Articolo 29 della Legge 31 dicembre 1962, n. 1860
Articolo 28Articolo 30
Versione
14 febbraio 1963
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Versione
24 maggio 1966
Art. 29.
Chiunque commerci o trasporti i minerali di cui all'articolo 197 del trattato istitutivo della. C.E.E.A. approvato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203 , senza, autorizzazione del Ministro per l'industria, e per il commercio e' punito con la pena dell'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000.
Chiunque commerci o trasporti senza autorizzazione materie grezze, materie radiattive, materie fissili speciali e' punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 10 milioni.
Alle stesse pene soggiace l'acquirente.
((Chiunque ometta di effettuare la denunzia prescritta dal secondo comma dell'art. 5 della presente legge e' punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000))
Entrata in vigore il 24 maggio 1966
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