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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 11/12/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 11/12/2025 N. 474/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr.ssa MA IZ OC quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa da
(C.F./P.IVA ) assistita e difesa dall'Avv.to DI Parte_1 C.F._1
SI EL, elettivamente domiciliata in Como, Via Giulio Cesare n. 4; contro
(C.F./P.IVA Controparte_1
), elettivamente domiciliato presso l'avv. DEL GATTO ANTONIO, con studio in P.IVA_1 via Pessina 8 22100 COMO, che lo assiste e difende come da delega agli attiRESISTENTE
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano chiedendo al giudice di dichiarare cessata la materia del contendere;
il procuratore della parte ricorrente chiedeva la condanna di al pagamento delle spese di giudizio;
il procuratore dell'istituto chiedeva di CP_1 compensare le spese tra le parti, in subordine il minimo tabellare.
IN FATTO
Con ricorso depositato in data 19.04.2024 parte ricorrente ha convenuto in giudizio CP_1
CP_ opponendosi alla ordinanza ingiunzione emessa dall' numero OI – 001326143 relativa all'atto di accertamento 2400.11/09/2018.0161700 dell'11.09.2018 notificata alla parte CP_1 ricorrente il 21.03.2024 avente soggetto il pagamento di euro 4.653,00 oltre spese di notifica quale sanzione amministrativa per le violazioni accertate in riferimento all'annualità 2016
2014; con vittoria di spese. CP_ La parte resistente ne chiedeva il rigetto, preliminarmente, per non aver l dimostrato di aver notificato alla ricorrente l'atto di accertamento relativamente all'anno 2016.
Si è costituita la parte resistente che, dapprima depositava una cartolina di ricevimento senza che però vi fosse la corrispondenza tra la stessa e l'atto giudiziario de quo, in seguito, agendo in autotutela, procedeva all'annullamento dell'ordinanza ingiunzione in oggetto;
concludeva pertanto chiedendo al Giudice di dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese
All'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come indicato in rubrica.
IN DIRITTO
Preliminarmente, si deve rilevare che - giusta quando dichiarato dai procuratori delle parti e attestato nei documenti prodotti in causa - va dichiarata cessata la materia del contendere in considerazione dell'annullamento della ordinanza impugnata.
In quanto virtualmente soccombente, gravano su le spese di giudizio in considerazione CP_1 dell'ingiustificata emanazione dell'ordinanza ingiunzione in danno della parte ricorrente.
Sicchè va condannato a rimborsare le spese del giudizio che si determinano € 1.769,00 CP_1 oltre IVA, CPA e rimborso forfetario 12,50% e oltre il pagamento del contributo unificato di
Euro 98,00; ciò avuto riguardo anche alle varie udienze tenute prima dell'intervenuta autotutela
PQM
definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l a CP_1 rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano complessivamente in €
1.769,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfetario 12,50% e oltre il pagamento del contributo unificato di Euro 98,00.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Como, 11/12/2025
Il Giudice del Lavoro
MA IZ OC
SEZIONE LAVORO
Udienza del 11/12/2025 N. 474/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr.ssa MA IZ OC quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa da
(C.F./P.IVA ) assistita e difesa dall'Avv.to DI Parte_1 C.F._1
SI EL, elettivamente domiciliata in Como, Via Giulio Cesare n. 4; contro
(C.F./P.IVA Controparte_1
), elettivamente domiciliato presso l'avv. DEL GATTO ANTONIO, con studio in P.IVA_1 via Pessina 8 22100 COMO, che lo assiste e difende come da delega agli attiRESISTENTE
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano chiedendo al giudice di dichiarare cessata la materia del contendere;
il procuratore della parte ricorrente chiedeva la condanna di al pagamento delle spese di giudizio;
il procuratore dell'istituto chiedeva di CP_1 compensare le spese tra le parti, in subordine il minimo tabellare.
IN FATTO
Con ricorso depositato in data 19.04.2024 parte ricorrente ha convenuto in giudizio CP_1
CP_ opponendosi alla ordinanza ingiunzione emessa dall' numero OI – 001326143 relativa all'atto di accertamento 2400.11/09/2018.0161700 dell'11.09.2018 notificata alla parte CP_1 ricorrente il 21.03.2024 avente soggetto il pagamento di euro 4.653,00 oltre spese di notifica quale sanzione amministrativa per le violazioni accertate in riferimento all'annualità 2016
2014; con vittoria di spese. CP_ La parte resistente ne chiedeva il rigetto, preliminarmente, per non aver l dimostrato di aver notificato alla ricorrente l'atto di accertamento relativamente all'anno 2016.
Si è costituita la parte resistente che, dapprima depositava una cartolina di ricevimento senza che però vi fosse la corrispondenza tra la stessa e l'atto giudiziario de quo, in seguito, agendo in autotutela, procedeva all'annullamento dell'ordinanza ingiunzione in oggetto;
concludeva pertanto chiedendo al Giudice di dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese
All'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come indicato in rubrica.
IN DIRITTO
Preliminarmente, si deve rilevare che - giusta quando dichiarato dai procuratori delle parti e attestato nei documenti prodotti in causa - va dichiarata cessata la materia del contendere in considerazione dell'annullamento della ordinanza impugnata.
In quanto virtualmente soccombente, gravano su le spese di giudizio in considerazione CP_1 dell'ingiustificata emanazione dell'ordinanza ingiunzione in danno della parte ricorrente.
Sicchè va condannato a rimborsare le spese del giudizio che si determinano € 1.769,00 CP_1 oltre IVA, CPA e rimborso forfetario 12,50% e oltre il pagamento del contributo unificato di
Euro 98,00; ciò avuto riguardo anche alle varie udienze tenute prima dell'intervenuta autotutela
PQM
definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l a CP_1 rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano complessivamente in €
1.769,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfetario 12,50% e oltre il pagamento del contributo unificato di Euro 98,00.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Como, 11/12/2025
Il Giudice del Lavoro
MA IZ OC