € 26.949,00, in quanto il pagamento del residuo è Pt_3 avvenuto, quanto ad € 34.800,00, tramite cessione di un credito e, quanto ad €
130.171,00, tramite compensazione con altri crediti di pari importo che la
[...] aveva nei confronti della ditta individuale. Org_7
A giudizio degli appellanti, quindi, la TE “avrebbe potuto e dovuto azionare preventivamente gli eventuali crediti vantati verso la ditta individuale e avrebbe potuto agire in via risarcitoria contro l'ex-amministratore solo dopo aver addotto
e provato l'eventuale inesigibilità di tali crediti per fatto imputabile all'amministratore”.
La quantificazione del danno, poi, sarebbe ingiusta ed errata anche perché l'Iva, pari ad € 31.986,67, non avrebbe determinato alcun danno per la società, avendola questa portata in detrazione.
Con riferimento al primo aspetto va evidenziato che il danno per la società non è costituito esclusivamente dalle somme percepite dal , ma piuttosto da Pt_1 tutte quelle poste passive che le sono state addebitate per effetto dell'operazione.
pagina 26 di 32 La compensazione di un credito, infatti, pur non determinando un passaggio diretto di denaro, comporta per la società in ogni caso un pagamento, venendo elisa una posta attiva eventualmente spendibile in sede concorsuale.
Quanto all'importo dell'IVA indicata delle fatture vale poi lo stesso principio.
Contrariamente a quanto ritiene la parte appellante, l'IVA è un'imposta dovuta da tutti i soggetti, ivi comprese le imprese.
Il meccanismo delle detrazioni, infatti, non è finalizzato ad annullare il debito di imposta nei confronti dei titolari di partita d'IVA, come pare prospettare la difesa degli appellanti, ma è deputato a fare in modo, mediante un sistema di compensazione tra imposta a debito ed imposta a credito, che rimanga a carico dei vari soggetti che intervengono nelle fasi di passaggio tra produttore e consumatore finale esclusivamente l'imposta per la frazione di valore aggiunto che abbiano prodotto.
Dal momento che, si suppone, il prezzo corrisposto al fornitore è superiore a quello ottenuto da colui al quale il bene viene ceduto, compensando le due diverse imposte, l'intermediario dovrà corrispondere all'erario l'IVA sulla differenza tra il prezzo corrisposto e quello ottenuto dalla vendita, che costituisce il suo valore aggiunto.
Si tratta, quindi, di un meccanismo di compensazione del tutto analogo a quello visto in precedenza.
Nella sostanza, quindi, l'impresa fallita ha comunque subito un pregiudizio, non avendo potuto compensare un proprio credito con un diverso debito.
VII. La settima censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il settimo motivo gli appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui accoglie la domanda di revoca del fondo patrimoniale.
In particolare, gli appellanti contestano la sussistenza di tutti i presupposti dell'art. 2901 c.c., ovvero la ragione di credito, la scentia damni e l'eventus damni.
pagina 27 di 32 Sotto il primo profilo è sufficiente evidenziare che l'accoglimento della domanda risarcitoria è più che sufficiente per ritenere sussistente una ragione di credito.
Sotto il secondo aspetto, deve confermarsi quanto già evidenziato dal Tribunale delle Imprese, ovvero che nel caso in esame si verte in ipotesi di atto a titolo gratuito stipulato successivamente al sorgere della ragione di credito. Tale momento, infatti, coincide con l'indebito pagamento delle fatture, condotta che ha fatto sorgere la responsabilità per mala gestio dell'amministratore, avvenuto nel corso del 2008, a fronte di una costituzione del fondo patrimoniale del febbraio
2012.
Il creditore, pertanto, è tenuto a provare esclusivamente la consapevolezza del proprio debitore di pregiudicare con l'atto dispositivo le sue ragioni.
La prova di tale elemento è stata desunta dal Tribunale delle Imprese dalle seguenti circostanze:
“D'altro canto, l'elemento psicologico, presupposto per la revoca, risulta in maniera evidente dalla registrazione delle fatture 7 e 8 nei bilanci della nei CP_10
bilanci del 2010 e del 2011 le stesse sono state classificate come "merci conto acquisti", risultando, dunque, evidente che, fino alla costituzione del fondo patrimoniale del febbraio 2012, il voleva far apparire una consistente posta attiva nel bilancio Pt_1
della laddove, poi, nel bilancio del 2012, sono state classificate come Org_7
'lavorazioni'.”
L'appellante nega che vi sia la prova di tale circostanza, che definisce contestata.
Viene altresì contestato l'assunto secondo cui il con la costituzione del Pt_1 fondo patrimoniale avrebbe vincolato l'intero proprio patrimonio, affermando l'appellante di avere conferito solo la casa familiare ed un immobile a , e CP_12 non altri beni di sua proprietà.
Affermano gli appellanti che le visure ipotecarie e catastali di cui ai dc. 20 e 31 della TE dimostrerebbero che il è proprietario di numerosi immobili Pt_1 che non sono mai entrati a far parte del fondo, senza considerare la partecipazione del 90% detenuta dal nella società Pt_1 Controparte_4 pagina 28 di 32 economicamente florida ed in salute (doc. C), e che è a sua volta proprietaria di immobili (doc. D).
La curatela afferma, di contro, che il raffronto tra il proprio doc. 18 ed il doc. 20 dimostrerebbe che i beni conferiti nel fondo patrimoniale sarebbero la totalità di quelli di proprietà del . Pt_1
La Corte ha rilevato che, mentre il doc. 20 è presente in atti, in quanto riprodotto dal , quello n. 18 non lo era, non avendo la curatela riprodotto il proprio Pt_1 fascicolo di parte.
Non è stato prodotto neppure l'atto di costituzione del fondo patrimoniale, dal quale desumere quali beni siano stati in esso conferiti.
Con ordinanza in data 19.6.2023, quindi, è stata disposta l'acquisizione del fascicolo di parte di primo grado della . CP_1
Infatti, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha di recente precisato che “in materia di prova documentale nel processo civile, il giudice d'appello può porre a fondamento della propria decisione il documento in formato cartaceo già prodotto
e non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto trascritto
(oppure indicato) nella sentenza impugnata o in altro provvedimento o atto del processo ovvero, se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti nel primo grado”
(Cass. Sez. U - , Sentenza n. 4835 del 16/02/2023).
Esaminati gli atti di primo grado è possibile confermare quanto affermato dal
Tribunale delle Imprese, ovvero che la totalità dei beni del è stata Pt_1 conferita nel fondo patrimoniale.
I documenti invocati dagli appellanti, infatti, rappresentano le trascrizioni a favore e contro il e non consentono quindi di verificare, se non attraverso una Pt_1 complicata verifica, la consistenza effettiva del patrimonio alla data finale.
Il doc. 19 della TE, invece, rappresenta una visura catastale aggiornata, che dimostra la consistenza del patrimonio immobiliare ad una certa data.
pagina 29 di 32 Confrontando tale documento con il doc. 18, ovvero la nota di trascrizione del fondo patrimoniale, emerge chiaramente la coincidenza tra i beni descritti nei due documenti. Questo dimostra che il ebbe a conferire nel fondo Pt_1 patrimoniale tutti i propri beni immobili.
Il fatto che sia stata vincolata la totalità dei beni del , vale certamente a Pt_1 connotare la sia l'eventus damni che la scentia damni.
Da un lato, infatti, l'atto ha determinato una consistente variazione del patrimonio che ha comportato, quanto meno, una maggiore difficoltà nel soddisfacimento del credito.
Dall'altro, il comportamento denota la volontà di azzerare la garanzia patrimoniale generica, sintomatica della consapevolezza di arrecare un danno ai creditori.
Il fatto di avere il mantenuto la partecipazione nella Pt_1 Controparte_4 non è idoneo a sminuire tale ragionamento, posto che, nonostante questo, è evidente che egli si fosse rappresentato di avere con la costituzione del fondo patrimoniale reso significativamente più difficile per i creditori ottenere il soddisfacimento delle loro pretese.
VIII. L'ottava censura alla sentenza impugnata è assorbita dalle precedenti.
Con l'ottavo motivo, infatti, gli appellanti impugnano il capo della sentenza che li ha condannati al pagamento delle spese di lite, che è però consequenziale rispetto alla soccombenza integrale registrata nel primo grado di giudizio, che viene qui confermata.
IX. Il primo motivo di appello incidentale è infondato.
La parte appellata si duole del fatto che il Tribunale abbia condannato Pt_1
quale ex amministratore della società e non anche quale titolare della
[...] ditta individuale.
Orbene, va innanzitutto evidenziato che, dal momento che il soggetto condannato sarebbe sempre , risulta del tutto irrilevante con riguardo alla Parte_1 posizione della curatela la veste nella quale tale soggetto dovrebbe eseguire il pagina 30 di 32 pagamento, stante la totale coincidenza soggettiva tra la ditta individuale ed il suo titolare.
Inoltre, il titolo per il quale è stata emessa la pronuncia di condanna è costituito dalla responsabilità per il pagamento effettuato in assenza di giustificazione giuridica, che non può che attingere il legale rappresentante della società, in quanto autore della condotta, e non anche il beneficiario del pagamento.
X. Il secondo motivo di appello incidente è infondato.
Con il secondo motivo la parte appellata chiede la riforma della sentenza nella parte in cui non sono stati riconosciuti gli interessi commerciali ex D. Lgs.
