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Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/07/2025, n. 1698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1698 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 7 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2103/2024 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 con l'Avv. M. Parpaglioni giusta procura in atti
APPELLANTE
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli Avv.ti A. Pedroni, M. Schiavone e A. Stanchi giusta procura in atti
APPELLATA
1 OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 6897/2024, pubblicata il 12 giugno 2024 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso ai sensi dell'art. 414 cpc premesso di aver instaurato Parte_1 inutilmente un procedimento d'urgenza a tutela del diritto rivendicato e d'introdurre così il giudizio di merito sulla controversia, esponeva:
- lavorava alle dipendenze di in qualità di giornalista della Gazzetta Controparte_1 dello Sport dal 1° febbraio 2001, dapprima con contratti di lavoro a termine e poi, dal 27 settembre 2007, a tempo indeterminato giusta la sentenza del Tribunale di Roma n.
4487/2011;
- dal 27 settembre 2007 era stato assegnato alla redazione di Roma, dove svolgeva attività di c.d. “cucina redazionale” e redigeva articoli di calcio sia sulle pagine nazionali che su quelle locali, scrivendo altresì all'occorrenza su qualsiasi argomento gli venisse richiesto dai superiori gerarchici;
- il 24 luglio 2009 la società datrice di lavoro aveva adottato un piano di ristrutturazione aziendale e, in data 25 marzo 2011, aveva stipulato un accordo sindacale avente a oggetto un piano di rilancio della testata Gazzetta dello Sport con investimenti tecnologi, finalizzato a un nuovo sistema editoriale integrato dal giornale cartaceo, dal sito web Gazzetta.it e dallo sviluppo multimediale della testata;
Contr
- il 13 giugno 2018 aveva siglato un accordo con il Comitato di Redazione (CDR), avente a oggetto il trasferimento dalla redazione di Roma a quella di NO di tredici giornalisti, su ventuno componenti, per non meglio specificate ragioni organizzative;
Contr
- aveva impugnato il suo trasferimento disposto da in forza di tale accordo, contestandone la legittimità per i seguenti motivi: -violazione dell'art. 33, co. 5 della L. n.
104/1992, in quanto provvedeva ad assistere il padre invalido;
-insussistenza delle ragioni organizzative addotte;
-mancanza di criteri oggettivi nella determinazione dei giornalisti da trasferire;
-sussistenza di patologie a suo carico e problemi di carattere familiare, già noti all'azienda;
2 - RC, preso atto del suo mancato assenso al trasferimento, con lettera del 28 settembre 2018 aveva confermato il provvedimento e lo aveva avvisato che avrebbe richiesto il parere del
CDR, come da procedura stabilita dagli artt. 22 e 34 CNLG;
Contr
- nelle more, aveva sospeso l'efficacia del trasferimento;
Contr
- con lettera dell'11 novembre 2018, gli aveva comunicato che il CDR l'aveva invitata a
“…individuare una soluzione attraverso una mediazione tra le parti, cercando anche vie alternative a quelle attualmente percorse…”; Contr
- quindi, accogliendo tale invito, gli aveva proposto di rinunciare all'impugnativa del trasferimento a fronte della mera sospensione di tale provvedimento per un anno, nel corso del quale egli sarebbe stato inquadrato come collaboratore fisso ex art. 2 CNLG, con una significativa dequalificazione e relativa decurtazione dello stipendio e con riassunzione ex novo a NO come redattore ordinario ex art. 1 al termine di detto periodo di sospensione;
- aveva rifiutato la proposta, chiedendo la revoca definitiva ed espressa del trasferimento, con il suo rientro presso la redazione di Roma quale redattore ordinario ex art. 1 CNLG al termine del periodo di dequalificazione;
- in data 30 gennaio 2019 era stato quindi sottoscritto un accordo transattivo tra le parti, con cui, a fronte della definitiva ed espressa revoca del trasferimento, egli aveva accettato la modifica dell'inquadramento per un periodo di ventitré mesi come collaboratore fisso ex art. 2 CNLG, con una decurtazione dello stipendio di circa il 30% e con diritto alla reintegrazione nelle mansioni di redattore ordinario presso la redazione di Roma alla scadenza del periodo di dequalificazione;
- nel corso dei circa due anni trascorsi come collaboratore fisso (dal 1° febbraio 2019 fino al
31 dicembre 2020) era stato emarginato e lasciato privo di mansioni, tant'è che, a fronte di un massimo di 250 articoli annui che avrebbe potuto scrivere giusta l'art. 2 CNLG, la società non gli ne aveva richiesto nemmeno uno, con conseguente danno alla sua immagine professionale;
- l'umiliazione professionale era stata aggravata dal fatto che, nel contratto di lavoro stipulato Contr a seguito dell'accordo transattivo, aveva preteso di inserire -nonostante le sue rimostranze- una clausola di esclusiva, che gli aveva impedito di scrivere per altre testate, sebbene tale prerogativa fosse propria del collaboratore fisso ex art. 2 CNLG, dato che tale norma contrattuale non prevede la quotidianità della prestazione;
- inoltre, per tutta la durata della dequalificazione, non era stato mai mandato in trasferta per servizi esterni, a differenza dei colleghi inquadrati come collaboratore fisso ex art. 2 CNLG;
3 - l'evidente volontà aziendale di emarginarlo emergeva anche dal fatto che, in tale periodo, gli articoli per le pagine regionali di Puglia e Basilicata e, in particolare, sul Bari calcio, erano stati assegnati a due collaboratori esterni retribuiti a pezzo;
- nel frattempo, con mail del 29 gennaio 2020 il CDR aveva comunicato alla redazione di aver respinto la richiesta dell'azienda di procedere a ulteriori trasferimenti a NO dei colleghi dalla redazione di Roma;
- scaduti i ventitré mesi di dequalificazione previsti dall'accordo transattivo, dal 1° gennaio
2021 era stato reintegrato come redattore ordinario presso la redazione romana, dove era tornato a occuparsi principalmente della cucina redazionale;
- nel luglio 2021 la società, nonostante una dichiarata situazione generale positiva del comparto quotidiani e con un'azienda in utile, aveva stipulato un accordo sindacale di ristrutturazione, finalizzato a un diminuzione dell'organico redazionale attraverso un piano volontario di dieci prepensionamenti a fronte di nuove assunzioni, nella misura di un giornalista ogni due pensionamenti;
- il 7 luglio 2021 era stato convocato a NO dal direttore del giornale che Controparte_2 gli aveva chiesto di trasferirsi ivi. Egli aveva rappresentato che non si sarebbe trasferito senza un ordine in tal senso e che, comunque, non intendeva tornare su una questione che era stata definita già con l'accordo transattivo intercorso tra le parti e in base al quale aveva dovuto accettare una dequalificazione di due anni. Aveva pertanto proposto come soluzione alternativa il suo passaggio alla redazione romana del Corriere della Sera, testata del Gruppo
RC, dove aveva avuto modo di verificare una disponibilità in tal senso;
- in data 7 settembre 2021 gli era stato comunicato il trasferimento dalla redazione romana a quella di NO con decorrenza dal 1° novembre 2021;
- aveva quindi preso servizio presso la redazione milanese di Gazzetta.it, dove aveva continuato a svolgere le stesse mansioni di cucina redazionale già disimpegnate nella redazione romana;
- a seguito del suo trasferimento, non gli era stato chiesto di scrivere alcun articolo, tanto meno di calcio, e pertanto, per tutto il periodo in cui era rimasto presso la redazione milanese (dal
1° novembre 2021 fino al 17 gennaio 2022), non era stato pubblicato un solo articolo a sua firma;
- a seguito del trasferimento nella redazione di NO, non era stato sottoposto a visita medico
-legale e, nonostante fosse un soggetto a rischio e si fossero verificati nella redazione
4 milanese numerosi casi di CO -9 (circa una ventina di casi in due mesi), non gli era stato concesso di lavorare in modalità telelavoro, a differenza di molti altri suoi colleghi;
- una volta tornato a Roma a seguito del provvedimento di reintegra ex art. 700 cpc del
Tribunale di Roma in data 10 gennaio 2022, era stato spostato, senza alcun ordine di servizio, all'area “Altri mondi” (rubrica cartacea la cui redazione era a NO), dove, oltre a occuparsi di cucina redazionale, aveva scritto articoli di cronaca di ogni genere;
- il trasferimento del 7 settembre 2021, decorrente dal 1° novembre 2021, era nullo o, comunque, illegittimo perché adottato in violazione: -dell'art. 2113 cc, stante l'insussistenza delle pretese ragioni tecniche, organizzative e produttive, non meglio specificate dal datore di lavoro;
-degli artt. 1175 e 1375 cc, stante l'assenza di qualsiasi criterio oggettivo nella scelta del personale da trasferire tra i redattori della sede romana, tutti completamente Contr fungibili tra loro;
-dell'accordo transattivo stipulato in sede protetta con in data 30 gennaio 2019, con cui egli aveva accettato una dequalificazione e una significativa Contr decurtazione dello stipendio per ventitré mesi e aveva revocato il precedente trasferimento adottato sulla base dell'Accordo sindacale del 13 giugno 2018, accordo nondimeno invocato pure nel trasferimento del 7 settembre 2021; -della procedura prevista per i trasferimenti dagli artt. 22 e 34 del CNLG applicato.
Pertanto, domandava:
“- Accertare e dichiarare, per le ragioni e i titoli indicati in ricorso, la nullità, l'annullabilità
e/o inefficacia e/o illegittimità del trasferimento del ricorrente presso la redazione di NO comunicato con lettera datata 7/9/2021 e, per l'effetto, condannare la Controparte_1
a reintegrare il ricorrente presso la redazione di Roma della Gazzetta dello Sport nelle
[...] mansioni di redattore ordinario;
-accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di trasferimento stabilita dall'art. 22 cnlg, pari a una mensilità e mezza e, per l'effetto, condannare
[...] al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva lorda di Controparte_1
€ 6.502,23 o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- si chiede espressamente che in caso di riproduzione della sentenza o del provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, le generalità e ogni altro dato del minore che ne permetta l'identificazione anche indiretta, siano oscurati sull'originale stesso del provvedimento (ai sensi dell'art. 52, d.lgs. n. 196/2003)”.
2. Nel contraddittorio con con la sentenza in oggetto il Tribunale respingeva le Controparte_1 domande. A fondamento, poneva le seguenti ragioni:
5 - in caso di controversia sulla legittimità del trasferimento, il datore di lavoro ha l'onere di allegare e provare in giudizio le fondate ragioni che lo hanno determinato e, se può integrare o modificare la motivazione eventualmente enunciata nel provvedimento, non può limitarsi a negare la sussistenza dei motivi di illegittimità oggetto di allegazione e richiesta probatoria della controparte, ma deve comunque dimostrare le reali ragioni tecniche, organizzative e produttive che giustificano il provvedimento;
- la società resistente ha disposto un trasferimento in linea con le previsioni del contratto collettivo di categoria, il quale stabilisce per il lavoratore un trattamento di favore ulteriore rispetto a quello previsto dall'art. 2103 cc;
- in particolare, il CNLG prevede: -il divieto di trasferimento del lavoratore in una sede lontana più di 40 km dal luogo di svolgimento della prestazione lavorativa;
-il trasferimento non concordato costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro addebitabile a parte datoriale;
-nel caso di dissenso dell'interessato, si deve esperire la consultazione del comitato o fiduciario di redazione.
La società resistente ha disposto il trasferimento dell' a una sede che dista più di 40 Pt_1 km da quella di originaria assegnazione e, come dimostrato, una volta preso atto del dissenso del lavoratore, ha interpellato il Comitato di redazione ottenendo risposta affermativa.
Questa procedura è stata rispettata in relazione sia al primo, sia al secondo trasferimento;
- la prova testimoniale ha confermato la sussistenza di valide ragioni tecniche sottese al trasferimento dell' nonché l'avvenuta osservanza della procedura prevista dalla Pt_1 contrattazione collettiva;
- può dunque ritenersi:
1) il trasferimento del ricorrente è stato motivato da esigenze organizzative e di ristrutturazione aziendale, alla luce della crisi conseguente alla emergenza pandemica da
CO -19, che ha spostato larga parte del quotidiano, così come di molti altri giornali, sul settore digitale;
il direttore ha evidenziato come fu una sua decisione, al Controparte_2 fine di “raddrizzare la barca”, quella di incentivare il settore digitale, che attualmente produce il 60% dei ricavi della Gazzetta dello Sport a fronte del 40% del cartaceo;
tale Contr circostanza è stata confermata da , capo dell'ufficio del personale di il Tes_1 quale ha affermato che, in effetti, il piano editoriale aveva previsto una forte riorganizzazione delle redazioni con il potenziamento di quella digitale, già collocata a NO e presso la quale vennero trasferiti altri dodici giornalisti, oltre all' Pt_1
6 2) il ricorrente non era il più anziano in servizio nella redazione romana;
-gli otto redattori che vi rimasero, erano (tutti o quasi tutti) più anziani di lui e continuarono a svolgere le stesse mansioni e le stesse attività che svolgevano in precedenza;
3) alla base del trasferimento non vi fu un immotivato pretesto, o una volontà datoriale ritorsiva o discriminatoria. Infatti, è da escludere, alla luce del tempo concesso al ricorrente dopo il primo trasferimento al fine di lavorare ex art. 2 CNLG con esenzione dall'obbligo di presenza in redazione, redazione che per lui era ormai quella di NO, che la convenuta abbia voluto discriminare l' o attuare contro di lui una condotta ritorsiva, perché i Pt_1
Contr fatti evidenziano piuttosto che cercò di agevolarlo per quanto possibile. Effettive ragioni organizzative hanno portato la datrice di lavoro ad accentrare il lavoro di redazione su NO, specie con riferimento alla redazione che si occupa della testata digitale.
3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 25 luglio 2024, chiedeva che, in riforma della sentenza, le domande fossero accolte. A Parte_1 sostegno, formulava i seguenti motivi d'impugnazione:
a) omessa e/o carente motivazione sull'intervenuto accordo transattivo, in violazione dell'art. 2113 cc;
b) illegittimità del trasferimento per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 22 e 34
CNLG;
c) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2103 cc;
d) nullità della sentenza per radicale e insanabile contraddittorietà e illogicità della motivazione circa la mancata adozioni di criteri oggettivi nella scelta dei giornalisti da trasferire, in violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 cc.
4. depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva all'appello. Controparte_1
5. All'udienza del 7 maggio 2025 la causa è stata decisa come in dispositivo.
6. L' appello è infondato.
7. In specie, con riguardo al primo motivo di doglianza, osserva la Corte che con l'accordo transattivo del 30 gennaio 2019 le parti hanno convenuto di modificare il rapporto di lavoro tra loro in essere ex art. 1 del CNLG, trasformandolo per il periodo da febbraio 2019 fino a dicembre 2020 in rapporto di lavoro giornalistico ex art. 2 del detto contratto collettivo e prevedendo esplicitamente che, alla scadenza di detto termine, il rapporto sarebbe stato ripristinato nelle forme all'epoca vigenti.
8. Nelle premesse dell'accordo le parti hanno dato atto della controversia tra loro insorta circa il trasferimento del lavoratore dalla sede di Roma a quella di NO, disposto dal datore di lavoro con provvedimento del 26 giugno 2018 impugnato dal lavoratore, e hanno poi stabilito al punto 7 di non
7 aver null'altro a pretendere l'una dall'altra in relazione a tale questione, con espressa revoca del trasferimento.
9. Osserva la Corte che la clausola n. 7 stabilisce in modo aperto e senza margini di smentita che il datore di lavoro avrebbe provveduto a revocare il trasferimento del 26 giugno 2018, ma non prevede il riconoscimento di un diritto del lavoratore all'inamovibilità dalla sede di Roma, né tanto meno prevede una dismissione radicale del potere organizzativo di RC d'individuare la sede di lavoro del dipendente, viepiù de futuro (art. 1346 cc).
10. Di poi, la lettura complessiva dell'atto di transazione conferma che la comune volontà dei contraenti si era formata sull'oggetto appena indicato e, specularmente, non fornisce alcun argomento per sostenere il contrario. In particolare, legando la clausola n. 7 alle premesse della transazione, emerge che la controversia tra le parti era sorta circa il trasferimento in parola, stante la pretesa del datore di lavoro di soddisfare in tal modo le esigenze imprenditoriali all'epoca esistenti giusta l'Accordo sindacale del 13 giugno 2018, se del caso posticipando la decorrenza del trasferimento di un anno, e stante la pretesa del lavoratore di non accedere alla decisione datoriale, considerata anche la sua situazione di titolare dei benefici ex L. n. 104/1992, con sua controproposta di essere inserito nella redazione romana di un altro giornale. Contr
11. Dunque, la soluzione organizzativa pattuita in via transattiva dall' e da era realmente Pt_1 transitoria e destinata ad aver efficacia fino al 31 dicembre 2020.
12. Gli argomenti spesi dall'appellante per concludere in senso contrario non sono condivisibili.
13. In primo luogo, al fine l' intenderebbe valorizzare il contenuto della bozza di accordo Pt_1
Contr transattivo (doc. 13 fascicolo primo grado appellante), in cui era richiamata la proposta di di posticipare il trasferimento nella sede di NO alla cessazione del periodo di lavoro ex art. 2 CNLG con novazione del rapporto, mentre invece la transazione del 30 gennaio 2019 aveva previsto la revoca del trasferimento ed esclusa la portata novativa di tale negozio. Tuttavia, questa deduzione si scontra con la circostanza che le parti hanno regolato la questione in via definita e a pieni effetti ex art. 1321 cc con il contratto del 30 gennaio 2019, del cui univoco tenore si è detto.
D'altro canto, nella bozza di accordo è attestata non soltanto la pretesa dell' di non essere Pt_1 trasferito a NO, ma pure la pretesa del datore di lavoro di posticipare di un anno gli effetti del provvedimento di modifica della sede lavorativa, cui aveva fatto pendant la controproposta dell' di riparlarne più avanti, a dire quindi -e a maggior ragione- che la transazione del 30 Pt_1
Contr gennaio 2019, lungi dall'essere una supina presa d'atto, da parte di delle ragioni del lavoratore, esprimeva appunto la mediazione tra le opposte rivendicazione dei contraenti, ancora attuali al momento della pattuizione transattiva (v. anche il doc. 10 fascicolo primo grado appellato, mail
8 dell' del 23 settembre 2018, in cui il lavoratore conferma la sua intenzione di riparlare più Pt_1 avanti del trasferimento, qualora la società avesse inteso differirne l'efficacia).
14. Di poi, il comportamento successivo delle parti esprime in modo piano l'adempimento degli obblighi scaturenti dall'accordo transattivo.
Difatti, l' ha lavorato per due anni come collaboratore ex art. 2 CNLG e, dal 1° gennaio 2021, Pt_1 ha ricominciato a lavorare come redattore ex art. 1 del detto contratto collettivo secondo il precedente assetto negoziale inter partes, riprendendo inevitabilmente servizio presso la redazione di Roma, dalla quale non era stato trasferito, stante -come esposto- l'avvenuta revoca del provvedimento datoriale del 26 giugno 2018.
15. In secondo luogo, il trasferimento del 7 settembre 2021 è stato in effetti adottato dalla società datrice di lavoro in applicazione dell'Accordo sindacale del 13 giugno 2018 il quale dava seguito al piano di riorganizzazione editoriale del 17 aprile 2018, ma si tratta di un provvedimento diverso da quello del
26 giugno 2018 -revocato da giacché adottato sulla scorta di una situazione di fatto connotata CP_1 da elementi di novità rispetto alla situazione che aveva determinato il datore di lavoro, in precedenza,
a trasferire l' e, poi, a revocare detto provvedimento. Pt_1
16. Più in particolare, il Piano di riorganizzazione editoriale (doc. 3 fascicolo primo grado appellata), allo scopo di consentire alla Gazzetta dello Sport di superare testate concorrenti in settori da esse non coperti in modo adeguato, aveva previsto -in sintesi- che sarebbe stata sviluppata l'edizione digitale del giornale e che, per l'area calcio, sarebbe stata centralizzata la sede di NO con trasferimento ivi di tredici giornalisti, con rimodulazione della redazione di Roma a ufficio di corrispondenza dedicato a specifici e nominati ambiti informativi (le squadre della Lazio e della Roma, il Coni, la politica sportiva in generale, la rubrica Altri Mondi) e con trasformazione dell'edizione romana del giornale in pagine locali nel corpo del quotidiano.
17. Di poi, nella comunicazione al CDR del giornale inoltrata il 6 agosto 2021 dal direttore
[...]
(doc. 16.1. fascicolo primo grado appellata), si legge: “… Nell'estate del 2018 avevamo CP_2 realizzato un'operazione di riorganizzazione, approvata a larga maggioranza dall'assemblea dei giornalisti della Gazzetta, che si è concretizzata con il trasferimento di 10 colleghi.
Da allora ne sono rimasti 7 dal momento che 2 si sono dimessi e un terzo ha scelto di cambiare il proprio contratto.
Nell'ultimo mese abbiamo poi avuto le dimissioni di un altro collega di NO (Fontana) e
l'aspettativa non retribuita lunga di un secondo collega (Pelucchi).
In tutti i casi si tratta di uscite dalla redazione centrale della Gazzetta di colleghi che si occupavano di calcio per il digitale che, come sapete, è strategico per la nostra testata.
9 Il giornale ha quindi bisogno di giornalisti che abbiano quella competenza specifica.
Per questi motivi
ritengo opportuno richiamare da Roma il collega che era già Parte_1 stato in predicato di venire a NO tre anni fa.
Come anche da sollecitazione del CDR allora in carica a trovare una mediazione si era optato per una soluzione temporanea come art.2 per due anni.
Da gennaio il collega è rientrato come art.1 nella redazione romana ma ora si rende necessario, per gli organici mancanti a NO, per la sua individuazione risalente a tre anni fa e per le sue competenze sul calcio, il suo trasferimento a NO presso la redazione centrale del calcio.
Il lavoro gli consentirebbe oltretutto di occuparsi di argomenti e materie anche più rilevanti di quelle di cui si è occupato finora.
L'intenzione della Direzione è questa, la formalizzeremo ai primi di settembre chiedendo a
di essere presente a NO a partire dai primi di novembre, quindi con Parte_1 congruo preavviso per consentire la migliore organizzazione familiare.
In accoglimento delle procedure contrattuali del CNLG vi chiedo di confermarmi il vostro assenso come CDR…”.
18. Dunque, nella permanenza della scelta riorganizzativa di cui all'Accordo del 13 giugno 2018 e del connesso piano editoriale del 17 aprile 2018, il trasferimento dell' dell'8 settembre 2021 è Pt_1 stato adottato a fronte della riduzione del numero dei giornalisti addetti alla redazione digitale, rimasto in pratica in un numero pari alle metà di quelli in origine addettivi.
19. La genuinità di questa scelta datoriale è stata acclarata dal Tribunale con motivazione che risulta del tutto in linea con gli atti di causa (v. anche infra), giacché il direttore escusso come Controparte_2 teste, ha evidenziato come fu una sua decisione al fine di “raddrizzare la barca” quella d'incentivare il settore digitale, settore che all'attualità produceva il 60% dei ricavi della Gazzetta dello sport, a fronte del 40% del cartaceo” (pag. 14 sentenza) e giacché il teste ha confermato nella Tes_1 sostanza queste deposizione.
20. La conclusione, che si è tratta, non è smentita dalla mail del CDR del 29 gennaio 2020, come preteso dall'appellante. Difatti, con tale mail il CDR aveva dato atto di opporsi ad altri trasferimenti nella Contr sede di NO, ma la proposta di trasferimento avanzata da all' in esame, risale al luglio Pt_1
2021, dunque a un'epoca ben successiva, mentre risulta dimostrato che, nelle more, la situazione delle redazione di NO era variata (v. la deposizione del laddove dice che “…nell'ultimo mese CP_2 abbiamo poi avuto le dimissioni di un altro collega di NO (Fontana) e l'aspettativa non retribuita lunga di un secondo collega (Pelucchi)….”).
10 21. Del pari, la conclusione che si è tratta non è smentita dall'Accordo del 30 luglio 2021, come pure preteso dall'appellante. Infatti, con questo accordo RC e il CDR avevano regolato una situazione di eccedentarietà lavorativa nell'azienda datoriale, pattuendo il prepensionamento del personale quale soluzione a tale problematica organizzativa.
Piuttosto -e con diretta rilevanza nella presente controversia- dalla coeva lettera del 30 luglio 2021 del CDR (doc. 27 fascicolo primo grado appellante) emerge in modo piano che il sito digitale della
Gazzetta dello Sport era “…sempre più anche economicamente la colonna …” del sistema editoriale,
a conferma indiretta che l'esigenza di copertura integrale della redazione di NO costituiva una ragione organizzativa datoriale genuina, ben spendibile per trasferire ivi l' Pt_1
22. Del tutto sterile per le ragioni dell'appellante è pure la difesa, secondo cui il primo trasferimento sarebbe stato illegittimo, in quanto adottato in violazione dell'art. 33, co. 5 della L. n. 104/1992.
Infatti, da un lato, il predetto trasferimento è stato revocato, sicché non si vede quale incidenza potrebbe avere questa difesa nella decisone della presente controversia;
dall'altro lato, vi è da dire che si tratta di argomento comunque rimasto alla stregua di una mera petizione di principio, fermo restando che, laddove l' fosse stato convinto di quanto sostenuto, ben avrebbe potuto e dovuto Pt_1 agire per ottenere la tutela del suo diritto, invece che rinunciare all'impugnazione di quel provvedimento, accettando di lavorare per due anni come collaboratore fisso ex art. 2 CNLG.
23. Si aggiunga, con valenza dirimente, che il secondo trasferimento è sorretto da motivazioni autonome rispetto al primo, fermo restando che, come si evince dall'ordinanza n. 2205 del 21 marzo 2022 del
Tribunale in sede di reclamo ex art. 700 cpc, allo stato l'appellante non beneficia più delle garanzie ex L. n. 104/1992, attribuitegli in relazione all'handicap grave di cui era portatore il padre, da lui assistito, mentre, come si vedrà meglio infra, la sua situazione di soggetto malato per patologia invalidante è stata dedotta in modo così apodittico e generico da non rivestire ex art. 116 cpc alcuna utilità in suo favore.
24. Considerazione analoghe valgono rispetto alla difesa dell'appellante, secondo cui, durante il periodo d'inquadramento ex art. 2 CNLG, egli sarebbe stato demansionato, se non altro considerato che nella transazione del 30 gennaio 2019 l' ha accettato -deve dirsi, con volontà autentica, non Pt_1 essendovi stata alcuna impugnazione dell'atto per vizio del consenso- di lavorare con modalità diverse e sicuramente meno favorevoli rispetto a quelle di redattore ex art. 1 del contratto collettivo, all'epoca in essere.
25. Con riguardo, poi, al secondo motivo di doglianza, osserva la Corte che l'art. 22 del CNLG, rubricato
“Trasferimento”, stabilisce: “Salvo patti contrari, il giornalista assunto per prestare servizio in un determinato comune non può essere trasferito in una sede che disti più di 40 km dal luogo di
11 svolgimento della prestazione lavorativa, fermo restando quanto previsto dall'art. 4, e potrà considerare il trasferimento sul quale non concordi come causa di risoluzione del rapporto per fatto dell'editore. Il trasferimento ai sensi del presente comma deve essere comunicato al giornalista interessato con un preavviso di un mese.
Sul trasferimento quando non vi sia consenso dell'interessato sarà obbligatorio sentire il parere del comitato o fiduciario di redazione”. Contr 26. Dagli atti di causa risulta in modo piano che ha rispettato la procedura in parola.
27. In particolare, è l' stesso ad aver ammesso di essere stato notiziato dal direttore del Pt_1 CP_2 suo trasferimento a NO e ad aver prodotto documentazione a riprova del suo dissenso, manifestato al con mail del 21 luglio 2021 (v. doc. 16 fascicolo primo grado appellata: “…Desidero però CP_2 dirti che, se l'ipotesi “Corriere della Sera” non è al momento sul tavolo, non lo è -come già ti ho accennato durante il nostro incontro dello scorso 7 luglio a NO- anche quella del mio trasferimento a NO. Almeno non lo è con il mio consenso …”).
28. Se, dunque, resta sconfessata la tesi dell'appellante, secondo cui egli sarebbe stato all'oscuro del nuovo trasferimento (v. pag. 26, 3° cpv. ricorso di appello), è provato per documenti che il direttore aveva chiesto il parere al CDR per il trasferimento dell' disposto con lettera del 9 CP_2 Pt_1 settembre 2021 appunto all'esito del benestare rilasciato dal detto Comitato (v. la mail del 6 agosto
2021, di richiesta del parere al CDR, e la mail del CDR di assenso al trasferimento del 7 agosto 2021, al doc. 16.1 fascicolo primo grado appellata).
