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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 01/11/2025, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'esame delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. (termine perentorio per il deposito delle note 31.10.2025) ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 608/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria;
TRA
(c.f. indicato: , rappresentata e difesa, in virtù di procura in Parte_1 P.IVA_1 atti, dall'avv. COLACURCIO GIOVANNI, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata (indirizzo pec indicato: Email_1
RICORRENTE
CONTRO in persona del l. r. p. t., CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE' CONTRO
, con sede in Roma, via Giuseppe Grezar, n°14, P.IVA Controparte_2
, in persona del procuratore speciale sig. , giusta procura per P.IVA_2 Controparte_3
Notaio di Roma (rep. 18034 – racc. 12348) rappresentata e difesa, in virtù di Per_1 procura in atti, dall'Avv. Antonio Caruso, unitamente al quale domicilia in Benevento, alla via A. Meomartini, n° 3; (indirizzo pec indicato: ; Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
******
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 03.03.2023, la onveniva in giudizio Parte_2 innanzi a questo Giudice l' l' e l' esponendo CP_1 CP_4 Controparte_5
1 di aver ricevuto, in data 14.02.2023, a mezzo pec, la notifica della intimazione di pagamento n. 01720239000306577/00, per il presunto omesso pagamento di tributi, contributi previdenziali e premi assicurativi per il complessivo importo di € 145.070,10, risultante da varie cartelle di pagamento ed avvisi di addebito ivi richiamati.
Precisava che dal dettaglio dei singoli addebiti si evinceva che alla base dell'intimazione, nei limiti della giurisdizione adita, vi erano la cartella di pagamento n. CP_4
01720110014097087000, presuntivamente notificata in data 28.12.2012, dell'importo di €
1882,25 e i seguenti avvisi di addebito: n. 31720120001037639000 presuntivamente notificato in data 11.12.2012, dell'importo di € 13.042,44; n. 3172012001169859000 presuntivamente notificato in data 18.12.2012, dell'importo di € 8.247,20; n.
3172020130001518184000 presuntivamente notificato in data 06.02.2014 dell'importo di
€ 2.773,24; n. 317201400005476340000 presuntivamente notificato in data 14.08.2014 dell'importo di € 5.639,48; n. 31720150000037733000 presuntivamente notificato in data
14.04.2015 dell'importo di € 1.878,47; n. 31720150001180522000 presuntivamente notificato in data 15.10.2015, dell'importo di € 1.514,20; n. 31720150001309510000 presuntivamente notificato in data 23.12.2015 dell'importo di € 2.321,68; n.
31720160002104235000 presuntivamente notificato in data 08.01.2017 dell'importo di €
718,63, per un ammontare complessivo di €. 38.017.59.
Eccepiva la inesistenza della notifica a mezzo pec dell'intimazione di pagamento in quanto eseguita da un indirizzo pec del notificante non iscritto in pubblici registri e, segnatamente, dall'indirizzo pec t;
la incompetenza Email_3 territoriale dell'Agente della Riscossione della Provincia di Benevento, essendo il domicilio fiscale del contribuente sito in IA RP (Av); la nullità della intimazione di pagamento per omessa o irregolare notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito prodromici e per difetto di motivazione;
la prescrizione quinquennale del credito dell' e CP_1 dell' ex art. 3 della legge n. 335/1995; la decadenza ex art. 25 comma 1 lett. c) D.P.R. CP_4
602/1973; la decadenza ex art. 25, 1° co. lett. b) d. lg.s 46/1999.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' l' e l' CP_1 CP_4 Controparte_6 innanzi al Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del lavoro, per sentire, previa sospensiva, annullare i predetti atti. Il tutto con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto, disponendo la sospensione inaudita altera parte della efficacia esecutiva limitatamente ai titoli impugnati e sottesi alla opposta intimazione.
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2. Regolarmente instaurato il contraddittorio, l' si Controparte_6 costituiva tempestivamente in giudizio chiedendo, sulla scorta di plurime argomentazioni, dichiararsi la improcedibilità/inammissibilità e/o rigettare il ricorso. Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa con distrazione al sottoscritto procuratore per dichiarata anticipazione.
Anche l' si costituiva tempestivamente in giudizio eccependo, preliminarmente, la CP_4 incompetenza territoriale del Tribunale di Avellino per essere competente a conoscere della controversia il Tribunale di Benevento, in quanto il credito portato nella cartella n.
01720110014097087000 sottesa alla opposta intimazione veniva iscritto a ruolo dalla sede Parte
di Benevento, involgendo l'omesso versamento di premi riferiti a (posizione CP_4 assicurativa territoriale) n. 20338858, con decorrenza dal 01.02.2008 al 31.12.2019, data di cessazione, posizione questa aperta presso tale sede territoriale dell' resistente. CP_7
Eccepiva, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle contestazioni riguardanti la mancata o irregolare notifica dell'anzidetta cartella esattoriale o della stessa intimazione di pagamento, chiedendo in ogni caso, nel merito, il rigetto della domanda in quanto infondata.
Non si costituiva l' sebbene regolarmente convenuto in giudizio (cfr. le ricevute di CP_1 consegna depositate da parte opponente in data 20.08.2023, comprovanti il perfezionamento del procedimento notificatorio, eseguito via pec nei confronti dell'Istituto
Previdenziale in data 20.08.2023).
Alla prima udienza, celebrata in data 06.10.2023, il Giudice si riservava sulla eccezione di incompetenza territoriale, concedendo alle parti, termine per note.
