Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 01/06/2025, n. 1058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1058 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
SEZIONE SECONDA
In persona del Dott. Alfonso Piccialli, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. 6158 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020
TRA
La SI.ra , con gli Avv.ti Vania Ricci ed Emiliano Parte_1
Berti, giusta procura in atti;
-Attrice -
E
La , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, con l'Avv. Giulio Mastrobattista, giusta procura in atti;
-Convenuta-
OGGETTO: azione di responsabilità ai sensi degli artt. 2051 c.c.;
CONCLUSIONI: all'udienza in trattazione scritta del 07.03.2025, le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi e note depositate.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato, la SI.ra citava in Parte_1
giudizio la , al fine di chiedere che fosse condannata Controparte_1
al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti a seguito del sinistro occorso in data 06.10.2018, allorquando, secondo la prospettazione attorea, la SI.ra , Parte_1
SI.ra e la SI.ra , Parte_2 Persona_1
oltre che altri avventori del supermercato, ed seguito del descritto incidente, l'attrice veniva condotta dalla figlia SI.ra Controparte_2 presso il Pronto Soccorso dell'I.C.O.T. di Latina, dove le veniva diagnosticata la frattura epifisi distale della tibia e malleolo peronale sx, con prognosi iniziale di giorni 30, e decorso della malattia sino al 23.04.2019, riportando, in conseguenza del sinistro, danni fisici quantificati in 14 (quattordici) punti percentuale di danno biologico, oltre a 90 gg. di I.T.A., 90 gg. di I.T.P. al 50%. Deduceva, inoltre, che a seguito del sinistro subiva l'alterazione delle abitudini di vita, ed affrontava spese mediche per l'importo di € 364,63.
Rappresentava, infine, che le richieste stragiudiziali rivolte, anche alla compagnia assicuratrice , restavano disattese, Parte_3 come anche l'invito alla negoziazione assistita.
Pertanto, ritenuta la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art.2051 c.c., chiedeva la condanna al pagamento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite che stimava in complessivi
€49.531,26, salvo diversa maggiore o minore liquidazione giudiziale. Con vittoria di spese, come per legge.
Con provvedimento del 6.04.2021, all'esito dell'udienza di prima comparizione, il G.I. dichiarava la contumacia del convenuto e, ritenuta l'ammissibilità e la rilevanza delle prove orali richieste, rinviava all'udienza del 11.02.2022, per l'escussione di due testi ammessi.
Istruita la causa ed escussi i testi ammessi il giudice disponeva la ctu medico legale con nomina del Dott. Persona_2
Costituitosi il convenuto, solo il 9 Maggio 2022, contestava le richieste avversarie in punto di an e quantum debeatur, evidenziando che, le pretese attoree apparivano del tutto infondate in fatto e in diritto e, in ogni caso, non provate. Preliminarmente eccepiva la nullità della notificazione in quanto pervenuto nelle mani di soggetto non abilitato alla ricezione della notifica e su tale presupposto chiedeva di essere reimmesso nei termini sia per la chiamata in giudizio del terzo responsabile civile che indicava nella compagnia assicurativa (in virtù della prodotto polizza Parte_3
di cui al n. 74260216), sia per le deduzioni e richieste istruttorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Riteneva inoltre insussistenti le dedotte responsabilità, di cui agli artt. 2043 e 2051 c.c., per l'esclusiva colpa dell'attrice nella causazione del sinistro in quanto non adoperava l'opportuna diligenza nello sfilare i carrelli dalla pila, indossando scarpe inidonee a prevenire/evitare lo scivolamento (con tacco e non in gomma), ed inoltre, riconducendo la responsabilità della caduta allo scarso controllo dei movimenti, e così contestando: (i) la dinamica come ex adverso allegata anche in ordine della mancata prova (ii) il quantum debeatur, in quanto spropositata la richiesta attorea, non sorretta da idonea perizia medica, e comunque non provato il danno
(iii) la prova del nesso eziologico tra l'evento ed il danno;
(iv)
l'inesperibilità della ctu medico legale in assenza della su detta perizia medica perché esplorativa ed in ogni caso non costituente un mezzo di ricerca della prova. Pertanto chiedeva dichiararsi, preliminarmente la nullità della notificazione e per l'effetto consentire la chiamata di terzo e nel merito la reiezione della domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto e non provata. Con vittoria di spese come per legge.
All'udienza per le precisazione delle conclusioni il convenuto eccepiva l' incongruità della quantificazione dei postumi di cui alla
CTU medico-legale, in quanto eccessivi rispetto al danno subito dall'attrice e pertanto chiedeva fosse chiamato il ctu a chiarimenti.