29. La tesi dell'appellante, secondo cui, per il corretto svolgimento della procedura ex art. 22 citato, egli avrebbe dovuto essere interpellato dai rappresentanti sindacali, dalla redazione milanese e dalla redazione di Roma del giornale, è priva di aggancio nella clausola collettiva in esame, che in tal senso non prevede alcun obbligo di contraddittorio formalizzato.
30. D'altro canto, come si evince dal contesto della clausola, lo scopo della detta procedura è di garantire il contemperamento delle ragioni, opposte, del datore di lavoro e del lavoratore in caso di loro disaccordo circa il trasferimento, scopo perseguito attribuendo al CDR il potere d'intervenire rilasciando un parere in merito, unica condizione della quale, invero, è previsto il carattere dell'indispensabilità (rectius, dell'obbligatorietà).
Tanto di spiega, del resto, in considerazione del fatto che, secondo l'art. 22 citato, è proprio la valutazione del CDR, quale organo di tutela dei lavoratori, a costituire il punto di equilibrio per una legittima persistenza del vincolo negoziale tra le parti -pur- modificato con riguardo alla sede lavorativa del dipendente (vincolo altrimenti risolvibile per causa del datore di lavoro), mentre la
12 necessità di salvaguardare gli interessi del dipendente è ex se soddisfatta, giusta criteri di normalità causale, con la stessa richiesta al CDR della detta valutazione.
31. Sotto altro profilo, osserva la Corte che, come si è visto, la richiesta di parere al CDR in relazione al trasferimento del 7 settembre 2021 è stata motivata dal datore di lavoro con specifiche ragioni, descrittive della nuova situazione di fatto su cui il provvedimento organizzative avrebbe inciso.
Pertanto, al contrario di quanto sostenuto dall'appellante, resta escluso che la procedura ex art. 22 Contr CCNLG, in esame, fosse in realtà la stessa attivata con il primo trasferimento, poi revocato da
32. Né la tesi dell'appellante, in confutazione, è avallata dall'argomento, pure speso al fine, secondo cui il direttore aveva chiesto al CDR di “confermare l'assenso” al trasferimento, a dire quindi CP_2 che l'assenso del Comitato di redazione continuava a essere quello di cui al precedente trasferimento.
Difatti, dagli atti di causa si evince che, in relazione al primo trasferimento, il CDR aveva
“…confermato la validità dell'Accordo sindacale del 13 giugno 2018 e aveva invitato “…l'azienda
a individuare una soluzione attraverso una mediazione tra le parti, cercando anche vie alternative a quelle attualmente percorse…” (v. doc. 9 fascicolo primo grado appellata;
v. pure le premesse all'accordo transattivo del 30 gennaio 2019).
Dunque, in relazione alla procedura ex art. 22 CNLG attivata per il primo trasferimento, il CDR non aveva espresso alcun parere positivo in merito, il che preclude già sotto il profilo logico di considerare che con la mail del 7 agosto 2021 il Comitato di redazione avesse reiterato asseriti precedenti atti analoghi.
33. Alle ragioni dell'appellante non è utile neppure l'argomento, secondo cui il provvedimento del CDR del 7 agosto 2021 sarebbe invalido, in quanto i componenti del Comitato di redazione erano stati sanzionati dal Collegio dei probiviri dell' la condotta Controparte_3 serbata nella vicenda al vaglio.
Difatti, questo provvedimento sanzionatorio è stato adottato nell'ambito di una giurisdizione domestica, che valuta eventuali violazioni dello statuto dell'associazione di riferimento, oppure comportamenti contrari all'etica sindacale e professionale degli iscritti, dunque senza alcun effetto giuridico esterno.
34. L'appellante, dal canto suo, insiste nel dire che questo comportamento dei componenti del CDR avrebbe avuto effetti giuridici esterni, impingenti espressamente sulla procedura ex art. 22 CNLG, proprio perché avrebbe dato vita non al “parere sindacale” richiesto dalla clausola collettiva, ma a una mera presa d'atto della decisione datoriale di trasferirlo, ma si tratta di un argomento privo di margini di condivisibilità.
13 Invero, come si è già esposto, il CDR aveva avuto contezza sia delle ragioni organizzative che, secondo la prospettazione di RC, richiedevano il trasferimento dell' sia del dissenso del Pt_1 lavoratore, dissenso implicito nella richiesta datoriale del parere in questione, mentre proprio la libertà delle forme contemplata al fine dall'art. 22 citato rende la pur stringata locuzione “OK va bene”, espressa dall'organo a riscontro, sufficiente a soddisfare il requisito previsto dal contratto collettivo per procedere alla modifica della sede di lavoro del dipendente.
35. Le affermazioni fin qui svolte relegano altresì al rango di mere illazioni, del tutti inutili ai fini del decidere, le difese dell'appellante, secondo cui il CDR sarebbe stato tratto in inganno dalla condotta Contr omissiva di che, nel richiedere il parere in parola, non aveva comunicato al Comitato l'avvenuta revoca del precedente trasferimento dell' né l'avvenuta transazione sulla controversia insorta Pt_1 in merito tra le parti, né l'evenienza che il trasferimento in questione era un nuovo trasferimento.
36. Neppure il richiamo a Cass. n. 3575/2015, operato dall'appellante a conforto delle sue pretese, è utile a suo favore.
Invero, con questa sentenza la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “Il licenziamento del giornalista per giustificato motivo oggettivo dovuto a ragioni aziendali è inefficace ove, in violazione dell'art. 34, lett. d) del c.c.n.l. dei giornalisti del 11 aprile 2001, non sia stato preventivamente richiesto il parere del comitato di redazione, mediante trasmissione di specifica informativa circa i provvedimenti che si intendono adottare, trattandosi di adempimento previsto come obbligatorio e posto a garanzia dei diritti dei lavoratori oltre che dei sindacati”.
Nella motivazione delle sentenza, è stato peraltro chiarito: “…Infatti, ai sensi dell'art. 34, lett. d) del
C.N.L.G. del 2001 è compito del comitato di redazione -al quale è demandata la tutela dei diritti morali e materiali derivanti ai giornalisti dal presente contratto e dalle norme di legge- "esprimere pareri preventivi e formulare proposte sugli indirizzi tecnico-professionali, la fissazione degli organici redazionali e i criteri per la loro realizzazione -con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 4 (situazione occupazionale)- anche in rapporto alle esigenze dei singoli settori della redazione, l'utilizzazione delle collaborazioni fisse, gli orari, i trasferimenti, i licenziamenti, i mutamenti e l'assegnazione di mansioni e qualifiche ed ogni iniziativa che riguardi l'organizzazione dei servizi anche con riferimento all'autonomia della testata ai fini del miglioramento del giornale e possa avere riflessi sui livelli occupazionali, anche in relazione agli strumenti da attivare per il graduale riassorbimento della disoccupazione di settore."
La stessa norma stabilisce, altresì, che "affinché il comitato di redazione possa esprimere i pareri preventivi e formulare le proposte sulle materie di cui ai punti d) ed e) il direttore e l'editore, fatte salve le situazioni di comprovata urgenza, devono fornire la necessaria informativa almeno 72 ore
14 prima della realizzazione dei provvedimenti che si intendono adottare. Il comitato di redazione ha 72 ore dal ricevimento dell'informativa per esprimere i propri pareri. In ogni caso per l'applicazione del comma d) avranno luogo incontri con periodicità quindicinale tra direttore e comitato di redazione."
Inoltre, estendendo l'indagine alla norma in materia di occupazione di cui all'art. 4, ultimo comma, dello stesso contratto collettivo, norma presa anch'essa in considerazione dalla Corte di merito ai fini della verifica della efficacia del licenziamento, si osserva che la stessa dispone che "in caso di cessazione di attività di una testata, l'editore ed il comitato di redazione, assistiti dalla e dalla CP_4
FNSI, si incontreranno al fine di verificare la possibilità di riassorbimento dei giornalisti e dei praticanti in altre testate della stessa azienda o dello stesso 3 Mb gruppo editoriale o di testate di società controllate. Successivamente a tale verifica si farà ricorso all'applicazione della legge speciale di settore 5 agosto 1981 n. 416."
Orbene, se è vero che la norma contrattuale di cui al citato art. 34 prevede che i pareri di cui alla lettera d) siano obbligatori quando riguardino i mutamenti di mansioni che possano dare luogo a risoluzione del rapporto da parte del giornalista, non per questo la parte datoriale è esentata dal dovere di fornire, ai sensi della stessa disposizione collettiva, la necessaria informativa almeno 72 ore prima della realizzazione dei provvedimenti che si intendono adottare, onde consentire al comitato di redazione di esprimere nelle successive 72 ore dalla ricezione dell'informativa i pareri di sua competenza.
…
Se ne deduce, quindi, che la parte datoriale, in base alla suddetta sequela procedimentale, è tenuta ad informare il comitato di redazione e non a caso la norma di cui all'art. 4, ultimo comma, dello stesso contratto prevede, nell'ipotesi di cessazione di attività di una testata, che l'editore ed il comitato di redazione, assistiti dalle federazioni degli editori dei giornali e della stampa FIEG e
FNSI, debbano incontrarsi al fine di verificare la possibilità di riassorbimento dei giornalisti e dei praticanti in altre testate della stessa azienda o dello stesso gruppo editoriale o di testate di società controllate…. nella fattispecie in esame, in cui si controverte di un'ipotesi di licenziamento per motivo oggettivo dovuto a ragioni aziendali, la Corte territoriale ha accertato in punto di fatto, con congrua motivazione che sfugge ai rilievi di legittimità, che non fu eseguita la predetta comunicazione di cui all'art. 34 del CNLG del 2001 e che nemmeno fu ritualmente eseguito il confronto di cui all'art. 4, ultimo comma, dello stesso contratto, per cui le violazioni di tali norme collettive in tal modo manifestatesi non potevano non incidere sull'efficacia del licenziamento..”.
37. È dunque evidente l'inconferenza di detto precedente del Giudice di legittimità rispetto alla fattispecie in cognizione in questo giudizio, fermo restando che, per come chiarito, nel caso di specie risulta
15 soddisfatto l'obbligo previsto dall'art. 22 CNLG a carico del datore di lavoro in ipotesi di trasferimento del dipendente.
38. Con riguardo, poi, al terzo motivo di doglianza, osserva questa Corte che con l'ordinanza n.
20691/2022 la Suprema Corte ha affermato quanto segue: “…7. È altresì destituita di fondamento la seconda parte della censura laddove si denuncia, in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione della L. n. 604 del 1992, articolo 2.
Il motivo è da ritenersi infondato alla stregua di Cass. 19.6.2020, n. 12029 (conf. Cass. n. 109/2004), per la quale la comunicazione del trasferimento del lavoratore, come pure la richiesta dei motivi e la relativa risposta, in difetto di una diversa previsione, sono assoggettate al principio generale di libertà delle forme (Cass. n. 19425/2013); nonché alla stregua di Cass. 17.5.2010, n. 11984, che ha ribadito come il provvedimento di trasferimento non sia soggetto ad alcun onere di forma e non debba necessariamente contenere l'indicazione dei motivi, né il datore di lavoro abbia l'obbligo di rispondere al lavoratore che li richieda (salvo che sia contestata la legittimità del trasferimento, avendo in tal caso il datore di lavoro l'onere di allegare e provare in giudizio le fondate ragioni che lo hanno determinato e non potendo limitarsi a negare la sussistenza dei motivi di illegittimità oggetto di allegazione e richiesta probatoria della controparte): conforme Cass. 13.1.2017, n. 807.
Gli approdi ai quali è pervenuto il giudice dell'impugnazione sono conformi ai principi enunciati da questa Corte, che vanno qui ribaditi…”.
39. Questa Corte intende dare continuità ai riferiti principi di diritto, non ravvisando ragioni per discostarsene e rinviando agli stessi per ogni ulteriore aspetto, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc.
Restano quindi incondivisibili le censure formulate dall'appellante per sostenere il contrario. Contr 40. Va di poi evidenziato che i motivi del trasferimento addotti da sono stati confermati dall'istruttoria svolta nel giudizio di primo grado e sono assolutamente in linea con la nuova organizzazione del giornale, imperniata -come si è visto- sulla centralizzazione della redazione nella sede di NO, sulla trasformazione della sede di Roma in ufficio di corrispondenza riferito a pochi settori informativi (squadre della Lazio e della Roma, politica sportiva, CONI), sull'esigenza di rendere predominante la versione digitale del giornale e sulla correlata esigenza di assicurare nella redazione di NO la presenza di un numero di redattori adeguato.
41. Si sono peraltro già esposte le ragioni che smentiscono la difesa dell'appellante, prospettata pure a sostegno del motivo di appello al vaglio, secondo cui la pretestuosità del trasferimento sarebbe palesata dalla lettera del CDR del 29 gennaio 2020 e dall'Accordo sindacale del 30 luglio 2021, ragioni che è sufficiente richiamare nell'economia della decisione che si sta ora conducendo.
16 42. Inoltre, al contrario di quanto sostenuto dall'appellante, la pretestuosità del trasferimento non è dimostrata dal fatto che, a NO, l' avrebbe svolto le medesime mansioni di desk che, quale Pt_1 redattore, aveva già svolto a Roma.
Difatti, si è visto che, all'epoca, ciascuna delle due redazioni presentavano tratti peculiari connessi al piano organizzativo ed editoriale di cui si è detto, che le avevano rese ben diverse da quelle in essere in epoca anteriore al primo -revocato- trasferimento dell' in specie avuto riguardo alla Pt_1 centralizzazione della redazione di NO in funzione di miglior sviluppo della versione digitale del giornale, all'accorpamento in detta redazione di vari segmenti informativi, alla riduzione della redazione di Roma a ufficio di corrispondenza per la gestione di poche specifiche rubriche.
Pertanto, l'identità delle mansioni di redattore addetto al desk, svolte dall' a NO e a Roma, Pt_1
è fattore che non solo non dimostra quanto preteso dall'appellante, ma, a ben vedere, finisce piuttosto per escludere la fondatezza della sua tesi, trattandosi di mansioni richieste nella redazione centralizzata in funzione dell'attività produttiva preminente del datore di lavoro.
Si aggiunga, a maggior conforto di queste considerazioni, che nel piano editoriale del 17 aprile 2018
è affermato in modo esplicito che la centralizzazione della redazione a NO era dovuta anche all'esigenza di garantire la connessione tra redazione cartacea e redazione digitale e creare, in relazione al calcio, un “super desk carta -web”, dunque un'unica potenziata struttura radicata fisicamente nella sede milanese.
43. Neppure vale in favore dell'appellante l'argomento secondo cui a NO egli non era stato incarico di scrivere alcun articolo.