9.10.2002 n. 231.
Il Tribunale ha correttamente maggiorato la somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno degli interessi legali (oltre alla rivalutazione).
Tale statuizione è del tutto coerente con la giustificazione giuridica che ha portato alla condanna, ovvero l'accoglimento dell'azione di responsabilità ex art. 146
l.fall. esercitata da parte del curatore per fatti di "mala gestio" compiuti dall'amministratore, che ha pacificamente natura contrattuale (Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 14592 del 09/05/2022).
L'art. 1 della L. 231/02 limita l'applicazione delle disposizioni contenute nella medesima legge ad “ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale”. L'art. 2, poi, definisce le "transazioni commerciali": “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”.
Non vi è necessità di spendere molte parole per evidenziare che l'odierna fattispecie è totalmente avulsa da tale contesto.
XI. In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio, nel quale vengono respinte entrambe le impugnazioni, le spese processuali del presente grado del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
pagina 31 di 32
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da e nei confronti della Parte_1 Parte_2 [...] avverso la sentenza n. Controparte_1
2020/2022 emessa dal Tribunale delle Imprese di Firenze e pubblicata il
30/06/2022, così provvede:
1. rigetta sia l'appello principale che l'appello incidentale e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;
3. dichiara entrambe le parti tenute a corrispondere il contributo unificato in misura doppia ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR 115/02, introdotto dall'art.1, comma 17 della legge n. 228 del 24.12.12.
Firenze, camera di consiglio del 30 gennaio 2024
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 32 di 32
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, SEZIONE IMPRESE, in persona dei Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1496/2022 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti MANNOCCI GINO e C.F._2
SUSINI LORENZO, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. DURVAL
ALESSANDRA
APPELLANTI contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. FERRETTI ALBERTO, P.IVA_1
APPELLATA
avverso la sentenza n. 2020/2022 emessa dal Tribunale di Firenze, Sezione Imprese, pubblicata il 30/06/2022
CONCLUSIONI
In data 28/09/2023 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
pagina 1 di 32 «Voglia l'Eccellentissima Corte, in accoglimento dello spiegato appello e in totale riforma della sentenza impugnata,
a) (omissis);
b) in via istruttoria, ammettere tutte le richieste istruttorie formulate dai comparenti nella II^ memoria ex art. 183 c.p.c. e respingere tutte le istanze istruttorie avversarie per i motivi di cui alla III^ memoria ex art. 183 c.p.c. ammettendo i comparenti all'eventuale controprova con i testi già indicati in prova diretta e più precisamente:
A) RICHIESTA INTERROGATORIO FORMALE E PROVA TESTI
Si chiede l'ammissione dell'interrogatorio formale del Curatore, da convertirsi in caso di esito negativo in prova per testi, sui seguenti capitoli: Contr 1) CHE la nella persona del legale rappresentante dell'epoca sig. CP_1
a causa della crisi nel mercato edilizio e degli elevati costi di Parte_1 gestione, nel 2008, su indicazione del proprio commercialista dell'epoca Rag.
[...]
cessò l'esecuzione diretta di ogni attività di costruzione e di esecuzi CP_3 ni edili procedendo al licenziamento di tutti i dipendenti in forze;
2) DCV CHE parallelamente, nel 2008, il Sig. fu consigliato dal Parte_1 proprio commercialista dell'epoca Rag. a ditta individuale CP_3 iscritta nella sezione artigiani come ri ra che vi si mostra (v. dc. 3 TE) al fine di beneficiare delle agevolazioni (fiscali, contributive ecc…) derivanti dal riconoscimento di tale qualifica;
3) DCV CHE sempre nel 2008, la ditta assunse due dipendenti con la Pt_1 qualifica di manovali ed acquistò dalla e attrezzature edili necessarie a CP_1 svolgere l'attività come risulta dai docum arimenti vi si mostrano (v. dc. 12 della TE);
4) DCV CHE la a partire dal 2008 in poi, appaltò alla le CP_1 Parte_3 lavorazioni edili che si rendevano man mano necessarie per il completamento dei cantieri già iniziati, appalti che si rendevano necessari anche per poter vendere gli immobili che erano rimasti ancora in carico alla si trattava in particolare dei CP_1 cantieri indicati nelle fatture 7 e 8/2010 che vi si mostrano (v. dc. 4 e 5 della TE);
5) DCV CHE pertanto, la ditta , e cioè il Sig. personalmente Pt_1 Parte_1 con l'ausilio dei due dipendenti Sig.ri e , a Persona_1 Persona_2 partire dal 2008 in poi effettuò per cont ra lle CP_1 fatture n. 7 ed 8/2010 che vi si mostrano (v. dc. 4 e 5 della TE);
6) DCV CHE più precisamente, in relazione alla fattura n. 7/2010, la ditta : Pt_1
a. effettuò, per conto della il montaggio del ponteggio sul cantiere sito in Via CP_1 di Lupo Parra n. 39, Loc. San Prospero di CI (PI), committente della era CP_1 il sig. come risulta dalla fattura n. 11/08 che tra Parte_4 CP_1
(v. dc. 12 della TE)
b. effettuò, per conto della i lavori di ristrutturazione e costruzione di due CP_1 appartamenti sul cantiere d olini a Navacchio – Loc. Casciavola, committente della era la come risulta dalla fattura n. 26/08 CP_1 Controparte_4 CP_1 che v (v. d pagina 2 di 32 7) DCV CHE in relazione alla fattura n. 8/2010, la ditta : Pt_1
a. effettuò per conto della i lavori di eliminazione delle infiltrazioni di acqua CP_1 su un terrazzo presso l'immobile di Via Alessandro Dini di Marciana di CI (PI), committente della era il sig. CP_1 CP_5
b. effettuò per conto della i lavori di stasatura e sistemazione dell'intera rete CP_1 fognaria che presentava d resso il complesso immobiliare di Via della Chiesa 1 e di Piazza della Concordia di Marciana di CI (PI), immobili che la CP_1 aveva in precedenza venduto ai sig.ri , , Persona_3 Persona_4 Per_5 e;
[...] Persona_6
c. effettuò per conto della i lavori di sistemazione del capannone che la CP_1 [...] aveva in leasing da sito in Via del Nugolaio Navacchio Controparte_4 Org_1 re n. 4 e 3 d vi si mostrano (v. dc. 13 TE); CP_1
d. effettuò per conto della i lavori di sistemazione della sede della in CP_1 CP_1
Via di Mezzo Nord 82 a S o a Settimo (PI).
Si indicano di seguito i testi in grado di riferire su ciascun capitolo:
Cap. 1: Rag. ; CP_3
Cap. 2: Rag. ; CP_3
Cap. 3: Rag. ; sig. sig. ; CP_3 Persona_1 Persona_2
Cap. 4: Rag. ; sig. sig. ; CP_3 Persona_1 Persona_2
Cap. 5: sig. sig. ; sig. sig. Persona_1 Persona_2 CP_5
Sig. e la Sig.ra ; Sig. Controparte_6 Persona_5 Persona_6 Per_3
[...]
Cap. 6 lettera a): sig. sig. ; Persona_1 Persona_2
Cap. 6 lettera b): sig. sig. ; Persona_1 Persona_2
Cap. 7 lettera a): sig. sig. sig. ; CP_5 Persona_1 Persona_2
Cap. 7 lettera b): sig. sig. Sig. e la CP_5 Controparte_6 Persona_5
Sig.ra ; Persona_6
Cap. 7 lettera c) e d): sig. sig. ; l.r. Persona_1 Persona_2 [...]
l.r. Controparte_7 Controparte_8
B) ORDINE D'ESIBIZIONE EX ARTT. 210, 212 C.P.C. E 2711 C.C.
1) I comparenti chiedono che il Giudice ordini alla TE del Fallimento
[...] ex art. 210 c.p.c. l'esibizione in giudizio del LU (Libro Unico del Controparte_1 relativo al biennio 2008-2010 al fine di verificare se la Controparte_1 fallita avesse avuto oppure no dipendenti in forza nel suddetto arco temporale.
2) E' noto che il LU (Libro Unico del Lavoro in cui sono registrati mensilmente tutti i dati dei dipendenti) è tenuto con modalità telematiche presso il commercialista o il consulente del lavoro della ditta. Ciò premesso, il comparente, visto peraltro che ha cessato ormai dal 2010 la ditta individuale, ha chiesto al proprio commercialista dell'epoca Rag. di avere una copia di tale libro relativa al periodo 2008- CP_3
2010 come risu odotta come dc. 10. Tuttavia, il Rag. non CP_3
pagina 3 di 32 ha mai risposto per cui si chiede il Giudice ordini al Rag. , con studio in CP_3
CI, Via Pascoli n. 32, l'esibizione in giudizio del Libr oro della
[...]
, nel biennio 2008-2010 al fine di comprovare il numero degli operai Parte_5 orza alla nel predetto biennio. Parte_3
C) RICHIESTA D'INFORMAZIONI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE EX ARTT. 211 E/O 213 C.P.C.