Il giudice rilevata l'assenza di osservazioni alla bozza di ctu e ritenuta generica la richiesta di chiarimenti formulata rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9.07.2024, poi successivamente prorogata al 04.03.2025, in modalità scritta con termine per note fino a tale data.
Le parti concludevano come da rispettive note e scritti difensivi depositati.
La domanda attorea va accolta, per i seguenti motivi.
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio e la conseguente richiesta di remissione in termini.
Parte convenuto sostiene la nullità della notifica a mezzo
[...] di Latina, ad opera del Funzionario Controparte_3
SI. , pervenuta alla SI.ra , nella Controparte_4 Parte_4 qualità di: “impiegata addetta allo Studio Rosato ove la soc. ha la sede legale” (cfr. relata di notifica atto di citazione).
Va rilevato, che con la dedotta eccezione l'eccipiente era onerata del relativo onere probatorio in merito all'insussistenza del potere di ritirare atti in capo al soggetto che ha ricevuto la notifica atteso che il costante orientamento della giurisprudenza, sulla scorta di numerose pronunce di legittimità, ritiene che “ai fini della regolarità della notificazione di atti a persona giuridica mediante consegna a persona addetta alla sede (art. 145, comma 1, c.p.c.), senza che consti la previa infruttuosa ricerca del legale rappresentante e, successivamente, della persona incaricata di ricevere le notificazioni, è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica destinataria non occasionalmente ma in virtù di un particolare rapporto che, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa, può risultare anche dall'incarico, pur se provvisorio e precario, di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica. Ne consegue che, qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario risulti la presenza di una persona che si trovava nei locali della sede, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente, laddove la società, per vincere la presunzione in parola, ha l'onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere una sua dipendente, non era neppure addetta alla sede per non averne mai ricevuto incarico alcuno.” cfr.
Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 27420 del 20/11/2017 Rv. 646424 – 01, e conf. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13954 del 05/06/2017 Rv. 644936 -
01– 01, Sez. 2 -, Sentenza n. 8537 del 06/04/2018 Rv. 648010 - 01,
Sez. 5 -, Sentenza n. 33568 del 28/12/2018 Rv. 652127 – 01.
Detta prova non è stata fornita dal convenuto che si è limitato a sostenere la mancanza di poteri di ricezione degli atti della ricevente
SI.ra , senza però allegare e provare circostanze che Parte_4 dimostrassero l'occasionalità della presenza della ricevente nei locali adibiti a sede legale della società convenuta e, in ogni caso, la sua totale estraneità rispetto alla sede legale della società convenuta. Pertanto non è stata vinta la presunzione di adibizione alla ricezione dell'atto con derivante rigetto dell'eccezione di nullità della notifica – che in ogni caso resterebbe sanato per il raggiungimento dello scopo, in virtù dell'avvenuta costituzione, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c.,- e, conseguentemente, della richiesta di remissione in termini, di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Passando all'esame del merito della domanda attorea va rilevato quanto segue.
Preliminarmente, va circoscritto l'ambito giuridico della prospettata responsabilità a quella disposta ai sensi dell'art. 2051 c.c., a mente del quale “ciascuno è responsabile del danno causato dalle cose in custodia salvo che provi il caso fortuito”, spiegandosi il termine ciascuno in “colui che ha il potere di vigilanza e di controllo sulla cosa”, così potendosi individuare nella società convenuta, pacificamente titolare e gestore del Supermercato NA e delle sue pertinenze, nella specie parcheggio, ove è accaduto il sinistro, il responsabile per i danni da caduta degli avventori (cfr. ex pluribus
Cass. nn. 4279/2008, 25243/2006, 15383/ 2006, 3651/2006,
376/2005, 21684/2005, 6767/2001, 8997/1999). Pertanto va dedotta la legittimazione passiva del convenuto, adito in giudizio.
Sul piano del struttura giuridica “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa: a) dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure b) dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa e x art. 1227 c.c. (bastando la colpa del danneggiato: Cass. n.
21675/2023; Cass. n. 2376/2024) o, indefettibilmente, la seconda dalla oggettiva imprevedibilità e imprevedibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (cfr. Cass., 27 aprile 2023, n. 11152, e conf.
SS.UU. Sent. n. 20943/2022; Cass. Sez. 3, Ord. 1° febbraio 2018, nn. 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482 e 2483). Precisa la
Suprema Corte, con Cass., Sez. III, 7 settembre 2023, n. 26142, che: al di là di tali differenze, tanto il fatto giuridico integrante il "caso fortuito" in senso stretto quanto l'atto giuridico integrante il fatto colposo (concorrente od esclusivo) del danneggiato o del terzo, attengono, tuttavia, al profilo oggettivo dell'illecito, incidendo sull'elemento della causalità materiale”.
