CA
Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 14/08/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale Lecce
N. 1479 pronunciata il 09/05/2024
Oggetto: Ripetizione indebito assistenziale – Errata liquidazione spese – Lite temeraria
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di assistenza obbligatoria, in grado d'appello, iscritta al n. 718/2024 del
Ruolo Generale Affari Civili Appelli, promossa da
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Oronzo Palma Modoni e Pietro Attilio Parte_1
Galati,
APPELLANTE
contro
, con sede in Roma, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_1 domiciliato in Lecce presso l'Avvocatura dell'Istituto, rappresentato e difeso, come da procura generali in atti, dall'Avv. Marcello Raho,
APPELLATO
All'udienza dell'11/07/2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 03/07/2023 chiedeva al Tribunale del Lavoro di Lecce Parte_1
di dichiarare illegittimo ed annullare il provvedimento del 04/11/2017 con cui era stata CP_1 domandata la ripetizione delle somme indebitamente pagate pari ad € 8.757,60, ordinando l'immediata sospensione delle trattenute e la restituzione delle somme già trattenute. A sostegno della richiesta deduceva la genericità della motivazione del provvedimento, in cui risultava semplicemente il richiamo alla pensione INVCIV in godimento e il periodo (01/01/2016 – 31/11/2017) rispetto al quale si era formato l'indebito, con la sola indicazione dell'avvenuto superamento dei limiti reddituali;
l'assenza di dolo nel percipiente quale motivo di esclusione del diritto alla ripetizione;
per l'ipotesi che l'origine dell'indebito fosse nella maggiorazione sociale, invocava la Giurisprudenza sull'indebito assistenziale;
da ultimo l'applicazione della sanatoria prevista dall'art. 13, co. 2, L.
412/1991, ovvero il superamento dell'anno dalla verifica delle situazioni reddituali. Precisava di avere proposto avverso il provvedimento di indebito ricorso al Comitato Provinciale che veniva CP_1
respinto.
Nel giudizio così instaurato si costituiva l' , sostenendo l'infondatezza del ricorso, anzi la CP_1 temerarietà della richiesta avanzata poiché l'indebito era stato annullato in epoca di gran lunga antecedente alla proposizione del giudizio. Specificava che l'importo controverso era scaturito dalla ricostituzione “batch” effettuata in data 4/11/2017 e notificata alla ricorrente il successivo
04/12/2017; precisava che detta operazione era conseguenza della rideterminazione della prestazione eseguita dopo la comunicazione dei redditi relativi all'anno 2015, da parte dell'interessata, avvenuta con RED del 20/10/2016. Riferiva, ancora che in data 21/02/2018 la pensionata aveva chiesto a mezzo
Patronato e con accesso diretto agli Uffici l'annullamento dell'indebito poiché gli importi CP_1
dichiarati (al rigo H1, pensioni erogate da Stati esteri) erano di provenienza svizzera e, quindi, non influenti sul quantum della prestazione;
perciò, l' aveva ricostituito la prestazione e con il credito CP_1 che ne era scaturito aveva conguagliato l'indebito e pagato la differenza residua, riscossa in data
20/03/2018. Aggiungeva che nessun ricorso amministrativo era stato presentato con riferimento all'indebito per cui è causa e chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
Con note di trattazione scritta la contestava lo scorretto comportamento dell' che, se avesse Pt_1 CP_1
risposto al ricorso al Comitato Provinciale, avrebbe portato a conoscenza dell'interessata la cessata materia del contendere ed evitato il deposito del ricorso.
Con la sentenza oggetto di gravame il Tribunale adito dichiarava il ricorso infondato per originaria carenza di interesse, precisando che dalla documentazione in atti si evinceva che in data 9/6/2023
l' aveva risposto al ricorso amministrativo precisando che il debito impugnato risultava estinto CP_1
e, ciononostante, il 03/07/2023 la ricorrente aveva depositato il ricorso. Quindi rigettava il ricorso e disponeva la condanna della ricorrente per lite temeraria, avendo agito con grave negligenza;
visto l'art. 96 c.p.c., condannava la ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in € 800,00.