3. Con ordinanza depositata in data 02.11.2023, il Giudice del lavoro dichiarava la incompetenza territoriale del Tribunale di Avellino in favore del Tribunale di Benevento con riferimento alla cartella di pagamento n. 01720110014097087000, avente ad oggetto l'omesso versamento di premi relativi alla posizione assicurativa territoriale ( n. Pt_3
20338858 con decorrenza dal 01.02.2008 al 31.12.2019, data di cessazione, posizione aperta presso la sede territoriale di Benevento dell' resistente, per attività di sevizi in campo CP_7 dell'editoria, nonché con riferimento all'avviso di addebito n. 3172012001169859000, emesso dalla sede di Benevento ed avente ad oggetto contributi previdenziali lavoratori CP_1 parasubordinati e somme aggiuntive, assegnando il termine per la riassunzione e disponendo la prosecuzione del giudizio limitatamente ai residui avvisi di addebito impugnati in uno alla intimazione di pagamento.
3 Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c. e dell'esame delle note scritte depositate a cura delle parti costituite, la causa è stata decisa come da sentenza contenente il dispositivo e la contestuale motivazione.
4. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
5. Vale premettere che a seguito della ordinanza di parziale declaratoria di incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Benevento emessa in data 03.11.2023, non forma oggetto del presente giudizio l'opposizione avverso la cartella n. CP_4
01720110014097087000 -con conseguente estromissione dell' e l'avviso di addebito n. CP_4
317201200116985900.
6. In punto di qualificazione dell'azione proposta, vale premettere che, nella materia che ci occupa, il sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali consente al contribuente di proporre un'opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 5°, del d. lgs. n. 46 del 1999 nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento o, dal 1° gennaio 2011 per i crediti di natura previdenziale, dell'avviso di addebito;
un'opposizione ai sensi dell'art. 615
c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma intimata) ed, infine, un'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (relativi alla notifica e alla motivazione) ossia della cartella di pagamento o avviso di addebito. Inoltre, in materia di riscossione dei contributi previdenziali, la correttezza del procedimento della pretesa esecutiva è assicurata mediante il rispetto della sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notifiche, nell'ottica di rendere possibile un efficace diritto di difesa del destinatario, con la conseguenza che l'omissione della notifica di un atto presupposto (come l'avviso di addebito) costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale eventualmente notificato (come l'intimazione di pagamento).
Giova altresì precisare che, in tema di opposizioni esecutive, costituisce precipuo compito dell'organo giudicante procedere all'esatta qualificazione dell'azione promossa, prescindendo dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate (diffusamente, sul punto, Cass., 24 settembre 1999 n.10493; Cass., 20 marzo 1999 n.2574).
4
7. Nella specie, alla stregua di quanto innanzi illustrato, la parte ricorrente ha proposto cumulativamente sia un'opposizione agli atti esecutivi, sia un'opposizione recuperatoria ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999, sia un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c..
Invero, l'istante ha, in primo luogo, contestato l'intrinseca validità dell'intimazione di pagamento per invalidità della notificazione eseguita via pec da un indirizzo del mittente non iscritto in pubblici registri, nonché per incompetenza territoriale dell'Agente della
Riscossione, nonchè per omessa allegazione degli atti presupposti, cioè le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito. Con tali deduzioni la parte ricorrente non ha negato il fondamento delle pretese creditorie, ma ha sostenuto che l'atto con il quale l'
[...]
ha inteso minacciare l'esecuzione forzata non sarebbe corrispondente Controparte_6 al modello legale.
In secondo luogo, contestando l'avvenuta notificazione degli atti presupposti, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti, sollevando quindi una contestazione di merito sui crediti che, ove la notificazione di cartelle ed avvisi fosse stata rituale, egli avrebbe dovuto e potuto dedurre entro il termine perentorio di quaranta giorni sopra richiamato. Ha inoltre contestato la debenza, nel merito, delle somme ingiunte, per intervenuta decadenza ex art. 25 DPR 602/1973. Dunque ha proposto appunto un'opposizione di merito recuperatoria.
Inoltre, richiamando l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la mancata opposizione nel termine perentorio di quaranta giorni, comporta l'irretrattabilità del credito, ma non determina il mutamento del termine di prescrizione da cinque a dieci anni (S.U. n.
23397/2016), ha eccepito la prescrizione che assume maturata in relazione al periodo successivo alla notificazione dei titoli presupposti dall'intimazione di pagamento. Trattasi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, 1° co. c.p.c., che non soggiace ad alcun termine decadenziale, investendo detta domanda l'an dell'azione esecutiva, e cioè il diritto del creditore di promuovere l'esecuzione forzata.
8. Ciò premesso vale rilevare la tempestività della opposizione agli atti, in quanto proposta nel termine decadenziale di cui all'art. 617, 1° co. c.p.c., decorrente dalla notificazione dell'atto esecutivo, nella specie eseguita il 14.02.2023.
Nondimeno, i motivi di opposizione ex art. 617 c.p.c. non meritano accoglimento.
La prima doglianza, secondo cui la provenienza dell'atto notificato da un indirizzo non presente nel registro IPA non avrebbe consentito di verificare l'autenticità dell'atto medesimo, è infondato, in quanto la disciplina applicabile è quella contenuta nell'art. 26 del
D.P.R. 602/1973 e 60 del D.P.R. 600/1973 e l' invio da indirizzo PEC non inserito nei
'pubblici registri' è ininfluente, rilevando l'iscrizione nel registro INI-PEC unicamente del
5 destinatario (cfr. in ambito tributario da ultimo, Comm. trib. reg. Roma, Lazio, sez. XI
01/06/2021, e n. 447 del 27.7.2020 della Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, nonché da ultimo, Cass. civ. sez. trib., 03/07/2023, n.18684: “in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro”).