Al fine di comprovare l'effettiva presenza di dipendenti in forze alla ditta nel Pt_1 periodo 2008-2010 e comprovare allo stesso tempo che la fallita, nel medesimo Org_ periodo, non aveva dipendenti, si chiede che il Giudice ordini alla sede di Pisa in Piazza Guerrazzi informative scritte o, in subordine, che ordini all'Uffi esibire in giudizio l'estratto contributivo previdenziale nel biennio 2008-2010 dei Sig.ri (c.f. e (c.f. Persona_1 C.F._3 Persona_2
). C.F._4
c) nel merito, respingere tutte le domande promosse dalla perché totalmente CP_1 infondate in fatto e in diritto e comunque non provate e, tto, condannare la TE a restituire ai comparenti tutto quanto eventualmente percepito in forza della sentenza di primo grado, oltre interessi dal giorno del pagamento al saldo;
d) con vittoria di spese e compensi di lite sia del primo grado, sia del grado d'appello».
Per la parte appellata:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello:
- Rigettare integralmente l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto.
- In accoglimento dei due appelli incidentali proposti dalla comparente, riformare parzialmente la sentenza 2020/22 Tribunale di Firenze – Sezione Specializzata d'Impresa come segue:
1 - in solido con il capo condannatorio già emesso nei confronti del quale ex amministratore della , condannare il medesimo Pt_1 CP_1
nella sua veste di ex tit nima ditta individuale, al Parte_1 pagamento della somma di € 130.171,00 a favore dell'odierna appellata, o della maggiore o minore somma di giustizia, oltre gli interessi commerciali ex D.Lgs.
9.10.2002 n. 231 o in ipotesi legali, e rivalutazione monetaria;
2 - condannare la controparte al pagamento degli interessi al saggio commerciale ex D.Lgs. Pt_1
9.10.2022 n la citazione (9.11.2015) al saldo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
La TE del Fallimento conveniva in giudizio avanti al Controparte_1
Tribunale di Pisa e chiedendo di accertare Parte_1 Parte_2 la responsabilità del quale, ex-amministratore della società Pt_1 CP_1 in bonis, per la distrazione di somme di denaro dallo stesso pagate alla ditta
[...]
a fronte di due fatture, la n. 7 e la n. 8 del 2010 per Organizzazione_3
pagina 4 di 32 l'importo complessivo di euro 191.920,00, emesse per prestazioni di cui si contestava l'esecuzione.
Veniva evidenziato che tali fatture erano state saldate per la somma di euro
26.949,00 in contanti, per euro 34.800,00 mediante la cessione di un credito e per il restante importo di euro 130.171,00 mediante compensazione.
La prova dell'inesistenza delle operazioni fatturate veniva tratta dal fatto che:
- la ditta aveva iniziato l'attività solo in data 28/07/2008 quando i Pt_1 cantieri della in bonis non erano più attivi;
CP_1
- la ditta non aveva dipendenti, per cui non avrebbe potuto in 95 giorni effettuare lavori del valore di euro 191.920,00;
- la nei bilanci del 2008 e 2009, non aveva esposto i costi che poi le CP_1 erano stati addebitati con le fatture n. 7 e n. 8 del 2010 come "fatture da ricevere";
- nei bilanci 2010 e 2011 la aveva considerato le fatture n. 7 e n. 8 CP_1 come "merci conto acquisti" e non come "prestazioni";
- nel bilancio del 2012, nella voce rimanenze finali della sezione attivo patrimoniale, vi era stata una diminuzione del valore delle merci rispetto al 2011 esattamente pari a quello delle fatture n. 7 e n. 8;
- le fatture n. 7 e n. 8 erano state classificate come "prestazioni";
- le fatture n. 7 e n. 8, registrate nel bilancio per la prima volta nel 2010, risultavano protocollate solo il 31/12/2012.
Inoltre, la TE chiedeva la revoca del fondo patrimoniale costituito in data
06/02/2012 da con la moglie nel quale erano Pt_1 Parte_2 confluiti tutti i suoi beni.
Si costituivano in giudizio e i quali Parte_1 Parte_2 eccepivano preliminarmente l'incompetenza del Tribunale di Pisa a favore della
Sezione specializzata in materia d'impresa del Tribunale di Firenze.
Nel merito i convenuti contestavano la domanda di parte attrice, evidenziando pagina 5 di 32 che l' , a partire dal 2008, aveva due dipendenti e Organizzazione_4 Pt_1 svolgeva occasionalmente lavorazioni anche per la che invece non CP_1 aveva dipendenti, in quanto non svolgeva più direttamente i lavori edili, ma si occupava ormai esclusivamente di compravendite immobiliari e della mera gestione degli immobili acquistati in precedenza.
La tra il 2008 ed il 2010, aveva ricevuto varie contestazioni da parte di CP_1 clienti che avevano acquistato immobili per vizi e difetti emersi successivamente all'acquisto, per cui si era reso necessario effettuare lavori per l'eliminazione degli stessi, che erano stati commissionati da alla ditta individuale. Inoltre, CP_1 sempre tra il 2008 e il 2010, la aveva dovuto eseguire alcuni lavori di CP_1 rifinitura per poter vendere alcuni immobili già completati da tempo, e anche per tali lavori si era rivolta alla ditta individuale.
I convenuti, poi, evidenziavano che la aveva emesso fatture ai clienti CP_1 finali per i lavori effettuati dalla ditta individuale per un totale di euro 273.429,64, superiore alla somma fatturata dalla ditta individuale.
Aggiungevano inoltre i convenuti che, dopo il fallimento, la Guardia di Finanza aveva indagato a fondo i rapporti intercorsi tra la fallita e la , ma Parte_3 non era mai stato sollevato al alcun rilievo o alcuna contestazione in Pt_1 merito all'inesistenza delle prestazioni di cui alle fatture 7 e 8 del 2010.
Infine, veniva evidenziato che il ritardo nella fatturazione era dipeso dal fatto che la non aveva le risorse finanziarie per pagare immediatamente i lavori. CP_1
I convenuti eccepivano inoltre l'inammissibilità della domanda di revocatoria del pagamento effettuato da alla mediante la compensazione CP_1 Parte_3 dell'importo di euro 130.171,00, essendo una conseguenza derivante dalla legge ed in assenza di prova dell'eventus damni e del consilium fraudis.
Infine, i convenuti contestavano l'esistenza dei presupposti per la revocatoria dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale.
Nella prima memoria ex art. 183, VI comma c.p.c. la TE affermava che le fatture 7 e 8 del 2010 non riguardavano in realtà lavorazioni, ma la vendita,
pagina 6 di 32 effettuata al prezzo di euro 191.920,00 dalla alla di un Parte_3 CP_1 capannone, aggiungendo che le fatture originali sarebbero state distrutte dopo che la aveva ricevuto l'istanza di fallimento e sarebbero state sostituite CP_1 dalle fatture 7 e 8 oggetto del giudizio, tanto che sia la in bonis che la CP_1
avevano classificato le fatture come compravendite nel 2010 e nel Parte_3
2011 e non come lavorazioni.
I convenuti si opponevano a tale nuova prospettazione dei fatti, deducendone l'infondatezza e la contraddittorietà rispetto alle prime allegazioni.
Con ordinanza in data 17/01/2019 il Tribunale di Pisa dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di Firenze, Sezione specializzata in materia d'impresa, assegnando termine per la riassunzione della causa e condannando la
TE al pagamento delle spese processuali per € 5.900,00 oltre IVA e CPA.
Con atto di citazione in riassunzione, notificato nell'aprile 2019, la TE riassumeva il giudizio davanti al Tribunale delle Imprese di Firenze.
Si costituivano in giudizio i convenuti eccependo l'inammissibilità della riassunzione, in quanto avvenuta con deposito cartaceo del ricorso e dei documenti, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio ed insistendo nel merito per le eccezioni già sollevate davanti al Tribunale di Pisa.
La causa veniva istruita con assunzione di prove testimoniali e quindi trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 03/02/2022.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 2020/2022 pubblicata il 30/06/2022 il Tribunale di Firenze,
Sezione Imprese, così statuiva:
«1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al Parte_1 pagamento, a favore della TE del fallimento di della somma Controparte_1 di euro di euro 191.920,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria su detta somma, dalla data del pagamento;
2) Revoca l'atto di costituzione del fondo patrimoniale, di cui all'atto notaio
di CI (PT) in data 6.2.2012, tra e Persona_7 Parte_1
pagina 7 di 32 - Numero di repertorio 17925/9512 trascritto ii 13.02.2012 Parte_2
Registro Generale n.2357 e Registro Particolare n.1656;
3) Condanna i convenuti alla refusione, a favore della TE del fallimento della società ., delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 10,500, Org_5 oltre 15% spese generali, WA e CAP come per legge, quanto a , Parte_1 ed in euro 3.972,00, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge, per
. Parte_2
In via preliminare il Tribunale rigettava l'eccezione di inammissibilità del deposito cartaceo dell'atto di riassunzione, richiamando la giurisprudenza della Corte di
Cassazione secondo la quale il deposito cartaceo dell'atto introduttivo del giudizio non dà luogo a nullità dell'atto, ma ad una mera irregolarità, sanata dall'effettivo raggiungimento dello scopo (Cass. 26869/2020).
Quanto al merito, il Tribunale riteneva provata la circostanza che le fatture n. 7 e
8 del 2010 riguardassero lavori mai eseguiti, in considerazione del fatto che non risultava che la avesse mai fatturato lavori del genere di quelli descritti CP_1 nelle fatture ai suoi clienti finali in data posteriore alla costituzione della ditta individuale.
