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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 10/07/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1810/2024
RIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Udienza del giorno 10 luglio 2025 alle ore 12,11 dinanzi al Giudice dott. Massimiliano Magliacani nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1810/2024 promossa da:
AVV. JENNIFER PELOSI (C.F. , C.F._1
Ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE
Resistente
Compare l'Avv. JENNIFER PELOSI che precisa le conclusioni come da ricorso:
Voglia disporre l'annullamento del provvedimento di revoca e nuova liquidazione compensi emesso in data 18.07.2024, in relazione al procedimento RG 241/2018 avanti il Tribunale di Livorno, con conseguente conferma del decreto di liquidazione del 3.04.2024 divenuto irrevocabile il 9.05.2024.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.
L'avvocato illustra oralmente il ricorso.
Nessuno compare per l'Avvocatura di Stato.
Il Giudice pronuncia
SENTENZA
Dando lettura del dispositivo e della motivazione.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LIVORNO
I. Con ricorso depositato in data 23 luglio 2024, l'avv. JENNIFER PELOSI impugnava - ai sensi del combinato disposto degli artt. 84, 116 e 170 D.P.R. 30 maggio 2002 n.115 e 15 D.Lgs. 1 settembre pagina 1 di 3 2011 n. 150 - il decreto emesso dal Tribunale di Livorno sezione civile in data 18 luglio 2024, con il quale veniva ridotto fino ad euro 567,50 (oltre accessori) il compenso del difensore della parte
(avv. JENNIFER PELOSI), compenso in precedenza liquidato con decreto del 3 Parte_1 aprile 2024, nella misura di euro 684,00 (oltre accessori).
A sostegno del ricorso, l'avvocato ricorrente deduceva che il Tribunale non avrebbe potuto diminuire il compenso con la procedura della correzione dell'errore materiale ai sensi dell'art. 130 cpp e perché il decreto del 3 aprile 2024 era definitivo.
II. Con comparsa del 21 agosto 2024, si costituiva in giudizio il , rappresentato Controparte_1 dall'Avvocatura dello Stato. e domandava il rigetto dell'impugnazione.
III. L'impugnazione viene accolta.
Il termine per impugnare il decreto di liquidazione del compenso del difensore d'ufficio è di trenta giorni dalla comunicazione del decreto stesso ai sensi del combinato disposto degli art. 15 D. Lgs.
n.150/2011 e 281 terdecies e 324 cpc (sentenza della Corte Costituzionale 12 maggio 2016 n.106).
Il decreto originario di liquidazione del compenso del 3 aprile 2024 non è stato impugnato dal Parte_2
(a cui è stato comunicato ai sensi dell'art. 83 III comma D.P.R. n.115/2002), il cui ruolo è
[...] quello di vegliare sulla tutela dei diritti dello Stato ai sensi dell'art.73 R.D. 30 gennaio 1941 n.12.
Fatta questa premessa, il provvedimento definitivo di liquidazione delle spese del difensore d'ufficio non può essere modificato dal Tribunale, specie con la procedura della correzione degli errori materiali ai sensi dell'art. 130 cpp. D'altra parte, il Tribunale non ha corretto un errore materiale del decreto, ma ha inciso sul compenso, riducendolo, così modificando la decisione sul diritto soggettivo di credito del difensore nei confronti dello Stato.
Il decreto del 3 aprile 2024 è definitivo e il Giudice che ha emesso quel provvedimento ha definitivamente consumato il potere decisionale sulla liquidazione del compenso del difensore d'ufficio.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20640 del 31/08/2017: “Il decreto di liquidazione del compenso in favore del custode giudiziario ha natura giurisdizionale e non amministrativa e, pertanto, può essere impugnato ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, ma non revocato d'ufficio dall'autorità giudiziaria che lo abbia emesso, in quanto questa, salvo i casi espressamente previsti, ha definitivamente consumato il proprio potere decisionale e non ha un generale potere di autotutela, tipico dell'azione amministrativa”.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8616 del 16/03/2022: “È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto di liquidazione dei compensi al difensore ammesso al patrocinio a spese pagina 2 di 3 dello Stato, essendo tale provvedimento non definitivo, giacché impugnabile, ai sensi dell'art. 170 del
d.P.R. n. 115 del 2002, con opposizione da rivolgersi al presidente dell'ufficio giudiziario competente.
Infatti, soltanto avverso quest'ultimo provvedimento è proponibile il ricorso per cassazione, in considerazione della sua natura decisoria e della capacità d'incidere in via definitiva su diritti soggettivi”.
Di conseguenza, il decreto di modifica del 18 luglio 2024 deve essere annullato.
Per l'effetto, riprende efficacia il decreto di liquidazione del compenso nel contenuto originario del 3 aprile 2023.
, soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle Controparte_1 spese di lite a favore dell'Avv. Jennifer Pelosi, spese che vengono liquidate nella misura di euro 43,00 per spese ed euro 432,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'Avv. JENNIFER PELOSI contro il , ogni diversa deduzione ed eccezione disattesa e respinta, Controparte_1 così decide: annulla il provvedimento impugnato del Tribunale di Livorno in data 18 luglio 2024 assunto nel procedimento civile R.G. n. 241/2018 e per l'effetto dichiara che riprende efficacia il decreto di liquidazione del compenso del difensore contenuto nel decreto del 3 aprile 2024; condanna il a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali all'Avv. Controparte_1
Jennifer Pelosi la somma di euro 43,00 per spese ed euro 432,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Il Giudice
dott. Massimiliano Magliacani
pagina 3 di 3
RIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Udienza del giorno 10 luglio 2025 alle ore 12,11 dinanzi al Giudice dott. Massimiliano Magliacani nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1810/2024 promossa da:
AVV. JENNIFER PELOSI (C.F. , C.F._1
Ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE
Resistente
Compare l'Avv. JENNIFER PELOSI che precisa le conclusioni come da ricorso:
Voglia disporre l'annullamento del provvedimento di revoca e nuova liquidazione compensi emesso in data 18.07.2024, in relazione al procedimento RG 241/2018 avanti il Tribunale di Livorno, con conseguente conferma del decreto di liquidazione del 3.04.2024 divenuto irrevocabile il 9.05.2024.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.