Viene infatti in rilievo, in questo caso, il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra Amministrazione e contribuente;
di conseguenza, poiché
l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro pubblico non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza (Cass. n. 982/2023).
Di tale concreto pregiudizio la società opponente non ha dato sufficiente indicazione nella specie: è infatti pacifico che ha avuto conoscenza dell'intimazione, tant'è che Parte_2
l'ha impugnata, e dunque vi è stato raggiungimento dello scopo (v. Cass 3805/2018,
21865/2016), sicchè, avendo la notifica la funzione di portare a conoscenza del destinatario il relativo atto, non può esservi alcuna nullità allorquando tale scopo venga comunque raggiunto (cfr. Cass. 29.4.2015, n. 8674; Cass., 26.1.2015, n. 1301; 14.1.2015, n. 416;
19.12.2014, n. 27089. SSUU 7665/2016). Né è predicabile, come preteso da parte opponente, la “inesistenza” della notificazione, avendo la Corte di legittimità da tempo chiarito che l'inesistenza del procedimento notificatorio ricorre nella sola ipotesi in cui la relativa attività sia del tutto mancante, circostanza questa che difetta nel caso in esame [cfr. Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 14692 del 26/05/2023: “L'inesistenza della notificazione di un decreto ingiuntivo è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, nel caso in cui la relativa attività sia del tutto mancante ovvero sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (identificabili nella trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività,
6 in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato, e nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento), ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto inesistente la notificazione del decreto ingiuntivo, eseguita per mezzo del servizio postale dalla creditrice, in ragione della sua consapevolezza della condizione di incapacità naturale del debitore, proprio fratello convivente, senza tener conto – tra l'altro – che l'erede di quest'ultimo aveva spiegato opposizione avverso i due precetti che, successivamente, le erano stati notificati, nella seconda delle quali aveva pure chiesto la conversione dell'azione ex art. 615 c.p.c. in quella ex art. 650 c.p.c.)].
Quanto alla dedotta violazione formale del difetto di motivazione, deve parimenti rilevarsene la infondatezza, in quanto non sussiste alcun obbligo di allegazione degli atti presupposti, potendo essere l'obbligo di motivazione assolto "per relationem" (cfr. SSUU n.
11722/2010).
Ponendosi nel solco tracciato dalla Corte di legittimità, vale al riguardo osservare che
“l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento (nel nostro caso avviso di addebito) in precedenza notificata” (cfr.
Corte di Cassazione n. 28688/2018).
Va inoltre disattesa la doglianza di parte opponente, secondo cui verrebbe in rilievo l'illegittimità dell'Intimazione, sotto il profilo dell'asserita incompetenza territoriale dell' che ha emesso l'atto, che nella fattispecie in esame è l' Controparte_8 [...]
di Benevento, poichè la società avrebbe sede e domicilio fiscale in Controparte_5
IA RP (Av).
Sul punto osserva il Tribunale che l'eccezione è infondata e deve essere respinta.
Infatti, l'art. 31 del D.P.R. N.600/1973 statuisce che "la competenza territoriale spetta all'Ufficio ove si trova il domicilio fiscale del soggetto giuridico interessato, alla data in cui la dichiarazione dei redditi è stata o doveva essere presentata", e nel caso in esame, il ruolo presupposto dell'intimazione impugnata, ha ad oggetto contributi previdenziali relativi agli anni dal 2010 al 2015, periodo nel quale la società ricorrente aveva sede e domicilio fiscale in Montesarchio (Bn).
7 Solamente dall'anno 2018, la sede legale della società ricorrente è stata trasferita in IA
RP in provincia di Avellino, ciò evincendosi dalle dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata a firma del legale rappresentate della recanti le date del Pt_2
10.02.2017 e del 21.11.2018, con la conseguenza che la consegna del da parte dell' Pt_4 CP_1 all'Ufficio dell'Agenzia delle di Benevento è stata corretta (cfr. le Controparte_6 dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata in produzione dell'Agente della
Riscossione).
9. Venendo all'esame dei motivi di doglianza involgenti la eccepita prescrizione quinquennale, l'opponente ha impugnato l'intimazione di pagamento assumendo, altresì,
l'intervenuta prescrizione del credito contributivo, per omessa notifica degli atti presupposti e per omessa notifica di atti interruttivi della prescrizione, successivi all'eventuale regolare notifica degli stessi.
E' necessario, dunque, distinguere la prescrizione del credito contributivo eventualmente maturata prima della notifica degli avvisi di addebito, che può essere fatta valere nel termine di quaranta giorni dalla sua notifica, dalla prescrizione quinquennale del diritto a procedere all'esecuzione dell'avviso di addebito non impugnato, che può essere fatta valere nelle forme dell'opposizione all'esecuzione.
L'articolo 24 comma 5 del D. Lgs. n.46/99 prevede che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
Costituisce ius receptum che in tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine previsto dall'art. 24, comma 5, d.lg. n. 46 del 1999 per proporre opposizione nel merito, onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. Tale disciplina non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 cost., poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione (v. Corte cost., ord. n. 111 del 2007), né per contrasto con gli art. 76 e 77, comma 1, cost., rientrando nell'ambito della delega, avente ad oggetto il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, la previsione di un sistema di impugnazione del ruolo stesso. Ne consegue che, trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della domanda, il suo avverarsi, rilevabile anche d'ufficio, preclude
8 l'esame del merito della pretesa creditoria quale sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore (Cassazione civile, sez. VI, 19/04/2011, n. 8931; Cass. 5 febbraio 2009 n. 2835).