Veniva poi citata un'e-mail inviata dal al curatore del fallimento della Pt_1
nella quale si affermava che le lavorazioni di cui alle fatture n. 7 e 8 CP_1 erano state fatturate ai clienti negli anni 2006, 2007 e nei primi mesi del 2008, laddove la ditta era stata costituita il 28.7.2008.
Osservava poi il Tribunale che il fatto che le lavorazioni indicate nella fattura 7 e le prime 3 della fattura 8 fossero state chiuse prima del 28.7.2008 era stato confermato dalla teste legale della fino al 2012, la quale Testimone_1 CP_1 aveva dichiarato di avere assistito alla chiusura di tutti i cantieri in data antecedente al 28 luglio, nonché da quella di , che aveva Persona_8 dichiarato di essersi occupato del cantiere oggetto della fattura 8 e che lo stesso era stato chiuso prima di tale data.
Nella decisione si evidenziava altresì la mancanza di corrispondenza tra la descrizione delle prestazioni contenuta nelle fatture 7 e 8 e in quelle citate nella pagina 8 di 32 comparsa di costituzione e risposta, sia per data che per importo, oltre alla contraddittorietà della ricostruzione dei fatti operata dai convenuti.
La dichiarazione del teste che aveva riferito che i lavori di via Parte_4
Lupo Passa erano stati conclusi entro fine anno 2008, poi, veniva ritenuta inattendibile, in quanto smentita dalle altre testimonianze.
Veniva pertanto accolta la domanda di risarcimento del danno per mala gestio dell'amministratore, mentre non veniva accolta quella di revoca del pagamento.
Quanto alla domanda di revoca del fondo patrimoniale, infine, il Tribunale riteneva provata la consapevolezza in capo al di recare un danno ai Pt_1 creditori ed irrilevante la posizione della trattandosi di atto a titolo Pt_2 gratuito. L'eventus damni, poi, veniva desunto dal fatto che il aveva Pt_1 conferito nel fondo la totalità dei propri beni.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_2
(di seguito anche APPELLANTI) convenivano in giudizio, innanzi questa
[...]
Corte di Appello la Controparte_1
(di seguito anche APPELLATA) proponendo gravame avverso la sopra richiamata sentenza.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) «Il deposito cartaceo da parte della TE della comparsa in riassunzione non costituisce “mera irregolarità” sanabile tramite il principio del raggiungimento dello scopo, come erroneamente affermato dal Tribunale, perché l'atto di riassunzione ha chiara natura endoprocessuale e l'art. 16 bis, comma 1, DL 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 221/2012 stabilisce chiaramente l'obbligo di deposito esclusivamente con “con modalità telematiche” per cui il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il deposito e la conseguente estinzione del Giudizio per mancata riassunzione nel termine perentorio.
pagina 9 di 32 2) Il Tribunale ha sbagliano nel non sanzionare la condotta processuale della
TE che nella prima memoria 183 ha fornito una prospettazione dei fatti costitutivi dell'azione totalmente diversa e in contrasto con quella fornita in citazione, salvo poi abbandonarla per ritornare nuovamente alla versione iniziale per cui la domanda doveva essere respinta in quanto le allegazioni iniziali erano state evidentemente rinunciate e comunque smentite dal contegno concludente posto che dalla nuova versione fornita dalla TE risultava che lo spostamento patrimoniale non era privo di causa come inizialmente affermato.
3) Il Tribunale ha erroneamente fondato la ricostruzione presuntiva circa la non esecuzione delle prestazioni sulla basa delle presunte dichiarazioni che sarebbero state rese dal in uno scambio email intercorso con il Pt_1
Curatore, in particolare le dichiarazioni di cui alla email del 17.3.2014 (dc.
10 della TE) che non sarebbe stata tempestivamente disconosciuta dal . L'errore del Tribunale però è evidente perché i documenti
Pt_1 prodotti dalla TE, ed in particolare il dc. 10, non sono né scritture private (perché prive di sottoscrizione del ), né tanto meno email
Pt_1 provenienti dal (perché non vi sono indicati gli indirizzi di posta
Pt_1 elettronica di mittente e destinatario, la data di invio o di ricezione, né altro segno o elemento grafico che possa valere ad identificarle come tali) per cui si tratta di documenti non riferibili al e che quindi non provano
Pt_1 nulla.
4) Nessuno degli elementi indiziari individuati dal Tribunale è idoneo a raggiungere la prova presuntiva della non esecuzione dei lavori ed anzi i testimoni hanno confermato che la ditta ha eseguito i lavori edili Pt_1 per conto della per cui la domanda della TE doveva essere CP_9 respinta.
5) La condanna è ingiusta ed errata perché il Tribunale non ha ammesso parte delle richieste istruttorie formulate dal giudicandole “irrilevanti” Pt_1 senza nemmeno spiegare perché, ma soprattutto ha proceduto ad una
pagina 10 di 32 indebita riduzione della lista testi sulle prove relative all'esecuzione dei lavori, cioè sul nocciolo della questione, riduzione giudicata sovrabbondante senza alcun motivo e totalmente errata perché si è risolta in una ingiusta limitazione del diritto di difesa dei comparenti.
6) Il Tribunale ha erroneamente quantificato il danno in € 191.920,00 pari alla sommatoria dell'importo nominale delle fatture 7 e 8 del 2010 che sarebbe stata indebitamente percepita dalla senza considerare: a) che Parte_3
l'unica somma effettivamente percepita dal è stata quella € Pt_1
61.749,00 quale conseguenza diretta ed immediata del presunto fatto dannoso, mentre l'ulteriore pagamento di € 130.171,00 è avvenuto tramite compensazione per cui non è richiedibile a titolo risarcitorio perché la
TE avrebbe potuto e dovuto azionare gli eventuali crediti vantati verso la ditta individuale ed avrebbe potuto agire in via risarcitoria solo dopo aver dedotto e provato la loro eventuale inesigibilità per fatto imputabile all'amministratore; b) la fallita ha portato in detrazione l'IVA che non può essere considerata una componente del danno risarcibile per cui la condanna, in ipotesi, dovrà essere ridotta quanto meno dell'importo di €
31.986,67
7) La revoca del fondo patrimoniale è errata perché il credito da tutelare non sussiste e perché il Tribunale non ha rilevato che il ha altri beni Pt_1 mobili e immobili che non sono confluiti nel fondo e che, in ipotesi, sono sufficienti a garantire l'eventuale credito della TE per cui non sussiste
l'eventus damni.
8) Quale immediata e diretta conseguenza della erroneità della sentenza, i comparenti impugnano anche del capo che li condanna al pagamento delle spese legali che risulta quindi ingiusto ed errato».
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 11 di 32 Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, la curatela contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Inoltre, la curatela proponeva appello incidentale sotto i seguenti profili:
1) Primo appello incidentale: Il Tribunale di Firenze, in relazione alla somma di
€ 130.171,00 illegittimamente compensata avrebbe dovuto condannare anche il Sig. quale ex titolare dell'omonima Ditta Parte_1
Individuale ed a titolo di pagamento somme (oltre a condannare il Parte_1 quale ex amministratore a titolo di risarcimento danni).
[...]
2) Secondo appello incidentale: Il Tribunale, nella sentenza di primo grado, avrebbe dovuto riconoscere a favore di parte attrice, gli interessi commerciali ex D. Lgs.
9.10.2002 n. 231 sull'intera somma quantomeno dalla data della notifica dell'atto di citazione in poi.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, disposta per l'udienza del
28/09/2023 la trattazione scritta del procedimento, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale infondato e va respinto.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Con il primo motivo gli appellanti contestano la decisione nella parte in cui viene affermato che il deposito cartaceo da parte della TE della comparsa in riassunzione costituisca una “mera irregolarità” sanabile in base al principio del raggiungimento dello scopo.
Si afferma in proposito che l'atto di riassunzione, avendo natura endoprocessuale,
a norma dell'art. 16 bis, comma 1, DL 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 221/2012, poteva essere depositato esclusivamente con “con modalità
pagina 12 di 32 telematiche”, per cui il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il deposito e la conseguente estinto il Giudizio per mancata riassunzione nel termine perentorio.
A tale riguardo si osserva che l'art. 156 c.p.c. prevede che non possa essere dichiarata la nullità di un atto processuale se tale conseguenza non è prevista dalla legge. Inoltre, la nullità non può mai essere dichiarata se l'atto ha raggiunto il suo scopo.
Lo scopo perseguito dall'atto di riassunzione è evidentemente quello di far conoscere al Giudice la volontà della parte di proseguire il giudizio (v. Cass. Sez.
1 - , Sentenza n. 6193 del 05/03/2020).
Tale scopo, pertanto, può ritenersi raggiunto tutte le volte in cui l'atto pervenga nella disponibilità del Giudice, a prescindere dalla forma utilizzata.
Già da tempo la giurisprudenza di legittimità interpreta tali principi nel senso che il Giudice sia tenuto ad esaminare un atto a prescindere dalle modalità con cui sia giunto nella sua disponibilità, come nelle ipotesi delle istanze inviate a mezzo di posta ordinaria alla cancelleria, senza un formale deposito.