Sul piano dell'onere probatorio, il danneggiato è onerato solo della prova dell'evento dannoso e del nesso di causalità tra la cosa ed il danno, mentre in capo al danneggiante, al fine dell'esonero di responsabilità, incombe la prova del caso fortuito, nei termini sopra riportati.
Sicché, in costanza di inidonea allegazione e prova, il giudice di merito è onerato dell'accertamento circa la prevedibilità dell'evento,
e della diligenza della condotta, da parte del danneggiato, al fine di escludere la responsabilità da custodia laddove emerga che la condotta imprevedibile ed eccezionale del danneggiato da sola realizza l'evento, con piena efficienza causale, potendosi così assumersi, alla stregua del caso fortuito, a esimente della responsabilità.
Ma nella fattispecie la prova -anche solo parzialmente liberatoria-, pur in costanza di deduzioni di circostanze astrattamente idonee a sostenere la corresponsabilità dell'attrice (come la mancata cautela dell'attrice nelle operazioni di estrazione del carrello), non è stata fornita.
In riferimento all'esame del nesso eziologico tra la res e il danno subito, invece, l'attrice ha correttamente provveduto al proprio onere probatorio versando in atti prova, a mezzo delle deposizioni testimoniali delle SI.re e Persona_1 Pt_2
dell'evento danno e della dinamica del sinistro,
[...]
documentato che: (i) in data 06.10.2018 si verificava un sinistro presso il piazzale antistante la porta d'apertura del supermercato
NA di Sezze;
(ii) la sig.ra , accompagnata dalla Parte_1
sig.ra presso il supermercato NA di Sezze, sito Parte_2
in Via Variante, per degli acquisti entrava nel supermercato e chiedeva all'addetto all'accoglienza, nell'apposito box situato all'interno, un gettone di plastica per poter prendere un carrello della spesa;
(iii) la sig.ra usciva dal supermercato e si Parte_1
avvicinava al box ove sono posteggiati i carrelli, inserendo il gettone per sganciarne uno e nel tirare a sé il carrello, veniva travolta da altri, impilati in maniera non corretta nel box, scivolando anche a causa della mancanza di dispositivi antiscivolo apposti nel box stesso, e finendo a terra;
(iv) all'evento assistevano diversi testimoni oculari i quali accorrevano per soccorrerla;
(v) la sig.ra Parte_1
veniva soccorsa dalla sig.ra e poi
[...] Parte_2
accompagnata all'ospedale ICOT di Latina dalla figlia SI.ra
[...]
CP_2
Pertanto, deve dirsi provato il fatto storico, come descritto nell'atto introduttivo del giudizio, e la dinamica dell'evento con particolare riferimento alla caduta in seguito al travolgimento dell'attrice, da parte dei carrelli porta merce, nonché la mancanza di diligenza del danneggiante per essere il box carrelli primo di dispositivi antiscivolo.
D'altra parte, la convenuta non ha contestato la dinamica dei fatti limitandosi a ricondurre la responsabilità alla negligenza/imprudenza dell'attrice e, decaduta dalle richieste istruttorie, come su detto, non ha fornito prova della responsabilità esclusiva di quest' ultima, ovvero la sua corresponsabilità o quanto meno diverse modalità di accadimento del fatto storico.
È, invece, risultato documentato, sia a mezzo della documentazione medica prodotta, sia a mezzo della rilevazione del CTU nominato in funzione percipiente, che a seguito del trattamento conservativo mediante il gesso e proibizione del carico sull'arto inferiore sinistro,
a causa della persistenza di sintomatologia dolorosa, veniva disposto trattamento cruento di riduzione e sintesi delle fratture della gamba sinistro, presso l'ICOT il 23.10.2018 con ricovero dal
17.10.2018 al 26.10.2018, in data 08.01.2019 veniva concesso carico completo con prescrizione di dismettere il tutore ortopedico entro 10 giorni ed in data 19.03.2019 prescritta rieducazione motoria per giorni 30, con riconoscimento di guarigione clinica il
24.04.2019.
