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20 settembre 1975
20 settembre 1975
Art. 144.
L' articolo 321 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 321 - Nomina di un curatore speciale. - In tutti i casi in cui i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potesta', non possono o non vogliono compiere uno o piu' atti di interesse del figlio, eccedente l'ordinaria amministrazione, il giudice, su richiesta del figlio stesso, del pubblico ministero o di uno dei parenti che vi abbia interesse, e sentiti i genitori, puo' nominare al figlio un curatore speciale autorizzandolo al compimento di tali atti".
L' articolo 321 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 321 - Nomina di un curatore speciale. - In tutti i casi in cui i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potesta', non possono o non vogliono compiere uno o piu' atti di interesse del figlio, eccedente l'ordinaria amministrazione, il giudice, su richiesta del figlio stesso, del pubblico ministero o di uno dei parenti che vi abbia interesse, e sentiti i genitori, puo' nominare al figlio un curatore speciale autorizzandolo al compimento di tali atti".
Commentari • 2
- 1. Cassazione civile n. 3079/1992https://www.brocardi.it/ · 1
(massima n. 1) Ai sensi dell'art. 321 c.c., cosi come modificato dall'art. 144 della L. 19 maggio 1975, n. 151, giudice competente a nominare un curatore speciale al minore, nel caso in cui entrambi i genitori, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, non possono o non vogliono compiere uno o più atti di interesse del figlio, eccedenti l'ordinaria amministrazione, è il tribunale ordinario e non il tribunale dei minorenni, né il giudice tutelare, atteso che il riferimento ai provvedimenti del giudice tutelare a proposito dell'art. 321 c.c., contenuto nell'art. 45, primo comma, disp. att. c.c., deve intendersi fatto con riferimento al primo comma di detto articolo, non …
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Giurisprudenza • 2
- 1. Trib. Roma, decreto 11/09/2025Provvedimento: TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE CIVILE IX già I BIS UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE I FASCICOLO N.RGVG 10290 /2025 Il G.T. Esaminato il ricorso proposto da Pt_1 e Parte_2 fratelli del minore Persona_1 per la nomina di un curatore speciale ex art. 321 c.c; Rileva che ai sensi dell'indicato art. 321, come modificato, dall'art 144 della L. 151/1975, il giudice competente e' il Tribunale Ordinario, atteso che il riferimento ai provvedimenti del G.T. a proposito dell'art.321 c.c.,contenuto nell'art. 45, primo comma, delle disp.ni di attuazione c.c., deve intendersi fatto con riferimento al primo comma di detto articolo,come modificato,con la conseguenza che questo deve essere inteso, …Leggi di più...