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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 07/08/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
n. R.G. 264/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sezione Feriale
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dr. Luca Verzeni Presidente rel. dr.ssa Maria Magrì Giudice dr.ssa Francesca Possenti Giudice nel giudizio per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale n. 264/2025 promosso da
Parte_1
elett.te domiciliato presso lo studio dell'avv.to Andrea Sterli, che lo rappresenta e difende procura in atti
RICORRENTE
nei confronti di
, titolare della omonima impresa individuale, iscritta al registro delle CP_1
imprese di Bergamo al n. di c.f. e p. i.v.a. , REA C.F._1 P.IVA_1
BG-463330, corrente in Fontanella (BG), via Scotti, n. 87,
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA oggetto: dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
************ letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della impresa individuale;
CP_1
considerato che la debitrice resistente non si è costituita, nonostante la regolarità della notificazione nei suoi confronti;
esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;
ritenuto che
sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia dell'apertura della liquidazione giudiziale in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la debitrice, evincibile dalla natura ed entità del credito dell'istante e dalla presenza di debiti nei confronti dell'Erario e di enti previdenziali (per la somma complessiva di euro 95.743,32), senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte, stante l'infruttuosità dell'esecuzione intrapresa dal ricorrente e la sussistenza di procedure monitorie nell'ultimo periodo presso il Tribunale;
considerato che
questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co. 2 e 3 lett.c)
CCII, poiché la debitrice, esercente attività d'impresa, ha il proprio centro degli interessi principali, corrispondente alla sede legale risultante dal Registro delle imprese, entro il circondario del tribunale adito;
valutato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121 C.C.I.I., in quanto imprenditrice esercente lavori edili, e non è emerso che in capo alla medesima sussistano congiuntamente i requisiti indicati nell'art. 2 comma primo lettera d) C.C.I.I. (ferma restando la complessiva esposizione debitoria, risulta dalla lettura della documentazione in atti – dichiarazioni i.v.a. e dichiarazioni dei redditi – ricavi nettamente superiori ad euro 200.000,00 nel corso dell'anno 2022); rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 comma 5 CCII;
ritenuto di indicare come curatore la dr.ssa iscritta all'Albo dei soggetti Persona_1
incaricati dall'Autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art. 356 C.C.I.I., che ha dimostrato, ai sensi del comma terzo dell'art. 358 C.C.I.I., perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati, come emerge dalle risultanze dei rapporti riepilogativi negli incarichi in corso;
visto l'art. 49 CCII.,
P.Q.M.
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della impresa individuale di cui è titolare , iscritta al registro delle imprese di Bergamo al n. di c.f. CP_1
e p. i.v.a. , REA BG-463330, corrente in C.F._1 P.IVA_1
Fontanella (BG), via Scotti, n. 87; nomina Giudice Delegato il dott. Luca Verzeni;
nomina Curatore la dr.ssa C.F. ; Persona_1 C.F._2
ordina alla debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e
IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
stabilisce che l'udienza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, il giorno 25.11.2025, ore 10.20; assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201 comma 2 CCII all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinques e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Ordina, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero, al Curatore ed al creditore istante, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese, ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Bergamo, lì 06.08.2025.
Il Presidente est.
dr. Luca Verzeni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sezione Feriale
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dr. Luca Verzeni Presidente rel. dr.ssa Maria Magrì Giudice dr.ssa Francesca Possenti Giudice nel giudizio per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale n. 264/2025 promosso da
Parte_1
elett.te domiciliato presso lo studio dell'avv.to Andrea Sterli, che lo rappresenta e difende procura in atti
RICORRENTE
nei confronti di
, titolare della omonima impresa individuale, iscritta al registro delle CP_1
imprese di Bergamo al n. di c.f. e p. i.v.a. , REA C.F._1 P.IVA_1
BG-463330, corrente in Fontanella (BG), via Scotti, n. 87,
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA oggetto: dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
************ letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della impresa individuale;
CP_1
considerato che la debitrice resistente non si è costituita, nonostante la regolarità della notificazione nei suoi confronti;
esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;
ritenuto che
sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia dell'apertura della liquidazione giudiziale in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la debitrice, evincibile dalla natura ed entità del credito dell'istante e dalla presenza di debiti nei confronti dell'Erario e di enti previdenziali (per la somma complessiva di euro 95.743,32), senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte, stante l'infruttuosità dell'esecuzione intrapresa dal ricorrente e la sussistenza di procedure monitorie nell'ultimo periodo presso il Tribunale;
considerato che
questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co. 2 e 3 lett.c)
CCII, poiché la debitrice, esercente attività d'impresa, ha il proprio centro degli interessi principali, corrispondente alla sede legale risultante dal Registro delle imprese, entro il circondario del tribunale adito;
valutato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121 C.C.I.I., in quanto imprenditrice esercente lavori edili, e non è emerso che in capo alla medesima sussistano congiuntamente i requisiti indicati nell'art. 2 comma primo lettera d) C.C.I.I. (ferma restando la complessiva esposizione debitoria, risulta dalla lettura della documentazione in atti – dichiarazioni i.v.a. e dichiarazioni dei redditi – ricavi nettamente superiori ad euro 200.000,00 nel corso dell'anno 2022); rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 comma 5 CCII;
ritenuto di indicare come curatore la dr.ssa iscritta all'Albo dei soggetti Persona_1
incaricati dall'Autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art. 356 C.C.I.I., che ha dimostrato, ai sensi del comma terzo dell'art. 358 C.C.I.I., perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati, come emerge dalle risultanze dei rapporti riepilogativi negli incarichi in corso;
visto l'art. 49 CCII.,
P.Q.M.
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della impresa individuale di cui è titolare , iscritta al registro delle imprese di Bergamo al n. di c.f. CP_1
e p. i.v.a. , REA BG-463330, corrente in C.F._1 P.IVA_1
Fontanella (BG), via Scotti, n. 87; nomina Giudice Delegato il dott. Luca Verzeni;
nomina Curatore la dr.ssa C.F. ; Persona_1 C.F._2
ordina alla debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e
IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
stabilisce che l'udienza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, il giorno 25.11.2025, ore 10.20; assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201 comma 2 CCII all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinques e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Ordina, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero, al Curatore ed al creditore istante, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese, ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Bergamo, lì 06.08.2025.
Il Presidente est.
dr. Luca Verzeni