Coerentemente con tali principi, la Corte di Cassazione afferma che non possa essere dichiarata la nullità di un atto processuale laddove sia utilizzata la forma cartacea in luogo di quella telematica, conseguendo alla violazione soltanto l'onere della parte di depositare nuovamente l'atto nella forma corretta.
In particolare, la Suprema Corte ha di recente evidenziato che “la tempestiva costituzione dell'appellante, con il deposito di copia cartacea dell'atto di appello notificato a mezzo PEC, anziché mediante deposito telematico dell'originale, non determina l'improcedibilità del gravame ai sensi dell'art. 348, comma 1, c.p.c., ma integra una nullità per vizio di forma, come tale sanabile con il raggiungimento dello scopo dell'atto” (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 33601 del
15/11/2022).
Come correttamente ritenuto dal Giudice di primo grado, i medesimi principi non possono che essere applicati anche alla fattispecie in esame.
pagina 13 di 32 Del resto, anche tralasciando il fatto che l'art. 16 bis, comma 1, DL 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 221/2012, non sanziona con la nullità dell'atto il deposito con forme diverse da quelle telematiche, la ratio dell'istituto è collegata alla necessità di garantire il corretto funzionamento del processo telematico, che quindi non può prevalere sull'esigenza di garantire il diritto di agire in giudizio, alla cui tutela si ispira il divieto di pronunciare la nullità di atti per aspetti formali laddove abbiano comunque raggiunto il loro scopo.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
Gli appellanti affermano che il Tribunale avrebbe errato nel non sanzionare la condotta processuale della TE che nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. ha fornito una prospettazione dei fatti costitutivi dell'azione totalmente diversa e in contrasto con quella fornita nella citazione, salvo poi ad abbandonarla per ritornare nuovamente alla versione iniziale.
In particolare, a loro giudizio, la domanda doveva essere respinta, in quanto le allegazioni iniziali erano state evidentemente rinunciate e comunque smentite dal contegno concludente della TE.
Si legge in proposito nella sentenza:
“La circostanza dedotta dalla TE attrice nella prima memoria ex art. 183, VI comma c.p.c., relativa al fatto che le fatture 7 e 8 del 2010 non riguardavano lavorazioni, ma la vendita, effettuata al prezzo di euro 191.920,00, dalla
[...]
alla di un capannone, e che le fatture originali fossero Parte_5 CP_1 state poi distrutte dopo che la aveva ricevuto l'istanza di fallimento e CP_1 sostituite dalle fatture 7 e 8 oggetto del giudizio, tanto che sia la in CP_1 bonis che la ditta avevano classificato le fatture come compravendite nel Pt_1
2010 e nel 2011, e non come lavorazioni, risulta poco chiara e comprensibile;
e, comunque, la TE attrice ha concluso, nel foglio di conclusioni depositato ii
3.2.2022, chiedendo la pronuncia di responsabilità del per aver pagato la Pt_1 somma di euro 191.920,00 alla sua ditta individuale per le lavorazioni indicate nelle fatture 7 e 8 del 2010, mai state svolte, dunque ribadendo le conclusioni originariamente formulate”. pagina 14 di 32 In sostanza il Tribunale ha ritenuto irrilevante la nuova allegazione dei fatti, in quanto non conferente rispetto alla domanda proposta.
Tale impostazione appare condivisibile.
Ciò che delimita l'oggetto della devoluzione al Giudice di primo grado, infatti, sono le conclusioni precisate.
L'attività assertiva, invece, è finalizzata alla allegazione dei fatti posti a fondamento delle domande o eccezioni formulate.
L'eventuale modifica dell'allegazione dei fatti, pertanto, non implica una modifica della posizione della parte, laddove la domanda rimanga immutata.
Il Giudice, pertanto, ben potrà selezionare tra i fatti allegati e provati quelli che siano idonei a costituire un fatto costitutivo della pretesa, senza che quelli eventualmente contraddittori possano inficiare la potenzialità probatoria degli altri
(con la sola eccezione che si tratti di indizi da valutare nella loro globalità).
Del resto, a differenza di quanto avviene con le domande, la prospettazione di fatti incompatibili con altri già in precedenza allegati non implica automaticamente la rinuncia a questi ultimi.
Peraltro, il fatto indicato nella memoria ex art. 183 c.p.c. non appare in contraddizione con la precedente prospettazione, tenendo solo a fornire una spiegazione del motivo per cui l'appostazione in bilancio delle fatture ha avuto un andamento anomalo, prima indicate come vendita, poi come lavorazioni.
Inoltre, l'affermazione secondo la quale la reale giustificazione dello spostamento di denaro potesse essere la vendita di un capannone è rimasta totalmente sfornita di prova, per cui risulta processualmente irrilevante.
III. La terza censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il terzo motivo gli appellanti lamentano che il Tribunale abbia erroneamente fondato la prova presuntiva della non esecuzione delle prestazioni indicate nelle fatture sulla base di dichiarazioni che sarebbero state rese dal in uno Pt_1 scambio email intercorso con il Curatore, in particolare le dichiarazioni di cui alla pagina 15 di 32 email del 17.3.2014 (doc. 10 della TE), che non sarebbe stata tempestivamente disconosciuta dal . Pt_1
Si afferma che tale documento non sarebbe equiparabile ad una scrittura privata, in quanto priva della sottoscrizione del , per cui non sarebbe pertinente il Pt_1 riferimento al principio di non disconoscimento. Tanto meno si tratterebbe di una e-mail proveniente dal , non essendo indicati gli indirizzi di posta Pt_1 elettronica di mittente e destinatario, la data di invio o di ricezione, né altro segno o elemento grafico che possa valere ad identificarle come tali.
Si tratterebbe pertanto di documenti non riferibili al e che quindi inidonei Pt_1 ai fini probatori.
La doglianza non coglie nel segno.
Il Tribunale, contrariamente a quanto ritiene la parte appellante, non ha attribuito valore probatorio al documento perché non disconosciuto, ma in quanto non contestato.
Si legge infatti nella sentenza:
“Parte convenuta ha contestato il valore probatorio del doc. n. 10, eccependo la mancanza la di sottoscrizione della mail, e, dunque, contestando la provenienza del documento;
ma tale contestazione è da ritenersi tardiva, in quanto effettuata solo in sede di memoria conclusionale di replica ex art. 190 c.p.c. e non nella comparsa di risposta”.
Il fatto che il documento sia o meno sottoscritto e che abbia o meno la natura di scrittura privata, quindi, è assolutamente irrilevante nel caso in esame.
Ciò che è decisivo, come correttamente evidenziato dal Tribunale, è che la parte attrice in primo grado, mediante la produzione del documento e la sua indicazione nell'atto di citazione, ha allegato una circostanza di fatto che doveva essere espressamente contestata nella prima difesa successiva.
A norma del primo comma dell'art. 115 c.p.c., infatti, “il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”. pagina 16 di 32 La normativa processuale, quindi, attribuisce il medesimo valore probatorio proprio delle circostanze provate a quelle non contestate.
Per giurisprudenza costante, poi, la contestazione dei fatti deve essere specifica, non essendo sufficienti le mere clausole di stile utilizzate dalla convenuta nella sua comparsa di costituzione.
L'affermazione “i comparenti contestano integralmente tutti i fatti dedotti dalla
TE, nessuno escluso, in merito ai quali è necessario procedere ad una corretta ricostruzione al di là delle risultanze contabili e delle errate conclusioni cui è giunta la TE con ragionamenti presuntivi del tutto discutibili”, per giurisprudenza pacifica, non costituisce una contestazione idonea ai sensi dell'art. 115 c.p.c..
Evidenzia infatti la Suprema Corte: “il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di "non contestazione" a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica. Questo onere gravante sul convenuto si coordina, peraltro, con quello di allegazione dei fatti di causa che incombe sull'attore, sicché la mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi, modificativi
o estintivi rispetto ai quali opera il principio di non contestazione esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata” (Cass. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 26908 del 26/11/2020).
La contestazione dei fatti, poi, deve avvenire con le tempistiche fissate dall'art. 183 c.p.c., o comunque al più tardi nella difesa successiva all'allegazione di un fatto, qualora avvenga successivamente.
Correttamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto pacifico il fatto che l'e-mail fosse stata inviata dal , non essendo stata tempestivamente contestata tale Pt_1
pagina 17 di 32 affermazione, in quanto la contestazione contenuta nella comparsa conclusionale era evidentemente tardiva, trattandosi di un fatto allegato sin dalle prime difese.
Il contenuto del documento, quindi, ben poteva essere valutato in termini di confessione stragiudiziale.
IV. La quarta censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il quarto motivo gli appellanti contestano la ricostruzione delle prove operata dal Tribunale, affermando che nessuno degli elementi indiziari individuati da questo sarebbe idoneo a comportare la prova presuntiva della non esecuzione dei lavori, avendo piuttosto i testimoni confermato che la ditta aveva Pt_1 eseguito i lavori edili per conto della CP_9
Giova ricostruire brevemente le prove utilizzate dal Tribunale ai fini dell'accoglimento della domanda della curatela.
E' pacifico che l'elemento centrale dell'odierno giudizio è stabilire se i lavori indicati nelle fatture emesse dalla ditta individuale nei confronti dell'impresa poi fallita siano stati o meno eseguiti dopo il 28 luglio 2008. Dal momento che la ditta
è stata costituita in tale data, infatti, è evidente che non poteva avere eseguito lavorazioni per conto della in epoca antecedente. Controparte_1
Tale accertamento risulta piuttosto delicato, visto che il titolare della ditta era il medesimo legale rappresentante della società per conto della quale si afferma che i lavori siano stati eseguiti.