L'avvocato illustra oralmente il ricorso.
Nessuno compare per l'Avvocatura di Stato.
Il Giudice pronuncia
SENTENZA
Dando lettura del dispositivo e della motivazione.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LIVORNO
I. Con ricorso depositato in data 23 luglio 2024, l'avv. JENNIFER PELOSI impugnava - ai sensi del combinato disposto degli artt. 84, 116 e 170 D.P.R. 30 maggio 2002 n.115 e 15 D.Lgs. 1 settembre pagina 1 di 3 2011 n. 150 - il decreto emesso dal Tribunale di Livorno sezione civile in data 18 luglio 2024, con il quale veniva ridotto fino ad euro 567,50 (oltre accessori) il compenso del difensore della parte
(avv. JENNIFER PELOSI), compenso in precedenza liquidato con decreto del 3 Parte_1 aprile 2024, nella misura di euro 684,00 (oltre accessori).
A sostegno del ricorso, l'avvocato ricorrente deduceva che il Tribunale non avrebbe potuto diminuire il compenso con la procedura della correzione dell'errore materiale ai sensi dell'art. 130 cpp e perché il decreto del 3 aprile 2024 era definitivo.
II. Con comparsa del 21 agosto 2024, si costituiva in giudizio il , rappresentato Controparte_1 dall'Avvocatura dello Stato. e domandava il rigetto dell'impugnazione.
III. L'impugnazione viene accolta.
Il termine per impugnare il decreto di liquidazione del compenso del difensore d'ufficio è di trenta giorni dalla comunicazione del decreto stesso ai sensi del combinato disposto degli art. 15 D. Lgs.
n.150/2011 e 281 terdecies e 324 cpc (sentenza della Corte Costituzionale 12 maggio 2016 n.106).
Il decreto originario di liquidazione del compenso del 3 aprile 2024 non è stato impugnato dal Parte_2
(a cui è stato comunicato ai sensi dell'art. 83 III comma D.P.R. n.115/2002), il cui ruolo è
[...] quello di vegliare sulla tutela dei diritti dello Stato ai sensi dell'art.73 R.D. 30 gennaio 1941 n.12.
Fatta questa premessa, il provvedimento definitivo di liquidazione delle spese del difensore d'ufficio non può essere modificato dal Tribunale, specie con la procedura della correzione degli errori materiali ai sensi dell'art. 130 cpp. D'altra parte, il Tribunale non ha corretto un errore materiale del decreto, ma ha inciso sul compenso, riducendolo, così modificando la decisione sul diritto soggettivo di credito del difensore nei confronti dello Stato.
Il decreto del 3 aprile 2024 è definitivo e il Giudice che ha emesso quel provvedimento ha definitivamente consumato il potere decisionale sulla liquidazione del compenso del difensore d'ufficio.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20640 del 31/08/2017: “Il decreto di liquidazione del compenso in favore del custode giudiziario ha natura giurisdizionale e non amministrativa e, pertanto, può essere impugnato ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, ma non revocato d'ufficio dall'autorità giudiziaria che lo abbia emesso, in quanto questa, salvo i casi espressamente previsti, ha definitivamente consumato il proprio potere decisionale e non ha un generale potere di autotutela, tipico dell'azione amministrativa”.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8616 del 16/03/2022: “È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto di liquidazione dei compensi al difensore ammesso al patrocinio a spese pagina 2 di 3 dello Stato, essendo tale provvedimento non definitivo, giacché impugnabile, ai sensi dell'art. 170 del
d.P.R. n. 115 del 2002, con opposizione da rivolgersi al presidente dell'ufficio giudiziario competente.
Infatti, soltanto avverso quest'ultimo provvedimento è proponibile il ricorso per cassazione, in considerazione della sua natura decisoria e della capacità d'incidere in via definitiva su diritti soggettivi”.
Di conseguenza, il decreto di modifica del 18 luglio 2024 deve essere annullato.
Per l'effetto, riprende efficacia il decreto di liquidazione del compenso nel contenuto originario del 3 aprile 2023.
, soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle Controparte_1 spese di lite a favore dell'Avv. Jennifer Pelosi, spese che vengono liquidate nella misura di euro 43,00 per spese ed euro 432,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'Avv. JENNIFER PELOSI contro il , ogni diversa deduzione ed eccezione disattesa e respinta, Controparte_1 così decide: annulla il provvedimento impugnato del Tribunale di Livorno in data 18 luglio 2024 assunto nel procedimento civile R.G. n. 241/2018 e per l'effetto dichiara che riprende efficacia il decreto di liquidazione del compenso del difensore contenuto nel decreto del 3 aprile 2024; condanna il a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali all'Avv. Controparte_1
Jennifer Pelosi la somma di euro 43,00 per spese ed euro 432,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Il Giudice
dott. Massimiliano Magliacani
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