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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 26/03/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
RG. 7436/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7436 /2024 R.G. vertente tra
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
17.09.1975, residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv.
Mara Pacchiana ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano, Via Giovanni
Battista Pergolesi n. 1, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente Parte_2 C.F._2 in Cornate D'Adda (MB), Via Lanzi n. 19, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Casiraghi, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Triuggio (MB), Via Laghetto n. 5, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
Oggetto: separazione consensuale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti con ricorso sottoscritto personalmente ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., previa rinuncia alla comparizione personale in udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 c. 1 c.p.c., hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
1.A) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2.A) La casa familiare ubicata nel Comune di Cornate D'Adda (MB), via Lanzi n. 19, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, resterà nella esclusiva disponibilità della moglie sig.ra Pt_2
3.A) Il marito, con esplicito consenso della moglie, provvederà a traferire la propria dimora presso altra abitazione e ad asportare dall'abitazione coniugale i propri effetti personali di comune accordo con la moglie, entro la data dell'udienza di separazione che sarà fissata a seguito del deposito del presente ricorso;
4.A) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra a titolo di mantenimento.
5.A) Al fine di regolamentare i rapporti economici tra i coniugi, il marito si impegna a cedere alla moglie, quale condizione per addivenire alla separazione coniugale, la quale accetta, la propria quota del 50% di proprietà indivisa dei seguenti immobili, tutti da considerarsi facenti parte della casa coniugale: catasto fabbricati del Comune di Cornate D'Adda:
- foglio 17, mappale 24, sub. 501, cat. A/3, classe 4, vani 4, rendita cat. € 202,45;
- foglio 17, mappale 23, sub. 713, cat. C/6 classe 4, rendita cat. € 20,38;
- foglio 17, mapp. 23, sub. 714, cat. C/6, classe 4, rendita cat. € 20,38 Le parti concordano che il trasferimento di proprietà sarà rogato entro 30 giorni dall'omologa di separazione davanti a notaio di fiducia, scelto di comune accordo dai coniugi.
6.A) Inoltre, ciascun coniuge terrà i veicoli allo stesso intestati;
7.A) Le parti rinunciano reciprocamente al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art
473 bis, 51 III c.p.c.;
8.A) I coniugi rinunciano espressamente all'impugnazione dell'ordinanza di omologa.
9.A) Le spese legali del procedimento di separazione sono da intendersi integralmente compensate tra le parti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 19 febbraio 2025.
II. La domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Cavenago Brianza il 1 giugno 1998 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Cavenago Brianza, anno 1998, n. 63 Parte II, Serie C).
Dalla loro unione non sono nati figli.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite da entrambi i coniugi nel ricorso, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
III. Dal momento dello scadere del termine per il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 473-bis.51,
c. 1 e 127 ter c.p.c. (19 febbraio 2025) deve intendersi cessato il regime della comunione legale dei beni ai sensi dell'art. 191 c.c.
IV. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
V.
Considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia lo scioglimento del matrimonio una volta decorsi i termini di legge ai sensi dell'art. 3 c. 1 n. 2 lett. b) l.
898/1970 (come modificato per effetto della L. 55/2015), la causa deve essere rimessa in istruttoria dinanzi al giudice delegato per l'ulteriore corso. VI. Le spese di lite saranno regolate al momento della statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulle conclusioni rassegnate dalle parti nella controversia civile n. 7436 /2024, così statuisce:
I. AUTORIZZA i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto
II. Omologa la separazione personale tra i coniugi e che hanno celebrato Parte_1 Parte_2 matrimonio concordatario in Cavenago Brianza il 1 giugno 1998 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Cavenago Brianza, anno 1998, n. 63 Parte II, Serie C).) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Cavenago Brianza, al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
IV. Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza
V. Spese di lite al definitivo.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 19 marzo 2025
Il Giudice relatore
Dott. Camilla Filauro
Il Presidente
Dott. Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7436 /2024 R.G. vertente tra
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
17.09.1975, residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv.