Questi sono gli elementi valorizzati dal Tribunale:
- per quanto riguarda le lavorazioni di cui alla fattura 7 e le prime 3 lavorazioni di cui alla fattura 8, non risulta che la abbia fatturato CP_1 alcun lavoro di tal genere svolto nei suoi cantieri a clienti terzi in data posteriore al 28.07.2008;
- nella email del 17.3.2014 il affermava che talune fatture emesse Pt_1 dalla ai committenti negli anni 2006, 2007 e primi mesi del CP_1
2008 erano relative alle lavorazioni di cui alle fatture 7 e 8 del 2010;
pagina 18 di 32 - i testi e hanno confermato che i Testimone_1 Persona_8 cantieri di cui alle lavorazioni indicate erano chiusi al luglio 2008;
- , pur dichiarando di aver effettuato dei lavori in via Testimone_2
Brodolini, in via Lupo Parra e in via Casavola a partire da luglio 2008, alla domanda se i cantieri di cui alle fatture 7 e 8 fossero chiusi in data antecedente al 28.07.2008, ha affermato che era vero, anche se dopo tanti anni non ricordava bene la circostanza di cui alla domanda;
- le fatture rilasciate a terzi dalla indicate dalla parte convenuta CP_1 come oggetto di sub appalto alla ditta individuale, non presentavano una corrispondenza rispetto alle prestazioni indicate nelle fatture 7 e 8, per oggetto, date e importo;
- nei bilanci della del 2008 e del 2009 le fatture n. 7 e n. 8 non CP_1 risultavano classificate come "fatture da ricevere", per cui sarebbe inverosimile supporre che le lavorazioni fossero già state eseguite in quel periodo;
- la difesa del risultava contraddittoria, avendo prima affermato che Pt_1
l'esigenza delle lavorazioni era sorta nel 2009-2010 a seguito di lamentele avanzate da promittenti acquirenti degli immobili e per eseguire lavori di rifinitura su altri immobili, salvo poi affermare che i lavori erano quelli descritti nelle fatture emesse nel 2008 e 2009 dalla CP_1
- le dichiarazioni dei testi e che Testimone_2 Parte_4 ponevano il termine delle lavorazioni alla fine del 2008, non erano attendibili, in quanto contraddette dalle risultanze documentali di causa.
Come si può notare, si tratta di molteplici elementi di carattere indiziario, tutti concordemente sintomatici dell'esecuzione dei lavori fatturati in epoca anteriore alla costituzione della ditta individuale.
Risulta poi del tutto condivisibile la scelta di attribuire maggiore valore probatorio alle risultanze documentali rispetto alle testimonianze, essendo le prime sostanzialmente costituite da documentazione fiscale formata al momento dei fatti, che assume certamente valore confessorio con riferimento ai fatti contrari alla posizione processuale della parte che li ha affermati. Del resto, lo stesso teste pagina 19 di 32 è apparso tutt'altro che certo delle tempistiche dei lavori, Testimone_2 dimostrando di avere un ricordo carente alla luce del tempo trascorso.
Assume quindi valore decisivo il fatto che il , nel tentativo di dare una Pt_1 giustificazione plausibile al pagamento effettuato in favore della sua ditta individuale, abbia indicato prestazioni che non potevano essere state eseguite da questa, in quanto relative a lavori anteriori alla sua costituzione, per poi tentare di correggere il tiro, cercando di dare una giustificazione formale al pagamento, indicando fatture emesse dalla nei confronti di terzi, che però non CP_1 hanno coincidenza per oggetto con quelle ricevute dalla ditta individuale.
Con la mail del 7.2.2014 (doc. 9 di parte convenuta), infatti, il aveva Pt_1 indicato le cifre che riteneva dovute alla sua Ditta Individuale per ognuno dei cantieri individuati nelle fatture 7/10 e 8/10: per la fattura 7/10, € 8.700 per il cantiere di CI, Via di Lupo Parra n. 39, € 48.000 per il cantiere di CI loc. Casciavola, Via Brodolini;
per la fattura 8/10, € 14.600 per il cantiere di Via
Dini a Marciana di CI, € 25.600 per il cantiere di Via della Chiesa 1 Marciana di CI, € 25.600 per il cantiere di piazza della Concordia 12 Marciana, €
35.850 per il cantiere di Via Nugolaio Navacchio, ed infine € 1.583,33 per cantiere di Via Mezzo Nord n. 82.
Successivamente, con la mail 17.3.2014 (doc. 10), il Sig. ha indicato al Pt_1
Curatore quali fossero le fatture emesse dalla in bonis ai Per_9 CP_1 committenti relative alle lavorazioni subappaltate alla , che Parte_5 però erano tutte antecedenti rispetto alla costituzione della ditta.
Tale ricostruzione è in contrasto con le allegazioni successivamente introdotte in giudizio, che fanno riferimento a lavori di rifinitura in garanzia, che non richiedevano di essere fatturate ai clienti finali, o lavorazioni di rifinitura degli immobili, che erano stati evidentemente terminati in data anteriore.
Questa modifica della ricostruzione appare funzionale a correggere il tiro rispetto alla contestazione ricevuta in merito all'inconsistenza della prima giustificazione fornita rispetto al pagamento, individuando altre plausibili causali, non giustificabili però documentalmente. pagina 20 di 32 Il contrasto risulta evidente raffrontando le due diverse ricostruzioni.
Nella e-mail così vengono imputati i costi fatturati:
Fatt. n. 7 del 10/11/2010 di € 56.700,00 + iva della Organizzazione_6 fatturati da
[...] Organizzazione_7
Fatt. n 09 del 01/04/2008 € 40.000+fatt. n. 26 del 13/11/2006 34.203,00 + IVA Fatt. n. 11 del 01/07/2008 € 5.524,70 + iva ( deve ancora fare la Controparte_10 fattura a saldo per i lavori svolti presso Via Di Lupo Parra per un importo di Org_8 circa € 19.000,00) Fatt. n. 8 del 30/11/2010 di € 123.880,00 + iva della Organizzazione_6 fatturati da
[...] Controparte_10
Fatt. n. 13 del 11/05/2006 € 15.931,58 + iva Fatt. n. 11 del 10/04/2006 € 7.692,31 + iva
Fatt. n. 2 del 2/08/2008 € 138.000,00 + iva Fatt n. 26 del 13/11/2006 € 34.203,00 + iva
Fatt. n. 34 del 19/12/2006 € 30.889,00 + iva Fatt. n. 15 del 27/12/2007 € 130.000,00 + iva
Fatt. n. 10 del 17/07/2007 € 140.000,00 + IVA FATT N. 16 DEL 04/11/2008 € 2500,00 + IVS.
Parte_1
Nell'odierno giudizio, invece: fattura 7 del 2010:
a) installazione ponteggio presso il cantiere di via Lupo Parra a CI, per il quale venne emessa la fattura n. 11 del 1/7/2008 intestata al sig. Parte_4
;
[...]
b) ristrutturazione di due appartamenti presso il cantiere di via Brodolini a
Navacchio – Loc. Casciavola, per i quali venne emessa la fattura n. 26 del
30/7/2008 intestata alla;
CP_4
Fattura 8 del 2010:
a) eliminazione delle infiltrazioni di acqua su un terrazzo presso l'immobile di Via
Alessandro Dini di Marciana di CI (PI), relativa a lavori in garanzia effettuati nell'interesse di in quanto tali non fatturati;
CP_5
b) stasatura e sistemazione dell'intera rete fognaria che presentava dei difetti presso il complesso immobiliare di Via della Chiesa 1 e di Piazza della Concordia di Marciana di CI (PI), lavori in garanzia in favore dei sig.ri Per_3
pagina 21 di 32 , , e , anch'essi non Per_3 Persona_4 Persona_5 Persona_6 fatturati;
c) sistemazione del capannone che la sito in Via del Nugolaio Controparte_4
Navacchio (PI), per i quali vennero emesse le fatture n. 4 del 2009 e n. 16 del
4/11/2008;
d) lavori in Via di Mezzo Nord 82 a San Frediano a Settimo (PI), per i quali vennero emesse le fatture n. 12 del 1/10/2008, n. 14 del 3/11/2008 e 17 del
29/11/2008 intestate alla e le fatture n. 13 del 1/10/2008 e n. 15 Pt_3 CP_11 del 3/11/2008 intestate alla ditta . CP_8
Gli odierni appellanti non forniscono una spiegazione per tale macroscopico mutamento di impostazione, che non può certo essere imputato ad una svista, appellandosi esclusivamente al disconoscimento della e-mail, che si è però già visto essere tardivo.
Tale mutamento di rotta, evidentemente imposto dalla difesa della curatela, non può non apparire altamente sintomatico dell'artificiosità della versione fornita in giudizio, e conseguentemente dell'inesistenza di effettive prestazioni da retribuire alla ditta individuale.