Tale principio di diritto è stato confermato dalla Suprema Corte che ha affermato: “in tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine per proporre opposizione nel merito ex art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, è previsto a pena di decadenza, sicché la sospensione della riscossione del credito, disposta ai sensi del successivo art. 25, comma
2, non incide sul suo decorso” (Cassazione civile, sez. lav., 06/06/2016, n. 11596).
Va anche aggiunto che l'intimazione di pagamento assolve due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda funzione è eventuale, ha natura sostanziale, e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale. Pertanto il contribuente, il quale lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici, ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti dell'ente concessionario eccependo unicamente la nullità dell'atto consequenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva.
Essendo l' rimasto contumace, non vi è prova della notificazione degli avvisi di addebito CP_1 sottesi alla opposta intimazione.
Deve, però, soggiungersi che l'opponente ha avuto piena conoscenza di tali avvisi con la notifica della intimazione di pagamento n. 20172017900095219/000, regolarmente avvenuta via pec in data 20.01.2017 (cfr. la ricevuta di consegna in produzione dell'Agente della Riscossione).
Nella suddetta intimazione di pagamento venivano specificamente indicati tutti gli avvisi di addebito per i quali si agiva, tra i quali anche quelli sottesi alla intimazione impugnata in questa sede (ad eccezione dell'avviso di addebito n. 31720160002104235000), con la precisa indicazione della natura del credito e dell'ente impositore.
Inoltre, rispetto a tali atti presupposti, risulta che la società opponente abbia presentato istanza di definizione agevolata nelle date del 10.02.2017 e del 22.11.2018, così dimostrando di averne avuto conoscenza [cfr. la documentazione prodotta dall'Agente della Riscossione
e, segnatamente i files denominati “adesione alla rottamazione 2017 zip” e “comunicazione relativa adesione alla definizione agevolata (rottamazione)”, riferiti alla dichiarazione di
9 adesione alla definizione agevolata presentata dal legale rappresentante della società il
10/02/2017 prot.n.2017-EQUISDR-0565373, per i carichi relativi all'ambito provinciale di
Benevento; cfr. altresì la documentazione prodotta dall'Agente della Riscossione e, segnatamente, il file denominato “documentazione inerente alla rottamazione ter” riferita alla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata presentata il 22/11/2018 prot.n.2018-ADERISC-6064343, per i carichi relativi all'ambito provinciale di Benevento elencati nel “Prospetto di sintesi”].
Ed infatti, se è vero che di per sé in materia tributaria e contributiva non può costituire acquiescenza da parte del contribuente l'avere chiesto e ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento del debito comporta in ogni caso l'interruzione del decorso del termine di prescrizione e si pone quindi in maniera incompatibile con l'allegazione del contribuente di non aver ricevuto notifica delle cartelle. Ciò comporta che in tanto è possibile la contestazione nell'an della pretesa, sempre che non siano scaduti i termini per la proposizione dell'impugnazione avverso le cartelle.
E' stato, sul punto, da ultimo affermato che “non si vede come il contribuente possa richiedere la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, se non dopo avere avuto piena conoscenza di tale atto (il quale è "l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute". Cfr. D.P.R. n. 602 del 1973, art. 10, comma 1, lett. b) -e, quindi, anche della cartella di pagamento con la quale lo stesso gli è notificato (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma
1, secondo periodo)- risulta evidente che detta piena conoscenza costituisce
l'imprescindibile presupposto logico-giuridico della richiesta di rateizzazione (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 5, 16.2.2022, n. 5160); da ciò discende ulteriormente, a valle, che - come chiarito anche da Cass., 8.2.2017, n. 3347 - nel caso in cui il contribuente abbia richiesto la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, la contestazione in ordine all'an della pretesa tributaria è, sì, possibile, ma non per vizi di notifica delle cartelle (che, come detto, si presumono conosciute. Cfr. anche Cass., Sez. 6-5, 27.5.2021, n. 14781) e sempre che
"non siano scaduti i termini di impugnazione" delle cartelle di pagamento”.
Ed allora, il ricorrente avrebbe dovuto impugnare tempestivamente tale atto per poter eccepire la nullità della notifica degli atti presupposti e far valere la prescrizione del credito sottostante. Non avendolo fatto, gli è preclusa la possibilità di far valere tale vizio nel presente giudizio.
10 10. Per la stessa ragione va disattesa la contestazione circa la non debenza delle somme ingiunte per asserita decadenza ex art. 25 d. lgs. 46/1999, inammissibile in quanto proposta oltre il termine decadenziale di 40 giorni dalla conoscenza dei titoli esecutivi.
11. Passando, invece, all'esame dell'eventuale prescrizione del credito successiva alla notifica degli atti presupposti, la stessa è infondata, stanti le già menzionate dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata presentate il 10.20.2017 e il 22.11.2018, che costituiscono validi atti interruttivi nel quinquennio tra la data di notifica degli atti impositivi e la opposta intimazione di pagamento, notificata il 14.02.2023.
12. In conclusione, quindi, per i suesposti motivi, il ricorso proposto dalla parte ricorrente risulta infondato e, pertanto, va rigettato.
13. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, in virtù del principio della soccombenza, consegue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna della società ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore del resistente costituito, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, della non complessità delle questioni trattate e dell'assenza di particolare attività istruttoria.