Difatti, la pochezza di questa difesa ai fini del decidere emerge in modo inequivoco dal fatto che, come risulta dagli atti, dopo il trasferimento del settembre 2021, l'AN:
- era stato formalmente in servizio a NO dal 1° novembre 2021 fino al 12 gennaio 2022, data in cui gli era stata comunicata la sospensione del trasferimento in ottemperanza all'ordinanza ex art. 700 cpc del Tribunale di Roma in prime cure, periodo questo non solo esiguo in sé considerato (due mesi e dodici giorni), ma viepiù esiguo se si considerano le numerose assenze del lavoratore dovute sia a malattia (dal 4 al 15 novembre 2021, dal 9 al
17 dicembre 2021, dal 4 al 10 gennaio 2022, per complessivi 28 giorni), sia a ferie (tre giorni di ferie il 4, 29 e 30 dicembre);
- dal 17 gennaio 2022 era stato in servizio a Roma fino al 26 aprile 2022, data in cui gli era stata comunicata la riattivazione del trasferimento giusta l'ordinanza adottata il 21 marzo
2022 dal Tribunale di Roma in esito al reclamo sul menzionato provvedimento d'urgenza;
17 - non aveva ripreso servizio a NO, in quanto assente per malattia dal 29 marzo 2022 al 5 maggio 2022 e poi per congedo parentale dal 6 maggio al 23 novembre 2022 (quindi, era ancora assente dal lavoro al maggio 2022, data del deposito ricorso di primo grado).
Dunque, l' aveva eseguito la prestazione nella redazione di NO per un periodo di tempo Pt_1 così contenuto che, secondo criteri di normalità causale, non è in alcun modo idoneo a far apprezzare come insussistenti le esigenze organizzative datoriali presso la sede di lavoro ad quem.
44. Di poi, l'asserita pretestuosità del trasferimento non è neppure dimostrata dal fatto -del pari Contr richiamato al fine dall'appellante- che, nella sede di Roma, si era avvalsa di collaboratori esterni compensati a pezzo, i quali scrivevano su argomenti di cui in precedenza si era occupato l' Pt_1
Al riguardo, invero, va evidenziato -condividendo le osservazioni svolte sul punto dalla società appellata- che i collaboratori esterni non svolgono attività di desk, in quanto non sono redattori ex art. 1 CNLG, fermo restando che nei confronti dei predetti giornalisti neppure sussisteva la volontà Contr di d'inserirli nella redazione di Roma, stante il più volte menzionato piano organizzativo ed editoriale su cui riposa l'Accordo del 13 giugno 2018, che non prevedeva soluzioni di tal genere.
45. Nel senso voluto dall'appellante non è significativa neppure l'avvenuta assegnazione dell' Pt_1 presso la sezione “Altri Mondi” nella redazione di Roma.
Difatti, come emerge in modo lineare dagli atti, questa assegnazione aveva avuto natura temporanea, in quanto si era protratta nel periodo compreso tra l'ordinanza di prime cure ex 700 cpc e quella di Contr reclamo, ossia per un periodo in cui aveva soltanto dato esecuzione al dictum giudiziale di sospensione del trasferimento, dictum di per sé meramente provvisorio e neppure condiviso (dacché impugnato con reclamo), individuando allo scopo una modalità organizzativa a valenza interinale, con comportamento privo, quindi, della concludenza che, di contro, l'appellante intenderebbe attribuirgli.
46. Di poi, la pretesa dell' di rimanere a Roma svolgendo la sua mansione con il telelavoro, è in Pt_1 sé intutelabile, se non altro perché l'appellante non ha indicato quale sarebbe la norma positiva, di legge (che la Corte non ravvede) o di contratto (che il lavoratore non allega), che gli attribuirebbe un diritto in tal senso, viepiù a fronte della pacifica insindacabilità delle scelte organizzative adottate dal datore di lavoro per esercitare la sua impresa.
Anzi, al riguardo viene sicuramente in rilievo quanto già osservato sulla scelta organizzativa datoriale di costituire un'unica redazione “carta-digitale” coesa e fisicamente accentrata nella sede di NO.
47. Del pari va detto circa la difesa dell'appellante, secondo cui la digitalizzazione della redazione di
NO costituirebbe un motivo irrilevante ai fini del suo trasferimento e tanto sulla base della
18 deposizione del teste , il quale ha riferito -in sostanza- che l'attività di desk nella Testimone_2 redazione di NO può essere svolta anche da luoghi “fisici” diversi.
Al riguardo, osserva la Corte che ai sensi dell'art. 244 cpc i testi sono chiamati a deporre su circostanze oggettive e non a esprimere soggettive valutazioni sui fatti di causa, viepiù se tali valutazioni si risolvono nel giudicare scelte organizzative datoriali.
Dunque, le affermazioni del non hanno rilevanza ex art. 115 cpc laddove esprimono un Tes_2 apprezzamento delle circostanze controverse, segnatamente in ordine all'organizzazione della redazione di NO, fermo restando che il ha riferito di aver lavorato nella redazione digitale Tes_2 di NO, pur stando a Roma, dal 2010 al 2014 e di essere stato trasferito a Napoli da gennaio 2019, sicché, all'evidenza, ha testimoniato in relazione a un periodo ben diverso da quello oggetto di causa, senza che dagli atti emergano (anche per difetto di adeguate e convincenti indicazioni da parte dell'appellante) elementi idonei a far affermare che il contesto redazionale descritto dal teste si fosse protratto anche nel periodo oggetto di causa.
48. Ancora, sono prive di qualsiasi efficacia emendative le censure dell'appellante volte a negare l'attendibilità del teste in quanto direttore responsabile della Gazzetta dello Sport Controparte_2 che, in tale qualità, aveva disposto i due trasferimenti dell' Pt_1
Invero, in tema la Suprema Corte ha affermato, con orientamento consolidato, il seguente principio di diritto: “La capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 cpc, dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio mentre la seconda afferisce veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità” (v., ex multis, Cass. 26547/2021).
Ebbene, anche alla luce delle osservazioni già svolte, deve dirsi che la deposizione del risulta CP_2 in sé coerente e risponde ai documenti di causa;
inoltre, è stata confermata dalla deposizione del teste e non può dirsi smentita dalla deposizioni del teste . Tes_1 Tes_2
Consegue che la deposizione in parola è stata rettamente utilizzata dal Tribunale ex art. 116 cpc.
19 49. Privo di qualsiasi rilevanza decisionale, poi, è l'argomento secondo cui l' sarebbe stato - Pt_1 asseritamente- demansionato sia nel periodo in cui è stato inquadrato come collaboratore fisso, sia nel periodo di sua concreta adibizione alla sede di NO.
Sul punto, è sufficiente richiamare le osservazioni già svolte in tema nel corso dell'esame delle altre censure formulate dall'appellante, ribadendo comunque che l'occupazione dell' come Pt_1 collaboratore ex art. 2 CNLG è frutto di una pattuizione inter partes che allo stato non risulta espressamente impugnata, mentre il periodo di lavoro successivo all'assegnazione concreta dell'appellante a NO è stato così breve da non offrire appigli per ragionare di un vulnus alla sua sfera professionale e di significativa incidenza di un tale fenomeno sulla valutazione di genuinità o meno delle ragioni del suo trasferimento.
50. Con riguardo, infine, al quarto motivo di doglianza, osserva questa Corte che con la sentenza n.
19413/2021 la Suprema Corte ha chiarito: “…Questa Corte ha ripetutamente affermato che il controllo giurisdizionale delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive legittimanti il trasferimento del lavoratore deve essere diretto ad accertare che vi sia corrispondenza tra il provvedimento datoriale e le finalità tipiche dell'impresa e, trovando un preciso limite, nel principio di libertà dell'iniziativa economica privata (garantita dall'art. 41 Cost.), non può essere ampliato al merito della scelta operata dall'imprenditore che non deve presentare necessariamente i caratteri dell'inevitabilità, essendo sufficiente che il trasferimento concreti una delle ragionevoli scelte adottabili sul piano tecnico, organizzativo e produttivo (cfr. ex plurimis, Cass. n. 17786 del 2002;
Cass. n. 5087 del 2003; Cass. n. 4265 del 2007; Cass. n. 9921 del 2009; Cass. n. 5099 del 2011;
Cass. n. 24775 del 2013; Cass. n. 11126 del 2016; Cass. n. 27226 del 2018).
Il controllo giudiziale resta, dunque, circoscritto all'accertamento del nesso di causalità, tra il provvedimento di trasferimento e le ragioni poste a fondamento della scelta imprenditoriale, senza che sia sindacabile il merito di tale scelta al fine di valutarne l'idoneità o inevitabilità (cfr. da ultimo
Cass. n. 4795 del 2019).
5.1. E' stato altresì affermato che, salvo che risulti diversamente disposto dalla contrattazione collettiva, il datore di lavoro, in applicazione dei principi generali di correttezza e buona fede (art.
1375 cod. civ.), qualora possa far fronte a dette ragioni avvalendosi di differenti soluzioni organizzative, per lui paritarie, è tenuto a preferire quella meno gravosa per il dipendente, soprattutto nel caso in cui questi deduca e dimostri la sussistenza di serie ragioni familiari ostative al trasferimento (Cass. n. 11597 del 2003; Cass. n. 1608 del 2016)…”.
20 51. Esaminando, allora, le censure dell'appellante in questo quadro normativo di riferimento, osserva la
Corte che, le osservazioni fin qui svolte riscontrano la sussistenza del nesso di causalità tra il trasferimento dell' e le ragioni poste a fondamento della relativa scelta imprenditoriale. Pt_1
Contr All'opposto, le altre soluzioni organizzative che, a dire dell'appellante, avrebbe potuto adottare in luogo di quella al vaglio e che sarebbero state per lui meno onerose, non presentano il necessario carattere dell'alternatività nel senso sopra chiarito, utile per avallare le sue pretese. Contr 52. Difatti, ha dimostrato che i lavoratori rimasti nella sede di Roma, ormai trasformata in ufficio di corrispondenza, erano quelli già addetti da tempo ai segmenti informativi ivi ancora curati (squadre della Lazio e della Roma, Coni, politica sportiva); dunque, erano quelli che potevano vantare una sorta di specializzazione nella materia e di legame con le fonti delle relative notizie, da ritenere -per comune esperienza- infungibile.
53. D'altro canto, l'appellante non dimostra che le ragioni, di salute e familiari, da lui dedotte come ostative al trasferimento, sarebbero tali da legarlo in modo indissolubile al luogo di originario svolgimento della prestazione, sì da far recedere l'ipotesi di uno sposamento della sua sede di lavoro.
54. In particolare, evidenzia la Corte che la sede lavorativa di destinazione dell' è NO, luogo Pt_1 che, come ben può dirsi alla stregua di conoscenze comuni, garantisce cure e interventi sanitari all'avanguardia.
Inoltre, è noto che a NO vi sono sedi operative dell' , ente datore di lavoro della coniuge CP_5 dell'appellante, il quale nondimeno non ha provato alcunché sulla concreta inamovibilità della predetta.
55. Non fornisce sostegno alle ragioni dell'appellante neppure il richiamo alla direttiva CE 2000/78, peraltro dallo stesso operato con una minima intellegibile incidenza sulla causa petendi soltanto nel grado.
56. Difatti con la sentenza n. 9095/2023 la Suprema Corte ha chiarito che la nozione di «handicap» di cui alla direttiva 2000/78/CE, la quale stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretata nel senso che essa include una condizione patologica causata da una malattia diagnosticata come curabile o incurabile, qualora tale malattia comporti una limitazione, risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche, che, in interazione con barriere di diversa natura, possa ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori e tale limitazione sia di lunga durata, e che la natura delle misure che il datore di lavoro deve adottare non è determinante al fine di ritenere che lo stato di salute di una persona sia riconducibile a tale nozione.
21 57. Nondimeno, nel caso di specie l'appellante allega di essere gravato da una malattia cronica
(trombocitemia essenziale/sindrome mieloproliferativa), ma non dimostra quale sarebbe l'incidenza della patologia sulla sua prestazione -ad esempio, in termine di assenza dal servizio o di necessità di una particolare conformazione della sua mansione- tale da richiedere al datore di lavoro accorgimenti ragionevoli per consentirgli di svolgere il suo lavoro.
Anzi, dal contesto del ricorso emerge che l' si accredita come giornalista in grado di svolgere Pt_1 varie mansioni, ivi comprese quelle di inviato in trasferta, a dire quindi che il suo stato di malattia non gli impedisce di eseguire con pienezza i compiti di pertinenza e neppure di sopportare disagi connessi allo svolgimento delle mansioni.
58. D'altro canto, l'appellante non documenta significative assenze dal servizio per malattia in epoca anteriore al trasferimento, mentre i certificati che attestano a sua carico una sindrome ansioso depressiva sono di scarsa dimostratività nel quadro della presente cognizione, tenuto conto che in quello del 2018 era stata formulata una prognosi di quindici giorni, in quello del 2020 gli si era prescritta una terapia per soli due mesi e in quello del 2021 si attestano solo disturbi del sonno senza prescrizione di terapia.
59. Certo è che, al fine, non rileva l'avvenuto riconoscimento in favore dell'appellante, da parte dell' , dello status di invalido ex art. 3, co. 1 della L. n. 104/1992, intervenuto invero per stessa CP_5 ammissione dell'AN a far data dal 30 marzo 2024, dunque da epoca ben successiva al trasferimento oggetto di causa.
60. Considerazioni analoghe a quelle fin qui esposte valgono con riguardo alla situazione personale del figlio dell' in relazione al quale non è stata indicata al tema dell'appello alcuna concreta Pt_1 prova -diversa ovviamente, ex art. 2697 cc, dalla mera apodittica affermazione del contrario- dimostrativa del suo stato di portatore di handicap, pur inteso nel senso ampio di cui alla direttiva
2000/78, e della posizione di caregiver dell'appellante in favore del minore.
61. Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello va quindi respinto.
62. Le spese del giudizio di secondo grado seguono come di norma la soccombenza (art. 91 cpc) e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147/2022:
- tenuto conto del valore della controversia (indeterminato, complessità bassa);
- in relazione alle fasi effettivamente da compensare (va esclusa la fase di trattazione, che è propria del rito ordinario ex art. 183 cpc, e la fase istruttoria, che non è stata svolta nel grado. Al riguardo, v. anche Cass. n. 10206/21. Va invece inclusa la fase decisionale, che comprende anche le attività successive alla pronuncia della sentenza, come chiarito da
Cass. n. 5289/2023);
22 - secondo il valore compreso tra il medio e il minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto del numero delle questioni trattate, nonché dell'impegno procuratorio profuso.
63. Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
PQM
Respinge l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del secondo grado di giudizio, che liquida in € 5.000,00 oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L.
n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
Roma, 7 maggio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 7 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2103/2024 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 con l'Avv. M. Parpaglioni giusta procura in atti
APPELLANTE
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli Avv.ti A. Pedroni, M. Schiavone e A. Stanchi giusta procura in atti
APPELLATA
1 OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 6897/2024, pubblicata il 12 giugno 2024 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso ai sensi dell'art. 414 cpc premesso di aver instaurato Parte_1 inutilmente un procedimento d'urgenza a tutela del diritto rivendicato e d'introdurre così il giudizio di merito sulla controversia, esponeva:
- lavorava alle dipendenze di in qualità di giornalista della Gazzetta Controparte_1 dello Sport dal 1° febbraio 2001, dapprima con contratti di lavoro a termine e poi, dal 27 settembre 2007, a tempo indeterminato giusta la sentenza del Tribunale di Roma n.
4487/2011;
- dal 27 settembre 2007 era stato assegnato alla redazione di Roma, dove svolgeva attività di c.d. “cucina redazionale” e redigeva articoli di calcio sia sulle pagine nazionali che su quelle locali, scrivendo altresì all'occorrenza su qualsiasi argomento gli venisse richiesto dai superiori gerarchici;
- il 24 luglio 2009 la società datrice di lavoro aveva adottato un piano di ristrutturazione aziendale e, in data 25 marzo 2011, aveva stipulato un accordo sindacale avente a oggetto un piano di rilancio della testata Gazzetta dello Sport con investimenti tecnologi, finalizzato a un nuovo sistema editoriale integrato dal giornale cartaceo, dal sito web Gazzetta.it e dallo sviluppo multimediale della testata;
Contr
- il 13 giugno 2018 aveva siglato un accordo con il Comitato di Redazione (CDR), avente a oggetto il trasferimento dalla redazione di Roma a quella di NO di tredici giornalisti, su ventuno componenti, per non meglio specificate ragioni organizzative;
Contr
- aveva impugnato il suo trasferimento disposto da in forza di tale accordo, contestandone la legittimità per i seguenti motivi: -violazione dell'art. 33, co. 5 della L. n.
104/1992, in quanto provvedeva ad assistere il padre invalido;
-insussistenza delle ragioni organizzative addotte;
-mancanza di criteri oggettivi nella determinazione dei giornalisti da trasferire;
-sussistenza di patologie a suo carico e problemi di carattere familiare, già noti all'azienda;
2 - RC, preso atto del suo mancato assenso al trasferimento, con lettera del 28 settembre 2018 aveva confermato il provvedimento e lo aveva avvisato che avrebbe richiesto il parere del
CDR, come da procedura stabilita dagli artt. 22 e 34 CNLG;
Contr
- nelle more, aveva sospeso l'efficacia del trasferimento;
Contr
- con lettera dell'11 novembre 2018, gli aveva comunicato che il CDR l'aveva invitata a
“…individuare una soluzione attraverso una mediazione tra le parti, cercando anche vie alternative a quelle attualmente percorse…”; Contr
- quindi, accogliendo tale invito, gli aveva proposto di rinunciare all'impugnativa del trasferimento a fronte della mera sospensione di tale provvedimento per un anno, nel corso del quale egli sarebbe stato inquadrato come collaboratore fisso ex art. 2 CNLG, con una significativa dequalificazione e relativa decurtazione dello stipendio e con riassunzione ex novo a NO come redattore ordinario ex art. 1 al termine di detto periodo di sospensione;
- aveva rifiutato la proposta, chiedendo la revoca definitiva ed espressa del trasferimento, con il suo rientro presso la redazione di Roma quale redattore ordinario ex art. 1 CNLG al termine del periodo di dequalificazione;
- in data 30 gennaio 2019 era stato quindi sottoscritto un accordo transattivo tra le parti, con cui, a fronte della definitiva ed espressa revoca del trasferimento, egli aveva accettato la modifica dell'inquadramento per un periodo di ventitré mesi come collaboratore fisso ex art. 2 CNLG, con una decurtazione dello stipendio di circa il 30% e con diritto alla reintegrazione nelle mansioni di redattore ordinario presso la redazione di Roma alla scadenza del periodo di dequalificazione;
- nel corso dei circa due anni trascorsi come collaboratore fisso (dal 1° febbraio 2019 fino al
31 dicembre 2020) era stato emarginato e lasciato privo di mansioni, tant'è che, a fronte di un massimo di 250 articoli annui che avrebbe potuto scrivere giusta l'art. 2 CNLG, la società non gli ne aveva richiesto nemmeno uno, con conseguente danno alla sua immagine professionale;
- l'umiliazione professionale era stata aggravata dal fatto che, nel contratto di lavoro stipulato Contr a seguito dell'accordo transattivo, aveva preteso di inserire -nonostante le sue rimostranze- una clausola di esclusiva, che gli aveva impedito di scrivere per altre testate, sebbene tale prerogativa fosse propria del collaboratore fisso ex art. 2 CNLG, dato che tale norma contrattuale non prevede la quotidianità della prestazione;
- inoltre, per tutta la durata della dequalificazione, non era stato mai mandato in trasferta per servizi esterni, a differenza dei colleghi inquadrati come collaboratore fisso ex art. 2 CNLG;
3 - l'evidente volontà aziendale di emarginarlo emergeva anche dal fatto che, in tale periodo, gli articoli per le pagine regionali di Puglia e Basilicata e, in particolare, sul Bari calcio, erano stati assegnati a due collaboratori esterni retribuiti a pezzo;
- nel frattempo, con mail del 29 gennaio 2020 il CDR aveva comunicato alla redazione di aver respinto la richiesta dell'azienda di procedere a ulteriori trasferimenti a NO dei colleghi dalla redazione di Roma;
- scaduti i ventitré mesi di dequalificazione previsti dall'accordo transattivo, dal 1° gennaio
2021 era stato reintegrato come redattore ordinario presso la redazione romana, dove era tornato a occuparsi principalmente della cucina redazionale;
- nel luglio 2021 la società, nonostante una dichiarata situazione generale positiva del comparto quotidiani e con un'azienda in utile, aveva stipulato un accordo sindacale di ristrutturazione, finalizzato a un diminuzione dell'organico redazionale attraverso un piano volontario di dieci prepensionamenti a fronte di nuove assunzioni, nella misura di un giornalista ogni due pensionamenti;
- il 7 luglio 2021 era stato convocato a NO dal direttore del giornale che Controparte_2 gli aveva chiesto di trasferirsi ivi. Egli aveva rappresentato che non si sarebbe trasferito senza un ordine in tal senso e che, comunque, non intendeva tornare su una questione che era stata definita già con l'accordo transattivo intercorso tra le parti e in base al quale aveva dovuto accettare una dequalificazione di due anni. Aveva pertanto proposto come soluzione alternativa il suo passaggio alla redazione romana del Corriere della Sera, testata del Gruppo
RC, dove aveva avuto modo di verificare una disponibilità in tal senso;
- in data 7 settembre 2021 gli era stato comunicato il trasferimento dalla redazione romana a quella di NO con decorrenza dal 1° novembre 2021;
- aveva quindi preso servizio presso la redazione milanese di Gazzetta.it, dove aveva continuato a svolgere le stesse mansioni di cucina redazionale già disimpegnate nella redazione romana;
- a seguito del suo trasferimento, non gli era stato chiesto di scrivere alcun articolo, tanto meno di calcio, e pertanto, per tutto il periodo in cui era rimasto presso la redazione milanese (dal
1° novembre 2021 fino al 17 gennaio 2022), non era stato pubblicato un solo articolo a sua firma;
- a seguito del trasferimento nella redazione di NO, non era stato sottoposto a visita medico
-legale e, nonostante fosse un soggetto a rischio e si fossero verificati nella redazione
4 milanese numerosi casi di CO -9 (circa una ventina di casi in due mesi), non gli era stato concesso di lavorare in modalità telelavoro, a differenza di molti altri suoi colleghi;
- una volta tornato a Roma a seguito del provvedimento di reintegra ex art. 700 cpc del
Tribunale di Roma in data 10 gennaio 2022, era stato spostato, senza alcun ordine di servizio, all'area “Altri mondi” (rubrica cartacea la cui redazione era a NO), dove, oltre a occuparsi di cucina redazionale, aveva scritto articoli di cronaca di ogni genere;
- il trasferimento del 7 settembre 2021, decorrente dal 1° novembre 2021, era nullo o, comunque, illegittimo perché adottato in violazione: -dell'art. 2113 cc, stante l'insussistenza delle pretese ragioni tecniche, organizzative e produttive, non meglio specificate dal datore di lavoro;
-degli artt. 1175 e 1375 cc, stante l'assenza di qualsiasi criterio oggettivo nella scelta del personale da trasferire tra i redattori della sede romana, tutti completamente Contr fungibili tra loro;
-dell'accordo transattivo stipulato in sede protetta con in data 30 gennaio 2019, con cui egli aveva accettato una dequalificazione e una significativa Contr decurtazione dello stipendio per ventitré mesi e aveva revocato il precedente trasferimento adottato sulla base dell'Accordo sindacale del 13 giugno 2018, accordo nondimeno invocato pure nel trasferimento del 7 settembre 2021; -della procedura prevista per i trasferimenti dagli artt. 22 e 34 del CNLG applicato.
Pertanto, domandava:
“- Accertare e dichiarare, per le ragioni e i titoli indicati in ricorso, la nullità, l'annullabilità
e/o inefficacia e/o illegittimità del trasferimento del ricorrente presso la redazione di NO comunicato con lettera datata 7/9/2021 e, per l'effetto, condannare la Controparte_1
a reintegrare il ricorrente presso la redazione di Roma della Gazzetta dello Sport nelle
[...] mansioni di redattore ordinario;
-accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di trasferimento stabilita dall'art. 22 cnlg, pari a una mensilità e mezza e, per l'effetto, condannare
[...] al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva lorda di Controparte_1
€ 6.502,23 o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- si chiede espressamente che in caso di riproduzione della sentenza o del provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, le generalità e ogni altro dato del minore che ne permetta l'identificazione anche indiretta, siano oscurati sull'originale stesso del provvedimento (ai sensi dell'art. 52, d.lgs. n. 196/2003)”.
2. Nel contraddittorio con con la sentenza in oggetto il Tribunale respingeva le Controparte_1 domande. A fondamento, poneva le seguenti ragioni:
5 - in caso di controversia sulla legittimità del trasferimento, il datore di lavoro ha l'onere di allegare e provare in giudizio le fondate ragioni che lo hanno determinato e, se può integrare o modificare la motivazione eventualmente enunciata nel provvedimento, non può limitarsi a negare la sussistenza dei motivi di illegittimità oggetto di allegazione e richiesta probatoria della controparte, ma deve comunque dimostrare le reali ragioni tecniche, organizzative e produttive che giustificano il provvedimento;
- la società resistente ha disposto un trasferimento in linea con le previsioni del contratto collettivo di categoria, il quale stabilisce per il lavoratore un trattamento di favore ulteriore rispetto a quello previsto dall'art. 2103 cc;
- in particolare, il CNLG prevede: -il divieto di trasferimento del lavoratore in una sede lontana più di 40 km dal luogo di svolgimento della prestazione lavorativa;
-il trasferimento non concordato costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro addebitabile a parte datoriale;
-nel caso di dissenso dell'interessato, si deve esperire la consultazione del comitato o fiduciario di redazione.
La società resistente ha disposto il trasferimento dell' a una sede che dista più di 40 Pt_1 km da quella di originaria assegnazione e, come dimostrato, una volta preso atto del dissenso del lavoratore, ha interpellato il Comitato di redazione ottenendo risposta affermativa.
Questa procedura è stata rispettata in relazione sia al primo, sia al secondo trasferimento;
- la prova testimoniale ha confermato la sussistenza di valide ragioni tecniche sottese al trasferimento dell' nonché l'avvenuta osservanza della procedura prevista dalla Pt_1 contrattazione collettiva;
- può dunque ritenersi:
1) il trasferimento del ricorrente è stato motivato da esigenze organizzative e di ristrutturazione aziendale, alla luce della crisi conseguente alla emergenza pandemica da
CO -19, che ha spostato larga parte del quotidiano, così come di molti altri giornali, sul settore digitale;
il direttore ha evidenziato come fu una sua decisione, al Controparte_2 fine di “raddrizzare la barca”, quella di incentivare il settore digitale, che attualmente produce il 60% dei ricavi della Gazzetta dello Sport a fronte del 40% del cartaceo;
tale Contr circostanza è stata confermata da , capo dell'ufficio del personale di il Tes_1 quale ha affermato che, in effetti, il piano editoriale aveva previsto una forte riorganizzazione delle redazioni con il potenziamento di quella digitale, già collocata a NO e presso la quale vennero trasferiti altri dodici giornalisti, oltre all' Pt_1
6 2) il ricorrente non era il più anziano in servizio nella redazione romana;
-gli otto redattori che vi rimasero, erano (tutti o quasi tutti) più anziani di lui e continuarono a svolgere le stesse mansioni e le stesse attività che svolgevano in precedenza;
3) alla base del trasferimento non vi fu un immotivato pretesto, o una volontà datoriale ritorsiva o discriminatoria. Infatti, è da escludere, alla luce del tempo concesso al ricorrente dopo il primo trasferimento al fine di lavorare ex art. 2 CNLG con esenzione dall'obbligo di presenza in redazione, redazione che per lui era ormai quella di NO, che la convenuta abbia voluto discriminare l' o attuare contro di lui una condotta ritorsiva, perché i Pt_1
Contr fatti evidenziano piuttosto che cercò di agevolarlo per quanto possibile. Effettive ragioni organizzative hanno portato la datrice di lavoro ad accentrare il lavoro di redazione su NO, specie con riferimento alla redazione che si occupa della testata digitale.
3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 25 luglio 2024, chiedeva che, in riforma della sentenza, le domande fossero accolte. A Parte_1 sostegno, formulava i seguenti motivi d'impugnazione:
a) omessa e/o carente motivazione sull'intervenuto accordo transattivo, in violazione dell'art. 2113 cc;
b) illegittimità del trasferimento per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 22 e 34
CNLG;
c) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2103 cc;
d) nullità della sentenza per radicale e insanabile contraddittorietà e illogicità della motivazione circa la mancata adozioni di criteri oggettivi nella scelta dei giornalisti da trasferire, in violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 cc.
4. depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva all'appello. Controparte_1
5. All'udienza del 7 maggio 2025 la causa è stata decisa come in dispositivo.
6. L' appello è infondato.
7. In specie, con riguardo al primo motivo di doglianza, osserva la Corte che con l'accordo transattivo del 30 gennaio 2019 le parti hanno convenuto di modificare il rapporto di lavoro tra loro in essere ex art. 1 del CNLG, trasformandolo per il periodo da febbraio 2019 fino a dicembre 2020 in rapporto di lavoro giornalistico ex art. 2 del detto contratto collettivo e prevedendo esplicitamente che, alla scadenza di detto termine, il rapporto sarebbe stato ripristinato nelle forme all'epoca vigenti.
8. Nelle premesse dell'accordo le parti hanno dato atto della controversia tra loro insorta circa il trasferimento del lavoratore dalla sede di Roma a quella di NO, disposto dal datore di lavoro con provvedimento del 26 giugno 2018 impugnato dal lavoratore, e hanno poi stabilito al punto 7 di non
7 aver null'altro a pretendere l'una dall'altra in relazione a tale questione, con espressa revoca del trasferimento.
9. Osserva la Corte che la clausola n. 7 stabilisce in modo aperto e senza margini di smentita che il datore di lavoro avrebbe provveduto a revocare il trasferimento del 26 giugno 2018, ma non prevede il riconoscimento di un diritto del lavoratore all'inamovibilità dalla sede di Roma, né tanto meno prevede una dismissione radicale del potere organizzativo di RC d'individuare la sede di lavoro del dipendente, viepiù de futuro (art. 1346 cc).
10. Di poi, la lettura complessiva dell'atto di transazione conferma che la comune volontà dei contraenti si era formata sull'oggetto appena indicato e, specularmente, non fornisce alcun argomento per sostenere il contrario. In particolare, legando la clausola n. 7 alle premesse della transazione, emerge che la controversia tra le parti era sorta circa il trasferimento in parola, stante la pretesa del datore di lavoro di soddisfare in tal modo le esigenze imprenditoriali all'epoca esistenti giusta l'Accordo sindacale del 13 giugno 2018, se del caso posticipando la decorrenza del trasferimento di un anno, e stante la pretesa del lavoratore di non accedere alla decisione datoriale, considerata anche la sua situazione di titolare dei benefici ex L. n. 104/1992, con sua controproposta di essere inserito nella redazione romana di un altro giornale. Contr
11. Dunque, la soluzione organizzativa pattuita in via transattiva dall' e da era realmente Pt_1 transitoria e destinata ad aver efficacia fino al 31 dicembre 2020.
12. Gli argomenti spesi dall'appellante per concludere in senso contrario non sono condivisibili.
13. In primo luogo, al fine l' intenderebbe valorizzare il contenuto della bozza di accordo Pt_1
Contr transattivo (doc. 13 fascicolo primo grado appellante), in cui era richiamata la proposta di di posticipare il trasferimento nella sede di NO alla cessazione del periodo di lavoro ex art. 2 CNLG con novazione del rapporto, mentre invece la transazione del 30 gennaio 2019 aveva previsto la revoca del trasferimento ed esclusa la portata novativa di tale negozio. Tuttavia, questa deduzione si scontra con la circostanza che le parti hanno regolato la questione in via definita e a pieni effetti ex art. 1321 cc con il contratto del 30 gennaio 2019, del cui univoco tenore si è detto.
D'altro canto, nella bozza di accordo è attestata non soltanto la pretesa dell' di non essere Pt_1 trasferito a NO, ma pure la pretesa del datore di lavoro di posticipare di un anno gli effetti del provvedimento di modifica della sede lavorativa, cui aveva fatto pendant la controproposta dell' di riparlarne più avanti, a dire quindi -e a maggior ragione- che la transazione del 30 Pt_1
Contr gennaio 2019, lungi dall'essere una supina presa d'atto, da parte di delle ragioni del lavoratore, esprimeva appunto la mediazione tra le opposte rivendicazione dei contraenti, ancora attuali al momento della pattuizione transattiva (v. anche il doc. 10 fascicolo primo grado appellato, mail
8 dell' del 23 settembre 2018, in cui il lavoratore conferma la sua intenzione di riparlare più Pt_1 avanti del trasferimento, qualora la società avesse inteso differirne l'efficacia).
14. Di poi, il comportamento successivo delle parti esprime in modo piano l'adempimento degli obblighi scaturenti dall'accordo transattivo.
Difatti, l' ha lavorato per due anni come collaboratore ex art. 2 CNLG e, dal 1° gennaio 2021, Pt_1 ha ricominciato a lavorare come redattore ex art. 1 del detto contratto collettivo secondo il precedente assetto negoziale inter partes, riprendendo inevitabilmente servizio presso la redazione di Roma, dalla quale non era stato trasferito, stante -come esposto- l'avvenuta revoca del provvedimento datoriale del 26 giugno 2018.
15. In secondo luogo, il trasferimento del 7 settembre 2021 è stato in effetti adottato dalla società datrice di lavoro in applicazione dell'Accordo sindacale del 13 giugno 2018 il quale dava seguito al piano di riorganizzazione editoriale del 17 aprile 2018, ma si tratta di un provvedimento diverso da quello del
26 giugno 2018 -revocato da giacché adottato sulla scorta di una situazione di fatto connotata CP_1 da elementi di novità rispetto alla situazione che aveva determinato il datore di lavoro, in precedenza,
a trasferire l' e, poi, a revocare detto provvedimento. Pt_1
16. Più in particolare, il Piano di riorganizzazione editoriale (doc. 3 fascicolo primo grado appellata), allo scopo di consentire alla Gazzetta dello Sport di superare testate concorrenti in settori da esse non coperti in modo adeguato, aveva previsto -in sintesi- che sarebbe stata sviluppata l'edizione digitale del giornale e che, per l'area calcio, sarebbe stata centralizzata la sede di NO con trasferimento ivi di tredici giornalisti, con rimodulazione della redazione di Roma a ufficio di corrispondenza dedicato a specifici e nominati ambiti informativi (le squadre della Lazio e della Roma, il Coni, la politica sportiva in generale, la rubrica Altri Mondi) e con trasformazione dell'edizione romana del giornale in pagine locali nel corpo del quotidiano.
17. Di poi, nella comunicazione al CDR del giornale inoltrata il 6 agosto 2021 dal direttore
[...]
(doc. 16.1. fascicolo primo grado appellata), si legge: “… Nell'estate del 2018 avevamo CP_2 realizzato un'operazione di riorganizzazione, approvata a larga maggioranza dall'assemblea dei giornalisti della Gazzetta, che si è concretizzata con il trasferimento di 10 colleghi.
Da allora ne sono rimasti 7 dal momento che 2 si sono dimessi e un terzo ha scelto di cambiare il proprio contratto.
Nell'ultimo mese abbiamo poi avuto le dimissioni di un altro collega di NO (Fontana) e
l'aspettativa non retribuita lunga di un secondo collega (Pelucchi).
In tutti i casi si tratta di uscite dalla redazione centrale della Gazzetta di colleghi che si occupavano di calcio per il digitale che, come sapete, è strategico per la nostra testata.
9 Il giornale ha quindi bisogno di giornalisti che abbiano quella competenza specifica.
Per questi motivi
ritengo opportuno richiamare da Roma il collega che era già Parte_1 stato in predicato di venire a NO tre anni fa.
Come anche da sollecitazione del CDR allora in carica a trovare una mediazione si era optato per una soluzione temporanea come art.2 per due anni.
Da gennaio il collega è rientrato come art.1 nella redazione romana ma ora si rende necessario, per gli organici mancanti a NO, per la sua individuazione risalente a tre anni fa e per le sue competenze sul calcio, il suo trasferimento a NO presso la redazione centrale del calcio.
Il lavoro gli consentirebbe oltretutto di occuparsi di argomenti e materie anche più rilevanti di quelle di cui si è occupato finora.
L'intenzione della Direzione è questa, la formalizzeremo ai primi di settembre chiedendo a
di essere presente a NO a partire dai primi di novembre, quindi con Parte_1 congruo preavviso per consentire la migliore organizzazione familiare.
In accoglimento delle procedure contrattuali del CNLG vi chiedo di confermarmi il vostro assenso come CDR…”.
18. Dunque, nella permanenza della scelta riorganizzativa di cui all'Accordo del 13 giugno 2018 e del connesso piano editoriale del 17 aprile 2018, il trasferimento dell' dell'8 settembre 2021 è Pt_1 stato adottato a fronte della riduzione del numero dei giornalisti addetti alla redazione digitale, rimasto in pratica in un numero pari alle metà di quelli in origine addettivi.
19. La genuinità di questa scelta datoriale è stata acclarata dal Tribunale con motivazione che risulta del tutto in linea con gli atti di causa (v. anche infra), giacché il direttore escusso come Controparte_2 teste, ha evidenziato come fu una sua decisione al fine di “raddrizzare la barca” quella d'incentivare il settore digitale, settore che all'attualità produceva il 60% dei ricavi della Gazzetta dello sport, a fronte del 40% del cartaceo” (pag. 14 sentenza) e giacché il teste ha confermato nella Tes_1 sostanza queste deposizione.
20. La conclusione, che si è tratta, non è smentita dalla mail del CDR del 29 gennaio 2020, come preteso dall'appellante. Difatti, con tale mail il CDR aveva dato atto di opporsi ad altri trasferimenti nella Contr sede di NO, ma la proposta di trasferimento avanzata da all' in esame, risale al luglio Pt_1
2021, dunque a un'epoca ben successiva, mentre risulta dimostrato che, nelle more, la situazione delle redazione di NO era variata (v. la deposizione del laddove dice che “…nell'ultimo mese CP_2 abbiamo poi avuto le dimissioni di un altro collega di NO (Fontana) e l'aspettativa non retribuita lunga di un secondo collega (Pelucchi)….”).
10 21. Del pari, la conclusione che si è tratta non è smentita dall'Accordo del 30 luglio 2021, come pure preteso dall'appellante. Infatti, con questo accordo RC e il CDR avevano regolato una situazione di eccedentarietà lavorativa nell'azienda datoriale, pattuendo il prepensionamento del personale quale soluzione a tale problematica organizzativa.
Piuttosto -e con diretta rilevanza nella presente controversia- dalla coeva lettera del 30 luglio 2021 del CDR (doc. 27 fascicolo primo grado appellante) emerge in modo piano che il sito digitale della
Gazzetta dello Sport era “…sempre più anche economicamente la colonna …” del sistema editoriale,
a conferma indiretta che l'esigenza di copertura integrale della redazione di NO costituiva una ragione organizzativa datoriale genuina, ben spendibile per trasferire ivi l' Pt_1
22. Del tutto sterile per le ragioni dell'appellante è pure la difesa, secondo cui il primo trasferimento sarebbe stato illegittimo, in quanto adottato in violazione dell'art. 33, co. 5 della L. n. 104/1992.
Infatti, da un lato, il predetto trasferimento è stato revocato, sicché non si vede quale incidenza potrebbe avere questa difesa nella decisone della presente controversia;
dall'altro lato, vi è da dire che si tratta di argomento comunque rimasto alla stregua di una mera petizione di principio, fermo restando che, laddove l' fosse stato convinto di quanto sostenuto, ben avrebbe potuto e dovuto Pt_1 agire per ottenere la tutela del suo diritto, invece che rinunciare all'impugnazione di quel provvedimento, accettando di lavorare per due anni come collaboratore fisso ex art. 2 CNLG.
23. Si aggiunga, con valenza dirimente, che il secondo trasferimento è sorretto da motivazioni autonome rispetto al primo, fermo restando che, come si evince dall'ordinanza n. 2205 del 21 marzo 2022 del
Tribunale in sede di reclamo ex art. 700 cpc, allo stato l'appellante non beneficia più delle garanzie ex L. n. 104/1992, attribuitegli in relazione all'handicap grave di cui era portatore il padre, da lui assistito, mentre, come si vedrà meglio infra, la sua situazione di soggetto malato per patologia invalidante è stata dedotta in modo così apodittico e generico da non rivestire ex art. 116 cpc alcuna utilità in suo favore.
24. Considerazione analoghe valgono rispetto alla difesa dell'appellante, secondo cui, durante il periodo d'inquadramento ex art. 2 CNLG, egli sarebbe stato demansionato, se non altro considerato che nella transazione del 30 gennaio 2019 l' ha accettato -deve dirsi, con volontà autentica, non Pt_1 essendovi stata alcuna impugnazione dell'atto per vizio del consenso- di lavorare con modalità diverse e sicuramente meno favorevoli rispetto a quelle di redattore ex art. 1 del contratto collettivo, all'epoca in essere.
25. Con riguardo, poi, al secondo motivo di doglianza, osserva la Corte che l'art. 22 del CNLG, rubricato
“Trasferimento”, stabilisce: “Salvo patti contrari, il giornalista assunto per prestare servizio in un determinato comune non può essere trasferito in una sede che disti più di 40 km dal luogo di
11 svolgimento della prestazione lavorativa, fermo restando quanto previsto dall'art. 4, e potrà considerare il trasferimento sul quale non concordi come causa di risoluzione del rapporto per fatto dell'editore. Il trasferimento ai sensi del presente comma deve essere comunicato al giornalista interessato con un preavviso di un mese.
Sul trasferimento quando non vi sia consenso dell'interessato sarà obbligatorio sentire il parere del comitato o fiduciario di redazione”. Contr 26. Dagli atti di causa risulta in modo piano che ha rispettato la procedura in parola.
27. In particolare, è l' stesso ad aver ammesso di essere stato notiziato dal direttore del Pt_1 CP_2 suo trasferimento a NO e ad aver prodotto documentazione a riprova del suo dissenso, manifestato al con mail del 21 luglio 2021 (v. doc. 16 fascicolo primo grado appellata: “…Desidero però CP_2 dirti che, se l'ipotesi “Corriere della Sera” non è al momento sul tavolo, non lo è -come già ti ho accennato durante il nostro incontro dello scorso 7 luglio a NO- anche quella del mio trasferimento a NO. Almeno non lo è con il mio consenso …”).
28. Se, dunque, resta sconfessata la tesi dell'appellante, secondo cui egli sarebbe stato all'oscuro del nuovo trasferimento (v. pag. 26, 3° cpv. ricorso di appello), è provato per documenti che il direttore aveva chiesto il parere al CDR per il trasferimento dell' disposto con lettera del 9 CP_2 Pt_1 settembre 2021 appunto all'esito del benestare rilasciato dal detto Comitato (v. la mail del 6 agosto
2021, di richiesta del parere al CDR, e la mail del CDR di assenso al trasferimento del 7 agosto 2021, al doc. 16.1 fascicolo primo grado appellata).
29. La tesi dell'appellante, secondo cui, per il corretto svolgimento della procedura ex art. 22 citato, egli avrebbe dovuto essere interpellato dai rappresentanti sindacali, dalla redazione milanese e dalla redazione di Roma del giornale, è priva di aggancio nella clausola collettiva in esame, che in tal senso non prevede alcun obbligo di contraddittorio formalizzato.