Mara Pacchiana ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano, Via Giovanni
Battista Pergolesi n. 1, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente Parte_2 C.F._2 in Cornate D'Adda (MB), Via Lanzi n. 19, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Casiraghi, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Triuggio (MB), Via Laghetto n. 5, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
Oggetto: separazione consensuale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti con ricorso sottoscritto personalmente ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., previa rinuncia alla comparizione personale in udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 c. 1 c.p.c., hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
1.A) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2.A) La casa familiare ubicata nel Comune di Cornate D'Adda (MB), via Lanzi n. 19, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, resterà nella esclusiva disponibilità della moglie sig.ra Pt_2
3.A) Il marito, con esplicito consenso della moglie, provvederà a traferire la propria dimora presso altra abitazione e ad asportare dall'abitazione coniugale i propri effetti personali di comune accordo con la moglie, entro la data dell'udienza di separazione che sarà fissata a seguito del deposito del presente ricorso;
4.A) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra a titolo di mantenimento.
5.A) Al fine di regolamentare i rapporti economici tra i coniugi, il marito si impegna a cedere alla moglie, quale condizione per addivenire alla separazione coniugale, la quale accetta, la propria quota del 50% di proprietà indivisa dei seguenti immobili, tutti da considerarsi facenti parte della casa coniugale: catasto fabbricati del Comune di Cornate D'Adda:
- foglio 17, mappale 24, sub. 501, cat. A/3, classe 4, vani 4, rendita cat. € 202,45;
- foglio 17, mappale 23, sub. 713, cat. C/6 classe 4, rendita cat. € 20,38;
- foglio 17, mapp. 23, sub. 714, cat. C/6, classe 4, rendita cat. € 20,38 Le parti concordano che il trasferimento di proprietà sarà rogato entro 30 giorni dall'omologa di separazione davanti a notaio di fiducia, scelto di comune accordo dai coniugi.
6.A) Inoltre, ciascun coniuge terrà i veicoli allo stesso intestati;
7.A) Le parti rinunciano reciprocamente al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art
473 bis, 51 III c.p.c.;
8.A) I coniugi rinunciano espressamente all'impugnazione dell'ordinanza di omologa.
9.A) Le spese legali del procedimento di separazione sono da intendersi integralmente compensate tra le parti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 19 febbraio 2025.
II. La domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Cavenago Brianza il 1 giugno 1998 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Cavenago Brianza, anno 1998, n. 63 Parte II, Serie C).
Dalla loro unione non sono nati figli.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite da entrambi i coniugi nel ricorso, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
III. Dal momento dello scadere del termine per il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 473-bis.51,
c. 1 e 127 ter c.p.c. (19 febbraio 2025) deve intendersi cessato il regime della comunione legale dei beni ai sensi dell'art. 191 c.c.
IV. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
V.
Considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia lo scioglimento del matrimonio una volta decorsi i termini di legge ai sensi dell'art. 3 c. 1 n. 2 lett. b) l.
898/1970 (come modificato per effetto della L. 55/2015), la causa deve essere rimessa in istruttoria dinanzi al giudice delegato per l'ulteriore corso. VI. Le spese di lite saranno regolate al momento della statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulle conclusioni rassegnate dalle parti nella controversia civile n. 7436 /2024, così statuisce:
I. AUTORIZZA i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto
II. Omologa la separazione personale tra i coniugi e che hanno celebrato Parte_1 Parte_2 matrimonio concordatario in Cavenago Brianza il 1 giugno 1998 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Cavenago Brianza, anno 1998, n. 63 Parte II, Serie C).) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Cavenago Brianza, al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
IV. Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza
V. Spese di lite al definitivo.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 19 marzo 2025
Il Giudice relatore
Dott. Camilla Filauro
Il Presidente
Dott. Carmen Arcellaschi