Non luogo a provvedere sulle spese nei confronti del resistente contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla società nei confronti dell' e Parte_2 CP_1 dell' , con ricorso depositato in data 03.03.2023 e ritualmente Controparte_5 notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Dichiara la contumacia dell' CP_1
2) Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato;
3) Condanna la società ricorrente al pagamento in favore della Controparte_5
delle spese di lite, che vengono liquidate in euro 3.000,00 (eurotremila/00) per
[...] compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Avellino, 1/11/2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'esame delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. (termine perentorio per il deposito delle note 31.10.2025) ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 608/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria;
TRA
(c.f. indicato: , rappresentata e difesa, in virtù di procura in Parte_1 P.IVA_1 atti, dall'avv. COLACURCIO GIOVANNI, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata (indirizzo pec indicato: Email_1
RICORRENTE
CONTRO in persona del l. r. p. t., CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE' CONTRO
, con sede in Roma, via Giuseppe Grezar, n°14, P.IVA Controparte_2
, in persona del procuratore speciale sig. , giusta procura per P.IVA_2 Controparte_3
Notaio di Roma (rep. 18034 – racc. 12348) rappresentata e difesa, in virtù di Per_1 procura in atti, dall'Avv. Antonio Caruso, unitamente al quale domicilia in Benevento, alla via A. Meomartini, n° 3; (indirizzo pec indicato: ; Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
******
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 03.03.2023, la onveniva in giudizio Parte_2 innanzi a questo Giudice l' l' e l' esponendo CP_1 CP_4 Controparte_5
1 di aver ricevuto, in data 14.02.2023, a mezzo pec, la notifica della intimazione di pagamento n. 01720239000306577/00, per il presunto omesso pagamento di tributi, contributi previdenziali e premi assicurativi per il complessivo importo di € 145.070,10, risultante da varie cartelle di pagamento ed avvisi di addebito ivi richiamati.
Precisava che dal dettaglio dei singoli addebiti si evinceva che alla base dell'intimazione, nei limiti della giurisdizione adita, vi erano la cartella di pagamento n. CP_4
01720110014097087000, presuntivamente notificata in data 28.12.2012, dell'importo di €
1882,25 e i seguenti avvisi di addebito: n. 31720120001037639000 presuntivamente notificato in data 11.12.2012, dell'importo di € 13.042,44; n. 3172012001169859000 presuntivamente notificato in data 18.12.2012, dell'importo di € 8.247,20; n.
3172020130001518184000 presuntivamente notificato in data 06.02.2014 dell'importo di
€ 2.773,24; n. 317201400005476340000 presuntivamente notificato in data 14.08.2014 dell'importo di € 5.639,48; n. 31720150000037733000 presuntivamente notificato in data
14.04.2015 dell'importo di € 1.878,47; n. 31720150001180522000 presuntivamente notificato in data 15.10.2015, dell'importo di € 1.514,20; n. 31720150001309510000 presuntivamente notificato in data 23.12.2015 dell'importo di € 2.321,68; n.
31720160002104235000 presuntivamente notificato in data 08.01.2017 dell'importo di €
718,63, per un ammontare complessivo di €. 38.017.59.
Eccepiva la inesistenza della notifica a mezzo pec dell'intimazione di pagamento in quanto eseguita da un indirizzo pec del notificante non iscritto in pubblici registri e, segnatamente, dall'indirizzo pec t;
la incompetenza Email_3 territoriale dell'Agente della Riscossione della Provincia di Benevento, essendo il domicilio fiscale del contribuente sito in IA RP (Av); la nullità della intimazione di pagamento per omessa o irregolare notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito prodromici e per difetto di motivazione;
la prescrizione quinquennale del credito dell' e CP_1 dell' ex art. 3 della legge n. 335/1995; la decadenza ex art. 25 comma 1 lett. c) D.P.R. CP_4
602/1973; la decadenza ex art. 25, 1° co. lett. b) d. lg.s 46/1999.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' l' e l' CP_1 CP_4 Controparte_6 innanzi al Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del lavoro, per sentire, previa sospensiva, annullare i predetti atti. Il tutto con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto, disponendo la sospensione inaudita altera parte della efficacia esecutiva limitatamente ai titoli impugnati e sottesi alla opposta intimazione.
2
2. Regolarmente instaurato il contraddittorio, l' si Controparte_6 costituiva tempestivamente in giudizio chiedendo, sulla scorta di plurime argomentazioni, dichiararsi la improcedibilità/inammissibilità e/o rigettare il ricorso. Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa con distrazione al sottoscritto procuratore per dichiarata anticipazione.
Anche l' si costituiva tempestivamente in giudizio eccependo, preliminarmente, la CP_4 incompetenza territoriale del Tribunale di Avellino per essere competente a conoscere della controversia il Tribunale di Benevento, in quanto il credito portato nella cartella n.
01720110014097087000 sottesa alla opposta intimazione veniva iscritto a ruolo dalla sede Parte
di Benevento, involgendo l'omesso versamento di premi riferiti a (posizione CP_4 assicurativa territoriale) n. 20338858, con decorrenza dal 01.02.2008 al 31.12.2019, data di cessazione, posizione questa aperta presso tale sede territoriale dell' resistente. CP_7
Eccepiva, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle contestazioni riguardanti la mancata o irregolare notifica dell'anzidetta cartella esattoriale o della stessa intimazione di pagamento, chiedendo in ogni caso, nel merito, il rigetto della domanda in quanto infondata.
Non si costituiva l' sebbene regolarmente convenuto in giudizio (cfr. le ricevute di CP_1 consegna depositate da parte opponente in data 20.08.2023, comprovanti il perfezionamento del procedimento notificatorio, eseguito via pec nei confronti dell'Istituto
Previdenziale in data 20.08.2023).
Alla prima udienza, celebrata in data 06.10.2023, il Giudice si riservava sulla eccezione di incompetenza territoriale, concedendo alle parti, termine per note.