Avverso tale statuizione sulle spese, con ricorso depositato il 07/11/2024 Parte_1
proponeva appello contestando che la lite intentata potesse qualificarsi come temeraria poiché la comunicazione ricevuta il 09/06/2023 specificava l'intervenuta estinzione del debito per compensazione, ma non precisava se il debito fosse effettivamente dovuto né indicava le motivazioni per cui si era formato;
inoltre, eccepiva che il provvedimento attestante l'intervenuta compensazione dell'indebito non le era mai stato notificato. Contestava, dunque, la sussistenza di mala fede o colpa grave nel proprio agire e chiedeva la riforma della sentenza di primo grado con compensazione delle spese per mancanza della grave negligenza.
Nel presente grado di giudizio, si costituiva l' , con memoria depositata il 20/12/2024, CP_1
contestando la fondatezza dei motivi di gravame e osservando che il giudizio era stato instaurato per contestare la legittimità di un atto posto in essere ben sei anni prima del deposito del ricorso introduttivo. Quanto alla doglianza relativa alla mancata comunicazione del modello TE08, eccepiva che l'interessata avrebbe potuto acquisirlo in qualunque momento attraverso il Patronato cui aveva conferito mandato di assistenza. Concludeva affermando che la condotta giudiziale temeraria meritava di essere sanzionata con la condanna alle spese, cosa che correttamente il Giudice di prime cure aveva fatto e chiedendo, per conseguenza, il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza dell'11/07/2025, sulle conclusioni delle parti, che si riportavano ai rispettivi scritti difensivi, la causa veniva decisa come da dispositivo in pari data depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Sostiene l'appellante che il Giudice di prime cure abbia errato nel ritenere configurabile, nel caso di specie, un'ipotesi di lite temeraria.
Occorre, dunque, prendere le mosse dalla norma codicistica che ne individua i presupposti e disciplina le conseguenze. L'art. 96 c.p.c., infatti, stabilisce: “Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza.
Il Giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente.
In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il Giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.
Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il Giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500
e non superiore ad euro 5.000”.
Occorre soffermarsi, ai fini della definizione del caso in esame, sul terzo comma della riportata previsione, applicabile d'ufficio, la quale configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata previste dai commi 1 e 2 del medesimo articolo, volta, con finalità deflattive del contenzioso, alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale è l'avere agito o resistito pretestuosamente. Il Legislatore, in tal modo, ha voluto sanzionare l'abuso dello strumento processuale per bilanciare il diritto di qualsiasi soggetto ad accedere alla giustizia per la tutela dei suoi diritti (art. 24 Cost. e art. 6 Cedu) con la ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) e con l'economia processuale, atteso che agire o resistere in un processo in maniera pretestuosa, senza validi motivi o con scopi meramente dilatori comporta un aggravio per l'intero sistema giurisdizionale. In questo caso, il Giudice procedente, nel pronunciarsi sulla domanda, ben può condannare al pagamento di una somma in favore del convenuto ai sensi del comma 3 dell'art. 96 c.p.c. per l'abuso dello strumento processuale (Cass. civ. Ord. n. 11020 del 26/04/2021)
Ed è proprio quanto è accaduto nel caso di specie.
Ritiene sul punto questa Corte che, diversamente da quanto sostenuto nell'atto introduttivo del gravame, il Giudice di prime cure abbia correttamente ritenuto configurabile una lite temeraria, atteso che, la ricorrente ha agito introducendo la causa nonostante la piena consapevolezza che il debito, di cui chiedeva l'annullamento, era stato estinto in data anteriore. Né le circostanze addotte dall'appellante, ovvero che non le fossero chiare le ragioni per le quali il debito si era formato e le ragioni dell'intervenuta estinzione possono essere considerate sufficienti per fondare l'interesse ad agire introducendo una causa, a fronte della totale assenza di una pretesa creditoria dell' da CP_1
contrastare.