La valorizzazione di tale elemento, contrariamente a quanto ritiene parte appellante, non implica un'inversione dell'onere della prova, tramite la richiesta al di provare l'effettività delle prestazioni, in quanto ciò che viene utilizzato Pt_1 ai fini della prova è la dichiarazione resa con l'e-mail, la quale, contenendo una affermazione inverosimile, costituisce un preciso indizio della mancanza di titolo per lo spostamento patrimoniale, se non una vera e propria confessione stragiudiziale circa il mancato svolgimento dei lavori da parte della ditta. Per superare tale dichiarazione, pertanto, è necessario che la parte evidenzi di avere reso tale affermazione per errore, circostanza mai allegata.
Il Tribunale ha altresì utilizzato, sempre come argomento presuntivo circa l'inesistenza di lavorazioni che possano giustificare il pagamento, il fatto che neppure l'ultima spiegazione fornita per le fatture regge alla comparazione con la pagina 22 di 32 documentazione formata nell'immediatezza dei fatti, alla luce delle difformità in termini di descrizione della prestazione, data e prezzi.
Rispetto a tale affermazioni non vengono spese difese decisive nel presente giudizio.
Risulta poi inverosimile che i lavori fatturati dalla ad CP_1 Parte_4 ed alla possano essere stati precedentemente subappaltati alla CP_4 ditta individuale, considerando che le fatture emesse dalla prima sono dell'1.7.2008 e del 30.7.2008, laddove, come si è visto, la ditta individuale è stata costituita il 28.7.2008. Dal momento che la fatturazione avviene necessariamente al termine dei lavori, e ragionevolmente a distanza almeno di qualche giorno, quindi, i lavori sono certamente antecedenti alla costituzione della ditta.
Neanche tale argomento viene utilizzato per esonerare la parte attrice in primo grado dall'onere di provare la mancanza di giustificazione economica del pagamento, quanto piuttosto per evidenziare che la condotta processuale all'odierna parte appellante costituiva un indizio favorevole alla curatela, venendo fornite giustificazioni non attendibili.
Costituisce poi un ulteriore indizio del fatto che i lavori non siano stati eseguiti dalla ditta individuale quanto dichiarato dai testi e , certamente Tes_1 Per_8 privi di interesse in causa.
La prima, infatti, legale della società, ha riferito di essersi occupata di una pratica legale relativamente ad uno dei cantieri di cui alla fattura 7 (Via Lupo Parra) e di uno dei cantieri di cui alla fattura 8, affermando di avere “assistito con certezza alla chiusura di tutti i cantieri in data antecedente al 28 luglio 2008”.
, proprietario dell'abitazione di via della Chiesa 1 di Persona_8
Marciana di CI, cui si riferisce la fattura 8, ha a sua volta riferito che i lavori sono stati terminati nel dicembre 2006.
indicato quale soggetto cui si riferiscono i lavori della fattura n. Parte_4
7, ha invece affermato che i lavori sono proseguiti dopo il luglio 2008 e sono finiti pagina 23 di 32 entro l'anno 2008, ma sono le stesse fatture emesse nei suoi confronti, come si è visto, a collocare le lavorazioni prima della fine di luglio.
Tali dichiarazioni, oltre a provenire da soggetti privi di interesse in causa, non sono smentite da quanto dichiarato da , considerato che lo Testimone_2 stesso ha reso affermazioni contraddittorie, prima affermando che i lavori vennero eseguiti dalla ditta individuale e poi confermando che vennero eseguiti prima del 28 luglio, dimostrando di avere un ricordo non preciso sulle tempistiche delle lavorazioni.
La richiesta degli appellanti di valutare gli elementi indiziari in materia atomistica, poi, non è accoglibile.
La giurisprudenza, infatti, afferma costantemente che “i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, richiesti dalla legge, devono essere ricavati in relazione al complesso degli indizi, soggetti ad una valutazione globale, e non con riferimento singolare a ciascuno di questi, pur senza omettere un apprezzamento così frazionato, al fine di vagliare preventivamente la rilevanza dei vari indizi e di individuare quelli ritenuti significativi e da ricomprendere nel suddetto contesto articolato e globale” (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 12002 del
16/05/2017). Inoltre, “ai fini della verifica delle presunzioni, gli indizi concorrenti devono essere valutati nel loro insieme, purché abbiano i requisiti della gravità, dell'univocità e della concordanza e non è necessario procedere alla valutazione complessiva degli elementi indiziari dedotti dalle parti che il giudice ritenga del tutto insussistenti, privi di significato probatorio o ambigui” (Sez. 2 - , Ordinanza
n. 20421 del 24/06/2022).
V. La quinta censura alla sentenza impugnata è infondata
Con il quinto motivo gli appellanti lamentano la mancata ammissione delle richieste istruttorie formulate dal , contestando l'affermazione di Pt_1 irrilevanza e l'indebita riduzione della lista testi sulle prove relative all'esecuzione dei lavori.
A tale proposito si evidenzia che l'art. 245 c.p.c. prevede espressamente il potere del Giudice di ridurre le liste testimoniali sovrabbondanti. A tale potere, che pagina 24 di 32 risulta strettamente connesso anche al principio di ragionevole durata del processo fissato dall'art. 111 della Costituzione, si collega anche quello di non ammettere le prove che non siano pertinenti rispetto alla domanda, o comunque non necessarie ai fini della formulazione della decisione.
A tale riguardo la Corte di Cassazione precisa che “la riduzione delle liste testimoniali sovrabbondanti costituisce un potere tipicamente discrezionale del giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità, ed esercitabile anche nel corso dell'espletamento della prova, potendo il giudice non esaurire l'esame di tutti i testi ammessi qualora, per i risultati raggiunti, ritenga superflua l'ulteriore assunzione della prova. Tale ultima valutazione non deve essere necessariamente espressa, potendo desumersi per implicito dal complesso della motivazione della sentenza” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9551 del 22/04/2009).
Nel caso in esame il Tribunale, nell'ordinanza del 30.10.2019, ha espressamente motivato sulla mancata ammissione dei capitoli di prova chiesti dai convenuti, definendoli irrilevanti ai fini della decisione.
Tale decisione risulta assolutamente condivisibile, posto che gli unici capitoli attinenti alle lavorazioni indicate nelle fatture 7 e 8 sono i numeri 5, 6 e 7, che sono stati effettivamente ammessi.
La decisione di ridurre la lista testimoniale a due testi per parte, poi, oltre ad apparire confacente alla necessità di contenere la durata del processo, non produceva in concreto alcun vulnus al diritto di difesa della parte, visto che le testimonianze non vengono valutate per il loro numero, ma in base all'attendibilità delle dichiarazioni rese. Era quindi onere della parte individuare i soggetti in grado di rispondere alle domande in termini precisi, motivando espressamente, se del caso, sulla necessità di sentire qualche altro soggetto, qualora quelli sentiti per una qualche ragione non fossero stati in grado di rispondere.
Peraltro, anche laddove fossero stati sentiti ulteriori soggetti, che eventualmente avessero reso dichiarazioni difformi dagli altri indotti dalla parte, non si sarebbe pagina 25 di 32 potuto scindere le dichiarazioni degli uni dagli altri, emergendo piuttosto un contesto di scarsa attendibilità delle ricostruzioni.
Del resto, la sentenza non si fonda sull'insufficienza quantitativa della prova offerta, quanto piuttosto sulla inidoneità a dimostrare che i lavori vennero eseguiti dopo la formale costituzione della ditta individuale, specie a fronte della contraddittoria versione dei fatti fornita dallo stesso con la email di cui si Pt_1
è parlato nell'esame dei due motivi precedenti.
VI. La sesta censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il sesto motivo gli appellanti si dolgono della quantificazione del danno, effettuata dal Tribunale in misura di 191.920,00 pari alla sommatoria dell'importo nominale delle fatture 7 e 8 del 2010.
Si afferma che tale statuizione sarebbe in contrasto con il fatto che la TE stessa ha dichiarato che l'unica somma effettivamente percepita dalla
[...]
è stata quella di € 26.949,00, in quanto il pagamento del residuo è Pt_3 avvenuto, quanto ad € 34.800,00, tramite cessione di un credito e, quanto ad €
130.171,00, tramite compensazione con altri crediti di pari importo che la
[...] aveva nei confronti della ditta individuale. Org_7
A giudizio degli appellanti, quindi, la TE “avrebbe potuto e dovuto azionare preventivamente gli eventuali crediti vantati verso la ditta individuale e avrebbe potuto agire in via risarcitoria contro l'ex-amministratore solo dopo aver addotto
e provato l'eventuale inesigibilità di tali crediti per fatto imputabile all'amministratore”.
La quantificazione del danno, poi, sarebbe ingiusta ed errata anche perché l'Iva, pari ad € 31.986,67, non avrebbe determinato alcun danno per la società, avendola questa portata in detrazione.
Con riferimento al primo aspetto va evidenziato che il danno per la società non è costituito esclusivamente dalle somme percepite dal , ma piuttosto da Pt_1 tutte quelle poste passive che le sono state addebitate per effetto dell'operazione.
pagina 26 di 32 La compensazione di un credito, infatti, pur non determinando un passaggio diretto di denaro, comporta per la società in ogni caso un pagamento, venendo elisa una posta attiva eventualmente spendibile in sede concorsuale.
Quanto all'importo dell'IVA indicata delle fatture vale poi lo stesso principio.
Contrariamente a quanto ritiene la parte appellante, l'IVA è un'imposta dovuta da tutti i soggetti, ivi comprese le imprese.