Dalla consulenza medico-legale espletata, che codesto giudicante fa proprio in ragione della logica e motivata analisi condotta, il CTU nominato, a seguito della valutazione della documentazione medica prodotta in atti dall'attrice, ha concluso affermando la compatibilità del danno con il sinistro occorso e periziando che la lesione consistita nella frattura epifisi distale delle tibia e del malleolo peroneale dell'arto inferiore sinistro, ha determinato “Esiti algodisfunzionali di frattura dell'epifisi distale di tibia e perone trattata con riduzione e sintesi metallica tuttora in situ” ritenendo la menomazione dell'integrità psico-fisica permanente nella misura del
10%, alla quale è seguita una inabilità temporanea assoluta al 100% sino al 27.11.2018, una inabilità parziale al 75% per ulteriori giorni
40, parziale al 50% per ulteriori giorni 30 e parziale al 25% per ulteriori giorni 30, ritenendo i postumi permanenti sulla scorta del tempo trascorso dalla data dell'evento e dell'avvenuta guarigione clinica e la presenza di un danno fisionomico determinato dalla persistenza di esiti cicatriziali a carico dell'arto inferiore sinistro, documentato dalle fotografie riportate nel documento finale depostato dal consulente. Pertanto, in relazione al quantum debeatur, il danno biologico riportato dall'attore, va liquidato con criterio equitativo sulla base di un parametro monetario (c.d. liquidazione a punto) ricavabile attraverso coefficienti moltiplicatori interagenti tra loro (età dell'infortunio, capacità biologica del soggetto di reagire al pregiudizio psicofisico in relazione alla sua specificità e all'età stessa, durata media della vita, che viene a fondarsi sul rapporto tra grado di invalidità minimo (1%) ed il valore economico ad esso attribuibile (come da tabelle elaborate dal Tribunale di Milano anno
2024). Sicché, considerati i 10 (dieci) punti di invalidità permanente accertata, parametrata all'età del danneggiato all'epoca del sinistro
(52 anni) appare equo determinare in €2.612,40
(duemilaseicentododici/40) il punto di danno biologico, così per complessivi €19462,00
(diciannovemilaquattrocentosessantadue/00), a titolo di risarcimento da danno biologico permanente, a cui vanno aggiunti
€4.830,00 (quattromilaottocentotrenta/00) per 42 (quarantadue) giorni di invalidità temporanea totale (€ 115,00 per giorno) ed
€3.450,00 (tremilaquattrocentocinquanta/00), per 40 (quaranta) giorni di invalidità temporanea parziale al 75%(€ 86,25 per giorno);
€1.725,00 (millesettecentoventicinque/00) per 30 (trenta) giorni di invalidità temporanea al 50% (€ 57,50 per giorno); € 862,50
(ottocentosessantadue/50) per 30 (trenta) giorni di invalidità temporanea al 25% (28,75 per giorno), oltre che riconosciuti, per spese mediche ammissibili, € 368,43; e così per totale di
€30.697,93 (trentamilaseicentonovantasette/93).
Oltre alla sorte capitale così come sopra complessivamente liquidata, competono gli interessi compensativi, intesi, a mente dei noti principi sanciti dalle SS.UU. della Corte di Cassazione. con
Sent. n.1712/95, come “lucro cessante”, computabili sul valore medio del credito dal dí del fatto alla presente decisione, che liquidati con criterio equitativo, ai sensi dell'art. 1226 c.c. si determinano con il saggio medio annuo del 1,50%. Sul detto totale delle somme, competono gli interessi legali, dalla data della presente decisione sino al saldo effettivo, ai sensi dell'art.1282 c.c.
Nulla a titolo di danno morale/esistenziale non risultando in atti elementi in merito alla maggior lesione del bene costituzionalmente garantito idonee alla dimostrazione della sofferenza interiore conseguente l'accaduto, né di personalizzazione del danno, non avendo l'attrice fornito prova nella compromissione di aspetti dinamico-relazionali, ritenendosi pacifico l'orientamento giurisprudenziale che esclude la possibilità di liquidare automaticamente, ed in via equitativa, tali voci di danno, pur da ricomprendersi nell'ampia accezione di danno non patrimoniale.
(cfr. Cassazione civile, Sez. III, sentenza 27/05/2019 n° 14364, per la quale: “La personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede
l'individuazione – da parte del giudice – di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare.
Pertanto, le conseguenze dannose “comuni” – ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe – non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.”
e conf. Ord. n. 15733/2022).
Per quanto rilevato, valutato e dedotto, la domanda attorea va accolta, nei temini su indicati.
La liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza e pertanto vanno poste integralmente a carico della soccombente CP_1
[...
in persona del suo legale rappresentante pro tempore.
P.Q.M.
Il Giudice Dott. Alfonso Piccialli, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, istanza e deduzione disattesa:
a) accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto condanna la
, nella persona del suo rappresentante pro tempore, Controparte_1 al pagamento della complessiva somma di € 30.697,93
(trentamilaseicentonovantasette/93), oltre al lucro cessante ed interessi come in parte motiva, nei confronti della SI.ra
[...]
Parte_5
b) condanna la , nella persona del suo Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite, che liquida in €3.809,00, oltre oneri ed accessori come per legge, nei confronti della SI.ra Parte_5
c) pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, interamente a carico della S.r.l. Gruppo 68
Così deciso.
Latina, 2 giugno 2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Piccialli