Né, ancora, può ritenersi fondata l'asserzione di parte appellante secondo cui mancherebbero il dolo o la colpa grave della , richiesti dalla norma richiamata ai fini della condanna per lite temeraria, Pt_1
poiché la Giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'elemento soggettivo in questione sussiste nell'ipotesi in cui sia riscontrabile, come nella specie, la violazione di quel grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda (Cass. sent. n. 23319/2019). E più di recente la pronuncia della Suprema Corte citata n. 11020/2021 ha specificato che, per potersi configurare un'ipotesi di lite temeraria ai sensi del ridetto terzo comma dell'art. 96 c.p.c., il presupposto è dato non dall'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì da una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”. Cosa rinvenibile nel caso in esame poiché, come detto, aveva ricevuto, e già da un mese, Parte_1
comunicazione inequivoca a mezzo pec della inesistenza del debito oggetto del ricorso. L'appello va, pertanto, rigettato e la sentenza di primo grado confermata anche sul punto oggetto di gravame.
Le spese di questo grado devono essere regolate secondo il principio della soccombenza;
ed invero, la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., versata in atti e richiamata espressamente dall'appellante, non può essere tenuta in conto poiché il reddito ivi dichiarato, pari ad € 24.140,00, è superiore a quello riportato nella medesima dichiarazione quale limite massimo ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese per il periodo di riferimento (2023), pari ad € 23.056,82. Esse vanno, dunque, quantificate come da dispositivo, e poste a carico della soccombente, tenuto conto che quando un giudizio prosegue nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, le ulteriori spese di lite riferite al detto grado vanno determinate in base al
“disputatum”, integrato dal criterio del “decisum” (Cass. n. 6345/2020, n. 19014/2007). Va, in sostanza, individuato il valore della controversia nell'importo liquidato in dispositivo (€ 800,00) e quindi facendo applicazione del primo scaglione tariffario;
andranno, poi, applicati i minimi tariffari con esclusione della fase istruttoria, essendo del tutto mancata.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Lecce, Sezione Lavoro,
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 07/11/2024 da Parte_1
nei confronti dell' avverso la sentenza n. 1479 del 09/05/2024 del Tribunale di Lecce,
[...] CP_1
così provvede:
RIGETTA l'appello
Condanna parte appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di questo grado, liquidate in € 247,00, oltre accessori e rimborso spese forfettarie del 15% come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce l'11/07/2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Dott.ssa Caterina Mainolfi
N. 1479 pronunciata il 09/05/2024
Oggetto: Ripetizione indebito assistenziale – Errata liquidazione spese – Lite temeraria
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di assistenza obbligatoria, in grado d'appello, iscritta al n. 718/2024 del
Ruolo Generale Affari Civili Appelli, promossa da
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Oronzo Palma Modoni e Pietro Attilio Parte_1
Galati,
APPELLANTE
contro
, con sede in Roma, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_1 domiciliato in Lecce presso l'Avvocatura dell'Istituto, rappresentato e difeso, come da procura generali in atti, dall'Avv. Marcello Raho,
APPELLATO
All'udienza dell'11/07/2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 03/07/2023 chiedeva al Tribunale del Lavoro di Lecce Parte_1
di dichiarare illegittimo ed annullare il provvedimento del 04/11/2017 con cui era stata CP_1 domandata la ripetizione delle somme indebitamente pagate pari ad € 8.757,60, ordinando l'immediata sospensione delle trattenute e la restituzione delle somme già trattenute. A sostegno della richiesta deduceva la genericità della motivazione del provvedimento, in cui risultava semplicemente il richiamo alla pensione INVCIV in godimento e il periodo (01/01/2016 – 31/11/2017) rispetto al quale si era formato l'indebito, con la sola indicazione dell'avvenuto superamento dei limiti reddituali;
l'assenza di dolo nel percipiente quale motivo di esclusione del diritto alla ripetizione;
per l'ipotesi che l'origine dell'indebito fosse nella maggiorazione sociale, invocava la Giurisprudenza sull'indebito assistenziale;
da ultimo l'applicazione della sanatoria prevista dall'art. 13, co. 2, L.
412/1991, ovvero il superamento dell'anno dalla verifica delle situazioni reddituali. Precisava di avere proposto avverso il provvedimento di indebito ricorso al Comitato Provinciale che veniva CP_1
respinto.