30. D'altro canto, come si evince dal contesto della clausola, lo scopo della detta procedura è di garantire il contemperamento delle ragioni, opposte, del datore di lavoro e del lavoratore in caso di loro disaccordo circa il trasferimento, scopo perseguito attribuendo al CDR il potere d'intervenire rilasciando un parere in merito, unica condizione della quale, invero, è previsto il carattere dell'indispensabilità (rectius, dell'obbligatorietà).
Tanto di spiega, del resto, in considerazione del fatto che, secondo l'art. 22 citato, è proprio la valutazione del CDR, quale organo di tutela dei lavoratori, a costituire il punto di equilibrio per una legittima persistenza del vincolo negoziale tra le parti -pur- modificato con riguardo alla sede lavorativa del dipendente (vincolo altrimenti risolvibile per causa del datore di lavoro), mentre la
12 necessità di salvaguardare gli interessi del dipendente è ex se soddisfatta, giusta criteri di normalità causale, con la stessa richiesta al CDR della detta valutazione.
31. Sotto altro profilo, osserva la Corte che, come si è visto, la richiesta di parere al CDR in relazione al trasferimento del 7 settembre 2021 è stata motivata dal datore di lavoro con specifiche ragioni, descrittive della nuova situazione di fatto su cui il provvedimento organizzative avrebbe inciso.
Pertanto, al contrario di quanto sostenuto dall'appellante, resta escluso che la procedura ex art. 22 Contr CCNLG, in esame, fosse in realtà la stessa attivata con il primo trasferimento, poi revocato da
32. Né la tesi dell'appellante, in confutazione, è avallata dall'argomento, pure speso al fine, secondo cui il direttore aveva chiesto al CDR di “confermare l'assenso” al trasferimento, a dire quindi CP_2 che l'assenso del Comitato di redazione continuava a essere quello di cui al precedente trasferimento.
Difatti, dagli atti di causa si evince che, in relazione al primo trasferimento, il CDR aveva
“…confermato la validità dell'Accordo sindacale del 13 giugno 2018 e aveva invitato “…l'azienda
a individuare una soluzione attraverso una mediazione tra le parti, cercando anche vie alternative a quelle attualmente percorse…” (v. doc. 9 fascicolo primo grado appellata;
v. pure le premesse all'accordo transattivo del 30 gennaio 2019).
Dunque, in relazione alla procedura ex art. 22 CNLG attivata per il primo trasferimento, il CDR non aveva espresso alcun parere positivo in merito, il che preclude già sotto il profilo logico di considerare che con la mail del 7 agosto 2021 il Comitato di redazione avesse reiterato asseriti precedenti atti analoghi.
33. Alle ragioni dell'appellante non è utile neppure l'argomento, secondo cui il provvedimento del CDR del 7 agosto 2021 sarebbe invalido, in quanto i componenti del Comitato di redazione erano stati sanzionati dal Collegio dei probiviri dell' la condotta Controparte_3 serbata nella vicenda al vaglio.
Difatti, questo provvedimento sanzionatorio è stato adottato nell'ambito di una giurisdizione domestica, che valuta eventuali violazioni dello statuto dell'associazione di riferimento, oppure comportamenti contrari all'etica sindacale e professionale degli iscritti, dunque senza alcun effetto giuridico esterno.
34. L'appellante, dal canto suo, insiste nel dire che questo comportamento dei componenti del CDR avrebbe avuto effetti giuridici esterni, impingenti espressamente sulla procedura ex art. 22 CNLG, proprio perché avrebbe dato vita non al “parere sindacale” richiesto dalla clausola collettiva, ma a una mera presa d'atto della decisione datoriale di trasferirlo, ma si tratta di un argomento privo di margini di condivisibilità.
13 Invero, come si è già esposto, il CDR aveva avuto contezza sia delle ragioni organizzative che, secondo la prospettazione di RC, richiedevano il trasferimento dell' sia del dissenso del Pt_1 lavoratore, dissenso implicito nella richiesta datoriale del parere in questione, mentre proprio la libertà delle forme contemplata al fine dall'art. 22 citato rende la pur stringata locuzione “OK va bene”, espressa dall'organo a riscontro, sufficiente a soddisfare il requisito previsto dal contratto collettivo per procedere alla modifica della sede di lavoro del dipendente.
35. Le affermazioni fin qui svolte relegano altresì al rango di mere illazioni, del tutti inutili ai fini del decidere, le difese dell'appellante, secondo cui il CDR sarebbe stato tratto in inganno dalla condotta Contr omissiva di che, nel richiedere il parere in parola, non aveva comunicato al Comitato l'avvenuta revoca del precedente trasferimento dell' né l'avvenuta transazione sulla controversia insorta Pt_1 in merito tra le parti, né l'evenienza che il trasferimento in questione era un nuovo trasferimento.
36. Neppure il richiamo a Cass. n. 3575/2015, operato dall'appellante a conforto delle sue pretese, è utile a suo favore.
Invero, con questa sentenza la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “Il licenziamento del giornalista per giustificato motivo oggettivo dovuto a ragioni aziendali è inefficace ove, in violazione dell'art. 34, lett. d) del c.c.n.l. dei giornalisti del 11 aprile 2001, non sia stato preventivamente richiesto il parere del comitato di redazione, mediante trasmissione di specifica informativa circa i provvedimenti che si intendono adottare, trattandosi di adempimento previsto come obbligatorio e posto a garanzia dei diritti dei lavoratori oltre che dei sindacati”.
Nella motivazione delle sentenza, è stato peraltro chiarito: “…Infatti, ai sensi dell'art. 34, lett. d) del
C.N.L.G. del 2001 è compito del comitato di redazione -al quale è demandata la tutela dei diritti morali e materiali derivanti ai giornalisti dal presente contratto e dalle norme di legge- "esprimere pareri preventivi e formulare proposte sugli indirizzi tecnico-professionali, la fissazione degli organici redazionali e i criteri per la loro realizzazione -con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 4 (situazione occupazionale)- anche in rapporto alle esigenze dei singoli settori della redazione, l'utilizzazione delle collaborazioni fisse, gli orari, i trasferimenti, i licenziamenti, i mutamenti e l'assegnazione di mansioni e qualifiche ed ogni iniziativa che riguardi l'organizzazione dei servizi anche con riferimento all'autonomia della testata ai fini del miglioramento del giornale e possa avere riflessi sui livelli occupazionali, anche in relazione agli strumenti da attivare per il graduale riassorbimento della disoccupazione di settore."
La stessa norma stabilisce, altresì, che "affinché il comitato di redazione possa esprimere i pareri preventivi e formulare le proposte sulle materie di cui ai punti d) ed e) il direttore e l'editore, fatte salve le situazioni di comprovata urgenza, devono fornire la necessaria informativa almeno 72 ore
14 prima della realizzazione dei provvedimenti che si intendono adottare. Il comitato di redazione ha 72 ore dal ricevimento dell'informativa per esprimere i propri pareri. In ogni caso per l'applicazione del comma d) avranno luogo incontri con periodicità quindicinale tra direttore e comitato di redazione."
Inoltre, estendendo l'indagine alla norma in materia di occupazione di cui all'art. 4, ultimo comma, dello stesso contratto collettivo, norma presa anch'essa in considerazione dalla Corte di merito ai fini della verifica della efficacia del licenziamento, si osserva che la stessa dispone che "in caso di cessazione di attività di una testata, l'editore ed il comitato di redazione, assistiti dalla e dalla CP_4
FNSI, si incontreranno al fine di verificare la possibilità di riassorbimento dei giornalisti e dei praticanti in altre testate della stessa azienda o dello stesso 3 Mb gruppo editoriale o di testate di società controllate. Successivamente a tale verifica si farà ricorso all'applicazione della legge speciale di settore 5 agosto 1981 n. 416."
Orbene, se è vero che la norma contrattuale di cui al citato art. 34 prevede che i pareri di cui alla lettera d) siano obbligatori quando riguardino i mutamenti di mansioni che possano dare luogo a risoluzione del rapporto da parte del giornalista, non per questo la parte datoriale è esentata dal dovere di fornire, ai sensi della stessa disposizione collettiva, la necessaria informativa almeno 72 ore prima della realizzazione dei provvedimenti che si intendono adottare, onde consentire al comitato di redazione di esprimere nelle successive 72 ore dalla ricezione dell'informativa i pareri di sua competenza.
…
Se ne deduce, quindi, che la parte datoriale, in base alla suddetta sequela procedimentale, è tenuta ad informare il comitato di redazione e non a caso la norma di cui all'art. 4, ultimo comma, dello stesso contratto prevede, nell'ipotesi di cessazione di attività di una testata, che l'editore ed il comitato di redazione, assistiti dalle federazioni degli editori dei giornali e della stampa FIEG e
FNSI, debbano incontrarsi al fine di verificare la possibilità di riassorbimento dei giornalisti e dei praticanti in altre testate della stessa azienda o dello stesso gruppo editoriale o di testate di società controllate…. nella fattispecie in esame, in cui si controverte di un'ipotesi di licenziamento per motivo oggettivo dovuto a ragioni aziendali, la Corte territoriale ha accertato in punto di fatto, con congrua motivazione che sfugge ai rilievi di legittimità, che non fu eseguita la predetta comunicazione di cui all'art. 34 del CNLG del 2001 e che nemmeno fu ritualmente eseguito il confronto di cui all'art. 4, ultimo comma, dello stesso contratto, per cui le violazioni di tali norme collettive in tal modo manifestatesi non potevano non incidere sull'efficacia del licenziamento..”.
37. È dunque evidente l'inconferenza di detto precedente del Giudice di legittimità rispetto alla fattispecie in cognizione in questo giudizio, fermo restando che, per come chiarito, nel caso di specie risulta
15 soddisfatto l'obbligo previsto dall'art. 22 CNLG a carico del datore di lavoro in ipotesi di trasferimento del dipendente.
38. Con riguardo, poi, al terzo motivo di doglianza, osserva questa Corte che con l'ordinanza n.
20691/2022 la Suprema Corte ha affermato quanto segue: “…7. È altresì destituita di fondamento la seconda parte della censura laddove si denuncia, in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione della L. n. 604 del 1992, articolo 2.
Il motivo è da ritenersi infondato alla stregua di Cass. 19.6.2020, n. 12029 (conf. Cass. n. 109/2004), per la quale la comunicazione del trasferimento del lavoratore, come pure la richiesta dei motivi e la relativa risposta, in difetto di una diversa previsione, sono assoggettate al principio generale di libertà delle forme (Cass. n. 19425/2013); nonché alla stregua di Cass. 17.5.2010, n. 11984, che ha ribadito come il provvedimento di trasferimento non sia soggetto ad alcun onere di forma e non debba necessariamente contenere l'indicazione dei motivi, né il datore di lavoro abbia l'obbligo di rispondere al lavoratore che li richieda (salvo che sia contestata la legittimità del trasferimento, avendo in tal caso il datore di lavoro l'onere di allegare e provare in giudizio le fondate ragioni che lo hanno determinato e non potendo limitarsi a negare la sussistenza dei motivi di illegittimità oggetto di allegazione e richiesta probatoria della controparte): conforme Cass. 13.1.2017, n. 807.
Gli approdi ai quali è pervenuto il giudice dell'impugnazione sono conformi ai principi enunciati da questa Corte, che vanno qui ribaditi…”.
39. Questa Corte intende dare continuità ai riferiti principi di diritto, non ravvisando ragioni per discostarsene e rinviando agli stessi per ogni ulteriore aspetto, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc.
Restano quindi incondivisibili le censure formulate dall'appellante per sostenere il contrario. Contr 40. Va di poi evidenziato che i motivi del trasferimento addotti da sono stati confermati dall'istruttoria svolta nel giudizio di primo grado e sono assolutamente in linea con la nuova organizzazione del giornale, imperniata -come si è visto- sulla centralizzazione della redazione nella sede di NO, sulla trasformazione della sede di Roma in ufficio di corrispondenza riferito a pochi settori informativi (squadre della Lazio e della Roma, politica sportiva, CONI), sull'esigenza di rendere predominante la versione digitale del giornale e sulla correlata esigenza di assicurare nella redazione di NO la presenza di un numero di redattori adeguato.
41. Si sono peraltro già esposte le ragioni che smentiscono la difesa dell'appellante, prospettata pure a sostegno del motivo di appello al vaglio, secondo cui la pretestuosità del trasferimento sarebbe palesata dalla lettera del CDR del 29 gennaio 2020 e dall'Accordo sindacale del 30 luglio 2021, ragioni che è sufficiente richiamare nell'economia della decisione che si sta ora conducendo.
16 42. Inoltre, al contrario di quanto sostenuto dall'appellante, la pretestuosità del trasferimento non è dimostrata dal fatto che, a NO, l' avrebbe svolto le medesime mansioni di desk che, quale Pt_1 redattore, aveva già svolto a Roma.
Difatti, si è visto che, all'epoca, ciascuna delle due redazioni presentavano tratti peculiari connessi al piano organizzativo ed editoriale di cui si è detto, che le avevano rese ben diverse da quelle in essere in epoca anteriore al primo -revocato- trasferimento dell' in specie avuto riguardo alla Pt_1 centralizzazione della redazione di NO in funzione di miglior sviluppo della versione digitale del giornale, all'accorpamento in detta redazione di vari segmenti informativi, alla riduzione della redazione di Roma a ufficio di corrispondenza per la gestione di poche specifiche rubriche.
Pertanto, l'identità delle mansioni di redattore addetto al desk, svolte dall' a NO e a Roma, Pt_1
è fattore che non solo non dimostra quanto preteso dall'appellante, ma, a ben vedere, finisce piuttosto per escludere la fondatezza della sua tesi, trattandosi di mansioni richieste nella redazione centralizzata in funzione dell'attività produttiva preminente del datore di lavoro.
Si aggiunga, a maggior conforto di queste considerazioni, che nel piano editoriale del 17 aprile 2018
è affermato in modo esplicito che la centralizzazione della redazione a NO era dovuta anche all'esigenza di garantire la connessione tra redazione cartacea e redazione digitale e creare, in relazione al calcio, un “super desk carta -web”, dunque un'unica potenziata struttura radicata fisicamente nella sede milanese.
43. Neppure vale in favore dell'appellante l'argomento secondo cui a NO egli non era stato incarico di scrivere alcun articolo.