3. Con ordinanza depositata in data 02.11.2023, il Giudice del lavoro dichiarava la incompetenza territoriale del Tribunale di Avellino in favore del Tribunale di Benevento con riferimento alla cartella di pagamento n. 01720110014097087000, avente ad oggetto l'omesso versamento di premi relativi alla posizione assicurativa territoriale ( n. Pt_3
20338858 con decorrenza dal 01.02.2008 al 31.12.2019, data di cessazione, posizione aperta presso la sede territoriale di Benevento dell' resistente, per attività di sevizi in campo CP_7 dell'editoria, nonché con riferimento all'avviso di addebito n. 3172012001169859000, emesso dalla sede di Benevento ed avente ad oggetto contributi previdenziali lavoratori CP_1 parasubordinati e somme aggiuntive, assegnando il termine per la riassunzione e disponendo la prosecuzione del giudizio limitatamente ai residui avvisi di addebito impugnati in uno alla intimazione di pagamento.
3 Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c. e dell'esame delle note scritte depositate a cura delle parti costituite, la causa è stata decisa come da sentenza contenente il dispositivo e la contestuale motivazione.
4. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
5. Vale premettere che a seguito della ordinanza di parziale declaratoria di incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Benevento emessa in data 03.11.2023, non forma oggetto del presente giudizio l'opposizione avverso la cartella n. CP_4
01720110014097087000 -con conseguente estromissione dell' e l'avviso di addebito n. CP_4
317201200116985900.
6. In punto di qualificazione dell'azione proposta, vale premettere che, nella materia che ci occupa, il sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali consente al contribuente di proporre un'opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 5°, del d. lgs. n. 46 del 1999 nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento o, dal 1° gennaio 2011 per i crediti di natura previdenziale, dell'avviso di addebito;
un'opposizione ai sensi dell'art. 615
c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma intimata) ed, infine, un'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (relativi alla notifica e alla motivazione) ossia della cartella di pagamento o avviso di addebito. Inoltre, in materia di riscossione dei contributi previdenziali, la correttezza del procedimento della pretesa esecutiva è assicurata mediante il rispetto della sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notifiche, nell'ottica di rendere possibile un efficace diritto di difesa del destinatario, con la conseguenza che l'omissione della notifica di un atto presupposto (come l'avviso di addebito) costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale eventualmente notificato (come l'intimazione di pagamento).
Giova altresì precisare che, in tema di opposizioni esecutive, costituisce precipuo compito dell'organo giudicante procedere all'esatta qualificazione dell'azione promossa, prescindendo dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate (diffusamente, sul punto, Cass., 24 settembre 1999 n.10493; Cass., 20 marzo 1999 n.2574).
4
7. Nella specie, alla stregua di quanto innanzi illustrato, la parte ricorrente ha proposto cumulativamente sia un'opposizione agli atti esecutivi, sia un'opposizione recuperatoria ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999, sia un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c..
Invero, l'istante ha, in primo luogo, contestato l'intrinseca validità dell'intimazione di pagamento per invalidità della notificazione eseguita via pec da un indirizzo del mittente non iscritto in pubblici registri, nonché per incompetenza territoriale dell'Agente della
Riscossione, nonchè per omessa allegazione degli atti presupposti, cioè le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito. Con tali deduzioni la parte ricorrente non ha negato il fondamento delle pretese creditorie, ma ha sostenuto che l'atto con il quale l'
[...]
ha inteso minacciare l'esecuzione forzata non sarebbe corrispondente Controparte_6 al modello legale.
In secondo luogo, contestando l'avvenuta notificazione degli atti presupposti, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti, sollevando quindi una contestazione di merito sui crediti che, ove la notificazione di cartelle ed avvisi fosse stata rituale, egli avrebbe dovuto e potuto dedurre entro il termine perentorio di quaranta giorni sopra richiamato. Ha inoltre contestato la debenza, nel merito, delle somme ingiunte, per intervenuta decadenza ex art. 25 DPR 602/1973. Dunque ha proposto appunto un'opposizione di merito recuperatoria.
Inoltre, richiamando l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la mancata opposizione nel termine perentorio di quaranta giorni, comporta l'irretrattabilità del credito, ma non determina il mutamento del termine di prescrizione da cinque a dieci anni (S.U. n.
23397/2016), ha eccepito la prescrizione che assume maturata in relazione al periodo successivo alla notificazione dei titoli presupposti dall'intimazione di pagamento. Trattasi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, 1° co. c.p.c., che non soggiace ad alcun termine decadenziale, investendo detta domanda l'an dell'azione esecutiva, e cioè il diritto del creditore di promuovere l'esecuzione forzata.
8. Ciò premesso vale rilevare la tempestività della opposizione agli atti, in quanto proposta nel termine decadenziale di cui all'art. 617, 1° co. c.p.c., decorrente dalla notificazione dell'atto esecutivo, nella specie eseguita il 14.02.2023.
Nondimeno, i motivi di opposizione ex art. 617 c.p.c. non meritano accoglimento.
La prima doglianza, secondo cui la provenienza dell'atto notificato da un indirizzo non presente nel registro IPA non avrebbe consentito di verificare l'autenticità dell'atto medesimo, è infondato, in quanto la disciplina applicabile è quella contenuta nell'art. 26 del
D.P.R. 602/1973 e 60 del D.P.R. 600/1973 e l' invio da indirizzo PEC non inserito nei
'pubblici registri' è ininfluente, rilevando l'iscrizione nel registro INI-PEC unicamente del
5 destinatario (cfr. in ambito tributario da ultimo, Comm. trib. reg. Roma, Lazio, sez. XI
01/06/2021, e n. 447 del 27.7.2020 della Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, nonché da ultimo, Cass. civ. sez. trib., 03/07/2023, n.18684: “in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro”).
