TRIB
Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/02/2025, n. 2280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2280 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- dott. Marta Ienzi Presidente
- dott. Filomena Albano Giudice rel.
- dott. Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al R.G.A.C. n. 15971 dell'anno
2023, vertente
T R A
- , CF: , nato a [...] Parte_1 C.F._1 ET (Kr) il 9.11.1952, rappresentato e difeso dall'avv. Corona Laura, giusta procura in atti;
-ricorrente-
E
- , nata a [...] il [...], cittadina CP_1 americana, residente a [...], 870 Little East Neck Rd Apt
A4 - 11704;
-resistente contumace-
N O N C H E'
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio giudiziale. CONCLUSIONI: all'udienza del 29.01.2025 parte ricorrente precisava le conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso di separazione e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio, ritualmente e tempestivamente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, il sig. adiva questo Parte_1
Tribunale esponendo che: aveva contratto matrimonio a EW RK (USA) in data 15.10.1978 (successivamente trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Roma, anno 2003, atto 00073, parte 2, serie C55), dalla cui unione non erano nati figli;
che, venuta meno la comunione materiale e spirituale, con sentenza n. 308/2024 pubbl. il 08/01/2024, il
Tribunale di Roma aveva dichiarato la contumacia di parte resistente nonché la separazione personale delle parti, fissando l'udienza per la pronuncia di divorzio.
Decorsi i termini di legge, parte ricorrente, stante la contumacia della sig.ra
, chiedeva fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio. CP_1
All'udienza del 29.01.2025 il Giudice Delegato letti gli atti e la documentazione depositata, lette le note scritte depositate dalla sola parte ricorrente, rilevata la ritualità della notifica del provvedimento di separazione a parte resistente rimasta contumace, riservava la causa al
Collegio per la decisione sul divorzio. Il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sullo status divorzile, attesa l'assenza di figli e di statuizioni di carattere economico. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della parte resistente, ritualmente citata e non costituitasi.
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta, in quanto, dalle dichiarazioni di parte ricorrente e dalla documentazione prodotta, in assenza della controparte rimasta contumace per l'intero procedimento, è effettivamente emerso che i coniugi vivono ininterrottamente separati da tempo e comunque a decorrere dalla comparizione alla udienza del
12.12.2023 e in virtù della sentenza n. 308/2024 pubbl. il 08/01/2024 del Tribunale di Roma che aveva dichiarato la separazione personale delle parti, e che da tale epoca non vi è stata ripresa della convivenza coniugale. Accertato quindi il verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 3 n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970, così come modificato dalla legge n.
55/2015, il Collegio deve ritenere definitivamente cessata ogni comunione morale e materiale tra i coniugi e non più ricostituibile il consorzio familiare e conseguentemente dovuta la pronuncia di scioglimento del matrimonio e ordinarsi all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Le spese di lite avuto riguardo alla natura della causa, all'oggetto del giudizio e alla contumacia della parte resistente, devono dichiararsi irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, con l'intervento del Pubblico Ministero, così decide:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio tra , CF: Parte_1
, nato a [...] il [...], e C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...], contratto a EW RK CP_1
(USA) in data 15.10.1978;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della sentenza (anno 2003, atto 00073, parte 2, serie C55);
- dichiara irripetibili le spese di lite. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 07.02.2025
Il giudice estensore Il Presidente dr.ssa Filomena Albano dr.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- dott. Marta Ienzi Presidente
- dott. Filomena Albano Giudice rel.
- dott. Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al R.G.A.C. n. 15971 dell'anno
2023, vertente
T R A
- , CF: , nato a [...] Parte_1 C.F._1 ET (Kr) il 9.11.1952, rappresentato e difeso dall'avv. Corona Laura, giusta procura in atti;
-ricorrente-
E
- , nata a [...] il [...], cittadina CP_1 americana, residente a [...], 870 Little East Neck Rd Apt
A4 - 11704;
-resistente contumace-
N O N C H E'
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio giudiziale. CONCLUSIONI: all'udienza del 29.01.2025 parte ricorrente precisava le conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso di separazione e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio, ritualmente e tempestivamente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, il sig. adiva questo Parte_1
Tribunale esponendo che: aveva contratto matrimonio a EW RK (USA) in data 15.10.1978 (successivamente trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Roma, anno 2003, atto 00073, parte 2, serie C55), dalla cui unione non erano nati figli;
che, venuta meno la comunione materiale e spirituale, con sentenza n. 308/2024 pubbl. il 08/01/2024, il
Tribunale di Roma aveva dichiarato la contumacia di parte resistente nonché la separazione personale delle parti, fissando l'udienza per la pronuncia di divorzio.
Decorsi i termini di legge, parte ricorrente, stante la contumacia della sig.ra
, chiedeva fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio. CP_1
All'udienza del 29.01.2025 il Giudice Delegato letti gli atti e la documentazione depositata, lette le note scritte depositate dalla sola parte ricorrente, rilevata la ritualità della notifica del provvedimento di separazione a parte resistente rimasta contumace, riservava la causa al
Collegio per la decisione sul divorzio. Il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sullo status divorzile, attesa l'assenza di figli e di statuizioni di carattere economico. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della parte resistente, ritualmente citata e non costituitasi.
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta, in quanto, dalle dichiarazioni di parte ricorrente e dalla documentazione prodotta, in assenza della controparte rimasta contumace per l'intero procedimento, è effettivamente emerso che i coniugi vivono ininterrottamente separati da tempo e comunque a decorrere dalla comparizione alla udienza del
12.12.2023 e in virtù della sentenza n. 308/2024 pubbl. il 08/01/2024 del Tribunale di Roma che aveva dichiarato la separazione personale delle parti, e che da tale epoca non vi è stata ripresa della convivenza coniugale. Accertato quindi il verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 3 n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970, così come modificato dalla legge n.
55/2015, il Collegio deve ritenere definitivamente cessata ogni comunione morale e materiale tra i coniugi e non più ricostituibile il consorzio familiare e conseguentemente dovuta la pronuncia di scioglimento del matrimonio e ordinarsi all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Le spese di lite avuto riguardo alla natura della causa, all'oggetto del giudizio e alla contumacia della parte resistente, devono dichiararsi irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, con l'intervento del Pubblico Ministero, così decide:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio tra , CF: Parte_1
, nato a [...] il [...], e C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...], contratto a EW RK CP_1
(USA) in data 15.10.1978;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della sentenza (anno 2003, atto 00073, parte 2, serie C55);
- dichiara irripetibili le spese di lite. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 07.02.2025
Il giudice estensore Il Presidente dr.ssa Filomena Albano dr.ssa Marta Ienzi