Difatti, la pochezza di questa difesa ai fini del decidere emerge in modo inequivoco dal fatto che, come risulta dagli atti, dopo il trasferimento del settembre 2021, l'AN:
- era stato formalmente in servizio a NO dal 1° novembre 2021 fino al 12 gennaio 2022, data in cui gli era stata comunicata la sospensione del trasferimento in ottemperanza all'ordinanza ex art. 700 cpc del Tribunale di Roma in prime cure, periodo questo non solo esiguo in sé considerato (due mesi e dodici giorni), ma viepiù esiguo se si considerano le numerose assenze del lavoratore dovute sia a malattia (dal 4 al 15 novembre 2021, dal 9 al
17 dicembre 2021, dal 4 al 10 gennaio 2022, per complessivi 28 giorni), sia a ferie (tre giorni di ferie il 4, 29 e 30 dicembre);
- dal 17 gennaio 2022 era stato in servizio a Roma fino al 26 aprile 2022, data in cui gli era stata comunicata la riattivazione del trasferimento giusta l'ordinanza adottata il 21 marzo
2022 dal Tribunale di Roma in esito al reclamo sul menzionato provvedimento d'urgenza;
17 - non aveva ripreso servizio a NO, in quanto assente per malattia dal 29 marzo 2022 al 5 maggio 2022 e poi per congedo parentale dal 6 maggio al 23 novembre 2022 (quindi, era ancora assente dal lavoro al maggio 2022, data del deposito ricorso di primo grado).
Dunque, l' aveva eseguito la prestazione nella redazione di NO per un periodo di tempo Pt_1 così contenuto che, secondo criteri di normalità causale, non è in alcun modo idoneo a far apprezzare come insussistenti le esigenze organizzative datoriali presso la sede di lavoro ad quem.
44. Di poi, l'asserita pretestuosità del trasferimento non è neppure dimostrata dal fatto -del pari Contr richiamato al fine dall'appellante- che, nella sede di Roma, si era avvalsa di collaboratori esterni compensati a pezzo, i quali scrivevano su argomenti di cui in precedenza si era occupato l' Pt_1
Al riguardo, invero, va evidenziato -condividendo le osservazioni svolte sul punto dalla società appellata- che i collaboratori esterni non svolgono attività di desk, in quanto non sono redattori ex art. 1 CNLG, fermo restando che nei confronti dei predetti giornalisti neppure sussisteva la volontà Contr di d'inserirli nella redazione di Roma, stante il più volte menzionato piano organizzativo ed editoriale su cui riposa l'Accordo del 13 giugno 2018, che non prevedeva soluzioni di tal genere.
45. Nel senso voluto dall'appellante non è significativa neppure l'avvenuta assegnazione dell' Pt_1 presso la sezione “Altri Mondi” nella redazione di Roma.
Difatti, come emerge in modo lineare dagli atti, questa assegnazione aveva avuto natura temporanea, in quanto si era protratta nel periodo compreso tra l'ordinanza di prime cure ex 700 cpc e quella di Contr reclamo, ossia per un periodo in cui aveva soltanto dato esecuzione al dictum giudiziale di sospensione del trasferimento, dictum di per sé meramente provvisorio e neppure condiviso (dacché impugnato con reclamo), individuando allo scopo una modalità organizzativa a valenza interinale, con comportamento privo, quindi, della concludenza che, di contro, l'appellante intenderebbe attribuirgli.
46. Di poi, la pretesa dell' di rimanere a Roma svolgendo la sua mansione con il telelavoro, è in Pt_1 sé intutelabile, se non altro perché l'appellante non ha indicato quale sarebbe la norma positiva, di legge (che la Corte non ravvede) o di contratto (che il lavoratore non allega), che gli attribuirebbe un diritto in tal senso, viepiù a fronte della pacifica insindacabilità delle scelte organizzative adottate dal datore di lavoro per esercitare la sua impresa.
Anzi, al riguardo viene sicuramente in rilievo quanto già osservato sulla scelta organizzativa datoriale di costituire un'unica redazione “carta-digitale” coesa e fisicamente accentrata nella sede di NO.
47. Del pari va detto circa la difesa dell'appellante, secondo cui la digitalizzazione della redazione di
NO costituirebbe un motivo irrilevante ai fini del suo trasferimento e tanto sulla base della
18 deposizione del teste , il quale ha riferito -in sostanza- che l'attività di desk nella Testimone_2 redazione di NO può essere svolta anche da luoghi “fisici” diversi.
Al riguardo, osserva la Corte che ai sensi dell'art. 244 cpc i testi sono chiamati a deporre su circostanze oggettive e non a esprimere soggettive valutazioni sui fatti di causa, viepiù se tali valutazioni si risolvono nel giudicare scelte organizzative datoriali.
Dunque, le affermazioni del non hanno rilevanza ex art. 115 cpc laddove esprimono un Tes_2 apprezzamento delle circostanze controverse, segnatamente in ordine all'organizzazione della redazione di NO, fermo restando che il ha riferito di aver lavorato nella redazione digitale Tes_2 di NO, pur stando a Roma, dal 2010 al 2014 e di essere stato trasferito a Napoli da gennaio 2019, sicché, all'evidenza, ha testimoniato in relazione a un periodo ben diverso da quello oggetto di causa, senza che dagli atti emergano (anche per difetto di adeguate e convincenti indicazioni da parte dell'appellante) elementi idonei a far affermare che il contesto redazionale descritto dal teste si fosse protratto anche nel periodo oggetto di causa.
48. Ancora, sono prive di qualsiasi efficacia emendative le censure dell'appellante volte a negare l'attendibilità del teste in quanto direttore responsabile della Gazzetta dello Sport Controparte_2 che, in tale qualità, aveva disposto i due trasferimenti dell' Pt_1
Invero, in tema la Suprema Corte ha affermato, con orientamento consolidato, il seguente principio di diritto: “La capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 cpc, dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio mentre la seconda afferisce veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità” (v., ex multis, Cass. 26547/2021).
Ebbene, anche alla luce delle osservazioni già svolte, deve dirsi che la deposizione del risulta CP_2 in sé coerente e risponde ai documenti di causa;
inoltre, è stata confermata dalla deposizione del teste e non può dirsi smentita dalla deposizioni del teste . Tes_1 Tes_2
Consegue che la deposizione in parola è stata rettamente utilizzata dal Tribunale ex art. 116 cpc.
19 49. Privo di qualsiasi rilevanza decisionale, poi, è l'argomento secondo cui l' sarebbe stato - Pt_1 asseritamente- demansionato sia nel periodo in cui è stato inquadrato come collaboratore fisso, sia nel periodo di sua concreta adibizione alla sede di NO.
Sul punto, è sufficiente richiamare le osservazioni già svolte in tema nel corso dell'esame delle altre censure formulate dall'appellante, ribadendo comunque che l'occupazione dell' come Pt_1 collaboratore ex art. 2 CNLG è frutto di una pattuizione inter partes che allo stato non risulta espressamente impugnata, mentre il periodo di lavoro successivo all'assegnazione concreta dell'appellante a NO è stato così breve da non offrire appigli per ragionare di un vulnus alla sua sfera professionale e di significativa incidenza di un tale fenomeno sulla valutazione di genuinità o meno delle ragioni del suo trasferimento.
50. Con riguardo, infine, al quarto motivo di doglianza, osserva questa Corte che con la sentenza n.
19413/2021 la Suprema Corte ha chiarito: “…Questa Corte ha ripetutamente affermato che il controllo giurisdizionale delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive legittimanti il trasferimento del lavoratore deve essere diretto ad accertare che vi sia corrispondenza tra il provvedimento datoriale e le finalità tipiche dell'impresa e, trovando un preciso limite, nel principio di libertà dell'iniziativa economica privata (garantita dall'art. 41 Cost.), non può essere ampliato al merito della scelta operata dall'imprenditore che non deve presentare necessariamente i caratteri dell'inevitabilità, essendo sufficiente che il trasferimento concreti una delle ragionevoli scelte adottabili sul piano tecnico, organizzativo e produttivo (cfr. ex plurimis, Cass. n. 17786 del 2002;
Cass. n. 5087 del 2003; Cass. n. 4265 del 2007; Cass. n. 9921 del 2009; Cass. n. 5099 del 2011;
Cass. n. 24775 del 2013; Cass. n. 11126 del 2016; Cass. n. 27226 del 2018).
Il controllo giudiziale resta, dunque, circoscritto all'accertamento del nesso di causalità, tra il provvedimento di trasferimento e le ragioni poste a fondamento della scelta imprenditoriale, senza che sia sindacabile il merito di tale scelta al fine di valutarne l'idoneità o inevitabilità (cfr. da ultimo
Cass. n. 4795 del 2019).
5.1. E' stato altresì affermato che, salvo che risulti diversamente disposto dalla contrattazione collettiva, il datore di lavoro, in applicazione dei principi generali di correttezza e buona fede (art.
1375 cod. civ.), qualora possa far fronte a dette ragioni avvalendosi di differenti soluzioni organizzative, per lui paritarie, è tenuto a preferire quella meno gravosa per il dipendente, soprattutto nel caso in cui questi deduca e dimostri la sussistenza di serie ragioni familiari ostative al trasferimento (Cass. n. 11597 del 2003; Cass. n. 1608 del 2016)…”.
20 51. Esaminando, allora, le censure dell'appellante in questo quadro normativo di riferimento, osserva la
Corte che, le osservazioni fin qui svolte riscontrano la sussistenza del nesso di causalità tra il trasferimento dell' e le ragioni poste a fondamento della relativa scelta imprenditoriale. Pt_1
Contr All'opposto, le altre soluzioni organizzative che, a dire dell'appellante, avrebbe potuto adottare in luogo di quella al vaglio e che sarebbero state per lui meno onerose, non presentano il necessario carattere dell'alternatività nel senso sopra chiarito, utile per avallare le sue pretese. Contr 52. Difatti, ha dimostrato che i lavoratori rimasti nella sede di Roma, ormai trasformata in ufficio di corrispondenza, erano quelli già addetti da tempo ai segmenti informativi ivi ancora curati (squadre della Lazio e della Roma, Coni, politica sportiva); dunque, erano quelli che potevano vantare una sorta di specializzazione nella materia e di legame con le fonti delle relative notizie, da ritenere -per comune esperienza- infungibile.
53. D'altro canto, l'appellante non dimostra che le ragioni, di salute e familiari, da lui dedotte come ostative al trasferimento, sarebbero tali da legarlo in modo indissolubile al luogo di originario svolgimento della prestazione, sì da far recedere l'ipotesi di uno sposamento della sua sede di lavoro.
54. In particolare, evidenzia la Corte che la sede lavorativa di destinazione dell' è NO, luogo Pt_1 che, come ben può dirsi alla stregua di conoscenze comuni, garantisce cure e interventi sanitari all'avanguardia.
Inoltre, è noto che a NO vi sono sedi operative dell' , ente datore di lavoro della coniuge CP_5 dell'appellante, il quale nondimeno non ha provato alcunché sulla concreta inamovibilità della predetta.
55. Non fornisce sostegno alle ragioni dell'appellante neppure il richiamo alla direttiva CE 2000/78, peraltro dallo stesso operato con una minima intellegibile incidenza sulla causa petendi soltanto nel grado.
56. Difatti con la sentenza n. 9095/2023 la Suprema Corte ha chiarito che la nozione di «handicap» di cui alla direttiva 2000/78/CE, la quale stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretata nel senso che essa include una condizione patologica causata da una malattia diagnosticata come curabile o incurabile, qualora tale malattia comporti una limitazione, risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche, che, in interazione con barriere di diversa natura, possa ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori e tale limitazione sia di lunga durata, e che la natura delle misure che il datore di lavoro deve adottare non è determinante al fine di ritenere che lo stato di salute di una persona sia riconducibile a tale nozione.
21 57. Nondimeno, nel caso di specie l'appellante allega di essere gravato da una malattia cronica
(trombocitemia essenziale/sindrome mieloproliferativa), ma non dimostra quale sarebbe l'incidenza della patologia sulla sua prestazione -ad esempio, in termine di assenza dal servizio o di necessità di una particolare conformazione della sua mansione- tale da richiedere al datore di lavoro accorgimenti ragionevoli per consentirgli di svolgere il suo lavoro.
Anzi, dal contesto del ricorso emerge che l' si accredita come giornalista in grado di svolgere Pt_1 varie mansioni, ivi comprese quelle di inviato in trasferta, a dire quindi che il suo stato di malattia non gli impedisce di eseguire con pienezza i compiti di pertinenza e neppure di sopportare disagi connessi allo svolgimento delle mansioni.
58. D'altro canto, l'appellante non documenta significative assenze dal servizio per malattia in epoca anteriore al trasferimento, mentre i certificati che attestano a sua carico una sindrome ansioso depressiva sono di scarsa dimostratività nel quadro della presente cognizione, tenuto conto che in quello del 2018 era stata formulata una prognosi di quindici giorni, in quello del 2020 gli si era prescritta una terapia per soli due mesi e in quello del 2021 si attestano solo disturbi del sonno senza prescrizione di terapia.
59. Certo è che, al fine, non rileva l'avvenuto riconoscimento in favore dell'appellante, da parte dell' , dello status di invalido ex art. 3, co. 1 della L. n. 104/1992, intervenuto invero per stessa CP_5 ammissione dell'AN a far data dal 30 marzo 2024, dunque da epoca ben successiva al trasferimento oggetto di causa.
60. Considerazioni analoghe a quelle fin qui esposte valgono con riguardo alla situazione personale del figlio dell' in relazione al quale non è stata indicata al tema dell'appello alcuna concreta Pt_1 prova -diversa ovviamente, ex art. 2697 cc, dalla mera apodittica affermazione del contrario- dimostrativa del suo stato di portatore di handicap, pur inteso nel senso ampio di cui alla direttiva
2000/78, e della posizione di caregiver dell'appellante in favore del minore.
61. Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello va quindi respinto.
62. Le spese del giudizio di secondo grado seguono come di norma la soccombenza (art. 91 cpc) e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147/2022:
- tenuto conto del valore della controversia (indeterminato, complessità bassa);
- in relazione alle fasi effettivamente da compensare (va esclusa la fase di trattazione, che è propria del rito ordinario ex art. 183 cpc, e la fase istruttoria, che non è stata svolta nel grado. Al riguardo, v. anche Cass. n. 10206/21. Va invece inclusa la fase decisionale, che comprende anche le attività successive alla pronuncia della sentenza, come chiarito da
Cass. n. 5289/2023);
22 - secondo il valore compreso tra il medio e il minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto del numero delle questioni trattate, nonché dell'impegno procuratorio profuso.
63. Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
PQM
Respinge l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del secondo grado di giudizio, che liquida in € 5.000,00 oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L.
n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
Roma, 7 maggio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
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