Viene infatti in rilievo, in questo caso, il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra Amministrazione e contribuente;
di conseguenza, poiché
l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro pubblico non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza (Cass. n. 982/2023).
Di tale concreto pregiudizio la società opponente non ha dato sufficiente indicazione nella specie: è infatti pacifico che ha avuto conoscenza dell'intimazione, tant'è che Parte_2
l'ha impugnata, e dunque vi è stato raggiungimento dello scopo (v. Cass 3805/2018,
21865/2016), sicchè, avendo la notifica la funzione di portare a conoscenza del destinatario il relativo atto, non può esservi alcuna nullità allorquando tale scopo venga comunque raggiunto (cfr. Cass. 29.4.2015, n. 8674; Cass., 26.1.2015, n. 1301; 14.1.2015, n. 416;
19.12.2014, n. 27089. SSUU 7665/2016). Né è predicabile, come preteso da parte opponente, la “inesistenza” della notificazione, avendo la Corte di legittimità da tempo chiarito che l'inesistenza del procedimento notificatorio ricorre nella sola ipotesi in cui la relativa attività sia del tutto mancante, circostanza questa che difetta nel caso in esame [cfr. Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 14692 del 26/05/2023: “L'inesistenza della notificazione di un decreto ingiuntivo è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, nel caso in cui la relativa attività sia del tutto mancante ovvero sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (identificabili nella trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività,
6 in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato, e nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento), ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto inesistente la notificazione del decreto ingiuntivo, eseguita per mezzo del servizio postale dalla creditrice, in ragione della sua consapevolezza della condizione di incapacità naturale del debitore, proprio fratello convivente, senza tener conto – tra l'altro – che l'erede di quest'ultimo aveva spiegato opposizione avverso i due precetti che, successivamente, le erano stati notificati, nella seconda delle quali aveva pure chiesto la conversione dell'azione ex art. 615 c.p.c. in quella ex art. 650 c.p.c.)].
Quanto alla dedotta violazione formale del difetto di motivazione, deve parimenti rilevarsene la infondatezza, in quanto non sussiste alcun obbligo di allegazione degli atti presupposti, potendo essere l'obbligo di motivazione assolto "per relationem" (cfr. SSUU n.
11722/2010).
Ponendosi nel solco tracciato dalla Corte di legittimità, vale al riguardo osservare che
“l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento (nel nostro caso avviso di addebito) in precedenza notificata” (cfr.
Corte di Cassazione n. 28688/2018).
Va inoltre disattesa la doglianza di parte opponente, secondo cui verrebbe in rilievo l'illegittimità dell'Intimazione, sotto il profilo dell'asserita incompetenza territoriale dell' che ha emesso l'atto, che nella fattispecie in esame è l' Controparte_8 [...]
di Benevento, poichè la società avrebbe sede e domicilio fiscale in Controparte_5
IA RP (Av).
Sul punto osserva il Tribunale che l'eccezione è infondata e deve essere respinta.
Infatti, l'art. 31 del D.P.R. N.600/1973 statuisce che "la competenza territoriale spetta all'Ufficio ove si trova il domicilio fiscale del soggetto giuridico interessato, alla data in cui la dichiarazione dei redditi è stata o doveva essere presentata", e nel caso in esame, il ruolo presupposto dell'intimazione impugnata, ha ad oggetto contributi previdenziali relativi agli anni dal 2010 al 2015, periodo nel quale la società ricorrente aveva sede e domicilio fiscale in Montesarchio (Bn).
7 Solamente dall'anno 2018, la sede legale della società ricorrente è stata trasferita in IA
RP in provincia di Avellino, ciò evincendosi dalle dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata a firma del legale rappresentate della recanti le date del Pt_2
10.02.2017 e del 21.11.2018, con la conseguenza che la consegna del da parte dell' Pt_4 CP_1 all'Ufficio dell'Agenzia delle di Benevento è stata corretta (cfr. le Controparte_6 dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata in produzione dell'Agente della
Riscossione).
9. Venendo all'esame dei motivi di doglianza involgenti la eccepita prescrizione quinquennale, l'opponente ha impugnato l'intimazione di pagamento assumendo, altresì,
l'intervenuta prescrizione del credito contributivo, per omessa notifica degli atti presupposti e per omessa notifica di atti interruttivi della prescrizione, successivi all'eventuale regolare notifica degli stessi.
E' necessario, dunque, distinguere la prescrizione del credito contributivo eventualmente maturata prima della notifica degli avvisi di addebito, che può essere fatta valere nel termine di quaranta giorni dalla sua notifica, dalla prescrizione quinquennale del diritto a procedere all'esecuzione dell'avviso di addebito non impugnato, che può essere fatta valere nelle forme dell'opposizione all'esecuzione.
L'articolo 24 comma 5 del D. Lgs. n.46/99 prevede che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
Costituisce ius receptum che in tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine previsto dall'art. 24, comma 5, d.lg. n. 46 del 1999 per proporre opposizione nel merito, onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. Tale disciplina non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 cost., poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione (v. Corte cost., ord. n. 111 del 2007), né per contrasto con gli art. 76 e 77, comma 1, cost., rientrando nell'ambito della delega, avente ad oggetto il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, la previsione di un sistema di impugnazione del ruolo stesso. Ne consegue che, trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della domanda, il suo avverarsi, rilevabile anche d'ufficio, preclude
8 l'esame del merito della pretesa creditoria quale sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore (Cassazione civile, sez. VI, 19/04/2011, n. 8931; Cass. 5 febbraio 2009 n. 2835).