Il meccanismo delle detrazioni, infatti, non è finalizzato ad annullare il debito di imposta nei confronti dei titolari di partita d'IVA, come pare prospettare la difesa degli appellanti, ma è deputato a fare in modo, mediante un sistema di compensazione tra imposta a debito ed imposta a credito, che rimanga a carico dei vari soggetti che intervengono nelle fasi di passaggio tra produttore e consumatore finale esclusivamente l'imposta per la frazione di valore aggiunto che abbiano prodotto.
Dal momento che, si suppone, il prezzo corrisposto al fornitore è superiore a quello ottenuto da colui al quale il bene viene ceduto, compensando le due diverse imposte, l'intermediario dovrà corrispondere all'erario l'IVA sulla differenza tra il prezzo corrisposto e quello ottenuto dalla vendita, che costituisce il suo valore aggiunto.
Si tratta, quindi, di un meccanismo di compensazione del tutto analogo a quello visto in precedenza.
Nella sostanza, quindi, l'impresa fallita ha comunque subito un pregiudizio, non avendo potuto compensare un proprio credito con un diverso debito.
VII. La settima censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il settimo motivo gli appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui accoglie la domanda di revoca del fondo patrimoniale.
In particolare, gli appellanti contestano la sussistenza di tutti i presupposti dell'art. 2901 c.c., ovvero la ragione di credito, la scentia damni e l'eventus damni.
pagina 27 di 32 Sotto il primo profilo è sufficiente evidenziare che l'accoglimento della domanda risarcitoria è più che sufficiente per ritenere sussistente una ragione di credito.
Sotto il secondo aspetto, deve confermarsi quanto già evidenziato dal Tribunale delle Imprese, ovvero che nel caso in esame si verte in ipotesi di atto a titolo gratuito stipulato successivamente al sorgere della ragione di credito. Tale momento, infatti, coincide con l'indebito pagamento delle fatture, condotta che ha fatto sorgere la responsabilità per mala gestio dell'amministratore, avvenuto nel corso del 2008, a fronte di una costituzione del fondo patrimoniale del febbraio
2012.
Il creditore, pertanto, è tenuto a provare esclusivamente la consapevolezza del proprio debitore di pregiudicare con l'atto dispositivo le sue ragioni.
La prova di tale elemento è stata desunta dal Tribunale delle Imprese dalle seguenti circostanze:
“D'altro canto, l'elemento psicologico, presupposto per la revoca, risulta in maniera evidente dalla registrazione delle fatture 7 e 8 nei bilanci della nei CP_10
bilanci del 2010 e del 2011 le stesse sono state classificate come "merci conto acquisti", risultando, dunque, evidente che, fino alla costituzione del fondo patrimoniale del febbraio 2012, il voleva far apparire una consistente posta attiva nel bilancio Pt_1
della laddove, poi, nel bilancio del 2012, sono state classificate come Org_7
'lavorazioni'.”
L'appellante nega che vi sia la prova di tale circostanza, che definisce contestata.
Viene altresì contestato l'assunto secondo cui il con la costituzione del Pt_1 fondo patrimoniale avrebbe vincolato l'intero proprio patrimonio, affermando l'appellante di avere conferito solo la casa familiare ed un immobile a , e CP_12 non altri beni di sua proprietà.
Affermano gli appellanti che le visure ipotecarie e catastali di cui ai dc. 20 e 31 della TE dimostrerebbero che il è proprietario di numerosi immobili Pt_1 che non sono mai entrati a far parte del fondo, senza considerare la partecipazione del 90% detenuta dal nella società Pt_1 Controparte_4 pagina 28 di 32 economicamente florida ed in salute (doc. C), e che è a sua volta proprietaria di immobili (doc. D).
La curatela afferma, di contro, che il raffronto tra il proprio doc. 18 ed il doc. 20 dimostrerebbe che i beni conferiti nel fondo patrimoniale sarebbero la totalità di quelli di proprietà del . Pt_1
La Corte ha rilevato che, mentre il doc. 20 è presente in atti, in quanto riprodotto dal , quello n. 18 non lo era, non avendo la curatela riprodotto il proprio Pt_1 fascicolo di parte.
Non è stato prodotto neppure l'atto di costituzione del fondo patrimoniale, dal quale desumere quali beni siano stati in esso conferiti.
Con ordinanza in data 19.6.2023, quindi, è stata disposta l'acquisizione del fascicolo di parte di primo grado della . CP_1
Infatti, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha di recente precisato che “in materia di prova documentale nel processo civile, il giudice d'appello può porre a fondamento della propria decisione il documento in formato cartaceo già prodotto
e non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto trascritto
(oppure indicato) nella sentenza impugnata o in altro provvedimento o atto del processo ovvero, se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti nel primo grado”
(Cass. Sez. U - , Sentenza n. 4835 del 16/02/2023).
Esaminati gli atti di primo grado è possibile confermare quanto affermato dal
Tribunale delle Imprese, ovvero che la totalità dei beni del è stata Pt_1 conferita nel fondo patrimoniale.
I documenti invocati dagli appellanti, infatti, rappresentano le trascrizioni a favore e contro il e non consentono quindi di verificare, se non attraverso una Pt_1 complicata verifica, la consistenza effettiva del patrimonio alla data finale.
Il doc. 19 della TE, invece, rappresenta una visura catastale aggiornata, che dimostra la consistenza del patrimonio immobiliare ad una certa data.
pagina 29 di 32 Confrontando tale documento con il doc. 18, ovvero la nota di trascrizione del fondo patrimoniale, emerge chiaramente la coincidenza tra i beni descritti nei due documenti. Questo dimostra che il ebbe a conferire nel fondo Pt_1 patrimoniale tutti i propri beni immobili.
Il fatto che sia stata vincolata la totalità dei beni del , vale certamente a Pt_1 connotare la sia l'eventus damni che la scentia damni.
Da un lato, infatti, l'atto ha determinato una consistente variazione del patrimonio che ha comportato, quanto meno, una maggiore difficoltà nel soddisfacimento del credito.
Dall'altro, il comportamento denota la volontà di azzerare la garanzia patrimoniale generica, sintomatica della consapevolezza di arrecare un danno ai creditori.
Il fatto di avere il mantenuto la partecipazione nella Pt_1 Controparte_4 non è idoneo a sminuire tale ragionamento, posto che, nonostante questo, è evidente che egli si fosse rappresentato di avere con la costituzione del fondo patrimoniale reso significativamente più difficile per i creditori ottenere il soddisfacimento delle loro pretese.
VIII. L'ottava censura alla sentenza impugnata è assorbita dalle precedenti.
Con l'ottavo motivo, infatti, gli appellanti impugnano il capo della sentenza che li ha condannati al pagamento delle spese di lite, che è però consequenziale rispetto alla soccombenza integrale registrata nel primo grado di giudizio, che viene qui confermata.
IX. Il primo motivo di appello incidentale è infondato.
La parte appellata si duole del fatto che il Tribunale abbia condannato Pt_1
quale ex amministratore della società e non anche quale titolare della
[...] ditta individuale.
Orbene, va innanzitutto evidenziato che, dal momento che il soggetto condannato sarebbe sempre , risulta del tutto irrilevante con riguardo alla Parte_1 posizione della curatela la veste nella quale tale soggetto dovrebbe eseguire il pagina 30 di 32 pagamento, stante la totale coincidenza soggettiva tra la ditta individuale ed il suo titolare.
Inoltre, il titolo per il quale è stata emessa la pronuncia di condanna è costituito dalla responsabilità per il pagamento effettuato in assenza di giustificazione giuridica, che non può che attingere il legale rappresentante della società, in quanto autore della condotta, e non anche il beneficiario del pagamento.
X. Il secondo motivo di appello incidente è infondato.
Con il secondo motivo la parte appellata chiede la riforma della sentenza nella parte in cui non sono stati riconosciuti gli interessi commerciali ex D. Lgs.
9.10.2002 n. 231.
Il Tribunale ha correttamente maggiorato la somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno degli interessi legali (oltre alla rivalutazione).
Tale statuizione è del tutto coerente con la giustificazione giuridica che ha portato alla condanna, ovvero l'accoglimento dell'azione di responsabilità ex art. 146
l.fall. esercitata da parte del curatore per fatti di "mala gestio" compiuti dall'amministratore, che ha pacificamente natura contrattuale (Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 14592 del 09/05/2022).
L'art. 1 della L. 231/02 limita l'applicazione delle disposizioni contenute nella medesima legge ad “ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale”. L'art. 2, poi, definisce le "transazioni commerciali": “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”.
Non vi è necessità di spendere molte parole per evidenziare che l'odierna fattispecie è totalmente avulsa da tale contesto.
XI. In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio, nel quale vengono respinte entrambe le impugnazioni, le spese processuali del presente grado del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da e nei confronti della Parte_1 Parte_2 [...] avverso la sentenza n. Controparte_1
2020/2022 emessa dal Tribunale delle Imprese di Firenze e pubblicata il
30/06/2022, così provvede:
1. rigetta sia l'appello principale che l'appello incidentale e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;
3. dichiara entrambe le parti tenute a corrispondere il contributo unificato in misura doppia ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR 115/02, introdotto dall'art.1, comma 17 della legge n. 228 del 24.12.12.
Firenze, camera di consiglio del 30 gennaio 2024
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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