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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/11/2025, n. 12019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12019 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in data 24.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°6118\2025 del ruolo generale lav.
TRA
CF: rapp.to e difeso dall'avv.to Parte_1 C.F._1
LS. in virtù di procura a margine del ricorso. Pt_2
Ricorrente
E
in persona del Presidente p.t. rapp.to e difeso CP_1 dall'avv.to S. Zannini Quirini in virtù di procura generale notarile alle liti.
Convenuta/o
OGGETTO: giudizio di merito a seguito di a.t.p. ex art.445 bis c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.2.2025 parte ricorrente in epigrafe indicata contestava le conclusioni rese dal c.t.u. in sede di a.t.p. deducendo l'insufficiente / erronea valutazione delle patologie accertate dall'ausiliario e chiedendo l'accertamento della condizione sanitaria richiesta per il riconoscimento della prestazione assistenziale/previdenziale oggetto del petitum (assegno ordinario di invalidità) e la condanna dell' al pagamento dei ratei maturati, vinte le CP_1 spese.
Si è costituito l' chiedendo il rigetto della domanda, con CP_1 vittoria di spese. Le parti hanno depositato note di trattazione scritta reiterando le conclusioni già esposte negli atti introduttivi.
La domanda attorea è parzialmente fondata.
All'esito della rinnovazione della c.t.u. medico – legale,
l'ausiliario ha accertato la sussistenza delle patologie analiticamente richiamate concludendo che “risulta invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini a meno di un terzo, sussistono, pertanto, i requisiti medico-legali previsti dalla normativa per la concessione dell'assegno ordinario di invalidità, di cui all'art. 1 della legge 222/84.
Tenuto conto della cronologia della documentazione clinica (i test psicodiagnostici eseguiti in data 12.04.2023, presso il DSM ASL
Roma 3, mostrano già all'epoca, una perdita dell'efficienza mentale con ripercussione in ambito lavorativo e nella vita di relazione, per cui si ritiene di indicare la decorrenza del beneficio a far data dalla domanda amministrativa (17.02.2023).
Nel caso in specie, si ritiene necessaria una revisione nei temini previsti dalla Legge di riferimento in quanto trattasi di infermità non stabilizzate con una possibile evoluzione in relazione alla terapia.”
IL Giudice ritiene di dover accettare e far proprio il riferito giudizio del c.t.u. in quanto trae origine da una meditata valutazione degli elementi anamnestici e clinici ed è sorretto da esaustive considerazioni medico-legali relativamente alle quali nessuna specifica censura è stata mossa.
In accoglimento dell'opposizione e della relativa domanda, dunque, deve dichiararsi che sussistono i requisiti sanitari per il riconoscimento in favore del ricorrente dell'assegno ordinario di invalidità con decorrenza a far data dalla domanda amministrativa
(17.02.2023) e revisione nei temini di legge.
Le spese del presente giudizio e della fase di a.t.p. seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento in favore del ricorrente dell'assegno ordinario di invalidità con decorrenza a far data dalla domanda amministrativa (17.02.2023) e revisione nei temini di legge.
Condanna l' al pagamento le spese del presente giudizio nonché CP_1 della precedente fase liquidate nella somma complessiva di
E.3000,00, oltre spese generali forfettariamente determinate nella misura del 15%, con attribuzione.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza CP_1 tecnica liquidate con separato decreto.
Roma 24.11.2025 Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in data 24.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°6118\2025 del ruolo generale lav.
TRA
CF: rapp.to e difeso dall'avv.to Parte_1 C.F._1
LS. in virtù di procura a margine del ricorso. Pt_2
Ricorrente
E
in persona del Presidente p.t. rapp.to e difeso CP_1 dall'avv.to S. Zannini Quirini in virtù di procura generale notarile alle liti.
Convenuta/o
OGGETTO: giudizio di merito a seguito di a.t.p. ex art.445 bis c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.2.2025 parte ricorrente in epigrafe indicata contestava le conclusioni rese dal c.t.u. in sede di a.t.p. deducendo l'insufficiente / erronea valutazione delle patologie accertate dall'ausiliario e chiedendo l'accertamento della condizione sanitaria richiesta per il riconoscimento della prestazione assistenziale/previdenziale oggetto del petitum (assegno ordinario di invalidità) e la condanna dell' al pagamento dei ratei maturati, vinte le CP_1 spese.
Si è costituito l' chiedendo il rigetto della domanda, con CP_1 vittoria di spese. Le parti hanno depositato note di trattazione scritta reiterando le conclusioni già esposte negli atti introduttivi.
La domanda attorea è parzialmente fondata.
All'esito della rinnovazione della c.t.u. medico – legale,
l'ausiliario ha accertato la sussistenza delle patologie analiticamente richiamate concludendo che “risulta invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini a meno di un terzo, sussistono, pertanto, i requisiti medico-legali previsti dalla normativa per la concessione dell'assegno ordinario di invalidità, di cui all'art. 1 della legge 222/84.
Tenuto conto della cronologia della documentazione clinica (i test psicodiagnostici eseguiti in data 12.04.2023, presso il DSM ASL
Roma 3, mostrano già all'epoca, una perdita dell'efficienza mentale con ripercussione in ambito lavorativo e nella vita di relazione, per cui si ritiene di indicare la decorrenza del beneficio a far data dalla domanda amministrativa (17.02.2023).
Nel caso in specie, si ritiene necessaria una revisione nei temini previsti dalla Legge di riferimento in quanto trattasi di infermità non stabilizzate con una possibile evoluzione in relazione alla terapia.”
IL Giudice ritiene di dover accettare e far proprio il riferito giudizio del c.t.u. in quanto trae origine da una meditata valutazione degli elementi anamnestici e clinici ed è sorretto da esaustive considerazioni medico-legali relativamente alle quali nessuna specifica censura è stata mossa.
In accoglimento dell'opposizione e della relativa domanda, dunque, deve dichiararsi che sussistono i requisiti sanitari per il riconoscimento in favore del ricorrente dell'assegno ordinario di invalidità con decorrenza a far data dalla domanda amministrativa
(17.02.2023) e revisione nei temini di legge.
Le spese del presente giudizio e della fase di a.t.p. seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento in favore del ricorrente dell'assegno ordinario di invalidità con decorrenza a far data dalla domanda amministrativa (17.02.2023) e revisione nei temini di legge.
Condanna l' al pagamento le spese del presente giudizio nonché CP_1 della precedente fase liquidate nella somma complessiva di
E.3000,00, oltre spese generali forfettariamente determinate nella misura del 15%, con attribuzione.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza CP_1 tecnica liquidate con separato decreto.
Roma 24.11.2025 Il Giudice