Tale principio di diritto è stato confermato dalla Suprema Corte che ha affermato: “in tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine per proporre opposizione nel merito ex art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, è previsto a pena di decadenza, sicché la sospensione della riscossione del credito, disposta ai sensi del successivo art. 25, comma
2, non incide sul suo decorso” (Cassazione civile, sez. lav., 06/06/2016, n. 11596).
Va anche aggiunto che l'intimazione di pagamento assolve due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda funzione è eventuale, ha natura sostanziale, e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale. Pertanto il contribuente, il quale lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici, ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti dell'ente concessionario eccependo unicamente la nullità dell'atto consequenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva.
Essendo l' rimasto contumace, non vi è prova della notificazione degli avvisi di addebito CP_1 sottesi alla opposta intimazione.
Deve, però, soggiungersi che l'opponente ha avuto piena conoscenza di tali avvisi con la notifica della intimazione di pagamento n. 20172017900095219/000, regolarmente avvenuta via pec in data 20.01.2017 (cfr. la ricevuta di consegna in produzione dell'Agente della Riscossione).
Nella suddetta intimazione di pagamento venivano specificamente indicati tutti gli avvisi di addebito per i quali si agiva, tra i quali anche quelli sottesi alla intimazione impugnata in questa sede (ad eccezione dell'avviso di addebito n. 31720160002104235000), con la precisa indicazione della natura del credito e dell'ente impositore.
Inoltre, rispetto a tali atti presupposti, risulta che la società opponente abbia presentato istanza di definizione agevolata nelle date del 10.02.2017 e del 22.11.2018, così dimostrando di averne avuto conoscenza [cfr. la documentazione prodotta dall'Agente della Riscossione
e, segnatamente i files denominati “adesione alla rottamazione 2017 zip” e “comunicazione relativa adesione alla definizione agevolata (rottamazione)”, riferiti alla dichiarazione di
9 adesione alla definizione agevolata presentata dal legale rappresentante della società il
10/02/2017 prot.n.2017-EQUISDR-0565373, per i carichi relativi all'ambito provinciale di
Benevento; cfr. altresì la documentazione prodotta dall'Agente della Riscossione e, segnatamente, il file denominato “documentazione inerente alla rottamazione ter” riferita alla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata presentata il 22/11/2018 prot.n.2018-ADERISC-6064343, per i carichi relativi all'ambito provinciale di Benevento elencati nel “Prospetto di sintesi”].
Ed infatti, se è vero che di per sé in materia tributaria e contributiva non può costituire acquiescenza da parte del contribuente l'avere chiesto e ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento del debito comporta in ogni caso l'interruzione del decorso del termine di prescrizione e si pone quindi in maniera incompatibile con l'allegazione del contribuente di non aver ricevuto notifica delle cartelle. Ciò comporta che in tanto è possibile la contestazione nell'an della pretesa, sempre che non siano scaduti i termini per la proposizione dell'impugnazione avverso le cartelle.
E' stato, sul punto, da ultimo affermato che “non si vede come il contribuente possa richiedere la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, se non dopo avere avuto piena conoscenza di tale atto (il quale è "l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute". Cfr. D.P.R. n. 602 del 1973, art. 10, comma 1, lett. b) -e, quindi, anche della cartella di pagamento con la quale lo stesso gli è notificato (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma
1, secondo periodo)- risulta evidente che detta piena conoscenza costituisce
l'imprescindibile presupposto logico-giuridico della richiesta di rateizzazione (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 5, 16.2.2022, n. 5160); da ciò discende ulteriormente, a valle, che - come chiarito anche da Cass., 8.2.2017, n. 3347 - nel caso in cui il contribuente abbia richiesto la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, la contestazione in ordine all'an della pretesa tributaria è, sì, possibile, ma non per vizi di notifica delle cartelle (che, come detto, si presumono conosciute. Cfr. anche Cass., Sez. 6-5, 27.5.2021, n. 14781) e sempre che
"non siano scaduti i termini di impugnazione" delle cartelle di pagamento”.
Ed allora, il ricorrente avrebbe dovuto impugnare tempestivamente tale atto per poter eccepire la nullità della notifica degli atti presupposti e far valere la prescrizione del credito sottostante. Non avendolo fatto, gli è preclusa la possibilità di far valere tale vizio nel presente giudizio.
10 10. Per la stessa ragione va disattesa la contestazione circa la non debenza delle somme ingiunte per asserita decadenza ex art. 25 d. lgs. 46/1999, inammissibile in quanto proposta oltre il termine decadenziale di 40 giorni dalla conoscenza dei titoli esecutivi.
11. Passando, invece, all'esame dell'eventuale prescrizione del credito successiva alla notifica degli atti presupposti, la stessa è infondata, stanti le già menzionate dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata presentate il 10.20.2017 e il 22.11.2018, che costituiscono validi atti interruttivi nel quinquennio tra la data di notifica degli atti impositivi e la opposta intimazione di pagamento, notificata il 14.02.2023.
12. In conclusione, quindi, per i suesposti motivi, il ricorso proposto dalla parte ricorrente risulta infondato e, pertanto, va rigettato.
13. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, in virtù del principio della soccombenza, consegue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna della società ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore del resistente costituito, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, della non complessità delle questioni trattate e dell'assenza di particolare attività istruttoria.
Non luogo a provvedere sulle spese nei confronti del resistente contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla società nei confronti dell' e Parte_2 CP_1 dell' , con ricorso depositato in data 03.03.2023 e ritualmente Controparte_5 notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Dichiara la contumacia dell' CP_1
2) Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato;
3) Condanna la società ricorrente al pagamento in favore della Controparte_5
delle spese di lite, che vengono liquidate in euro 3.000,00 (eurotremila/00) per
[...] compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Avellino, 1/11/2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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