Nel giudizio così instaurato si costituiva l' , sostenendo l'infondatezza del ricorso, anzi la CP_1 temerarietà della richiesta avanzata poiché l'indebito era stato annullato in epoca di gran lunga antecedente alla proposizione del giudizio. Specificava che l'importo controverso era scaturito dalla ricostituzione “batch” effettuata in data 4/11/2017 e notificata alla ricorrente il successivo
04/12/2017; precisava che detta operazione era conseguenza della rideterminazione della prestazione eseguita dopo la comunicazione dei redditi relativi all'anno 2015, da parte dell'interessata, avvenuta con RED del 20/10/2016. Riferiva, ancora che in data 21/02/2018 la pensionata aveva chiesto a mezzo
Patronato e con accesso diretto agli Uffici l'annullamento dell'indebito poiché gli importi CP_1
dichiarati (al rigo H1, pensioni erogate da Stati esteri) erano di provenienza svizzera e, quindi, non influenti sul quantum della prestazione;
perciò, l' aveva ricostituito la prestazione e con il credito CP_1 che ne era scaturito aveva conguagliato l'indebito e pagato la differenza residua, riscossa in data
20/03/2018. Aggiungeva che nessun ricorso amministrativo era stato presentato con riferimento all'indebito per cui è causa e chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
Con note di trattazione scritta la contestava lo scorretto comportamento dell' che, se avesse Pt_1 CP_1
risposto al ricorso al Comitato Provinciale, avrebbe portato a conoscenza dell'interessata la cessata materia del contendere ed evitato il deposito del ricorso.
Con la sentenza oggetto di gravame il Tribunale adito dichiarava il ricorso infondato per originaria carenza di interesse, precisando che dalla documentazione in atti si evinceva che in data 9/6/2023
l' aveva risposto al ricorso amministrativo precisando che il debito impugnato risultava estinto CP_1
e, ciononostante, il 03/07/2023 la ricorrente aveva depositato il ricorso. Quindi rigettava il ricorso e disponeva la condanna della ricorrente per lite temeraria, avendo agito con grave negligenza;
visto l'art. 96 c.p.c., condannava la ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in € 800,00.
Avverso tale statuizione sulle spese, con ricorso depositato il 07/11/2024 Parte_1
proponeva appello contestando che la lite intentata potesse qualificarsi come temeraria poiché la comunicazione ricevuta il 09/06/2023 specificava l'intervenuta estinzione del debito per compensazione, ma non precisava se il debito fosse effettivamente dovuto né indicava le motivazioni per cui si era formato;
inoltre, eccepiva che il provvedimento attestante l'intervenuta compensazione dell'indebito non le era mai stato notificato. Contestava, dunque, la sussistenza di mala fede o colpa grave nel proprio agire e chiedeva la riforma della sentenza di primo grado con compensazione delle spese per mancanza della grave negligenza.
Nel presente grado di giudizio, si costituiva l' , con memoria depositata il 20/12/2024, CP_1
contestando la fondatezza dei motivi di gravame e osservando che il giudizio era stato instaurato per contestare la legittimità di un atto posto in essere ben sei anni prima del deposito del ricorso introduttivo. Quanto alla doglianza relativa alla mancata comunicazione del modello TE08, eccepiva che l'interessata avrebbe potuto acquisirlo in qualunque momento attraverso il Patronato cui aveva conferito mandato di assistenza. Concludeva affermando che la condotta giudiziale temeraria meritava di essere sanzionata con la condanna alle spese, cosa che correttamente il Giudice di prime cure aveva fatto e chiedendo, per conseguenza, il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza dell'11/07/2025, sulle conclusioni delle parti, che si riportavano ai rispettivi scritti difensivi, la causa veniva decisa come da dispositivo in pari data depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Sostiene l'appellante che il Giudice di prime cure abbia errato nel ritenere configurabile, nel caso di specie, un'ipotesi di lite temeraria.
Occorre, dunque, prendere le mosse dalla norma codicistica che ne individua i presupposti e disciplina le conseguenze. L'art. 96 c.p.c., infatti, stabilisce: “Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza.
Il Giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente.
In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il Giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.
Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il Giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500
e non superiore ad euro 5.000”.
