Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/03/2011, n. 5099
CASS
Sentenza 2 marzo 2011

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Il controllo giurisdizionale delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive che legittimano il trasferimento del lavoratore subordinato deve essere diretto ad accertare che vi sia corrispondenza tra il provvedimento adottato dal datore di lavoro e le finalità tipiche dell'impresa, non può essere dilatato fino a comprendere il merito della scelta operata dall'imprenditore; quest'ultima, inoltre, non deve presentare necessariamente i caratteri dell'inevitabilità, essendo sufficiente che il trasferimento concreti una delle possibili scelte, tutte ragionevoli, che il datore di lavoro può adottare sul piano tecnico, organizzativo e produttivo. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata che, ritenendo insussistenti le esigenze organizzative e produttive poste a base del trasferimento di un dipendente bancario, aveva sottolineato l'assenza di esperienza del lavoratore nelle nuove mansioni e la ripartizione dei suoi originari compiti tra più dipendenti e, quindi, aveva valutato il merito delle scelte organizzative).

Commentario1

  • 1Mobbing ed atti discriminatori: trasferimento di un informatore scientifico (Cass., n. 24189/2013)
    Staiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 18 novembre 2013

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/03/2011, n. 5099
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5099
Data del deposito : 2 marzo 2011

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