Occorre soffermarsi, ai fini della definizione del caso in esame, sul terzo comma della riportata previsione, applicabile d'ufficio, la quale configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata previste dai commi 1 e 2 del medesimo articolo, volta, con finalità deflattive del contenzioso, alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale è l'avere agito o resistito pretestuosamente. Il Legislatore, in tal modo, ha voluto sanzionare l'abuso dello strumento processuale per bilanciare il diritto di qualsiasi soggetto ad accedere alla giustizia per la tutela dei suoi diritti (art. 24 Cost. e art. 6 Cedu) con la ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) e con l'economia processuale, atteso che agire o resistere in un processo in maniera pretestuosa, senza validi motivi o con scopi meramente dilatori comporta un aggravio per l'intero sistema giurisdizionale. In questo caso, il Giudice procedente, nel pronunciarsi sulla domanda, ben può condannare al pagamento di una somma in favore del convenuto ai sensi del comma 3 dell'art. 96 c.p.c. per l'abuso dello strumento processuale (Cass. civ. Ord. n. 11020 del 26/04/2021)
Ed è proprio quanto è accaduto nel caso di specie.
Ritiene sul punto questa Corte che, diversamente da quanto sostenuto nell'atto introduttivo del gravame, il Giudice di prime cure abbia correttamente ritenuto configurabile una lite temeraria, atteso che, la ricorrente ha agito introducendo la causa nonostante la piena consapevolezza che il debito, di cui chiedeva l'annullamento, era stato estinto in data anteriore. Né le circostanze addotte dall'appellante, ovvero che non le fossero chiare le ragioni per le quali il debito si era formato e le ragioni dell'intervenuta estinzione possono essere considerate sufficienti per fondare l'interesse ad agire introducendo una causa, a fronte della totale assenza di una pretesa creditoria dell' da CP_1
contrastare.
Né, ancora, può ritenersi fondata l'asserzione di parte appellante secondo cui mancherebbero il dolo o la colpa grave della , richiesti dalla norma richiamata ai fini della condanna per lite temeraria, Pt_1
poiché la Giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'elemento soggettivo in questione sussiste nell'ipotesi in cui sia riscontrabile, come nella specie, la violazione di quel grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda (Cass. sent. n. 23319/2019). E più di recente la pronuncia della Suprema Corte citata n. 11020/2021 ha specificato che, per potersi configurare un'ipotesi di lite temeraria ai sensi del ridetto terzo comma dell'art. 96 c.p.c., il presupposto è dato non dall'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì da una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”. Cosa rinvenibile nel caso in esame poiché, come detto, aveva ricevuto, e già da un mese, Parte_1
comunicazione inequivoca a mezzo pec della inesistenza del debito oggetto del ricorso. L'appello va, pertanto, rigettato e la sentenza di primo grado confermata anche sul punto oggetto di gravame.
Le spese di questo grado devono essere regolate secondo il principio della soccombenza;
ed invero, la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., versata in atti e richiamata espressamente dall'appellante, non può essere tenuta in conto poiché il reddito ivi dichiarato, pari ad € 24.140,00, è superiore a quello riportato nella medesima dichiarazione quale limite massimo ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese per il periodo di riferimento (2023), pari ad € 23.056,82. Esse vanno, dunque, quantificate come da dispositivo, e poste a carico della soccombente, tenuto conto che quando un giudizio prosegue nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, le ulteriori spese di lite riferite al detto grado vanno determinate in base al
“disputatum”, integrato dal criterio del “decisum” (Cass. n. 6345/2020, n. 19014/2007). Va, in sostanza, individuato il valore della controversia nell'importo liquidato in dispositivo (€ 800,00) e quindi facendo applicazione del primo scaglione tariffario;
andranno, poi, applicati i minimi tariffari con esclusione della fase istruttoria, essendo del tutto mancata.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Lecce, Sezione Lavoro,
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 07/11/2024 da Parte_1
nei confronti dell' avverso la sentenza n. 1479 del 09/05/2024 del Tribunale di Lecce,
[...] CP_1
così provvede:
RIGETTA l'appello
Condanna parte appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di questo grado, liquidate in € 247,00, oltre accessori e rimborso spese forfettarie del 15% come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce l'11/07/2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Dott.ssa Caterina Mainolfi